REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE
CONI WA
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE
INDICE
TITOLO I
- DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA -
CAPO I – Generalità -
art. 1 - Principi Informatori della Giustizia Sportiva
CAPO II – Delle responsabilità disciplinari
art. | 2 | - Doveri e obblighi – clausola compromissoria |
art. | 3 | - Responsabilità degli affiliati |
art. | 4 | - Illecito sportivo e frode sportiva – obbligo di segnalazione |
art. 4 bis Punibilità
TITOLO II
- DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO –
CAPO I – Organi di Giustizia –
art. | 5 | - Principi informatori del processo sportivo |
art. | 6 | - Commissione federale di garanzia |
CAPO II – Accesso alla giustizia -
art. | 7 | - Diritto di agire dinnanzi agli Organi di Giustizia |
art. | 8 | - Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia |
art. | 9 | - Ufficio del gratuito patrocinio |
CAPO III – Disposizioni generali sul procedimento -
art. | 10 | - Poteri degli Organi di Giustizia |
art. | 11 | - Condanna alle spese per lite temeraria |
art. | 12 | - Comunicazioni |
art. | 13 | - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione |
art. | 14 | - Sospensione feriale |
art. | 15 | - Astensione |
art. | 16 | - Ricusazione |
art. | 17 | - Accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione |
CAPO IV – Giudici Sportivi –
SEZIONE I – Nomina e competenza –
art. | 18 | - Istituzione |
art. | 19 | - Competenza dei Giudici Sportivi |
art. | 20 | - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale |
art. | 21 | - Nomina del Giudice Sportivo |
art. 22 - Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa
art. | 23 | -Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo |
art. | 24 | -Istanza degli interessati |
art. | 25 | -Fissazione della data di decisione |
art. | 26 | -Disciplina del contraddittorio con gli interessati |
art. | 27 | - Pronuncia del Giudice Sportivo |
art. | 28 | - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello |
CAPO V – Giudici Federali -
SEZIONE I - Nomina e Competenza –
art. | 29 | - Istituzione |
art. | 30 | - Competenza dei Giudici federali |
art. | 31 | - Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi |
SEZIONE II - Procedimenti – | ||
art. | 32 | - Avvio del procedimento |
art. | 33 | - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento |
art. | 34 | - Fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento |
art. | 35 | - Ricorso della parte interessato |
art. | 36 | - Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni |
art. | 37 | - Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso |
art. | 38 | - Misure cautelari |
art. | 39 | - Intervento del terzo |
art. | 40 | - Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale federale |
art. | 41 | - Assunzione delle prove |
art. | 42 | - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello |
art. | 43 | - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi |
art. | 44 | - Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari |
CAPO VI – Procuratore federale –
SEZIONE I – Ufficio del Procuratore federale –
art. | 45 | - Composizione dell’Ufficio del Procuratore Federale |
art. | 46 | - Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale |
art. | 47 | - Attribuzioni del Procuratore federale |
SEZIONE II – Azione disciplinare –
art. | 48 | - Azione del Procuratore federale |
art. | 49 | - Prescrizione dell’azione |
art. | 50 | - Astensione |
art. | 51 | - Svolgimento delle indagini |
art. | 52 | - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione |
SEZIONE III – Rapporti con la Procura della Repubblica, con la Procura Antidoping del CONI e con la Procura Generale dello Sport –
art. 53 - Rapporti con l’Autorità giudiziaria
art. 54 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI
art. 55 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport
CAPO VII – Revisione e revocazione –
art. 56 - Revisione e revocazione
CAPO VIII – Il Collegio di Garanzia dello Sport –
art. 57 - Il Collegio di Garanzia dello Sport
CAPO IX – Procedimento dinanzi agli Arbitri –
art. | 58 | - Il Collegio arbitrale |
art. | 59 | - Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale |
art. | 60 | - Deliberazione del lodo e sua esecuzione |
TITOLO IV | ||
CAPO I – Le misure cautelari - | ||
art. | 61 | - Sospensione cautelare prevista dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI |
TITOLO V | ||
- LE SANZIONI DISCIPLINARI - CAPO I – Delle sanzioni in particolare | ||
art. | 62 | - Principi generali |
art. | 63 | - Delle specie di sanzioni |
art. | 64 | - Il tentativo di infrazione |
art. | 65 | - Esecuzione delle sanzioni |
TITOLO VI
CAPO I – Delle circostanze dell’infrazione
art. | 66 | - Circostanze aggravanti |
art. | 67 | - Circostanze attenuanti |
art. | 68 | - Le circostanze aggravanti e attenuanti – loro concorso - |
art. | 69 | - Valutazione delle circostanze |
art. 70 - La recidiva
CAPO II – Della recidiva
TITOLO VII
CAPO I – Del concorso di violazione e del concorso di persone -
SEZIONE I - Del concorso formale – Infrazione continuata –
art. 71 - Pluralità di violazioni
SEZIONE II - Del concorso di persone nell’infrazione - art. 72 - Sanzione per coloro che concorrono nella violazione
TITOLO VIII
CAPO I – Cause estintive dell’infrazione e della sanzione -
SEZIONE I - Della estinzione dell’infrazione -
art. | 73 | - Morte del tesserato |
art. | 74 | - Amnistia |
SEZIONE II - Della estinzione della sanzione -
art. | 75 | - Indulto |
art. | 76 | - Grazia |
art. | 77 | - Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza |
art. | 78 | - Riabilitazione |
TITOLO IX
- EFFICACIA DEL REGOLAMENTO -
art. | 79 | - Disposizioni transitorie |
art. | 80 | - Disposizione finale |
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
TITOLO I
- DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA -
Capo I -Generalità-
Art. 1 – Principi informatori della giustizia sportiva
1.1 Sono istituiti specifici Organi di Giustizia al fine di:
- ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, con i quali viene assicurata l’osservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
- garantire tramite lo Statuto e i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione della attività sportiva, il rispetto del concetto di “fair play” (gioco leale), la decisa negazione di ogni forma di illecito sportivo, dell’uso di sostanze e metodi vietati, di ogni forma di violenza fisica, psichica, verbale e scritta, della commercializzazione e della corruzione.
- garantire l’osservanza delle norme federali da parte di tesserati e affiliati.
1.2 È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento
sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
1.3 Gli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di stampa e altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
Capo II – Delle responsabilità disciplinari
Art. 2 – Doveri e obblighi – clausola compromissoria
2.1 I tesserati e gli affiliati sono tenuti all’osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni federali, del Codice di comportamento sportivo del CONI e delle norme emanate dal CIO, dalla World Archery, dalla World Archery Europe e dal CONI e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza nell’esercizio della pratica sportiva e in ogni altro connesso rapporto accettando i provvedimenti e le decisioni degli Organi di giustizia.
2.2 I tesserati e gli affiliati sono tenuti con la loro richiesta di affiliazione e di tesseramento ad adire gli Organi di giustizia nelle materie di cui all’art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito con Xxxxx 17 ottobre 2003 n. 280, i cui provvedimenti hanno nei loro confronti piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Accettano le clausole di arbitrato, con la facoltà di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo ai sensi degli artt. 806 e segg. c.p.c. la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale che siano originate dalla loro attività sportiva e associativa e nei modi e termini disciplinati dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.
2.3 Agli stessi è fatto obbligo di presentarsi, se convocati, dinanzi agli Organi di Giustizia e di fornire ogni informazione anche documentale richiesta.
2.4 Ogni violazione a titolo di dolo o di colpa costituisce infrazione disciplinare e comporta le sanzioni previste dal
presente Regolamento, anche in ipotesi di tentativo d’infrazione disciplinare.
2.5 L’ignoranza delle norme e delle deliberazioni federali non può essere invocata a nessun effetto.
Art. 3 – Responsabilità degli affiliati
3.1 Gli affiliati rispondono direttamente delle infrazioni commesse da coloro che li rappresentano ai sensi delle norme federali, nonché oggettivamente delle violazioni commesse dai propri tesserati, oltre, a titolo di dolo e colpa grave, dell’operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.
3.2 Gli affiliati rispondono del mantenimento dell’ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta d’intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.
Art. 4 – Illecito sportivo e frode sportiva - obbligo di segnalazione
4.1 Costituisce infrazione disciplinare di rilevante gravità l’illecito sportivo e la frode sportiva.
4.2 Configura illecito sportivo ogni atto diretto, anche per interposta persona e con qualsiasi mezzo, ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio. Costituisce frode sportiva l’offrire o promettere denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti alla competizione sportiva al fine di pervenire ad un risultato diverso a quello conseguente al leale e corretto svolgimento della stessa. Con l’accettazione ne risponde anche il tesserato e l’affiliato coinvolto.
4.3 Integra l’illecito sportivo la violazione del divieto imposto ai tesserati che militano nei gruppi P.O. e Nazionali di effettuare o accettare, direttamente o indirettamente, scommesse aventi ad oggetto i relativi risultati ad incontri organizzati nell’ambito della FITARCO.
4.4 Configura frode sportiva l’assunzione e/o somministrazione di metodi e/o sostanze proibite dalle Norme Sportive Antidoping.
Integrano altresì ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste dalla Legge 401 del 1989.
4.5 La frode sportiva, quando attiene la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l’età, la cittadinanza ed altra condizione personale nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, comporta provvedimenti disciplinari anche a carico della società sportiva e dell’accompagnatore responsabile.
4.6 Gli affiliati si presumono responsabili dell’illecito sportivo e della frode sportiva che sia risultata o poteva
risultare a loro vantaggio, salvo prova contraria della loro estraneità.
4.7 E’ fatto obbligo ad ogni tesserato ed affiliato, che sia a conoscenza o abbia notizia che stia per verificarsi un illecito e una frode sportiva, di informarne immediatamente la Procura federale, con le modalità all’uopo previste.
Art. 4 bis – Punibilità
4.1 bis Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione di ogni disposizione che, al tempo del fatto, erano tenuti ad osservare.
TITOLO II
- DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO -
Capo I – Organi di Giustizia –
Art. 5 – Principi informatori del processo sportivo
5.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
5.2 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
5.3 La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5.4 I Giudici e le Parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del
regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
5.5 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5.6 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva
5.7 I componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore federale, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l’assenza dell’incompatibilità di cui all’art. 3 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l’adozione delle misure di competenza.
5.8 La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme
dell’ordinamento sportivo.
5.9 La carica di componente di Organo di Giustizia o dell’ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell’ufficio di procuratore presso più di un’altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.
5.10 Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
5.11 La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 5.8.
Art. 6 – Commissione federale di garanzia
6.1 La Commissione federale di garanzia, tutela l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti debbono possedere una specifica competenza in materia sportiva e sono scelti, ferma l’assenza di conflitto d’interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un’altra Federazione.
6.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non
più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l’assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 3 del Codice della Giustizia Sportiva, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
CAPO II - Accesso alla giustizia
Art. 7 – Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia
7.1 Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.
7.2 L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
7.3 Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.
Art. 8 – Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia
8.1 Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 600,00 (seicento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per il giudizio di secondo grado.
8.2 Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
8.3 Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l’indicazione delle parti.
8.4 Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l’invio o il deposito dell’istanza, del
ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.
Art. 9 – Ufficio del gratuito patrocinio
9.1 Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell’apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.
CAPO III - Disposizioni generali sul procedimento
Art. 10 – Poteri degli Organi di Giustizia
10.1 Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’articolo 24 dello Statuto.
10.2 Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento
dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio.
10.3 Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
10.4 Il giudice può indicare alle parti e disporre d’ufficio ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori
acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
10.5 Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.
Art. 11 – Condanna alle spese per lite temeraria
11.1 Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.
11.2 Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.
Art. 12 – Comunicazioni
12.1 Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Le Federazioni prevedono che, all’atto dell’affiliazione o del rinnovo della stessa, l’istante comunichi l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
12.2 Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell’affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
12.3 È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, anche anteriore al deferimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima di cui al comma 2 sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
12.4 Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link nella relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
Art. 13 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione
13.1 Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario nominato dal Consiglio Federale su designazione del Presidente in base a criteri di competenza.
13.2 Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
13.3 Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all’iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.
Art. 14 – Sospensione feriale
14.1 Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Art. 15 – Astensione
15.1 Ciascun componente dell’Organo di Giustizia competente a giudicare ha l’obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento;
b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se vi è inimicizia grave, motivi di dissidio o di interesse con le parti o coloro che le assistono;
d) se ha fornito consigli o pareri sulla controversia fuori dall’esercizio delle funzioni giudicanti;
e) se lo stesso o alcuno dei prossimi congiunti è offeso o danneggiato dall’infrazione;
f) se il coniuge o un suo parente prossimo svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale;
g) negli altri casi in cui sussistono gravi e riscontrate ragioni di opportunità e convenienza.
15.2 Decide senza formalità regolamentari il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sulla dichiarazione di astensione di un componente del Giudice Sportivo Nazionale; il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione propria sulla dichiarazione di astensione di un componente del Tribunale Federale; sull’astensione di un componente della predetta Corte Federale di Appello, decide un collegio della medesima nel quale non può far parte il giudice astenendo.
15.3 La decisione designa il nuovo giudice ed è insindacabile.
Art. 16 – Ricusazione
16.1 Il Giudice sportivo può essere ricusato dalle parti nei casi:
a) previsti dall’articolo precedente - lettere a), b), c), d), e) e f)
b) se nell’esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata la decisione, il giudice abbia manifestato
indebitamente il proprio convincimento sui fatti da giudicare.
16.2 La dichiarazione di ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere presentata o inoltrata a mezzo di raccomandata AR alla Segreteria degli Organi di Giustizia in unione alla ricevuta del versamento della tassa, entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui si è a conoscenza della composizione dell’organo giudicante. Se la causa di incompatibilità sia sorta o sia divenuta nota dopo detto termine, la dichiarazione di ricusazione va proposta entro e non oltre 3 giorni successivi; se è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, prima della conclusione della stessa.
In detti casi la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa è trasmessa entro il successivo termine di 3 giorni.
16.3 Il Giudice oggetto di ricusazione non può pronunciare né concorrere a pronunciare la decisione sino a quando non sia intervenuta pronuncia che dichiari la inammissibilità o il rigetto della ricusazione.
16.4 Le competenze per la decisione sulla ricusazione sono stabilite con i medesimi criteri di cui al precedente articolo 15.
La decisione, assunta in camera di consiglio alla presenza del Procuratore Federale, designa il nuovo giudice ed è insindacabile.
16.5 Non è ammessa la ricusazione del Procuratore Federale e degli Organi chiamati a decidere sulla ricusazione.
16.6 La dichiarazione di astensione intervenuta prima della decisione rende improponibile il ricorso per ricusazione.
16.7 La ricusazione è dichiarata inammissibile senza formalità regolamentari dal Presidente dell’Organo competente se proposta senza l’osservanza dei termini e delle forme stabilite nel presente articolo o se i motivi addotti sono manifestamente infondati.
16.8 Fuori dei casi d’inammissibilità si osservano le disposizioni dell’art. 35 e ss. del presente Regolamento in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni precisate nella richiesta di revisione.
16.9 La decisione che rigetta per qualsiasi titolo la ricusazione provvede sulle spese a carico del ricorrente. La tassa è incamerata.
Art. 17 – Accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
17.1 Se la dichiarazione di astensione o la richiesta ricusazione è accolta, è fatto divieto al giudice sollevato di compiere ulteriori atti del procedimento.
Il Giudice astenuto o ricusato è sostituto da altro Giudice appartenente allo stesso Organo di Giustizia, designato nella decisione.
17.2 Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e la richiesta di ricusazione indica se ed in quale
parte gli atti compiuti in precedenza dal Giudice astenuto o ricusato conservano efficacia.
Art. 18 – Istituzione
Capo IV – Giudici Sportivi SEZIONE I – Nomina e competenza
18.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
18.2 I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.
Art. 19 – Competenza dei Giudici sportivi
19.1 Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) -ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
19.2 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale.
Art. 20 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale
20.1 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni di ambito sia nazionale che locale.
20.2 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Codice della Giustizia Sportiva, il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di due componenti effettivi, il cui riparto di competenze è determinato con delibera del Consiglio Federale ai sensi dell’art. 16.3 del Codice della Giustizia Sportiva.
Art. 21 – Nomina del Giudice Sportivo
21.1 Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell’ordine;
f) iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
g) alti ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo.
21.2 Xxxx xxxxxx in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
21.3 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.
Art. 22 – Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa
22.1 I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.
22.2 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il
collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
22.3 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.
22.4 Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’articolo 12 bis dello Statuto del CONI.
Art. 23 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo
23.1 I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
a) d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
Art. 24 – Istanza degli interessati
24.1 L’istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell’evento; essa contiene l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
24.2 L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciarsi.
Art. 25 – Fissazione della data di decisione
25.1 Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
25.2 Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell’istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
Art. 26 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati
26.1 I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.
Art. 27 – Pronuncia del Giudice Sportivo
27.1 Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
27.2 Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
27.3 La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
Art. 28 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello
28.1 Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.
28.2 Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata, salvo l’adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
28.3 Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
28.4 Il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello fissa l’udienza in camera di
consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
28.5 Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima
dell’udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Federale di Appello in funzione di
Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l’intervento di altri eventuali interessati.
28.6 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
28.7 Innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell’atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
28.8 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell’istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del reclamo decide nel merito.
28.9 La decisione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, adottata entro dieci giorni
dall’udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
Art. 29 – Istituzione
Capo V - Giudici Federali Sezione I - Nomina E Competenza
29.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
29.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
Art. 30 – Competenza dei Giudici federali
30.1 Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai
quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
30.2 La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E’ competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.
Art. 31 – Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi
31.1 I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
31.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine.
31.3 I componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
31.4 Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale si compone di cinque componenti effettivi e la Corte Federale di Appello di sei componenti effettivi; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
31.5 Il Tribunale federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
Sezione II - Procedimenti
Art. 32 – Avvio del procedimento
32.1 I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento
federale.
Art. 33 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento
33.1 Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono
convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
33.2 Una volta concluso, l’accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara, anche fuori udienza, la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
33.3 . Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall’ordinamento federale.
Art. 34 – Fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento
34.1 Entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l’udienza di comparizione e di discussione e comunica all’incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti legittimamente interessati dall’incolpazione la data dell’udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell’Organo di Giustizia e l’incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
34.2 Tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L’abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all’incolpato l’esercizio effettivo del diritto di difesa.
Art. 35 – Ricorso della parte interessata
35.1 Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
35.2 Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
35.3 Il ricorso contiene:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo nominato difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell’oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.
Art. 36 – Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni
36.1 Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni,
allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione,
del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta
nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
36.2 Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
36.3 L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
36.4 Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di
colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
36.5 L’esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e
ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
36.6 Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
36.7 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 35, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell’atto.
Art. 37 – Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso
37.1 Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l’udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell’udienza.
37.2 Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e tutte le predette parti possono prendere visione ed estrarne copia, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi, produrre documentazione e depositare memorie.
37.3 Tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l’esercizio effettivo del diritto di difesa.
37.4 Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono
riuniti, anche d’ufficio, in un solo procedimento.
Art. 38 –Misure cautelari
38.1 Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti nel termine stabilito dal giudice.
38.2 Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l’incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l’applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell’art. 38 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L’istanza di proroga può essere presentata soltanto con l’atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
38.3 Il tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull’istanza di proroga del Procuratore federale con ordinanza motivata. L’ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone
l’audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre i tre giorni, al termine del quale decide se confermare o revocare l’ordinanza. Contro l’ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l’art. 37 del Codice della Giustizia Sportiva in quanto compatibile. L’ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d’ufficio. _Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all’esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall’incolpato o comunque più grave dell’interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
38.4 Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.
Art. 39 – Intervento del terzo
39.1 Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione
giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
39.2 L’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
39.3 Con l’atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell’interesse che lo giustifica.
Art. 40 – Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale federale
40.1 L’udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
40.2 L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità delle udienze può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
40.3 Lo svolgimento dell’udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e
assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
40.4 Nei giudizi disciplinari, l’incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del
Procuratore federale.
40.5 Dell’udienza viene redatto sintetico verbale.
40.6 Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l’esigenza dell’esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest’ultimo caso i termini per l’impugnazione decorrono dalla pubblicazione della decisione motivata e fino allora il reclamo alla Corte federale di appello è improponibile.
40.7 La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
Art. 41 – Assunzione delle prove
41.1 Nel corso dell’ammessa istruttoria le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
41.2 Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso.
41.3 Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L’elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
41.4 Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di
qualsiasi mezzo di prova.
Art. 42 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello
42.1 Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte Federale di Appello.
42.2 Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla
pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d’udienza sono comunicati, a cura
della segreteria, all’incolpato appellante, al Procuratore Federale, agli eventuali soggetti intervenuti nel processo di 1° grado e, se il reclamo è proposto dalla Procura federale, ai non appellanti.
42.3 Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
42.4 La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l’udienza di discussione, la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All’udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
42.5 La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l’eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l’impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l’udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
42.6 Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d’ufficio, può rinnovare l’assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40 e 41 del presente Regolamento.
42.7 Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l’esigenza dell’esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest’ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l’esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
42.8 Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l’eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
42.9 Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
42.10 La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
Art. 43 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi
43.1 Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione
disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva.
43.2 Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
43.3 Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.
43.4 Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato
estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone.
43.5 Il corso dei termini è sospeso:
a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l’incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario
c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità disposti di ufficio o dietro richiesta congiunta di tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
43.6 L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
43.7 La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.
43.8 Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo.
Art. 44 – Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari
44.1 Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
44.2 La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
44.3 La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonoma dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
44.4 L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato.
44.5 In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verificazione.
44.6 Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all’incidente di falso.
44.7 In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria.
Capo VI - Procuratore federale Sezione I - Ufficio del Procuratore federale
Art. 45 – Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale
45.1 Presso la Federazione è costituito l’Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
45.2 L’Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Sostituto Procuratore.
45.3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
45.4 Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
45.5 Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
45.6 Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.
45.7 Gli incarichi presso l’Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.
Art. 46 – Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale
46.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall’articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell’ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
46.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall’articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell’ordinamento sportivo.
Art. 47 – Attribuzioni del Procuratore federale
47.1 Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l’addetto all’Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
47.2 I componenti dell’Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l’esercizio dell’azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
Sezione II – Azione disciplinare
Art. 48 – Azione del Procuratore federale
48.1 Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. L’azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
48.2 L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero se l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore. L’archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell’art. 47 del Codice della Giustizia Sportiva.
48.3 Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
48.4 Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato dell’intendimento di procedere alla deferimento egli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stata già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l’interessato può presentare una memoria sostitutiva entro due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova
acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
48.5 Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
Art. 49 – Prescrizione dell’azione
49.1 Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
49.2 La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L’esercizio dell’azione disciplinare interrompe la prescrizione.
49.3 Fermo quanto stabilito al precedente art. 48.5, Il diritto di sanzionare si prescrive entro:
a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a
realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a
realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a
realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
49.4 I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell’ordinamento federale.
49.5 La sopravvenuta estraneità all’ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l’esercizio dell’azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell’ordinamento sportivo.
Art. 50 – Astensione
50.1 Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
50.2 L’autorizzazione all’astensione è data dal Procuratore generale dello sport.
Art. 51 – Svolgimento delle indagini
51.1 Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni
statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
51.2 A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall’articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
51.3 La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termini prorogato decorre dalla comunicazione dell’autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
51.4 Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell’articolo 48, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.
51.5 Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai
soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l’identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
Art. 52 –Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione
52.1 I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicando il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all’accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
52.2 L’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione concordata o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
52.3 Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall’ordinamento federale.
Sezione III - Rapporti con la procura della repubblica, con la Procura Antidoping del CONI e con la Procura generale
dello sport
Art. 53 – Rapporti con l’Autorità giudiziaria
53.1 Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
53.2 Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
53.3 Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
53.4 La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l’acquisizione di tali atti o documenti per l’esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.
Art. 54 – Rapporti con la Procura Antidoping del coni
54.1 Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l’ufficio del Pubblico ministero.
54.2 Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l’illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all’ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l’intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.
Art. 55 – Rapporti con la Procura generale dello sport
55.1 Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all’art. 12 – ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all’iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all’articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte
dell’ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.
55.2 La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
55.3 Resta fermo il potere di disporre l’avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice
della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
55.4 In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.
Capo VII – Revisione e revocazione
Art. 56 – Revisione e revocazione
56.1 Contro le decisioni della Corte di federale appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest’ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
56.2 Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
56.3 Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
56.4 Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Xxxxxxxxx può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
56.5 La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.
Capo VIII – Il Collegio di Garanzia dello Sport
Art. 57 – Il Collegio di Garanzia dello Sport
57.1 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
57.2 Xxxxx facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
Capo IX - Procedimento dinanzi agli Arbitri-
Art. 58 – Il Collegio arbitrale
58.1 Ai sensi dell’art 30 dello Statuto, le parti hanno la facoltà di devolvere ad un collegio arbitrale la decisioni su
controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale.
58.2 Il collegio arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due componenti, i quali ultimi, nominati dalle rispettive parti, provvedono alla designazione del Presidente.
Il procedimento è attivato con la richiesta scritta, motivata nell’oggetto e contenente le conclusioni, di costituzione del collegio arbitrale, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. alla controparte e alla Segreteria Generale, con allegazione delle ricevute comprovanti l’avvenuta spedizione postale e il versamento della tassa di arbitrato, con indicazione dell’arbitro prescelto ed invito al ricevente di designare il proprio arbitro e di comunicarlo con la stessa modalità postale, nel termine di 20 gg. dal ricevimento al proponente e alla Segreteria Generale. Le dichiarazioni di accettazione dell’incarico sottoscritte dai rispettivi arbitri nominati sono riportate in calce o in allegato alle comunicazioni delle parti.
58.3 Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è nominato entro i successivi 10 giorni dai due arbitri. In difetto di accordo provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente della Corte federale di appello, al quale spetta anche la nomina dell’arbitro di parte qualora non vi si sia provveduto. Il Presidente ed arbitro così nominati dovranno accettare l’incarico entro e non oltre giorni 10 dalla comunicazione della nomina.
58.4 24.3 Il collegio arbitrale ha sede presso la F.I.T.ARCO e si riunirà presso gli uffici federali o il luogo di residenza del Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Segreteria Generale.
58.5 L’incarico di arbitro è conferito a titolo oneroso.
Art. 59 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale.
59.1 Non può essere arbitro chi è privo in tutto o in parte della capacità legale di agire.
59.2 I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale istituito nell’ambito della
FITARCO.
Art. 60 – Deliberazione del lodo e sua esecuzione
60.1 Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio e delle parti, alle quali assegna termine per deposito di memorie anche istruttorie, dirige e regola il procedimento, compresa la fase di assunzione delle prove.
60.2 Le parti sono sentite se ne hanno fatta richiesta, possono difendersi personalmente o farsi assistere, con
rilascio di delega scritta, da legale o persona munita dei requisiti di cui all’art. 5 del presente Regolamento
60.3 Delle riunioni è redatto verbale dal segretario, nominato dal Presidente tra i componenti la Segreteria degli Organi di Giustizia Organi di Giustizia o tra uno dei due arbitri. Le decisioni, adottate con la presenza di tutti i componenti il Collegio, sono assunte a maggioranza e sono inappellabili.
60.4 Le sostituzioni del Presidente o degli arbitri non comporta il rinnovo degli atti compiuti.
60.5 Gli arbitri, come espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, secondo equità. Il lodo è pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto del motivo per cui l’altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
60.6 Sono a carico della parte soccombente, salvo compensazione anche parziale, le spese di procedura, il compenso, come liquidato, degli arbitri, del segretario e di assistenza alla parte vincitrice.
60.7 Il lodo, contenente l’indicazione della parti, la sommaria esposizione dei fatti e dei motivi, il dispositivo, la data e la sottoscrizione degli arbitri, è depositato nei 10gg. successivi, a cura del Presidente, alla Segreteria Generale, unitamente agli atti e produzioni del procedimento, che provvederà alla tempestiva comunicazione alle parti e ne controllerà la regolare esecuzione. La parte soccombente deve provvedere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione del lodo agli adempimenti ivi previsti.
60.8 La mancata esecuzione del lodo costituisce grave infrazione disciplinare e la notizia deve essere segnalata alla Procura federale.
60.9 Per quanto non previsto si fa riferimento agli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.
TITOLO IV
Capo I -Le misure cautelari-
Art. 61 – Sospensione cautelare prevista dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI
61.1 La immediata sospensione in via cautelare prevista dall’art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento
Sportivo del CONI, entrato in vigore il 30 ottobre 2012, si applica ai componenti degli organismi rappresentativi
delle società e a quelli degli Organismi federali che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, dell'Autorità giudiziaria per i delitti elencati nel relativo allegato “A” o sono stati sottoposti, sempre in sede giurisdizionale, a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
61.2 Decide sulla misura cautelare il Tribunale Federale entro 10 giorni dalla richiesta del Procuratore Federale, presentata in unione agli elementi su cui si fonda ed alle eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
61.3 La decisione motivata è pronunciata allo stato degli atti, senza l’instaurazione del Contraddittorio.
61.4 Contro l’adottato provvedimento è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello.
Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere motivato, corredato, salvo per la Procura federale, dalla prova dell’avvenuto pagamento della tassa di impugnazione e trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia nel termine perentorio di 7 gg dalla comunicazione della decisione.
61.5 La Corte Federale di Xxxxxxx decide in camera di consiglio e in contraddittorio tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso, dando avviso, almeno tre giorni prima, della data fissata per la comparizione.
61.6 La sospensione cautelare si applica anche con riferimento a sentenze e alle altre misure emesse in sede giurisprudenziale prima del 30 ottobre 2012, data di entrata in vigore del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
61.7 I destinatari di ogni provvedimento dell’Autorità giudiziaria di cui all’art. 28.b1 R.G., ricomprendenti cariche negli Organismi sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali o negli Organismi rappresentativi delle società, hanno l’obbligo di comunicarne immediatamente alla FITARCO l’esistenza o la sopravvenienza e di fornire alla stessa le informazioni e le integrazioni richieste.
61.8 L’omissione costituisce violazione dell’art. 2.1 R.G..
Art. 62 – Principi generali
TITOLO V
- LE SANZIONI DISCIPLINARI -
Capo I - Delle sanzioni in particolare-
62.1 La applicazione della sanzione è proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e dei precedenti
disciplinari.
62.2 La scelta e l’entità dell’erogazione devono essere motivate, anche riguardo agli aumenti o diminuzioni operati sulla sanzione base per l’applicazione delle aggravanti ed attenuanti, alla loro prevalenza o equivalenza e alla recidiva.
62.3 All’erogazione della sanzione può conseguire la perdita del risultato ottenuto nella gara o nella classifica.
Art. 63 – Delle specie di sanzioni
63.1 Si applicano le seguenti sanzioni:
A) per le violazioni previste dagli artt. 2 e 3 del Titolo I del Capo I del Regolamento:
1 Ammonizione: richiamo scritto all’osservanza della norma o condotta violata. Si applica per le infrazioni di
lieve entità.
2 Diffida: intimazione al rispetto della normativa statutaria e regolamentare anche nelle ipotesi di reiterazione in violazioni di lieve entità.
3 Ammenda: pena pecuniaria, da applicarsi ai soli affiliati, salvo l’ipotesi di doping, la cui entità va da un minimo di una fino ad un massimo di trenta volte la quota di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio federale. La sanzione erogata deve essere versata in unica soluzione alla Segreteria federale entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione, salvo diverso termine e modalità fissata dal giudice. Le ammende non pagate sono iscritte a debito degli affiliati; il loro integrale saldo è condizione per il rinnovo dell’affiliazione.
4 Sospensione: inibizione dallo svolgere ogni forma di attività sportiva, sociale e federale per un tempo non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a tre anni. Per gli affiliati è prevista anche la sanzione della sospensione parziale da 15 giorni a 2 mesi con la inibizione ad organizzare gare o alla partecipazione di atleti a gare e manifestazioni.
5 Ritiro definitivo della tessera di atleta: perdita della qualifica di atleta con possibilità di svolgere altre attività
federali.
6 Radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali con inibizione alla partecipazione a qualunque attività agonistica, sociale e federale. Può essere irrogata per infrazione di rilevante gravità lesiva anche dell’immagine della Federazione o contrastante con i principi dell’ordinamento sportivo che precludono la permanenza del responsabile nei ruoli federali.
B) per quelle previste dall’art. 4 del Titolo I del Capo II del Regolamento:
1 - sospensione da 1 a 8 anni dai ruoli federali, nei casi in cui l’illecito e la frode sportiva abbiano conseguito i
loro effetti.
2 - radiazione dai ruoli federali, nell’ipotesi di estrema gravità e di rilevanza di risonanza pubblica della violazione o di recidiva nella stessa.
63.2 Consegue la perdita del risultato ottenuto nella gara o nella classifica.
63.3 Per le sanzioni conseguenza dell’illecito da doping si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.
Art. 64 – Il tentativo d’infrazione
64.1 L’affiliato o il tesserato che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l’infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe stata inflitta se l’infrazione fosse stata consumata o se l’evento si fosse verificato, diminuita di un terzo.
64.2 Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un’infrazione diversa.
64.3 Se il colpevole volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla misura stabilita per infrazione tentata,
diminuita da un terzo alla metà.
Art. 65 – Esecuzione delle sanzioni
65.1 Le sanzioni sono scontate dal giorno immediatamente successivo a quello del ricevimento della notizia della decisione.
65.2 Le sanzioni non integralmente scontate nel corso dell’anno hanno esecuzione per il residuo nell’anno o negli
anni successivi.
Art. 66 – Circostanze aggravanti
TITOLO VI
Capo I - Delle circostanze dell’infrazione -
66.1 Sono circostanti aggravanti dell’infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, l’aver:
a) commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri durante l’esercizio delle proprie funzioni e qualifiche;
b) indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali;
c) aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della violazione commessa;
d) danneggiato o indotto a danneggiare persone o cose;
e) nel corso del procedimento disciplinare avere tentato di inquinare le prove;
f) commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura della Federazione e dei suoi componenti;
g) cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
h) determinato l’infrazione o concorso a determinare una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
i) commesso l’illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
j) agito per motivi abbietti e futili.
Art. 67 – Circostanze attenuanti
67.1 La sanzione è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
a) l’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) l’aver reagito in stato d’ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
c) l’aver prima del giudizio riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere e attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione;
d) l’essere concorso con il fatto doloso della persona offesa a determinare l’evento, unitamente all’azione od
omissione del colpevole;
e) ogni altra diversa circostanza tale da giustificare una diminuzione della sanzione.
Art. 68 – Le circostanze aggravanti e attenuanti –loro concorso
68.1 Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione
commessa viene aumentata fino ad un terzo.
68.2 Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, con facoltà di aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
68.3 Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, con facoltà di diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
68.4 Nel concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti devesi operare un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Nell’ipotesi di prevalenza delle circostanze aggravanti si tiene conto solo di queste, in caso contrario solo di quelle attenuanti, in quella infine di equivalenza si applica la sanzione che verrebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Art. 69 – Valutazione delle circostanze
69.1 Le circostanze che attenuano o escludono la sanzione sono valutate dall’Organo giudicante a favore dei
soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
69.2 Le circostanze che aggravano sono valutate a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.
69.3 Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.
Capo II - Della recidiva -
Art. 70 – La recidiva
70.1 L’affiliato e il tesserato riconosciuto colpevole con decisione definitiva di infrazione disciplinare ne commette successivamente un’altra può soggiacere ad un aumento fino a un terzo della sanzione da infliggersi per la nuova violazione.
70.2 La pena può essere aumentata fino alla metà se:
a) la nuova infrazione è della stessa indole;
b) la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
c) la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l’esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della stessa.
70.3 Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle voci del comma 2, l’aumento della sanzione può
essere sino alla metà.
70.4 Se il recidivo commette un’altra infrazione, l’aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1 può essere
sino alla metà, nei casi preveduti dal comma 2 può essere fino a due terzi.
70.5 In nessun caso l’aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni
risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
70.6 Compete al Procuratore federale l’obbligo di contestare la recidiva.
70.7 Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere sull’applicazione della contestata recidiva.
70.8 La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione. TITOLO VII
Capo I - Del concorso di violazione e del concorso di persone - Sezione I
-Del concorso formale - Infrazione continuata-
Art. 71 – Pluralità di violazioni
71.1 E’ punito con la sanzione che devesi applicare per la violazione più grave, aumentata sino al triplo chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni federali o commette più violazioni della medesima disposizione o con più azioni od omissioni, riferentesi ad un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni federali.
Sezione II
Del concorso di persone nell’infrazione-
Art. 72 – Sanzione per coloro che concorrono nella violazione
72.1 Quando più persone concorrono nella medesima infrazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa stabilita.
Art. 73 – Morte del tesserato
TITOLO VIII
Capo I – Cause estintive dell’infrazione e della sanzione
Sezione I
-Della estinzione dell’infrazione-
73.1 La morte del tesserato avvenuta prima della condanna estingue l’infrazione.
Art. 74 – Amnistia
74.1 L’Amnistia riveste carattere generale ed estingue l’infrazione e se vi è stata condanna fa cessare l’esecuzione
della sanzione anche accessoria.
74.2 E’ concessa dal Consiglio federale che ne determina le modalità ed i termini di applicazione, anche riguardo la data di decorrenza.
74.3 Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
74.4 Nei giudizi in corso l’Organo di Giustizia adito dichiara di non luogo a procedere per le infrazioni coperte da amnistia.
74.5 L’amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo diverso
disposto federale.
Art. 75 – Indulto
Sezione II
Della estinzione della sanzione -
75.1 Riveste carattere generale; è causa di estinzione della sanzione.
75.2 E’ concesso dal Consiglio federale che ne determina la modalità, i termini di applicazione e la data di
decorrenza della sua efficacia.
75.3 L’indulto, che può essere sottoposto a condizione ed obblighi; si applica sulla sanzione principale erogata condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra di specie più lieve. Non estingue le pene accessorie e non si applica nelle ipotesi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
75.4 Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, cumulate le sanzioni, per le quali ed entro i cui limiti è applicabile.
Art. 76 – Grazia
76.1 La grazia, che riveste carattere personale e presuppone che la decisione di condanna sia definitiva, condona in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in altra più lieve.
76.2 Il provvedimento è di competenza del Presidente federale, su richiesta dell’interessato, a condizione che risulti espiata almeno la metà della sanzione erogata e, nei casi di radiazione, che siano decorsi almeno 5 anni dall’adozione della sanzione definitiva.
76.3 La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa disposizione.
76.4 La richiesta scritta e sottoscritta dell’interessato deve essere indirizzata al Presidente Federale e consegnata o
inoltrata con raccomandata AR alla Segreteria degli Organi di Giustizia.
Art. 77 – Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza
77.1 Non beneficiano della amnistia, dell’indulto e della grazia coloro che abbiano riportato sanzioni per violazione
delle Norme Antidoping.
Art. 78 – Riabilitazione
78.1 La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.
78.2 E’ emesso dalla Corte Federale di Appello, su istanza del condannato, in presenza delle seguenti condizioni:
a) - che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
b) - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
78.3 Nell’istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all’accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
78.4 La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. La decisione deve essere depositata entro i successivi 15 giorni nella Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede a darne comunicazione alla parte ed al Procuratore federale e all’annotazione nel Registro delle decisioni disciplinari.
78.5 Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
78.6 La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o condannato per l’uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso qualora essa non sia stata disposta dal Giudice nel comminare la nuova condanna.
78.7 Si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme processuali del Regolamento.
Art. 79 – Disposizioni transitorie
TITOLO IX
-EFFICACIA DEL REGOLAMENTO -
79.1 Entro l’inizio della prima stagione sportiva successiva all’approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
79.2 Fino all’entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
Art. 80 – Disposizione finale
80.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione da parte del C.O.N.I. o
provvedimento equivalente.