ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI E COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA AI SENSI ARTICOLO 27 L. 394/1991
TRA
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI con sede nella Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, 00000 XXXX, C. F. 93000640503 – Partita IVA 00986640506, nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, all’uopo autorizzato dallo Statuto dell’Ente Parco medesimo, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 29.01.2003;
E
COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA con sede in
Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 XXXXXXX, C.F./partita IVA: 94039850485, nella persona del Colonnello Xxxxxxxx Xxxxxxxx Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana;
PREMESSO CHE
- il territorio della Tenuta di San Rossore rientra nella giurisdizione della Stazione Carabinieri Forestali di San Rossore, d’ora in poi denominata “Stazione di San Rossore”;
- con legge regionale n°24/2000 la Regione Toscana ha delegato la gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli d’ora in poi denominato “Ente Parco”;
- l’articolo 27 della legge n°394/1991 - legge quadro sulle aree protette - prevede la possibilità per i carabinieri forestali (ex Corpo Forestale dello Stato) di stipulare
specifiche convenzioni per la sorveglianza del territorio delle aree protette regionali;
- sussiste da ormai molti anni un accordo convenzionale tra l’Ente Parco e il Gruppo Carabinieri Forestali di Pisa, d’ora in avanti denominato “Gruppo di Pisa”, per le finalità di cui sopra;
- in data 31 dicembre 2017 è scaduta la precedente convenzione repertorio n°437 del 04/04/2014 tra i soggetti sopra nominati;
- risulta opportuno, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’area protetta tese alla salvaguardia del territorio con specifico riguardo ai boschi, alle dune, alle zone umide, alla fascia costiera, ai corsi d’acqua naturali ed artificiali, alla fauna ed alla tutela delle specie di particolare pregio, proseguire la proficua collaborazione al fine di ottimizzare le attività di controllo, prevenzione e repressione sul territorio medesimo;
- ai fini dell’efficienza operativa e, più in generale, della sicurezza interna, è utile che i Carabinieri Forestali, distaccati presso la Tenuta di San Rossore, continuino ad alloggiare presso la Tenuta medesima;
- la legge regionale n°77/2004 e il DPGR n°61/R del 23/11/2005 inerente la gestione del patrimonio regionale e le modalità per la concessione dei relativi beni immobili, prevede la possibilità di assegnare detti immobili in conformità con quanto previsto dagli articoli 43 e 44 dello stesso DPGR;
Tutto ciò premesso con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Quanto contenuto in premessa forma parte integrante e sostanziale del
presente accordo.
ARTICOLO 2 - La Stazione di San Rossore svolge le funzioni previste dall’articolo 27
della L. 394/1991.
ARTICOLO 3 - Il personale della Stazione di San Rossore svolge servizio nel
territorio dell’Ente Parco ricadente nella propria giurisdizione. In particolare tale servizio comprende:
a) controllo capillare del territorio, soprattutto in zone sprovviste di viabilità o interdette alla circolazione veicolare, per la particolare fragilità dell’ecosistema che si vuole salvaguardare (ambiente dunale, retrodunale e riserva naturale);
b) prevenzione e repressione dei reati ambientali secondo le norme vigenti;
c) vigilanza e controllo sulle attività svolte all’interno dell’area protetta da soggetti esterni provvisti di specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco;
d) controllo e monitoraggio della fauna selvatica in collaborazione con l’Ente Parco;
e) monitoraggio della vegetazione, compreso l’aspetto fitosanitario, delle gestioni silvo- pastorali con particolare riferimento alle utilizzazioni boschive;
f) controllo dello stato di manutenzione delle infrastrutture (segnaletica, sentieristica, aree attrezzate, etc.);
h) monitoraggio e controllo dei biotopi, delle situazioni di inquinamento ambientale e di dissesto idrogeologico;
i) collaborazione nelle attività di didattica ambientale in materia forestale;
l) partecipazione alle manifestazioni per il servizio di sorveglianza e per rappresentanza;
m) prevenzione e contrasto del reato di incendio boschivo
n) collaborazione alla tutela del patrimonio e dei beni immobili gestiti dall’Ente Parco.
Il servizio sarà svolto utilizzando, oltre agli automezzi, i cavalli al fine di migliorare il controllo nelle aree di difficile accesso e di pregio ambientale.
Qualora l’Ente Parco metta a disposizione idonee biciclette potrà essere svolto servizio ciclomontato.
L’organizzazione dei servizi, le relative priorità e gli obiettivi saranno definiti semestralmente (gennaio e giugno), salvo casi di urgenza, dal direttore dell’Ente Parco e dal Comandante del Gruppo di Pisa o suo delegato coadiuvati dal responsabile del Corpo di Vigilanza dell’Ente Parco.
Ogni anno il Gruppo di Pisa trasmetterà all’Ente Parco una relazione con il riepilogo degli esiti delle attività programmate e concordate, il tutto nel rispetto delle norme vigenti nel territorio dell’area protetta.
ARTICOLO 4 - Il servizio svolto dai Carabinieri Forestali per conto dell’Ente Parco è
da considerarsi servizio di istituto.
ARTICOLO 5 - L’Ente Parco concede all’Arma dei Carabinieri gli immobili e le aree
interne al Parco di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli di seguito elencati:
- locali posti al piano terra del complesso immobiliare ubicati nel Comune di San Giuliano Terme, località Torre Xxxxxxxx, accatastati al foglio 16 particella 49 subalterno 5 destinati alla sede della Stazione di San Rossore;
L’uso deve intendersi concesso ed esteso, alle medesime condizioni, a tutti i manufatti e gli impianti ed attrezzature ricadenti in detti immobili ed aree poste in diretta connessione con gli stessi (terreno per il pascolo dei cavalli, selleria, etc.) L’uso degli immobili e delle strutture e delle aree oggetto della presente convenzione è riservato alla sola attività propria del Comando Stazione; usi diversi saranno soggetti a preventiva autorizzazione dell’Ente Parco.
In conformità con quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del DPGR 61/R del 23/11/2005 e successive modifiche, la concessione degli immobili di cui al precedente articolo 5 avviene a titolo gratuito relativamente ai locali ad uso ufficio.
ARTICOLO 6 - Sono a carico dell’Ente Parco le spese di manutenzione
straordinaria degli immobili e delle aree di cui all’art. 5;
Sono a carico dell’Arma le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree di cui all’art. 5;
ARTICOLO 7 - Sono a carico dell’Ente Parco le spese di funzionamento e gestione,
per le attività esercitate dalla Stazione di San Rossore per l’Ente Parco elencate nell’art 3, come di seguito specificato:
a) spese relative ai consumi di acqua, luce e riscaldamento della Stazione di San Rossore;
b) spese per la manutenzione annuale e controllo fumi delle caldaie della Stazione di San Rossore;
c) spese per la manutenzione degli estintori a servizio del deposito GPL presso la Stazione di San Rossore;
d) spese, per il mantenimento dei cavalli in dotazione alla Stazione di San Rossore: mangime, paglia, fieno, vaccinazione e sverminatura, mascalcia, attrezzatura da scuderia fino ad un importo massimo di € 6.000 (seimila)/annue;
e) spese per la fornitura al Gruppo di Pisa di attrezzatura varia e materiale di cancelleria fino ad un importo massimo di € 2.000 (duemila).
ARTICOLO 8 - L’Ente Parco, mette a disposizione 7 alloggi di civile abitazione, da
destinarsi al personale in forza alla Stazione di San Rossore.
Ogni singolo carabiniere forestale assegnato alla Stazione di San Rossore provvederà a sottoscrivere apposito concessione/contratto dietro corresponsione di canone ricognitorio pari ad € 180/00 per anno. Le spese di registrazione sono a carico dell’Ente Parco.
Gli occupanti degli alloggi dovranno conformarsi al disciplinare che regola le modalità di accesso e di fruizione della Tenuta di San Rossore.
Sono a carico dell’Ente Parco le spese di manutenzione straordinaria mentre sono a
carico degli occupanti le spese di manutenzione ordinaria e le rispettive utenze. L’Ente Parco si riserva, in caso di necessità interna e con preavviso di 90 giorni, il diritto di rientrarne in possesso ponendo nel contempo a disposizione analoga struttura all’interno della Tenuta di San Rossore
ARTICOLO 9 - La presente scrittura privata ha decorrenza dalla stipula e termina il 31
dicembre 2022. Le parti possono di comune accordo, in considerazione di mutate circostanze o necessità, rimodulare le condizioni di cui all’art. 5. A tale scopo l’Arma delega il Comandante del Gruppo di Pisa.
ARTICOLO 10 - Di comune accordo le parti potranno recedere dal presente accordo
senza preavviso.
ARTICOLO 11 - Alla scadenza del presente accordo o in caso di revoca di cui al
precedente articolo 10, le strutture concesse torneranno in possesso dell’Ente Parco senza indennizzo di qualsiasi genere all’Arma dei Carabinieri. Le stesse dovranno essere riconsegnate totalmente libere da persone, cose e animali, e nel medesimo stato nel quale sono state consegnate.
ARTICOLO 12 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si richiamano le
disposizioni di legge, gli usi e le consuetudini vigenti. Il foro competente in caso di contenzioso è quello di Pisa.
ARTICOLO 13 – Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento
dei dati personali è effettuato dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, xxx. Xxxxxxx Xxxxx 00000 Xxxx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx ed è finalizzata unicamente alla
gestione della procedura amministrativa in oggetto.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:
Email: xxx@xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx;
Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il rilascio della presente concessione. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
ARTICOLO 14 – Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 (ed eventuali successive modifiche) a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in unico originale in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e alle spese di bollo provvede l’Ente- Parco.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana - Colonnello Xxxxxxxx Xxxxxxxx