REGIONE PIEMONTE BU48 28/11/2019
REGIONE PIEMONTE BU48 28/11/2019
Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2019, n. 15-515
D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. - Approvazione schemi di Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Universita' degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Universita' degli Studi del Piemonte Orientale per il finanziamento di n. 15 contratti aggiuntivi per la formazione medico specialistica, a decorrere dall'a.a. 2018/2019. Spesa di Euro 1.920.000,00.
A relazione dell'Assessore Xxxxxx: Premesso che:
• il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici;
• il Decreto n. 402 del 13 giugno 2017 disciplina la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, che ha sostituito il precedente D.M. 29 marzo 2006 e ss.mm.ii.;
• ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto del MIUR del 10 agosto 2017, n. 130 recante il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, le Università - sedi di scuole - possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale”;
• con i Decreti del 25 e 29 settembre 2017 il MIUR ha provveduto all’accreditamento di cui ai citati XX.XX. n. 68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, già istituite o di nuova istituzione;
• con la deliberazione, n. 29 – 6659 del 23 marzo 2018, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare gli schemi di Protocollo d’Intesa tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, nonché i relativi schemi degli Accordi attuativi tra le Università e le AA.SS.RR. facenti parte della rete formativa, per la regolamentazione dei rapporti inerenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria.
Preso atto che:
• con nota Prot. n. 284484 del 28 giugno 2019, in relazione al concorso nazionale per l’accesso dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, a.a. 2018/2019, il MIUR ha chiesto ai Presidenti delle Regioni e delle PP.AA. di porre in essere tutti gli adempimenti necessari in ordine al finanziamento di contratti aggiuntivi, ripartiti per tipologia di specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio, rendendo noto con provvedimento ad hoc (antecedente l’uscita del bando di concorso) il numero dei contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei;
• con la suddetta nota, Prot. n. 284484 del 28 giugno 2019, è stato altresì segnalato che devono essere comunicati al MIUR anche gli eventuali requisiti specifici che i candidati dovranno possedere per poter usufruire dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione, per l’accesso al concorso nazionale per l’accesso dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, a.a. 2018/2019;
• con il Decreto del MIUR n. 617 del 8 luglio 2019, così come modificato dai Decreti del MIUR n. 651 del 10 luglio 2019 e n. 664 del 12 luglio 2019, relativamente all’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2018/2019, il MIUR ha reso noto i posti disponibili con contratti finanziati con risorse statali, pari a 8.000 posti a livello nazionale, declinando i posti assegnati per ciascuna scuola di specializzazione, con indicazione di quelli
finanziati con risorse regionali o con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999;
• con il Decreto del MIUR n. 1323 del 8 luglio 2019, così come modificato dal Decreto del MIUR n. 1377 del 10 luglio 2019, sono stati individuati – sulla base delle indicazioni dati dalle singole Regioni – i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all’assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali.
Dato atto che:
• con nota Prot. n. 9177/A1406A del 14 aprile 2017, la Direzione Sanità ha comunicato ai Ministeri della Salute e del MIUR, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, la programmazione dei fabbisogni dei medici specialisti, triennio 2017-2020;
• in coerenza con la programmazione dei fabbisogni dei medici specialisti, triennio 2017- 2020, di cui alla nota suindicata Prot. n. 9177/A1406A del 14 aprile 2017, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del territorio regionale, si ritiene di procedere, nel rispetto della capacità recettiva di ciascuna Scuola, al finanziamento di n. 15 contratti aggiuntivi nelle seguenti specializzazioni mediche, di durata quinquennale, a decorrere dall’a.a. 2018/2019:
➢ Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 3 contratti aggiuntivi , di cui n. 2 all’Università degli Studi di Torino e n. 1 all’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
➢ Medicina d’emergenza-urgenza – n. 4 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all’Università degli Studi di Torino e n. 2 all’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
➢ Ortopedia e Traumatologia – n. 4 contratti aggiuntivi all’Università degli Studi di Torino;
➢ Pediatria – n. 4 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all’Università degli Studi di Torino e
n. 2 all’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
• ai sensi del tuttora vigente D.P.C.M. 7 marzo 2007, il costo del contratto di formazione specialistica è quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso, ed in Euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi;
• la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per il finanziamento dei suddetti contratti aggiuntivi viene disciplinata con la stipulazione di specifica convenzione tra Regione-Università;
• il finanziamento dei corsi di specializzazione per i n. 15 contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica sarà assegnato alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, secondo le modalità indicate nelle convenzioni Regione-Università sottoscritte, previa comunicazione da parte delle suddette Università dei nominativi dei medici specializzandi con cui saranno stipulati i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione;
• l’erogazione del trattamento economico ai medici in formazione specialistica, assegnatari dei contratti aggiuntivi regionali per l’a.a. 2018/2019, a norma dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. sarà corrisposto mensilmente agli specializzandi dalle Università presso cui operano le Scuole di specializzazione;
• la spesa derivante dalla sottoscrizione delle suddette convenzioni Regione-Università trova copertura nell’ambito delle risorse del riparto del Fondo Sanitario nazionale – quota indistinta – stanziate nella Missione 13, Programma 01 del bilancio di previsione 2019 - 2021.
Ritenuto di dover prevedere, a decorrere dall’a.a. 2018/2019, in conformità a quanto definito dal Decreto del MIUR n. 1323 del 8 luglio 2019, così come modificato dal Decreto del MIUR n. 1377 del 10 luglio 2019, e al fine di meglio rispondere alle esigenze specifiche del territorio regionale, i seguenti requisiti specifici che dovranno possedere i candidati per poter beneficiare dei contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica finanziati dalla Regione Piemonte, quali:
➢ iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della regione Piemonte alla data di sottoscrizione del contratto di formazione medico specialistica;
➢ residenza nella regione Piemonte per almeno cinque anni, negli ultimi 12 anni antecedenti la data di scadenza del bando di concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione;
➢ sottoscrizione dell’impegno dello specializzando, prima dell’immatricolazione alla scuola, a prestare la propria attività lavorativa per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di specialità ovvero dalla data di prima assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. del 25 giugno 2019, n 60 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, presso un’Azienda sanitaria del Servizio sanitario regionale del Piemonte.
Ritenuto, inoltre, di stabilire che l’effettiva assegnazione dei finanziamenti alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale relativi ai contratti aggiuntivi regionali di cui al presente provvedimento è subordinata alla comunicazione da parte delle Università dei nominativi degli specializzandi con cui saranno stipulati i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione.
Ritenuto, pertanto, di approvare gli schemi di Convenzione tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, quali allegati A) e B), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernenti la regolamentazione dei rapporti tra Regione-Università in merito al finanziamento dei n. 15 contratti aggiuntivi regionali (per una spesa complessiva di € 1.920.000) per la formazione medico specialistica, a decorrere dall’a.a. 2018/2019 e per tutta la durata dei corrispondenti cicli formativi (5 anni).
Richiamato il comma 2 bis, dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la sottoscrizione delle citate Convenzioni Regione-Università, secondo cui le stesse dovranno essere sottoscritte, pena la nullità, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Visto il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.; visto il D.P.C.M. del 7 marzo 2007;
visto il D.P.C.M. del 6 luglio 2007;
visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118;
visto il D.M. del 13 giugno 2017, n. 402; vista la L.R. del 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i.; vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9.
Dato atto che la spesa complessiva di € 1.920.000 derivante dalla sottoscrizione delle suddette convenzioni Regione-Università trova copertura nell’ambito delle risorse del riparto del Fondo Sanitario Nazionale – quota indistinta, stanziate nella Missione 13, Programma 01 del bilancio di previsione 2019 - 2021.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,
delibera
- di approvare gli schemi di Convenzione tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, quali allegati A) e B), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 e del Decreto MIUR n. 617 del 8 luglio 2019, così come modificato dai Decreti del MIUR n. 651 del 10 luglio 2019 e n. 664 del 12 luglio 2019, al finanziamento di n. 15 contratti di formazione medico specialistica aggiuntivi, a decorrere dall’a.a. 2018/2019 e per tutta la durata dei corrispondenti cicli formativi (5 anni), da destinare alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, per una spesa complessiva di Euro 1.920.000,00 (Missione 13, Programma 01 del bilancio di previsione 2019-2021) al fine di soddisfare le specifiche esigenze del territorio regionale, secondo quanto di seguito indicato:
➢ Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 3 contratti aggiuntivi , di cui n. 2 all’Università degli Studi di Torino e n. 1 all’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
➢ Medicina d’emergenza-urgenza – n. 4 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all’Università degli Studi di Torino e n. 2 all’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
➢ Ortopedia e Traumatologia – n. 4 contratti aggiuntivi all’Università degli Studi di Torino;
➢ Pediatria – n. 4 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all’Università degli Studi di Torino e
n. 2 all’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- di stabilire, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MIUR n. 1323 del 8 luglio 2019, così come modificato dal Decreto del MIUR n. 1377 del 10 luglio 2019, i seguenti requisiti specifici che dovranno possedere i candidati per poter beneficiare dei contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica finanziati dalla Regione Piemonte, a decorrere dall’a.a. 2018/2019:
➢ iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della regione Piemonte alla data di sottoscrizione del contratto di formazione medico specialistica;
➢ residenza nella regione Piemonte per almeno cinque anni, negli ultimi 12 anni antecedenti la data di scadenza del bando di concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione;
➢ sottoscrizione dell’impegno dello specializzando, prima dell’immatricolazione alla scuola, a prestare la propria attività lavorativa per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di specialità ovvero dalla data di prima assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. del 25 giugno 2019, n 60 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, presso un’Azienda sanitaria del Servizio sanitario regionale del Piemonte;
- di stabilire che nel caso in cui il medico specializzando, che abbia fruito di contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione Piemonte non rispetti, anche solo parzialmente, l’impegno di garantire le prestazioni di attività lavorativa presso Strutture del Servizio Sanitario regionale per i 5 anni successivi al conseguimento della specialità, ovvero, se precedente alla data di assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DL 35/2019 convertito in legge 25 giugno 2019 n. 60, si riserva, quale Ente finanziatore, di valutare eventuali azioni a propria tutela nei confronti del medico inadempiente;
- di prendere atto che, ai sensi del tuttora vigente D.P.C.M. 7 marzo 2007, il costo del contratto di formazione specialistica è quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso, ed in Euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi;
- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.920.000,00 (Missione 13, Programma 01 del Bilancio di Previsione 2019-2021) per il finanziamento dei n. 15 contratti aggiuntivi regionali per la formazione medico specialistica sia da ripartire secondo quanto di seguito indicato per le diverse annualità dei cicli formativi:
- per il I (a.a. 2018/2019) € 375.000,00 sull’esercizio finanziario anno 2019;
- per il II anno (a.a. 2019/2020) Euro 375.000,00 sull’esercizio finanziario anno 2020;
- per il III (a.a. 2020/2021) € 390.000,00, IV anno (a.a. 2021/2022) Euro 390.000,00 e per il V anno (a.a. 2022/2023) Euro 390.000,00: spesa complessiva di Euro 1.170.000,00 – sull’esercizio finanziario anno 2021;
- di stabilire che l’effettiva assegnazione dei finanziamenti alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale relativi ai contratti aggiuntivi regionali di cui al presente provvedimento è subordinata alla comunicazione da parte delle Università dei nominativi degli specializzandi con cui saranno stipulati i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione;
- di demandare al Settore regionale “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R.” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alle convenzioni Regione-Università
sottoscritte, assegnando alle Università, per ciascun anno accademico di riferimento, l’intero valore annuale dei contratti di specializzazione, secondo le modalità di pagamento previste nelle suddette convenzioni;
- di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione delle suddette convenzioni.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d del D.Lgs.
n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)
Allegato
ALLEGATO A)
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 10 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN “ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE” (N. 0 XXXXX), “XXXXXXXX XX XXXXXXXXX-XXXXXXX” (X. 2 POSTI), “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” (N. 4 POSTI) E “PEDIATRIA” (N. 2 POSTI), A PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019.
L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 0, nella persona del Prof. ………………….., nato a ………. il , Rettore pro-tempore, munito dei
necessari poteri in virtù del decreto ministeriale n. 671 del 18 luglio 2019 di seguito indicata come "Università";
E
La Regione Piemonte, (C.F. 800876770016), di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Dott. ……………., nato a ……….. il e
domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, n. 165;
PREMESSO:
che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 luglio 2019, n. 617 e s.m.i. sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in “Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore”, “Medicina di Emergenza-Urgenza”, “Ortopedia e Traumatologia” e “Pediatria”;
che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con nota n 13779 del 3 luglio 2019 n. 10 contratti aggiuntivi di formazione specialistica per consentire l’ammissione e la frequenza di specializzandi in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di Specializzazione della durata (legale) di n. 5 anni attivati presso l’Università;
Xxxxxxxxx, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 2 posti;
Medicina di Emergenza-Urgenza – n. 2 posti;
Ortopedia e Traumatologia – n. 4 posti;
Pediatria – n. 2 posti;
che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 luglio 2019, n.
617 e s.m.i. sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra;
TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
La Regione Piemonte dovrà versare all’Università l’importo di Euro 128.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato, sulla base delle finalità indicate in
premessa.
La somma di cui sopra, determinata sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2007, corrisponde ad Euro 50.000,00 per i primi due anni di corso e ad Euro 78.000,00 per i tre anni successivi ai primi due.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M.. La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all’Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell’art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999.
ART. 2
L'Università ammette alle Scuole di Specializzazione in “Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore (n. 2 posti), “Medicina di Emergenza-Urgenza” (n. 2 posti), “Ortopedia e Traumatologia” (n. 4 posti) e “Pediatria” (n. 2 posti) gli specializzandi utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti specifici previsti dal Decreto del MIUR n. 1323 del 8 luglio 2019 e s.m.i., in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali.
L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente, nonché si impegna a comunicare alla Regione il nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione specialistica finanziato sulla base della presente convenzione.
ART. 3
Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per i dieci contratti aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 250.000,00, dovrà essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: XX00X0000000000000000000000, entro il mese di febbraio 2020.
Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall’Università.
ART. 4
Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l’Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione Piemonte e non versate ai Medici in formazione specialistica.
ART. 5
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.
ART. 6
La presente convenzione ha la durata dei contratti di formazione specialistica, corrispondente di norma ad anni cinque, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019.
ART. 7
La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990.
L’imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte.
La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente.
Torino, lì ……………
UNIVERSITA’ DI TORINO REGIONE PIEMONTE IL RETTORE IL PRESIDENTE
(Prof…………………..) (Dott. )
Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente
ALLEGATO B)
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E LA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 5 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN “ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE” (N. 0 XXXXX), XX “XXXXXXXX XX XXXXXXXXX-XXXXXXX” (X. 2 POSTI) E “PEDIATRIA” (N. 2 POSTI), A PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, di seguito denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. , nato a
……………… il …………………… e domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, Xxx Xxxxx x. 0;
X
Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, codice fiscale n. 800876770016, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione …………. …………., nato a
………..………. il ………….. e domiciliato ai fini della presente convenzione a Xxxxxx xx X.xxx Xxxxxxxx, 000;
PREMESSO
che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 luglio 2019, n. 617 e s.m.i. sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in “Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore”, in “Medicina di Emergenza- Urgenza” e in “Pediatria”;
che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con nota n 13779 del 3 luglio 2019 complessivamente n. 5 (cinque) contratti aggiuntivi di formazione specialistica per consentire l’ammissione e la frequenza di specializzandi in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di Specializzazione attivati presso l’Università:
Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – durata (legale) n. 5 anni – n. 1 posto;
Medicina di Emergenza - Urgenza – durata (legale) di n. 5 anni – n. 2 posti;
Pediatria – durata (legale) di n. 5 anni – n. 2 posti;
che l’Università è disponibile ad accettare il finanziamento e si impegna ad attivare i posti aggiuntivi di cui alla presente convenzione;
che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 luglio 2019, n.
617 e s.m.i. sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra;
TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in Euro 22.700,00 la parte fissa annua lorda del trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici, in Euro 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in Euro 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.
La Regione Piemonte dovrà versare, pertanto, all’Università l’importo di Euro 128.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M.. La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all’Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell’art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999.
ART. 2
L'Università ammette alle Scuole di Specializzazione in “Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore” (n. 1 posto), in “Medicina di Emergenza – Urgenza” (n. 2 posti), e in “Pediatria” (n. 2 posti) gli specializzandi utilmente collocatisi nella graduatoria relativa al concorso di ammissione bandito per l’a.a 2018/2019 ed in possesso dei requisiti specifici previsti dal Decreto del MIUR n. 1323 del 8 luglio 2019 e s.m.i., in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali.
L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente, nonché si impegna a comunicare alla Regione il nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione specialistica finanziato sulla base della presente convenzione.
ART. 3
Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per i cinque contratti aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 125.000,00, dovrà essere effettuato mediante giroconto di Tesoreria intestato all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, alle seguenti coordinate: Codice Conto di tesoreria – 0158384; Denominazione conto tesoreria – Univ. Studi Piemonte Orientale, causale: AMMCE_BORSE_REGIONE, entro il mese di febbraio 2020.
Per gli anni successivi il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze:
- per il II anno (a.a. 2019/2020): € 125.000,00 entro il 28 febbraio 2021;
- per il III anno (a.a. 2020/2021): € 130.000,00 entro il 28 febbraio 2022;
- per il IV anno (a.a. 2021/2022): € 130.000,00 entro il 28 febbraio 2023;
- per il V anno (a.a. 2022/2023): € 130.000,00 entro il 28 febbraio 2024.
ART. 4
Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l’Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione Piemonte e non versate ai Medici in formazione specialistica.
ART. 5
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e
agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.
ART. 6
La presente convenzione ha la durata del contratto di formazione specialistica, corrispondente di norma ad anni cinque, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019.
ART. 7
La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
L’imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte.
La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente.
Torino, lì ……………
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
REGIONE PIEMONTE
IL RETTORE IL PRESIDENTE
(Prof. …………………….) (Dott. )
Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente