CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI
PER IL POTENZIAMENTO STAGIONALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI NELLA REGIONE UMBRIA PER L’ANNO 2017
TRA
Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Direzione Regionale Umbria
e
Regione Umbria – Giunta Regionale
VISTI:
- La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile " e s.m.i.;
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 “Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” e s.m.i. di cui al D.lgs 29 maggio 2017, n. 97;
- La Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- Il D.P.C.M. 20 dicembre 2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” s.m.i.;
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 xxxxx0000, n. 59”;
- La Legge Regionale 2 marzo 1999, n. 3 relativa al “Riordino delle funzioni dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale e delle autonomie dell’Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- La Legge Regionale 19 novembre 2001, n. 28 “Testo unico regionale per le foreste” così come modificata ed integrata con Legge Regionale 15 aprile 2009, n. 9;
- Il Decreto Legge 19 aprile 2002, n.68 convertito nella Legge n. 118/2002;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- Il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 19 giugno 2002;
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 23 giugno 2009 con la quale viene aggiornato il suddetto Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e che prevede l’approvazione annuale di un Documento Operativo Annuale;
- Visto il D.lgs 19 agosto 2016, n. 177 che reca “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettere a) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, che attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- Visto l’Accordo-quadro regolante i rapporti convenzionali tra Ministero dell’Interno e le regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sancito nella seduta del 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista la D.G.R. n. 701 del 20.06.2017, che approva il quadro esigenziale regionale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi per la definizione dei rapporti tra la Regione Umbria e il Ministero dell’Interno-Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Vista la possibilità da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di mettere a disposizione del servizio AIB anche personale in possesso della qualifica di DOS (direttore operazioni spegnimento);
- Considerati gli indirizzi operativi per la campagna AIB emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che per la campagna AIB 2017 che sono stati inviati con nota del 13 giugno 2017, prot. n. DPC/RIA/0039196;
PREMESSO CHE
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- La legge 21 novembre 2000, n. 353 assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative e informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendi o ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;
- La Legge n. 353/2000 agli articoli 5 e 6 prevede che le Regioni, per la realizzazione di programmi formativi e informativi relativi alle attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva, possano avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- La stessa Legge n. 353/2000, all’art. 7, comma 3, punto a) prevede che le Regioni, negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il D.lgs 19 agosto 2016, n. 177, all’art. 9 che attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco specifiche competenze già del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- la D.G.R. n. 701 del 20.06.2017, che approva il quadro esigenziale regionale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi per la definizione dei rapporti tra la Regione Umbria e il Ministero dell’Interno-Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con D.G..R. n. 808 del 19 giugno 2002, come aggiornato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1040 del 21 giugno 2006 e con D.G.R. 865 del 23 giugno 2009, prevede la possibilità di integrare l’organizzazione operativa regionale per la lotta agli incendi boschivi anche tramite le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, previa convenzione;
- Per le disposizioni contenute nella circolare n. 34 del 30 luglio 1987 e nella nota del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 1149/4168 del 5 maggio 2004, le squadre operative dei Vigili del Fuoco devono essere composte da almeno cinque operatori;
- Per la particolare tipologia di intervento di cui alla presente convenzione per gli incendi boschivi possano essere organizzate squadre composte da un qualificato e quattro vigili tra permanenti e discontinui;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) all’articolo 1, comma 439 consente al Ministero dell’Interno e per sua delega ai Prefetti, di stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti locali che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli Enti locali, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di Polizia, di Soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;
- L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni ed il Decreto n. 1 del Commissario Delegato, adottati a seguito degli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi nell’estate 2007, che prevedono procedure integrate tra le diverse componenti;
- La legge 12 luglio 2012 n.100 ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40 relativi al trasferimento della Flotta aerea antincendio al Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico Difesa Civile;
TRA
il Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico Difesa Civile rappresentato dal Prefetto di Perugia e dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria
E
La Regione Umbria, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx 00, C.F. 80000130544, rappresentata dall’Assessore competente, la quale interviene al presente atto in rappresentanza della Regione, per come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 10/07/2017 e dal Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica:
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
art. 1
(Finalità - oggetto - ambito)
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La Regione Umbria affida al Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Umbria - il compito di integrare l’organizzazione regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in ambito regionale per l’anno 2017 mediante il potenziamento dei dispositivi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
In particolare, tenuto conto che la Regione Umbria dispone di un sistema operativo organizzato con l’ Agenzia Forestale Regionale e con i Carabinieri Forestale, per quanto di competenza ai sensi del D.lgs 177/2016 e come stabilito anche dalla Legge Regionale n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 12 del D.lgs 177/2016, l’impiego operativo della struttura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è previsto come:
- Gestione attività SOUP garantendo il funzionamento durante tutto l’anno e durante il periodo di apertura della Campagna AIB con operatività h24;
- Disponibilità di personale con funzione DOS/ROS per la gestione degli incendi boschivi e di interfaccia;
- Disponibilità di 2 squadre operative dotate di relativi automezzi ed attrezzature dedicate allo spegnimento degli incendi boschivi.
La consistenza numerica delle squadre, il relativo periodo di attivazione e la specifica dislocazione sul territorio sono stabiliti ai successivi articoli.
Nel momento in cui la situazione richiede l’impiego di personale VV.F., i Comandi Provinciali provvederanno ad inviare sul luogo le predette squadre in base alle indicazioni fornite dalla SOUP a cui la normativa vigente demanda la gestione delle squadre operative AIB poste a disposizione della Regione Umbria per il servizio antincendio boschivo.
Al fine di garantire le comunicazioni tra sale operative e squadre dei Vigili del Fuoco, l’Amministrazione regionale fornirà alla Direzione Regionale VV.F. appositi apparati palmari e stazione fissa (per la sala operativa) sintonizzati sulla rete radio regionale AIB.
Nel caso di incendi che interessano anche zone boschive caratterizzate da situazione tipiche di interfaccia, ovvero in luoghi geografici ove il sistema urbano e quello rurale - forestale vengono a contatto e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane di infrastrutture civile, come meglio definite nelle procedure operative regionali, il DOS/ROS dei Vigili del fuoco assumerà la direzione del coordinamento delle operazioni di contrasto a terra.
La Regione Umbria intende coinvolgere il personale VV.F. operante nelle attività AIB anche nelle attività di formazione ed informazione previste dalla Legge n. 353/2000, art. 5 e 6.
art. 2
(Oneri della Regione)
Gli oneri conseguenti all’attuazione della presente convenzione vengono stabiliti complessivamente in € 200.000,00 (duecentomila) per l’anno 2017 in prima istanza, aumentabili fino a € 350.000,00 (trecentocinquantamila) a seguito di ulteriori assegnazioni di fondi per le attività AIB sul Bilancio della Regione, fatte salve eventuali ulteriori assegnazioni di fondi per le attività AIB sul Bilancio della Regione e sono riferiti al compenso del servizio svolto dal personale permanente libero dai turni ordinari, appositamente richiamato in servizio straordinario per la costituzione delle squadre, per prestare servizio per la SOUP, per il personale in possesso della qualifica di DOS (direttore operazioni spegnimento), nonché ai costi riferibili alla gestione dei mezzi e attrezzature VVF ed alle spese per la mensa e l’addestramento e l’aggiornamento del personale VVF impiegato.
Il trattamento economico è disciplinato dal vigente accordo negoziale definito ai sensi degli articoli 34 ed 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dal DPR 28 febbraio 2012, n.64.
La Regione Umbria si impegna a versare annualmente al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 Cap. XIV, art. 11, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato la somma di
€ 200.000,00 (duecentomila) per l’anno 2017 in prima istanza, aumentabili fino a € 350.000,00 (trecentocinquantamila) a seguito di ulteriori assegnazioni di fondi per le attività AIB sul Bilancio della Regione, con la seguente causale: “ Versamento da parte delle Regioni e degli Enti locali degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell’Interno nell’ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n.296”.
Detta somma sarà corrisposta con un acconto pari al 60% da versare entro il 31 luglio ed il restante 40% a saldo sarà corrisposto nel periodo compreso tra l’1 novembre ed il 30 dicembre 2017 a seguito di presentazione di una specifica relazione dimostrativa delle spese sostenute da parte della Direzione Regionale VVF Umbria. Ove non fosse possibile eseguire l’acconto entro il 31 luglio, la Regione provvederà al versamento in unica soluzione da effettuarsi tra l’1 novembre ed il 30 dicembre 2017.
La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa dei versamenti effettuati deve essere inoltrata agli Uffici della Direzione Regionale VV.F. Umbria per il successivo invio agli Uffici Centrali contabili del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile.
La somma potrà essere integrata qualora, in caso di eventi eccezionali, su specifica disposizione del dirigente responsabile del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica venga prorogata l’operatività delle squadre dei Vigili del Fuoco.
Per ogni giorno aggiuntivo di operatività delle squadre si prevede un importo pari a € 1.437,00 per squadra.
art. 3
(Oneri del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.)
La Direzione Regionale VVF garantisce la funzionalità della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), che verrà attivata secondo le modalità stabilite nel previsto protocollo di intesa. Analogamente garantirà l’impiego di personale VVF con la qualifica di DOS/ROS.
La Direzione Regionale VV.F. assicurerà, tramite i Comandi Provinciali VV.F., un servizio di operatività, per un periodo di 34 giorni, fatte salve eventuali ulteriori assegnazioni di fondi per le attività AIB sul Bilancio della Regione, con la presenza effettiva dei componenti delle squadre. Tali squadre saranno costituite da cinque operatori VV.F. e precisamente:
- un qualificato di turno libero;
- quattro vigili permanenti di turno libero.
L’articolazione e la durata del servizio è meglio precisata al successivo articolo 5.
A cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le squadre saranno dotate degli automezzi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività prevista ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Le squadre saranno normalmente a disposizione dalle ore 8:00 alle ore 20:00, salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi.
La Direzione Regionale VV. F. esonera l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante l’operatività delle squadre di cui alla presente convenzione.
Al fine di consentire un continuo monitoraggio di tale attività la Direzione Regionale VV.F. dovrà trasmettere alla Regione Umbria, Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, settimanalmente (entro ogni lunedì), un prospetto riepilogativo degli interventi effettuati. Le squadre VV.F., in servizio AIB, potranno essere impiegate anche al di fuori dell’ambito di competenza dei rispettivi territori provinciali su richiesta della SOUP alla Direzione Regionale VV.F.. Tale impiego può derivare da esigenze di lotta attiva o di controllo del territorio.
art. 4
(Rispettivi ruoli)
Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi di urgenza ed emergenza, anche in relazione a quanto previsto, le parti contraenti si impegnano ad assicurare il reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività di lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo della convenzione, nonché l’impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività, in stretta collaborazione e tenuto conto delle attività di competenza dei Carabinieri Forestale.
art. 5
(Durata della convenzione)
L’accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e tiene conto delle attività svolte nel periodo antecedente secondo gli accordi intercorsi e termina al 31 dicembre 2017, è efficace a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento da parte dei competenti Organi di Controllo. La data di attivazione delle squadre operative dedicate all’attività AIB sarà stabilita previa intesa tra le parti e formalizzata con la richiesta del Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.
Al fine di assicurare una efficace funzionalità del servizio si stabilisce l’operatività di due squadre al giorno.
In caso di conclamate condizioni meteorologiche che abbassano il rischio di incendi, con disposizione del Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, potrà essere sospesa l’operatività delle suddette squadre con preavviso di almeno un giorno. Analoga procedura dovrà essere seguita per la successiva ripresa dell’operatività.
La sospensione dell’operatività delle squadre, determinata dal venir meno delle condizioni necessarie all’insorgenza degli incendi boschivi, o la chiusura della campagna AIB durante il periodo di vigenza della convenzione, comporteranno comunque la corresponsione del compenso per un massimo di cinque giorni computato secondo l’importo dovuto per le squadre come indicato al precedente Art. 2
- ultimo capoverso.
art. 6
(Coordinamento)
L'organizzazione delle squadre operative AIB dei VV.F. viene affidata ai Comandi Provinciali VV.F. competenti per territorio ed il coordinamento delle stesse, in ambito regionale, sarà curato dalla Direzione Regionale VV.F. in base alle indicazioni fornite dalla SOUP. La direzione e il coordinamento delle squadre sull’intervento avverrà comunque in conformità alle norme vigenti.
Per consentire il coordinamento a livello regionale di tutte le forze operanti nel campo antincendi boschivi è operativa la SOUP che svolge la propria attività secondo il regolamento di funzionamento.
art. 7
(Disposizioni finali)
Le parti si impegnano a valutare sia ex ante, sia in corso d’opera l’idoneità del presente accordo sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza e provvederanno ai successivi aggiornamenti ed adeguamenti delle suddette disposizioni in relazione a sopravvenute esigenze operative.
art. 8
(Controversie)
La Commissione Paritetica istituita ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro sancito in Conferenza Stato regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 4.05.2017, verifica l’esatto adempimento dei rapporti convenzionali e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente insorte. Ove la predetta Commissione paritetica non potesse risolvere in via bonaria le eventuali controversie insorte tra le parti, queste saranno rimesse e risolte in xxx xxxxxxxxxxxxx.
x. XX XXXXXXX XXXXXX | p. IL MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO DIFESA CIVILE | ||
L’assessore all’agricoltura e Foreste Xxxxxxxx XXXXXXXX Firmato digitalmente | Il Dirigente Servizio Foreste Xxxxxxxxx XXXXXXXX Firmato digitalmente | Il Prefetto di Perugia Xxxxxxxx XXXXXXXXXX Firmato digitalmente | Il Direttore Regionale VVFSDPC Umbria Xxxxxxxx XXXXXXXX Firmato digitalmente |