POLITECNICO DI MILANO CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO HPC - CFDHUB – STORAGE TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) CIG 8293382B52
POLITECNICO DI MILANO |
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO HPC - CFDHUB – STORAGE TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) |
CIG 8293382B52 |
INDICE
PREMESSA 3
Art. 1 – Oggetto della fornitura 3
Art. 1.1 – Descrizione Infrastruttura Storage attuale 3
Art. 1.2 – Specifiche tecnico-funzionali della soluzione 4
Art.1.3 – Requisiti di Compatibilità con le parti di infrastruttura di "rete Storage iSCSI" esistenti 6
Art.1.4 – Requisiti di Compatibilità con le parti di infrastruttura Server "Nodi di Frontend” esistenti 6
Art.1.5 – Gestione e Monitoraggio della nuova unità Storage 7
Art.1.7 – Servizi manutentivi 7
Art. 2 - Importo della fornitura 8
Art. 3 - Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 9
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte 9
Art. 4.1 – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE 9
Art. 4.2– Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale) 10
Art. 4.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) 10
Art. 4.4 - PASSOE 10
Art. 4.5 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva 10
Art. 4.6– Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 12
Art. 4.7 – Anomalia dell’offerta 12
Art. 4.8 – Allegato 4 “Requisiti minimi della fornitura Storage CFDHUB” 12
Art. 5 - Modalità di aggiudicazione della gara 13
Art. 6 - Conclusione del contratto 13
Art. 7 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto 13
Art. 8 – Collaudo e Documentazione tecnica 13
Art. 9 - Tempi ,luoghi di consegna e penalità 14
Art. 10 – Risoluzione del contratto 15
Art. 11 - Normativa anticorruzione 15
Art. 13 – Riservatezza 16
Art. 14 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 16
Art. 16 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 17
Art. 17– Norme di riferimento 17
Art. 18 – Foro competente 18
Art. 19– Responsabile del procedimento 18
Art. 20 – Contatti del Punto Ordinante 18
Art. 20 – Accesso agli atti 18
Art. 21 – Spese contrattuali 18
Art. 21 – Trattamento dei dati 18
Patto di integrita’ tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 20
PREMESSA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50 del 18.04.16 (Codice) svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Il presente bando di gara è relativo alla fornitura di un nuovo sistema di archiviazione dati informatici (in seguito definito come Storage) ibrido ad elevate prestazioni SAS/ISCSI e relative componenti aggiuntive, con garanzia della durata di 5 anni di tipo Next Business Day 8X5 On Site concessa dal produttore.
Lo Storage oggetto della presente fornitura sarà dedicato principalmente alla realizzazione del sistema di archiviazione dati capacitivo e sarà parte di una nuova infrastruttura più ampia, progettata per garantire alte prestazioni in termini di throughput e grande capacità di archiviazione. L’infrastruttura sarà basata sul file system parallelo BeeGFS, in fase di deploy presso il pre-esistente cluster HPC in gestione presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.
Lo Storage oggetto del presente capitolato è collocato presso l’edificio CT4 di proprietà del Politecnico di Milano e ubicato all’interno del Campus La Masa/Lambruschini, in xxx Xxxxxxxxxxxx xx0, xx xxxxx xxxxx. Eventuali altri componenti e servizi necessari per la gestione, l’integrazione e il corretto funzionamento del sistema fornito (ad es. cavi di collegamento, strumenti HW/SW per la configurazione, per la gestione e per il monitoraggio, firmware, ecc.) dovranno essere compresi nella fornitura anche se non esplicitamente menzionati. La fornitura, inoltre, dovrà appartenere alla più recente generazione di prodotti rilasciati in commercio ed essere costituita esclusivamente da elementi nuovi di fabbrica e regolarmente registrati sul sito del produttore.
Art. 1.1 – Descrizione Infrastruttura Storage attuale
Di seguito viene descritta l’architettura del sistema Storage del cluster HPC esistente. Il cluster HPC è attualmente costituito da:
• 7 Master Node DELL, 3x R720, 3x R730 e 1x R740XD in cluster HA attestati su due storage DELL EMC Powervault MD3860i in connessione direct attach per NFS export ed iSCSI per l’accesso a livello di blocco;
• rete Ethernet inter-chassis, attestata su 4 switch ToR Dell Networking N3048 raggruppati in stack;
• rete iSCSI, formata da 2 switch DELL modello S4128T-ON di recente acquisizione e in fase di deploy.
Art. 1.2 – Specifiche tecnico-funzionali della soluzione
Come dichiarato, il progetto nasce con la filosofia di ampliare la piattaforma presente nel sistema HPC, secondo gli standard esistenti, preservando e valorizzando l’infrastruttura già esistente. A tal fine i componenti oggetto della fornitura dovranno rispondere a precisi requisiti e garanzia di compatibilità con il sistema pre-esistente, in base alle specifiche riportate nei seguenti paragrafi.
Art. 1.2.1 – Requisiti tecnici minimi della fornitura
La capacità lorda complessiva (RAW calcolata moltiplicando la capacità nominale in GByte dei singoli dischi per il numero di dischi totale contenuti nel sistema, inclusi dischi di hot-spare) non deve essere inferiore a 518TB e deve inoltre garantire le quantità minime di 480TB NL SAS HDD e 38TB 12 Gb SAS SSD.
La fornitura deve prevedere:
• almeno 48 dischi 10TB 7.2K 3.5" HDD NL SAS (12Gb/s SAS) di categoria Enterprise e certificati per l’uso 24X7, e almeno 12 dischi SSD (12Gb/s SAS), sempre di categoria enterprise;
• almeno due controller Active/Active ciascuna con almeno 64GB di RAM (128GB per Array);
• connettività multiprotocollo simultaneo 10Gb iSCSI e SAS 12Gb;
• almeno 8 porte SAS da 12 Gb (4 per controller);
• almeno 4 porte iSCSI 10Gb SFP+ per array (2 per controller);
• tutte le licenze di tipo perpetue necessarie al funzionamento del sistema e che garantiscano la possibilità di effettuare almeno 1024 snapshot, sia in modalità programmata che manuale, volume copy e thin provisioning, potendo gestire fino a 180 dischi;
• sistema di cablaggio con lunghezza minima di 3 metri per connettere la fornitura a 4 master node DELL per mezzo di almeno 2 link SAS 12Gb.
Il numero di Rack Unit non dovrà essere superiore alle 4 unità includendo alimentatori, unità disco e tutto ciò che possa servire.
La soluzione fornita deve garantire inoltre i seguenti requisiti:
• un buon livello di espandibilità, permettendo l’alloggiamento di almeno 60 unità disco, ed essere in grado di supportare fino a 180 unità, senza costi di licenza aggiuntivi, per mezzo di hardware aggiuntivo, es.. cassetti dischi JBOD collegati via SAS 12Gb con collegamenti multicanale, potendo ospitare combinazioni di unità disco rigido (HDD), unità a stato solido (SSD), SAS near-line (NL-SAS) e unità a crittografia automatica (SED) sia in formato da 2,5 che 3,5 a caldo e senza interruzioni di servizio e rischi di perdita dei dati o informazioni;
• supportare una capacità RAW di almeno 2 PB;
• essere potenzialmente in grado di garantire, tramite l'aggiunta di nuovi dischi SSD, fino a 19 GBps di larghezza di banda, e raggiungere 1 milione di IOPS;
• supportare il caching dei dati in lettura su dischi SSD;
• garantire un alto grado di resilienza al guasto del singolo componente fisico, quale ad esempio: un link di interconnessione alla rete, un controller, un disco fisico, una linea di alimentazione etc. In caso di fallimento di una controller (failover), la riassegnazione dei volumi logici (LUN) dovrà avvenire in modo totalmente trasparente e senza disservizio, dovrà essere pienamente garantita la compatibilità con (almeno) i sistemi operativi di seguito riportati e i relativi tool di multipath. Nel caso il vendor preveda la fornitura di tool di multipath specifici alla gestione del failover e load-balancing dovrà essere garantito il funzionamento dei tool con il sistema operativo specificato per tutti gli anni di durata contrattuale;
• la conservazione dei dati deve essere accettabilmente resiliente al guasto dei media sottostanti, entrambi i controller dovranno supportare tecnologie di protezione dei dati avanzate basate sui pool di dischi dinamici, o tecnologie equivalenti, che consentano l’uso di tutti i dischi per distribuire il carico di lavoro, oltre ai tradizionali RAID 0, 1, 5, 6, e 10;
• supportare la creazione di volumi logici di tipo thin-provisioned fino a 256TB;
• supportare il collegamento di almeno 500 host;
• supportare la funzione di Consistency Groups snapshot che permette l'esecuzione delle snapshot simultanee di una raccolta di volumi in un determinato momento, garantendo in tal modo copie coerenti nel caso di arresti anomali (anziché coerenti con l'applicazione);
• garantire l’aggiornamento del firmware Online, senza interruzioni;
• garantire il supporto di sistemi operativi host Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, e 2019, VMware vSphere 6.0, 6.5, e 6.7, Red Hat Linux/CentOS 6 e 7.
Inoltre, la fornitura dovrà garantire la piena funzionalità e la piena compatibilità con gli attuali server, che andranno collegati sia ai canali SAS che iSCSI dello storage, attualmente presenti nel sistema
HPC del laboratorio interdipartimentale CFDHUB di seguito riportati in Tabella 1, pena la recessione del contratto nel caso questo non venga soddisfatto.
Art.1.3 – Requisiti di Compatibilità con le parti di infrastruttura di "rete Storage iSCSI" esistenti
La fornitura richiesta deve prevedere la piena compatibilità con l’attuale fabric iSCSI, attualmente costituita da due switch DELL modello S4128T-ON, mediante collegamento ai moduli Uplink 40GbE presenti su entrambi gli switch con cavi 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ Passive Copper Breakout Cable già in dotazione presso il centro di calcolo.
Art.1.4 – Requisiti di Compatibilità con le parti di infrastruttura Server "Nodi di Frontend” esistenti
La fornitura richiesta deve prevedere la piena compatibilità con gli attuali server di Frontend di seguito riportati in Tabella 1, a tal proposito vengono riportati gli elementi necessari ai fini delle verifiche inerenti la matrice di certificazione del Vendor
Tabella 1 - Descrizione Server di Frontend
Modello | Modello Processore | Sistema Operativo Server | Modello HBA SAS | Firmware HBA SAS | Modello scheda iSCSI | Firmware scheda iSCSI | Software di multipath |
DELL R720 | 2X Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz | ESXi 6.0 | 2x LSI Logic / Symbios Logic LSI3008 | default | |||
DELL R720 | 2X Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz | ESXi 6.0 | 2x LSI Logic / Symbios Logic LSI3008 | default | |||
DELL R720 | 2X Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz | ESXi 6.0 | Intel X540-AT2 | 18.8.9 | default | ||
DELL R730 | 2X Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz | ESXi 6.0 | 2X Avago (LSI Logic) Fusion-MPT 12GSAS SAS3008 PCI-Express | 03.00.08.00 | QLogic 57800 10G | 15.00.14 | default |
DELL R730 | 2X Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz | ESXi 6.0 | QLogic 57800 10G | 15.00.14 | default | ||
DELL R730 | 2X Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz | ESXi 6.0 | QLogic 57800 10G | 15.00.14 | default | ||
DELL R740XD | 2X Xeon(R) Gold 5120 CPU @ 2.20GHz | ESXi 6.7 | 1X (LSI Logic) Fusion-MPT 12GSAS SAS3008 1X Avago (LSI Logic) Dell 12Gbps SAS HBA | 03.00.08.00 03.00.08.00 | Broadcom Adv. Dual 10Gb Ethernet | 21.40.16.60 | default |
Art.1.5 – Gestione e Monitoraggio della nuova unità Storage
Per la gestione e il monitoraggio della fornitura Storage descritta in precedenza la soluzione dovrà prevedere la fornitura di:
• strumenti software e relative licenze perpetue necessari per la gestione, la manutenzione ed il monitoraggio di tutte le componenti hardware e software dello storage fornito;
• strumenti software e relative licenze necessari per il monitoraggio e l’analisi delle performance, che supportino la conservazione e la consultazione dei dati storici di almeno 6 mesi;
• software specifico a corredo per la gestione dell’allarmistica tramite invio automatico di messaggi e-mail e/o chiamate dirette al supporto fornito dal produttore. Tale software dovrà essere fornito a corredo della soluzione, preferibilmente integrato nello storage, e accessibile via web da un browser o installabile su piattaforma Linux o Windows. Le condizioni di allarme dovranno almeno comprendere:
o fallimento di un controller ridondato
o fallimento di un disco sia appartenente ad un array RAID che hot-spare
o anomalie a livello di volume quali superamento di soglie impostabili.
L’unità storage dovrà garantire la gestione, la configurazione e il monitoraggio del Sistema da Interfaccia di gestione basata su browser HTML (5).
La soluzione dovrà garantire adeguati sistemi che permettano la gestione, la configurazione e il monitoraggio dell’intera unità Storage per mezzo di collegamenti remoti via WEB, SSH, SNMP.
Art.1.6 – Installazione, messa in opera e configurazione nuovo Storage
Di seguito sono descritti gli elementi della fornitura che costituiscono i servizi professionali base richiesti per la messa in produzione della nuova unità storage:
• Installazione, configurazione e connessione dei nuovi componenti hardware
• Installazione del sistema operativo e di tutte le licenze software richieste
• Test di funzionalità̀ e collaudo che attesti il funzionamento e la compatibilità con i sistemi server pre-esistenti per mezzo della creazione di un volume di prova e relativi test di carico da concordare.
Il fornitore dovrà provvedere, entro 20 gg lavorativi dalla data di consegna del materiale oggetto della fornitura, alla installazione, alla configurazione ed alla messa in opera dello storage
Art.1.7 – Servizi manutentivi
Per l’intera fornitura sono richieste le seguenti caratteristiche per i servizi di manutenzione:
• Assistenza tramite sito web del supporto tecnico, chat, supporto e-mail e supporto telefonico, servizio disponibile nell’orario d’ufficio per tutti i giorni lavorativi dell’anno (dal lunedì al venerdì compresi).
• Intervento on site entro il giorno successivo dal completamento della diagnosi telefonica del problema; servizio disponibile nell’orario d’ufficio per tutti i giorni lavorativi dell’anno (dal lunedì al venerdì compresi).
Il servizio decorre dalla data della spedizione e avrà la durata di 5 anni per tutti i componenti oggetto della fornitura.
Il Politecnico di Milano con il proprio account registrato presso il produttore ed in piena autonomia dovrà poter aprire chiamate direttamente presso il supporto senza oneri aggiuntivi.
Il servizio dovrà prevedere la disponibilità di un numero telefonico di reperibilità per il supporto accessibile nell’orario d’ufficio per tutti i giorni lavorativi dell’anno (dal lunedì al venerdì compresi).
Inoltre, il Politecnico di Milano, in piena autonomia e con il proprio account registrato presso il produttore, dovrà poter ottenere tutti gli aggiornamenti, correzioni, major e minor release dei software/firmware in ambito e la relativa documentazione senza oneri aggiuntivi.
I prodotti hardware/parti di ricambio forniti ai fini dei servizi di manutenzione dovranno essere originali, idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica e provenienti dal fornitore o da fonti autorizzate dal fornitore stesso. In caso di sostituzione hardware i costi di spedizione delle parti di ricambio e delle parti guaste dovranno essere ricompresi nei servizi di manutenzione erogati al Politecnico di Milano.
La componente dei servizi di manutenzione relativa agli interventi on site dovrà essere svolta presso la Server Farm del Politecnico di Milano e dovrà essere curata da personale qualificato, specializzato ed opportunamente formato sulle tecnologie in ambito.
Il Fornitore dovrà registrare presso il produttore l’avvenuto acquisto da parte del Politecnico di Milano di tutte le apparecchiature della fornitura oggetto del presente disciplinare e dei relativi servizi di manutenzione. Le apparecchiature fornite dovranno essere idonee allo scopo, autentiche, nuove di fabbrica, incluse nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate dal produttore stesso; il Politecnico dovrà esserne il primo acquirente.
Le licenze per i prodotti in ambito dovranno essere rilasciate specificatamente per il Cliente Politecnico di Milano, che dovrà esserne il primo acquirente ed il primo licenziatario. Onde evitare forniture di contratti di servizio e licenze non autorizzati, di apparecchiature non originali, rigenerate, usate o provenienti da canali non autorizzati, il Politecnico di Milano potrà richiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l’origine, affinché siano confermate dal produttore stesso, attraverso le sue sedi in Italia, le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.
Art. 2 - Importo della fornitura
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in 51.000,00 € + IVA per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.
Art. 3 - Aumento e diminuzione dell’importo del contratto
Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la richiesta di consegna di cui all’ art. 10, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.
Il Punto Ordinante, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla presente RdO, si riserva di incrementare il quantitativo delle dotazioni richieste fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del
R.D. 2440/1923 e fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte
La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione salvo per i documenti specificati come opzionali:
• Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO
• All.1 - Documento di gara unico europeo (DGUE) – obbligatorio amministrativo
• All.2 – Dichiarazioni integrative al DGUE – obbligatorio amministrativo
• All.3 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali firmata digitalmente – opzionale amministrativo
• All. 4 – Requisiti minimi della fornitura Storage CFDHUB – obbligatorio amministrativo
• Attestazione PASSOE – obbligatorio amministrativo
• Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva – obbligatorio amministrativo
• Idonea documentazione a comprova del requisito posseduto per le riduzioni nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti
– opzionale amministrativo
• Ulteriore documentazione di carattere amministrativo – opzionale amministrativo
• Giustificativi per la congruità dell’offerta economica – opzionale economico
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 4.1 – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx
Dovrà inoltre essere allegata, a pena di esclusione, l’autocertificazione come da Allegato 2 compilata e sottoscritta digitalmente.
Art. 4.2– Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale)
L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto della presente procedura in subappalto, compilando la sezione dedicata del Documento di Gara Unico Europeo “D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”.
Come previsto all’ art. 105 c.2 D.lgs 50/2016 la quota massima di subappalto non può superare la soglia del 40 % dell'importo complessivo del contratto.
Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Art. 4.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale)
Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici o commerciali all’interno dell’offerta di gara ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 comma 5 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.3 del D.P.R n. 184/2006, redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3.
Si richiede espressamente di motivare l’eventuale diniego di accesso agli atti secondo quanto specificato dall’art. 98 del D.Lgs. 30/2005.
La compilazione di tale dichiarazione è opzionale.
In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Art. 4.4 - PASSOE
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.
Per ottenere tale documento, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx alla voce “Servizi – AVCPASS operatore economico”, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE”.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
Il documento dovrà essere scansionato in un unico file PDF prima di procedere all’apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante
Art. 4.5 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 .
La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del
2% del prezzo base, pari a € 1.020,00.
Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016.
Tale documento può essere una fideiussione:
• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.;
• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998.
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;
• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve:
• effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura)
• in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia.
In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve:
• acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
• mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;
• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi.
Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.
Art. 4.6– Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La dichiarazione di impegno deve:
• essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998);
• contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione della presente lettera di xxxxxx.
L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).
Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento contente la garanzia provvisoria, non è necessario produrre ed allegare alcun documento ulteriore.
Art. 4.7 – Anomalia dell’offerta
Ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica, secondo quanto previsto all’art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Non essendo aggiornata la piattaforma MEPA, secondo quanto indicato da Consip, con il comunicato del 15 luglio 2019, le Stazioni Appaltanti dovranno procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia per le procedure pubblicate dal 19 aprile 2019, in attesa dell’adeguamento della piattaforma Acquistinrete alle nuove previsioni e modalità di calcolo.
Nel “Riepilogo della procedura” risulterà non attiva la funzione di esclusione automatica. L’esclusione e i calcoli della soglia di anomalia con le nuove regole e le conseguenti esclusioni saranno gestite extra sistema dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 si procederà alla verifica della congruità dell’offerta economica secondo quanto previsto all’art. 97 D.lgs 50/2016. Si richiede pertanto che in sede di gara vengano forniti i giustificativi che sorreggono la congruità dell’offerta.
Art. 4.8 – Allegato 4 “Requisiti minimi della fornitura Storage CFDHUB”
L’operatore economico deve scaricare l’Allegato 4 “Requisiti minimi della fornitura Storage CFDHUB”, compilare la colonna “Caratteristica dell’attrezzatura offerta” per tutte le sezioni dell’allegato, con le caratteristiche puntuali dei prodotti offerti, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.
Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei prodotti offerti con i requisiti minimi richiesti.
In caso di mancata indicazione di valori richiesti o di indicazione di valori non coerenti con i requisiti minimi richiesti, l’offerta sarà esclusa.
Art. 5 - Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 bis del Codice. In tal caso sarà applicata sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore della gara.
Art. 6 - Conclusione del contratto
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione” che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
Art. 7 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’art.103 del D.Lgs.50/2016.
Art. 8 – Collaudo e Documentazione tecnica
Le attrezzature informatiche saranno sottoposte a collaudo attraverso l’installazione e test del sistema operativo.
Dovranno essere allegate le certificazioni di qualità e le schede tecniche di riferimento o manuali, possibilmente in lingua italiana, dimostrativi delle caratteristiche di funzionalità richiesta.
Al momento della consegna della merce verrà rilasciato dal Politecnico di Milano certificato di collaudo provvisorio, necessario per l’emissione di fattura ed entro 60 giorni dalla consegna e installazione della merce verrà emesso il certificato di collaudo definitivo.
Art. 9 - Tempi ,luoghi di consegna e penalità
Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione all’ordinaria attività lavorativa dell’ente pubblico. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando i seguenti orari: 8.30 – 12.00 e 13.00 – 17.00, esclusi i giorni festivi. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dalle presenti Condizioni Particolari o dalle Condizioni Generali di Contratto relative al bando MEPA applicabile.
Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire la consegna entro 50 giorni solari dalla stipula.
Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta. Le attrezzature informatiche oggetto della gara dovranno essere consegnate presso le seguente sede:
POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ENERGIA
Xxx Xxxxxxxxxxxx 0/x 00000 XXXXXX
La fornitura si intende consegnata solo se rispondente sia alle caratteristiche prescritte sia alle quantità ordinate, accertate in contraddittorio con il Responsabile del procedimento interessato.
In caso di contestazione, questa dovrà essere notificata entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di consegna. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta.
Per ogni giorno solare di ritardo nella fornitura, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna sopra indicati l’appaltatore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all’ 1 per mille del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo riscontrato. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni solari indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice comunicazione scritta e di affidare a terzi la fornitura dei servizi
oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.
Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Art. 10 – Risoluzione del contratto
Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.
È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".
Art. 11 - Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx- di-comportamento/
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 13 – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornitale dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele, tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Art. 14 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
La fattura potrà essere trasmessa solo a seguito di esito positivo del collaudo provvisorio in conformità a quanto previsto dall’art.8.
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) | <CodiceCUP> |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula. | <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto> |
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del
D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
È possibile richiedere l’anticipazione del prezzo, secondo le modalità dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
In seguito all’aggiudicazione, vista la necessità di alcuni progetti a rendicontare l’acquisto su fondi europei, il Committente invierà al fornitore una mail dove verranno indicati i quantitativi delle forniture, i codici CUP, i codici IPA e l’intestario delle singole fatture da dover inviare tramite il Sistema di Interscambio della Pubblica Amministrazione.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.
Art. 16 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Art. 17– Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Art. 18 – Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 19– Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento di gara è il dr. Xxxxxx Xxxxxx.
Art. 20 – Contatti del Punto Ordinante
Per eventuali informazioni è possibile contattare gli uffici del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, xxx Xxxxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxx, tel. 00 0000 0000, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali (sabato escluso).
Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d’appalto potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Art. 20 – Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 21 – Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Art. 21 – Trattamento dei dati
Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati" o GDPR) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
Nello specifico, per tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Fornitore nell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti, dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali e di tutti principi di cui all’Art. 5 del GDPR, sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell’esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.
In caso di necessità di raccolta o trasferimento di dati personali per lo svolgimento del servizio, all’avvio del servizio, il Fornitore verrà nominato, con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR, “Responsabile esterno del trattamento” in relazione alle attività connesse all’esecuzione del presente appalto.
I dati raccolti per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara,. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve
fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile per la protezione dei dati personali, punto di contatto: xxxxxxx@xxxxxx.xx.
I dati raccolti, per la procedura di gara, possono essere comunicati al personale della stazione appaltante ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx, 00. “Responsabile interno al trattamento dei dati, inteso come soggetto che coordina le attività di trattamento sotto la direzione del Titolare, è il Responsabile Gestionale del Dipartimento di Energia.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA o SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Milano, lì 06/05/2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Patto di integrita’ tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante , sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data,
SOCIETA’ (FIRMA DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE)