CONTRATTO DI LOCAZIONE
COMUNE DI MONTEFIORINO - Provincia di Modena ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇. 1
C.F. / Partita I.V.A. nr. 00495090367
CONTRATTO DI LOCAZIONE
CON OFFICINA MECCANICA B.L.M. s.n.c. di MONTEFIORINO
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L'anno………. il giorno ….. del mese di…. , in Montefiorino (MO), nella Residenza Municipale in Via Rocca civico uno.
Con la presente scrittura privata, a valer ad ogni effetto di legge;
TRA ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Responsabile del 1° settore, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto, in nome e per conto del Comune di Montefiorino ( C.F. e P. I.V.A: 00495090367 ), in forza del Decreto Sindacale nr. ………… E l’Officina Meccanica B.L.M. s.n.c. di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ & ▇. - codice fiscale nr. 01323500361, con sede a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, nato a Modena il 20.02.1960, C.F. nr .MST NRC 60B20 F257T
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1)- Il Sindaco pro-tempore ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, come sopra identificato, concede in affitto all'Officina Meccanica B.L.M. s.n.c. di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, che accetta l'intera porzione dei locali seminterrati della porzione d'immobile "ex-deposito A.T.C.M." sito in Via Statale a Montefiorino, località " Casa Volpe, progressiva al Km. 45550 della S.S. 486 ora S.P. 486 del Passo delle Radici, catastalmente identificato al foglio nr. 16 particella 774 sub 2, cat. D/8. Detto immobile e’ stato ceduto in uso perpetuo al Comune di Montefiorino con atto del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Segretario Generale del Comune di Modena, in data 12.05.1988, ▇▇▇.▇▇ il 07.06.1988 – AA.PP. nr. 2213,
rep. 69.
2)- L’affitto ha la durata di anni sei, a far tempo dal 01/01/2024. ai sensi dell'art. 27 L. 27.07.1978, nr. 392.
3)- Il canone annuo di affitto e' consensualmente determinato in € 9.000,00 (novemila euro), inclusa
I.V.A. e sarà corrisposto come di seguito:
.-.con rate anticipate mensili di € 750,00 (settecentocinquanta euro), inclusa I.V.A., non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, con bonifico bancario su conto corrente intestato al COMUNE DI MONTEFIORINO – Servizio di Tesoreria.
4)- Le parti convengono che il canone sia annualmente aggiornato, senza necessità di ulteriori richieste alle singole scadenze, salvo comunicazione della misura dell'aggiornamento, in relazione alla variazione dell'indice I.S.T.A.T., verificatasi nell'anno precedente la data di aggiornamento.
La misura dell'aggiornamento sarà del 75% della variazione I.S.T.A.T., od in quell'altra percentuale prevista per legge, ovvero potrà, dopo il primo anno, essere concordato in relazione alle condizioni di mercato o dalle mutate condizioni richieste dall’ aMo - Agenzia per la Mobilità di Modena nel rapporto contrattuale.
5)- Oltre al canone, il conduttore si accollerà gli oneri accessori così come previsti dall'art. 9 legge 27.07.1978, nr. 392.
6)- Il pagamento del canone ed eventuali oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da eccezioni o pretese del conduttore, anche in caso di giudizio pendente.
7)- Il conduttore dichiara di prendere in consegna, con il ritiro delle chiavi, i locali affidatigli, in normale stato locativo e adatti all'uso convenuto, compresi pavimenti, pareti e soffitti, infissi, impianti elettrico, impianti idrici e servizi igienico sanitari e di riscaldamento, ed ogni altro impianto e si obbliga a restituirli nello stato in cui gli sono stati consegnati.
Ogni nuova opera eventualmente richiesta dalla legge o dalla pubblica amministrazione per rendere idonei i locali all'esercizio dell'attività per la quale sono locati sarà ad esclusivo carico del conduttore.
8)- Il locatore avrà facoltà di richiedere nel corso della locazione l'aumento del canone nella percentuale di cui all'art. 23 della Legge 392/78 nel caso di lavori o riparazioni straordinarie o opere imposte dall'autorità, ▇▇▇▇▇ restando gli obblighi di legge a carico del conduttore, in ordine alle spese ordinarie, ed alle riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 Cod. Civile senza che ciò costituisca limitazione alcuna altri obblighi del conduttore.
9)- In particolare il conduttore si obbliga a corrispondere tutte le spese per gli adeguamenti tecnici degli impianti e la loro messa a norma nonché al pagamento dei passi carrai esistenti.
10)- Il conduttore non potrà eseguire addizioni, innovazioni anche migliorative, né eseguire lavori di sorta, senza il previo consenso scritto del locatore e valendosi delle imprese da lui indicate. Non potrà comunque pretendere indennizzi o compensi per tali opere, restando in facoltà alternativa del locatore di ritenerle in tutto o in parte o di chiedere il ripristino a spese del conduttore.
11)- Per qualunque motivo inerente alla conservazione ed all'uso dell'immobile il locatore ha diritto di visitare o far visitare i locali e di farvi direttamente eseguire, a spese dell'inquilino, quelle opere che, pur essendo a carico di questo, non sono state eseguite. Il conduttore non potrà impedire al locatore qualsiasi opera interna o esterna di riparazione, di restauro, di abbellimento, ampliamento o sopraelevazione della
casa, senza che l'inquilino possa avvalersi degli artt. 1583 - 1584 Cod. Civ., fare opposizione o chiedere compensi o indennizzi di sorta, salvo la riduzione del canone, anche se l'indisponibilità dei locali eccedesse in durata il tempo consentito dalla Legge o dalle consuetudini.
12)- Al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 36 Legge 27.07.1978, nr. 392, e' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita la cosa locata, o di cedere ad altri il contratto senza l'assenso scritto del locatore, sempre revocabile in caso di inconvenienti od abusi che possano comunque considerarsi come violazione di contratto o di regolamenti.
13)- Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 28 e 29 della legge 27.07.1978 nr. 392, qualora una delle parti non abbia disdettato il contratto per mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà rinnovato per egual periodo di tempo.
Alla data della cessazione del contratto il conduttore riconsegnerà i locali in buono stato locativo al locatore o a persona da lui designata. Nel semestre precedente alla scadenza del contratto o nel caso in cui il proprietario intendesse vendere lo stabile, l'inquilino dovrà lasciare visitare i locali nelle ore dalle 17.00 alle 19.00 di ogni giorno feriale, sotto pena di risarcimento dei danni.
14)- Il conduttore costituisce nelle mani del locatore un deposito cauzionale non imputabile ne' a canone ne' agli oneri accessori, ne' ad altro titolo, di € 2.250,00, corrispondente a tre mensilità del canone, a garanzia degli obblighi contrattuali. Il deposito sarà restituito alla cessazione del rapporto dopo la regolare consegna dei locali, sempre che l'inquilino non abbia contravvenuto alle sue obbligazioni
15)- Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo dei dipendenti del locatore, compreso il custode, o di terzi in genere.
16)- Qualunque modifica al presente contratto deve risultare da atto scritto.
17)- A tutti gli effetti del presente contratto il conduttore elegge domicilio nei locali oggetto del contratto stesso anche per il caso che egli più li occupi.
18)- Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.
19)- Tutte le obbligazioni di cui agli artt. 3 , 5, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 15 del presente contratto hanno carattere essenziale si che per patto espresso la violazione, anche di una soltanto, da' diritto al
locatore, nei limiti previsti dalla legge, di chiedere la risoluzione del contratto per colpa del conduttore, a danno e spese di lui, senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora.
20)- Le clausole qui sottoscritte non precludono al locatore la possibilità di pretendere in ogni momento ( del contratto ) l'applicazione di norme di legge più favorevoli, relative all'ammontare e all'aggiornamento del canone, emanate durante la vigenza del contratto.
21)- Il locatore intende optare per l’assoggettamento ad IVA del canone pattuito, come previsto dal DpR 633/1972, così come modificato dal D.L. 223/06 ▇▇▇▇.▇▇ in L.248/06.
22)- Le spese contrattuali inerenti la presente scrittura, adeguamenti, aggiornamenti e rinnovazioni sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali.
23)- Le spese di registrazione, di bollo e quietanza sono a carico del conduttore.
24) - Ai fini e per gli effetti del GDPR 679/2016, le parti reciprocamente forniscono il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali compresi nel presente contratto per i fini e gli adempimenti connessi allo stesso.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
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Agli effetti degli artt. ▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇. Civ, dichiaro di aver letto e di approvare come approvo tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 15,
16, 18.
IL CONDUTTORE ____________________
