LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 21 dicembre 2011.
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sen- si dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011;
Visto l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, re- cante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu- rezza nei luoghi di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti mi- nimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;
Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, ela- borata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innova- zione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispetti- ve Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;
Considerato che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;
Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Mi- nistero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfon- dimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;
Considerato che, per il prosieguo dell’esame del prov- vedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su xxxxxx- sta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;
Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicem- bre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappre- sentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo sche- ma di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convo- care un nuovo incontro tecnico sull’argomento;
Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia auto- noma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;
Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Mi- nistero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l’Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l’assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;
Vista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è sta- ta diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di ac- cordo in parola;
Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d’Aosta, condividen- do le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell’esame dello schema di accordo;
Considerato che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulte- riori approfondimenti;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svol- tasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Am- ministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;
Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Mi- nistero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte inte- grante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;
Vista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;
Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatri- ce tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;
Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Re- gione Toscana, Coordinatrice interregionale della Com- missione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l’assenso tecnico sul testo de- finitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;
Acquisito nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
Sancisce accordo
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Roma, 21 dicembre 2011
Il Presidente: Xxxxx
Il Segretario: Siniscalchi
Allegato A
Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
PREMESSA
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle la- voratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’ar- ticolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta appli- cazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella previ- sta dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l’articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimen- to e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’am- bito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I.
La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, com- ma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali de- finiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realiz- zazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione del- le attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata
agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’orga- nismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
1. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazio- ne della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come pre- visto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono di- mostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
c) i nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla spe- cifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere re- alizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;
anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere lin- guistiche, onde garantire l’efficacia e la funzionalità dell’espletamento del percorso formativo e considerata l’attitudine dei sistemi informatici a favorire l’apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un ap- proccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.
A tali fini è opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valu- tazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innova- tive, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multime- diali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I l’utiliz- zo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
la formazione generale per i lavoratori; la formazione dei dirigenti;
i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e- Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LA- VORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COM- MA 1, DEL D.LGS. N. 81/08
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferi- mento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di la- voratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.
Formazione Generale
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Contenuti:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata Minima:
4 ore per tutti i settori. Formazione Specifica
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’arti- colo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appar- tenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previ- ste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’ articolo 28.
Contenuti:
Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Xxxxxxxx, Attrezzature,
Cadute dall’alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici,
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri, Etichettatura,
Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore,
Vibrazione, Radiazioni,
Microclima e illuminazione, Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica, Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.
Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Al- legato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):
4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della spe- cificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’ar- ticolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello set- toriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti
possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi ef- fettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore com- prende la “Formazione Generale” e quella “Specifica”, ma non “l’Ad- destramento”, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i par- tecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavorato- ri, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato I:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche sal- tuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la forma- zione e l’addestramento professionale dell’edilizia, è riconosciuta inte- gralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quel- li di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.
Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la for- mazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture del- la formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazio- ne agli obblighi previsti all’articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compi- ti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione colletti- vi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla norma- tiva vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle atti- vità formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto pre- visto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti con- tenuti minimi:
MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO
sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.
n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
delega di funzioni;
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex X.Xxx. n. 231/2001, e s.m.i.;
i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
gestione della documentazione tecnico amministrativa; obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione;
organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e ge- stione delle emergenze;
modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigi- xxxxx delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei
rischi;
il rischio da stress lavoro-correlato;
il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla prove- nienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgi- mento di lavori in appalto;
le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSUL- TAZIONE DEI LAVORATORI
competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
tecniche di comunicazione;
lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappre- sentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Te- nuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Al termine del xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuar- si con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a ve- rificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tec- nico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
7. ATTESTATI
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il supe- ramento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: o Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
o Normativa di riferimento;
o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del set- tore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
o Periodo di svolgimento del corso;
o Firma del soggetto organizzatore del corso.
8. CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova uti- lizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavo- ro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito for- mativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di la- voro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, co- stituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
Qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multi- servizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito
formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Forma- zione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.
Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effet- tuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i lavo- ratori vengono assunti, sempre che – ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell’utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell’utilizzatore.
b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuo- ve attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:
è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequen- za della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
c. formazione precedente all’assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla for- mazione generale di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a.
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pre- gressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
9. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quin- quennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applica- zioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’artico- lo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’artico- lo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizio- ne delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al tra- sferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove at- trezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evo- luzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispet- tivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e do- cumentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente ac- cordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispet- to delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubbli- cazione del presente accordo.
b) Formazione dei dirigenti.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
12. AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare ri- ferimento all’individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning e al coor- dinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.