CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEL LEGNAME
CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEL LEGNAME
LOTTO SECONDA ZONA SCHIANTI VAIA 2018
Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA
La vendita ha per oggetto:
• progetto di taglio “schianti Vaia – Cupolà-Valciotto”.
Il progetto di taglio n° 364/2019/3 prevede una stima di legname da opera netto pari a mc 2920.
Quota media msl. 1400.
Il lotto è raggiungibile attraverso la strada forestale camionabile di tipo “B” denominata “CUPOLA’” e dalla strada forestale camionabile di tipo “B” denominata “VALCIA”.
Si allega progetto di taglio n° 364/2019/3 di data 22.02.2019 prodotto all'Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero in data 25.05.2019 xxxx.xx. 1179.
• progetto di taglio “schianti Vaia – Aia dell’Orso-Valcion”.
Il progetto di taglio n° 364/2019/2 prevede una stima di legname da opera netto pari a mc 4190.
Quota media msl. 1600.
Il lotto è raggiungibile attraverso la strada forestale camionabile di tipo “B” denominata “5 CROCI”.
Si allega progetto di taglio n° 364/2019/2 di data 22.02.2019 prodotto all'Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero in data 25.05.2019 xxxx.xx. 1178.
• progetto di taglio “schianti Vaia – Coldosè”.
Il progetto di taglio n° 364/2019/1 prevede una stima di legname da opera netto pari a mc 4995.
Quota media msl. 1400.
Il lotto è raggiungibile attraverso la strada forestale camionabile di tipo “B” denominata “COLDOSE’”.
Si allega progetto di taglio n° 364/2019/1 di data 22.02.2019 prodotto all'Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero in data 25.05.2019 xxxx.xx. 1177.
L'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile è del tutto presunta e faranno fede i risultati della misurazione definitiva come definita all’art. 4.
Articolo 2
MODALITA' Dl ESECUZIONE DEI LAVORI
Il legname potrà essere accatastato su piazzale secondo le indicazioni del Custode Forestale, per la durata minima indispensabile, e comunque non oltre due mesi dal collaudo finale. L’Amministrazione comunale venditrice si riserva di applicare una penale di euro 50,00.= per ogni giorno di ritardo dal termine dei due mesi sopra citati. Eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di epidemie parassitarie determinate durante il deposito non potranno essere imputate al Comune.
Si evidenzia che il Comune di Pieve Tesino è stato individuato come ente che può godere delle deroghe previste dall’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 dicembre 2018, tra cui la deroga all’art. 61 comma 2 della Legge
Provinciale n° 11 del 23 maggio 2007, in materia di obbligo di affidamento a ditte iscritte nell'Elenco provinciale delle Imprese Forestali della Provincia di Trento. Ciò considerato, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nell’ambito dei lavori forestali, le ditte non iscritte nell’elenco Provinciale delle Imprese Forestali producono attestati analoghi al patentino forestale, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000. Per la valutazione degli attestati e delle dichiarazioni, l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione della Camera di Commercio di Trento.
L’acquirente si impegna a comunicare i riferimenti della ditta esecutrice dei lavori di utilizzazione ed a produrre la documentazione qui sopra descritta prima della stipula del contratto.
L’impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate.
Nei confronti della proprietà l'acquirente resta responsabile di tutto il processo di utilizzazione.
I residui di utilizzazione costituiti da CIPPATO VERDE dovranno preferibilmente rimanere nel bosco mentre il CIPPATO BIANCO sarà a disposizione della ditta acquirente senza che il comune chieda alcun compenso. Le ceppaie sradicate dovranno essere lasciate in sicurezza e i residui di lavorazione accumulati all’imposto della gru a cavo dovranno essere asportati dalla ditta utilizzatrice.
L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.
Articolo 3
CONDIZIONI CONTRATTUALI - CONSEGNA DEI LAVORI
Sarà stipulato regolare contratto di vendita in forma di scrittura privata con imposta di bollo a carico della ditta aggiudicataria la quale dovrà provvedere alla sottoscrizione nel termine fissato dal Comune previa costituzione della cauzione definitiva e versamento dell’acconto.
Sono stabilite le seguenti principali condizioni di vendita:
• cauzione definitiva, pari al 5% del valore di aggiudicazione e versamento dell’acconto, pari al 25%(+Iva) del valore presunto del lotto, entro 3 giorni dalla data di conferma dell’aggiudicazione definitiva. I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario. La cauzione sarà svincolata dal Comune ad avvenuta riconsegna del bosco dopo che il Distretto Forestale di Primiero avrà effettuato il regolare collaudo con esito positivo.
• sottoscrizione del contratto di compravendita entro 5 giorni dall’avvenuta verifica dei requisiti;
• la consegna avverrà esclusivamente in presenza della ditta esecutrice delle lavorazioni in possesso dei requisiti di legge o in possesso dei requisiti stabiliti in deroga dall’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28.12.2018;
• versamento del saldo entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del Comune, dei risultati di misurazione parziale o finale come definita all’art. 4;
• eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di epidemie parassitarie determinate dal prolungato deposito del legname dopo la stipula del contratto, non potranno essere imputate a questa Amministrazione;
• i lavori di utilizzazione boschiva dovranno essere avviati entro l’anno 2019 e continuare, senza soluzione di continuità, fino alla loro ultimazione. I lavori di utilizzazione boschiva potranno essere sospesi unicamente a causa delle condizioni atmosferiche avverse o per motivazioni non imputabili alla ditta e dovranno essere terminati entro il 31/12/2019; sarà concessa dal Comune una proroga di 12 mesi a fronte del deposito di una polizza assicurativa o fidejussione per coprire il residuo rispetto al totale del lotto;
• la massa ricavabile si presume quella esposta nei progetti di taglio richiamati all’art. 1, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva che verrà eseguita a cura del Custode Forestale seguendo le modalità riportate nell’art. 4. La Ditta acquirente sarà comunque vincolata all’acquisto del legname nel quantitativo finale risultante dalle misurazioni. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei, non visibili, esistenti nel legname;
• Ai fini dell’asporto del legname la ditta dovrà produrre adeguata garanzia (fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altro titolo adeguato ammesso dal Comune) di importo corrispondente all’intero valore presunto della massa legnosa e valida fino alla scadenza che sarà indicata dal Comune (si terrà conto dei tempi presunti per la conclusione delle operazioni di fatturazione e misurazione) Resta inteso che il legname potrà essere asportato solo fino a concorrenza dell’importo coperto da fidejussione. Non saranno accettate garanzie di validità temporale diversa da quella richiesta dal Comune. Detta garanzia verrà svincolata a cura del Comune entro trenta giorni dal pagamento del saldo del materiale acquistato.
Articolo 4 MISURAZIONE
L’operazione di misurazione dei prodotti legnosi potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
1. in piazzale tramite cavalletto dendrometrico;
2. a camion “metro stero”;
3. a piazzale con valutazione della catasta a metro stero.
Nelle misurazioni a camion (punto 2) il Custode Forestale verificherà a campione la misurazione specifica di almeno il 10% del volume asportato.
Il verbale di misurazione e le bollette rilasciate dal Custode Forestale dovranno essere controfirmate dalla ditta acquirente o da suo delegato.
Non sono applicati tarizzi, si adotterà una riduzione fissa per la corteccia pari a : 10% abete;
20% larice.
Ai fini della misurazione verranno presi in considerazione tutti i diametri sopra i 20 cm compresi.
L’asporto dovrà essere concordato con il Custode Forestale in orario di servizio dello stesso.
Articolo 5 COLLAUDO
Il collaudo del lotto verrà eseguito dall’Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero ad ultimazione delle operazioni di taglio ed esbosco.
Articolo 6 PENALI
Il mancato pagamento del primo acconto e della cauzione definitiva (e/o la mancata firma del contratto di compravendita) entro la scadenza fissata dall’Amministrazione comunale, comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria, con riserva di richiedere il risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione si riserva il diritto dii aggiudicare il legname alla seconda ditta classificata. Il mancato taglio ed asporto del legname entro i termini contrattuali comporterà la rescissione del contratto di vendita e l’incameramento dell’acconto e della cauzione definitiva a titolo risarcitorio. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto di compravendita o, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere il pagamento all’eventuale Istituto garante, di richiedere inoltre il pagamento di interessi moratori di cui al D.Lgs. n.231/2002. Nel caso in cui il contratto sia dichiarato risolto, le somme versate a qualsiasi titolo saranno incamerate dal Comune, a titolo di risarcimento danni.
Articolo 7 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni eventualmente disposte dall'autorità forestale nonché quelle contenute nel capitolato d'oneri generale per la vendita di prodotti legnosi approvato dal Consiglio Comunale e consultabile sul sito internet (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx).