Contract
Il Direttore
Delibera n. 9 del 14/07/2022
SOTTOSCRIZIONE ACCORDI FONDI RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELL’ISIN DEI LIVELLI I-III E DEI LIVELLI IV-VIII PER L’ANNO 2021.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D. Lgs. n. 137 del 15.09.2017 e in particolare l’articolo 6 che disciplina l’istituzione e le funzioni dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN);
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 2021;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 4 del 16 luglio 2018;
PRESO ATTO che la costituzione dei fondi risorse decentrate relativi al trattamento economico accessorio del personale per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali ed alle normative vigenti;
VISTO l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che dispone che, “A decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio non può superare l’importo determinato per l’anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative” e fatte salve le deroghe disciplinate dall’articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12, dall’articolo 3, comma 2, del Decreto legge 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n.113, e dall’articolo 6, comma 8, del D.lgs. n.45 del 2018.
CONSIDERATO che i fondi per il trattamento economico accessorio 2021 per il personale dei livelli
I-III e IV-VIII rispetta le suddette disposizioni in quanto determinato sulla base della quantificazione dei fondi per il trattamento economico accessorio del 2019 e del 2020 certificati dal Collegio dei revisori dei conti con i verbali n.1 /2021 e 2/2021;
VISTO l’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede che “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 40bis del Decreto legislativo n.165/2001 “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”;
TENUTO CONTO che il D.lgs. n.45 del 2014, come modificato dal D.lgs. n.137 del 2017 stabilisce che l’ISIN è dotato di 90 unità di personale e pertanto non trova applicazione il comma 2 del medesimo articolo 40bis del Decreto legislativo n.165/2001 che ha quale ambito soggettivo “ ….le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità” e, per i quali <i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato>;
VISTA la scelta dell’Amministrazione di incrementare, anche alla luce delle valutazioni connesse al nuovo assetto organizzativo approvato con la delibera n.5 del 22 febbraio 2021, il fondo di cui all’articolo 43, comma 2, lettera d) del CCNL 7 ottobre 1996 per n.4 posizioni alle quali assegnare l’indennità di coordinamento strutture;
VISTE le relazioni illustrative predisposte dal Dirigente del Servizio AGBP:
a) dell’accordo del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l’anno 2021, che si allega sotto la lettera “A” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) dell’accordo del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l’anno 2021 che si allega sotto la lettera “B” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) dell’accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuate nel 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 che si allega sotto la lettera “C” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il verbale del 15 marzo 2022 con il quale il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ispettorato
ha certificato la compatibilità finanziaria dei fondi per il trattamento accessorio per il personale appartenente ai livelli I-III e IV-VIII per l’anno 2021 e ha quantificato i risparmi di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, secondo le indicazioni operative di cui alla Circolare n. 11 Prot. 66961 del 9 aprile 2021 del Dipartimento della RGS – Ispettorato Generale di finanza - Xxxxxxx XX – IGB – IGOP – Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica
CONSIDERATO che in data 6 maggio 2022 le XX.XX hanno sottoscritto:
a) l’accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l’anno 2021 che si allega sotto la lettera “D” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l’anno 2021 che si allega sotto la lettera “E” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
c) accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuate nel 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 che si allega sotto la lettera “F” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il fondo per il trattamento accessorio del personale livello I-III dell’anno 2021 ammonta ad euro 116.270,96;
CONSIDERATO che il fondo per il trattamento accessorio del personale livello IV-VIII dell’anno 2021 ammonta ad euro 359.428,80;
CONSIDERATO che i risparmi di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 per il personale non dirigenziale sono state quantificati in euro 94.637,83;
CONSIDERATO che, in sede di accordo con le XX.XX, l’importo di euro 94.637,83 è stato ripartito e destinato come segue;
a) euro 69.600,00 come contributo una tantum di euro 1.200,00 a tutto il personale di livello I- VIII a sostegno del reddito familiare ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018, che sarà liquidato ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa presso l’Ente durante il periodo di riferimento 9 marzo - 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato, escluso il personale assegnato in comando presso altre amministrazioni, in fuori ruolo, e in aspettativa non retribuita;
b) euro 19.337,83 ad integrazione, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL della ricerca 2016 -2018 dell’importo del premio annuale a carico dell’Amministrazione della polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale con riferimento al periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 e relativamente al personale di livello I-VIII;
c) euro 5.700,00 ad integrazione della quota di produttività collettiva del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII da erogare, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e sulla base dei criteri individuati in sede di sottoscrizione dell’accordo con le XX.XX;
CONSIDERATO che il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III è già stato pagato a titolo di indennità per oneri specifici (IOS) nel corso del 2021;
CONSIDERATO che, nel corso del 2021, sono state già corrisposte al personale dei livelli IV-VIII, le somme del trattamento accessorio relative alle voci del lavoro straordinario, dell’indennità di coordinamento strutture, dell’indennità di reperibilità, dell’indennità di cassa e per il consegnatario dei beni, dell’indennità di ente annuale di cui all’articolo 44, comma 3, del CCNL del 7 ottobre 1996,
dell’indennità di ente mensile di cui all’articolo 44, comma 4, del CCNL del 7 ottobre 1996 nonché al riconoscimento delle progressioni economiche ex articolo 53 CCNL del 21 febbraio 2002;
TENUTO CONTO che gli accordi per i fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l’anno 2021 prevedono:
a) l’indennità per la copertura di n.4 posizioni di coordinamento strutture di cui all’articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 per un importo di 170 euro mensili per 12 mensilità pari complessivamente a euro 8.160,00;
b) il riconoscimento di n.3 progressioni economiche (gradoni) di cui all’articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 maturate negli esercizi 2019-2020 da corrispondere a partire dal 1° gennaio 2021 per euro 3.594,63;
c) una quota da corrispondere a titolo di produttività collettiva di euro 24.784,31;
d) una quota da corrispondere a titolo di produttività individuale di euro 3.000,00;
TENUTO CONTO che l’accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l’anno 2021 dispone che la quota di distribuzione della produttività individuale sarà oggetto di un ulteriore specifico accordo ai sensi dell’articolo 68, comma 4, lettera c) del CCNL ricerca 2016-2018 e terrà conto di quanto disposto dall’articolo 20 del medesimo CCNL in materia di differenziazione dei premi individuali;
CONSIDERATO che lo stesso accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l’anno 2021 prevede, all’articolo 3 “Risorse residue”, che “le eventuali economie conseguite in sede di distribuzione delle risorse nell’ambito di uno degli istituti del presente accordo, confluiranno nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva e individuale”;
CONSIDERATO che, nel 2021, risultano coperte n.2 posizioni di coordinamento di cui all’articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 delle 4 individuate in sede di distribuzione degli accordi sottoscritti per un importo complessivo di euro 4.080,00 e, in conseguenza di ciò, viene accertata un’economia di euro 4.080,00, che confluisce, ai sensi del sopra indicato articolo 3, nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva;
TENUTO CONTO che, per effetto del risparmio di euro 4.080,00 conseguito nella corresponsione dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 e dell’integrazione di euro 5.700,00 della quota di produttività collettiva del fondo apportata in sede di accordo di destinazione dei risparmi di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, la quota di produttività collettiva da distribuire per il personale dei livelli IV-VIII si incrementa nell’anno 2021 di euro 9.780,00 e viene quantificata complessivamente in euro 34.564,31;
TENUTO CONTO che l’articolo 2, comma 1, lettera e) dell’accordo sottoscritto per il personale appartenente ai livelli IV-VIII prevede che la produttività collettiva venga erogata in proporzione alla determinazione dell’indennità annuale di cui all’articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996;
TENUTO CONTO che l’ordinativo di ragioneria n.192/21 al capitolo 11004 “Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato” del preventivo finanziario 2021 dispone l’impegno, ai fini della corresponsione della produttività collettiva al personale di livello IV-VIII e della retribuzione di risultato al personale dirigenziale, di euro 55.191,08;
VISTA la delibera di approvazione della variazione di bilancio n.8 del 13 luglio 2022 con la quale si è proceduto ad iscrivere l’importo di euro 95.971,04 nelle seguenti modalità:
d) € 76.633,21 al capitolo 11004 “Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato” con riferimento al contributo una tantum a tutto il personale a sostegno del reddito familiare ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016- 2018 e ad integrazione della quota di produttività collettiva del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII e del personale dirigenziale;
e) € 19.337,83 al capitolo 11024 “Benefici di natura assistenziale e sociale” quale integrazione, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL della ricerca 2016 -2018 dell’importo del premio annuale a carico dell’Amministrazione della polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale con riferimento al periodo 1 luglio 2022
– 30 giugno 2023 e relativamente al personale di livello I-VIII;
DELIBERA
1. di sottoscrivere gli accordi relativi ai fondi risorse decentrate trattamento economico accessorio 2021 per il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli I – III e ai livelli IV-VIII del comparto Istruzione e Ricerca per l’anno 2021, allegati al presente provvedimento sotto le lettere “D” ed “E”;
2. di sottoscrivere l’accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuate nel 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, per il personale appartenente ai livelli I – VIII allegato sotto la lettera “F”;
3. di impegnare la somma di complessivi € 69.600,00 per il contributo una tantum di euro 1.200,00 a tutto il personale di livello I-VIII, quale quota dei risparmi di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 destinati a sostegno del reddito familiare ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018, che sarà liquidato ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa presso l’Ente , durante il periodo di riferimento 9 marzo - 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato, escluso il personale assegnato in comando presso altre amministrazioni, in fuori ruolo, e in aspettativa non retribuita;
4. di determinare la quota di produttività collettiva al personale appartenente ai livelli IV-VIII in servizio per complessivi euro 34.564,31 da corrispondere in proporzione alla misura dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996;
5. di procedere all’erogazione dell’importo della produttività collettiva di euro 34.564,31 al personale appartenente ai livelli IV-VIII in servizio sulla base delle seguenti modalità:
a) per euro 28.864,31(inclusa l’economia accertata di euro 4.080,00 nella voce dell’indennità di coordinamento strutture di cui all’articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996) a valere sull’impegno n.192/21 al capitolo 11004 “Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato”
b) per euro 5.700,00, impegnando le risorse disponibili al capitolo 11004 “Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato”;
6. di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web
Visto
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Dirigente servizio AGBP
XXXXXXX
XXXXXXXX 14.07.2022
16:29:17 UTC
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXX 14.07.2022 16:26:48 UTC