CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra
Il Gruppo Consiliare Regionale Emiliano Sindaco di Puglia (da ora in poi GRUPPO) con sede in Bari alla Via Capruzzi n.212 C.F.: 93461400728, nella persona del suo Presidente pro-tempore ▇▇▇▇.
▇▇▇▇▇▇ Zinni nato ad Andria il 6/6/1962 ed ivi residente alla ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇
e
▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ nato ad Ostuni l’ 11/8/1967 e residente in Andria alla ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇▇▇, C.F.: FRN PLA 67M11 G187L, iscritto nell’Albo dei Pubblicisti al n.146805 dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia
premesso
che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n.29 del 22 ottobre 2015, avente ad oggetto " Disciplina e regolamentazione dei limiti all'acquisizione e alla spesa dei Gruppi Consiliari - modifiche e integrazioni alle leggi Regionali del 30 novembre 2012 e 11 Gennaio 1994 n.3”, il gruppo Consigliare Emiliano Sindaco di Puglia, intendono costituire un contratto di consulenza professionale alle condizioni di seguito indicate.
Tutto ciò premesso le parti, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti, stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Il ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ s'impegna a prestare la propria attività di lavoro autonomo in maniera occasionale per le esigenze del GRUPPO.
Il prof. Farina dovrà svolgere le seguenti attività di lavoro autonomo occasionali finalizzate a:
- consulenza relativa alla gestione del sito internet del gruppo regionale Emiliano Sindaco di Puglia : ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, portale ufficiale del gruppo consiliare;
- attività giornalistica per la gestione delle varie rubriche con relativi articoli;
- coordinamento per la pubblicazione e gestione delle rubriche con i vari consiglieri regionali con la supervisione e correzione degli articoli pubblicati;
- organizzazione e gestione dell’attività di comunicazione per gli eventi realizzati dal gruppo consiliare;
ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto terminerà al 31.12.2018 senza alcun preavviso e potrà essere rinnovato annualmente, previa valutazione dell'operato.
ARTICOLO 3 – AUTONOMIA DEL CONTRAENTE
La prestazione oggetto del presente contratto è resa dal prestatore nel contesto di un rapporto di attività di lavoro autonomo privo del carattere della subordinazione e della abitualità e comporta da parte della medesima l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici.
Il lavoratore autonomo svolgerà personalmente, senza valersi di sostituti, l’attività richiesta.
ARTICOLO 4 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il PROFESSIONISTA si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti regionali d.G.R. n. 1423 del 4 luglio 2015.
ARTICOLO 5 – RISULTATO
Il lavoratore autonomo, con la sottoscrizione del presente contratto, cede al GRUPPO ogni e qualsiasi diritto sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, senza aver nulla a pretendere, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d’autore o di inventore.
ARTICOLO 6 - COMPENSO
Il compenso è onnicomprensivo, anche di oneri fiscali e previdenziali, ed è determinato per la durata del contratto in euro 5.000,00 (cinquemila/00). Il compenso verrà corrisposto in due rate di uguale importo o in unica soluzione previa esibizione di una relazione sull'attività svolta adeguatamente documentata.
Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.
ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del compenso avverrà a mezzo bonifico bancario a prestazione eseguita.
ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE – RECESSO - DECADENZA
Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, il GRUPPO potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del Codice Civile.
Sono causa di risoluzione e quindi di cessazione immediata del contratto di consulenza in caso sopravvengano nel corso del rapporto una delle seguenti circostanze:
- che il lavoratore autonomo sia rinviato a giudizio o sottoposto misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e/ o mafiosa;
- che il lavoratore autonomo sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del GRUPPO.
E’ causa di risoluzione immediata del contratto il venir meno, a seguito di variazione del gruppo consiliare, di parte del budget assegnato ai singoli gruppi consiliari.
E’ causa di risoluzione o decadenza dal contratto di consulenza la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia previsto dal D.G.R. n.1423 del 4 luglio 2015.
ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui il lavoratore autonomo dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il consulente non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto. Il lavoratore autonomo autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgv. 196/2003.
ARTICOLO 10 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Il lavoratore autonomo è nominato "Incaricato del trattamento dei dati personali". Potrà trattare i dati personali solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l'incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal responsabile del trattamento.
Non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento dei dati difforme può essere oggetto di sanzione penale.
ARTICOLO 11 - RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti).
ARTICOLO 12 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA
Il lavoratore autonomo dichiara altresì:
- di non essere legato da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela, in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado con alcun consigliere regionale componente dell’attuale Assemblea Legislativa regionale;
- di non essere stato rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del GRUPPO.
ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere dall’applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bari.
ARTICOLO 14 – ONERI FISCALI
Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
BARI, 2 gennaio 2018
IL LAVORATORE AUTONOMO
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