REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI
COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI
Approvato con deliberazione di CC n. del
Sommario
ART. 2 – Oggetto del regolamento 3
ART. 3 – Riferimenti normativi 3
ART. 4 – Origine dei diritti edificatori 4
ART. 5– Struttura e funzione del Registro 5
ART. 6 – Compilazione e pubblicazione del Registro dei diritti edificatori 6
ART. 7 – Modalità di cessione dell’area di decollo al Comune: forma ed effetti 6
ART. 9 – Modalità di trasferimento dei diritti edificatori 7
ART. 10 – Utilizzo dei diritti edificatori 8
ART. 11 – Acquisizione diretta dei diritti edificatori da parte del Comune 9
ART. 12 – Pubblicità del Registro e modalità di consultazione 9
Allegato A – Registro dei diritti edificatori 10
Allegato B – Modello di Certificato 11
ART. 1 – Premessa
La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 introduce alcuni indirizzi generali riguardo il nuovo quadro di pianificazione comunale. Tra tali indirizzi la legittimazione dei meccanismi perequativi e compensativi, finanziari ed ambientali, nonché di incentivazione urbanistica quali strumenti utili al raggiungimento di più elevati livelli di condivisione sociale delle scelte di sostenibilità economica ed ambientale degli interventi nonché di opportunità di attuazione di azioni di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica del territorio e della qualità dei luoghi dell’abitare.
La perequazione urbanistica consiste nell’attribuzione di un indice di edificabilità territoriale omogeneo esteso ad un certo comparto edilizio, indice differente da quello fondiario. Il PGT a fini di perequazione urbanistica, può attribuire a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a quello minimo fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, disciplinando altresì il rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di intervento previsti. In questo caso nel piano delle regole viene regolamentata la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di detto criterio perequativo. Un cittadino potrà pertanto cedere ad un altro i propri diritti edificatori che risultano pertanto liberamente commerciabili.
La compensazione urbanistica consiste invece nella possibilità di ottenere compensi volumetrici a fronte della cessione gratuita di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o della loro esecuzione. Contestualmente il PGT può anche prevedere opere pubbliche di compensazione anche ambientale a fronte dell’attribuzione di diritti edificatori specie se all’intero di piani attuativi o in ambiti di trasformazione urbanistica soggetti a programmazione negoziata.
Il concetto infine dell’incentivazione consiste nella possibilità di prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina detta appunto di incentivazione in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa.
ART. 2 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina:
1. le modalità di acquisizione, di trasferimento e di estinzione dei diritti edificatori;
2. la forma, le funzioni e la compilazione del Registro dei diritti edificatori;
3. il rilascio del certificato dei diritti edificatori;
4. la pubblicazione e la consultazione del Registro.
ART. 3 – Riferimenti normativi
L’art.. 11 comma 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede che I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili. I comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi comuni.
Ai sensi di tale articolo e dell’art. 4 dei Criteri di Attuazione del Documento di Piano, è istituito il Registro dei diritti edificatori, come da modello di cui all’Allegato A.
Al Piano di Governo del Territorio (PGT) si rimanda per le disposizioni applicative, le formule di generazione e di riconoscimento di diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione dalle c.d. aree di decollo alle c.d. aree di atterraggio.
Ai sensi dell’art. 2643 n. 2 bis del Codice Civile si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque
denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.
ART. 4 – Origine dei diritti edificatori
Per diritto edificatorio si intende la possibilità, determinata dallo strumento urbanistico generale, di usufruire di una capacità volumetrica (espressa in mc.) al netto dell’eventuale volume già edificato, che il titolare ha il diritto di utilizzare o cedere sul territorio comunale nelle forme e modi stabiliti dal PGT stesso e dal presente regolamento.
Le fattispecie di diritti edificatori, previste negli atti del Piano di Governo del Territorio, si distinguono per la loro origine, la loro natura e i modi di utilizzo.
Il Documento di Piano prevede una normativa specifica per gli ambiti di trasformazione (ATR) secondo cui la volumetria mancante al comparto (determinata come differenza tra indice di edificabilità zonale e indice di attribuzione volumetrica) può essere acquisita attraverso l’acquisto di diritti volumetrici della aree destinate a servizi di interesse pubblico o alla viabilità esterne agli ambiti di trasformazione.
Il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi disciplinano la materia dei diritti edificatori nelle rispettive Norme Tecniche di Attuazione.
Il Piano dei Servizi attribuisce a tutte le aree private destinate a servizi ed alla viabilità individuate dagli elaborati di Piano, ma non ricomprese all’interno degli ambiti di trasformazione, una capacità volumetrica teorica (espressa in mc.) determinata applicando l’indice di 0,4 mc/mq. (c.d. aree di decollo).
I proprietari delle aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, soggette a vincolo preordinato all’esproprio, potranno chiedere l’attribuzione dei diritti edificatori ai fini di compensazione, per promuovere il riconoscimento della volumetria di pertinenza dell’intera area di loro proprietà, o parte di essa, in tempo utile prima della data di emissione del decreto di esproprio delle loro aree.
Il diritto edificatorio generato diventerà effettivo e concreto solo nel momento del trasferimento della proprietà dell’area che lo ha generato al Comune con apposito atto pubblico. In detto atto, da trascrivere nei Registri Immobiliari, deve essere indicata la quantità di volume mc. generato quale diritto edificatorio dall’area ceduta e l’eventuale area nella quale detto volume viene realizzato.
Il Piano delle Regole attribuisce ad alcuni ambiti agricoli individuati con apposito retino dagli elaborati di Piano un indice volumetrico di edificabilità residenziale perequativo pari a 0,10 mc/mq.
Le stesse Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole riconoscono poi incentivi volumetrici:
per interventi di ristrutturazione edilizia negli ambiti urbani di antica formazione, pari al 15% del volume oggetto di intervento;
nel caso di cessione gratuita a favore del Comune di aree interne al PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo, fino ad un massimo di 0,05 mc/mq, previa accettazione del Comune.
Nel caso di cessione gratuita di aree il diritto edificatorio diventerà effettivo e concreto solo nel momento del trasferimento della proprietà dell’area che lo ha generato al Comune con apposito atto pubblico. In detto atto, da trascrivere nei Registri Immobiliari, deve essere indicata la quantità di volume mc. generato quale diritto edificatorio dall’area ceduta e l’eventuale area nella quale detto volume viene realizzato.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia negli ambiti urbani di antica formazione, il diritto edificatorio diventerà effettivo e concreto solo dopo la fine lavori totale e la presentazione della segnalazione certificata di agibilità. A seguito di istruttoria positiva del competente ufficio sulla segnalazione certificata di agibilità, deve essere sottoscritto un atto pubblico, o scrittura privata autenticata, da trascrivere nei Registri immobiliari, che attesti la quantità di volume mc. generato quale diritto edificatorio dall’intervento.
Negli ambiti agricoli con attribuzione di una quota volumetrica di perequazione, il diritto edificatorio diventerà effettivo e concreto con l’atto pubblico, o la scrittura privata autenticata, da trascriversi nei registri immobiliari, contenente l’impegno di destinazione agraria dell’area per almeno cinque anni.
La capacità edificatoria è realizzabile, come volume, su altra area edificabile (c.d. area di atterraggio) secondo le disposizione dello strumento urbanistico.
Nel caso di non concomitante individuazione dell’area di atterraggio, la volumetria generata quale diritto edificatorio rimane in capo al titolare che lo potrà utilizzare anche successivamente e/o cederlo a terzi.
La volumetria concretamente realizzabile potrà essere determinata solo quando sarà effettivamente individuata l’area sulla quale verrà realizzata (c.d area di atterraggio).
ART. 5– Struttura e funzione del Registro
Il Registro dei diritti edificatori è istituito al fine di consentire una adeguata gestione, conservazione e pubblicizzazione delle cessioni dei diritti edificatori.
Il Registro è reso pubblico per la consultazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
Nel Registro devono essere annotate, per ogni atto che genera diritti edificatori, le seguenti informazioni:
1. numero progressivo di iscrizione nel Registro
2. indicazione dei dati catastali (foglio, mappale, superficie) dell’area di decollo che ha generato il diritto edificatorio
3. proprietà dell’area di decollo
4. dati dell’atto di “origine” dei diritti edificatori con estremi di registrazione e trascrizione nei registri immobiliari (nome del notaio rogante, numero di raccolta, di repertorio, data, numero di registrazione e trascrizione)
5. superficie area ceduta al Comune (se trattasi di cessione)
6. quantità di diritti edificatori potenzialmente generati espressa in mc di volume
7. titolare del Certificato dei diritti edificatori (nome e cognome luogo e data di nascita, codice fiscale, ovvero la ragione sociale e la sede)1
8. data di rilascio del certificato attestante l’attribuzione dei diritti edificatori
9. l'annotazione delle successive volture a favore di nuovi intestatari dei diritti; (estremi atto di trasferimento diritti edificatori a terzi)
10. indicazione dei dati catastali (foglio, mappale, superficie) dell’area di atterraggio dei diritti edificatori
11. estremi del titolo abilitativo/convenzione con il/la quale i diritti vengono utilizzati
12. quota residua di diritti non utilizzati con il titolo abilitativo
13. eventuali note.
Le superfici delle aree indicate al punto 5 dell’elenco di cui al presente articolo, computate sulla base della superficie reale, prevalgono su quelle rilevate nelle visure catastali dei mappali che le compongono.
La quantità dei diritti edificatori indicata al punto 6 dell’elenco di cui al presente articolo è computata sulla base della rilevazione strumentale effettuata in sede di frazionamento catastale per la cessione dell’area stessa al Comune.
Nel caso di utilizzo di parte del mappale occorre prima procedere al suo frazionamento catastale.
1 In caso di trasferimento a terzi dei diritti edificatori di pertinenza dell’area ceduta, contestualmente all’atto di cessione al Comune, il proprietario dell’area di decollo non coinciderà con il titolare dei diritti edificatori di pertinenza.
Il Registro cartaceo è costituito dalla stampa della tabella, oltre che dalla raccolta delle copie dei certificati rilasciati agli aventi titolo.
Il Registro è tenuto su supporto informatico, nello stesso possono essere riportate eventuali ulteriori indicazioni ritenute utili ai fini del presente regolamento nonché per assicurare la più ampia trasparenza e pubblicizzazione degli atti e/o dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori.
ART. 6 – Compilazione e pubblicazione del Registro dei diritti edificatori
L’iscrizione nel Registro ed il rilascio del relativo “Certificato dei diritti edificatori” - secondo lo schema di cui all’Allegato B - avviene in tutti quei casi che originano diritti edificatori ai sensi dell’art. 4, oltre che in caso di trasferimento, frazionamento ed estinzione dei diritti edificatori generati.
Il Registro viene compilato dall’Ufficio preposto alla gestione del PGT, ed attesta gli intervenuti trasferimenti dei diritti edificatori a favore degli aventi titolo.
Il Registro non ha efficacia probatoria in merito alla cessione dei diritti edificatori e alle informazioni nello stesso annotate, ma solo indicativa. Sono probatori gli atti e/o i contratti debitamente trascritti nei Registri Immobiliari che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori.
L’Ufficio preposto deve curarne anche la pubblicazione sul sito web del Comune e consentire la consultazione del Registro cartaceo da parte dei cittadini interessati e titolari di un interesse legittimo.
Per ogni annotazione sul Registro l’ufficio preposto rilascia al proprietario o avente titolo, in un unico esemplare, certificato attestante l’annotazione e gli estremi dell’atto da cui deriva l’attribuzione dei diritti stessi, ad eccezione del caso di cui l’area di decollo sia acquisita da un soggetto attuatore di un Piano Attuativo, o richiedente Permesso di Costruire Convenzionato, nei cui ambiti il diritto edificatorio verrà trasferito, per il quale l’attribuzione della capacità volumetrica ed il conseguente sua trasferimento ed utilizzo interviene a seguito di formale stipula della convenzione urbanistica afferente l’intervento.
Il rilascio del certificato è soggetto all’imposta di bollo ed al pagamento dei diritti di segreteria nella misura vigente stabilita con deliberazione della Giunta Comunale per i certificati di destinazione urbanistica.
La possibilità di utilizzazione dei diritti edificatori decorre dalla data di rilascio del certificato dei diritti edificatori.
In caso di varianti al PGT o di sua integrale revisione il Registro verrà modificato/aggiornato di conseguenza per renderlo sempre aderente alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente.
ART. 7 – Modalità di cessione dell’area di decollo al Comune: forma ed effetti
Il trasferimento al Comune della proprietà delle aree di decollo avviene in via prevalente tramite la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo che accompagnano il piano attuativo o il permesso di costruire convenzionato abilitanti la realizzazione degli interventi previsti sulle corrispondenti aree di atterraggio.
Il proprietario titolare di un diritto reale che intende cedere al Comune un’area che genera diritti edificatori (c.d. area decollo) deve presentare apposita istanza allegando copia completa dell’atto di proprietà.
Il competente ufficio cura l’istruttoria al fine di verificare la rispondenza dell’istanza ai contenuti del presente regolamento e del PGT.
Conclusa positivamente l’istruttoria si procede alla stipula dell’atto con il quale il Comune acquisisce la proprietà dell’area e il soggetto cedente acquista i diritti edificatori generati dalla cessione.
Previa accettazione della Giunta Comunale potrà essere ceduta al Comune un’area di decollo di superficie maggiore rispetto a quella generatrice dei diritti edificatori utilizzati sulla corrispondente area di atterraggio. In tali casi per le aree eccedenti la superficie corrispondente i diritti edificatori immediatamente fruiti, l'ufficio competente alla tenuta del Registro rilascia all’avente titolo, in un unico esemplare, certificato attestante l’annotazione e gli estremi dell’atto da cui deriva il riconoscimento della riserva dei diritti stessi.
Previa accettazione della Giunta Comunale potrà essere ceduta al Comune un’area di decollo
anche non contestualmente alla individuazione delle corrispondenti aree di atterraggio.
In tale caso per le aree di decollo cedute, l'ufficio competente alla tenuta del presente Registro rilascia all’avente titolo, in un unico esemplare, certificato attestante l’annotazione e gli estremi dell’atto da cui deriva il riconoscimento dei diritti edificatori corrispondenti.
Nel caso di cessione al Comune solo di quota parte di un mappale ricompreso in un’area di decollo, la quantità di diritti generati sarà determinata dall’ufficio competente alla tenuta del Registro sulla base degli elaborati di frazionamento prodotti dalla proprietà.
Il cedente può cedere al Comune un’area maggiore rispetto a quella individuata dal PGT come area di decollo qualora il Consiglio Comunale, in questo caso organo competente, abbia manifestato formale assenso a tale azione, ma i diritti edificatori gli verranno riconosciuti solo per la superficie che si sovrappone all’area di decollo così come individuata negli elaborati grafici del Piano di Governo del Territorio.
ART. 8 – Riserve
Il trasferimento al Comune è possibile solo ove l’area sia libera da passività ambientali, vincoli, pesi, oneri, gravami, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche al momento del rogito notarile.
Eventuali oneri di bonifica non dichiarati o occulti che, in qualsivoglia momento, dovessero essere rilevati nelle aree gratuitamente cedute al Comune implicheranno la perdita della capacità edificatoria connessa alle aree stesse fino a quando il soggetto cedente, o altro soggetto eventualmente interessato, non avrà provveduto alla definitiva e completa bonifica delle aree medesime.
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di accettare la cessione gratuita di aree soggette ad oneri bonifica preventivamente dichiarati dal soggetto cedente a condizione che lo stesso si impegni ad eseguire successivamente detta bonifica, entro un anno dalla cessione, presentando all’uopo all’atto di cessione un apposito cronoprogramma dei lavori di bonifica e garantendo altresì l’effettiva esecuzione di detto intervento con la prestazione di una apposita polizza fideiussoria a prima chiamata.
ART. 9 – Modalità di trasferimento dei diritti edificatori
I diritti edificatori generati dall’anticipata cessione al Comune di aree di decollo, in base al disposto dell’art. 11, comma 4 della L.R. 12/2005, sono commerciabili e devono essere ceduti con atto notarile, o scrittura privata autenticata, da trascrivere nei registri immobiliari come previsto dall’art. 2643, comma 2bis, Codice Civile.
Con l’atto di cessione al Comune dell’area di decollo potrà intervenire la cessione a terzi dei diritti edificatori di pertinenza dell’area, quali parti intervenienti all’atto ovvero individuate mediante contratto per persona da nominare.
Gli atti sono stipulati, registrati e trascritti con oneri e spese inerenti e conseguenti a carico del cedente. Negli atti dovrà essere indicata l'entità della capacità volumetrica oggetto di trasferimento, nonché dovrà essere inserita apposita clausola, nel caso di eventuale cessione di diritti edificatori
a terzi, che ponga a carico del nuovo titolare dei diritti edificatori l'obbligo di comunicare al Comune l'avvenuta cessione e gli estremi dell'atto, richiedendo all'Ufficio competente alla tenuta del registro il rilascio del certificato a suo nome.
Copie dei suindicati atti dovranno essere depositati presso l'Ufficio cui compete la tenuta del Registro, che provvede all'annotazione nel Registro degli estremi della cessione, nonché al rilascio all'avente titolo del certificato attestante l'annotazione e gli estremi dell'atto da cui deriva l'attribuzione dei diritti stessi, ad eccezione del caso di convenzione urbanistica per l’attuazione di un Piano Attuativo o Permesso di costruire convenzionato.
L’atto notarile di cessione deve sempre contenere anche nei passaggi di proprietà successivi al primo:
1. l’indicazione degli estremi catastali dell’area di decollo;
2. gli estremi dell’atto della prima cessione tra Comune e primo cessionario dei diritti;
3. gli estremi di tutti i passaggi di proprietà successivi al primo.
In caso di trasferimento dei diritti edificatori l'ufficio competente annota nell'apposita sezione del Registro il passaggio di proprietà, ritira il certificato intestato al venditore e rilascia un nuovo certificato intestato all’acquirente, che è il nuovo avente titolo.
Il documento che dimostra la titolarità dei diritti è l’atto notarile di acquisto degli stessi, mentre il certificato attesta solo l’avvenuta annotazione del passaggio di proprietà nel Registro a favore del nuovo avente titolo, senza alcun effetto in termini di incorporazione dei diritti edificatori come titolo di credito.
I diritti edificatori di ragione privata generati o riconosciuti nelle forme e secondo le modalità sopra esposte, sono commerciabili mediante contratti interprivati nel rispetto di quanto dispone l’art. 2643 comma 2 bis del Codice Civile.
ART. 10 – Utilizzo dei diritti edificatori
Quando il titolare dei diritti edificatori generati dall’anticipata cessione al Comune di aree di decollo intende utilizzarli su un’area di atterraggio deve allegare alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo oppure all’istruttoria per l’approvazione del Piano Attuativo o del Programma Integrato di Intervento, il certificato rilasciato ai sensi del presente Regolamento.
L’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio di un’attività edificatoria o all’istruttoria delle pratiche relative all’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi verifica che il richiedente sia l’ultimo proprietario risultante dal Registro comunale dei diritti edificatori.
Se il nominativo corrisponde l’ufficio procede con l’istruzione della pratica edilizia.
Se il nominativo non corrisponde l’ufficio competente deve comunicarlo al richiedente il quale ha l’onere di allegare alla pratica l’atto notarile di acquisto dei diritti edificatori che contenga le informazioni previste oppure, se l’atto non riporta tali informazioni, dovrà presentare una dichiarazione notarile ventennale che attesti la continuità delle trascrizioni dei passaggi di proprietà che dal proprio atto risalga fino al primo trasferimento tra il Comune e il cedente l’area di decollo, in mancanza non potrà utilizzare i diritti edificatori di cui dichiara di essere titolare.
A seguito del rilascio del titolo abilitativo il diritto edificatorio non potrà più circolare, e di tale circostanza deve essere data debita pubblicità. A tale scopo il rilascio del permesso di costruire relativo al progetto edificatorio presentato con riguardo all’area di decollo deve essere subordinato alla sottoscrizione da parte del titolare di un apposito atto costitutivo di un “vincolo di asservimento” del diritto edificatorio (ossia un atto nel quale il diritto edificatorio venga definitivamente asservito all’area di decollo prescelta). Ovviamente tale atto deve risultare da atto pubblico, o scrittura privata autenticata, trascritta nei Registri immobiliari, di cui l’Ufficio Competente annota gli estremi nel Registro.
Qualora sia intervenuta la scadenza quinquennale del Documento di Piano, ovvero sua variante incidente sulla determinazione dei diritti edificatori, e il titolare dei diritti edificatori acquisiti non
abbia ancora proceduto alla relativa concretizzazione, tali diritti conservano efficacia nei soli limiti ammessi dal Documento di Piano così come modificato.
ART. 11 – Acquisizione diretta dei diritti edificatori da parte del Comune
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di attivarsi direttamente per l’acquisizione dei diritti edificatori generati dagli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all’art. 27, comma 1, lettera d) della L.R. 12/2005, effettuati negli ambiti di antica formazione.
In questo caso il soggetto proprietario dell’area di decollo che beneficerà degli incentivi volumetrici, quantificati nel Piano delle Regole pari al 15% delle volumetrie oggetto di recupero, formulerà apposita proposta al Comune che, nell’ambito delle disponibilità previste in bilancio, avrà la facoltà di comprare i diritti al valore medio del metro cubo edificabile deliberato annualmente dalla Giunta Comunale in attuazione delle NTA del Piano delle Regole.
Dal valore come sopra determinato saranno detratte tutte le spese relative alla stipula, trascrizione e registrazione dell’atto di acquisizione.
ART. 12 – Pubblicità del Registro e modalità di consultazione
Il Registro cartaceo è consultabile presso la sede dell’Ente da tutti quei soggetti interessati e titolari di un interesse legittimo previa richiesta al responsabile della tenuta del Registro.
Il Registro digitale viene pubblicato sul sito internet comunale, in apposita sezione, privato di quelle componenti che eventualmente fossero in contrasto con la legge sulla tutela della privacy.
La versione cartacea del Registro potrà essere superata con la gestione totalmente informatica dello stesso.
La versione digitale del Registro pubblicata sul sito internet comunale, nella parte relativa al titolare dei diritti e agli eventuali passaggi di proprietà degli stessi, riporta solo il nome dell’ultimo intestatario.
ART. 13 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la delibera di consiglio comunale che lo approva.
Allegato A – Registro dei diritti edificatori
N. | AREA DI DECOLLO | ENTITÀ DEI DIRITTI EDIFICATORI | TITOLARE DEL CERTIFICATO | CERTIFICATO | ATTO VOLTURA/CESSIONE | AREA DI ATTERRAGGIOP | ATTO DI ESTINZIONE | NOTE | ||||||||||||||||||||||
Foglio | Mappale/i | Superficie/Volume | Proprietario | Notaio Rogante | Racc. | Rep. | Data | Estremi registrazione | Estremi trascrizione | N. | Data | Notaio Rogante | Racc. | Rep. | Data | Estremi registrazione | Estremi trascrizione | Foglio | Mappale/i | Proprietario | Notaio Rogante | Racc. | Rep. | Data | Estremi registrazione | Estremi trascrizione | ||||
COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO
Allegato B – Modello di Certificato
Certificato n. ………… Data rilascio ………………
CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI
Il Responsabile Area I Gestione e Controllo del Territorio
Visto il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Bonate Sotto;
Visto il Regolamento comunale per la gestione del Registro dei diritti edificatori approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ……. del ;
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
ATTESTA
□ che il sig. ............................................................. nato a …………………………. il ………………
C.F. …………………………………………………. residente a ………………………………………
□ che la società ............................................................. con sede a …………………………………
C.F. ……………………………………..……...…. P.Iva …..…………..……………………………….
è titolare dei diritti edificatori per complessivi mc. ………………………………
□ generati dalla cessione a favore del Comune di Bonate Sotto dell’area identificata al Foglio …….
particelle …………………… di superficie reale mq. ………………………………
□ generati dalla potenzialità volumetrica attribuita all’area identificata al Foglio particelle
……………… di superficie reale mq. …………
□ generati dall’incentivo volumetrico relativo all’interevento di ristrutturazione edilizia effettuato sull’immobile censito al Foglio ………. particella …………… sub ……………. in ambito di antica
formazione
□ generato dall’area destinata a coltura agraria di tipo produttivo identificata al Foglio particelle
……………… di cui all’atto di impegno trascritto nei registri immobiliari di
………………… al n. …………. in data …………………….
□ derivanti dalla compravendita di cui all’atto …………………………………………………………
Eventuale area di atterraggio dei “diritti edificatori”
Foglio | …………………………………………. |
Mappale/i | …………………………………………. |
Superficie dell’area | …………………………………………. |
Ambito di PGT | …………………………………………. |
Diritto edificatorio mc. | …………………………………………. |
Destinazione d’uso | …………………………………………. |
Tali diritti sono annotati nell’apposito Registro al n. progressivo ………………………..
Il presente certificato si rilascia in unico esemplare.
Bonate Sotto, ………………………………..
X.xx Il Responsabile di Area
Annullamento del “Certificato dei diritti edificatori” |
Data: |
Motivazione: |
Note: |
Atto notarile di vendita/riferimento |
Repertorio n. del |
Notaio di |
Atto Registrato a in data n. |
Oggetto: |
Bonate Sotto, ………………………………..
X.xx Il Responsabile di Area
NOTE
il presente documento si compone di n. …. pagine
il presente Certificato dei diritti edificatori può essere oggetto di trasferimento. Dopo la stipula dell’atto il nuovo titolare del diritto edificatorio è tenuto a comunicare tale variazione al Comune, il quale provvederà ad aggiornare e registrare nell’apposito Registro tale variazione, provvedendo successivamente a rilasciare uno o più di un nuovo “Certificato dei diritti edificatori” e ad annullare il precedente compilando l’apposita Sezione.
ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali o amministrativi che trasferiscano o modifichino i “Certificati dei diritti edificatori”, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno l’obbligo di richiedere al Comune le conseguenti volture da inserire del Registro dei diritti edificatori.
per le modalità applicative si rimanda alla normativa del Piano di Governo del Territorio nonché al Regolamento per la gestione del Registro dei diritti edificatori.