CONTRATTO DI
CONTRATTO DI
VENDITA DI GNL STOCCATO IN SERBATOIO
E SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE ACCESSORIO
tra
Terminale GNL Adriatico S.r.l. in qualità di venditore (“Venditore” o “Gestore”)
e
[Da completare] in qualità di acquirente ( “Acquirente” o “Utente”)
1. PREMESSE E DEFINIZIONI 3
2. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 4
3. VENDITE DI GNL 5
4. CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE 5
5. PREZZO 6
6. FIDEIUSSIONI E ASSICURAZIONE DEL CREDITO 6
7. FATTURE E PAGAMENTO 7
8. ELEZIONE DI DOMICILIO E AVVISI 7
9. APPLICAZIONE DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE – ESCLUSIONE DI ALCUNI ARTICOLI 8
10. DIRITTO APPLICABILE 9
ALLEGATO I - MODELLO DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA 11
ALLEGATO II – MODELLO DI RICHIESTA 16
ALLEGATO III - MODELLO DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE 17
Il presente Contratto di Vendita di GNL Stoccato in Serbatoio e Servizio di Rigassificazione Accessorio (di seguito, il “Contratto”) è stipulato e sottoscritto in data [Completare] (di seguito la “Data di Efficacia”) tra:
[Utente o Acquirente], società costituita e operante secondo il diritto [nazionalità del paese di costituzione dell'Utente], registrata presso [Registro delle Imprese dell'Utente] con numero [numero di registrazione], codice fiscale [numero di codice fiscale], avente sede legale in [indirizzo dell'Utente] (“Acquirente” o “Utente”); e
Terminale GNL Adriatico S.r.l., società costituita e operante secondo il diritto italiano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con numero 1788519, C.F./P. IVA numero 13289520150, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx (il “Venditore” o il “Gestore”).
Collettivamente, l'Utente e il Gestore nel presente documento saranno indicati come le “Parti”.
PREMESSA
PREMESSO CHE il Venditore gestisce un impianto offshore di rigassificazione di GNL al xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx), con una capacità di rigassificazione annua stimata di otto miliardi di standard metri cubi (8 mld Sm3) di gas (di seguito definito il “Terminale”); e
PREMESSO CHE l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, con Delibera Arg/gas 57/11 del 12 maggio 2011, ha accertato la conformità alla Normativa applicabile del Codice di Rigassificazione (il “Codice di Rigassificazione”) proposto dal Gestore e che il Codice di Rigassificazione è parte integrante del Contratto ;
PREMESSO CHE il Gestore ha organizzato un'asta trasparente e non discriminatoria per la vendita di una certa quantità di GNL stoccato in serbatoio e il Servizio di Rigassificazione accessorio alla quale ha partecipato l'Acquirente, aggiudicandosi detta quantità di GNL e il Servizio di Rigassificazione; e
PREMESSO CHE attraverso la partecipazione all'asta l'Acquirente ha espresso la volontà di acquistare dal Venditore il volume di GNL messo all'asta e l’annesso Servizio di Rigassificazione e che si impegna ad accettare la consegna di detto GNL rigassificato nel sistema di trasporto nazionale per il Gas in conformità con i termini e le condizioni del Contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO, l'Acquirente e il Venditore accettano di essere legalmente vincolati con le seguenti modalità:
1. PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Le premesse contenute nel presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Tutti i termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Contratto avranno lo stesso significato loro attribuito nella clausola 1.1 del capitolo I del Codice di Rigassificazione ovvero, ove non siano definiti nel Codice di Rigassificazione, recheranno il seguente significato:
“Contratto” significa il presente Contratto di Vendita di GNL Stoccato in Serbatoio e Servizio di Rigassificazione Accessorio;
“Data di Efficacia” avrà il significato indicato a pagina 3 del presente Contratto;
“Offerta” significa la richiesta di partecipazione all'asta e l’offerta vincolante secondo il Regolamento pubblicato dal Venditore sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
“Periodo di Riconsegna” avrà il significato indicato nel successivo Articolo 4.1;
“Prezzo di Vendita Contrattuale” avrà il significato indicato nel seguente Articolo 5;
“Punto di Consegna” avrà il significato indicato nel seguente Articolo
3.1. a).
“Quantità Contrattuale” avrà il significato indicato nel successivo Articolo 3.2;
1.3 Ogni riferimento a orari sarà inteso come riferito all'Ora dell'Europa Centrale (C.E.T.).
2. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
2.1 Il Venditore si impegna a vendere e consegnare la quantità di GNL indicata nel seguente Articolo 3.2 presso il Punto di Consegna e l'Acquirente si impegna ad acquistare e pagare il GNL così consegnato in piena conformità con i termini e le condizioni del Contratto.
2.2 Il Gestore si impegna a prestare il Servizio per il GNL acquistato dall’Acquirente come di seguito, e l’Acquirente si impegna a pagare per tale Servizio, in conformità ai termini ed alle condizioni del Contratto e del Codice di Rigassificazione.
2.3 Il Programma di Riconsegna sarà quello determinato dal Gestore in conformità con l'Articolo 4 e con le disposizioni del Codice di Rigassificazione.
2.4 Il Contratto scadrà il 1o Marzo 2012. La scadenza del presente Xxxxxxxxx non farà venire meno alcun obbligo e/o responsabilità originati prima della data di scadenza.
3. VENDITE DI GNL
3.1 Consegna e trasferimento del titolo
a) Punto di consegna.
Il GNL venduto ai sensi del presente Contratto sarà consegnato dal Xxxxxxxxx all’Acquirente nei serbatoi di stoccaggio del Terminale.
b) Trasferimento del titolo.
Il titolo di proprietà ed il rischio di perdita o danno relativi al GNL passeranno all'Acquirente presso il Punto di Consegna, alla Data di Efficacia.
3.2 Quantità
La quantità di GNL venduta dal Venditore all’Acquirente (“Quantità Contrattuale”), espressa in termini energetici, come di seguito, sarà pari a 167.069,4 GJ (equivalenti a 46.408,17 MWh)
3.3 Qualità
La qualità del GNL venduto e trasferito come di seguito dovrà corrispondere alle Specifiche di Qualità del GNL.
4. CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE
4.1 Riconsegna
a) Il Venditore provvederà al Servizio di Rigassificazione di una quantità di GNL pari alla Quantità Contrattuale meno i consumi e perdite del Terminale (Gas Utilizzato dal Terminale) e alla riconsegna del Gas agli Utilizzatori presso il Punto di Riconsegna. Ai fini del presente Contratto, consumi e perdite del Terminale saranno considerati nella misura dello 0,7% della Quantità Contrattuale e sottratti a quest’ultima.
b) Il periodo per tale riconsegna (“Periodo di Riconsegna”), sarà dal 1° Novembre 2011 alle ore 06:00 fino al 1° Dicembre 2011 alle ore 06:00. La riconsegna avverrà nella quantità di 5.568,98 GJ/giorno, da ridurre nella misura dello 0,7% a copertura dei consumi e perdite del Terminale. Il Programma di Riconsegna sarà quello determinato dal Gestore ai sensi del Codice di Rigassificazione e comunicato agli Utenti.
c) Qualora al termine del Periodo di Riconsegna la quantità totale di Gas che il Gestore dovrà riconsegnare ai sensi del precedente articolo 4.1 (a) non sia stato riconsegnato all’Utente, le Parti si incontreranno per concordare in buona fede un calendario di riconsegna che dovrà essere rispettato e completato nei primi 2 (due) mesi dalla fine del Periodo di Riconsegna.
4.2 Garanzie
a) L'Utente dichiara che soddisfa e soddisferà e assicurerà in futuro tutte le Condizioni del Servizio previste dalla clausola 2.3 del capitolo III del Codice di Rigassificazione per tutta la durata del Contratto, ad eccezione delle lettere (e), (f) e (i) e, limitatamente agli obblighi relativi alla Nave Metaniera, la lettera (c) .
b) Con particolare riferimento alla Condizione del Servizio di cui alla lettera
(j) della clausola 2.3 del capitolo III del Codice di Rigassificazione, l'Utente riconosce che la fornitura al Gestore di un'autorizzazione regolarmente sottoscritta a presentare richieste di transazioni al Punto di Scambio Virtuale che comporti l'automatica accettazione da parte dell'Utente è essenziale affinché il Gestore possa riconsegnare il Gas. Pertanto, l'Utente si impegna a fornire al Gestore una copia regolarmente sottoscritta di tale autorizzazione, nonché di qualsiasi altra documentazione richiesta da Snam Rete Gas a questo proposito, entro due (2) Giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto ovvero, qualora tale data fosse successiva al quinto (5°) Giorno Lavorativo precedente la data prevista per la prima riconsegna di Gas, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Contratto.
5. PREZZO
5.1 L'ammontare che l'Acquirente dovrà pagare al Venditore per il GNL ed il Servizio acquistati e di seguito forniti sarà calcolato moltiplicando la Quantità Contrattuale (misurata in GJ) al Punto di Consegna come determinato secondo l'Articolo 3.2 per il Prezzo di Vendita Contrattuale ai sensi del successivo art. 5.2.
5.2 Il prezzo di vendita (“Prezzo di Vendita Contrattuale”), espresso in
€/MWh è .........., equivalente a ............ €/GJ, escluso IVA e altre imposte e tasse a carico dell’utente.
5.3 Il prezzo di cui all'articolo 5.2 è omnicomprensivo, di modo che esso includa gli oneri dell’Acquirente e/o Gestore sia per la vendita del GNL che per la fornitura del Servizio ad eccezione: (i) dei Corrispettivi Accessori e di qualsiasi altro pagamento dovuto dall'Utente e determinato in conformità con le rispettive disposizioni del Codice di Rigassificazione; (ii) dello 0,7% della quantità venduta, quale quota per Gas Utilizzato dal Terminale e, per chiarezza, (iii) qualsiasi costo, onere o penale a valle del Punto di Riconsegna che rimangono a carico dell’Utente.
6. FIDEIUSSIONI E ASSICURAZIONE DEL CREDITO
6.1 Gli Articoli 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 del capitolo III del Codice di Rigassificazione non saranno applicati.
6.2 L'Acquirente dovrà sottoporre al Gestore documentazione scritta, di forma e sostanza soddisfacenti per il Gestore, attestante che il rating creditizio dell'Acquirente con riferimento al suo debito a lungo termine sprovvisto di garanzie personali o reali sia pari o superiore a:
(i) Baa3 secondo Moody's; o
(ii) BBB- secondo S&P.
6.3 Qualora l'Acquirente non rispetti i requisiti della clausola 6.2 (ovvero qualora, pur avendoli rispettati alla data di presentazione delle sue Offerte, abbia successivamente cessato di rispettarli prima che lo stesso Acquirente stipulasse il presente Contratto), ma ove gli stessi requisiti siano rispettati dalla Società Controllante dell'Acquirente, l’Acquirente dovrà presentare una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante, nella forma indicata nell'Allegato III al Contratto, emessa dalla Società Controllante dell'Acquirente.
6.4 In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui alle clausole 6.2 e 6.3, l'Acquirente dovrà presentare una Garanzia a Prima Richiesta nella forma indicata nell'Allegato I al Contratto.
6.5 La Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante o la Garanzia a Prima Richiesta dovranno assicurare la copertura di un importo pari al Prezzo di Vendita Contrattuale indicato all'Articolo 5.2 oltre ad IVA se applicabile secondo le disposizioni di legge.
6.6 Le suddette garanzie sono condizioni sostanziali del presente Contratto.
7. FATTURE E PAGAMENTO
La fatturazione da parte del Venditore ed il pagamento da parte dell’Acquirente del GNL e Servizio ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati conformemente alle disposizioni dell’art. 8 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.
Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato dall'Acquirente mediante bonifico sul conto corrente del Venditore indicato di seguito:
Intestatario conto: Terminale GNL Adriatico S.r.l.
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00/00 00000 Xxxxxx
Banca: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale: 00618 – Milano 17
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
BIC: XXXXXXXX
8. XXXXXXXX DI DOMICILIO E AVVISI
8.1 In conformità con la clausola 4.2 del capitolo I del Codice di Rigassificazione e ai fini del presente Contratto, l'Utente elegge domicilio in [inserire indirizzo] a Milano e si impegna a mantenere domicilio a Milano per tutta la durata del presente Contratto.
8.2 Qualsiasi comunicazione e avviso destinati all'Utente da parte del Gestore in conformità con la clausola 16 del capitolo III del Codice di Rigassificazione dovranno essere inviati all'indirizzo di cui al precedente articolo 8.1 all'attenzione di [inserire destinatario], numero di fax [inserire numero di fax], indirizzo e-mail [inserire indirizzo e-mail].
9. APPLICAZIONE DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE – ESCLUSIONE DI ALCUNI ARTICOLI.
9.1 Il Contratto è assoggettato ai termini e alle condizioni del Codice di Rigassificazione, che vi sono integrati per riferimento.
9.2 Ai fini del presente Contratto, i seguenti paragrafi, articoli e allegati del Codice di Rigassificazione non saranno applicati:
• Capitolo II.2
• Capitolo II.3
• Commi (a), (b), (c), (d), (e), (f) e (g) della clausola 8.1.1 del capitolo III
• Clausola 8.1.2 del capitolo III
• Clausola 8.7 del capitolo III
• Clausola 8.9 del capitolo III
• Clausola 8.10 del capitolo III
• Clausola 8.11 del capitolo III
• Clausole 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 del capitolo III
• Clausola 11.2 del capitolo III
• Capitolo IV
• Capitolo VI
• Allegato (a) Parte I, Parte II, Parte III, Parte IV, Parte V
• Allegato (b)
• Allegato (c)
• Allegato (2) - Direct Agreement:
• Allegato (e)
• Allegato (f)
• Allegato (g)
9.3 ai fini dell’applicazione del Codice di Rigassificazione il Contratto sarà considerato “Contratto di Capacità”.
9.4 In caso di conflitto tra le disposizioni del Codice di Rigassificazione e quelle previste nel Contratto, prevarranno le disposizioni contenute nel Codice di Rigassificazione.
10. DIRITTO APPLICABILE
Il presente Contratto, il suo adempimento e tutti gli aspetti di eventuali controversie da esso originate saranno disciplinati dal diritto italiano, tranne laddove le leggi italiane facciano riferimento o rimandino alle leggi di un'altra giurisdizione. La Convenzione dell'ONU sulla Vendita Internazionale di Beni (1980) non regolerà il presente Contratto né il suo adempimento, né alcun aspetto di eventuali controversie da esso originate.
[luogo], [data] [Acquirente]
Nella persona di:
Posizione:
L'Utente, con il presente Contratto, approva incondizionatamente, in conformità con gli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e ai fini da essi previsti, le seguenti clausole del Codice di Rigassificazione:
CAPITOLO I:
4.1 “Competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”; 4.2 “Giurisdizione”;
4.3 “Arbitrato su controversie tecniche”.
CAPITOLO III:
2.2 “Obbligazioni delle Parti”; 2.6 “Diligenza dell'Utente”; 2.7 “Rifiuto di modifiche nella prestazione del Servizio”; 2.9 “Prestazione del Servizio di Riconsegna”; 3 “Durata dei contratti per la capacità e recesso; 4 “Proprietà del GNL”; 5.1.3 “Determinazione di quantità e qualità del GNL al Punto di Consegna”;
5.1.5 “Responsabilità dell'Utente rispetto alla Discarica di GNL fuori specifica”;
6.1 “Riconsegna del Gas”; 6.2 “Xxxxxxx e Perdite”; 7 “Forza maggiore”; 8.1 “Fatturazione da parte del Gestore”; 8.4 “Sospensione del pagamento delle fatture”; 8.6 “Rettifica degli errori”; 8.7 “Importi al netto di ritenuta; responsabilità per gli oneri marittimi”; 8.12 “Corrispettivi di scostamento applicabili alla Capacità Spot”; 9 “Imposte, tasse e diritti sul Gas”; 12 “Scambi di Capacità Sottoscritta e Cessioni di Capacità Esentata Sottoscritta”; 13 “Risoluzione del Contratto e Recesso”; 14 “Responsabilità”; 15 “Reclami”; 19 “Costi per l’esecuzione”; 20 “Rinuncia all'immunità”.
L'elenco delle clausole vessatorie sarà modificato o integrato in conformità con le (eventuali) modifiche del Codice di Rigassificazione richieste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
[Acquirente]
Nella persona di:
Posizione:
Per Accettazio ne:
Terminale GNL Adriatico S.r.l.
Nella persona di: Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx Posizione: Amministratore Delegato
ALLEGATO I - MODELLO DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
[CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO EMITTENTE APPROVATO]
[Luogo], [data]
A:
Terminale GNL Adriatico S.r.l. (“Venditore”) Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00/00
00000 Xxxxxx Xxxxxx
All'attenzione del Responsabile Commerciale Gentili Signori,
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
Premesso che:
Siamo stati informati che in data [inserire data], [inserire nome dell'Acquirente] con sede legale in [inserire indirizzo] (l’“Acquirente”) stipulerà un Contratto di Vendita di GNL stoccato in serbatoio e Servizio di rigassificazione accessorio con il Venditore per un quantitativo di [Completare] (il “Contratto”);
(a) Si emette la presente Garanzia (di seguito definita) in conformità con il Contratto [condizione sospensiva].
Nella presente Garanzia, i termini e le espressioni non altrimenti definiti recheranno lo stesso significato loro attribuito nel Contratto.
Con la presente il sottoscritto [inserire nome dell'Istituto Emittente Approvato] (di seguito il “Garante”, fermo restando che il Garante e il Venditore sono detti le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”) si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a quanto segue (la “Garanzia”):
1. Il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare al Venditore, fino all'Ammontare massimo (di seguito indicato), qualsivoglia debito contrattuale dell'Acquirente che non sia stato pagato dall'Acquirente alla rispettiva Data di Scadenza (le “Obbligazioni Garantite”), a prima richiesta del Venditore (fermo restando che ciascuna siffatta richiesta sarà definita “Richiesta”). Tutte le Richieste rappresenteranno richieste di pagamento formulate per iscritto dal Venditore e indirizzate al Garante (con copia all'Acquirente) in conformità con il modello di cui all'Allegato II. al presente Contratto, in cui saranno indicati qualsiasi importo dovuto dall'Acquirente secondo il Contratto e il Codice di Rigassificazione non è stato pagato dall'Acquirente al Venditore entro la rispettiva Data di Scadenza. Il Garante pagherà gli importi indicati nella rispettiva Richiesta al Venditore (i) dopo 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal ricevimento di documentazione del Venditore comprovante l'avvenuta notifica della Richiesta all'Acquirente a mezzo raccomandata secondo quanto indicato nella seguente Sezione 12; e (ii) non oltre 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo il ricevimento della documentazione di cui al precedente comma (i).
2. L'ammontare massimo complessivo pagabile dal Garante ai sensi del presente articolo (“Ammontare”) sarà pari a euro [•].
Il pagamento sarà effettuato a favore del Venditore sul conto specificato nella relativa Richiesta.
3. La responsabilità del Garante non subirà alcuna ripercussione o riduzione a causa di alcuno dei seguenti eventi (indipendentemente dal fatto che il Garante ne sia stato o meno a conoscenza o che vi abbia o meno acconsentito):
(a) qualsiasi proroga concessa all'Acquirente o qualsiasi tolleranza o condono da parte del Venditore ai sensi del Contratto o qualsiasi ritardo del Venditore nel far valere i propri diritti nei confronti dell'Acquirente; o
(b) l'eventuale stato di inabilità, incapacità, cambiamento dell'assetto proprietario o dello status dell'Acquirente; o
(c) qualsiasi evento di liquidazione, fallimento, procedimento concorsuale o simile o qualsiasi cambiamento dello statuto dell'Acquirente; o
(d) qualsiasi altra obbligazione, garanzia personale o reale in possesso del Venditore in relazione a obblighi contrattuali dell'Acquirente ai sensi del Contratto o per il mancato o ritardato adempimento dell'obbligazione o per la ritardata o mancata escussione della garanzia di tipo personale o reale da parte del Venditore ovvero per la rinuncia o la liberazione di tale obbligazione, garanzia di tipo personale o reale da parte del Venditore, in parte o nella loro interezza; fermo restando, tuttavia, che in nessun caso il Venditore dovrà presentare una Richiesta in conformità con quanto quivi disposto con riferimento a importi dovuti secondo il Contratto che siano stati versati al Venditore nell'ambito di altra obbligazione o garanzia di tipo personale o reale; o
(e) l'eventuale invalidità, illegalità o inefficacia del Contratto o di qualsiasi sua disposizione.
4. La presente Garanzia sarà efficace immediatamente alla data sopra indicata (la “Data di Efficacia della Garanzia”) e resterà efficace fino a [completare, 6 sei mesi dalla Data di Efficacia] (“Data di Scadenza della Garanzia”).
5. Il Garante dichiara al Venditore che, alla data della presente Garanzia:
(a) la stipulazione e la presentazione della presente Garanzia e l'adempimento di tutte le operazioni e di tutti gli obblighi quivi contemplati rientrano nel suo ambito di autorità, mentre la stipulazione, la presentazione e l'esecuzione del presente Contratto sono stati regolarmente autorizzati con tutte le procedure previste;
(b) è una banca o altro istituto le cui obbligazioni a lungo termine sprovviste di garanzia personale o reale hanno un rating pari o superiore a due o più dei seguenti rating stabiliti dalle seguenti agenzie di rating:
(i) BBB+ secondo S&P;
(ii) Baa1 secondo Moody's; e/o
(iii) BBB+ secondo Fitch Ratings; e
(c) che la presente Garanzia costituisce un obbligo valido e legalmente vincolante del Garante applicabile secondo i rispettivi termini.
6. Il Garante conviene che la presente Garanzia sarà in aggiunta e non in sostituzione di qualsiasi altro diritto o rimedio che il Venditore potrà far valere nei confronti dell'Acquirente in virtù del Contratto o ai sensi di legge.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle Obbligazioni Garantite, il Garante pagherà al Venditore un interesse prestabilito e secondo gli stessi termini del Codice di Rigassificazione.
8. Qualsiasi liberazione, estinzione o regolamento tra il Garante e il Venditore saranno subordinati al fatto che nessuna garanzia, disposizione o pagamento al Venditore siano stati bloccati o accantonati o ne sia stato disposto il rimborso ai sensi di qualsivoglia legge o emanazione in materia di fallimento, liquidazione, amministrazione o procedimento concorsuale o per qualsivoglia altra ragione e, ove tale condizione non si sia verificata, il Venditore avrà il diritto di far valere la presente Garanzia come se tale liberazione, estinzione o regolamento non fossero avvenuti e se tale pagamento non fosse stato effettuato.
9. Il ritardato o mancato esercizio da parte del Venditore di qualsivoglia diritto o rimedio nell'ambito della presente Garanzia non dovrà essere inteso come una rinuncia a tale diritto o rimedio, né l'esercizio limitato o parziale degli stessi diritti o rimedi o la rinuncia ai medesimi nell'ambito della presente Garanzia precluderanno, rispettivamente, l'ulteriore esercizio degli stessi o l'esercizio di altri diritti o rimedi.
10. Il Garante rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto e vantaggio previsti dagli Articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile. Ciascuna disposizione della presente Garanzia è separata e distinta dalle altre e qualora, in qualsiasi momento, tale disposizione risulti o diventi inefficace, inapplicabile, priva di validità o di efficacia, sarà eliminata e considerata cancellata dalla presente Garanzia e, in tal caso, le altre disposizioni della presente Garanzia resteranno pienamente valide ed efficaci.
11. La presente Garanzia è a beneficio del Venditore e dei suoi successori, cessionari o aventi causa in relazione al Contratto.
12. (A) Qualsiasi avviso o altra comunicazione (i) di una Parte all'altra Parte e/o all'Acquirente, o (ii) dell'Acquirente a una o entrambe le Parti, prevista nell'ambito della presente Garanzia o ad essa relativa, dovrà essere in forma scritta e sottoscritta da o per conto delle Parte che la emette o dell'Acquirente, a seconda dei casi. Tali comunicazioni saranno recapitate a mezzo fax al numero riportato nella Sezione 12 (B), ovvero spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna espressa o celere, all'indirizzo (agli indirizzi) riportato(i) nella Sezione 12 (B) e, in ogni caso, all'attenzione del rispettivo destinatario di cui alla Sezione 12 (B) (o del destinatario che potrà essere di volta in volta comunicato in conformità con le disposizioni della presente Sezione 12). Eventuali avvisi recapitati
con questa modalità a mezzo posta o via fax saranno considerati regolarmente effettuati:
(a) in caso di spedizione via fax, all'ora dell'invio indicato nel relativo rapporto di trasmissione; o
(b) in caso di invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna espressa o celere, alla data indicata sull'avviso di ricevimento,
purché, in ogni caso, se la consegna via fax o brevi manu avviene dopo le ore 18:00 di un Giorno Lavorativo o in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il recapito sarà considerato effettuato alle ore 9:00 del Giorno Lavorativo successivo.
Qualsiasi riferimento a orari nel presente articolo è relativo all'ora locale del paese del destinatario.
(B) Gli indirizzi e i numeri di fax delle Parti e dell'Acquirente ai fini della Sezione 12 (A) sono i seguenti:
Venditore
Terminale GNL Adriatico S.r.l.
Indirizzo: Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxxx Tel.: x00 00000000
Fax: +39 00.00000000
All’attenzione di: [_ ]
[Garante]
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
All’attenzione di:
[Acquirente]
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
All’attenzione di:
(C) Una Parte potrà informare l'altra Parte e l'Acquirente, e l'Acquirente potrà informare le Parti, di un cambiamento della sua denominazione, del destinatario, dell'indirizzo o del numero di fax ai fini della presente Sezione 12, a condizione che tale avviso abbia efficacia esclusivamente:
(a) alla data indicata nell'avviso come la data in cui avrà luogo il cambiamento; o
(b) in caso non sia specificata alcuna data, oppure qualora la data specificata cada entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla data di recapito dell'avviso, il giorno successivo a un periodo di dieci (10) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data di recapito dell'avviso di qualsiasi cambiamento.
13. La presente Garanzia, inclusa qualsiasi Richiesta a essa relativa, sarà
disciplinata e interpretata secondo il diritto italiano ed eventuali controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente Garanzia saranno sottoposte alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Ai fini dei procedimenti (anche ai fini della notificazione degli atti), il Garante elegge domicilio a Milano al seguente indirizzo [inserire indirizzo].
In fede,
(Il Garante)
Il Garante, con il presente documento, approva incondizionatamente, in conformità con gli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e ai fini da essi previsti, le seguenti clausole relative alla Garanzia a Prima Richiesta:
- articolo 1;
- articolo 3;
- articolo 4;
- articolo 6;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10; e
- articolo 13
Per: Posizione:
ALLEGATO II – MODELLO DI RICHIESTA
[Luogo], [data]
A: [Garante] All’attenzione di: [•]
E p.c.:[Utente] All’attenzione di: [•]
Gentili Signori,
Richiesta relativa alla Garanzia datata [•] emessa in favore di Terminale GNL Adriatico S.r.l.
Facciamo riferimento alla Garanzia emessa a nostro favore da [•] per un ammontare massimo di euro [•] (la “Garanzia”).
Richiediamo con la presente il pagamento di euro [•] nell'ambito della Garanzia e attestiamo che:
1. La presente Xxxxxxxxx è effettuata in conformità con la Garanzia.
2. La Data di Scadenza dell'importo richiesto con la presente Xxxxxxxxx cadeva il [•] secondo l'art. [•] del Contratto, ma tale importo risulta ancora insoluto alla data della presente, per cui l'Acquirente risulta inadempiente ai propri obblighi di pagamento in virtù del predetto art. [•] del Contratto.
3. Il pagamento dovrebbe essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto:
Intestatario: Conto Corrente N.: Codice Banca: Banca: Indirizzo della Banca:
4. I termini e le espressioni non definiti nella presente Xxxxxxxxx recheranno lo stesso significato loro attribuito nella Garanzia.
Alleghiamo alla presente copia della fattura inviata all'Acquirente relativa all’importo richiesto con la presente Richiesta.
In fede,
(Terminale GNL Adriatico S.r.l.) All.
ALLEGATO III - Modello di Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante
[CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE]
[Luogo], [data]
A:
Terminale GNL Adriatico S.r.l. (“Gestore”) Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00/00
00000 Xxxxxx Xxxxxx
Gentili Signori,
GARANZIA DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE A PRIMA RICHIESTA
Facciamo riferimento all'Offerta dell'[Acquirente]("Acquirente") allegata alla presente come Allegato 1 (l’"Offerta") che l'Acquirente intende sottoporre al Gestore in conformità con il Regolamento (il “Regolamento”) per l'acquisto e la rigassificazione del GNL. In conformità con il Regolamento e il Contratto, l'Acquirente dovrà, inter alia, fornire al Gestore una Garanzia della Società Controllante a Prima Richiesta nel formato e nelle circostanze quivi indicati. [Società Controllante] (il "Garante") è una società che controlla il Richiedente ai sensi e a tutti gli effetti di legge dell'Articolo 2359, titolo I, comma (1) del Codice Civile.
Abbiamo ricevuto copia del Contratto e del Codice di Rigassificazione e confermiamo che l'Acquirente ha sottoscritto il Contratto (incluso il Codice di Rigassificazione che ne costituisce parte sostanziale).
(a) Riconoscendo tutti gli obblighi dell'Acquirente ai sensi del Contratto (e del Codice di Rigassificazione), il Garante, con la presente, in modo irrevocabile e incondizionato:
(i) garantisce al Gestore il dovuto e puntuale rispetto e adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento da parte dell'Acquirente previste o derivanti dal Contratto (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, eventuali obblighi di pagamento al Gestore di eventuali danni, indennizzi o altri importi in relazione al Contratto) (le "Obbligazioni Garantite"); e
(ii) si impegna nei confronti del Gestore a pagare, come se fosse il principale obbligato, alla prima richiesta del Gestore, eventuali somme di denaro dovute ai sensi del Contratto o per suo effetto (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, eventuali danni, indennizzi o altri importi connessi al Contratto dovuti ai sensi del Contratto o in relazione allo stesso) ma che non siano stati pagati alla data di tale richiesta.
(b) La presente è a garanzia di tutte le Obbligazioni Garantite, ma la responsabilità del Garante nell'ambito della presente Garanzia non dovrà nel complesso eccedere l'ammontare di euro [•] (l’"Ammontare").
(c) La presente Garanzia sarà efficace dalla data di stipulazione e resterà valida ed efficace fino al verificarsi del primo dei seguenti eventi, quando gli obblighi del Garante cesseranno:
(i) il momento in cui le Obbligazioni Garantite siano state irrevocabilmente e incondizionatamente pagati e completamente estinte; ovvero
(ii) al pagamento in modo incondizionato e irrevocabile da parte del Garante nell'ambito della presente Garanzia di un importo complessivamente non inferiore all'Ammontare.
(d) La presente Xxxxxxxx costituirà e rappresenterà una garanzia costante anche in caso di liquidazione di un conto o di qualsivoglia altro evento o questione e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, non sarà considerata soddisfatta da alcun pagamento, estinzione o soddisfazione intermedi (totali o parziali) delle Obbligazioni Garantite e dovrà essere estesa al saldo ultimo e all'adempimento finale di tutte le Obbligazioni Garantite.
(e) Il Garante rinuncia a qualsiasi diritto di prima richiesta che potrebbe vantare ai sensi dell'Articolo 1944 del Codice Civile e a qualsiasi diritto di avanzare eccezioni per qualsivoglia circostanza, atto, omissione, fatto o questione - inclusa l'efficacia delle Obbligazioni Garantite - che, ad eccezione della presente disposizione, potrebbero avere quale effetto la liberazione o comunque l'esonero, parziale o totale, del Garante, dalle obbligazioni poste in suo capo dalla presente. Il Garante rinuncia inoltre a qualsivoglia vantaggio, diritto, rivendicazione o eccezione ai sensi degli Articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile.
(f) In caso di ritardo nel pagamento delle Obbligazioni Garantite, il Garante pagherà al Gestore un interesse prestabilito e secondo gli stessi termini del Codice di Rigassificazione.
(g) Se le Obbligazioni Garantite risultano prive di validità o di efficacia o qualora importi pagati dal Gestore per l'estinzione di alcune delle Obbligazioni Garantite possano essere evitati o oggetto di azione revocatoria, in tal caso la presente Garanzia sarà anche a garanzia delle obbligazioni dell'Utente di rimborsare al Gestore gli importi messi a disposizione dell'Utente. Pertanto, il Garante si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare al Gestore eventuali importi da essa dovuti in caso di invalidità o inefficacia di alcune delle Obbligazioni Garantite da Garanzia o in caso di azione revocatoria o di inefficacia in relazione a pagamenti effettuati per l'estinzione di alcune delle Obbligazioni Garantite.
(h) Il Garante rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente, nell'interesse del Gestore, a qualsiasi diritto di regresso secondo gli Articoli 1950 e 1951 del Codice Civile o di surrogazione secondo l'Articolo 1949 del Codice Civile, o diritti similari che potrebbe far valere nei confronti dell'Utente, fino a quando tutti i debiti dell'Utente direttamente o indirettamente connessi al Contratto siano stati irrevocabilmente pagati e completamente estinti.
(i) La presente Garanzia è in aggiunta a qualsiasi altra garanzia, di tipo personale o reale, attuale o successiva, del Gestore, e non ne è in alcun modo pregiudicata.
(j) In caso di liquidazione, fallimento, procedimento concorsuale o simile dell'Utente, la presente Garanzia resterà pianamente valida ed efficace e, in caso di estinzione anticipata del Contratto o di recesso del Gestore per qualsiasi ragione, sarà immediatamente escutibile.
(k) La presente Garanzia è a beneficio del Gestore e dei suoi successori, cessionari o aventi causa in relazione al Contratto.
(l) La presente Garanzia è disciplinata e deve essere interpretata con riferimento al diritto italiano.
(m) Eventuali controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente Garanzia saranno sottoposte alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Ai fini dei procedimenti (anche ai fini della notificazione degli atti), il Garante elegge domicilio a Milano al seguente indirizzo [•].
[Società Controllante] Per:
Posizione:
Il Garante, con il presente documento, approva incondizionatamente, in conformità con gli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e ai fini da essi previsti, le seguenti clausole relative alla Garanzia a Prima Richiesta:
- lettera (a);
- lettera (d);
- lettera (e);
- lettera (g);
- lettera (h);
- lettera (i);
- lettera (j); e
- lettera (m).
Per: Posizione: