CORPO INTERCOMUNALE
All. A) alla Delibera
G.C. n.
CORPO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO ATTUATIVO
ART. 1)
Oggetto del regolamento e rinvio
1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti sostanziali ed organizzativi generali delle attività del Corpo di polizia municipale dei comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore e Voghiera, nei limiti e secondo quanto disposto dall’atto di convenzione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento l’organizzazione del servizio è disposta con atti di gestione del Comandante del Corpo di cui all’art. 7 della Convenzione.
3. All’interno del presente atto e di ogni altro atto ad esso afferente o collegato, il richiamo al Corpo di Polizia Municipale si intende come richiamo al Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore e Voghiera.
4. Ogni riferimento del presente regolamento alla Convenzione si intende diretto all’atto di convenzione che disciplina l’istituzione del Corpo intercomunale di Polizia Municipale.
ART. 2)
Modulistica dell’Associazione.
1. Il Corpo di Polizia Municipale si avvale sia per comunicazioni istituzionali che per l’ordinaria attività di controllo ed accertamento, amministrativa e/o d’ufficio, di una modulistica comune, salvo che l’atto non sia riconducibile esclusivamente ad una singola Amministrazione.
2. Ai sensi dell’art. 2, 2° e 3° comma, della Convenzione, l’intestazione della modulistica deve riportare con appropriata veste grafica la dicitura “Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore e Voghiera” sia, qualora predisposto, il logo comune.
ART. 3)
Attività del Corpo. Rinvio.
1. Come richiamato dall’art. 2, comma 1°, della Convenzione, l’attività del Corpo è disciplinata ed organizzata ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”, o da eventuali specifiche normative successive.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 4°, della Convenzione, fino al raggiungimento della uniformità nelle mansioni assegnate, qualora in un singolo ambito territoriale comunale aderente alla convenzione venissero svolte funzioni non contemplate dal presente atto come attività generale del Corpo, esse continuano ad esser svolte con efficacia limitata a quel territorio e dal personale ivi organicamente incardinato.
3. Ai fini di cui al comma precedente, per attività generale del Corpo si intende quella istituzionale svolta indistintamente sul territorio dell’associazione e comunque necessariamente riferibile alle funzioni assegnate dalla Legge alla Polizia Municipale.
4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento i Comuni, secondo un criterio generale teso ad incentivare la massima presenza del personale sul territorio, adottano tutte le opportune strategie organizzative tese ad uniformare le competenze funzionali all’interno del Corpo.
TITOLO I°
ATTIVITA’ DEL CORPO. ORGANIZZAZIONE.
CAPO I° ORGANIZZAZIONE LOGISTICA ED UFFICI
ART. 4)
Sede del Corpo.
1. Per motivi di funzionalità ed efficienza, oltre che di precedente articolazione operativa degli uffici, di dotazioni e di spazio fruibile, la sede principale del Corpo di Polizia Municipale è quella di Argenta.
2. Nella sede principale sono localizzati gli uffici amministrativi afferenti tutta l’attività del Corpo.
3. La previsione di sedi decentrate è prodromica esclusivamente all’articolazione delle attività operative, e l’organizzazione degli uffici ivi localizzati è improntata alla gestione funzionale delle stesse.
4. Il Comune di Argenta, e gli altri Comuni ai sensi del precedente comma, si impegnano a mettere i locali all’uopo necessari a disposizione per lo svolgimento dell’attività afferente al Corpo, ed a renderli funzionali alla nuova organizzazione operativa. Le eventuali spese di allestimento, se riconducibili a questa nuova organizzazione, sono sostenute dalle Amministrazioni secondo quanto previsto dall’art. 11, commi 1° e 3°, della convenzione. In base al principio di efficienza ed economicità di cui all’art. 4, comma 3°, della convenzione, e qualora possibile o conveniente, deve essere previsto l’utilizzo delle attrezzature tecniche ed informatiche attualmente in dotazione ai Comandi territoriali.
5. Qualora idonee soluzioni logistiche ed informatiche lo rendessero possibile e funzionale all’economia di gestione dell’attività, si possono prevedere forme di decentramento delle procedure operative, fatta comunque salva la necessità di salvaguardare il principio di unitarietà dell’attività complessiva dell’ufficio.
ART. 5)
Organizzazione del Corpo.
1. Il Corpo è organizzato secondo un criterio gerarchico, e per funzioni.
2. Ai sensi del primo comma, pertanto, il Corpo è dotato di una struttura gerarchica formalmente assunta nei rispettivi Regolamenti comunali sull’Organizzazione degli Uffici e dei servizi, e prevede delle aree funzionali con competenza operativa e gestionale sull’intero territorio dell’Associazione.
3. La struttura gerarchica e le aree funzionali sono allegate sub A) al presente Regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale. Eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie a detta struttura possono essere apportate con determina motivata del Comandante, previamente ed obbligatoriamente concordata con le Amministrazioni di riferimento.
ART. 6)
Gestione dell’attività. Informatizzazione.
1. Il complesso delle attività gestionali d’ufficio del Corpo di polizia municipale è organizzato secondo il principio di unicità, avvalendosi a tal fine di un unico sistema informatico.
2. Il sistema utilizzato deve comunque garantire una gestione improntata alla salvaguardia delle rispettive autonomie, ed essere in grado di elaborare prospetti riassuntivi e statistici sia in forma complessa che riferita alla singola Amministrazione partecipante.
3. Tutti i documenti ed atti prodotti dal sistema informatico riferiti all’attività oggetto della convenzione sono atti del Corpo di polizia municipale, ed in tal forma devono essere resi noti all’utenza.
4. Le soluzioni tecniche ed informatiche atte a rendere più efficiente ed economico il servizio che si rendessero necessarie od opportune in corso di attività sono adottate con atti di gestione da parte del responsabile, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.
ART. 7)
Ufficio Amministrativo.
Localizzazione e funzionamento.
1. L’ufficio per la gestione amministrativa e documentale delle procedure afferenti agli atti di competenza del Corpo di Polizia Municipale è organizzato e costituito presso la sede principale del Comando.
2. Fermo quanto disposto dall’articolo precedente tutte le comunicazioni, segnalazioni, atti e quant’altro rientrante nella gestione informatica e documentale dell’attività del Corpo di polizia municipale sono gestite presso la sede principale del Comando. A tal fine viene adottato un sistema unico di protocollazione progressiva. Qualora le attività svolte fossero identificabili tra quelle di cui all’art. 3, commi 2° e 3°, potranno essere adottate soluzioni diverse e maggiormente confacenti alle esigenze di coerenza organizzativa.
3. Ai sensi del presente articolo, le comunicazioni o l’invio documentale da parte delle singole amministrazioni associate al Comando vanno inviate, di norma, per il tramite dei competenti uffici alla sede del Corpo di polizia municipale.
4. le compiute modalità di organizzazione verranno comunque adottate previe intese con le rispettive Amministrazioni.
5. L’attività d’ufficio di cui al presente articolo è imputabile all’ufficio stesso e per esso al suo responsabile incaricato con atto formale ai sensi della vigente normativa.
ART. 8)
Xxxxxxx Xxxxxxx e Contenzioso.
Localizzazione e compiti dell’ufficio.
1. L’ufficio per la gestione delle procedure afferenti agli atti di accertamento e contestazione per le violazioni alle normative vigenti svolti dal personale della polizia municipale sul territorio dell’associazione è organizzato e costituito presso la sede principale del Comando.
2. L’ufficio provvede a gestire l’intera procedura conseguente all’accertamento stesso, compresa la parte relativa al contenzioso, fino all’emissione dei ruoli ed agli eventuali provvedimenti per la riscossione coattiva se non diversamente stabilito. L’attività d’ufficio di cui al presente articolo, conseguente alla trasmissione o consegna degli atti di accertamento, è imputabile all’ufficio stesso e per esso al suo responsabile incaricato con atto formale ai sensi della vigente normativa.
3. I ruoli emessi per la riscossione coattiva, salvo che non siano attribuiti ad altro ufficio, sono sottoscritti dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale e sono pubblicati presso l’Albo pretorio del Comune di Argenta. Per ragioni di opportunità copia dei ruoli distinti per comune sono trasmessi ai medesimi per l’affissione.
4. Salvo che non sia organizzato diversamente con atti di gestione o determinazioni successive, le modalità organizzative e gestionali sono quelle adottate dall’ufficio procedente.
ART. 9)
Funzionamento degli uffici.
Personale addetto.
1. La dotazione organica degli uffici di cui agli articoli 7 e 8 ed il loro funzionamento sono garantiti dall’apporto reso dal personale appartenente al Corpo ai sensi dell’art. 14 della convenzione, anche se non inquadrato nei profili professionali di vigilanza, fatte salve specifiche riserve di competenza a personale che riveste determinate qualifiche nell’esercizio di particolari attribuzioni.
2. Il personale di vigilanza, incardinato nelle predette unità organizzative con determina del Comandante del Corpo, può anche essere impiegato nei servizi esterni, comunque salvaguardando il principio di coerenza organizzativa.
3. Il personale addetto agli uffici di cui agli articoli 6 e 7 deve, anche in riferimento alla fruizione delle ferie ed in accordo con le indicazioni suggerite dal responsabile dell’ufficio, garantire una presenza numericamente idonea ad una corretta conduzione dell’attività.
ART. 10)
Funzionamento dell’ufficio.
Decorrenza.
1. La gestione unificata ai sensi del presente Capo I° decorre dal primo giorno del mese successivo all’adozione del presente regolamento fatta salva la possibilità, compatibilmente ad esigenze di speditezza ed economicità da verificarsi in relazione ai tempi di adozione del medesimo, di farla decorrere dal 1° gennaio 2002. Sono fatte salve le attività già gestite in forma unificata, per le quali sono applicati i correttivi del caso.
CAPO II° FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
ART. 11)
formazione ed aggiornamento.
1. la formazione e l’aggiornamento sono assunti come momento qualificante per la crescita professionale e per la qualità del servizio reso, e come tali oggetto di specifica segnalazione alle rispettive Amministrazioni in tempo utile per la redazione del bilancio di previsione. Nel rispetto dell’autonomia territoriale le amministrazioni assegnano le risorse in funzione delle esigenze segnalate, attenendosi comunque ad un principio di uniformità nel progetto formativo.
2. Le risorse per la formazione, se non altrimenti individuate, sono reperite tramite l’estrazione percentuale di una quota degli introiti derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, ai sensi e nello spirito migliorativo di cui all’art. 208 del medesimo codice.
ART. 12)
Oggetto degli interventi formativi. Aggiornamento
2. Gli interventi formativi possono essere sia diretti ad approfondire ambiti professionali specifici che orientati allo sviluppo di metodologie di approccio al ruolo ricoperto più moderne ed interdisciplinari.
3. Gli interventi formativi e di aggiornamento possono riguardare la generalità del personale ovvero una parte di esso, sia in relazione ad esigenze di equo contemperamento tra ruolo operativo ed attività formativa sia in relazione alle strategie organizzative ed agli obiettivi del Corpo.
4. Gli interventi formativi e di aggiornamento hanno pari rilevanza sia che si avvalgano di professionalità esterne che interne. In linea di principio sono oggetto di organizzazione interna quegli interventi formativi che possono avvalersi di proprio personale qualificato, mentre sono riservati agli esterni quegli ambiti normativi ed operativi di nuovo profilo o che richiedano professionalità particolari.
5. Le Amministrazioni favoriscono la possibilità di strutturare un efficace supporto formativo interno, incentivando lo sviluppo delle potenzialità individuali come patrimonio del Corpo.
CAPO III° ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
ART. 13)
Organico del Corpo.
Rapporto organico e funzionale.
1. l’organico del Corpo è costituito, dall’entrata in vigore del presente atto, dal personale di vigilanza ed amministrativo appartenente alle dotazioni organiche degli uffici/servizi/comandi di polizia municipale dei Comuni associati. La dotazione organica del Corpo è approvata con atto della conferenza dei Sindaci.
2. fermo restando l’esercizio in forma unificata delle attività di polizia municipale di cui alla convenzione cui il presente regolamento accede, il personale del Corpo resta organicamente e giuridicamente incardinato nell’Amministrazione da cui dipende al momento dell’entrata in vigore della convenzione stessa.
3. la dipendenza funzionale, salvo che specifiche disposizioni di Xxxxx non la determinino altrimenti in relazione ad attività peculiari della polizia municipale, è disciplinata in funzione della struttura organizzativa adottata ai sensi della Convenzione cui il presente regolamento accede.
4. fatte salve le esigenze organizzative di servizio e l’attribuzione di nuove e/o diverse mansioni, comunque ascrivibili alla categoria giuridica di appartenenza, il personale del Corpo mantiene posizione economica posseduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fatto salvo quanto sopra, il profilo professionale di Comandante, Vicecomandante e/o responsabile dei servizi di polizia municipale dei Comuni di Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello, non previsti come tali dall’Organigramma del Corpo, sono automaticamente riassunti a seguito dello scioglimento del vincolo associativo.
5. giusto quanto disposto dall’art. 226, comma 3°, della L. R. n.
21 aprile 1999, compatibilmente alle esigenze di bilancio ed alla definizione dei criteri di cui all’art. 230, comma 3°, della medesima Legge, la dotazione organica del Corpo di polizia municipale non può essere inferiore ad un addetto ogni 1.000 abitanti.
ART. 14)
Articolazione funzionale del Corpo.
1. il Corpo si articola in una struttura organizzativa funzionale ai compiti ad esso assegnati. La struttura organizzativa è approvata dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Comandante del Corpo. La definizione della stessa è atto propedeutico alla definizione dei procedimenti e delle responsabilità ad essi afferenti, tenuto conto di quanto previsto al comma 3 dell’articolo precedente.
2. qualora la struttura organizzativa, oltre ad una articolazione per funzioni, preveda l’istituzione di sedi decentrate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ad esse è assegnato il relativo personale. A tal fine la proposta di cui al comma precedente contiene anche la destinazione del personale. La predetta assegnazione del personale non pregiudica comunque, fatte salve le specificazioni assunte in sede di contrattazione decentrata, l’impiego del personale su tutto il territorio dell’associazione per la gestione ordinaria dei servizi.
3. salvo che non sia motivato da esigenze organizzative anche legate al sistema di rilevazione delle presenze ed all’attribuzione di funzioni di coordinamento o responsabilità particolari, tenuto conto della struttura degli uffici di cui agli articoli 6 e 7, oltre che di quanto disposto all’articolo 8, il personale è assegnato alla sede dove attualmente presta servizio. L’eventuale accorpamento di sedi comporta l’assegnazione a quella più vicina dalla precedente, salvo che non intervengano motivazioni od accordi diversi.
ART. 15)
Svolgimento dei servizi.
1. i servizi sono organizzati territorialmente dal Comando centrale, e vengono resi noti per tempo al personale eventualmente operante in sedi distaccate.
2. stante la necessità di impiegare il personale in funzione delle necessità emergenti, il servizio è redatto con cadenza almeno settimanale. Sono fatte salve le modifiche da apportare in funzione delle esigenze impreviste.
3. la predisposizione dei servizi osserva e si conforma a tutte le norme e gli accordi vigenti, anche a livello territoriale, in materia di turnazione, reperibilità, disagio e comunque relativi alle modalità di espletamento del servizio.
4. Indipendentemente dalla natura del servizio svolto e del territorio su cui ci si trova ad operare, responsabile della gestione del servizio comandato è comunque il più alto in grado così come disposto ai sensi della L.R. n. 3/99 e norme o provvedimenti collegati.
5. Allo scopo di monitorare l’attività anche a fini statistici e di controllo, i servizi esterni sono disposti con foglio di servizio giornaliero all’uopo predisposto. Possono essere esentati dal foglio di servizio quelle attività ordinarie per le quali non è ritenuto necessario.
ART. 16)
Svolgimento dei servizi.
Rendicontazione.
1. entro il 30 gennaio di ogni anno è presentata alla Conferenza dei Sindaci un articolato rapporto sull’attività del Corpo relativa all’anno precedente. Il rapporto deve rendere possibile anche un’analisi sulle attività del singolo comune associato.
2. qualora dalla dinamica dei servizi svolti emerga un evidente squilibrio, non dipendente da fatti contingenti ed imprevedibili, tra attività svolta su un territorio comunale e personale da esso
conferito al Corpo, il Comandante lo segnala in qualsiasi momento alla Conferenza dei Sindaci.
TITOLO II°
DOTAZIONI E RAPPORTI FINANZIARI.
CAPO I°
FORNITURE ED ACQUISTI. DOTAZIONI
ART. 17)
Piano Esecutivo di Gestione.
1. I rapporti contabili e finanziari delle attività del Corpo sono regolati in funzione del Piano Esecutivo di Gestione, di seguito chiamato P.E.G..
2. Il P.E.G., limitatamente a quanto in esso inserito e fatte salve eventuali necessità riferite ai singoli enti, è unico per i comuni associati e riassume per l’anno di riferimento le strategie di spesa, di ordinaria conduzione e di sviluppo del Corpo. Il P.E.G., relativamente alla spesa corrente e di investimento, è costruito secondo un criterio di partecipazione proporzionale sulla base dei criteri direttivi assunti nell’atto di Convenzione. Relativamente all’entrata vale il criterio di territorialità di cui all’art. 13 della convenzione cui il presente atto regolamentare accede.
3. Ogni altra spesa od entrata non espressamente prevista dal P.E.G., salvo diversa determinazione in corso di esercizio, resta a carico delle singole Amministrazioni.
4. il P.E.G. è iscritto per intero nel bilancio di previsione del Comune di Argenta. Gli altri Comuni associati si impegnano, approvato il rispettivo bilancio previsionale, a versare entro il mese successivo dalla sua approvazione una quota del 50% delle spese ad esso riconducibili, ed il restante 50%, ovvero la quota risultante a consuntivo, a fine esercizio e previa rendicontazione delle spese sostenute.
ART. 18)
Acquisti e forniture individuali.
1. Ordinariamente, e salvo che non siano asserviti in via esclusiva agli scopi di una amministrazione associata e per attività non comprese tra quelle che la Legge attribuisce alla Polizia Municipale, gli acquisti e le forniture individuali per il personale del Comando sono effettuati con procedura unica e da un unico ufficio. Priorità assoluta è comunque data alle dotazioni individuali per la sicurezza del personale, in funzione dei servizi cui sono comandati.
2. le dotazioni individuali, compreso il vestiario, sono uguali per tutto il personale di vigilanza appartenente al Corpo. Eventuali diversificazioni sono ammesse esclusivamente in ragione del tipo di servizio prevalente cui il personale è assegnato, indipendentemente dall’assegnazione di sede o dalla dipendenza organica.
3. ai fini di cui ai primi due commi, il Comandante del Corpo prima della formazione dei rispettivi bilanci di previsione ed in funzione del Piano Esecutivo di Gestione di cui all’articolo precedente, fornisce alle rispettive amministrazioni le indicazioni necessarie.
ART. 19)
Acquisti comuni. Comproprietà. Utilizzo.
1. Si intendono comuni gli acquisti, indivisibili e non rientranti in quelli di cui all’articolo precedente, che per loro natura e tipologia hanno una valenza trasversale e diretta a perseguire in via esclusiva gli scopi dell’Associazione di polizia municipale, migliorandone l’efficienza e la professionalità. Rientrano in tale definizione anche quei beni o servizi che, per loro dimensionamento, funzione o scopo, non sarebbero assunti dalle singole Amministrazioni al di fuori del legame associativo.
2. In caso di acquisto di beni mobili soggetti a formalità di registrazione che siano prevalentemente utilizzati da una specifica amministrazione, la proprietà, ai soli fini della registrazione, è in capo al Comune individuato come principale utilizzatore. In caso di acquisto di beni mobili soggetti a formalità di registrazione che siano utilizzati senza destinazione territoriale specifica, la proprietà, ai soli fini della registrazione, è in capo al Comune capofila che ha espletato le procedure di acquisto.
3. Se l’acquisto riguarda un bene mobile non soggetto a formalità di registrazione lo stesso si intende acquisito in comproprietà tra i comuni associati, ciascuno per la quota corrispondente all’importo previsto ai sensi di quanto previsto in convenzione.
4. Le Amministrazioni non si assumono, reciprocamente, alcuna responsabilità per l’utilizzo degli strumenti in modo non conforme alla disciplina tecnica di riferimento, oltre che per i danni eventualmente arrecati.
5. Qualora l’acquisizione dei predetti beni sia qualificabile come spesa di investimento, gli stessi sono soggetti a procedura semplificata d’inventariazione.
ART. 20)
Utilizzo di strumenti di una singola o diversa amministrazione. Spese di gestione.
1. I beni e gli strumenti attualmente in dotazione ai Comandi, e quindi non acquisiti successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, sono di proprietà delle Amministrazioni che li hanno in dotazione. Il loro utilizzo operativo è tuttavia autorizzato a tutto il personale del Corpo, ovviamente secondo i criteri organizzativi di gestione del Comando.
2. fino all’adozione di soluzioni diverse qualora un bene, appartenente ad una Amministrazione associata, sia utilizzato per motivi di temporanea sostituzione da altra amministrazione associata, quest’ultima ne sostiene gli eventuali costi di gestione per il tempo in cui ne fruisce. Nel caso di utilizzo di autoveicoli o motoveicoli sul territorio di altro comune per servizi o periodi non altrimenti compensabili, di norma le spese per il carburante sono a carico dell’Amministrazione nel cui territorio opera.
ART. 21)
Spese postali e per la notificazione di atti. Spese di consumo.
1. Le spese postali e di notificazione di atti riconducibili all’attività di accertamento e controllo ovvero a diversa attività comunque per gli scopi dell’Associazione, sono sostenute dall’Amministrazione di Argenta.
2. Le spese di cui al comma primo sono quelle risultanti dall’apposito centro di costo previsto dal Comune di Argenta, e sono calcolate proporzionalmente in base al numero di violazioni accertate sul territorio di ciascun comune.
3. Le spese di accertamento e di consumo afferenti al procedimento sono quelle, forfettarie, assunte con specifico atto deliberativo della giunta comunale di Argenta e sono imputate al trasgressore.
4. Le spese di consumo e di gestione afferenti le singole sedi operative eventualmente individuate sono sostenute dalle rispettive Amministrazioni.
ART. 22)
Proventi da sanzioni. Riparto dei proventi e ripetizione delle spese.
1. I proventi derivanti da sanzioni amministrative vengono introitati su appositi conti correnti postali intestati al comune di Argenta. Non sono ammesse, salvo diversa organizzazione determinata con atto di gestione, altre forme di pagamento delle sanzioni oltre al versamento in conto corrente.
2. Il riparto dei proventi derivanti da sanzioni amministrative avviene con cadenza trimestrale e secondo il principio territoriale del luogo dell’accertamento dell’infrazione. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre il Responsabile del Corpo, con determina, autorizza la Ragioneria del Comune di Argenta alla liquidazione delle rispettive quote di introiti.
3. Nel medesimo atto sono indicate, assunto il criterio di ripartizione previsto dall’articolo precedente, le singole quote di spese per la notificazione di atti e per l’attività di accertamento afferenti ai procedimenti in itinere o conclusi, che le Amministrazioni si impegnano a ripetere entro trenta giorni dal ricevimento delle quote di proventi di cui al primo comma. Dalla ripetizione sono escluse le spese finanziate proporzionalmente in se di approvazione del P.E.G..
4. Qualora possibile, per motivi di semplificazione organizzativa, è ammessa la compensazione tra proventi da sanzioni amministrative e spese sostenute ai sensi del precedente articolo.
ART. 23)
Attività escluse
Il personale del Corpo non può svolgere compiti e funzioni che non gli derivino direttamente dalla Legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro, eventualmente integrati in sede decentrata.
ART. 24)
Relazioni sindacali
I soggetti interessati, entro tre mesi dall’approvazione del presente atto regolamentare, perseguono l’obiettivo di uniformare i trattamenti accessori afferenti alla contrattazione decentrata. Gli accordi, assunti in sede di contrattazione decentrata tra parte pubblica e parte sindacale opportunamente rappresentative delle amministrazioni associate, hanno decorrenza dall’attivazione effettiva dei servizi che disciplinano.
ART. 25)
Rinvio
Entro il 31 dicembre 2002, su proposta del Responsabile del Corpo, le singole Amministrazioni associate approvano il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale così come previsto dall’articolo 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65. Fino a tale data, per motivi di coordinamento e per le parti compatibili con la nuova organizzazione assunta, si fa riferimento al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Argenta.