AGENZIA DELLE ENTRATE
Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di [..] Ufficio Territoriale di [..]
Via [..] 16 [..] [..]
Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale [..]
Ufficio Controlli e Riscossione
Via [..] [..] [..]
E p.c. Spett.le
Concessionario della Riscossione EQUITALIA NORD S.p.a.
per il tramite di
Equitalia Nord S.p.a. Direzione Regionale [..]
Procedure Accentrate e Speciali Procedure Concorsuali [..]
Via [..] [..] [..]
L G S.R.L. - PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE EX ART.
182 TER, L.F.
La Società L G S.r.l., con sede legale in [..] (TO), Via [..] 8, codice fiscale e partita Iva [..], p.e.c. [..] iscritta al Registro delle Imprese di [..] REA
n. [..] (di seguito anche “Società” o “L” o “Contribuente”) - in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P L, debitamente autorizzato ai sensi dell’art. 152 L.F. -, assistita
(i) in qualità di Advisor finanziario dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, commercialista e revisore legale, con studio in Xxxxxx, Xxx XXX Xxxxxxx 00 rosso (Studio Pollio & Associati), p.e.c. [..] , fax [..]
(ii) in qualità di Advisor legale dal Prof. Avv. M A del Foro di [..], con studio in [..], Via [..] 15 (Studio legale A), p.e.c. [..] , fax [..]
i quali (di seguito anche “Advisor”) chiedono di ricevere le comunicazioni inerenti alla presente proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. ai rispettivi indirizzi p.e.c. o numeri di fax
PROPONE
ai Vostri Uffici la presente transazione fiscale ai sensi dell’art. 182 ter,
L.F. (nel seguito “Transazione Fiscale”)
1. Premessa 3
2. La Società e l’attività svolta 3
3. Lo “stato di crisi” di L 4
4. Le “ragioni” di attivazione del concordato preventivo 6
5. Il Piano industriale a sostegno del concordato 7
6. (Il Piano e) la Proposta di concordato preventivo 8
7. La (proposta di) Transazione fiscale 10
7.1 Oggetto della Transazione Fiscale 10
7.2 La ricognizione del debito “fiscale” alla data di riferimento 11
7.3 Segue: i privilegi “legali” che assistono l’Indebitamento fiscale concorsuale 14
7.4 Il contenzioso pendente e il relativo “trattamento” nella Proposta di Concordato Preventivo 14
7.5 I crediti tributari maturati da L alla data di riferimento 16
7.6 Termini e Piano di pagamento della Transazione Fiscale 17
7.8 Condizioni “legali” della (proposta di) Transazione Fiscale 19
7.9 Convenienza della (proposta di) Transazione Fiscale 20
8. (Elencazione) Allegati 25
1. Premessa
La presente Transazione Fiscale è formulata nell’ambito della procedura di concordato preventivo avviata dalla Società con ricorso ex art. 161, co. 6 L.F. (doc. 1) depositato avanti il Tribunale di [..] in data 13 maggio 2015 e pubblicato in pari data nel Registro delle Imprese, con i conseguenti effetti di legge (di seguito anche “Ricorso”).
Con decreto del [..] maggio 2015 (doc. 2), il Tribunale di [..] ha fissato termine fino al [..] settembre 2015, successivamente prorogato al [..] novembre 2015 (doc. 3), per il deposito del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo, nonché dell’ulteriore documentazione prevista dall’art. 161 L.F..
Sulla base, in particolare, di specifico Piano Industriale e delle analisi e valutazioni svolte negli ultimi mesi, la Società ha predisposto il Piano e la Proposta di concordato secondo lo schema del concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. (nel seguito la “Proposta di Concordato Preventivo” o “Concordato”), qui riprodotti con i relativi allegati (doc. 4), che verranno depositati avanti il Tribunale di [..] entro il termine del [..] novembre 2015, contestualmente alla presentazione della presente Transazione fiscale
La Transazione Fiscale è trasmessa “per conoscenza” anche al Concessionario della Riscossione (Equitalia Nord S.p.a.), sebbene alla data di riferimento della presente proposta (e, dunque, della Proposta di Concordato Preventivo) non risultano - ad esito delle verifiche e ricognizioni effettuate dalla Società e per quanto di Sua conoscenza - tributi amministrati dall’Agenzia dell’Entrate e/o eventuali accessori iscritti (o in corso di iscrizione) a ruolo (cfr. infra).
2. La Società e l’attività svolta
L G s.r.l. è una società a responsabilità limitata specializzata nel commercio all’ingrosso di manufatti importati dall’estremo oriente, che vende non solo in Italia, ma anche all’estero (in primis sulle piazze di [..]).
L G occupa un posto di riguardo tra le imprese italiane del settore dell’oggettistica e della decorazione d’interni, arrivando ad avvalersi
della collaborazione, ad oggi, di 14 dipendenti diretti (di cui ben sette dediti in via esclusiva alla gestione del magazzino) e di circa quaranta agenti di commercio plurimandatari tra Italia, Francia e Spagna, potendo vantare un “portafoglio clienti” assai diversificato (con oltre tremila posizioni, principalmente costituite da negozi e da “catene”) e presente su tutto il territorio nazionale, oltre che localizzato in alcune aree estere.
Sotto il profilo dell’assetto societario:
(i) la Società è dotata di un capitale sociale di € 40.000,00 (interamente versato e sottoscritto), così distribuito:
a) per il 50% fa capo alla sig.ra T G, titolare di una quota di nominali euro 20.000,00;
b) per il 30% è detenuto dal sig. a P L, titolare di una quota di nominali euro 12.000,00;
c) per il residuo 20% è ascrivibile al sig. A L, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00.
(ii) la gestione è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto dal sig. P L (presidente) e dai consiglieri M C ed E L.
Non essendovi tenuta per legge, la L G non ha proceduto alla nomina di un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale), né di un revisore esterno dei conti.
3. Lo “stato di crisi” di L
Oggi la L G versa nell’obiettiva impossibilità di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, non disponendo della liquidità necessaria per soddisfare i creditori alle scadenze pattuite.
Tale situazione - certamente sussumibile nella nozione di stato di crisi – è riconducibile a due principali fattori (o cause):
1. l’uno, di carattere “esogeno”, riconducibile al generalizzato rallentamento del ciclo economico, [..].
2. l’altro, di carattere “endogeno”, riconducibile alla progressiva erosione della liquidità determinata principalmente dai significativi investimenti sostenuti, a partire dal 2010, per l’acquisizione (non ancora perfezionatasi) e la ristrutturazione dell’immobile costituente l’ex stabilimento della E E s.r.l., sito in [..] e nel quale la società ha
provveduto, nel 2011, a trasferire la propria sede (vedasi quanto ampiamento evidenziato in sede di Ricorso).
In particolare, la Società:
(i) nel 2008, partecipava al “Bando per l’individuazione dei soggetti interessati a insediarsi nell’“Ex stabilimento E Srl” (si seguito l’ “Immobile ex E”), indetto dalla Società SV;
(ii) è dunque, risultata assegnataria di una porzione del predetto complesso immobiliare;
(iii) con contratto preliminare di vendita stipulato il [..] 2008 e trascritto il [..] 2008 (di seguito “Preliminare ex E”), si è impegnata (quale promissaria acquirente), ad acquistare l’Immobile (per un corrispettivo pari ad € 4.072.358,00, oltre all’iva), da corrispondersi mediante il versamento dilazionato, entro 54 mesi dalla data di consegna dell’Immobile, avvenuta il [..] 2008 (vale a dire entro il [..] gennaio 2013);
(iv) ha differito a più riprese, d’intesa con SV la data pattuita per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita; differimento resosi indispensabile in virtù dei significativi esborsi sostenuti dalla Società per effettuare gli interventi di ristrutturazione dello stabilimento (esborsi, questi, preventivati dalla L G in misura decisamente inferiore a quanto rivelatosi, ex post, necessario successivamente all’immissione nella disponibilità del cespite);
(v) ha perfezionato con SV un “nuovo” accordo (Accordo condizionato SV) avente ad oggetto la risoluzione consensuale del Preliminare ex E e la stipula di un contratto di locazione a 15 anni con obbligo di acquisto e pagamento del prezzo (già fissato) tenendo conto dei canoni nelle more corrisposti (documento di cui all’allegato sub doc. 4). L’efficacia dell’accordo e della stipula del contratto di locazione sono condizionati al buon esisto della Procedura.
Il perfezionamento del richiamato Accordo rappresenta un elemento fondante la Proposta di (ed in particolare il Piano industriale a supporto del) concordato con continuità che L intende sottoporre ai creditori. Il mancato raggiungimento di un siffatto Accordo, infatti, avrebbe certamente compromesso i presupposti “fattuali” ed “industriali” del Piano (e della continuità aziendale) a detrimento della miglior soddisfazione dei creditori, i quali sarebbero stati
verosimilmente destinatari di una Proposta di concordato di natura liquidatoria1.
4. Le “ragioni” dell’accesso al concordato preventivo
Alla luce della situazione sinteticamente enucleata (ed ampiamente rappresentata nel Ricorso), gli amministratori di L G hanno appurato - coadiuvati dai propri professionisti - che il concordato preventivo (secondo lo schema giuridico della “prosecuzione diretta dell’attività”) costituisca lo strumento più idoneo a fornire la migliore soluzione per superare l’attuale stato di crisi.
In particolare:
(i) la prosecuzione “diretta” dell’attività d’impresa è apparso elemento imprescindibile della proposta di superamento della crisi e ristrutturazione del debito concorsuale che la Società intende sottoporre ai creditori, nell’ottica della loro migliore soddisfazione;
(ii) l’obiettivo concretamente prospettabile di assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento, rischia(va) di essere pregiudicato laddove, nelle more della predisposizione della proposta e del piano, singoli creditori proseguissero nelle azioni cautelari ed esecutive già instaurate, ne esperissero di nuove o, comunque, procedessero a procurarsi titoli di prelazione senza l’assenso della società, ad esempio attraverso l’iscrizione di ipoteche giudiziali;
Di qui la decisione di L G di procedere al deposito del Ricorso ai sensi dell’art. 161, co. 6, L.F., al fine di ottenere l’anticipato dispiegamento degli effetti di cui all’art. 168 L.F. e di esplicitare - in un’ottica di piena disclosure
- come la prosecuzione dell’attività d’impresa - anche relativamente al (solo) periodo precedente al deposito del Piano e della Proposta di concordato definitivi – apparisse idonea a realizzare risultati operativi (e connessi flussi di cassa) positivi, tali da non “dispendere” valore e, quindi, a non creare pregiudizio ai creditori concorsuali.
1 Attesa l’oggettività difficoltà in cui la Società sarebbe incorsa nell’affannosa ricerca di un’immobile alternativo idoneo ad accogliere la sede operativa dell’attività, con conseguente “perdita” di flussi in favore dei creditori (minori ricavi caratteristici dovuti ai tempi “tecnici” di un complesso trasferimento che avrebbe comportato oggettivi “disagi” nell’ordinaria attività ed in particolare la compromissione della partecipazioni agli eventi fieristici di settore, ed oneri straordinari di entità non irrilevante connessi ai costi di trasferimento).
La sottoposizione ai creditori di una Proposta di concordato fondata sulla prosecuzione diretta dell’attività d’impresa - ex art. 186 bis L.F. - deriva dall’appurata capacità di L a generare flussi finanziari prospettici a servizio dell’indebitamento (e del fabbisogno) concordatario con aspettative di soddisfo dei creditori concorsuali decisamente migliori rispetto alle alternative concretamente praticabili (vedasi diffusamente infra).
5. Il Piano industriale a sostegno del concordato
La Proposta di Concordato si fonda su un Piano industriale prospettico quinquennale contenente una specifica analisi dei trascorsi della Società e del mercato di riferimento, nonché un approfondito diagnostico sulle cause della crisi, in ossequio alla best practice in tema di piano di risanamento.
Il Piano industriale – per il cui approfondimento si rinvia allo specifico documento allegato alla presente istanza (documento di cui al richiamato allegato sub 4) – si connota per le seguenti principali peculiarità (Linee Guida):
1. Involge il periodo [..] 2015 – [..] 2021 (Arco di Piano), assumendo quale “spalla” (o dato di partenza) la situazione patrimoniale ed economica consuntiva al [..] settembre 2015, tenuto conto delle rettifiche extracontabili operate ai fini del concordato preventivo (“Spalla” del Business Plan);
2. Prevede l’erogazione di flussi di cassa a servizio del fabbisogno concordatario (Flussi da prosecuzione attività) a partire dal [..] giugno 2016 (data di Omologazione del Concordato).
3. I ricavi futuri da cui promano i flussi a servizio del fabbisogno concordatario su fondano su assunzioni conservative (driver economici) e specifiche (e coerenti) politiche commerciali e di approvvigionamento (azioni industriali); in particolare, il Piano industriale prevede:
(i) una crescita media dei ricavi nell’Arco di Piano non superiore al media registrata nel periodo ante concordato (2010 – 2014), compatibile con le aspettative di inflazione e di crescita a lungo periodo;
(ii) il consolidamento dei rapporti di agenzia che assicurano lo sviluppo dei ricavi esteri;
(iii) la razionalizzazione dei costi e delle politiche di acquisto, attraverso una riduzione del livello e della giacenza media delle scorte, ciò grazie
anche alla “natura” dei prodotti commercializzati dalla Società, non soggetti a deperimento e/o a mode;
(iv) il mantenimento dell’attuale sede operativa grazie alla (ri)negoziazione del Preliminare Ex E;
(v) la previsione di riserve di liquidità (savings) idonee a neutralizzati sopravvenienze e/o rischi non conosciuti o conoscibili nell’Arco di Piano.
Il Piano Industriale ed in particolare il Business Plan è stato sviluppato sulla base di due scenari:
- un primo scenario che prevede la realizzazione di Flussi da prosecuzione attività sul presupposto (assumptions) del realizzo/assorbimento di tutto il magazzino (driver principale del progetto di risanamento) esistente al [..] 2015 nell’Arco di Piano (Management Case);
- un secondo e più cautelativo scenario (sulla base dell’effettuazione di prove di resistenza o stress test al Management Case) che prevede la realizzazione di Flussi da prosecuzione attività sul presupposto del realizzo/assorbimento parziale il magazzino esistente al [..] .2015 nell’Arco di Piano (Worst Case).
Ai fini della formulazione della Proposta ai creditori concorsuali, il Piano (e la Proposta) di concordato recepisce cautelativamente i Flussi esplicitati nel Worst Case.
6. (Il Piano e) la Proposta di concordato preventivo
I termini di formulazione dalla Proposta di Concordato Preventivo sono quelli di seguito sinteticamente rappresentati (per il cui approfondimento, cfr. sub doc. 4):
1. Sotto il profilo della “formazione” di attivo in favore dei creditori concorsuali (e del fabbisogno concordatario):
- la generazione di flussi di cassa “netti” prospettici dalla prosecuzione dell’attività per complessivi € 3.482.055,98;
- la generazione di flussi per € 1.049,76 dal realizzo di “attivo” non funzionale alla prosecuzione dell’attività.
2. Sotto il profilo (della “formazione” del passivo e) del trattamento dei creditori concorsuali ed in generale del soddisfacimento del fabbisogno concordatario:
- la riduzione del passivo concordatario per effetto delle dichiarazioni con cui il rappresentante legale (P L), subordinatamente all’omologazione del Concordato Preventivo, rinuncerà ai propri crediti;
- l’assolvimento integrale delle spese di giustizia e degli “oneri” prededucibili funzionali al Concordato Preventivo, entro il [..] giugno 2016, data convenzionalmente individuata di omologazione del Concordato preventivo (già Data di Omologazione”);
- il soddisfacimento integrale di tutti i creditori privilegiati ab origine (con grado di privilegio superiore ai crediti dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei creditori per Iva di rivalsa), entro i 6 mesi dall’Omologazione ([..] dicembre 2016), nel periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016;
- la presente proposta di Transazione Fiscale, ed in particolare il soddisfacimento integrale del debito fiscale concorsuale “netto”, entro 60 mesi dall’Omologazione ([..] giugno 2021), nel periodo [..] luglio 2016 – [..] giugno 2021 (con pagamenti dilazionati a decorrere dal [..] settembre 2016);
- la (parziale) degradazione a chirografo dei creditori privilegiati per Iva di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 160, co. 2 L.F. (di seguito anche “Privilegiati degradati”);
- il pagamento parziale dei creditori chirografari (ab origine e privilegiati degradati) in misura pari al 20,92%, entro 60 mesi dall’Omologazione ([..] giugno 2021), nel periodo [..] luglio 2017 – [..] giugno 2021;
- il riconoscimento ai creditori privilegiati degli interessi legali ex art. 55 L.F., dalla data di apertura del concorso sino al momento del pagamento, secondo le tempistiche prospettate nella Proposta di Concordato.
La Proposta di Concordato evidenzia che, in ipotesi di interruzione dell’attività d’impresa, l’attivo realizzabile in favore dei creditori concorsuali - a valori di liquidazione - si atterebbe intorno ad € 2.000.000,00, risultando, così, inidoneo a realizzare tanto il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (con necessità di falcidia proprio dell’indebitamento concorsuale fiscale), quanto il soddisfacimento – neppure parziale – dei creditori chirografari (cfr. infra).
La miglior soddisfazione dei creditori concorsuali che la Proposta di concordato è idonea a realizzare, rispetto alle alternative concretamente
praticabili (e quindi, rispetto ad uno scenario liquidatorio, giudiziale e/o fallimentare), è stata oggetto di specifica “attestazione” da parte del professionista attestatore, Dott. F D (documento allegato sub doc. 4), nell’ambito del proprio giudizio “speciale” reso ai sensi dall’art. 186 bis, co. 2, lett. b, L.F., secondo cui “la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”.
7. La (proposta di) Transazione fiscale
La Società – trovandosi in “stato di crisi” ed essendo in possesso dei requisiti “dimensionali” per l’accesso al concordato preventivo – è pacificamente legittimata a proporre la presente Transazione Fiscale ex art. 182 ter, L.F., in quanto già “ammessa” dal Tribunale di [..] alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi dell’art. 161, co. 6, L.F. (cfr. sub doc. 2).
7.1 Oggetto della Transazione Fiscale
La presente Transazione Fiscale ha ad oggetto, come evidenziato in premessa, i debiti “netti” di natura tributaria aventi titolo e/o causa anteriore al [..] maggio 2015 (giorno precedente a quello di deposito del Ricorso presso il Tribunale di [..] e di pubblicazione del medesimo nel Registro delle Imprese di [..], nonché “data di riferimento” assunta per la predisposizione del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo).
In particolare, la Transazione Fiscale:
1) riguarda esclusivamente l’indebitamento fiscale “netto” di natura “concorsuale”, ovvero i crediti dell’Agenzia delle Entrate (per tributi, interessi e sanzioni) maturati (rectius “cristallizzati”) alla data del [..] maggio 2015 [al netto di posizione di credito maturate in favore di L e già chieste a rimborso)] ai sensi e per gli effetti degli artt. 168 co. 1, 161, co. 7, 169 e 184 co 1, L.F. ;
2) ha natura “parziale”, poiché non riguarda il contenzioso fiscale pendente, ed in particolare potenziali tributi ed accessori di cui all’avviso di accertamento n. R[..], relativo ad IRPEG ed IRAP, per l’anno 2003, per il quale è pendente giudizio in Cassazione (di seguito “Contenzioso Pendente”), di cui si è tenuto conto - a titolo di rischio -
nella quantificazione dell’indebitamento concorsuale complessivo nella Proposta di Concordato Preventivo. Trattasi, comunque, di rischio potenziale “di soccombenza” di entità non significativa e determinato secondo un approccio estremamente cautelativo e prudenziale, avendo – per altro – l’Agenzia delle Entrate già “incassato”, nelle more del giudizio di Cassazione , il debito scaturente dalla decisione di merito (cfr. infra).
7.2 La ricognizione del debito “fiscale” alla data di riferimento
Ai fini della ricostruzione della propria posizione fiscale, la Società ha effettuato le seguenti verifiche e ricognizioni:
- acquisizione aggiornato Estratto di ruolo Equitalia Nord S.p.A. (Agente della riscossione per la Provincia di [..]), dal quale non emergono crediti fiscali in riscossione (doc. 5).
- acquisizione Certificazione carichi pendenti Agenzia Entrate, da cui emerge l’insussistenza di contestazioni in corso e/o già definitivi per i quali i debiti non sono stati soddisfatti (doc. 6)2.
Ad esito di tali ricognizioni, nonché in particolare delle verifiche interne e delle attività funzionali alla determinazione della base dati contabili del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo, emerge che l’Indebitamento fiscale concorsuale di L è costituito, sotto il profilo “qualitativo”, da 2 “fattispecie”:
1) debiti tributari “correnti” e/o non definitivamente accertati, per i quali non risultano essere pervenute alla Società Comunicazioni di irregolarità, né tanto meno risultato iscrizioni a ruolo, ed in particolare:
- Iva relativa alle annualità 2015, 2014 e 2013;
- Ritenute alla fonte relative alle annualità 2015, 2014 e 2013;
- Ires relativa alle annualità 2014 e 2013;
- Irap relativa all’annualità 2014.
Trattasi di tributi per i quali è tutt’ora pendente il termine per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, come novellato dall’art. 1, co. 637, L. n. 190/2014 (c.d. “Legge stabilità 2015”).
2 Ciò, tuttavia, in contraddizione rispetto alla (richiamata) esistenza di un contenzioso fiscale pendente in Cassazione, dei cui riferimento non v’è traccia nella certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
2) debiti tributari definitivamente accertati, per i quali la Società ha già perfezionato, anteriormente al 12 maggio 2015, strumenti deflattivi del contenzioso, ed in particolare:
- Irap relativa alle annualità 2013 e 2012, per la quale la Società ha perfezionato rateazioni “amministrative” di Comunicazioni di irregolarità;
- Iva relativa all’annualità 2012, per la quale la Società ha perfezionato rateazioni “amministrative” di Comunicazioni di irregolarità;
- Irap ed Ires relativa alle annualità 2010 e 2009, per le quali la Società ha perfezionato (rateazioni “amministrative”) di Atti di adesione.
Trattasi di tributi per i quali l’adempimento (e quindi la rateazione in esecuzione dei perfezionati istituti deflattivi) è stato “gioco forza” interrotte per effetto dell’accesso al Concordato Preventivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 168 L.F.
Sotto il profilo “quantitativo”, le somme dovute all’Agenzia delle Entrate (fattispecie sub 1 e 2) - alla data del [..] maggio 2015 - ammontano complessivamente ad € 1.704.197,53:
Debiti per tributi (e relativi accessori) amministrati dall'Agenzia delle Entrate | TRIBUTO | INTERESSI | SANZIONI | DEBITO CONCORSUALE (al 12.5.2015) |
1) IVA | € 1.235.481,48 | € 6.612,49 | € 63.588,43 | € 1.305.682,40 |
2) RITENUTE ALLA FONTE | € 202.426,56 | € 0,00 | € 8.178,64 | € 210.605,20 |
3) IRES | € 104.386,94 | € 1.332,05 | € 9.074,24 | € 114.793,23 |
4) IRAP | € 65.719,35 | € 1.996,61 | € 5.400,73 | € 73.116,69 |
€ 1.608.014,34 | € 9.941,15 | € 86.242,04 | € 1.704.197,53 |
Di seguito il dettaglio dell’indebitamento fiscale oggetto di (proposta di) transazione, con evidenziazione - per ciascuna tipologia di “tributo” - dell’anno di formazione e della “fonte” del debito, e del tasso applicabile per la determinazione delle sanzioni (se ed ove applicabili).
IVA
tabella dettaglio con suddivisione tra tributo e accessori
RITENUTE ALLA FONTE
tabella dettaglio con suddivisione tra tributo e accessori
IRES
tabella dettaglio con suddivisione tra tributo e accessori
IRAP
tabella dettaglio con suddivisione tra tributo e accessori
L’Indebitamento fiscale oggetto di Transazione fiscale è rappresentato dai crediti dell’Agenzia delle Entrate, per tributi, sanzioni ed interessi, “cristallizzati” alla data del [..] maggio 2015, in base alle regole del “concorso”, pacificamente applicabili (anche) ai crediti fiscali.
Di conseguenza:
(a) relativamente ai debiti tributari “correnti” (fattispecie sub 1), le sanzioni sono state quantificate “in misura ridotta”, tenuto conto che:
- alla data di “cristallizzazione”, i debiti tributari erano ancora “revvedibili”, ed in particolare:
- assumendo, quale “data di regolarizzazione” del pagamento, il momento a partire dal quale il debito fiscale verrà adempiuto (rectius inizieranno i “pagamenti”) in esecuzione della (presente) Transazione Fiscale e, quindi, della Proposta di Concordato preventivo (30 settembre 2016);
(b) relativamente ai debiti tributari “definitivamente accertati”
(fattispecie sub 2):
- il debito assunto è quello risultante dai “perfezionati” strumenti deflattivi del contenzioso (rateazione di Comunicazioni d’irregolarità e di Atti di adesione), al netto, dunque, dei versamenti complessivamente effettuati alla data di “cristallizzazione”, come risultante dal seguente prospetto:
prospetto di dettaglio
- non sono stati considerati gli “interessi da dilazione” in quanto “assorbiti” dagli interessi legali ex art. 55 L.F. riconosciuti sino al momento dell’ultimo pagamento.
I principi sono richiamati, in virtù della “specialità” delle regole del concorso, devono trovare applicazione (anche) indipendentemente dall’attivazione della Transazione Fiscale ex art. 182 ter L.F., istituto la cui natura (“endo concorsuale” e “facoltativa”) è (stata) riconosciuta anche dall’emergente prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare Agenzia Entrate 6 maggio 2015, n. 19/E, par. 2.4, ove il superamento delle indicazioni – sul punto – rese con la precedente circolare n. 40/E del 2008).
Deve, altresì, relativamente all’esposizione verso l’Agenzia delle Entrate, non risultato - data di cristallizzazione del passivo – notifiche di cartelle di pagamento e che, in ogni caso, non si terranno in considerazione – ai fini della “corretta” ricostruzione della posizione fiscale di L (e, dunque, anche ai fini della presente Transazione Fiscale) – eventuali cartelle di pagamento che dovessero essere notificate successivamente alla data di presentazione della presente proposta.
Eventuali cartella e/o (prodromiche) iscrizioni a ruolo che la Società dovesse nelle more ricevere, pertanto, dovranno essere sgravate.
7.3 Segue: i privilegi “legali” che assistono l’Indebitamento fiscale concorsuale
L’indebitamento concorsuale verso l’Agenzia delle Entrate è assistito, nel caso di specie, da privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 – 2778, nn. 18 – 19 c.c., [(ora) esteso anche alle sanzioni relative ai tributi diretti (per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2752, co. 1, c.c. dall’art. 23, co. 37, del D.L. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011)].
Di seguito l’analitica esposizione del privilegi che assistono l’indebitamento fiscale cristallizzato al [..] maggio 2015:
tabella analitica
7.4 Il contenzioso fiscale pendente e il relativo “trattamento” nella Proposta di Concordato Preventivo
Alla data di riferimento, è pendente un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate relativo ad un avviso di accertamento per l’annualità
2003 [..], recante una originaria pretesa impositiva per complessivi € 127.950,20, compresa sanzione unica pecuniaria comminata in € 62.918,00 (doc. 7).
Il giudizio pende in Cassazione (con data della discussione non ancora fissata), in conseguenza di ricorso proposto dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale di [..] (doc. 8), la quale – nel “ratificare” parzialmente la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di [..] [già favorevole alla Società ed “appellata” dal fisco (doc. 9)] – ha confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, ritenendo dovute le sole sanzioni, peraltro rideterminate in misura pari ad € 16.449,34.
L – assistita e difesa dall’Avv. M G del Foro di [..] – ha impugnato – con tempestivo ricorso incidentale – la decisione di secondo grado nella parte in cui ha condannato la Società al pagamento della (seppur rideterminata) sanzione ridotta (€ 16.449,34).
Nelle more dell’instaurazione del giudizio di Cassazione:
- Equitalia notificava a L Cartella di pagamento n. 1102009[..], recante l’iscrizione a ruolo degli importi “dovuti” a seguito di decisione della Commissione Tributaria di II° grado, per complessivi € 17.220,11 (doc. 10);
- L pagava l’intero importo della Cartella (doc. 11).
Il richiamato contenzioso pendente è formalmente escluso dalla presente Transazione Fiscale, ancorché dei relativi effetti - sotto il profilo specifico del “rischio” di soccombenza - la Proposta di Concordato Preventivo ne tiene “implicitamente” conto.
Infatti, ai fini della Proposta di Concordato Preventivo è stata “assunta” una passività potenziale pari a complessivi € 17.000,00 [corrispondente al “rischio” di conferma (in ipotesi di eventuale “rinvio” della Cassazione, ad altra CTR) dell’attuale sentenza di II° grado], tuttavia non idonea ad “alterare” i flussi in favore dei creditori concorsuali, essendosi (già) finanziariamente manifestatasi, indipendentemente dall’esito del contenzioso, anche grazie alla “capienza” dei savings appostati nel Piano industriale.
In altri termini:
1) in caso di esito sfavorevole al contribuente con conferma della decisione di II° grado:
- la passività potenziale “valutata” si è già manifestata, con conseguente effetto “neutro” sotto il profilo del fabbisogno concordatario;
2) in caso di esito del contenzioso sfavorevole al contribuente, con conferma dell’avviso di accertamento originario:
- il rischio “remoto” di un maggior debito, trova comunque “copertura” nei savings e nei fondi sopravvenienze passive;
- la corrispondente passività potenziale verrà adempiuta secondo i termini e le modalità previste per l’adempimento della Transazione Fiscale;
3) in caso di esito del contenzioso favorevole al contribuente, con annullamento della decisione di II° grado:
- L chiederà a rimborso le somme nelle more versate (oltre a tutte le somme eventualmente riconosciute alla Società), ovvero porrà in compensazione i propri “crediti” con i “debiti” derivanti dall’adempimento della (proposta di) Transazione Fiscale.
7.5 I crediti tributari maturati da L alla data di riferimento
Alla data del [..] maggio 2015, la Società ha maturato crediti tributari “certi, liquidi ed esigibili” chiesti a rimborso per complessivi € 10.778,37, cosi formati:
- € 4.085,00 (restituzione parziale Iva auto per l’annualità 2007), chiesto a rimborso con Istanza ai sensi del D.L. n. 258/2006 presentata in data [..] ottobre 2007, per un ammontare iniziale per
€ 5.221,00, rideterminato in € 4.085,00 ad esito di verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate (doc. 12). Il rimborso risulta essere stato “sospeso” dall’Uffici competente, i quali avrebbero eccepito il “fermo amministrativo” in pendenza del contenzioso fiscale sopra menzionato.
- € 6.693,27 (restituzione mancata deduzione, ai fini Ires, dell’Irap relativa alle spese del personale per l’annualità 2011), chiesto a rimborso con Istanza ai sensi dell’art. 2, co. 1 quater, D.L. n. 201/2011 presentata in data [..] marzo 2013 (doc. 13). L’istanza risulta essere ancora “in istruttoria”, ancorché gli Uffici competenti abbiano già provveduto a liquidazione di rimborsi per le medesime fattispecie (in particolare di istanze relative ad annualità precedenti, dal 2007 al 2009).
Trattasi di crediti maturati in favore di L G S.r.l. anteriormente all’apertura del Concordato Preventivo, per i quali sussistono le
“condizioni” legali (rectius concorsuali) per la compensazione ex art. 56 L.F., applicabile (anche) al concordato preventivo per effetto del disposto di cui all’art. 169 L.F.
Ai fini della presente (proposta di) Transazione Fiscale i suddetti crediti verranno “posti in compensazione” con i (fino a concorrenza dei) debiti fiscali concorsuali, come sopra accertati.
Si precisa che la “compensazione” proposta, in quanto effetto di legge (art. 56 L.F.), è per default “invocata” dagli stessi uffici fiscali (non solo in sede di certificazione ai fini della transazione fiscale, ma anche in sede di “precisazione del credito” al Commissario Giudiziale) nell’ambito delle procedure di concordato preventivo.
In particolare e con specifico riferimento alla transazione fiscale “Nell’ambito degli indirizzi operativi di recente definiti dalla Direzione Centrale Accertamento, è stato evidenziato come, posta l’applicabilità dell’art. 5 6L.F. al concordato preventivo per effetto del disposto dell’art. 169 L.F., la Direzione Provinciale è tenuta a verificare l’esistenza di eventuali crediti di imposta maturati a favore del contribuente anteriormente all’apertura della procedura di concordato non ancora utilizzati, procedendo, in caso positivo, ad eccepirne la compensazione, in sede di certificazione, fino alla concorrenza dei debiti tributari dei contribuenti” 3.
7.6 Termini e tempistiche di adempimento della Transazione Fiscale
Di seguito si rappresentano e sintetizzano i “termini” della proposta di Transazione Fiscale.
Posto che alla data di riferimento
(i) l’Indebitamento fiscale concorsuale ammonta a complessivi € 1.704.197,53,
(ii) i crediti tributari maturati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ammontano a complessivi € 10.778,37, e che pertanto
3 Così in “Il fisco a sostegno delle imprese in crisi. La transazione fiscale”, Agenzia Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, Versione aggiornata a Novembre 2013, pag. 16, xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/Xxxxx%000000/xxxxx%00xxxxxxxxxxx
%20fiscale_%20per%20pubblicazione%20siti.pdf
(iii) l’Indebitamento fiscale concorsuale “netto” alla data di riferimento risulta essere pari a complessivi € 1.693.419,16, quale “effetto” della compensazione ex art. 56 L.F. dei crediti maturati verso l’Agenzia delle Entrate fino a concorrenza del debito tributario,
la presente Transazione fiscale prevede:
1. Il soddisfacimento integrale dell’Indebitamento fiscale concorsuale netto pari ad € 1.693.419,16;
2. Il pagamento DILAZIONATO dell’indebitamento sopra individuato mediante corresponsione di n. 20 rate trimestrali posticipate di importo decrescente, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre, a decorrere dal 30 settembre 2016 fino al 30 giugno 2021;
3. Il riconoscimento di interessi di dilazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 L.F. al tasso dello 0,5% (par al tasso legale vigente), per complessivi € 31.571,83.
In termini sintetico-rappresentativi:
- indebitamento fiscale concorsuale “netto”:
Debiti per tributi (e relativi accessori) amministrati dall'Agenzia delle Entrate | PRIVILEGIO (A) | CHIROGRAFO (B) | TOTALI (A + B) | % soddisfo | proposta |
1) IVA | € 1.305.682,40 | € 0,00 | € 1.305.682,40 | 100,00% | € 1.305.682,40 |
2) RITENUTE ALLA FONTE | € 210.605,20 | € 0,00 | € 210.605,20 | 100,00% | € 210.605,20 |
3) IRES | € 114.793,23 | € 0,00 | € 114.793,23 | 100,00% | € 114.793,23 € 73.116,69 |
4) IRAP | € 73.116,69 | € 0,00 | € 73.116,69 | 100,00% | |
€ 1.704.197,53 | € 0,00 | € 1.704.197,53 | € 1.704.197,53 | ||
crediti tributari Indebitamento fiscale "concorsuale" netto interessi legali ex art. 55 L.F. | -€ 10.778,37 | ||||
€ 1.693.419,16 | |||||
€ 31.571,83 | |||||
€ 1.724.990,98 |
- piano pagamenti:
tabella piano ammortamento
7.8 Condizioni “legali” della (proposta di) Transazione Fiscale
Le modalità di pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dei relativi “accessori” come retro determinati, non sono inferiori e/o peggiorative rispetto agli altri Creditori Concorsuali destinatari della proposta di concordato preventivo che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi omogenei a quelli dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, come si evince della Proposta di Concordato Preventivo e delle connesse modalità e tempistiche di adempimento della Proposta medesima (per il cui approfondimento si rinvia al più volte menzionato doc. 4), tutti i creditori concorsuali privilegiati (ad eccezione dei creditori per Iva di rivalsa, degradati a chirografo per incapienza e/o insussistenza del privilegio ai sensi e per gli effetti dell’art. 160, co. 2 L.F.) vengono pagati in misura integrale, ma secondo tempistiche differenziate, con pagamenti a partire dal giorno successivo alla data individuata per la (auspicabile) omologazione del concordato (30 giugno 2016), nel rispetto del principio di non alterabilità delle cause di prelazione.
In particolare non vi sono creditori concorsuali privilegiati con grado di privilegio inferiore o uguale a quello fiscale, in quanto il credito erariale “concorsuale” del Comune di [..] (..) relativo alla Tassa sui Servizi Indivisibili (€ 165,62), assistito da privilegio ex art. 2752, u.c. c.c., collocato al grado 20° di cui all’art. 2778, c.c., è stato pagato in proprio dal legale rappresentante, il quale si è surrogato nella posizione del diritto di credito del Comune con contestuale postergazione condizionatamente all’Omologazione del Concordato Preventivo.
Con specifico riferimento ai creditori chirografari, i pagamenti – all’interno di ciascun periodo considerato – sono successivi a quelli previsti per i creditori privilegiati e, in rapporto all’Agenzia delle Entrate, lo stock di pagamento previsti per i chirografari è sempre inferiore a quello previsto per l’Agenzia delle Entrate (quantunque il fisco, comunque, venga pagato al 100%), salvo nell’ultimo periodo di Piano, in cui è concentrato, il 50% del pagamento del fabbisogno concordatario chirografario.
7.9 Convenienza della (proposta di) Transazione Fiscale
E’ quindi, evidente che la transazione fiscale qui proposta, volta ad ottenere il consenso dell’Agenzia delle Entrate alla Proposta di concordato preventivo, è decisiva per garantire al Fisco l’effettivo introito delle somme proposte da L, in misura oggettivamente superiore rispetto a quanto avverrebbe nell’alternativo scenario liquidatorio, in cui il soddisfacimento del credito erariale sarebbe parziale.
In ipotesi di interruzione/cessazione dell’attività d’impresa e, dunque, di apertura di una liquidazione atomistica coattiva e/o fallimentare sul patrimonio di L, l’attivo realizzabile - come ampiamente evidenziato nel più volte richiamato Doc. n. 4 - consentirebbe un soddisfacimento soltanto parziale dei crediti erariali.
Di seguito la rappresentazione schematica degli effetti dell’alternativa liquidatoria fallimentare sull’attivo della Società e, conseguentemente, sul pagamento dei creditori (rinviando per dettagli ed approfondimenti alla Relazione aggiornata ex art. 161, co. 2, lett. a, L.F. qui riprodotta, quale documento di cui allegato sub 4).
1) Attivo in ipotesi di interruzione dell’attività al [..]11.2015
ATTIVITA' | ATTIVO IN FAVORE DEI CREDITORI da PROPOSTA (A) | Attivo in ipotesi di interruzzione attività al 30.11.2015 (B) | Δ (B) - (A) |
ATTIVO IMMOBILIZZATO | € 1.031,56 | € 33.560,24 | € 32.528,68 |
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € 0,00 € 0,00 € 1.031,56 | € 0,00 € 32.528,68 € 1.031,56 | € 0,00 € 32.528,68 € 0,00 |
RIMANENZE | € 0,00 | € 789.957,37 | € 789.957,37 |
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | € 0,00 | € 165.425,00 | € 165.425,00 |
CREDITI V/CLIENTI CREDITI TRIBUTARI ALTRI CREDITI | € 0,00 € 0,00 € 0,00 | € 165.425,00 € 0,00 € 0,00 | € 165.425,00 € 0,00 € 0,00 |
LIQUIDITA' | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
FLUSSI DA PROSECUZIONE ATTIVITA' | € 3.482.055,98 | € 1.014.546,52 | -€ 2.467.509,46 |
TOTALE ATTIVO | € 3.483.087,54 | € 2.003.489,14 | -€ 1.479.598,40 |
2) Rappresentazione dell’attivo “disponibile”, ove in particolare ai fini della dell’individuazione degli oneri prededucibili sono stati considerati [oltre al compenso del curatore ed all’appostazione dei maggiori oneri per la nomina di coadiutori (i.e. legali, periti, ecc.)] gli oneri professionali (già)
maturati in ipotesi di interruzione dell’attività nonché oneri per fisiologici maggiori rischi e/o imprevisti in caso di fallimento:
€ 2.003.489,14
ATTIVO IN IPOTESI DI INTERRUZIONE ATTIVITA' al 30.11.2015
Spese prededucibili in ipotesi di interruzione attività | € 311.288,89 |
Rischi ed imprevisti | € 50.000,00 |
(1)
(2)
(3)
€ 1.642.200,25
ATTIVO DISPONIBILE in favore dei creditori
(1) - (2) -(3)
3) Utilizzo dell’attivo disponibile per il pagamento dei creditori concorsuali:
CREDITORI CONCORSUALI DA SODDISFARE | importo (I) | crediti soddisfatti (ii) | % soddisfo | Creditori residui (i) - (ii) | RESIDUO ATTIVO |
PRIVILEGIATI ab origine e degradati ex art . 160, co. 2, L.F. (A) | € 2.977.720,15 | € 1.642.200,25 | € 1.335.519,91 | ||
Xxxxxxxxxx, Tfr e Assimilati- Priv. ex art. 2751 bis, n. 1), c.c. | € 342.997,77 | € 342.997,77 | 100,00% | € 0,00 | € 1.299.202,48 |
Professionisti -Priv. Ex art. 2751 bis n. 2), c.c. | € 30.202,30 | € 30.202,30 | 100,00% | € 0,00 | € 1.269.000,18 |
Agenti -Priv. Ex art. 2751 bis n. 3), c.c. | € 180.407,84 | € 180.407,84 | 100,00% | € 0,00 | € 1.088.592,33 |
Fornitori privilegiati e/o artigiani ex. Art. 2751 bis, n. 5, cc | € 51.760,70 | € 51.760,70 | 100,00% | € 0,00 | € 1.036.831,63 |
Enti previdenziali - Priv. Ex artt. 2753 - 2778, n. 1), c.c. INPS - INAIL) | € 367.940,70 | € 367.940,70 | 100,00% | € 0,00 | € 668.890,93 |
Iva di rivalsa da riconoscere a privilegio ex art. 160, co. 2, L.F. | € 55,23 | € 55,23 | 100,00% | € 0,00 | € 668.835,70 |
Enti previdenziali - Priv. Ex artt. 2754 - 2778, n. 8), c.c. (sanzioni INPS ) | € 12.356,87 | € 12.356,87 | 100,00% | € 0,00 | € 656.478,83 |
Agenzia entrate - Priv. Ex artt. 2752 c. 1, - 2778 n. 18 c.c. (dirette ed Irap) | € 448.255,83 | € 448.255,83 | 100,00% | € 0,00 | € 208.223,00 |
Agenzia Enrtrate - Priv ex. Art. 2752, co. 2, cc - Art. 2778, n. 19, c.c. (indirette) | € 1.512.000,03 | € 208.223,00 | 13,77% | € 1.303.777,03 | € 0,00 |
con EVIDENTE CONTRAZIONE E PEGGIORAMENTO DEL GRADO
DI PAGAMENTO DEI CREDITORI CONCORSUALI, ove in particolare:
- pagamento NON INTEGRALE dei creditori privilegiati, con degradazione a chirografo a partire dai debiti tributari per IVA;
- pagamento NEMMENO PARZIALE dei restanti creditori privilegiati;
- pagamento NEMMENO PARZIALE dei creditori chirografari.
Gli effetti di uno scenario satisfattorio alternativo al Concordato L sono assai penalizzanti per l’Agenzia delle Entrate, la quale - rispetto al Concordato ed alla Transazione fiscale – subirebbe una perdita (in termini di minor pagamento anche in conseguenza dell’aumento dell’indebitamento concorsuale per effetto della cristallizzazione delle sanzioni) assai rilevante:
debito | pagamento | % | |
Concordato (FT) | € 1.724.990,98 | € 1.724.990,98 | 100,00% |
Fallimento | € 1.991.827,68 | € 668.835,70 | 33,58% |
-€ 1.056.155,28 | -66,42% |
E, pertanto, evidente la non convenienza per il Fisco della liquidazione fallimentare rispetto alla procedura di concordato preventivo, quest’ultima idonea a realizzare certamente il miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali di L G S.r.l., giacché dalla Proposta viene offerto l’integrale pagamento dei crediti privilegiati, nei limiti dell’esercizio della cause legittime di prelazione ed il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 20,92%.
L’Agenzia delle Entrate, nell’analisi della presente proposta deve valutare, come precisa la Circolare n. 40/E del 2008, “l’effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo, (…), tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché della tutela degli interessi erariali”, nonché “anche gli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell’occupazione, la continuazione dell’attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell’impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale”.
Anche la successiva circolare 20/E del 16 aprile 2010 ha posto l’attenzione “in ordine all’esigenza di dare adeguata rilevanza all’attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali”, sottolineando come “In presenza di situazioni di crisi aziendali, sia prodromiche alla dichiarazione di fallimento sia evidenziate in una proposta di concordato preventivo, lo strumento della transattivo può infatti rivelarsi decisivo per garantire l’effettivo introito di somme dovute all’Erario in misura certamente (ed in tempi ovviamente ben più rapidi) rispetto a quanto potrebbe avvenire, con le ordinarie modalità di riscossione, in caso di fallimento del contribuente”, nonché ha evidenziato che l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi deve essere contemperato con “l’eguale rilevante interesse alla conservazione delle imprese in grado
di rappresentare realtà ancora produttive, salvaguardando nel contempo i livelli occupazione”, interesse che ben potrebbe essere tutelato grazie al buon esito del proposto concordato preventivo.
La presente proposta di transazione fiscale, nonché il Piano e la Proposta di concordato preventivo, devono, in definitiva, ritenersi conveniente per l’Agenzia delle Entrate a dispetto di un’ipotesi di liquidazione “giudiziale” (scenario alternativo al concordato preventivo con continuità aziendale).
* * * * * Tutto ciò premesso, L G S.r.l., ut supra
PROPONE
All’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 182 ter, L.F. la transazione fiscale dei tributi e relativi accessori, sopra meglio descritti, risultanti a debito di L G S.r.l. alla data del 12 maggio 2015,
E, CONSEGUENTEMENTE, OFFRE
Il pagamento INTEGRALE e DILAZIONATO dell’importo complessivo di € 1.693.419,16, in n. 20 rate trimestrali di importo decrescente, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre, a decorrere dal [..]9.2016 fino al [..]6.2021, e corresponsione degli interessi ex art. 55 L.F. al tasso dello 0,5% (pari al tasso legale vigente), per complessivi € 31.517,83.
* * * * *
Tutti i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, successivamente all’Omologazione del Concordato Preventivo.
Nel caso in cui il Concordato Preventivo fosse omologato, dal Tribunale di [..], successivamente ad una o più delle scadenze previste dalla presente proposta (di cui al richiamato piano di pagamenti), il pagamento della/e rata/e precedente/i alla data di Omologazione del Concordato Preventivo verrà effettuato entro la fine del mese successivo al passaggio in giudicato del Decreto di Omologazione del Concordato Preventivo. Le successive scadenze non subiranno alcuna modifica.
* * * * *
Al fine di consentire ai competenti Uffici di effettuare il consolidamento del debito fiscale ex art. 182 ter L.F., oltre che a conferma dei dati sopra esposti, si allegano:
(i) copia delle dichiarazioni fiscali relative alle annualità 2013 - 2012 - 2011 (ancorché già “oggetto” di controlli automatici), ed in particolare:
- Unico SC 2014, annualità 2013 (doc. 14);
- Unico SC 2013, annualità 2012 (doc. 15);
- Unico SC 2012, annualità 2011 (doc. 16).
(ii) copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici, ed in particolare:
- 770 semplificato 2014, annualità 2013 (doc. 17);
- 770 semplificato 2013, annualità 2012 (doc. 18);
- 770 semplificato 2012, annualità 2011 (doc. 19);
(iii) copia “perfezionamento” Atti di Adesione “in corso”, ed in particolare:
- Accertamento con Adesione prot. [..] relativo all’annualità 2010 (doc.
20);
- Accertamento con Adesione prot. [..] relativo all’annualità 2009 (doc.
21);
(iv) copia delle Comunicazioni di irregolarità pervenute sino alla data di riferimento ([..] maggio 2015), ed in particolare:
- Comunicazione di irregolarità n. [..] (IVA 2013 - annualità 2012), oggetto di dilazione per la quale, alla data di riferimento, sono state corrisposte n. 1 rata (doc. 22);
- Comunicazione di irregolarità n. [..] (IRAP 2014 - annualità 2013) (doc. 23);
- Comunicazione di irregolarità n. [..] (IRAP 2013 – annualità 2012), oggetto di dilazione per la quale, alla data di riferimento, sono state corrisposte n. 5 rate (doc. 24);
- Comunicazione di irregolarità n. [..] (IRES 2012 – annualità 2011), oggetto di dilazione per la quale, alla data di riferimento, sono state corrisposte n. 5 rate (doc. 25).
(v) copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, ed in particolare:
- Unico SC 2015, annualità 2014 (doc. 26); non si tratta di dichiarazione integrativa ma di dichiarazione relativa all’annualità 2014 trasmessa nei termini dalla Società.
* * * * *
Infine, anche allo scopo di consentire una più analitica istruttoria, si rammenta che la Proposta di Concordato Preventivo è qui riprodotta (sub doc. 4).
8. (Elencazione) Allegati
Di seguito si elencano i documenti a corredo della presente proposta, riprodotti in copia, su supporto DVD:
Doc. 1 - Ricorso ex art. 161, co. 6 L.F. completo di allegati;
Doc. 2 - Decreto Tribunale di [..][..] maggio 2015;
Doc. 3 - Decreto Tribunale di [..][..] ottobre 2015;
Doc. 4 – Ricorso ex artt. 160 ss. L.F. e documentazione relativa;
Doc. 5 - Estratto di ruolo Equitalia Nord S.p.A.;
Doc. 6 - Carichi pendenti Agenzia Entrate al 2 luglio 2015;
Doc. 7 - Avviso accertamento R[..] - annualità 2003;
Doc. 8 - Sentenza n. [..] C.T.R. [..] (sez. 5) del [..] aprile 2009 (depositata il [..]giugno 2009);
Doc. 9 - Sentenza n. [..] C.T.P. [..] (sez. 9) del [..] aprile 2007 (depositata il [..]aprile 2007);
Doc. 10 - Cartella Equitalia n. 1102009[..] (importo complessivo € 17.220,11);
Doc. 11 - Contabile pagamento Cartella Equitalia n. 1102009[..];
Doc. 12 - Istanza rimborso Iva auto (annualità 2007);
Doc. 13 - Istanza rimborso Ires per mancata deduzione Irap (annualità 2011);
Doc. 00 - Xxxxx XX 0000, annualità 2013;
Doc. 00 - Xxxxx XX 0000, annualità 2012;
Doc. 00 - Xxxxx XX 0000, annualità 2011;
Doc. 17 - Modello 770 semplificato 2014, annualità 2013;
Doc. 18 - Modello 770 semplificato 2013, annualità 2012;
Doc. 19 - Modello 770 semplificato 2012, annualità 2011;
Doc. 20 - Perfezionamento Accertamento con Adesione prot. [..]/2014 (annualità 2010);
Doc. 21 - Perfezionamento Accertamento con Adesione prot. [..]/2015 (annualità 2009);
Doc. 22 - Comunicazione di irregolarità n. [..] (IVA 2013 - annualità 2012), in dilazione (interrotta) con copia pagamento n. 1 rata;
Doc. 23 - Comunicazione di irregolarità n. [..] (IRAP 2014 - annualità 2013);
Doc. 24 - Comunicazione di irregolarità n. [..] (IRAP 2013 – annualità 2012), in dilazione (interrotta) con copia pagamento n. 5 rate;
Doc. 25 - Comunicazione di irregolarità n. [..] (IRES 2012 – annualità 2011), in dilazione (interrotta) con copia pagamento n. 5 rate.
Doc. 26 – Unico SC 2015, annualità 2014.
Doc. 27 – Autocertificazione relativa ai versamenti delle imposte relative all’annualità 2015.
* * * * *
L G S.r.l., ai fini del deposito della Transazione Fiscale presso gli Uffici in intestazione, delega – anche disgiuntamente – il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (Advisor Finanziario), il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (partner dell’Advisor finanziario), il Prof. Avv. M A (Advisor legale)
[..] (..),[..]novembre 2015
L G S.r.l.
Il rappresentante legale (P L)
L’Advisor legale L’Advisor finanziario
(Prof. Avv. M A) (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx)