ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
«Xxxxxxxxxx Xxxxx»
00000 XXXXX XXXXXXXXX- XXXXXXXX xxx.xxxxxx.xx
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 – SETTORE EA37
CERTIFICATO N. 9175
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2014/2015
VISTO il d. lgs. 31.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il CCNL 2006 – 2009 vigente; in particolare, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, del suddetto contratto;
VISTA la sequenza contrattuale artt. 85 e 90 sul Fondo d’Istituto del 13/02/2008; VISTA la sequenza contrattuale personale ATA art. 62 CCNL 06/09 del 25/07/2008; VISTO il D.I. 01/02/01 n. 44 -Regolamento contabile-;
VISTO Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il CCNQ 9 ottobre 2009;
VISTA la legge n. 69 del 24 marzo 1999 relativa alla elezione delle rappresentanze unitarie;
VISTA l’intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego firmata dal Governo e dalle XX.XX. il 4 febbraio 2011;
VISTO il POF deliberato in Collegio dei Docenti in data 18/11/2014 ed in Consiglio d’Istituto in data 3/12/2014;
VISTI gli organici del personale Docente ed ATA;
VISTE le risorse dell’Istituto e i residui dell’esercizio precedente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA;
RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive competenze e responsabilità, persegua l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività;
CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;
Si procede alla stipula del presente Contratto Integrativo d’Istituto.
Contratto Integrativo di Istituto AS 2014/15
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
L’anno 2015 il giorno 2 Luglio alle ore 14.30, nei locali del Istituto Istruzione Superiore “X. Xxxxx” in xxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0/0, si sono riunite le parti (pubblica e sindacale) per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009.
Sono presenti:
a) Per la parte pubblica:
Prof.ssa Xxxx Xx Xxxxxx Dirigente Scolastico
b) La componente RSU:
Sig.ra Catia Bensi Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
c) SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:
CISL Xxxxxxx Xxxxxx
PARTE I
Art. 1
OBIETTIVI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO.
Obiettivi del presente contratto sono quelli di:
a) contemperare il miglioramento della qualità e l’incremento dell’offerta formativa
dell’Istituto con il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale;
b) realizzare, attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e l’utilizzo qualificato delle risorse economiche e del personale, una maggiore efficacia dell’intervento educativo.
ART. 2
Campo di applicazione
Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell’Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
ART. 3
Decorrenza e durata
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula definitiva del Contratto Collettivo Integrativo, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
Il presente Contratto Integrativo di istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo di istituto in materia.
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o a seguito di nuova contrattazione.
Art. 4
Interpretazione autentica e conciliazione
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione.
Entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti.
Art. 5
LIMITI E DIVIETO DI DEROGA PEGGIORATIVA.
Il presente Protocollo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare modo, entro quanto stabilito dal CCNL Scuola 27/11/2007.
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente e dal protocollo d’intesa tra il Direttore Scolastico Regionale per la Toscana e le XX.XX. Regionali del 3/02/2003, se in contrasto con il CCNL Scuola 27/11/2007
I contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del codice civile).
Art. 6 DIFFUSIONE DEL CONTRATTO.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto definitivo, in relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs.141/2011, il DS provvede ad affiggere copia integrale del Contratto nelle Bacheche sindacali di scuola, completo del prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 del CCNL 29/11/2007 espresso dai Revisori dei Conti.
PARTE II
Relazioni sindacali
ART. 7
Strumenti
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
informazione preventiva e successiva, da realizzarsi attraverso appositi incontri, nei quali la parte pubblica fornisce chiarimenti sulla documentazione scritta precedentemente consegnata;
partecipazione, da realizzarsi attraverso accordi e/o intese nei quali entra, a pieno titolo, la presenza della RSU e delle XX.XX. firmatarie CCNL del 29/11/2007;
contrattazione integrativa d’istituto: Sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto le materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, purché le parti decidano consensualmente di inserirle nel presente contratto. La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere clausole in contrasto con norme contrattuali di livello superiore o con leggi, né impegni di spesa il cui ammontare sia superiore ai fondi a disposizione dell’Istituto scolastico o che metterebbero in difficoltà l’assetto contabile del bilancio dell’Istituto scolastico.
ART. 8
Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:
Per la parte pubblica: il dirigente scolastico.
Per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all’interno dell’istituzione scolastica e i rappresentanti territoriali delle XX.XX. di categoria firmatarie del CCNL, come previsto dall’Accordo quadro del 7/8/1998 sulla costituzione della R.S.U., ai sensi dell’art. 7 del CCNL 2006/2009 del 29/11/2007.
Il DS, la RSU e le XX.XX. firmatarie di contratto nazionale detengono in esclusiva il potere di contrattare. Il DS e la RSU non possono delegare il potere di contrattare, ma è loro consentito farsi assistere da esperti facenti parte del personale alle dipendenze della istituzione scolastica interamente intesa. Prima dell’inizio di ogni seduta, le parti comunicano la composizione della relativa delegazione.
ART. 9
Tempi della Contrattazione
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi entro il termine stabilito dal direttore generale regionale.
Si procede alla contrattazione del Fondo d’Istituto previa verifica della contrattazione dell’anno precedente, da effettuare entro settembre, per il calcolo degli eventuali residui.
Il D.S. e la RSU hanno diritto ad un adeguato periodo di tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemperando tale diritto con le scadenze della vita scolastica.
Prima della firma di ciascun accordo integrativo d’istituto la RSU, se lo ritiene necessario, deve disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi d’accordo.
ART. 10
Modalità delle procedure
Gli incontri sono pubblici e sono sempre formalmente convocati dal dirigente.
Di ogni convocazione, il dirigente invierà formale comunicazione alle XX.XX. territoriali e alla R.S.U., specificando, oltre all’ora e alla durata, l’ordine del giorno in trattazione.
Qualora la parte sindacale richieda l’apertura delle procedure, ricevuta la richiesta, il dirigente scolastico convoca i soggetti che ne hanno titolo.
Di norma, alla fine di ciascun incontro, verrà fissata la data e l’ordine del giorno del successivo incontro.
Di ogni riunione tra le delegazioni, viene redatto sintetico verbale, che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia a ciascuna delle parti.
Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre una propria dichiarazione a verbale al contratto o all’intesa sottoscritti, della quale si darà diffusione congiuntamente all’atto di cui trattasi.
Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle XX.XX. aventi titolo al tavolo negoziale.
Art. 11 CALENDARIO DEGLI INCONTRI.
Tra il D.S. e la RSU è concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie oggetto di contrattazione e/o di informazione:
mesi di Giugno/Settembre
Organizzazione del lavoro del personale docente ed A.T.A.; Determinazione degli organici di fatto;
Assegnazione dei docenti alle classi e piano delle attività programmate;
entro il 15 settembre: verifica della contrattazione integrativa di istituto nell’utilizzo delle risorse dell’anno precedente.
mese di Ottobre
Piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto; Compensi da corrispondere ai collaboratori del D.S;
Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi (misura dei compensi al personale docente ed A.T.A. e per le collaborazioni derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati); Utilizzazione dei servizi sociali;
Sicurezza nei luoghi di lavoro.
mese di Gennaio
Verifica dell’organizzazione del lavoro del personale ATA:
Stato d’avanzamento dei progetti che utilizzano il Fondo d’Istituto ed eventuale ricognizione di risorse liberate
mesi di Febbraio/Marzo
Esame dati relativi alle iscrizioni degli alunni.
Proposta di formazione classi e determinazione organico di diritto;
mese di Giugno
Organizzazione del servizio del personale durante la pausa delle attività didattiche.
ART. 12
Diritto di accesso
La parte sindacale, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi e, in quanto portatore di interessi diffusi di cui all’art.9 Dpr 352/92, ha altresì diritto all’accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e dalla legge 675/96.
Il Dirigente assicurerà, altresì, la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato dalle XX.XX. per posta, fax o e-mail, sia alla RSU, sia alle XX.XX. interne alla scuola, sia all’albo.
Un membro della RSU può essere delegato da un lavoratore della scuola all’esame degli atti cui ha diritto ad accedere in base all’art. 2 Dpr 352/92 ed a chiederne copia. Il rilascio della copia sarà effettuato entro cinque giorni con l’addebito delle sole spese vive.
ART. 13
Albo sindacale RSU
La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede, per l’affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro.
Detta affissione, e/o rimozione, è effettuata in modo autonomo ed esclusivo dalla R.S.U. nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno alla Rsu.
Le bacheche sono allestite in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola, anche online nel sito della scuola.
ART. 14
Albo sindacale delle XX.XX.
In ogni sede dell’istituto, alle organizzazioni sindacali di cui all’art.10 del CCNQ sulle libertà e prerogative sindacali del 7 agosto 1998 è garantito l’utilizzo di una apposita bacheca per l’affissione di materiale informativo di interesse sindacale.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
Detta affissione è effettuata in modo autonomo dai rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO. SS, anche online nel sito della scuola.
ART. 15
Uso dei locali e delle attrezzature
Alla RSU è consentito, per lo svolgimento della sua funzione:
• di comunicare con il personale della scuola;
• l’uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
• l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio ad uso esclusivo per la raccolta del materiale sindacale.
ART. 16
Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle XX.XX
La RLS ha il diritto di acquisire all’interno della scuola elementi di conoscenza per lo svolgimento delle attività di sua competenza, anche in relazione alla tutela dell’igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L. 81/2008.
Le XX.XX. hanno diritto di accesso secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
ART. 17
Assemblee sindacali
Come previsto dall’art. 8 del CCNL 29/11/2007:
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. Le ore sono conteggiate a cura dell’Amministrazione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
-singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett a), del CCNL del 29.11.2007;
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 3, lett b), del CCNL del 29.11.2007;
-dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett c), del CCNL del 29.11.2007;
4. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea..
5. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
8. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
9. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
10. Il dirigente scolastico:
- per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
- per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del personale, si applica il comma 3 dell’art. 8 del CCNL vigente, fermo restando l’obbligo da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il dirigente scolastico l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo da parte del dirigente medesimo, della comunicazione riguardante l’assemblea.
Inoltre ai sensi del CCIR Toscana dell’09/06/08:
11. Esclusivamente le segreterie. regionali e provinciali delle XX.XX. possono indire assemblee territoriali secondo i loro ambiti territoriali di competenza.
12. Fermo restando quanto previsto circa il monte ore annuale di permessi per assemblee sindacali e le modalità di fruizione dei medesimi, si conviene che le assemblee territoriali regionali e provinciali in orario di servizio possano avere una durata massima di 4 ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede in cui ha luogo l'assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio.
13. Nel caso di assemblee che coinvolgano i dipendenti di almeno due istituzioni scolastiche o quelli di una medesima istituzione scolastica articolata su più plessi, la durata massima di cui al precedente comma 1 è ridotta a 3 ore.
14. Quanto precedentemente stabilito si applica a tutte le tipologie di personale in servizio nelle scuole statali. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi dì essi, cosicché il personale docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
00.Xx data, l'orario comprensivo dei tempi di spostamento, e le modalità di svolgimento delle assemblee territoriali, che coinvolgono più istituzioni scolastiche, saranno notificate dalle XX.XX, in modo congiunto o disgiunto, in forma scritta, posta ordinaria o e-mail, ovvero fonogramma o fax, direttamente ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate all'assemblea o al responsabile dell’U.S.P, che ne darà, in tal caso, comunicazione ai Dirigenti Scolastici.
16. I dirigenti scolastici predispongono quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse negli albi della istituzione scolastica, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo. ,
17. I dirigenti scolastici trasmettono tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolare interna.
18. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, comprensiva dell'indicazione del numero delle ore di assenza dal servizio, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. l partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
Art. 18
Contingenti minimi in caso di Assemblea
In occasione di Assemblea, in relazione al numero di Personale ATA aderente, il Dirigente scolastico, al fine di garantire il servizio minimo, ai sensi della legge 146/90 così come modificata e integrata dalla legge 83/2000, assicura il servizio e attua tutti gli accorgimenti organizzativi per favorire la più ampia partecipazione.
Il Dirigente scolastico procederà alla individuazione del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine strettamente prioritari:
- rinuncia volontaria all’adesione da parte del personale interessato;
- rotazione.
Art. 19
Contingenti minimi in caso di Sciopero
In occasione di Sciopero, ai sensi della L. 146/90, della L. n. 83/2000 e del C.C.N.L. 15/03/2001, deve essere garantito il servizio minimo essenziale da parte del personale ATA in presenza delle sottoelencate e specifiche situazioni:
- svolgimento degli scrutini;
- svolgimento degli esami;
- predisposizione degli atti per il trattamento economico di tutto il personale della scuola.
Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali relative agli scrutini si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:
n. 1 assistente amministrativo
n. 1 collaboratori scolastici per l’utilizzazione dei locali interessati.
Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative agli esami di Stato e di qualifica si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:
n. 2 assistenti amministrativi
n. 1 assistente tecnico
n. 2 collaboratori scolastici.
Al fine di garantire le prestazioni indispensabili al pagamento degli stipendi ed evitare ritardi si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:
Direttore amministrativo
n. 2 assistenti amministrativi
n. 1 collaboratore scolastico per l’utilizzazione dei locali interessati.
Il Dirigente scolastico, seguendo la procedura indicata all’art. 2 dell’allegato al CCNL 26/05/1999 relativo all’Attuazione della legge 146/90, individua il personale da includere nel contingente minimo, per ogni profilo interessato, secondo quanto specificato nei commi precedenti, utilizzando, per ogni profilo interessato, i seguenti criteri in ordine strettamente prioritario:
- coloro che hanno dichiarato di non aderire allo sciopero;
- rotazione tra coloro che hanno dichiarato di aderire allo sciopero.
I nominativi del personale incluso nei contingenti saranno comunicati agli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, se tutti i tempi saranno rispettati.
Chi riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di richiesta di adesione allo sciopero.
In caso di adesione totale, l’individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà su rinuncia volontaria da parte di un lavoratore o individuando il personale in ordine alfabetico a partire da una lettera estratta.
I dipendenti, di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi minimi essenziali, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
ART. 20
Dichiarazione di adesione allo sciopero
In caso di sciopero, la comunicazione volontaria prevista dall’articolo 2, comma 3, dell’allegato al CCNL 1998/2001, sulle norme di attuazione della L. 146/90, verrà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l’erogazione del servizio.
Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di adesione allo sciopero - ed eventualmente revocarla - se già data.
ART. 21
Rilevazione della partecipazione allo sciopero
L’organizzazione del servizio di rilevazione dei dati sul numero delle adesioni allo sciopero è curata dall’istituzione scolastica, secondo le norme contrattuali.
Art. 22
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI.
Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito venticinque minuti e trenta secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per l’anno scolastico 2014-2015 è pari a 25 ore e 30 minuti.
I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente all’ Ufficio personale:
- dalle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali, se si tratta della quota di permessi di propria competenza
- direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza.
- gli esoneri disposti sulla quota di 51 minuti per dipendente spettante ai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi non intaccano il monte ore assegnato alla RSU, anche se il destinatario è componente RSU.
Tale comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio. E’ compito dell’ amministrazione tenere il conteggio delle ore.
Art. 23
PERMESSI SINDACALI non RETRIBUITI.
I membri della RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno.
Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione scritta al D.S. di regola 24 ore prima, salvo casi particolari improrogabili.
La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all’organizzazione sindacale di appartenenza.
Art. 24 Patrocinio e Patronato
Le XX.XX., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda, nei limiti e secondo le modalità previste dalla L. n. 241/90.
Il rilascio di copia degli atti personali avviene secondo le disposizioni di cui all’art. 25 della L. n. 241/90, del DPR n. 352/90 e del D.M. n. 60/96.
La richiesta motivata deve essere presentata in forma scritta e l’eventuale rilascio di documentazione sarà fatto con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
Il personale scolastico in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale, per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti Organi dell’amministrazione Scolastica.
art. 25 Visione degli atti
1. Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione degli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse motivato, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90, che deve essere richiesta secondo le modalità prevista dalla Legge stessa.
2. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente.
3. Chi vi ha interesse può altresì chiedere, secondo le modalità previste dalla Xxxxx, copia degli atti e documenti amministrativi.
4. Il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo per l'accesso agli atti, nonché il luogo, l'ora e l'ufficio in cui procede all'accesso stesso deve essere comunicato agli interessati.
art. 26 Ricevute
La segreteria della Istituzione scolastica rilascerà protocollo o ricevuta di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore, dal rappresentante della RSU e da quello delle organizzazioni sindacali.
art. 27 Quesiti
Al personale della scuola, che abbia inoltrato al Dirigente segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
art. 28 Comunicazioni alle scuole
Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente a conoscenza dei dipendenti, nelle modalità più atte in funzione di una corretta ed effettiva informazione.
Ai fini di una informazione tempestiva, in ogni sede della scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti istituendo un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni, in copia integrale, in uno spazio preventivamente individuato e comunicato ai dipendenti, e/o utilizzando lo strumento informatico
PARTE III
Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 6 c. 2 l. k CCNL 29/11/2007)
Art 29 PRINCIPI GENERALI.
L’attività del D.S, della R.S.U. e del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è improntata alla collaborazione attiva nel comune intento della diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nonché della salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica.
Strumenti adeguati di tale attività sono:
_ il monitoraggio e l’individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi
_ l’eliminazione dei rischi e l’attuazione delle misure di protezione individuali e collettive
_ la verifica delle misure igienico-sanitarie, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione.
Art. 30
Soggetti tutelati
I soggetti tutelati, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale, nonché tutti coloro che partecipano a vario titolo all’attività istituzionale del servizio istruzione (studenti, genitori, ecc)
Gli studenti, le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente.
Sono, altresì, da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.
Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la Scuola.
Art. 31
Compiti del Dirigente scolastico in materia di sicurezza
I compiti del Dirigente scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. n. 292/96 e successive modifiche, possono così riassumersi:
- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc.;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l’esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
- designazione delle figure sensibili, incaricate dell’attuazione delle misure;
- formazione e informazione del personale e degli studenti.
Art. 32
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola.
Il lavoratore o i lavoratori designati dal Dirigente scolastico per tali compiti devono possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.
Art. 33
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche persona esterna alla Scuola avente titolo e coadiuvata da personale interno; ciò in considerazione del fatto che tutti gli edifici dell’Istituto sono strutture complesse e vetuste e necessitano di adeguamenti strutturali e degli impianti.
Art. 34
Il Documento di valutazione dei rischi
Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal/dagli incaricato/i per le strutture e la sicurezza elabora il Documento di valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del preposto, degli esperti dell’Ente locale proprietario degli edifici ed, eventualmente, di esperti della sicurezza dei lavoratori.
Art. 35
Pronto soccorso ed emergenza
Il dirigente scolastico nomina gli addetti al pronto soccorso e all’emergenza, garantendo sempre la presenza a scuola della squadra addetta.
Il compito dei lavoratori addetti all’emergenza è, in relazione ai rispettivi incarichi, quello di:
- predisporre i numeri telefonici di emergenza;
- curare la manutenzione dei presidi medici e delle attrezzature antincendio controllandone la validità, la scadenza e la loro sostituzione;
- attivarsi direttamente, in caso di emergenza, per assicurare, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e operatori sanitari un primo intervento antincendio o le cure di primo soccorso.
Art. 36
Tutela sanitaria
I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92, dal D.Lgs. n. 626/94 e dal D. Lgs. 81/2008 ovvero l’uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l’intera settimana lavorativa.
Poiché il benessere dei lavoratori è risorsa primaria dell’istituzione, anche nel caso di esposizione inferiore ai parametri sopra individuati, e compatibilmente con le risorse finanziarie, potrà essere disposto accertamento sanitario.
L’individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata con la ASL o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione.
Art. 37
Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del d lgs 81/08 indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori della sicurezza, il medico competente.
Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo in merito all’individuazione di codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 38
Rapporti con gli Enti locali
Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente scolastico rivolge apposita formale richiesta all’Ente locale interessato.
In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l’Ente locale interessato.
Art. 39
Formazione e Informazione dei lavoratori
Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che ritiene opportuni.
L’Attività di formazione prevede almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:
il quadro normativo sulla sicurezza; la responsabilità penale e civile;
gli organi di vigilanza;
la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; la valutazione dei rischi;
i principali rischi e le misure di tutela; la prevenzione incendi;
la prevenzione sanitaria;
la formazione dei lavoratori.
L’attività di formazione di cui al presente articolo è obbligatoria. Nel caso in cui si svolga al di fuori dell’orario di servizio è recuperata.
Art. 40
Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari
È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.L.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. Ministero Interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998, n. 37, D.M. Ministero Interni 4/05/1998, C.M. Ministero Interni 5/05/1998, n. 9.
Art. 41
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Dalla RSU viene individuato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art.58 CCNI 31.08.1999 fino a 200 dipendenti).
Per quanto riguarda le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.L.vo 626/94 e successive modifiche, si fa riferimento all’art.71 del CCNL 24.07.2003.
PARTE IV
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE
Art. 42
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI.
L’assegnazione dei docenti alle classi è competenza del D.S. nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto, delle proposte formulate dal Collegio dei docenti anche attraverso i dipartimenti disciplinari, tenendo conto anche degli interessi dei singoli, se compatibili, rappresentati individualmente o tramite la RSU.
Il D.S. potrà anche decidere in contrasto con tali criteri e raccomandazioni, ma in questo caso dovrà motivare per iscritto le sue decisioni.
L’assegnazione dei docenti alle classi ed ad eventuali spezzoni di cattedra è sempre disposta con incarico formale ed è oggetto di informazione preventiva alla RSU.
Art. 43
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE Cattedre.
Nel caso di vacanza di cattedra in un istituto con specifico codice di organico, i docenti interessati possono produrre richiesta di assegnazione entro il 1 Settembre.
Nel caso le richieste siano superiori ai posti disponibili, il DS dispone lo spostamento sulla base dei seguenti criteri:
a) posizione in graduatoria interna,
b) neo entrati a far parte dell’organico,
c) supplenti annuali,
d) supplenti fino al termine delle lezioni.
Art. 44 ORARIO DELLE LEZIONI.
La formulazione dell’orario delle lezioni, sia nelle fase provvisoria sia in quella definitiva, è di competenza del D.S., nell’ambito dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa e delle proposte didattiche formulate dal Collegio dei docenti o sue articolazioni.
Il D.S. può delegare il compito della redazione dell’orario ad un suo collaboratore o ad apposita commissione. L’orario del singolo docente viene articolato in base ad esigenze didattiche e di funzionalità del servizio, ivi compresa la disponibilità dei laboratori e delle palestre, e tenendo conto di un’equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione e di eventuali certificate esigenze di salute o terapeutiche.
Ai docenti che usufruiscono dei riposi per allattamento (art. 3 legge 53/2000) viene organizzato un orario ridotto, tenendo conto delle richieste dell’interessato, compatibilmente con le esigenze della didattica ed il mantenimento dell’unitarietà dell’insegnamento sulla classe
Nell’orario ordinario, l’attività di insegnamento, comprensivo delle ore a disposizione e/o eventuali interruzioni orarie, non può superare le 6 ore giornaliere.
Eventuali richieste di variazioni di orario, concordate tra i docenti per particolari esigenze, devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico con almeno due giorni di anticipo, sottoscritte dai docenti autorizzati ed autorizzate dal Dirigente.
L’orario settimanale di ogni docente può contenere, per esigenze di servizio, al massimo due interruzione di una ora, fatte salve eventuali altre esigenze derivanti da cambio di sede o servizio su più scuole.
Art. 45
Obblighi di lavoro del personale docente.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è
deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
Art. 46
Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle lezioni.
Durante i periodi di sospensione della didattica - compresa la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di eventi particolari (disinfestazione, consultazione elettorale, calamità naturali, urgenti e brevi lavori di manutenzione, ecc.) – i docenti non sono tenuti all'obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono attività deliberate dal Collegio dei Docenti.
L’assemblea d’istituto degli studenti, per la durata della stessa, interrompe l’attività didattica (ai sensi degli art. 12, 13 e 14 del TU) e non prevede alcun obbligo di firma e di formale presenza nella scuola, fatte salve le ore previste per lezioni e assemblee di classe.
Durante tutti i periodi di interruzione dell’attività didattica ("vacanze estive", "vacanze natalizie", "vacanze pasquali", periodo 1 settembre/inizio lezioni, ecc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte le attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti, ai sensi degli art. 28, 29 e 30 del CCNL vigente.
Fino al 30 giugno il personale docente è in servizio a disposizione delle scuola per gli adempimenti connessi all’obbligo di garantire la vigilanza durante lo svolgimento degli Esami di Stato secondo quanto indicato dai Presidenti delle Commissioni d’esame.
Art. 47 Ritardi
Come da art. 29 comma 5 del CCNL 27/11/2007, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
Il docente, in caso di impossibilità di raggiungere la propria sede nell’orario di servizio previsto, deve dare tempestiva comunicazione telefonica; qualora il ritardo dell’arrivo superi i 10 minuti o comunque abbia dato luogo ad una sostituzione o alla diversa organizzazione dell’attività didattica, deve richiedere permesso orario di 1 ora da recuperare.
Art. 48
SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI.
La sostituzione di docenti assenti avviene da parte dei docenti in servizio nei limiti delle disponibilità. L’incarico è conferito in forma scritta.
La sostituzione di docenti assenti tiene conto dei seguenti criteri generali
a. l’adattamento e modificazione dell’orario delle lezioni;
b. la sostituzione può essere effettuata con personale in servizio nella scuola per le ore di completamento in cui non è impegnato in attività programmate dal Collegio dei docenti, sia relativamente ad attività di recupero, che ad attività per miglioramento dell’offerta formativa;
c. la sostituzione può essere effettuata con personale disponibile nella scuola;
d. l’insegnante di sostegno e l’ITP, in quanto chiamati a svolgere attività programmate dal Collegio dei docenti e in contemporaneità, possono essere utilizzati per la sostituzione del docente in contemporaneità, nella classe in cui prestano servizio, salvaguardando le specifiche attività programmate; agli insegnanti di sostegno e agli ITP non possono essere assegnate sostituzioni in classi diverse, durante il loro orario nella propria classe di titolarità.
criteri particolari:
e. docenti che hanno orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali;
f. docenti tenuti al recupero di ore fruite per permessi brevi e banca delle ore;
g. docenti che sono a disposizione per assenza della classe (in visita guidata, viaggio di istruzione, ecc.);
h. docenti disponibili di volta in volta a supplire i colleghi assenti;
nell’ordine seguente:
a. docente a disposizione: dello stesso consiglio di classe della stessa disciplina o classe di concorso di altra disciplina a partire da quelle nella stessa area disciplinare
b. docente disponibile: della stessa classe di concorso e/o disciplina della stesso consiglio di classe di altra disciplina a partire da quelle comprese nello stesso ambito disciplinare
c. docenti nominati su progetti particolari solo per le classi in cui svolgono detti progetti;
3. In ogni caso si terrà conto delle ore di sostituzione assegnate sia ai docenti a disposizione sia retribuiti, per una ragionevole rotazione.
4. La mancata reperibilità di docenti a disposizione comporterà l’assegnazione della supplenza al primo docente reperibile.
5. La mancanza di docenti a disposizione e disponibili comporterà la distribuzione degli alunni in classi parallele; solo in casi particolari gli alunni potranno uscire anticipatamente o entrare posticipatamente.
Art. 49
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.
I rapporti con le famiglie sono distinti in rapporti collettivi ed individuali.
Le modalità e gli orari dei primi sono stabiliti dal collegio dei docenti nell’ambito delle 40 ore.
Il rapporto individuale con le famiglie avviene con le modalità stabilite dal Collegio Docenti, di norma con cadenza fissa.
Qualora il Collegio Docenti lo deliberi, il docente potrà individuare altre modalità di assolvimento di tale obbligo professionale, tenendo conto anche di possibili espresse richieste delle famiglie.
Art. 50
ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA.
Nell’organizzazione del lavoro degli addetti ai servizi di segreteria il D.S. terrà conto del diritto del personale docente ad accedere agevolmente agli uffici negli orari stabiliti per il ricevimento rispettandone l’orario di apertura.
I docenti potranno, in caso di necessità e di urgenza per pratiche non differibili, accedere alla segreteria anche in orari diversi, compatibili con il loro orario delle lezioni.
Art.51
Definizione dell’unità didattica
Al di fuori dei casi previsti per cause di forza maggiore qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione comporta il recupero medesimo, nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La restituzione del tempo scuola conseguente a riduzione orario per flessibilità didattica deliberata dal Collegio Docenti dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate dal Collegio Docenti e con attività stabilite dal consiglio di classe, escluse supplenze.
Per quanto attiene alla riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore - determinate da motivi estranei alla didattica -, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980, nonché dalle ulteriori circolari che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal Consiglio di Istituto e dal Dirigente.
Art. 52
52.1 - Ferie (art. 13 CCNL vigente)
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2 del CCNL 2006/09. La richiesta scritta va inoltrata al D.
S. di norma almeno 5 giorni prima della fruizione che deve essere autorizzata con firma del Dirigente salvo motivato diniego scritto portato a conoscenza del lavoratore almeno 3 giorni prima del periodo richiesto. Nell’eventualità che alcune o la totalità delle ore di una giornata non siano coperte da personale a disposizione il Dirigente Scolastico, in accordo con il docente, può valutare altre forme di organizzazione dell’orario, ovviamente senza oneri per l’amministrazione.
52.2 Festività (art. 14 CCNL vigente)
Le quattro giornate di riposo, attribuite ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso - dal personale docente - esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. La richiesta scritta va inoltrata al D.
S. di norma almeno 5 giorni prima della fruizione e si intende senz’altro accolta salvo motivato diniego scritto portato a conoscenza del lavoratore almeno 3 giorni prima del periodo richiesto.
52.3 Permessi retribuiti (art. 15 CCNL vigente)
A domanda del dipendente a tempo indeterminato sono attribuiti, per ciascun anno scolastico, tra gli altri, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
I Permessi di cui al presente articolo devono di norma essere richiesti con almeno 3 giorni di anticipo. Per casi imprevisti, il Dirigente scolastico vaglierà caso per caso.
52.4 Permessi brevi (art. 16 CCNL vigente).
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente, fino ad un massimo di due ore.
Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno 3 giorni prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il funzionamento dell’attività didattica, i permessi saranno concessi secondo l’ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità.
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere per il personale docente il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento a) alle supplenze o b) allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
52.5 Fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
La materia relativa ai permessi per il diritto allo studio (150 ore) è regolata annualmente da apposito contratto regionale cui si rimanda.
La comunicazione scritta da parte degli aventi diritto relativa alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio (150 ore) va inoltrata al Dirigente almeno 7 giorni prima ai fini dell’organizzazione tempestiva del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
52.6 Fruizione dei permessi per il diritto alla formazione.
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per il personale ATA non vi sono limiti alla partecipazione alle attività formative.
6. I docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
7. Al fine di rendere esigibile tale diritto, si può ricorrere anche al pagamento per ore eccedenti dei docenti in servizio nella scuola ove non siano percorribili altre soluzioni (cfr. nota USR prot. 5598 del 14 aprile 2004).
8. Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 6.
9. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa, in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione per le quali è autorizzato dagli enti competenti l’esonero dal servizio.
10. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.
11.Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego – che non si beneficiario delle 150 ore -, il Dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
12.Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’auto- aggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
00.Xx Dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
La richiesta scritta per i permessi relativi alla fruizione dei 5 giorni per la formazione va inoltrata al D. S. di norma almeno 5 giorni prima della fruizione stessa, allegando documentazione da cui si evinca il riconoscimento dell’ente formatore, e deve essere autorizzata con firma del Dirigente salvo motivato diniego scritto portato a conoscenza del lavoratori.
PARTE V
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA
Consultazione del personale
Il personale A.T.A. partecipa in maniera attiva alla realizzazione del P.O.F., formulando proposte in merito agli aspetti generali ed organizzativi dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari. A tale scopo il Dirigente scolastico, convoca, in orario di servizio, apposite riunioni del Personale ATA.
Nella riunione il Dirigente scolastico formula proposte circa le mansioni da assegnare e l’articolazione dell’orario del personale.
Il Personale ATA, a sua volta, può formulare proposte in merito a tutto quanto può contribuire a migliorare il livello di funzionalità dei servizi scolastici.
ART. 53
Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi
L’assegnazione ai diversi plessi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni ed è valida per tutto l’anno, salvo documentate esigenze di servizio, illustrate in sede di consultazione del personale Ata.
1. Il personale ATA è confermato nel plesso dove ha prestato servizio nell’anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. Nel caso sussistano. in una o più plessi, posti non occupati da personale ATA già in servizio nella scuola nell’anno precedente, si procede a domanda da produrre entro il 1 Settembre, in base alle seguenti priorità:
a. assegnazione di un unico plesso di servizio al personale utilizzato su due sedi;
b. assegnazione ad altro plesso del personale già in servizio nell’anno scolastico precedente, sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte;
c. assegnazione ai plessi del personale entrato in servizio con decorrenza 1° Settembre;
d. assegnazione ai plessi del personale con rapporto a tempo determinato.
3. Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento d’organico o altro, si procede all’assegnazione ad altra sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria.
4. In tutte le fasi, valgono le precedenze ex legge 104/92.
Art. 54 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A.T.A.
L’organizzazione del lavoro amministrativo, tecnico ed ausiliario viene definita dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nel piano delle attività di cui all’ art. 53 del CCNL 2006- 2009, dopo aver acquisito le direttive del Dirigente Scolastico. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sentito il personale ATA, propone, definisce ed attua il predetto piano dell’attività nel rispetto degli obiettivi indicati nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), nonché nelle forme concordate nel presente contratto integrativo d’Istituto.
Concluso il confronto fra il Dirigente Scolastico le RSU e i Rappresentanti Sindacali Accreditati, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi formalizza l’organizzazione e l’orario di lavoro di tutto il personale ATA con apposite comunicazioni scritte individuali.
Nell’individuazione dei settori di servizio, nonché dell’organizzazione dei turni e degli orari, oltre alle eventuali specifiche professionalità necessarie, si possono tenere in considerazione le richieste per iscritto dei lavoratori, motivate con effettive esigenze personali e familiari documentabili, anche nel corso dell’anno scolastico. Le richieste vengono accolte solo se non determinano oggettive disfunzioni di servizio ed aggravi personali per gli altri lavoratori. L’eventuale rifiuto da parte del Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sarà motivato per iscritto entro i tempi previsti dalla L. 241/90.
Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA vengono effettuate direttamente dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o da persona da questi delegata.
Fermo restando l’obbligo delle 36 ore settimanali, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi organizza la propria presenza in servizio ed il proprio orario di lavoro secondo criteri di flessibilità, concordandoli con il Dirigente Scolastico ed in coerenza con le esigenze di servizio.
ART. 55
Orario di lavoro
Si articola, di norma, in 36 h. settimanali antimeridiane. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. (art. 51 comma 1 CCNL 29/11/2007)
Nel caso si verifichino le condizioni previste dall’art. 55 CCNL 2006/09, l’orario viene ridotto a 35 ore settimanali.
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative. (art. 53 comma 2 lett.b CCNL 29/11/2007)
Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato, fatte salve esigenze straordinarie per il funzionamento della scuola.
Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate sono recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e il termine dell’a.s. per il personale a T.I.
L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Nel caso l’orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore deve avere una pausa pasto di 30 minuti. (art. 51 comma 3 CCNL 29/11/2007)
ART. 56
Orario di lavoro articolato su 5 gg.
Viste le esigenze didattiche, di servizio e organizzative dell’Istituzione Scolastica si adotta l’orario di lavoro articolato su 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì, con Sabato come giorno libero.
Il giorno libero si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza con malattia del dipendente, con sciopero, chiusura dell’istituzione scolastica o festività.
ART. 57
Orario flessibile
L’orario flessibile è permesso se favorisce l’erogazione del servizio e non lo contrasta.
Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi e per esigenze personali del lavoratore può essere adottato l’orario flessibile che consiste nella posticipazione dell’orario d’entrata o nell’anticipazione dell’orario d’uscita o in entrambe le facoltà, fino ad un massimo di un’ora. La flessibilità dell’orario può essere adottata sia su richiesta del personale che per esigenze dell’Istituzione scolastica. Qualora la disponibilità di personale sia superiore alle necessità di servizio si farà ricorso alla rotazione tra il personale richiedente. L’eventuale periodo non lavorato sarà recuperato mediante rientri.
L’orario flessibile può coesistere con l’orario ordinario e con diversi tipi di orari flessibili. Rappresenta un sistema organicamente programmato, non può partecipare sporadicamente (ad esempio per giustificare ritardi, iniziando e finendo a proprio piacimento l’orario di servizio)
ART. 58
Turnazioni
La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività.
Si intende per turnazione l’alternarsi del personale sugli orari, qualora la funzionalità del servizio lo richieda, l’organizzazione del lavoro può essere articolata ordinariamente su turni;
I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base della rotazione o delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a meno che la disponibilità di personale volontario consenta altrimenti.
Nel caso in cui il personale disponibile sia in numero superiore alle necessità del servizio, si farà ricorso alla rotazione tra tutto il personale dichiaratosi disponibile.
Nel caso in cui il personale disponibile sia in numero inferiore alle necessità del servizio, si farà ricorso alla rotazione tra tutto il personale appartenente al profilo interessato nei periodi prefissati nell’anno scolastico.
L’articolazione pomeridiana, serale e notturna potrà comprendere turni con inizio alle ore 14.00 e termine non oltre le ore 22.00.
Se le esigenze di funzionamento lo consentono, l’organizzazione del lavoro su turni non comporta l’esclusione della flessibilità.
ART. 59
Carichi di lavoro - Rotazione
Nel rispetto della salvaguardia del servizio, l’organizzazione del lavoro garantisce un’equa distribuzione dei carichi tra il personale appartenente allo stesso profilo, con il ricorso al sistema della rotazione.
ART. 60
Orario di servizio assistenti tecnici
La prestazione oraria è fissata in 36 ore settimanali ed è così articolata:
Attività pratiche di supporto tecnico e d’assistenza alle attività didattiche nei laboratori per 24 ore.
Le ore fino al completamento delle 36 ore settimanali, saranno utilizzate con priorità per la predisposizione delle grandi e piccole attrezzature, del materiale necessario alla didattica e per la conduzione tecnica dei laboratori garantendone l’efficienza e la funzionalità per le esercitazioni tecniche del laboratorio di competenza come previsto dal CCNL.
Può essere previsto il coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi ed aree omogenee.
L’orario settimanale degli assistenti tecnici potrà essere definito anche su più plessi in considerazione delle oggettive esigenze di funzionalità dell’istituto (anche con la presenza in giorni diversi).
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il servizio degli assistenti tecnici è destinato alle attività di manutenzione necessaria delle attrezzature in dotazione nei laboratori, nonché alle attività di aggiornamento e di formazione professionale.
Ad ogni Assistente tecnico vengono assegnati i laboratori dell’area di appartenenza, nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro da realizzarsi anche attraverso la rotazione plurisettimanale.
ART. 61
Sostituzione colleghi assenti
In caso di assenza di un assistente amministrativo o tecnico, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo forfettario, con le modalità definite dal Tavolo di contrattazione annuale.
In caso di assenza di un collaboratore scolastico, la sostituzione verrà fatta dai colleghi del gruppo in cui il collaboratore scolastico è inserito previo riconoscimento di compenso aggiuntivo forfettario, con le modalità definite dal Tavolo di contrattazione annuale.
La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie o al recupero di ore eccedenti l’orario d’obbligo precedentemente prestate non farà maturare alcun compenso aggiuntivo.
Ove il conteggio delle ore per la sostituzione del personale assente superi le disponibilità previste nel Fondo d’Istituto per la retribuzione delle stesse, il compenso verrà ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale.
ART. 62
Ore eccedenti non programmate
Fatti salvi i casi di orario flessibile, di orario plurisettimanale, di recuperi delle chiusure prefestive e di recuperi per permessi brevi, il prolungamento dell’orario di lavoro normale di 6 ore giornaliere, non consentito se non autorizzato, è possibile solo per comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili. In tal caso la richiesta di prolungamento dell’orario deve essere comunicata all’interessato con un certo anticipo e, comunque, almeno 24 ore prima, salvo il verificarsi di eventi eccezionali non programmabili.
Le ore di cui al comma precedente sono effettuate prioritariamente dal personale disponibile che potrà richiedere la retribuzione a carico del Fondo di Istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ovvero il recupero con riposi compensativi; in quest’ultimo caso il recupero delle ore eccedenti effettuate avverrà su richiesta dell’interessato e sarà concesso in giorni o periodi di minore carico di lavoro.
Eventuali prolungamenti di orario non autorizzati non sono retribuiti, né ammessi a recupero.
Nel caso in cui non ci siano unità di personale disponibili ad effettuare ore eccedenti, si procederà con il sistema della rotazione ripartendo le ore in eccedenza il più possibile in modo uguale fra tutto il personale del profilo interessato, con esclusione di coloro che beneficiano delle Leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92.
ART. 63
Permessi brevi
I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere del Direttore SGA. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’a.s.. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (art. 16 CCNL 29/11/2007)
Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da personale da lui autorizzato tramite l’apposizione della sigla sul foglio firme del personale ATA in corrispondenza dell’orario di uscita del dipendente. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti.
Tali ore possono essere utilizzate dal lavoratore per recuperare eventuali permessi brevi.
Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno tre giorni prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi secondo l’ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità
ART. 64
Ritardi
Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.
Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il Direttore SGA.
ART. 65
Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA
I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico; l’eventuale residuo di massimo n. 6 (sei) giorni può essere goduto dal dipendente entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo.
I giorni di ferie sono concessi dal Dirigente scolastico, sentito il Direttore SGA, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.
Le ferie estive, della durata di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo 1/07 al 31/08 di ciascun anno. La relativa richiesta dovrà essere presentata entro il 30 Aprile di ogni anno;
entro il 15 giugno viene reso pubblico il piano delle ferie. Al personale che non presenterà domanda entro il termine stabilito, le ferie verranno assegnate d’ufficio. La richiesta di ferie, relative al periodo natalizio, dovrà essere presentata entro il 10 dicembre. La richiesta di ferie, relative al periodo pasquale, dovrà essere presentata entro 10 giorni prima del periodo richiesto.
Tutti i collaboratori scolastici nel periodo estivo dovranno garantire la presenza per un n° di giorni da definire con il DSGA al fine di assicurare il servizio.
Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi nel periodo dal termine degli esami di stato al 18 agosto è:
n. 2 Assistenti amministrativi;
n. 2 Collaboratori scolastici.
Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi nei periodi Natalizio e Xxxxxxxx è:
n. 2 Assistenti amministrativi;
n. 2 Collaboratori scolastici.
Nel caso in cui le richieste di ferie e festività soppresse dovessero essere in numero tale da non poter rispettare i criteri su riportati, il Direttore SGA sentirà la disponibilità del personale interessato, per ogni profilo, a modificare volontariamente le richieste; se la situazione di impossibilità continuerà a permanere, sarà adottato il sistema della rotazione su base annuale, estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto da cui iniziare.
Successivamente il Direttore SGA rende noto il piano delle ferie estive entro 15 giugno.
Il Direttore SGA, su richiesta degli interessati, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può rendere possibile lo scambio del turno di ferie tra il personale dello stesso profilo e qualifica e/o anche il periodo concordato.
Il Dirigente scolastico, su richiesta del Direttore SGA, può variare d’ufficio il piano delle ferie per motivate esigenze di servizio.
L’eventuale rifiuto del Dirigente scolastico alla concessione delle ferie richieste deve risultare da provvedimento scritto adeguatamente motivato.
ART. 66
Permessi per motivi familiari o personali
I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti almeno 3 giorni prima (fatta eccezione per motivi gravi e personali). Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati prevale la richiesta del lavoratore presentata prima.
La semplice presentazione della domanda di permesso non costituisce titolo ad assentarsi dal servizio; è necessaria la preventiva, formale autorizzazione, salvo urgenze.
ART. 67
Fruizione dei permessi per il diritto allo studio
Si rimanda all’apposito contratto regionale vigente sulla fruizione del diritto allo studio.
ART. 68
Fruizione dei permessi per il diritto alla formazione.
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
Per il personale ATA non vi sono limiti alla partecipazione alle attività formative con l’esonero dal servizio. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’auto aggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze. Il Dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento. La richiesta scritta di tali permessi va inoltrata al D. S. di norma almeno 10 giorni prima della fruizione e si intende senz’altro accolta salvo motivato diniego scritto portato a conoscenza del lavoratore almeno 5 giorni prima del periodo richiesto.
ART. 69
Crediti di lavoro
Le attività aggiuntive e le ore di intensificazione, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il Fondo d’Istituto con equità tra tutto il personale, sulla base del contratto integrativo d’istituto. Le ore prestate oltre l’orario d’obbligo che non sarà possibile retribuire per le limitate disponibilità del fondo saranno compensate con recuperi orari o giornalieri, in periodi di sospensione delle attività didattiche infrannuali e/o estive, compatibilmente con le esigenze di servizio.
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Parte VI
Attività aggiuntive in rapporto al piano dell’offerta formativa e criteri generali per l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto.
Art.70 . Attività da retribuire e ripartizione delle risorse
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle
relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P. O .F., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti.
Art.71. Attività a carico del fondo d’istituto
1. Con il fondo sono, altresì, retribuite (art. 88 CCNL 29/11/2007):
a) Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
b) le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5 CCNL 29/11/2007;
c) le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
d) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art. 29 , comma 3 lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5 CCNL 29/11/2007;
e) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6 CCNL 29/11/2007;
f) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il Dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 CCNL 29/11/2007;
g) le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7 CCNL 29/11/2007;
h) l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8 CCNL 29/11/2007;
i) il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art. 56, comma 1, CCNL 29/11/2007, detratto l’importo del CIA già in godimento;
j) la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9 CCNL 29/11/2007;
k) compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF;
l) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 25
Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi:
a) la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 5 del CCNL 06/09 con le modalità e le misure definite nell’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA art. 62 CCNL 06/09 del 25/07/2008, a carico del fondo d'istituto;
b) compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati da non porre a carico del fondo di istituto.
Art.72. Clausola di salvaguardia
1. Si stabilisce che, all’atto della verifica, il monte risorse assegnato per le attività aggiuntive delle commissioni e dei progetti venga così considerato:
a) laddove la commissione o il gruppo di lavoro di progetto/classe non abbia svolte le attività programmate e/o non abbia raggiunto i risultati prefissati, le risorse assegnate possono essere ricontrattate o rimanere in economia;
b) laddove la commissione o il gruppo di lavoro di progetto/classe abbia comunque svolto le attività programmate e raggiunto gli obiettivi, anche con il coinvolgimento di un numero diverso di addetti (docenti o ATA), il monte risorse assegnato viene ridistribuito all’interno della commissione o del gruppo di lavoro.
Art.73. Attività aggiuntive docenti: commissioni, progetti e altre attività nell'ambito del P.O.F.
Entro il 30 settembre il D.S. acquisisce le proposte riguardanti progetti, commissioni ed ogni altra attività prevista dal P.O.F..
Le proposte devono indicare le modalità organizzative, il numero dei partecipanti e gli impegni orari aggiuntivi presupposti, distinti in prestazioni di attività di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento.
Le proposte vengono sottoposte al Collegio dei docenti per l'approvazione e l'inserimento nel P.O.F.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx riceve l'insieme delle disponibilità derivanti da tutte le iniziative approvate, comprese quelle relative a progetti provenienti dall’amministrazione scolastica territorialmente competente o proposti da enti esterni.
Ove il progetto non individui il personale che lo realizza – così come accade per i progetti proposti dall’Amministrazione scolastica territoriale etc.- il Dirigente scolastico, con atto formale interno, fissa un termine per la presentazione delle disponibilità garantendo le stesse possibilità a tutto il personale docente
In particolare sarà favorita l’alternanza nell’attribuzione degli incarichi o compiti aggiuntivi in quanto essa favorisce la crescita professionale dei singoli e valorizza al massimo le risorse disponibili all’interno della scuola. All’interno del gruppo del personale che realizza il progetto viene individuato il referente.
Previo accertamento dei requisiti professionali si concorda inoltre di utilizzare nei progetti e nelle attività prioritariamente i docenti disponibili interni all'Istituzione scolastica rispetto ad eventuali esperti esterni.
Art.74. - Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa.
Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari.
Le medesime funzioni non possono comportare l’esonero dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’Istituto previa indicazione, da parte del collegio, dell’impegno e del numero delle attività ricomprese in ciascuna funzione, al fine di stabilirne un congruo compenso.
Art.75 - Criteri generali di assegnazione degli incarichi.
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il personale docente, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano.
I criteri generali per l’individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono:
- disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive da manifestare in sede di Collegio docenti e/o per iscritto;
- attività di formazione e aggiornamento svolte pertinenti con l’attività, la mansione o l’incarico da assegnare;
- equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti;
- rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere a questi compiti aggiuntivi.
Per la rotazione sarà favorito il progressivo inserimento di nuove figure all’interno dei Gruppi di Lavoro.
Di norma ogni docente non potrà assumere più di 3 incarichi (tra cui il coordinamento di classe), con esclusione di attività d’insegnamento o di progetto Le eventuali deroghe (fino a 4) dovranno essere assolutamente indispensabili al funzionamento della scuola.
Dall’AS 2013/14 ogni docente non potrà percepire più di 200 ore del FIS, comprensive di incarichi, attività legate ai progetti e fatte salve le attività di insegnamento per gli IDEI, a meno di situazioni indispensabili al funzionamento della scuola.
In assenza di specifiche professionalità o dichiarata indisponibilità, il Dirigente scolastico fa ricorso a risorse esterne sia attraverso “collaborazioni plurime” con docenti di altre istituzioni scolastiche sia attraverso risorse esterne in possesso delle competenze richieste come previsto dal D.I. n. 44/2001.
Art.76 - Lettera di incarico.
Il D.S. affida l’incarico, ratificato in C. dei Docenti, con una lettera in cui viene indicato:
· Il tipo di attività
· Il compenso orario o forfetario determinato in sede di contrattazione integrativa d’istituto
· I compiti, l’eventuale delega ed ambito di responsabilità
· Le modalità di certificazione degli impegni
L’attività svolta dal docente dovrà essere individualmente rendicontata mediante verbali, resoconti, ecc. Le lettere d’incarico costituiscono parte dell’informazione successiva da fornire alla RSU
Degli incarichi conferiti viene data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.
Il DS, sentito il Collegio Docenti, consulta le RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l’esigenza nel corso dell’anno scolastico.
Art.77 - Attività aggiuntive personale ATA
Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l’orario di lavoro e/o richiedente maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.
Tali attività consistono in:
• elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica;
• attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro);
• prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero a fronteggiare esigenze straordinarie;
• attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);
• prestazioni eccezionali conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare che deve essere disposta immediatamente dal primo giorno di assenza;
• servizi esterni alla posta, in banca, presso altri Istituti Scolastici, Enti
L’individuazione del Personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto avviene sulla base dei criteri generali nel seguito indicati:
a) competenze specifiche professionali documentabili in relazione agli incarichi riferiti alle attività aggiuntive programmate;
b) disponibilità ad assumere e assolvere particolari incarichi nell’ambito dell’orario d’obbligo e/o dell’orario aggiuntivo;
c) ragionevole rotazione degli incarichi di lavoro riferiti alle attività aggiuntive programmate;
d) disponibilità a formarsi e formare colleghi.
Art.78 - Incarichi specifici
Gli incarichi specifici, necessari all’istituzione scolastica, vengono indicati dal DS su proposta del DSGA, tenendo conto delle consistenze organiche dell’area ATA, della sua collocazione tra i diversi plessi e comunicati al personale.
Sono assegnati, previa presentazione di apposita domanda, al personale che svolge servizio nel plesso in cui è stato previsto l’incarico secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. disponibilità;
2. competenze ed esperienze acquisite;
3. compatibilità con orario e settore di lavoro;
4. anzianità di servizio.
E’ possibile l'attribuzione di più incarichi specifici alla stessa unità di personale nel solo caso in cui il numero dei lavoratori disponibili è inferiore agli incarichi da assegnare.
Può essere consentito l'avvicendamento esclusivamente in caso di assenza a qualsiasi titolo per almeno 10 gg. continuativi o per l'avvicendamento di personale per intervenuta nomina da parte del Provveditorato agli Studi in corso di anno scolastico. L’avvicendamento viene disposto dal dirigente scolastico con apposita lettera d’incarico in base alle domande prodotte dal personale e rispettando i suddetti criteri.
Art.79 - Lettera d’incarico
Il Dirigente Xxxxxxxxxx affida l’incarico con una lettera in cui viene indicato il tipo di attività, i compiti, l’eventuale delega ed ambito di responsabilità e il compenso che può essere, a seconda del tipo di incarico, orario o forfetario.
Art.80 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO.
I compensi a carico del Miglioramento Offerta Formativa (FIS incluso) saranno liquidati con Cedolino Unico. La segreteria avrà cura di trasmettere nei tempi previsti dal MEF, e comunque a conclusione delle attività, le dovute informazioni per il pagamento dei compensi.
Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato dovrà presentare richiesta scritta al termine delle attività scolastiche. Tale richiesta conterrà l’elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa nomina e l’eventuale documentazione relativa all’effettivo svolgimento delle attività.
Per tutte le attività che prevedono una liquidazione oraria il D.S. chiederà certificazione delle ore svolte. Le ore non effettuate non sono retribuite.
Per gli incarichi che prevedono liquidazioni forfetarie gli interessati presentano una relazione sull’attività svolta.
Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste nella presente contrattazione non sono retribuite.
INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA SULLA GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE.
Il D.S. fornirà alla RSU:
1. l’informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica entro il 30 settembre, prima che siano definiti i piani delle attività del personale docente e ATA.
2. l’informazione successiva sull’assegnazione degli incarichi ai singoli, nonché sugli importi effettivamente erogati.
Le informazioni rese alla RSU su questi temi non possono essere limitate in nome del diritto alla riservatezza. Le RSU si impegnano a fornire ai lavoratori informazioni in forma riservata.
Non è possibile contrattare la suddivisione del fondo se non si è verificata l’attuazione della gestione del fondo del precedente anno.
Parte VII – Criteri per l’accesso al FIS
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO.
1. Suddivisione della parte del fondo dell’istituzione scolastica
Risorse | Assegnazione anno in corso lordo dipendente acconto gen/ag. 2015 | Assegnazione anno in corso lordo dipendente saldo set/dic 2014 | Economie C.U. | TOTALE Lordo dipendente | TOTALE Lordo stato |
FONDO D’ISTITUTO | 24.999,45 | 12.499,73 | 112,13 | 37.611,31 | 49.910,21 |
Incarichi al personale ATA titolari di posizioni economiche | 681,85 | 904,81 | |||
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (ART. 33 CCNL 29/11/2008) n. 5 | 2.188,87 | 1.094,44 | 3.283,31 | 4.356,95 | |
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA (ART.1 sequenza contrattuale 25/07/2008) ridotta del 44.27% | 1312,04 | 656,02 | 1.968,06 | 2611,62 | |
Attività complementari di educazione fisica | 1.252,86 | 1.662,54 | |||
Ore eccedenti | 1091,85 | 545,92 | 401,78 | 2.039,55 | 2.706,48 |
TOTALE COMPLESSIVO | 29.592,21 | 14.796,11 | 513,91 | 46.836,94 | 62.152,61 |
Al totale FIS comprensivo delle economie si sottrae la somma necessaria per il compenso del DSGA pari ad
€.2.610,00 al lordo dipendente e pari ad €.3.463,47 al lordo stato. Quindi:
Risorse | Assegnazione anno in corso lordo dipendente acconto | Assegnazione anno in corso lordo dipendente saldo | Economie C.U. | TOTALE Lordo dipendente | TOTALE Lordo stato |
FONDO D’ISTITUTO | 24 .999,45 | 12.499,73 | 112,13 | 37.611,31 | 49.910,21 |
INDENNITA’ DI DIREZIONE | -2.610,00 | -3.463,47 | |||
Totale, esclusa la risorsa per Incarichi al personale Ata titolare di pos. economiche, in appl. dell’art 0c21 del Dl 78/2010, che non percepisca il correlato beneficio economico | 35.001,31 | 46.446,74 |
Si conviene di distribuire il fondo (escluse le quote per funzioni strumentali ed incarichi specifici) nella misura percentuale di: 75% al personale docente e 25% al personale ATA.
La quota del 25% destinata al personale Ata sarà incrementata dalla risorsa per Incarichi al personale Ata titolare di pos. economiche, in appl. dell’art 0c21 del Dl 78/2010, che non percepisca il correlato beneficio economica, che, vista la mancanza di presenza di detto personale, sarà ripartita tra tutto il personale Ata in servizio nell’istituto nell’as 2014/15
Si precisa che con la quota Attività complementari di Educazione Fisica saranno retribuite le attività previste
nel POF e deliberate nel Collegio dei Docenti relativamente al Gruppo sportivo.
Calcolo del 75% sul totale lordo dipendente 26.250,98 Calcolo del 75% sul totale lordo stato 34.835,06
Calcolo del 25% sul totale lordo dipendente 8.750,33 Calcolo del 25% sul totale lordo stato 11.611,68
PERSONALE DOCENTE –
vedere tabella B
PERSONALE ATA
- vedere tabella D
La quota del 25% destinata al personale Ata è così incrementata:
Personale ATA | P | Lordo stato |
25% FONDO D’ISTITUTO | 8.750,33 | 11.611,68 |
Incarichi al personale Ata titolare di pos. economiche, in appl. dell’art 0c21 del Dl 78/2010, | 681,85 | 904,81 |
Totale | 9.432,18 | 12.516,49 |
1. Criteri di suddivisione del fondo dell’istituzione scolastica tra le attività e tipologia dei compensi per il personale DOCENTE: Le attività inerenti i progetti deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto saranno assegnate al personale docente secondo i seguenti criteri:
Funzioni Strumentali
Per l’a.s. 2014/15 si concorda di ripartire le risorse complessive e relative alle Funzioni Strumentali fra tutte le figure deliberate dal Collegio Docenti, nel seguente modo:
Area POF – Autovalutazione: 1,57 quota Area Studenti – 2 quote,
Area Docenti – 2 quote
Area Orientamento – 1 quota.
Progetti
Progetti in orario curricolare:
•Ad ogni docente partecipe del gruppo di lavoro saranno assegnate 6 ore di progetto per ogni classe di sua competenza partecipante al progetto
Progetti in orario extra curricolare (esclusi IDEI)
•Ad ogni docente saranno assegnate massimo 20 ore di insegnamento a € 35,00 lordo dipendente orario
•I corsi extracurricolari saranno attivati solo con la partecipazione di almeno 10/15 iscritti in tutto l’istituto. In caso di mancata frequenza media del 50% degli iscritti il corso sarà sospeso.
•In presenza di esperti ed enti esterni, per le attività di organizzazione e coordinamento fino ad un massimo di 10 ore.
Il compenso dei collaboratori del Dirigente scolastico non è cumulabile con il compenso per lo svolgimento dell’incarico di funzione strumentale al piano dell’offerta formativa.
Per le seguenti attività il compenso è orario (tabella 5 XXXX 0000-0000):
1. attività aggiuntive d’insegnamento volte all’arricchimento e all’integrazione dell’offerta formativa;
2. attività aggiuntive di insegnamento volte allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi;
3. attività aggiuntive non di insegnamento per la progettazione, partecipazione e coordinamento di iniziative progettuali della scuola;
4. progettazione e produzione di materiali utili per la didattica;
5. altre attività gestionali e organizzative, funzionali all’insegnamento, ecc..
Per le seguenti attività il compenso è forfetario:
1. progettazione interventi formativi;
2. partecipazione e coordinamento di commissioni di lavoro;
3. attività di responsabili di laboratorio;
4. coordinamento e verbalizzazione di consigli di classe; 5 . collaboratori del Dirigente scolastico;
Il compenso per le attività svolte è attribuito ad ognuno, entro il limite massimo previsto dal contratto, in base a: presenza alle riunioni, produzione di materiali, coordinamento e partecipazione alle commissioni o gruppi di lavoro, attività di referente di progetto, certificazione delle attività svolte tramite fogli firma e/o autodichiarazione.
Finalizzazioni
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.O.F..
Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:
Personale docente:
Risorse anno scolastico 2014/2015 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP) | ||
Lordo dip | Lordo stato | |
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | € 4.305,00 | € 5.712,74 |
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | € 2.625,98 | € 3484,68 |
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 19.320,00 | € 25.637,64 |
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 3.283,31 | € 4.356,95 |
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 1.252,86 | € 1.662,54 |
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
Sostituzione colleghi assenti | € 2.039,55 | € 2.706,48 |
TOTALE COMPLESSIVO | € 32.826,70 | € 43.561,03 |
Personale ATA:
Risorse anno scolastico 2014/2015 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP) | ||
Lordo dip | Lordo stato | |
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | € 9.432,18 | € 12.516,49 |
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) | € 2.610,00 | € 3.463,47 |
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 0.00 | € 0.00 |
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 1.968,06 | € 2.611,62 |
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 | € 0.00 |
TOTALE COMPLESSIVO | € 14.010,24 | € 18.591,58 |
DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Tabella A – Progetti POF as 2014/15
Tabella B – Ripartizione FIS Docenti as 2014/15 Tabella C – Figure Strumentali as 2014/15 Tabella D – Ripartizione FIS ATA
Tabella E – Incarichi Specifici ATA
Progetti POF 2014/15 Tabella A
Progetto curric. | Progetto extracurric. | N.docenti | h. prog. | 17,5 | ore lezione | € 35 | tot fis | |
Progetti sportivi | ||||||||
C Sport./ tiro al volo | 0 | 5 | € 175 | € 175 | ||||
Potenziamento ed. scientifica | ||||||||
Giochi archimede | 1 | 12 | 210 | € 0 | 210 | |||
Galileo testo | 1 | 12 | 210 | € 0 | 210 | |||
Chimica: testo/giochi | 18 | € 630 | 630 | |||||
Meteo | 1 | 3 | 52,5 | 3 | € 105 | 157,5 | ||
Potenziamento abilità linguistica | ||||||||
PET - FIRST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laboratorio CLIL | 8 | 4 | 32 | 560 | 15 | 525 | 1085 | |
Educazione alla salute | ||||||||
Educazione alla salute | 0 | 0 | ||||||
Ampliamento offerta formativa | ||||||||
Quotidiano classe | 0 | 0 | ||||||
Chocostage | 1 | 6 | 105 | 105 | ||||
The MedEATerranean fair of taste … | 1 | 6 | 105 | 105 | ||||
Etwinning | 1 | 6 | 105 | 105 | ||||
Rigiocattolo | 1 | 4 | 70 | 70 | ||||
Alternanza scuola lavoro | ||||||||
Alternanza e stage ip.ia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alternanza e stage geotecnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alternanza e stage chimico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alternanza e stage liceo | 1 | 6 | 105 | 0 | 105 | |||
Alternanza e stage turistico | 1 | 6 | 105 | 0 | 105 | |||
Impresa formativa sim. enogastr.: | ||||||||
complessivo | 1+1 | 32 | 560 | 25 | € 875 | 1435 | ||
Altre attività extracurricolari | ||||||||
ECDL | 1+1 | 20 | 350 | 350 | ||||
Piano di Miglioramento | 6_8 | 80 | 1400 | 1400 | ||||
Competenze di cittadinanza | ||||||||
Avis | 1 | 0 | 4 | 70 | 70 | |||
Dipingiamo l'aula + murales | s | 1 | 0 | 4 | 70 | 70 | ||
Area Recupero e sostegno | ||||||||
La mia scuola in un click | 1 | 0 | 6 | 105 | 105 | |||
Sportello Help | 57 | €1.995 | € 1.995 | |||||
Adesione a progetti e altre attività deliberate dal Collegio Docenti | ||||||||
Rotary | 3 | 6 | 18 | 315 | 315 | |||
Orientamento (altri) | 4 | 4 | 20 | 350 | 350 | |||
totale | 277 | 4847,5 | 123 | 4305 | ||||
totale | € 9.152,50 |
Ripartizione FIS Docenti as 2014/15 Tabella B
n. docenti | Ore unitarie | Ore comples. | € /ora | totale | Lordo Stato | |
Figure Gestione Organizzativa | ||||||
1° collaboratore | 1 | 150 | 17,5 | 2625 + 0.98 2625,98 | 3484,68 | |
Referente sede Manganella | 1 | 30 | 17,5 | 525 | 696,68 | |
Referente sede Manganella | 1 | 30 | 17,5 | 525 | 696,67 | |
Referente sede Martiri | 1 | 30 | 17,5 | 525 | 696,68 | |
Orario | 2 | 15 | 30 | 17,5 | 525 | 696,67 |
Figure Gestione Didattica | ||||||
Coord Serale | 1 | 30 | 17,5 | 525 | 696,68 | |
Coord Innovazione | 1 | 30 | 17,5 | 525 | 696,67 | |
Coord. Polo/ifts | 1 | 30 | 17,5 | 525 | 696,68 | |
Coord bisogni speciali | 1 | 30 | 17,5 | 525 | 696,67 | |
Coord Dip Disciplinari | 8 | 3 | 24 | 17,5 | 420 | 557,34 |
Coord Dip Indirizzo | 5 | 2 | 10 | 17,5 | 175 | 232,22 |
Coord. Classi 1°e 5° | 11 | 11 | 121 | 17,5 | 2117,5 | 2809,92 |
Coord classi 2°, 3° e 4° | 13 | 10 | 130 | 17,5 | 2275 | 3018,92 |
Figure Gestione: supporti Strutturali-Strumentali | ||||||
Resp laboratori | 18 | 5 | 90 | 17,5 | 1575 | 2090,03 |
Ref GLH | 0 | 17,5 | 0 | 0,00 | ||
Ref. DSA | 1 | 15 | 17,5 | 262,5 | 348,34 | |
Ref. Agenzia Formativa | 1 | 15 | 17,5 | 262,5 | 348,34 | |
Commissioni supporto POF | ||||||
Lab. Sapere scientifico | 8 | 18,75 | 150 | 17,5 | 2625 | 3483,38 |
Comm. Strumenti e dismissione | 2 | 0 | 17,5 | 0 | 0,00 | |
Progettualità europea | 4 | 8 | 32 | 17,5 | 560 | 743,12 |
Tot funzionamento | 17098,48 | 22689,68 |
Riepilogo Progetti – Tabella A
Ampliamento Offerta Formativa | ||||||
Progetti (vedere tab. 2 ) | Ore | Costo/h | ||||
Attività aggiuntive di insegnamento | 000 | 00 | 0000 | |||
Attività aggiuntive non di insegnamento | 277 | 17,5 | 4847,5 | |||
totale | 9152,5 | 12.145,38 | ||||
Tot FIS docenti | 26250,98 | 34.835,06 |
Figure Strumentali as 2014/15 Tabella C
n. docenti | quota | totale | ||||
Lordo dipent | Lordo stato | |||||
FIGURE STRUMENTALI | ||||||
POF – Autovalutazione; | 1 | 1 | 500 | 663,50 | ||
POF - LLS | 0,57 | 0,57 | 283,31 | 375,95 | ||
Studenti - viaggi | 1 | 1 | 500 | 663,50 | ||
Studenti - supporto | 1 | 1 | 500 | 663,50 | ||
Docenti - Multimediale | 2 | 2 | 1000 | 1327,00 | ||
Orientamento | 1 | 1 | 500 | 663,50 | ||
totale | 3283,31 | 4.356,95 | ||||
Fondo FS – 3.283,31 | 4.356,95 |
Tabella D
RIPARTIZIONE MOF ATA2015 | Lordo Stato | ||||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | |||||
VOCE | NUMERO | ORE | IMPORTO | ||
Disponibilità prolungamento orario | 5 | 14,5 | 10 | 145,00 | 192,42 |
Supporto scrutini informatizzati | 1 | 14,5 | 20 | 290,00 | 384,83 |
Intensificazione lavoro convoc. | 1 | 14,5 | 20 | 290,00 | 384,83 |
intensificazione contabile/amministrativa | 1 | 14,5 | 20 | 290,00 | 384,83 |
intensificazione magazzino | 1 | 14,5 | 20 | 290,00 | 384,83 |
intensificazione graduatorie | 1 | 14,5 | 20 | 290,00 | 384,83 |
intensificazione viaggi istruzione | 1 | 14,5 | 10 | 145,00 | 192,41 |
supporto iscrizioni | 2 | 14,5 | 40 | 580,00 | 769,66 |
commissione caf | 1 | 14,5 | 6 | 87,00 | 115,45 |
straordinario | 14,5 | 30 | 435,00 | 577,24 | |
TOTALE | 2842,00 | 3771,33 | |||
ASSISTENTI TECNICI | |||||
collaborazione manutenzione straordinaria lab assegnati | 5 | 14,5 | 50 | 725,00 | 962,08 |
manutenzione Laboratori cucina/sala | 1 | 14,5 | 20 | 290,00 | 384,83 |
Manutenzione attrezzature e arredi scolastici | 1 | 14,5 | 30 | 435,00 | 577,24 |
assistenza aula multimediale | 1 | 14,5 | 10 | 145,00 | 192,42 |
supp organizzativo acquisti beni di consumo | 3 | 14,5 | 30 | 435,00 | 577,24 |
supp organizzativo tracciabilità | 1 | 14,5 | 10 | 145,00 | 192,42 |
disponibilità corso serale | 1 | 14,5 | 5 | 72,75 | 96,54 |
partecipazione progetti | 1 | 14,5 | 6 | 87 + 5,43 92,43 | 122,65 |
straordinario | 5 | 14,5 | 25 | 362,50 | 481,04 |
TOTALE | 2702,68 | 3586,46 | |||
COLLABORATORI SCOLASTICI | |||||
pulizia eventi straordinari laboratorio cucina | 3 | 12,5 | 60 | 750,00 | 995,25 |
servizi esterni posta e minute spese | 2 | 12,5 | 10 | 125,00 | 165,88 |
supporto spesa eno | 3 | 12,5 | 15 | 187,50 | 248,81 |
Disp. Pulizia straordinaria cucina /sala didattica X. Xxxx; | 5 | 12,5 | 60 | 750,00 | 995,25 |
Disponibilità sostituzione non programmata, ma motivata | 6 | 12,5 | 60 | 750,00 | 995,25 |
Manutenzione interventi edificio | 1 | 12,5 | 10 | 125,00 | 165,88 |
Commissione Caf | 1 | 12,5 | 6 | 75,00 | 99,52 |
Intensificazione collega assente | 10 | 12,5 | 40 | 500,00 | 663,50 |
straordinario | 10 | 12,5 | 50 | 625,00 | 829,37 |
TOTALE | 3887,50 | 5158,71 | |||
TOTALE SPESA PER FIS | 9432,18 | 12516,50 |
*Le economie derivanti dal mancato pagamento delle ore straordinarie confluiranno in queste voci per manutenzione straordinaria dei laboratori e della sede di via dei Martiri della Niccioleta.
Incarichi Specifici ATA Xxxxxxx E
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | Importo | Lordo stato | |
Supporto amm. contabile | 1 | 196,80 | 261,16 |
Supporto sito web | 1 | 196,80 | 261,16 |
COLLABORATORI SCOLASTICI Intensificazione laboratorio cucina | 1x 3 quote | 590,42 | 783,49 |
1 x 2 quote | 393,62 | 522,32 | |
3x 1 quota | 590,42 | 783,49 |
TOTALE SPESA PER INCARICHI SPECIFICI 1.968,06 2.611,62
Note
La suddivisione degli incarichi specifici tra i collaboratori è stata condivida in relazione all’orario settimanale di presenza e all’assolvimento dei compiti di pulizia, lavaggio stoviglie, ecc dei collaboratori stessi nel laboratorio di cucina nei corsi diurno e serale.
Nel Piano delle Attività personale Ata , sentita la disponibilità del personale stesso, è stato definito il seguente orario settimanale:
1 collaboratore è presente in laboratorio per 3 turni settimanali 1 collaboratore è presente in laboratorio per 2 turni settimanali
3 collaboratori sono presenti in laboratorio per 1 turno settimanale
a)
CALCOLO INDENNITA’ DI DIREZIONE
Indennità di Direzione DSGA | |||
Determinazione parte variabile a carico FIS | Lordo dip. | Lordo stato | |
Quota per unità di personale a | 30 | 39,81 | |
Totale organico diritto docenti ed ata | 62 | 1860 | 2468,22 |
Parametri aggiuntivi indennità di Direzione: almeno 2 punti di erogazione del servizio scolastico, | 4 punti di erogazione | 750 | 995,25 |
Totale | 2610 | 3463,47 |
Parte VIII – NORME FINALI
Resoconto e pubblicazione delle attività retribuite con il F.I.S.
1. Tutte le attività a pagamento verranno realizzate, compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite al fondo dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle somme e delle ore assegnate a ciascun attività.
2. Il personale, entro il 30 giugno deve presentare il resoconto delle attività per l’anno scolastico corrente, con l’indicazione delle ore svolte.
3. Sono materia di informazione successiva le seguenti:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
4. Il prospetto dei compensi relativi alle attività a carico del Fondo d’Istituto verrà portato a verifica con le RSU entro il 20 luglio e messo a disposizione del personale docente ed ATA presso gli uffici del personale per eventuali ricorsi per errori ed omissioni entro i cinque giorni successivi.
5. I compensi devono essere liquidati entro il 31 agosto.
Verifica dell’accordo
I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di attuazione. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con una nuova intesa tra le parti.
Interpretazione autentica
1. In caso di controversie circa l’interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.
3. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.
Durata del contratto
1. Il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d’Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d’Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni nel più breve tempo possibile.
3. In caso di contrasto del presente Contratto Integrativo d’Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.
Norme di tutela
1. Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali, ai Contratti Regionali ed ai Contratti Provinciali, nonché alle altre disposizioni vigenti.
Allegati
1. piano del personale ATA