SCHEMA DI CONVENZIONE FI.L.S.E. / BANCHE
ALLEGATO B
SCHEMA DI CONVENZIONE FI.L.S.E. / BANCHE
PER IL CO-FINANZIAMENTO CON PROVVISTA PUBBLICA
FINANZIAMENTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.) PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL’OFFERTA TURISTICA - Edizione 2017
Avviso approvato con DGR n. …….del ……………..
TRA
la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, C.F. e partita IVA n. 00616030102, capitale sociale Euro 24.700.565,76 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. 31217, di seguito denominata “FI.L.S.E.”, in persona del Xxxx. Xxx Xxxxxxxxx, nato a Pisa il 28/10/47, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata della FI.L.S.E.;
e
la Banca con sede in ,
, rappresentata dal
_ (di seguito Banca)
PREMESSO CHE:
a) la Regione Liguria con l.r. n. 1 del 16/02/2016 ha previsto la costituzione di un Fondo Strategico regionale;
b) la Regione Liguria con l.r. n. 34 del 27/12/2016 ha istituito il Fondo Strategico regionale destinato a interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali assegnandone, tra l’altro, la gestione a FI.L.S.E. S.p.A., fatti salvi i casi di gestione diretta da parte della Giunta Regionale;
c) la Regione Liguria con DGR n. 165 dell’ 03/03/2017 ha preso atto del verbale della seduta del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico regionale del 16/02/2017 che ha individuato le risorse economiche per i fondi rotativi per finanziamenti destinabili a strutture ricettive ed attività turistiche;
d) la Regione Liguria con DGR n. ……..del …………ha riservato una dotazione finanziaria di euro 6.000.000,00 per la concessione alle MPMI turistiche rientranti nella tipologia strutture ricettive alberghiere ed ha approvato l’Avviso “FINANZIAMENTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.) PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL’OFFERTA TURISTICA - Edizione 2017” con la relativa modulistica (di seguito “Avviso”), nonché il necessario schema di Convenzione FI.L.S.E. / Banche per la definizione in attuazione del precitato Avviso;
e) stante quanto sopra la Banca si dichiara disponibile, previa sottoscrizione della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le modalità stabilite dall’Avviso da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con il fondo regionale sopracitato;
Tutto ciò premesso, si conviene e si conclude quanto segue:
Art. 1 – (Premesse)
Le premesse e i provvedimenti in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Art. 2 – (Oggetto)
La Convenzione definisce, in attuazione dell’Avviso, i rapporti tra FI.L.S.E. e Banca per la concessione di finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo, come previsto dall’Avviso.
Art. 3 – (Procedimento per l’accesso ai finanziamenti)
1. Le domande di agevolazione dovranno pervenire a FI.L.S.E. secondo le modalità stabilite nell’Avviso corredate da copia della richiesta di finanziamento timbrata per ricevuta dalla Banca (modulo A all’Avviso) e da dichiarazione di attribuzione (o di assenza) di “Classificazione di rischio” (modulo B allegato all’Avviso) da parte della Banca al momento della richiesta di finanziamento.
2. FI.L.S.E. procede all’esame istruttorio delle istanze pervenute come previsto dall’Avviso trasmettendo alla Banca copia del provvedimento di concessione.
3. La Banca avvia tempestivamente la propria istruttoria, può richiedere all’impresa ogni altra documentazione ritenuta necessaria e decide autonomamente sulle richieste di finanziamento in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità.
4. Al termine della procedura di istruttoria bancaria, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo di concessione dell’agevolazione trasmesso da FI.L.S.E., la Banca trasmette tempestivamente a FI.L.S.E. stessa il modulo C (allegato all’Avviso) corredato da copia della delibera bancaria, contenente tra l’altro:
a. in caso di esito positivo dell’istruttoria bancaria:
- l’importo deliberato, specificando quota regionale (nel limite massimo di quanto stabilito con il provvedimento amministrativo di concessione decisione di cui al punto 2) del presente articolo) e quota bancaria (di importo pari alla quota regionale);
- la durata del finanziamento e lo spread applicato ;
- la descrizione di garanzia ipotecaria e ulteriori garanzie a supporto del finanziamento, concordate con il beneficiario;
b. in caso di esito negativo: una comunicazione motivata di non concessione del finanziamento.
5. L’impresa sottoscrive presso la Banca il contratto di finanziamento redatto secondo lo schema di contratto allegato alla presente Convenzione e ne trasmette copia conforme a FI.L.S.E. entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione, a pena di revoca dell’agevolazione ottenuta.
6. La Banca rilascia al beneficiario la “Dichiarazione attestante il valore cauzionale dei beni posti a garanzia del finanziamento” (come da modulo D allegato all’Avviso).
7. Non prima della trasmissione del contratto di cui al precedente punto 5 e della dichiarazione di cui al precedente punto 6, l’impresa inoltra la richiesta di erogazione a FI.L.S.E., come previsto dall’Avviso. FI.L.S.E. dopo aver esperito quanto previsto dall’Avviso stesso, dà comunicazione di tale richiesta alla Banca unitamente al nulla osta all’erogazione del finanziamento contenente le tutte le indicazioni necessarie e, in base alle modalità operative prescelte dalla Banca convenzionata, (i) autorizza la Banca stessa ad addebitare il conto corrente presso
la Banca Tesoriera per l’importo di fondi regionali da erogare oppure, (ii) procede con specifica disposizione di bonifico su conto della Banca Convenzionata.
8. La Banca comunica a FI.L.S.E. l’avvenuta erogazione indicando l’importo e la relativa valuta entro 30 giorni dell’erogazione stessa unitamente a copia dei piani d’ammortamento sottoscritti (sia per la quota regionale che per quella bancaria), dai quali risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell’ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a copia delle eventuali ulteriori garanzie richieste a supporto del finanziamento.
9. FI.L.S.E. comunica alla Banca Convenzionata le eventuali richieste di variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell’intervento finanziato, nonché le determinazioni della stessa FI.L.S.E. in merito. Analogamente la Banca comunica a FI.L.S.E. l’eventuale insorgere di eventi che dovessero verificarsi dopo la comunicazione di delibera e che pregiudichino la successiva stipula e/o la successiva erogazione.
00.Xx Banca è depositaria e garante della custodia delle garanzie acquisite.
00.Xx Banca trasferisce a FI.L.S.E. tutte le somme di competenza, in applicazione della regola del “pari passu”, relativamente alla quota regionale del finanziamento erogato, con pari valuta a quella dell’incasso da parte della Banca stessa.
12.FI.L.S.E. conferisce sin d’ora alla Banca mandato senza rappresentanza affinché in nome proprio e per conto di FI.L.S.E. possa:
- stipulare tutti i contratti ed eseguire tutti gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento;
- acquisire, con la regola del “pari passu”, le garanzie ipotecarie e le eventuali ulteriori garanzie integrative ritenute necessarie a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza della Banca e di FI.L.S.E.. Le eventuali garanzie consortili devono essere richieste dalla Banca precisando la natura pubblica di parte del finanziamento.
00.Xx Banca, verificata l'inesistenza di eventuale stato di insolvenza del beneficiario ed accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto di finanziamento, eroga – con la regola del “pari passu” - il finanziamento sia per la quota propria e che per la quota regionale secondo le modalità indicate dall’Avviso.
Art. 4 - (Caratteristiche del finanziamento)
1. La forma tecnica consiste in un finanziamento ipotecario non inferiore a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) fino al 100% del Piano di riqualificazione ammesso, con un limite massimo pari a euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00).
2. Il finanziamento deve avere durata di 20 (venti) o 30 (trenta) semestri, di cui fino a 4 semestri di pre-ammortamento.
3. Il rimborso del finanziamento è stabilito in rate semestrali costanti posticipate scadenti al 30/06 e al 31/12 di ogni anno.
4. La quota di finanziamento che la Banca corrisponde alle imprese con fondi privati deve essere pari alla quota di finanziamento concessa da FI.L.S.E. con fondi regionali.
5. Il finanziamento può essere erogato ad avvenuta acquisizione delle garanzie previste dalla Banca con le seguenti modalità:
- 80% del finanziamento a titolo di anticipo e 20% a titolo di saldo, previa richiesta di erogazione come previsto all’art. 3 punto 7) della presente Convenzione per l’anticipo e per il saldo;
- 100% del finanziamento a titolo di saldo, previa richiesta di erogazione come previsto al punto precitato della Convenzione.
6. Qualora il periodo di ammortamento inizi prima dell’erogazione a saldo sarà cura di FI.L.S.E. e della Banca calcolare un piano di ammortamento integrativo relativamente alle rispettive quote erogate a saldo, ferma restando la durata massima e il periodo di ammortamento stabiliti nel contratto di finanziamento. La regola del “pari passu” tra la quota regionale e la quota privata si applica sempre, tra gli altri casi, a titolo esemplificativo, relativamente all’erogazione, al rimborso delle rate, ad eventuali recuperi di somme a seguito di escussione delle garanzie.
7. Le garanzie vengono valutate, acquisite, conservate ed eventualmente escusse dalla Banca anche per la quota regionale con la regola del “pari passu”, con eguale dignità e senza postergazione alcuna.
8. La quota di finanziamento concessa con i fondi regionali è prestata al tasso fisso nominale annuo del 1,25% per i finanziamenti con durata 30 semestri e al tasso fisso nominale annuo del 0,50% per i finanziamenti con durata 20 semestri.
9. La quota di finanziamento concessa con fondi privati è prestata a tasso fisso o variabile ad un tasso annuo nominale pari al parametro di mercato abitualmente utilizzato dalla Banca Convenzionata per analoghe operazioni non agevolate (cd.: “tasso base”) maggiorato - in funzione delle valutazione di merito creditizio - di uno spread non superiore a 400 punti base per i finanziamenti con durata 30 semestri e di uno spread non superiore a 350 punti base per i finanziamenti con durata 20 semestri. Nulla osta all’applicazione di un “tasso base” non negativo, qualora abitualmente utilizzato dalla Banca Convenzionata per analoghe operazioni.
10.Le spese di istruttoria relativamente alla quota di finanziamento concessa con fondi privati non possono essere superiori al 30% delle spese di istruttoria abitualmente applicate per operazioni analoghe.
Art. 5 – (Variazioni dell’intervento - Inadempienza beneficiario – Recupero coattivo
– Rimborso anticipato)
1. In caso di approvazione, da parte di FI.L.S.E., di eventuali richieste di variazione o modifiche sostanziali nei contenuti dell’intervento finanziato, nonché in caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall’Avviso o dal contratto di finanziamento, FI.L.S.E. può revocare totalmente o parzialmente l’agevolazione concessa dandone comunicazione alla Banca che provvederà tempestivamente a ridurre conseguentemente la quota di finanziamento concesso a valere sui fondi regionali, nonché a ridurre in egual misura la quota di finanziamento concesso a valere su fondi privati. In particolare, FI.L.S.E. procede alla revoca dell’agevolazione qualora il contratto di finanziamento non sia sottoscritto entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. da parte dell’impresa, nonché qualora l’intervento non sia effettuato nei tempi e nelle modalità previste dall’Avviso. La Banca, su richiesta del soggetto revocato, valuta la possibilità di definire un piano di rientro relativamente alla quota di finanziamento a valere su fondi regionali avente una durata massima di 30 mesi dalla data di comunicazione della chiusura del procedimento di revoca. Tale piano di rientro deve essere comunicato a FI.L.S.E.. Sull’importo revocato a valere sulla quota regionale devono essere calcolati gli interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorati di 250 punti base, dalla data di erogazione alla data di versamento di quanto dovuto. A seguito di revoca, il credito vantato da FI.L.S.E. è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5 art. 9 del D.lgs. n. 123/98.
2. In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal contratto di finanziamento la Banca deve comunicare a FI.L.S.E. tale inadempimento e, acquisito il
provvedimento di revoca da parte di FI.L.S.E., procedere come previsto al punto precedente.
3. In caso di realizzazione parziale del Piano di riqualificazione ammesso ad agevolazione FI.L.S.E. procede alla revoca parziale o totale dell’agevolazione e del finanziamento concesso per la quale non è stata fornita l’adeguata rendicontazione secondo i casi previsti dall’Avviso dandone comunicazione alla Banca che procederà come sopra previsto.
4. Il mancato pagamento – anche parziale – delle rate da parte del beneficiario produce, per la quota di finanziamento a valere su fondi regionali e per la quota a valere su fondi privati dal giorno successivo alla scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori che sono calcolati come previsto dall’allegato schema di contratto di finanziamento.
5. In caso di inadempienza del beneficiario dell’obbligo del rimborso delle rate, nonché in caso di recupero coattivo delle somme a seguito di revoca, la Banca attiva tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili, nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell’intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche per conto di FI.L.S.E.. Qualora le procedure attivate dalla Banca non risultassero sufficienti al recupero integrale del credito, la Banca informa FI.LS.E., fornendo motivati pareri e informazioni, ed attende dalla stessa indicazioni per l’assunzione delle decisioni più opportune in merito alle azioni da intraprendere relativamente alla quota regionale di finanziamento (istanza di fallimento, proposta o accettazione di concordato fallimentare, transazione, archiviazione della pratica o altra procedura, ecc.). I costi sostenuti dalla Banca per il recupero del credito seguono la regola del “pari passu” tra FI.L.S.E. e Banca.
6. La Banca relativamente a quanto disposto dall’art. 1186 C.C. si impegna ad acquisire previamente la comunicazione dell’avvenuto provvedimento di revoca da FI.L.S.E..
7. Nel caso in cui l’impresa intenda estinguere parzialmente o totalmente il co- finanziamento, la Banca deve contestualmente accreditare al Fondo la quota regionale e darne comunicazione a FI.L.S.E..
Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)
1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, deve fornire a FI.L.S.E. rendicontazione periodica semestrale tramite comunicazione scritta, anche per posta elettronica riportante i seguenti dati:
a. elenco dei beneficiari con data di concessione e di stipula contratto;
b. importo concesso, erogato, restituito e da restituire;
c. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca);
d. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
e. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento.
2. La Banca si obbliga altresì a comunicare a FI.L.S.E., entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, qualsiasi informazione di cui sia a conoscenza e che sia rilevante anche ai fini della eventuale decadenza dal finanziamento regionale, al fine di consentire a FI.L.S.E. la valutazione e l’eventuale adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.
Art. 7 – (Ripartizione somme recuperate)
Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, sono comunque ripartite pro-quota tra Banca e FI.L.S.E., in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, secondo la menzionata regola del “pari passu”.
Art. 8 – (Cessione del credito)
1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito non è cedibile a soggetti diversi dalla Banca deliberante, salvo cessione della quota a valere su fondi privati a Banca d’Italia o a BCE. Alla Banca deliberante rimane, in ogni caso, l’onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio sia per la quota a valere su fondi privati che per la quota a valere su fondi regionali.
2. In caso la Banca deliberante sia oggetto di acquisizione o vendita, il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente Convenzione. Anche in tale situazione deve essere fornita immediata comunicazione scritta a FI.L.S.E..
Art. 9 - (Somme dovute)
Al fine dell’accertamento delle somme dovute fanno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.
Art. 10 - ( Durata – Recesso)
1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 20 anni, fatta salva eventuale proroga consensuale per specifiche esigenze di gestione, fermo restando che rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.
2. E’ riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l’invio di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.
Art. 11 - (Modifiche alla Convenzione)
Tutte le modifiche alla presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto.
Art. 12 - (Foro competente)
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Genova.
Art. 13 - (Spese)
La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico di FI.L.S.E..
Art. 14 - (Domiciliazione - Comunicazioni) Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente: FI.L.S.E. S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
BANCA presso la propria sede sita in
_ _ _
Genova, _
FI.L.S.E. S.p.A. Banca
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 x.x. xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:
Art. 5 - (Variazioni dell’intervento - Inadempienza beneficiario – Recupero coattivo – Rimborso anticipato) Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)
Art. 7 – (Ripartizione somme recuperate) Art. 8 – (Cessione del credito)
Art. 10 - (Durata – Recesso) Art. 12 – (Foro competente) Xxxxx, confermato e sottoscritto. Genova, _
Banca
ALLEGATO C
SCHEMA DI CONTRATTO
REPERTORIO N. Raccolta n.
ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1.9.93 n. 385
Repubblica Italiana
L'anno questo giorno del mese di in nella sede dell’
Banca SpA in via _ davanti a me
Dr. Notaio residente in iscritto nel Collegio Notarile di sono comparsi:
• Banca (di seguito Banca)
• Impresa finanziata (di seguito Impresa)
• Garante ipotecario (di seguito Parte datrice di ipoteca)
(comparizione a cura della Banca erogante)
Detti Signori, della cui identità personale e piena capacità io Notaio sono certo, fatta rinuncia, d'accordo fra loro e con me, all'assistenza dei testimoni,
PREMESSO
a) la Regione Liguria con l.r. n. 1 del 16/02/2016 e con l.r. n. 34 del 27/12/2016 ha previsto la costituzione di un Fondo Strategico regionale ed lo ha istituito e destinato a interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali;
b) la Regione Liguria con DGR n. ……..del ha riservato una dotazione finanziaria
di euro 6.000.000,00 per la concessione alle MPMI turistiche rientranti nella tipologia strutture ricettive alberghiere ed ha approvato l’Avviso “FINANZIAMENTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.) PER LA QUALIFICAZIONE E LO
SVILUPPO DELL’OFFERTA TURISTICA - Edizione 2017” con la relativa modulistica (di seguito “Avviso”), nonché il necessario schema di Convenzione FI.L.S.E. / Banche per la definizione dei reciproci rapporti scaturenti dalle modalità di cui al precitato Avviso;
c) che la Banca ha sottoscritto con FI.L.S.E. in data…………la Convenzione di cui alla precedente lettera.
d) che l’Impresa ha presentato a FI.L.S.E. domanda di agevolazione ai sensi dell’Avviso;
e) che FI.L.S.E ha concesso in data con provvedimento di concessione
n…………………un finanziamento pari a euro…………………..a valere sul precitato Avviso;
f) che la Banca, a seguito di richiesta dell’Impresa, ha concesso alla stessa in data………….un finanziamento pari a euro…………………..di cui euro
………………..con la provvista regionale di cui alla precedente lettera ed euro……………………con una provvista privata alle condizioni e nella modalità previste dal precitato Avviso e ai sensi della Convenzione di cui alla lettera c);
g) che l’Impresa è a conoscenza e prende atto che l’erogazione del finanziamento potrà avvenire solo a seguito di nulla osta concesso da FI.L.S.E. alla Banca ad avvenuto esame della richiesta di erogazione a titolo di anticipo e/o a titolo di saldo avanzate dall’Impresa nelle modalità previste dall’Avviso;
h) che l’Impresa accetta integralmente le condizioni e tutte le disposizioni legislative, regolamentari e da Avviso che disciplinano la presente operazione;
i) in caso di acquisizione di garanzia fideiussoria o consortile con atto a parte verrà rilasciata a favore della Banca e nell’interesse dell’Impresa, a garanzia del suddetto finanziamento, fidejussione specifica da parte di
……………………………………………(di seguito anche Confidi);
tutto ciò premesso e da ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Ai sensi degli Artt. 38 e xx xxx X. Xxx. x. 000/0000 (xx seguito anche T.U.B.), la Banca concede all'Impresa ".............." che accetta, un finanziamento assistito da garanzia ipotecaria per complessivi Euro ………............ di cui Euro ……………..con i mezzi appositamente conferiti alla Banca da FI.L.S.E., a valere sul Fondo Regionale di cui alle premesse (di seguito “fondi regionali”), giusta Convenzione indicata in premessa, e sulla base della quale la Banca – agendo in proprio in esecuzione di mandato senza rappresentanza – assume i diritti e gli obblighi dell’intero finanziamento.
Il presente finanziamento è finalizzato alla realizzazione del Piano di Riqualificazione indicato nella relativa richiesta presentata dall’Impresa a FI.L.S.E, illustrato nei documenti allegati alla richiesta stessa e ritenuto ammissibili da FI.L.S.E. per Euro
……………………...… , con decisione n. ..…….. del ………..… .
Il presente finanziamento è regolato dalle norme, prescrizioni e pattuizioni indicate nelle premesse, che i contraenti dichiarano di avere letto integralmente prima d'ora e di accettare complessivamente e singolarmente, nonché negli allegati “Capitolato” e “Documento di sintesi” che, firmati dalle parti e da me Notaio, si allegano rispettivamente, sotto le lettera “ ” e “ ”, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Le parti prendono atto che il “Documento di sintesi” riporta le condizioni economiche relative al contratto.
Art. 2 - OBBLIGHI
L’impresa si obbliga a fornire alla Banca entro il termine di 2 mesi dalla data odierna i seguenti documenti:
a) relazione notarile definitiva da cui risulti l'avvenuta iscrizione/intavolazione, con i relativi estremi, dell'ipoteca di cui al presente contratto, attestante che al momento di tale iscrizione/intavolazione l'immobile offerto in garanzia era di piena proprietà di chi ha concesso l'ipoteca e con l’indicazione di eventuali vincoli, iscrizioni, formalità pregiudizievoli;
b) copia esecutiva del presente contratto nonché duplo della nota d'iscrizione ipotecaria/ dell’estratto tavolare recante l’intavolazione del diritto d’ipoteca;
c) dichiarazione di un perito che attesti la conformità alle norme edilizie dell'immobile ipotecato;
d) polizza di assicurazione di cui all’art del capitolato (Polizza incendio);
e) certificato di insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (e della parte datrice d'ipoteca), aggiornato a data recente, comunque di dieci giorni successiva a quella dell'iscrizione dell'ipoteca/dell’intavolazione del diritto di ipoteca.
L’Impresa prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nel termine indicato agli adempimenti previsti nel presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.
Le spese e gli oneri comunque sostenuti dalla Banca restano a carico dell’Impresa che provvede al loro pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 3 - TERMINI E MODALITA’ DEL RIMBORSO
L’importo del finanziamento è prelevabile dall’Impresa, a seguito del pervenimento alla Banca del nulla osta da parte di FI.LS.E. all’erogazione del finanziamento. Nulla osta che viene trasmesso da FI.L.S.E. dopo aver esperito quanto previsto dall’Avviso a seguito della richiesta di erogazione a titolo di acconto e/o a titolo di saldo inoltrata dall’Impresa a FI.L.S.E. medesima.
La durata del finanziamento prevede un periodo di preammortamento pari a ……semestri (indicare massimo 4 semestri) ed un piano di ammortamento pari a semestri
(indicare 16 o 26 semestri, nel caso di indicazione di “4” come semestri di preammortamento), con pagamento di rate semestrali, di preammortamento e di ammortamento, in via posticipata.
La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre nel quale viene effettuata la prima erogazione a valere sul presente contratto.
L’impresa si impegna a rimborsare il finanziamento in rate semestrali posticipate costanti, scadenti il 30/06 e il 31/12 di ogni anno, secondo i piani di rimborso ricogniti ed approvati che si allegano al presente atto sotto la lettera “…” e “….”, e che potranno essere modificati dalla Banca, nel rispetto delle norme previste dal Bando, anche in relazione agli obblighi previsti nel Bando stesso.
Tali piano di ammortamento riguardano la quota di finanziamento concessa a valere su fondi pubblici (a tasso fisso) e la quota di finanziamento concessa a valere su fondi regionali (a tasso fisso o variabile).
Qualora il periodo di ammortamento inizi prima dell’erogazione a saldo sarà cura di FI.L.S.E. e della Banca calcolare un piano di ammortamento integrativo relativamente alle rispettive quote erogate a saldo ferma restando la durata massima e il periodo di ammortamento stabiliti nel presente contratto di finanziamento.
L’impresa, all’atto di ogni erogazione, rilascerà ampia quietanza con specifico riconoscimento di debito per l’importo del finanziamento via via ricevuto.
La Banca si riserva la facoltà di modificare l’importo del presente contratto e di ridefinire i piani di ammortamento sulla base della comunicazione di FI.L.S.E effettuata a seguito dell’esame della rendicontazione finale di spesa.
La Banca potrà, comunque, procedere con la revoca del finanziamento e la risoluzione del presente contratto nei casi di non regolare completamento del Piano di riqualificazione segnalati da FI.L.S.E. ai sensi dell’Avviso ed in particolare dei casi previsti ai punti 11 e 12 dell’Avviso stesso.
Resta inoltre fermo quanto disposto dall’art. 1186 C.C.
Art. 4 - INTERESSI
L’Impresa prende atto ed accetta, assumendosene ogni obbligo conseguente, che i tassi di interesse vengono convenuti come di seguito dettagliato:
(per la quota di finanziamento con fondi privati a tasso fisso o variabile)
a) quanto alla tranche di €. ……, corrispondente alla quota parte di mutuo concessa utilizzando i fondi propri della Banca, (dettagliare a
cura Banca nelle consuete modalità)
(per la quota di finanziamento con fondi regionali a tasso fisso)
b) quanto alla tranche di € , corrispondente alla quota parte di mutuo concessa
utilizzando i fondi regionali il tasso nominale annuo è pari al…….(indicare 0,50% o 1,25% se a 10 o 15 anni).
Gli interessi sulle somme erogate, calcolati sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi, con divisore 360, saranno versati dall’Impresa in via posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo - anche in caso di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto e di revoca del mutuo - decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora:
- per la quota di finanziamento a valere su fondi privati, dal giorno successivo alla scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore della Banca che saranno calcolati nella misura pari al tasso tempo per tempo vigente sopra indicato alla lettera a) maggiorato di ……punti base in ragione d’anno ;
- per la quota di finanziamento a valere su fondi pubblici, dal giorno successivo alla scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di FI.L.S.E. che saranno calcolati nella misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente più 250 punti base in ragione d'anno.
Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.
Art. 5 – OBBLIGHI
L’impresa si dichiara consapevole che il presente Il finanziamento non può essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato e/o concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
In particolare, l’impresa è obbligata al rispetto di quanto espressamente stabilito ai punti 11 e 12 dell’Avviso “OBBLIGHI” e “REVOCHE”.
La revoca parziale o totale del finanziamento ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell’erogazione a quello della restituzione, potrà essere disposta dalla Banca, a seguito di comunicazione da parte di FI.L.S.E.. In particolare, qualora l’Impresa non rispetti quanto espressamente prescritto ai punti 11 e 12 “OBBLIGHI” e “REVOCHE” dell’Avviso stesso.
In relazione all’agevolazione concessa l’Impresa si assume tutti gli obblighi previsti dall’Avviso e dalla relativa normativa. In particolare l'Impresa si obbliga inoltre a consentire i controlli e gli accertamenti che Regione, FI.L.S.E. e Banca riterranno opportuno eseguire in qualunque momento.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell’Impresa comporterà la revoca dell’agevolazione nei casi previsti dall’Avviso e la conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. ….dell’allegato Capitolato.
In caso di revoca, anche parziale, del finanziamento l’Impresa si obbliga a versare, entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta, le somme tutte, compresi anche interessi e accessori previsti dal presente contratto.
L’Impresa rinuncia a fare valere, nei confronti della Banca, ogni diritto ed ogni contestazione in relazione alla mancata erogazione, ritardo, modifica, interruzione o revoca dell’intervento agevolato.
Art. 6 - COMMISSIONI E SPESE – FACOLTA’ DI MODIFICA
Ai sensi e per gli effetti del titolo VI capo I del T.U.B., si applicano al mutuo le commissioni e spese previste nell’allegato “Documento di sintesi”.
Sono a carico dell’Impresa le spese relative al presente contratto, comprese quelle relative al rilascio di copie autentiche ed in forma esecutiva, nonché quelle relative alle formalità d’iscrizione o annotamento ipotecari.
L’Impresa approva specificamente che la Banca possa, in presenza di giustificato motivo, modificare le condizioni economiche applicate al presente mutuo, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione all’Impresa con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta all’indirizzo indicato dall’Impresa. In alternativa, e con l'accordo dell’Impresa, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata se l’Impresa non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, l’Impresa ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli all’Impresa.
I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 385/1993; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica.
Per gli onorari e i diritti notarili si applica l’art. 39 comma settimo del T.U.B.
Art. 7 - ESTINZIONE ANTICIPATA
L’impresa potrà in ogni momento optare per il rimborso anticipato del finanziamento, fermo l’obbligo del pagamento degli interessi maturati.
L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, in linea capitale e interessi, a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice.
La penale per estinzione anticipata è pari a:
• zero per la quota di finanziamento a valere su fondi regionali;
• ….. (massimo 3%) per la quota di finanziamento a valere sui fondi privati.
Esempio calcolo penale di estinzione anticipata: (esempio 1%)
Capitale restituito anticipatamente Euro 1.000,00 (mille/00) e penale per estinzione anticipata del 1%:
1.000,00 x 1
= 10 euro
100
Per l’estinzione anticipata, non a causa di revoca, non potrà essere addebitato nessun altro onere oltre al compenso onnicomprensivo sopra indicato.
Nel caso di rimborso parziale anticipato le somme rimborsate verranno imputate ai due piani di ammortamento in quote proporzionali ai rispettivi capitali concessi.
L’Impresa prende atto che dell’intervenuta estinzione anticipata, totale o parziale, la Banca è tenuta ad informarne FI.L.S.E., per gli eventuali interventi in relazione all’agevolazione concessa.
Art. 8 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria, la Banca elegge domicilio presso ………………l’Agenzia ...... ……….
L'Impresa in ..... …………………………..o, se qui irreperibile……………., presso la casa comunale di .......; a tale domicilio eletto, o a quello reale dell'Impresa la Banca potrà fare eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.
I garanti in ..... …………………………..o, se qui irreperibile……………., presso la casa comunale di .......; a tale domicilio eletto, o a quello reale dei garanti, la Banca potrà fare eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.
Art. 9 - FLUSSI INFORMATIVI
Con riferimento all'informativa che è stata resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003, l’Impresa prende atto che, per la gestione delle agevolazioni di cui alle premesse, potranno costituire oggetto di comunicazione tra la Banca, la Regione Liguria e FI.L.S.E. - e saranno trattati con strumenti manuali, telematici ed informatici - i dati relativi alla richiesta di mutuo quelli relativi all'andamento del medesimo ed alla regolarità dei pagamenti nonché le informazioni sulla sussistenza o il venir meno dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni nonché le notizie pregiudizievoli che vengano eventualmente rilevate.
(da inserire nel caso di garanzia consortile)
Sempre con riferimento alla predetta informativa l’Impresa prende atto che, nell’ambito della citata convenzione con il Confidi, in relazione alla quale il presente mutuo è stato concesso, potranno costituire oggetto di comunicazione tra la Banca ed il Confidi stesso, e saranno trattati - con strumenti manuali, telematici ed informatici - i dati relativi alla richiesta di mutuo, quelli relativi all'andamento del medesimo ed alla regolarità dei pagamenti nonché le notizie pregiudizievoli che vengano eventualmente rilevate.
L’Impresa pertanto autorizza la comunicazione ed il trattamento dei dati nei termini sopra indicati.
Art. 10 - IPOTECA
A garantire il puntuale rimborso del mutuo e l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto e dall'allegato Capitolato delle Condizioni Generali, l’Impresa (e/o il Garante datore d'ipoteca) ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41 del T.U.B. consente alla Banca di iscrivere
IPOTECA
sopra l'immobile, e le accessioni, i miglioramenti e le pertinenze relativi, di cui alla seguente descrizione (segue descrizione particolareggiata).
Detta ipoteca viene concessa per la complessiva somma di Euro (nota: indicare una
percentuale non inferiore al 120% del’importo del finanziamento) che comprende in via presuntiva:
- Euro per capitale finanziato.
- interessi, anche di mora, nella misura variabile prevista all’art. 3 del presente contratto;
- spese, anche giudiziali (incluse quelle di cui al primo comma dell’art. 2855 cc), premi di assicurazione, tasse, imposte e qualunque altra somma che potesse rappresentare un credito della Banca in dipendenza del presente contratto o di legge anche per i casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine.
Ai sensi dell'art. 39 comma terzo del T.U.B, il credito della Banca è garantito dall'ipoteca iscritta / intavolata fino alla concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effet- to delle clausole di indicizzazione di cui all’art. 3 del presente contratto.
Il concedente acconsente che a richiesta di chiunque la presente ipoteca venga iscritta / intavolata presso l’ufficio competente per il servizio di conservatoria dei registri immobiliari con esonero del medesimo da ogni responsabilità al riguardo.
Dichiara, assumendo ogni conseguente responsabilità, che detto immobile è nella sua libera ed esclusiva proprietà e disponibilità e che non è soggetto ad alcuna iscrizione / intavolazione o privilegio né ad alcuna trascrizione / annotazione precedente, a servitù non apparenti o ad altro vincolo o onere anche per imposte o di pia no regolatore, che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria concessa a fronte del mutuo ad esclusione di:
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…………………………………………………………………………………... (a cura notaio: come da relazione notarile preliminare)
Art. 11 – Oneri Fiscali
Il presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario previsto dagli Artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, in luogo delle quali viene corrisposta dalla Banca un'imposta sostitutiva sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio) e successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 19 del citato D.P.R. 601/1973, la tranche del presente mutuo concessa con fondi regionali non concorre a determinare la base imponibile della citata imposta.
Oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta alla Banca e da questa trattenuta sulla somma erogata, nella misura in atto al momento dell'erogazione stessa, l’Impresa si impegna a versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al presente atto.
Le parti dichiarano di aver già preso conoscenza degli allegati e perciò dispensano me Notaio dalla lettura dei medesimi.
Sarà cura del Notaio rogante fornire all’Impresa ed al/ai Garante/i copia autentica del presente atto, fornendo alla Banca attestazione circa l’avvenuta consegna di detta/dette copie.
Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti, le quali a seguito di mia richiesta hanno dichiarato lo stesso conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono qui in calce e nel margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.
L'atto stesso a cura di me Notaio è stato scritto da persona di mia fiducia e consta di ... fogli .... di cui scritte pagine ....e linee della presente.
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Art. 12 - Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Cliente è quello di Genova.