CONDIZIONI DI POLIZZA
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI D&O
CONDIZIONI DI POLIZZA
DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
IArt.1 | DEFINIZIONI
Ai termini sotto elencati in ordine alfabetico, ovunque appaiano nella presente Polizza e negli eventuali allegati o appendici, tanto al singolare che al plurale, sarà dato il significato qui di seguito specificato a fianco di ognuno.
ATTO ILLECITO
Qualsiasi azione od omissione che sia stata effettivamente commessa, o si sostiene sia stata commessa, con colpa lieve o grave da taluna delle Persone Assicurate, da sola o con il concorso di altri, nellosvolgimento del
suo mandatoo delle sue funzioni, e
che dia origine a un Reclamoai sensi e pergli effetti della presente
Polizza e del diritto civile e del diritto societario vigenti in Italia o nel luogo del Reclamo, ma non del diritto penale o del diritto amministrativo della legislazione italiana o di altre legislazioni.
Questa definizione comprende T'Atto Illecito nei Rapporti di Lavoro”, ossia l'Atto Illecito consistente in taluno dei comportamenti sotto elencati, a danno di Dipendenti o di candidati che hanno fatto domanda di assunzione:
i. discriminazione, abuso o maltrattamento, provvedimento disciplinare infondato, errata
valutazione;
ii. licenziamento ingiustificato, erronea retrocessione di posizione, illecito rifiuto di una promozione o di un avanzamento in carriera, odi assunzione di un candidato;
iii. atti di ritorsione contro il Dipendente che esercita, o
tenta di esercitare, i suoi legittimi diritti; iv. ingiuria, calunnia, diffamazione, umiliazione, violazione della privacy, dichiarazioni o annunci
pubblicitari relativi a rapporti di lavoro.
In ogni caso, rientra in questa assicurazione soltanto l'Atto Illecito commesso non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.
Più Atti Illeciti che siano tra loro correlati o continuati o reiterati, o siano interconnessi fra loro da un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito.
BROKER/AGENTE
DI ASSICURAZIONE
Il soggetto indicato nella Scheda di Copertura nei casi in cui il Contraente abbia deciso di affidare la gestione di questo contratto a un intermediario di assicurazioni.
CONTRAENTE
La Società Principale, definita alla voce SOCIETÀ, che stipula questa assicurazione per conto delle Persone Assicurate e per conto proprio nei termini previsti in questa polizza. Si applica il disposto dell’Art. 1891 del Codice Civile.
COSTI DI DIFESA
Le spese, i diritti e gli onorari legali e gli altri costi connessi, ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle Persone Assicurate, o dalla Società per loro conto, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore (consenso che non sarà negato senza giustificato motivo), per resistere a un Reclamo rientrante in questa assicurazione.
Rientrano in questa definizione i premi o altri corrispettivi pagati per la costituzione di eventuali cauzioni o fideiussioni o altri strumenti finanziari, che dovessero essere richiesti per ricorsi in appello da taluna delle Persone Assicurate in procedimenti civili promossi contro la stessa, escluso in ogni caso l'obbligo per l'Assicuratore di reperire o provvedere a tali cauzioni, fideiussioni o altri strumenti.
Il termine “Costi di Difesa” non comprende le spese generali della Società, né la retribuzione, le commissioni, il rimborso spese e altri compensi dovuti alle Persone Assicurate o ai dipendenti o ai componenti degli organi della Società.
Le somme (capitale, interessi e spese)
a. che la Persona Assicurata è condannata a risarcire a
seguito di procedimenti arbitrali o giudiziari, ove il lodo arbitrale o la sentenza siano immediatamente esecutivi, anche se ancora passibili di impugnazione; ovvero
b. che la Persona Assicurata abbia concordato di risarcire a seguito di transazione giudiziale o stragiudiziale con il previo consenso scritto dell'Assicuratore.
Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato o possa operare, in futuro alle dirette dipendenze della Società con rapporto di lavoro
subordinato o parasubordinato, a tempo indeterminato o determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di “stage". Se la Società è una associazione o fondazione con scopi benefici o una società istituita per fini sociali diversi dal profitto (“non profit"), rientrano in questa definizione anche i volontari che ad essa prestano la loro opera.
Sono esclusi da questa definizione i consulenti esterni, i professionisti indipendenti, gli agenti e chiunque non abbia un rapporto di lavoro o collaborazione esclusivamente con la Società.
FRANCHIGIA
L’importo - rispettivamente indicato nella Scheda di Copertura - che non é coperto da questa assicurazione e che, per ogni Reclamo, resta a carico di ogni Persona Assicurata coinvolta o della Società. Più precisamente l’Assicuratore è tenuto a rispondere delle somme eccedenti la Franchigia e fino alla
concorrenza dell’intero Massimale o del Sottolimite di Indennizzo applicabile al caso. I Costi di Difesa, nei limiti e nei termini stabiliti in questa Polizza, sono in aggiunta all'Indennizzo dovuto e sono a carico dell’Assicuratore senza Franchigia.
INDENNIZZO
L'importo dovuto dall'Assicuratore ai sensi della presente Polizza, a titolo di compensazione di Danni.
INQUINAMENTO
Le conseguenze dello scarico, dell'emissione, della fuoriuscita, della dispersione o dello smaltimento di sostanze inquinanti, di ogni genere di contaminazione, o dell’inosservanza da parte delle Persone Assicurate o della Società di direttive o legittime richieste di provvedere alla verifica, al monitoraggio, alla depurazione, alla rimozione, al contenimento, al trattamento, alla disintossicazione o alla neutralizzazione di sostanze inquinanti.
MASSIMALE
La massima obbligazione dell’Assicuratore a titolo di indennizzo.
Il Massimale esposto nella Scheda di Copertura è un “Massimale complessivo" e rappresenta l'importo massimo per il cumulo degli Indennizzi dovuti dall'Assicuratore in relazione all'insieme di tutti i Reclami comunicati all’Assicuratore durante l’intero Periodo di Assicurazione (e durante il Periodo di Ultrattività di seguito definito, ove applicabile), qualunque sia il numero dei danneggiati e delle Persone Assicurate coinvolte.
Le somme relative a Costi di Difesa sono pagabili dall'Assicuratore in aggiunta al Massimale senza applicazione di Franchigia.
MODULO
Il documento annesso a questa Polizza per fame parte integrante e che contiene l'identificazione del Contraente e altri estremi generali del contratto.
MODULO DI PROPOSTA
Il modulo per mezzo del quale il Contraente fornisce le informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, fermo restando l'obbligo di dichiarare tutte quelle altre informazioni di cui le Persone Assicurate siano a conoscenza e che possano influire sulla decisione di offrire la copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice
Civile II Modulo di Proposta costituisce parte integrante della presente Polizza.
PERIODO DI ULTRATTIVITA’
OPZIONALE
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il periodo stabilito nella Scheda di Copertura, salvi i disposti di questa Polizza riguardanti il pagamento dei premi all'Assicuratore.
PERSONA ASSICURATA
Il periodo di estensione della copertura assicurativa ai Reclami, quali definiti alla voce 1.18, che siano ricevuti per la prima volta dalla Persona Assicurata soltanto dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, per Atti Illeciti (articolo 1.2) commessi prima di tale cessazione, ma non prima della data di retroattività convenuta e indicata nella Scheda di Copertura. Tale estensione è accordata su richiesta del Contraente con le modalità e nei termini previsti dalle Condizioni di Polizza, e decorre dalla data di cessazione del Periodo di Assicurazione per una durata da convenire.
Qualsiasi persona fisica che abbia ricoperto in passato, ricopra attualmente o possa ricoprire in futuro:
• la carica di Amministratore, Direttore Generale, Direttore Dirigente o dipendente con deleghe speciali da parte del Consiglio d’Amministrazione, Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza, componente dell’Organismo di Vigilanza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ai sensi della Legge 262/2005), il dipendente responsabile della sicurezza, il dipendente responsabile per la privacy, o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche in una società costituita in Italia.
Rientrano in questa definizione gli Amministratori non esecutivi.
Non rientrano in questa definizione:
i. I revisori, auditor esterni, il liquidatore, il curatore fallimentare, il commissario straordinario o altri titolari di funzioni consimili; o
ii. Qualsiasi carica ricoperta al di fuori della Società salvo sia già inclusa come previsto dall'Articolo 36 del presente Testo di Polizza.
iii. Membri del Collegio Sindacale o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi equiparabile a quella di Sindaco.
iv.
RECLAMO
Inoltre, in caso di morte o di incapacità d’intendere e di volere di taluna delle Persone Assicurate, la presente definizione si estende a qualsiasi persona fìsica che, nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario, rappresentante legale o tutore, possa essere chiamata a rispondere di un Reclamo rientrante in questa assicurazione.
Quella che per prima, tra le seguenti, viene a conoscenza della Persona Assicurata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione:
i. la comunicazione fatta per iscritto alla Persona Assicurata in cui sisostiene che è stato commesso u Atto Illecito, con o senza formale richiesta di risarcimento del danno asseritamente subito;
ii. l'inchiesta giudiziaria promossa contro la Persona Assicurata in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;
iii. l'atto di citazione oaltra domanda giudiziale, notificata alla Persona Assicurata ai fini di procedimenti arbitrali o giudiziari, con i quali si sostiene che sia stato commesso un Atto Illecito.
In ogni caso, rientra in questa assicurazione soltanto il Reclamo originato da un Atto Illecito commesso non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura. Ai fini di questa assicurazione, più Atti Illeciti o più Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro, che siano tra loro correlati o siano continuati o reiterati, o interconnessi fra loro da un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito e danno luogo a un unico Reclamo, indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o delle Persone Assicurate coinvolte.
SCHEDA DI COPERTURA
Il documento che contiene i dati relativi a questa assicurazione ed è annesso a questa Polizza per farne parte integrante.
Entrambe le seguenti:
SOCIETÀ’
a. la Società Principale identificata nella Scheda di Copertura e che è Contraente di questa assicurazione;
b. tutte e ciascuna delle Società Controllate quali sotto definite.
SOCIETÀ’ CONTROLLATA
Ognuna delle società risultanti del Modulo di Proposta, di cui la Società Principale, direttamente o indirettamente:
a. abbia il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; ovvero
b. controlli la maggioranza dei voti in assemblea; ovvero
c. possegga più del 50% del capitale sociale.
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO
L'importo massimo dell'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore per una determinata voce di rischio; tale importo non è in aggiunta al Massimale sopra definito, ma è parte dello stesso.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 2 I DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'lndennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto di assicurazione (articoli 1892,1893 e 1894 C.C.).
Art. 3 | FIRMA DELLA POLIZZA - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE - COMUNICAZIONI | |
TRA LE PARTI |
Questa assicurazione è valida se la presente Polizza reca la firma del Contraente e della Societa’ diAssicurazioni o di un suo procuratore, per conto dell'Assicuratore. Qualunque modifica di questa Polizza deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore.
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.
Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno d’inizio del Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo e nella Scheda di Copertura se il premio ivi quantificato è stato pagato all'Assicuratore, direttamente o per il tramite del Broker/Agente di Assicurazioni; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferma la data di scadenza.
A parziale deroga dell’Art. 1901 del Codice Civilele garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello in cui il pagamento era dovuto e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica all’Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell'Art. 1897 C.C. e l'Assicuratore rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 ALTREASSICURAZIONI «SECONDO RISCHIO»
A. Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi Danni, questa assicurazione opererà a “secondo rischio” e cioè per quella parte dell’ammontare dei Danni e dei Costi di Difesa che eccederà le somme a carico di tali altre assicurazioni.
A. Il Contraente o la Persona Assicurata interessata devono comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni che coprano le
B. In caso di Reclamo, il Contraente o la Persona Assicurata interessata devono farne denuncia, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche alle altre imprese assicuratrici interessate, indicando a ciascuna il nome delle altre (Art. 1910, terzo comma, del Codice Civile (articolo 27).
Art. 8 I ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contrante.
Art. 9
FORO COMPETENTE E DOMANDE GIUDIZIALI
Foro competente per ogni vertenza giudiziaria tra le Parti è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.
Art. 10 | I RINVIOALLENORME DI LEGGE
Per l'interpretazione delle disposizioni di questa Polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Àrt.11 CLAUSOLABROKER/AGENTE
Con la sottoscrizione della presente Polizza il Contraente, per conto proprio e per conto delle Persone Assicurate, conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni (articolo 1.3) il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.
L’Assicuratore ha conferito al Coverholder (articolo 1.6) l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza.
È convenuto pertanto che:
a. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Agente di Assicurazioni saràconsiderata come fatta al Contraente o allaPersona Assicurata a seconda del caso;
b. Ogni comunicazione fatta dalBroker o Agente di Assicurazioni al Coverholder sarà considerata
come fatta dal Contraente o dalla Persona Assicurata a seconda del caso;
c. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder sarà considerata come fatta dall'Assicuratore;
d. Ogni comunicazione fatta al Coverholder sarà considerata come fatta all'Assicuratore. L'Assicuratore accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite detto Broker o Agente di Assicurazioni.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 12 IOGGETTO E FORMA DELL’ASSICURAZIONE («CLAIMS MADE»)
L'assicurazione è prestata nella forma «Claims Made», vale a dire che è operante per ogni Reclamo fatto per la prima volta contro taluna delle Persone Assicurate e da questa denunciato all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto Illecito quale definito e delimitato all'articolo 1.2. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell'Assicuratore e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato (Si vedano gli articoli 16 e 17).
L'assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa Polizza e alle eventuali condizioni particolari aggiunte con allegato o appendice, nonché nel Modulo e nella Scheda di Copertura annessi a questa Polizza per fame parte integrante. È inoltre soggetta al Massimale Complessivo, alle Franchigie e ai Sottolimiti di Indennizzo applicabili, quali rispettivamente esposti nella Scheda di Copertura.
Premesso quanto sopra, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nelModulo di Proposta e nei documenti eventualmente a esso allegati e verso pagamento del premio di cui all'articolo 4 e quantificato nel Modulo e nella Scheda di Copertura, l'Assicuratore presta le seguenti garanzie assicurative:
Copertura A: a favore delle Persone Assicurate (articolo 1.16)
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenni le Persone Assicurate di ogni somma che esse siano tenute a pagare a titolo di Danni, a seguito di un Reclamo basato su un Atto Illecito da esse commesso nell'esercizio di taluna delle cariche previste all’articolo 1.16. Resta inteso che la presente Copertura A non copre i rimborsi che rientrino nella Copertura B.
Copertura B: a favore della Società (articolo 1.20)
L’Assicuratore si obbliga a rimborsare alla Società qualsiasi somma per la quale la Società stessa sia tenuta, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla legge, a tenere indenni le Persone Assicurate a seguito di un Reclamo contro di loro, basato su un Atto Illecito da esse commesso nell'esercizio di taluna delle cariche previste all'articolo 1.16.
Art. 13 | PAGAMENTO O RIMBORSO DEI COSTI DI DIFESA (ARTICOLO 1.5)
L’Assicuratore s'impegna inoltre:
a. a pagare i Costi di Difesa sostenuti o da sostenere per la gestione dei Reclami che rientrino nell'ambito di applicazione della Copertura A prevista all'articolo 12;
b. a rimborsare i predetti Costi di Difesa alla Società qualora essa li abbia anticipati per la gestione dei Reclami che rientrino della Copertura B prevista all’articolo 12.
Qualora il Reclamo o parte di esso non dovesse rientrare nei termini della presente Polizza, i Costi di Difesa pagati dall'Assicuratore devono essergli restituiti dalle Persone Assicurate in via disgiunta tra loro, ciascuna secondo quanto di propria competenza, se e nella misura in cui esse non abbiano diritto all’Indennizzo.
A parziale deroga dell'articolo 24(e), l’Assicuratore tiene indenne la Persona Assicurata delle somme eventualmente dalla stessa anticipate in caso di Reclamo rientrante in questa assicurazione a titolo di Costi di Difesa per far fronte a inchieste o procedimenti giudiziari avviati con l'accusa di comportamento doloso o fraudolento in relazione alle responsabilità coperte con questa Polizza, a condizione
i. che tali inchieste vengano chiuse senza accuse nei confronti della Persona Assicurata;
ii. che tali procedimenti abbiano esito favorevole alla Persona Assicurata col proscioglimento o con l'assoluzione, oppure non si concludano e non passino in giudicato a seguito di un’amnistia o della morte della Persona Assicurata imputata o di altri eventi che portino all'estinzione del presunto reato.
L'esborso massimo dell'Assicuratore per Costi di Difesa è in tutti casi limitato a non più di un quarto del Massimale o del Sottolimite di Indennizzo applicabile al Reclamo, ai sensi dell'articolo 1917 C. C., ed è in aggiunta a tale Massimale o sottolimite, non costituendo un Sottolimite di Indennizzo di cui all'articolo
1.22. Ai Costi di Difesa non si applica la Franchigia (articoli 1.9 e 1.12).
Art.14 RESPONSABILITÀ SOLIDALE
14.a • L’assicurazione delimitata in questa Polizza vale anche per i Danni di cui più Persone Assicurate debbano rispondere solidalmente tra loro.
14.b - Qualora la Persona Assicurata debba rispondere solidalmente con altri soggetti che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 1.16, l’assicurazione delimitata in questa Polizza è prestata per la sola quota di diretta pertinenza della Persona Assicurata.
Art. 15 VALIDITÀTERRITORIALE
L'assicurazione vale per i Reclami derivanti da Atti Illeciti che siano stati commessi o si sostiene siano stati commessi in Paesi dell'Unione Europea salvo diversamente indicato nella nella Scheda di Copertura.
Art. 16
PERIODO DI ULTRATTIVITA OPZIONALE
Qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione l'Assicuratore o l'Assicurato rifiuti di prorogare o rinnovare questo contratto, a richiesta del Contraente le prestazioni assicurative delimitate agli articoli precedenti vengono temporalmente estese dall'Assicuratore al Periodo di Ultrattività quale definito all’articolo 1.15, al ricorrere di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni:
1. che nessuna denuncia di Reclamo sia stata fatta durante il Periodo di Assicurazione;
2. che la richiesta dell'estensione sia fatta per iscritto dal Contraente non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, precisando la durata prescelta tra quelle figuranti nella Scheda di Copertura;
3. che in tale richiesta il Contraente dichiari che non sono in vigore e non sono state stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi (articolo 7(B));
4. che entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione il Contraente paghi il premio addizionale indicato nella Scheda di Copertura in corrispondenza della durata prescelta.
Ai fini di questo articolo, è inteso che l'offerta dell'Assicuratore di far proseguire l'assicurazione a condizioni diverse da quelle in scadenza, o con premio maggiorato, o con differenti Massimali, Sottolimiti di Indennizzo e Franchigie, non costituisce un rifiuto a rinnovare il contratto.
L’estensione al Periodo di Ultrattività, se attivata, sarà soggetta alle Franchigie previste nella Scheda di Copertura, nonché al Massimale Complessivo in vigore alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, cosi come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabili, che varranno per l'insieme di tutti i Reclami comunicati all'Assicuratore nel corso dell’intera durata del Periodo di Ultrattività, anche quando tale durata sia maggiore di 12 (dodici) mesi (Articoli 1.9,1.12,1.22).
Per le modalità e i termini di denuncia e gestione dei Reclami e delle loro conseguenze, restano fermi e confermati i disposti degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.
PERIODO DI ULTRATTIVITA PER LE PERSONE ASSICURATE CESSATE DAL
MANDATO O DALL’INCARICO
Art. 17.A
Se nel corso del Periodo di Assicurazione il mandato o l’incarico della Persona Assicurata viene a cessare per sua naturale scadenza o dimissioni o pensionamento, questa assicurazione vale nei suoi confronti fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione e della durata del Periodo di Ultrattività se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all’articolo 16.
Tuttavia, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione questo contratto non venga prorogato o rinnovato e il Contraente non abbia richiesto l'estensione al Periodo di Ultrattività, l'Assicuratore è tenuto a prestare tale estensione alle suddette Persone Assicurate non più in carica, a condizione che non siano in vigore e non vengano stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi.
L'estensione disciplinata in questo articolo:
a. avrà una durata di 72 (settantadue) mesi a far data dalla scadenza del Periodo di Assicurazione;
b. sarà soggetta alle Franchigie previste nella Scheda di Copertura, nonché al Massimale Complessivo (articolo 1.12) in vigore alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, così come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabili (articolo 1.22), che varranno per l'insieme di tutti i Reclami comunicati all'Assicuratore nel corso dell’intera durata dei 72 (settantadue) mesi del Periodo di Uitrattività;
c. non sarà operante nelle circostanze previste all'articolo 32.
Per le modalità e i termini di denuncia e gestione dei Reclami e delle loro conseguenze, restano fermi e confermati i disposti degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.
Art. 17.B PERIODO DI RUN-OFF PER LA PERSONA ASSICURATA
Con il presente articolo si precisa che nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione, una Persona Assicurata che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 40.A o dell'articolo 40.B cessa l'attività per motivi di morte o di pensionamento o per qualsiasi motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, questa assicurazione vale nei suoi confronti fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in conformità con i termini e le condizioni vigenti. Inoltre, questa assicurazione coprirà eventuali Reclami rivolti a tale persona assicurata e notificati agli Assicuratori per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di scadenza, a condizione che tali Reclami siano relativi ad un Atto illecito, commesso o presunto, prima di tale cessazione del servizio ma non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura.
La presente appendice sarà valida solo se:
a) La Scheda di Copertura prevede che sia applicabile l'articolo 40 .A o 40B; e
b) Tutte le Persone Assicurate hanno rispettato tutti i loro obblighi derivanti dalpresentecontratto di Assicurazione.
Viceversa, non sarà applicabile se la copertura viene fornita a una persona assicurata cherientranelcampo d'applicazione dell'articolo 40.A o della sezione 40.B a norma dell'articolo 17.
Art. 18 I RECLAMI RELATIVI A RAPPORTI DI LAVORO
L'assicurazione delimitata in questa Polizza è intesa a tenere indenni le Persone Assicurate anche in caso di Reclamo derivante da Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro (articolo 1.2).
Sono esclusi dall'assicurazione gli oneri conseguenti a ordinanze o a sentenze che impongano il reintegro nella carica o nella funzione.
Art. 19 PARTECIPAZIONE A INCHIESTE
Ai fini di questo contratto per “Inchiesta’’ s'intende ogni indagine, investigazione, interrogatorio o accertamento condotto per iniziativa di un’autorità di controllo o di altra pubblica istituzione o di taluna delle associazioni di categoria competenti.
In caso di Inchiesta promossa nei confronti di taluna delle Persone Assicurate durante il Periodo di Assicurazione in merito alle attività esercitate dalla Società o dalle Persone Assicurate per conto della Società, l'assicurazione si estende a coprire i costi sostenuti o da sostenere per presenziare all'Inchiesta e fronteggiarla, anche con il sostegno di legali e specialisti.
Per le modalità e i termini di comunicazione dell'Inchiesta all’Assicuratore, si applicano i disposti degli articoli 25 e 27.
Qualora la Persona Assicurata coinvolta ritenga che dall'Inchiesta sia ragionevole prevedere l'insorgere di un Reclamo rientrante nei termini di questo contratto, essa è tenuta a dame avviso all’Assicuratore nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 26.
Questa estensione dell'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila), da applicarsi all’insieme di tutte le Inchieste comunicate all'Assicuratore nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Inchieste stesse e delle Persone Assicurate coinvolte.
Art. 20 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE
L'assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dalle Persone Assicurate o dalla Società a causa di comunicazioni divulgate al pubblico sui mezzi d’informazione a seguito di un Reclamo. Questa estensione dell'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo pari a Euro250.000,00 (Euro duecentocinquantamila), da applicarsi all’insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero Periodo di Ultrattività se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 16).
SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
Art. 21
L'assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle Persone Assicurate, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per la loro difesa in sede civile, penale o amministrativa a seguito di Atto Illecito che dia luogo a un Reclamo attribuibile a violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Questa estensione dell’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimite di Indennizzo di
Euro 500.000,00 (Euro Cinquecentomila), da applicarsi all'insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero Periodo di Ultrattività se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 16), qualunque sia il numero dei Reclami e delle Persone Assicurate coinvolte.
Art. 22 PROTEZIONE DEI BENI E DELLA LIBERTA PERSONALE
L’assicurazione si estende, purché consentito dalla legge, a coprire le spese procedurali sostenute o da sostenere da taluna delle Persone Assicurate, previo accordo scritto dell’Assicuratore, per ottenere l'annullamento o la revoca di un’ordinanza giudiziaria emessa durante il Periodo di Assicurazione e che comporti a carico della Persona Assicurata:
i. la confisca, la sospensione o il congelamento dei diritti di proprietà su suoi beni mobili o immobili;
ii. ogni genere di gravame su suoi beni mobili o immobili;
iii. il divieto temporaneo o permanente di ricoprire la carica o di svolgere la funzione di Amministratore, Sindaco o Dirigente;
iv. la limitazione della libertà personale per effetto di residenza coatta o detenzione;
v. l’espulsione dal territorio a seguito di revoca del regolare status di immigrato per qualunque motivo, esclusa soltanto la condanna penale per un reato;
vi. l'estradizione.
Questa estensione dell’assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo di
Euro 20.000,00 (Euro ventimila) per ogni Persona Assicurata e di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila) per l’insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Persone Assicurate coinvolte.
Art. 23 PENALITÀ DI NATURA PRIVATISTICA
L’assicurazione si estende, purché ciò sia consentito dalla legge e previo accordo scritto dell’Assicuratore, a coprire le penalità di natura privatistica che la Persona Assicurata sia legalmente tenuta a pagare per effetto di un Reclamo, escluse:
i. quelle rimborsabili dalla Società o poste a carico di questa,
ii. quelle contrarie all'ordine pubblico e quelle che per legge o regolamento l'Assicuratore, la Persona Assicurata o la Società sono tenuti a pagare.
Questa estensione dell'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo di Euro
4.0, 00 (Euro quattromila) per ogni Persona Assicurata e di Euro 20.000,00 (Euro ventimila) per l’insieme di tutte le penalità emerse nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Ultrattività se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 16), qualunque sia il numero delle Persone Assicurate coinvolte.
IArt. 24 ESCLUSIONI
L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo:
a. già presentato alla Persona Assicurata prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che sia stato denunciato o meno a precedenti assicuratori;
b. derivante da situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato Danni (articolo 1.7), che erano già note a taluna delle Persone Assicurate prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno ad altri assicuratori;
c. denunciato all'Assicuratore dopo la data di scadenza del Periodo di Assicurazione (articolo 25), salvo i casi in cui sia operativo il Periodo di Ultrattività se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 16;
d. causato, occasionato o conseguente a un Atto Illecito risalente ad epoca antecedente la data di retroattività precisata nella Scheda di Copertura;
e. derivante, basato o attribuibile anche parzialmente ad atto doloso o fraudolento della Persona Assicurata, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 13 per quanto riguarda Costi di Difesa;
f. che sia stato avanzato in relazione ad Atti Illeciti commessi o che si sostiene siano stati commessi in un Paese che si trovi al di fuori dei limiti territoriali indicati nella Scheda di Copertura. L'Assicuratore pertanto non è obbligato a rispondere per pretese fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in un Paese che si trovi al di fuori di detti limiti territoriali, oppure mediante delibazione di sentenze o ordinanze o verdetti arbitrali basati sulla legislazione di un tale Paese;
g. avanzato o promosso, direttamente o da altri per conto di essa, da qualunque persona fisica o giuridica che in via diretta o indiretta detenga più del 15% del capitale nominale della Società Principale (articolo 1.20.a);
h. derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi circostanza nella quale la Persona Assicurata coinvolta abbia ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali essa non aveva legalmente diritto;
i. che abbia ad oggetto la restituzione da parte della Persona Assicurata di qualsiasi remunerazione che le sia stata corrisposta senza la previa approvazione della Società o dei soci o degli azionisti della stessa, ove tale previa approvazione sia richiesta dalla legge applicabile o dallo statuto o dai regolamenti della Società;
j. basato sul presupposto di un'inadempienza nella esecuzione di servizi professionali prestati dalla Persona Assicurata e/o dalla Società a terzi;
k. derivante dalla gestione fiduciaria di fondi pensionistici, piani previdenziali, assicurativi o assistenziali o
programmi di “employee benefit”, salvo il disposto dell'articolo 38 se applicabile;
I. derivante dall’offerta, la vendita o la distribuzione di titoli della Società, di una Società Controllata o di
una Società Collegata, quali rispettivamente definite in Polizza (articoli 1.20,1.21 e 36);
m. avanzato da parte o per conto o per iniziativa:
I. della Società, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2393 del Codice Civile o dalle norme equivalenti della legislazione del luogo del Reclamo; ovvero
II. di una Persona Assicurata nei confronti di un'altra oppure di qualunque altro esponente aziendale nei confronti di una Persona Assicurata, rimanendo confermata la copertura dei Reclami relativi a Rapporti di Lavoro (articolo 18 e articolo 39 se applicabile) avanzati da parte o per conto di Dipendenti.
Non rientrano in questa esclusione:
a. i Reclami contro una Persona Assicurata cessata dall’incarico o dal mandato, restando però esclusi i Reclami contro tale Persona Assicurata avanzati dalla Società se questa non è quotata in borsa o altro mercato finanziario ufficiale;
b. i Reclami avanzati da una Persona Assicurata cessata dall’incarico o dal mandato oppure da un ex Dipendente.
n. che sia coperto da altra assicurazione diversa dal presente contratto, salvo il disposto dell'articolo 27 e fermo il disposto dell'articolo 7;
o. basato, originato o comunque riconducibile a lesione, menomazione fisica o mentale, malattia, malore o morte di qualsiasi persona, o a danneggiamento o distruzione di beni materiali
tangibili, ivi comprese le conseguenze dannose riconducibili a mancato uso o sfruttamento; salvo sofferenze mentali, emotive o psicofisiche, qualora siano connesse a un Reclamo relativo a Rapporti di Lavoro (articolo 18 e articolo 39 se applicabile); p. che abbia fondamento od orìgine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la conseguenza di
Inquinamento (articolo 1.11),
■ ferma la copertura dei Costi di difesa prevista all’articolo 37, se applicabile,
■ e salvo il caso in cui la Persona Assicurata abbia violato i suoi doveri in materia e da ciò derivi un Reclamo per iniziativa di taluno dei soci o azionisti della Società (che non siano Persone Assicurate) esclusivamente in base alla svalutazione del capitale della Società che ne sia derivata, fermo sempre il disposto della voce (g) di questo articolo se applicabile;
q. che abbia ad oggetto imposte, multe, ammende, contributi a fondi pensione, contributi previdenziali, di disoccupazione o di assistenza, oppure che comporti il risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o multipla direttamente a carico della Persona Assicurata; r. basato, originato o comunque riconducibile a Responsabilità Amministrativa (o equivalente in
altre legislazioni) che possa gravare sulle Persone Assicurate o su qualunque altro esponente aziendale della Società, per i danni erariali arrecati con colpa grave nell'esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o nel l'espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di istituzioni o enti pubblici; s. direttamente o indirettamente connesso o causato o risultante anche parzialmente da:
I. radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare;
II. proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;
t. direttamente o indirettamente connesso o causato o risultante da taluno degli eventi di seguito menzionati, senza riguardo per altre cause o fatti che vi abbiano contribuito nel medesimo tempo o in tempi antecedenti o successivi:
I. guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere; oppure
II. qualsiasi atto di terrorismo. Ai fini di questa clausola "atto di terrorismo” significa un atto commesso, con o senza l'uso o la minaccia della forza o della violenza, da singole persone o gruppi di persone che agiscano di loro iniziativa o per conto di un'organizzazione o di un governo, con scopi politici, religiosi, ideologici o di analogo carattere, inclusa l’intenzione di influenzare il governo e/o incutere timore nel pubblico o in una parte di esso.
u. che sia originato da Atto Illecito attribuibile a una o più delle seguenti eventualità:
1. il rifiuto di stipulare o prorogare o rinnovare un qualsiasi contratto assicurativo, oppure il recesso da un tale contratto o il suo annullamento o la sua rescissione, intendendosi per “contratto assicurativo” ogni forma di contratto di assicurazione o riassicurazione, le cauzioni o fideiussioni, comprese tra l’altro le garanzie per rendite, capitalizzazioni.
pensioni, i servizi di risk management, i programmi di autoassicurazione, i pool e consorzi in coassicurazione o riassicurazione e altri accordi del genere;
2. il mancato o tardivo pagamento di indennizzi o altre somme dovute o che si presume siano dovute in virtù di un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra definito;
3. l'accusa di aver gestito in mala fede o in modo ingiusto i sinistri e le altre obbligazioni derivanti da un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra definito;
4. pareri o consulenze o altre analoghe prestazioni fomite dalla Società (articolo 1.20) in merito a un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra definito;
5. le indagini, le inchieste o altri procedimenti ordinati o commissionati da organi ufficiali di regolamentazione o di controllo, in relazione all'inosservanza di normative o procedure applicabili alla gestione di contratti assicurativi o riassicurativi.
iv. che sia originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a responsabilità professionali derivanti da attività bancarie o assicurative quali, a mero titolo di esempio, le seguenti;
• la concessione di fideiussioni o altre garanzie finanziarie;
• l’amministrazione di conti correnti;
• l'intermediazione finanziaria;
• l'esecuzione di ordini di pagamento;
• ogni attività di consulenza finanziaria;
• l'amministrazione, la vendita, la promozione di prodotti finanziari o assicurativi e di derivati.
w.
1. originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in tutto
o in parte, a ogni genere di negoziazioni volte a influenzare il prezzo o il valore di mercato di azioni od obbligazioni, di prodotti alimentari, materie prime, altri tipi di beni, valute, o di qualunque titolo o strumento negoziabile, salvo quando le negoziazioni vengano svolte nel totale rispetto di tutte le leggi, delle norme e dei regolamenti che le governano;
2. originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, all’ipotesi che taluna delle Persone Assicurate (articolo 1.16) abbia tratto un illecito beneficio nella negoziazione di titoli per effetto di informazioni che non erano disponibili ad altri venditori o acquirenti degli stessi titoli;
3. fatto da o per conto di clienti della Società (articolo 1.20) o delle Persone Assicurate, e
occasionato da operazioni d'investimento e da prestazioni professionali nell'amministrazione di patrimoni, di gestioni fiduciarie o di beni immobili;
4. derivante da deprezzamenti o perdite di valore di capitali investiti, unicamente a seguito di fluttuazioni in taluno dei mercati finanziari, azionari o delle materie prime, o in analoghi mercati, quando tali fluttuazioni siano fuori dal controllo delle Persone Assicurate;
derivante unicamente da titoli, beni o investimenti, il cui andamento e/o rendimento si riveli diverso
da quello che era stato rappresentato o previsto.
x. salvo non sia autorizzato per iscritto dagli assicuratori, derivante, originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da qualsiasi carica ricoperta al di fuori della Società salvo quanto disposto dall’articolo 36 del presente testo di polizza.
y. avanzato nei confronti dei soggetti che ricoprono la carica di membro del Collegio Sindacale o
qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi equiparabile a quella di Sindaco in una Società costituita in Italia, salvo non sia diversamente stabilito nella scheda di copertura
z. che si basi, sia riconducibile, abbia origine, sia direttamente od indirettamente in
bb. che che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in connessione o attribuibilea malprassi Sanitaria, certa o presunta, o alla mancata resa di qualsiasi servizio sanitario.
CONDIZIONI IN CASO DI RECLAMO
Art. 25 I DENUNCIA DEI RECLAMI
La Persona Assicurata o il Contraente deve fare denuncia scritta del Reclamo all'Assicuratore non appena ciò sia ragionevolmente possibile e comunque entro la data di scadenza del Periodo di Assicurazione. La denuncia deve contenere la narrazione dei fatti e tutte le notizie e informazioni utili, comprese date, ubicazioni e identificazione delle persone coinvolte.
Premesso che questa è un'assicurazione nella forma «claìms made», quale temporalmente delimitata in questa Polizza, l'Assicuratore respingerà qualsiasi denuncia fatta dopo la data di scadenza del Periodo di Assicurazione (articoli 2 e 15(c)), o dopo la data di cessazione del Periodo di Ultrattività nei casi in cui tale estensione sia concordata nei modi e nei termini previsti all’articolo 16.
Art. 26
] | DENUNCIA DELLE CIRCOSTANZE
Nei termini fissati e con le stesse modalità previste al precedente articolo 25, la Persona Assicurata o la Società devono far denuncia all'Assicuratore di qualsiasi situazione o circostanza di cui vengano a conoscenza e che sia ragionevolmente suscettibile di causare un Reclamo. Tale denuncia dovrà essere accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune e sarà a tutti gli effetti trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli articoli che seguono.
Art. 27 | DENUNCIA AGLI ALTRI ASSICURATORI INTERESSATI |
Ove esistano altre assicurazioni interessate in tutto o in parte nel Reclamo, la Persona Assicurata o il Contraente devono fame denuncia alle rispettive imprese assicuratrici e si applicano i disposti dell'articolo 7 che segue.
Art. 28 CONDUZIONE DELLA DIFESA LEGALE E NOMINA DI LEGALI E CONSULENTI
L'Assicuratore ha diritto, ma non l'obbligo, di assumere direttamente la conduzione della difesa per fronteggiare il Reclamo e di incaricare, a tal fine, previa consultazione con la Persona Assicurata o col Contraente, avvocati e/o altri consulenti perché agiscano a nome della Persona Assicurata e nell’interesse della stessa e dell'Assicuratore.
Qualora l'Assicuratore non intenda assumere direttamente la conduzione della difesa, i legali e gli altri consulenti nominati dalla Persona Assicurata devono essere preventivamente approvati dall'Assicuratore. L'Assicuratore risponde dei Costi di Difesa, quali definiti e delimitati agli articoli 1.5 e 13, sia nel caso in cui i legali e consulenti siano incaricati dall'Assicuratore che nel caso siano nominati con le modalità
predette dalla Persona Assicurata. In quest'ultimo caso l’Assicuratore ha anche facoltà di designare, a sue spese, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli nominati dalla Persona Assicurata.
Art. 29 GESTIONE DEL RECLAMO E OBBLIGHI RELATIVI
Fatta la denuncia del Reclamo, tanto la Persona Assicurata quanto il Contraente sono tenuti a fornire tempestivamente all’Assicuratore tutte le informazioni e le documentazioni del caso e a prestare l’assistenza che l'Assicuratore possa ragionevolmente richiedere per la gestione del Reclamo.
La Persona Assicurata e l’Assicuratore sono tenuti a collaborare l'una con l’altro nella gestione del Reclamo; l’Assicuratore deve tenere conto delle opinioni della Persona Assicurata, la quale a sua volta non deve, senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso tra loro, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo.
È inteso peraltro che nel caso in cui, giunti alla possibilità di definire il Reclamo con una transazione raccomandata dall'Assicuratore, la Persona Assicurata opponesse un rifiuto a procedere in tal senso, l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare più deH'ammontare per il quale aveva la possibilità di transigere, oltre ai Costi di Difesa sostenuti fino alla data in cui la Persona Assicurata ha opposto tale rifiuto, fermo in ogni caso il Massimale o il Sottolimite di Indènnizzo applicabile al caso e ferma l'eventuale Franchigia a carico della Persona Assicurata.
Art. 30 DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Assicuratore, fino alla concorrenza dell'indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, è surrogato in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano alla Persona Assicurata o alla Società, le quali sono tenute a fare tutto quanto sia utile al fine di garantire e preservare tali diritti di rivalsa e a sottoscrivere tutti gli atti necessari, compresi quelli richiesti per iniziare procedimenti giudiziari a loro nome. (Art. 1916 C.C.)
Art. 31 | FACOLTA BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI RECLAMO |
Dopo ogni denuncia di Reclamo e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, sia l'Assicuratore che il Contraente possono recedere da questo contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso da parte dell’Assicuratore, questo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
MUTAMENTI DI RISCHIO
Art. 32 | ALIENAZIONE DELLA SOCIETÀ PRINCIPALE 0 FUSIONE DELLA STESSA CON ALTRA |
(SI VEDANO GLI ARTICOL11.15,1.18,1.20.A)
Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale incorra in uno dei seguenti mutamenti:
a. acquisizione da parte di altra società od organizzazione o fusione con la stessa,
b. cessione a terzi del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto in assemblea,
questa assicurazione, fermo il disposto dell'articolo 24(g) se dichiarato applicabile, rimarrà in vigore fino alla data di scadenza del Perìodo di Assicurazione, a copertura dei Reclami riferiti ad Atti Illeciti (articolo 1.2) commessi da taluna delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in cui uno dei predetti mutamenti abbia avuto efficacia, restando acquisito l'intero premio.
Art. 33
CESSAZIONE
1.21)
DI
UNA
SOCIETÀCONTROLLATA
(articolo
Qualora una Società Controllata cessi di essere tale durante il Perìodo di Assicurazione, nei suoi confronti questa assicurazione rimarrà in vigore fino alla data di scadenza del Perìodo di Assicurazione, a copertura dei Reclami riferiti ad Atti Illeciti (articolo 1.2) commessi da taluna delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in cui la Società controllata ha cessato di essere tale.
Art. 34 | ACQUISIZIONI DI SOCIETÀ
Qualoradurante il Perìodo di Assicurazione la Società Principale acquisisca o costituisca una societàda considerarsi quale Società Controllata quale definita all'articolo 1.21, quest'ultima rientrerà automaticamente nella definizione di "Società'' (articolo 1.20) a tutti gli effetti di questa Polizza a far data dalla sua acquisizione o costituzione, a condizione che
i. il totale delle sue attività di bilancio non superi il 20% delle attività della Controllante;
ii. la sua sede sia ubicata in un territorio rientrante nei limiti della validità territoriale stabiliti nella Scheda di Copertura.
Questa assicurazione sarà operante esclusivamente a copertura dei Reclami riferiti a quegli Atti Illeciti (articolo
1. 2) che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi da taluna delle Persone Assicurate di tale società successivamente alla data della sua acquisizione ovvero della sua costituzione da parte della Società Principale.
I disposti di questo articolo non si applicano nel caso in cui la società acquisita sia già assicurata per gli stessi rìschi con polizza emessa dal medesimo Assicuratore del presente contratto.
Art. 35 RINNOVO DEL CONTRATTO
Questo contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto cesserà automaticamente alla data di scadenza indicata nella Scheda di Copertura salvo che non venga concordata l'estensione al Perìodo di Ultrattività ai sensi dell'articolo 16 e fermo il disposto dell’articolo 17, nel qual caso cesserà con lo scadere della durata di tale estensione. L'Assicuratore prenderà in considerazione l'eventuale proroga o rinnovo del contratto una volta che abbia ricevuto un aggiornato Modulo di Proposta debitamente firmato e datato e tutte le opportune informazioni di natura finanziaria o di altro genere.
ESTENSIONI DI COPERTURA
Ciascuno degli articoli che segue è operante soltanto se espressamente richiamato nella Scheda di
Copertura
ESTENSIONE A SOCIETÀ COLLEGATE
Art. 36
In deroga al disposto dell'articolo 24 (x), l’assicurazione si estende a favore delle Persone Assicurate anche quando esse, su incarico e in rappresentanza della Società Principale (articolo 1.20.a), ricoprano taluna delle cariche previste all’articolo 1.16 in una o più Società Collegate.
Per ‘Società Collegata" s'intende:
I. qualunque società di cui la Società Principale è titolare (beneficiario o meno) del 20% o più del capitale sociale, come risultante dal Modulo di proposta (Art. 1.17).
II. qualunque associazione o fondazione che abbia scopi benefici, o società di capitali istituita per fini sociali diversi dal profitto (“non profit") e la cui sede sia ubicata in un territorio rientrante nei limiti della validità territoriale stabiliti all'articolo 15 e nella Scheda di Copertura.
Questa estensione dell'assicurazione è soggetta alle condizioni tutte di Polizza, ivi comprese le Esclusioni di cui all'articolo 24, e a ognuna delle condizioni aggiuntive che seguono:
1. L'incarico di cui al primo comma, dato dalla Società Collegata alla Persona Assicurata, deve risultare da regolare atto scritto;
2. Questa estensione non è operante nel caso in cui la Società Collegata sia già assicurata per gli stessi rischi con una o più polizze emesse dal medesimo Assicuratore del presente contratto;
3. In conformità al disposto dell'articolo 14.b, ove il Reclamo riguardi anche esponenti aziendali della Società Collegata che non rientrano tra le Persone Assicurate previste in Polizza, l’Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza delie Persone Assicurate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di responsabilità solidale. l'Indennizzo a cui l'Assicuratore è tenuto è calcolato in proporzione, ossia nel rapporto che si ottiene dividendo il numero delle Persone Assicurate coinvolte nel Reclamo per il numero di tutti i soggetti coinvolti nel Reclamo;
4. In conformità al disposto dell'articolo 7, questa estensione opera a secondo rischio rispetto a eventuali assicurazioni da chiunque stipulate con altri assicuratori a copertura delle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti della Società Collegata;
5. Questa estensione non è operante per Reclami fatti contro le Persone Assicurate da una qualunque delle Società Collegate, o da altri per conto di essa;
6. Questa estensione non è operante in caso di fallimento, stato di insolvenza, amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione, della Società Collegata se questa non rientra tra quelle previste al punto 2 di questo Articolo;
7. Questa estensione non è operante a meno che la Società Collegata non sia costituita in Italia;
8. Questa estensione non è operante se la Società Collegata ha una parte o l'intero capitale quotato in borsa;
9. Questa estensione non -è operante se la Società Collegata ha totale fatturato lordo cui all'ultimo bilancio approvato superiore a Eur 100.000.000,00 (Euro centomilioni);
10. Questa estensione non è operante se l'attività principale della Società Collegata è una o più delle seguenti: aviazione, petrolio/gas, prodotti farmaceutici, tabacco, forniture (energia elettrica, gas, acqua), Istituzioni Finanziarie (ogni società approvata e regolata da uno dei seguenti: Consob, Banca d'Italia, ISVAP, Ufficio Italiano Cambi).
Art. 37 COSTI DI DIFESA IN CASO D’INQUINAMENTO
Ferma restando l’esclusione di cui all’articolo 24(p), in caso di Reclamo derivante da Inquinamento, l'Assicuratore si obbliga a prestare la copertura per i Costi di Difesa quali definiti all'articolo 1.5 e disciplinati all'articolo 13 il cui ultimo comma, ai fini di questa Estensione, è sostituito dal seguente disposto:
L’esborso massimo dell’Assicuratore per tali Costi di Difesa è in tutti casi limitato al Sottolimite di Indennizzo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila), da applicarsi
all’insieme di tutti i Reclami comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Ultrattività se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 16), qualunque sia il numero dei Reclami e delle Persone Assicurate coinvolte.
Per le modalità e i termini di comunicazione del Reclamo all’Assicuratore, si applicano i disposti degli articoli 25, 26 e 27. La conduzione della vertenza non viene assunta dall'Assicuratore e la Persona Assicurata nomina gli avvocati e/o altri consulenti dopo averne previamente concordato gli onorari, i diritti e le spese con l'Assicuratore. L'Assicuratore conserva la facoltà di designare, a sue spese, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli nominati dalla Persona Assicurata, la quale è tenuta a fornir loro ogni informazione e documentazione utile.
Art. 38| GESTIONIFIDUCIARIE
In deroga al disposto dell'articolo 24(k), l’assicurazione si estende ai Reclami fatti contro la Persona Assicurata nella sua qualità di fiduciario o amministratore di fondi pensionistici, piani previdenziali, assicurativi o assistenziali o programmi di ‘employee benefit’.
Sono esclusi da questa Estensione i Danni derivanti da:
a. obblighi e impegni che siano stati assunti attraverso accordi o contratti personalizzati e che non graverebbero sulla Società in assenza di tali accordi o contratti;
b. violazione intenzionale di leggi o regolamenti;
c. trasgressione di leggi e regolamenti sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e sulle indennità di disoccupazione, di invalidità, di pensionamento o di assistenza medica o sociale;
d. omessa riscossione di contributi dovuti dal datore di lavoro.
Art. 39 RECLAMI RELATIVI ARAPPORTI DILAVOROVOLTICONTRO LA SOCIETÀ
L'assicurazione si estende a tenere indenne la Società in caso di Reclamo derivante da Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro (articolo 1.2).
Sono esclusi da questa Estensione gli oneri conseguenti a ordinanze o a sentenzecheimpongano il
reintegro
nella carica o nella funzione e sono inoltre esclusi i Danni derivanti da:
a. violazione delle leggi in materia di licenziamento collettivo;
b. violazione dei regolamenti relativi al salario minimo, a indennità per invalidità, a indennità di disoccupazione o di pensionamento, a benefici previdenziali, a indennità di licenziamento, a programmi assicurativi di disoccupazione o compensi sostitutivi;
c. impegni che siano stati assunti attraverso accordi o contratti personalizzati e che non graverebbero sulla Società in assenza di tali accordi o contratti.
Questa Estensione dell'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo(articol il cui importo é pari al minore tra il Massimale ed Eur 2.000.000,00 (Euro due milioni), che
rappresenta l'importo massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall'Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i Reclami rientranti in questa Estensione e comunicati all'Assicuratore nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione.
Si applica la Franchigia figurante nella Scheda di Copertura.
Art.40 COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 40.A - Estensione nella forma «Full Board»
A parziale deroga dell'articolo 24(r), alla Persona Assicurata che all'inizio del Periodo di Assicurazione abbia pagato il relativo premio aggiuntivo l'Assicuratore è tenuto a prestare la Copertura A di cui all'articolo 12 anche per i Reclami avanzati nei confronti di tale Persona Assicurata che siano basati, originati o comunque riconducibili a Responsabilità Amministrativa per i danni erariali arrecati con colpa grave dalla Persona Assicurata stessa, da sola o con il concorso di altri esponenti aziendali, nell'esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o nell'espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di istituzioni o enti pubblici.
Ai fini di questa clausola, per “Responsabilità Amministrativa" s’intende la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di una persona detta “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato Danni al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo (articolo 1.22) il cui importo é stabilito nella Scheda di Copertura, che rappresenta l'importo massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall'Assicuratore in relazione all'insieme di tutti i Reclami coperti da questa Estensione e comunicati ali’Assicuratore nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (compreso il Periodo di Ultrattività se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 16), qualunque sia il numero degli Enti e/o delle Persone Assicurate coinvolti.
Il Contraente assume l'onere di riscuotere il premio dovuto da ciascuna delle Persone Assicurate ai sensi della presente Estensione e di versarlo all'Assicuratore nei termini di cui all’articolo 4. Qualora la copertura disciplinata da questo articolo venga richiesta da taluna delle Persone Assicurate nel corso del Periodo di Assicurazione, l'Assicuratore confermerà l'inserimento in copertura di tale Persona Assicurata mediante emissione di appropriata Appendice, previa compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione predisposta su apposito modulo fornito dall'Assicuratore e verso pagamento di un premio aggiuntivo calcolato in pro-rata temporis per ogni mese di copertura, o frazione di mese, dalla data di effetto della copertura stessa fino alla data di scadenza del presente contratto. Resta inteso che il premio aggiuntivo dovuto, qualunque sia la durata della copertura, non potrà essere inferiore al premio minimo. La riscossione del rateo di premio aggiuntivo avviene tramite il Contraente che lo versa all'Assicuratore nei termini di cui all'articolo 4, secondo comma.
A parziale deroga dell'articolo 14.b, per i danni di cui le Persone Assicurate ai sensi della presente Estensione debbano rispondere solidalmente con altri esponenti aziendali ricompresi nella definizione di Persona Assicurata (articolo 1.16) ma non tra coloro che hanno pagato il premio aggiuntivo stabilito per questa estensione, l'Assicuratore risponde per intero di quanto imputato alle Persone Assicurate, fermo il diritto di regresso nei confronti di tali altri esponenti aziendali coinvolti.
Art. 40.B • Estensione nella forma «Partial Board»
A parziale deroga dell'articolo 24(r), alla Persona Assicurata che all'inizio del Periodo di Assicurazione abbia pagato il relativo premio aggiuntivo l’Assicuratore è tenuto a prestare la Copertura A di cui all’articolo 12 anche per i Reclami avanzati nei confronti di tale Persona Assicurata che siano basati, originati o comunque riconducibili a Responsabilità Amministrativa per i danni erariali arrecati con colpa grave dalla Persona Assicurata stessa, da sola o con il concorso di altri esponenti aziendali, nell'esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o nell’espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di istituzioni o enti pubblici.
Ai fini di questa clausola, per "Responsabilità Amministrativa" s'intende la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di una persona detta “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato Danni al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Questa Estensione dell'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo (articolo 1.22) il cui importo é stabilito nella Scheda di Copertura, che rappresenta l’importo massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall'Assicuratore in relazione all'insieme di tutti i Reclami rientranti in questa Estensione e comunicati all'Assicuratore nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e durante l'intero Periodo di Ultrattività se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 16), qualunque sia il numero degli Enti e/o delle Persone Assicurate coinvolti.
Le Persone Assicurate che hanno pagato il premio aggiuntivo sono nominativamente indicate nell’elenco allegato alla polizza, e il Contraente assume l’onere di riscuotere tale premio da ciascuna di esse e di versarlo all'Assicuratore nei termini di cui all'articolo 4. Qualora la copertura disciplinata da questo articolo venga richiesta da taluna delle Persone Assicurate nel corso del Periodo di Assicurazione, l’Assicuratore ne inserirà il nominativo nell'elenco suddetto a mezzo di Appendice, previa compilazione e sottoscrizione di dichiarazione predisposta su apposito modulo fornito dall’Assicuratore e verso pagamento di un premio aggiuntivo computato con rateo per ogni giorno effettivo di copertura, dalla data di effetto della copertura stessa fino alla data di scadenza del presente contratto. Resta inteso che il premio aggiuntivo minimo dovuto, qualunque sia la durata della copertura, non potrà essere inferiore al premio minimo. La riscossione del rateo del premio aggiuntivo avviene tramite il Contraente che lo versa all’Assicuratore nei termini di cui all'articolo 4, secondo comma.
Ove il Reclamo riguardi anche altri esponenti aziendali o altre Persone Assicurate che non risultano elencate tra quelle che hanno pagato il premio aggiuntivo stabilito per questa estensione, l'Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza delle Persone Assicurate elencate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di responsabilità solidale, l'Indennizzo a cui l'Assicuratore è tenuto è calcolato nella stessa proporzione che esiste tra il numero delle Persone Assicurate elencate e coinvolte nel Reclamo ed il numero di tutti i soggetti coinvolti nel Reclamo.
CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE
EVENTUALI LIMITAZIONI
ESCLUSIONE DEL RISCHIO DI FALLIMENTO, INSOLVENZA, LIQUIDAZIONE COATTA
(Articolo non operante a meno che non sia espressamente richiamato nella Scheda di Copertura)
Art. 41
L'Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a fallimento, stato di insolvenza, amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione, della Società quale definita all'articolo 1.20
CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE
Salvo che diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente Contratto d’Assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA SANZIONI ECONOMICHE
In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, Giappone, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.
Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento