Contract
C O M U N E D I P I A N O R O
Determinazione n. 127 del 16.03.2022
AREA VI ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA RETE INFRASTRUTTURALE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI.
Sottoscritta da
IL RESPONSABILE XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).
LA RESPONSABILE AREA VI ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
Premesso che
- L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile consiste in un programma d’azione strategico sottoscritto da 193 Paesi membri dell’ONU che si sintetizza in 17 obiettivi da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale, tra cui figura la lotta contro il cambiamento climatico;
- I carburanti fossili utilizzati nel trasporto sono responsabili di parte delle emissioni di CO₂ a livello globale;
- Favorire la mobilità elettrica in alternativa a quella tradizionale rappresenta una linea strategica necessaria per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030;
- A partire dal 2010 la Commissione Europea, nel quadro della strategia per una mobilità a basse emissioni, ha sollecitato ad adottare politiche di diffusione di una “mobilità pulita” in un’ottica virtuosa di armonizzazione verso la green economy tra tutti gli Stati membri e finalizzata a garantire la riduzione dell’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e dell’ambiente circostante;
- Le misure a sostegno dell’elettromobilità si inseriscono perfettamente nella linea strategica europea; risponde a tal fine la promozione delle infrastrutture di ricarica che favoriranno indiscutibilmente il mercato del trasporto elettrico su strada;
- Con la L. 134/2012 si pone l’accento sullo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni e con la realizzazione di adeguate reti infrastrutturali;
- Con il DPCM del 26/09/2014 di approvazione del PNIRE (Piano Nazionale di Ricerca Infrastrutture per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica ed il suo aggiornamento) si definiscono le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli suddetti in relazione all’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- La L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, dispone all’art. 57 in merito alla semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici. Specificamente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo è incentivata l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in conformità del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale;
- In virtù del disposto di cui al comma 9 dell’art. 57 L. 120/2020, i Comuni possono prevedere la riduzione o l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile; ciò non comporterebbe oneri per l’Amministrazione concedente.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 02.03.2022 con cui si esprime la volontà di affidare in concessione e si incarica i Responsabili di Area all’adozione degli atti preliminari e propedeutici alla concessione di aree pubbliche per l’installazione e la gestione di infrastrutture per la ricarica di auto elettriche dando atto che la stessa non sarà oggetto di corresponsione di canone di occupazione del suolo.
Richiamato l’art. 30 comma 1 del vigente Regolamento CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, approvato con Delibera
del Consiglio comunale n. 16 del 31.03.2021, secondo cui “le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici, qualora eroghino energia di provenienza certificata” non sono assoggettate al canone;
Visto il Decreto Sindacale n. 36 del 29/12/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni Dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U. Enti Locali e all’art. 50 dello statuto Comunale all’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
Visti
- il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 56/2017 e il DPR 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii;
la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015, L. 232/2016, L. 145/2018, la L. 55/2019, la L. 120/2020 e la L. 108/2021;
- l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- L. 241/90, art 14 e seg.;
- Il Regolamento di contabilità;
- la L. 266/2002 e xx.xx..ii;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
DETERMINA
1. Di approvare l’Avviso pubblico esplorativo per l’affidamento in concessione di aree pubbliche per l’installazione e la gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (auto e biciclette elettriche) unitamente alla planimetria (Allegato 1), alla domanda di partecipazione (Allegato 2) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare altresì lo schema di convenzione (Allegato 3) al presente atto che definisce nello specifico i termini e le pattuizioni stabilite, dando atto che il Responsabile dell’Area VI ASSET- TO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO sottoscriverà la Convenzione e all’atto della firma è autorizzata ad apportare eventuali rettifiche di dati non sostanziali, per modifiche intervenute o per errori materiali riscontrati;
3. Che i concorrenti dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti nell’avviso e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. Di precisare che le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora ero- ghino energia di provenienza certificata non sono soggette al canone di occupazione, altrimenti sono sottoposte al pagamento dello stesso;
5. Che la concessione ad oggetto non comporta oneri economici a carico dell’Amministrazione concedente, ai sensi dell’art. 57 comma 9 L. 120/2020;
6. Di dare atto che l’Avviso per la manifestazione d’interesse ed i suoi allegati saranno pubblicati per 30 giorni a far data dal giorno successivo della pubblicazione della presente sull’Albo preto- rio online del Comune di Pianoro;
7. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso dovranno pervenire le manifestazio- ni d’interesse secondo le modalità di presentazione indicate nello stesso;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
9. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
10. per qualsiasi informazioni rivolgersi a:
- Dirigente extra dotazione organica Xxxx. Xxxx Xxxxx: tel. 051/0000000
- Istruttore amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxxxx: tel. 051/0000000
11. Di dare mandato al Servizio di Segreteria Generale di procedere alla pubblicazione del provve- dimento in forma integrale.
AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA RETE INFRASTRUTTURALE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI.
In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 02/03/2022 IL RESPONSABILE DELL’AREA VI – assetto del territorio e patrimonio
Premesso che
- L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile consiste in un programma d’azione strategico sottoscritto da 193 Paesi membri dell’ONU che sintetizza in 17 obiettivi da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale, tra cui figura la lotta contro il cambiamento climatico;
- I carburanti fossili utilizzati nel trasporto sono responsabili di parte delle emissioni da CO₂ a livello globale e che favorire la mobilità elettrica in alternativa a quella tradizionale rappresenta una linea strategica necessaria per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030;
- A partire dal 2010 la Commissione Europea nel quadro della strategia per una mobilità a basse emissioni, ha sollecitato ad adottare politiche di diffusione di una “mobilità pulita” in un’ottica virtuosa di armonizzazione verso la green economy tra tutti gli Stati membri e finalizzata a garantire la riduzione dell’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e dell’ambiente circostante;
- Le misure a sostegno dell’elettromobilità si inseriscono perfettamente nella linea strategica europea e risponde a tal fine la promozione delle infrastrutture di ricarica che favoriranno indiscutibilmente il mercato del trasporto elettrico su strada;
- Con la L. 134/2012 si pone l’accento sullo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni e con la realizzazione di adeguate reti infrastrutturali.
- Con il DPCM del 26/09/2014, di approvazione del PNIRE (Piano Nazionale di Ricerca Infrastrutture per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica ed il suo
aggiornamento) si definiscono le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli suddetti in relazione all’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- La L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, dispone all’art. 57 in merito alla semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici. Specificamente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo è incentivata l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in conformità del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale;
- In virtù del disposto di cui al comma 9 dell’art. 57 L. 120/2020 i comuni possono prevedere la riduzione o l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso
in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile; ciò non comporterebbe oneri per l’Amministrazione concedente.
Richiamato inoltre l’art. 30 comma 1 del vigente Regolamento CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, approvato con Delibera del
Consiglio comunale n. 16 del 31.03.2021, secondo cui “le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata” non sono assoggettate al canone;
Vista la seguente determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici con la quale è stato approvato il bando per l’assegnazione in concessione di un’aree di proprietà comunale per l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 56/2017 e il DPR 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii; la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015, L. 232/2016, L. 145/2018, la L.
55/2019, la
L. 120/2020 e la L. 108/2021;
- l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- L. 241/90, art 14 e seg.;
- Il Regolamento di contabilità;
- la L. 266/2002 e xx.xx..ii;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 02/03/2022 è indetto avviso pubblico per la concessione di uno spazio di proprietà comunale per l’installazione e la gestione di un colonnine di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica.
Art. 1 - Oggetto della concessione.
Il comune di Pianoro intende dare in concessione non onerosa per la durata di anni 10 (dieci) eventualmente rinnovabili alle stesse condizioni originariamente pattuite, per l’installazione e la gestione delle colonnine di ricarica dei veicoli ad energia elettrica (auto e biciclette elettriche).
Ogni postazione può avere un massimo di una colonnina di ricarica in base alla localizzazione e la disponibilità di parcheggi auto.
Il suolo pubblico concesso in uso per ogni colonnina è il seguente:
- dimensione centralina mq 2
- stallo necessario per la sosta dell’auto in ricarica mq 12
Per l’istallazione delle strutture l’Amministrazione Locale non intende introitare alcun canone di concessione ai sensi del comma 9 art. 57 L. 120/2020
Art. 2 – Caratteristiche della struttura
Le infrastrutture per la ricarica dei mezzi sono da installarsi nelle aree pubbliche all’interno del territorio comunale come da planimetria (Allegato 1). Le suddette saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Eventuali ulteriori attrezzature adiacenti alla struttura dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale.
I costi di progettazione e realizzazione del manufatto e dell’allestimento ad esso connesso, nonché quelli relativi alla fornitura di energia elettrica, e ripristini allo stato dei luoghi a fine concessione, sono a carico del concessionario.
Art. 3 – Impegni delle parti
L’impresa concessionaria si impegna ad effettuare a proprie spese alle seguenti attività:
• di progettare le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica;
• richiedere le necessarie autorizzazioni;
• predisporre il collegamento delle infrastrutture, che restano di proprietà della società concessionaria, alla rete elettrica con l’intestazione a proprio nome della connessione;
• esercitare e gestire le infrastrutture di ricarica per l’intera durata della concessione;
• provvedere alle attività di ripristino e tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata;
• adeguare la strumentazione agli obblighi normativi e all’evoluzione degli standard tecnologici del settore;
• provvedere alla realizzazione, entro la data di attivazione, della segnaletica utile, sia verticale che orizzontale;
• provvedere alle attività di collaudo;
• rimuovere le infrastrutture con la segnaletica funzionale, ripristinando lo stato dei luoghi a conclusione del periodo di concessione o nel caso in cui riceva dal concedente richiesta per circostanze di fatto nuove ed imprevedibili imposte dalla legge o dai regolamenti;
• pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico qualora eroghino energia NON di provenienza certificata (come dall’art. 30 comma 1 del vigente Regolamento CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 16 del 31.03.2021).
Il Comune, in qualità di concedente del suolo pubblico, si impegna ad effettuare le seguenti attività:
• individuare le aree destinate ad ospitare l’infrastruttura;
• mettere a disposizione le porzioni di suolo necessarie all’installazione ed utilizzo delle colonnine di ricarica, concordemente alla previsione del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 che all’art. 57 in merito alla semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, incentivando l’installazione di tali aree di sosta con punti di ricarica per veicoli elettrici in conformità del codice della strada i cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale;
• autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni colonnina limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico.
Art. 4 - Durata e condizioni della concessione
La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci), con possibilità di rinnovo alla scadenza per la stessa durata e alle stesse condizioni di gara concordate.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in ogni momento la concessione medesima, qualora l'area occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto la concessionaria possa pretendere alcun compenso.
La revoca andrà esercitata con un preavviso di tre mesi. E' altresì data facoltà alla concessionaria di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
La concessione sarà revocata anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, l’area concessa ed il manufatto risultino disordinati o degradati, nonché quando gli stessi abbiano subito modificazioni rispetto al progetto.
Al termine della concessione l'area dovrà essere restituita libera, a cura e spese del concessionario, da quanto realizzato, salvo diverso accordo che eventualmente verrà raggiunto fra le parti.
Il concessionario dovrà sollevare il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un fatto, doloso o colposo, del concessionario stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza nell'uso e nella manutenzione e cura sia dell'area concessa quanto degli impianti e strutture che la dotano.
Il concessionario si impegna a pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio nonché a stipulare polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi che andranno presentate all’Amministrazione prima dell’inizio dell’attività.
Art. 5 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti:
• Iscritti nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente;
• Dotati dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
• Non soggetti ad alcuna limitazione della propria capacità contrattuale nei confronti della Pubblica Amministrazione;
• Non sottoposti a procedure concorsuali.
Art. 6 – Criteri per l’assegnazione dell’area
Le proposte degli operatori saranno valutate secondo i criteri seguenti, fino ad un massimo di 100 punti:
I. Quantità delle postazioni che si intende realizzare fino ad un massimo di 12 colonnine (max 20 punti);
II. Provenienza energia elettrica (max 20 punti);
III. Infrastrutture analoghe installate e certificazione dell’operatore economico (max 20 punti), al tal proposito si richiede di allegare alla domanda di partecipazione il Curriculum corredato delle eventuali certificazioni possedute;
IV. Valutazione della proposta progettuale dell’area ad oggetto, comprensiva della segnaletica stradale nonché delle eventuali proposte aggiuntive (per esempio proposte
relative a campagne informative per gli utenti), valutazione delle caratteristiche tecniche (max 20 punti);
V. Tempo di realizzazione delle opere (max 20 punti).
Art. 7 - Scadenza e termini di presentazione delle domande
La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale mediante Raccomandata A.R. in apposito plico chiuso, recante all’esterno la dizione “bando per l’assegnazione area per distributore latte” dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Pianoro Piazza dei Martiri n°1, cap 40065, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: xxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
e pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
La domanda sarà ritenuta valida solo se inviata nei formati pdf, tiff o Jpeg privi di macroistruzioni o codici eseguibili.
In tutti i casi farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del Comune di Pianoro, attestata dalla ricevuta di consegna ovvero la data della ricevuta della Raccomandata A/R.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 8 - Documentazione da presentare
La domanda, redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato 2), debitamente sottoscritta, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare i contenuti del presente Avviso;
dichiarazione di essere a conoscenza che in caso di incompleta compilazione o presentazione degli allegati, la domanda sarà esclusa;
dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione all’Avviso;
dichiarazione riguardante l’attribuzione del punteggio ai fini dell’assegnazione dell’area;
proposta progettuale di massima, di sistemazione dell’area con l’indicazione dell’ingombro
massimo dell’infrastruttura da installare. Alla domanda potrà essere allegata ulteriore documentazione (curriculum) relativa all’esperienza professionale nell’attività per la quale si richiede l’assegnazione dell’area. Non saranno ammesse a partecipare all’assegnazione le domande non corredate di tutta la documentazione sopra elencata e quelle pervenute fuori termine.
Art. 9 - Gestione della procedura di assegnazione e stipula del contratto
Il bando sarà gestito dal comune a proprie spese. La commissione di valutazione delle domande sarà costituita dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, in qualità di Presidente, e da due dipendenti dell’Ente di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
L’individuazione dei soggetti sarà oggetto di apposita comunicazione ed il medesimo provvedimento conterrà anche l’indicazione delle modalità per dar corso agli adempimenti necessari per l’installazione del manufatto.
Nel caso un aggiudicatario rinunci formalmente all'assegnazione dell’area o non sottoscriva la Convenzione nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, sarà automaticamente escluso e subentrerà il partecipante scelto dall’Amministrazione tra i partecipati idonei.
L’Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’assegnazione dell’area, fornendo i motivi che rendano inopportuna la realizzazione dell’intervento. Eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo, che dovessero sopravvenire nelle procedure di occupazione di suolo pubblico e/o all’esercizio dell’attività commerciale, non obbligano l’Amministrazione a sostenere alcun onere nei confronti dei vincitori del presente bando.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva ai sensi del precedente articolo, l’assegnatario deve produrre la documentazione necessaria per il rilascio della Concessione, pena la decadenza dell’aggiudicazione.
Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile del presente avviso è l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Per chiarimenti, informazioni ed approfondimenti necessari rivolgersi a:
- Dirigente extra dotazione organica Xxxx. Xxxx Xxxxx: tel. 051/0000000 e-mail: xxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
- Istruttore amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxxxx: tel. 051/00000000 e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
- Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx: tel. 051/0000000 e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Art. 11 - Norme finali e di rinvio
I rapporti contrattuali tra assegnatario e proprietario saranno regolati, per quanto non previsto dal presente bando e dalla convenzione sottoscritta tra le Parti, dalle vigenti normative in materia di locazioni.
Art. 12 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di entrerà in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679.
Informazioni sul bando Copia integrale del bando, facsimile di domanda ed ogni altra informazione possono essere acquisiti presso il Servizio Lavori Pubblici - ovvero direttamente sul sito Internet del Comune alla sezione Bandi.
Allegati:
All. 1) Planimetria identificativa dell’area oggetto di concessione; All. 2) Fac-simile di domanda;
All. 3) Schema di convenzione
La Responsabile del Procedimento
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
INDICE PARCHEGGI INDIVIDUATI PER POSIZIONAMENTO COLONNINE ELETTRICHE ‘COMMERCIALI’
XX – Parcheggio di fronte Via Nazionale civici dal 186 al 194
INFRASTRUTTURALE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI.
COMUNE DI PIANORO
Provincia di Bologna
Area VI° Assetto del Territorio e del Patrimonio Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxx (XX)
TEL.0000000000 - 0000000000 - 0516529139
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO 2
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA RETE INFRASTRUTTURALE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI.
Il sottoscritto nato a _il , in qualità di:
○ titolare della ditta individuale
○legale rappresentante dell’impresa
denominazione con sede legale a CAP prov. ( ). in Via/piazza , n.
C H I E D E
Di partecipare alla selezione con riferimento all’avviso pubblico riguardante l’installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (auto e biciclette elettriche) su suolo pubblico.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e dalle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
D I C H I A R A
1. Di accettare le condizioni contenute nel relativo Avviso pubblico;
2. Di allegare la scheda tecnica delle infrastrutture di ricarica che si intendono installare, nonché una scheda illustrativa dell’attività svolta (o Curriculum azienda);
3. Di essere iscritto della CCIAA in qualità di _ dalla data _ ;
5. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. Di aver preso visione dell’avviso e delle sue condizioni, dello schema di convenzione di concessione che regoleranno i rapporti tra il concessionario e il Comune di Pianoro.
e di essere consapevole
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allegano:
• Scheda riepilogativa dei servizi dell’azienda (Curriculum)
• Scheda tecnica del progetto delle infrastutture che si intende installare.
Data
Il Dichiarante
firmato digitalmente
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA RETE INFRASTRUTTURALE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. Schema
di Convenzione
L'anno duemilaventuno (2022), il giorno del mese di _, nella residenza municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge,
fra
l'Amministrazione Comunale di Pianoro - C.F.00586340374 - P. IVA: 00517231205 - rappresentata dal .........................., ............................., ai sensi dell'art. 107 3° comma lettera C) del D.Lgs. 267/2000, nell'esercizio dei poteri che le derivano dall'art. 79 dello Statuto del Comune stesso;
e
…………..…………………………………………..……………………... , C.F ,
P.Iva………………………………., con sede legale in …….., Via …………... n………., rappresentato dal Sig. ……………, C.F in qualità di Legale Rappresentante della stessa,
PREMESSO
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 02/03/2022, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sono individuate le finalità e le condizioni per la concessione in oggetto;
- che sono state individuate le aree sul territorio comunale da concedere per l’installazione e la gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- che il Comune di Pianoro a seguito di apposita procedura di selezione delle
manifestazioni d’interesse pervenute, con Determinazione n. del ha
assegnato all’operatore economico le aree pubbliche per
l’installazione e la gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- che l’operatore economico selezionato dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblico e di rispettare tutte le condizioni minime al fine del rilascio della concessione di utilizzo dell’area assegnata e impegnandosi a porre in esercizio il suddetto distributore nel rispetto della normativa prevista in materia di sicurezza nonché di quanto espresso in sede di gara.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE
La premessa costituisce parte integrante del presente atto e il Comune e la convenzionata accettano e confermano quanto ivi indicato.
Con la presente le parti si convenzionano ai fini di una collaborazione finalizzata ad
implementare i servizi offerti alla collettività.
Il comune di Pianoro intende dare in concessione non onerosa l’area individuata per la durata di anni 10 (dieci) eventualmente rinnovabili alle stesse condizioni originariamente pattuite, per l’installazione e la gestione delle colonnine di ricarica dei veicoli (auto e biciclette) ad energia elettrica.
Ogni postazione può avere un massimo di due colonnine di ricarica in base alla localizzazione e la disponibilità di parcheggi auto.
Il suolo pubblico concesso in uso per ogni colonnina è il seguente:
- dimensione centralina mq
- stallo necessario per la sosta dell’auto in ricarica mq
Per l’istallazione delle strutture l’Amministrazione Locale non intende introitare alcun canone di concessione ai sensi del comma 9 art. 57 L. 120/2020
Il Comune di Pianoro dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell’immobile da parte della ditta concessionaria, la quale resta pertanto sollevata da ogni evizione e pretesa di terzi.
ART. 2 – IMPEGNI ED ONERI A CARICO DELLA CONVENZIONATA
L’impresa concessionaria si impegna ad effettuare a proprie spese alle seguenti attività:
• di progettare le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica;
• richiedere le necessarie autorizzazioni;
• predisporre il collegamento delle infrastrutture, che restano di proprietà della società concessionaria, alla rete elettrica con l’intestazione a proprio nome della connessione;
• esercitare e gestire le infrastrutture di ricarica per l’intera durata della concessione;
• provvedere alle attività di ripristino e tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata;
• adeguare la strumentazione agli obblighi normativi e all’evoluzione degli standard tecnologici del settore;
• provvedere alla realizzazione, entro la data di attivazione, della segnaletica utile, sia verticale che orizzontale;
• provvedere alle attività di collaudo;
• rimuovere le infrastrutture con la segnaletica funzionale, ripristinando lo stato dei luoghi a conclusione del periodo di concessione o nel caso in cui riceva dal concedente richiesta per circostanze di fatto nuove ed imprevedibili imposte dalla legge o dai regolamenti;
ART. 3 – IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune, in qualità di concedente del suolo pubblico, si impegna ad effettuare le seguenti attività:
• individuare le aree destinate ad ospitare l’infrastruttura;
• mettere a disposizione le porzioni di suolo necessarie all’installazione ed utilizzo delle colonnine di ricarica, concordemente alla previsione del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 che all’art. 57 in merito alla semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, incentivando l’installazione di tali aree di sosta con punti di ricarica per veicoli elettrici in conformità del codice della strada i cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale;
autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni colonnina limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico.
ART. 4 - RESPONSABILITA’ E ATTIVITA’ DI VERIFICA
L’operatore economico concessionario è responsabile della gestione dell’infrastruttura di ricarica elettrica oggetto di convenzione.
Il Comune individua un referente per il monitoraggio e la verifica degli impegni previsti e sottoscritti dal concessionario, attraverso, colloqui con i fruitori, incontri periodici, visite sul posto;
ART. 5 – VALIDITA’ E RECESSO
La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci), con possibilità di rinnovo alla scadenza per la stessa durata e alle stesse condizioni di gara concordate.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in ogni momento la concessione medesima, qualora l'area occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto la concessionaria possa pretendere alcun compenso.
La revoca andrà esercitata con un preavviso di tre mesi. E' altresì data facoltà alla concessionaria di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
La concessione sarà revocata anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, l’area concessa ed il manufatto risultino disordinati o degradati, nonché quando gli stessi abbiano subito modificazioni rispetto al progetto.
Al termine della concessione l'area dovrà essere restituita libera, a cura e spese del concessionario, da quanto realizzato, salvo diverso accordo che eventualmente verrà raggiunto fra le parti.
Il concessionario dovrà sollevare il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un fatto, doloso o colposo, del concessionario stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza nell'uso e nella manutenzione e cura sia dell'area concessa quanto degli impianti e strutture che la dotano.
Il concessionario si impegna a pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio nonché a stipulare polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi che andranno presentate all’Amministrazione prima dell’inizio dell’attività.
ART. 6 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE IN USO
La concessione in uso dell’area oggetto della presente convenzione può temporaneamente essere sospesa con apposito atto del responsabile dell’area tecnica, per particolari ed urgenti esigenze di natura tecnica, di manutenzione, per eseguire lavori particolari di riassetto o per manifestazioni di carattere rilevante da essa stessa promosse o comunque patrocinate, previo congruo preavviso e consenso dell’azienda concessionaria, o qualora pervenga la necessità di utilizzo dell’area medesima per sopravvenuti motivi di interesse pubblico prevalenti.
ART. 7 - ASSICURAZIONI
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per gli incidenti che dovessero verificarsi sull’area concessa in uso, sui servizi e per furti di materiale di proprietà dell’Azienda concessionaria.
L’ Azienda, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga pertanto a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione un’adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (rct) in conseguenza di danni verificatosi per fatti e/o eventi svolti dall’Azienda sull’area oggetto del presente atto.
L'Azienda garantisce inoltre che il personale utilizzato nelle attività oggetto della presente Convenzione sia coperto da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse.
Copia delle polizze assicurative sopracitate in corso di validità, dovrà essere consegnata all’ amministrazione comunale al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
ART. 8 - NORME DI SICUREZZA
L’impresa assicurerà il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti principalmente in:
- gli operatori dovranno possedere le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista;
- informazione e formazione del personale in relazione ai rischi connessi all'attività;
- valutazione dei rischi connessi alle attività;
- individuazione e fornitura al personale dei dispositivi di protezione individuale compresa la formazione del personale.
ART. 9 – RISOLUZIONE
ll Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell’impresa degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivati dalla liquidazione delle spese sostenute dall’impresa stessa fino al ricevimento della diffida.
L’ impresa può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.
ART. 10 – CONTROVERSIE
I rapporti tra Comune ed impresa si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
Sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo tutte le controversie in materia di asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio.
ART. 11 - OBBLIGO DEL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
L’ impresa dovrà attenersi, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, tramite tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano per la realizzazione del progetto, agli obblighi di condotta (per quanto compatibili) previsti dal Codice di comportamento, approvato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21/12/2013.
La violazione, accertata da parte dell’Amministrazione Comunale, degli obblighi derivanti dal Codice comporterà la decadenza della convenzione in essere.
ART. 12 - OBBLIGHI DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il Comune di Crevalcore in applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. procederà a pubblicare sul sito internet comunale, in apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, gli estremi di tale convenzione.
Il Comune procederà ad adempiere anche agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge
n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”
ART. 13 - PRIVACY E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELLE DISPOSZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UE 679/2016.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della rispettiva normativa.
Il Comune, quale titolare del trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della presente convenzione, conferisce all’ impresa nella persona di ............... l’incarico di responsabile del trattamento dati personali acquisiti, per ottemperare allo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del presente atto.
ART. 14 – RINVIO DINAMICO
Per tutto quanto non previsto e normato dalla presente convenzione, Comune ed impresa rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
ART. 15 – FORMALIZZAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
PER L'Impresa Concessionaria
IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
PER IL COMUNE DI PIANORO
IL RESPONSABILE DELL’AREA VI - ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO Pianoro,..................