DETERMINAZIONE NR. 39 DEL 07/05/2025
COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, INNOVAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE NR. 39 DEL 07/05/2025
OGGETTO: Canone manutenzione annuale 2025 piattaforma SUAP- VBG. Impegno di spesa.
FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AZZURRI ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 03/02/2025 con cui sono stati nominati i Responsabili di Settore dal 04/02/2025 al 03/02/2026;
Viste:
- la D.C.C. n. 132 del 23.12.2024 che approva il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la D.C.C. n. 133 del 23.12.2024 che approva il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la D.G.C. n. 1 del 10.01.2025 che approva il PEG per gli anni 2025-2027;
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Premesso che con determina del Responsabile del settore 1 n° 40/2013 si è provveduto ad
affidare la fornitura e la configurazione di un software per la gestione delle pratiche suap alla ditta Init s.r.l. (dal 01/11/2018 PA Evolution Srl a socio unico) di Perugia ;
Considerato che a garanzia della corretta operatività si rende necessario avvalersi del servizio di manutenzione e aggiornamento anche per l’anno 2025 al fine di garantire il buon funzionamento dei software presenti nella struttura informatica;
Viste linee guida ANAC n° 8 riguardanti i beni infungibili e coperti da privativa industriale; la proposta pervenuta da parte della ditta PA ABS s.r.l. a socio unico di Perugia e
presente sul mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni relativa al rinnovo del contratto per il servizio di manutenzione e assistenza telefonica dei software in questione fino al 31.12.2025 per una spesa di € 1.848,00 oltre iva al 22%;
Preso atto che le pubbliche amministrazioni sono tenute, ai sensi dell’Art. 26 della L. 488/1999 per servizi e forniture ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da ▇▇▇▇▇▇ S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
Verificato che alla data odierna non risultano attive su Consip convenzioni aventi per oggetto il servizio da noi richiesto;
Dato atto che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;
Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Acquisizione servizio di manutenzione annuale per il software VBG relativo alla gestione del SUAP;
o Importo del contratto relativo all’acquisizione della manutenzione e assistenza annuale: € 1.848,00 iva esclusa, € 2.254,56 iva inclusa per canone di manutenzione 2025;
o Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
o Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023;
o Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
Appurato:
o che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
o l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
o ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
o ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
o che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
Verificato che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all’art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi necessari, è necessario procedere all’acquisto “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”;
Precisato che:
in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
Dato atto che, avvalendosi del portale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, verrà perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti, nei confronti del seguente operatore: P.A. A.B.S. SRL, con sede legale a Milano CF/P.IVA 02690660309;
Verificato che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
Ritenuto di affidare all’azienda P.A. A.B.S. SRL, con sede legale a Milano CF/P.IVA 02690660309 le attività in parola per un importo di € 1.848,00 (+ IVA come per legge) per il canone annuale di manutenzione,in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Considerato che il principio d rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023 ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla effettiva assenza di alternative che qui si confermato richiamando quanto già espresso e poggiando inoltre la scelta sul dettato delle linee guida ANAC n° 8 riguardanti i beni infungibili e coperti da privativa industriale;
Verificato che nell’ambito della piattaforma elettronica gestita da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, è prevista comunque la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA), Richiesta di Offerta (RDO) e Trattativa Diretta, indirizzata ad un unico fornitore e con riferimento ai contratti di importo fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e servizi, procedura questa rispondente alle fattispecie normative di cui al D.Lgs 50/2016 ed in particolare all’art. 36, comma 2, lettera a) indicato;
Rilevato che:
- attraverso la visura telematica nel portale web dello Sportello Unico Previdenziale INPS/INAIL è stato verificato che il DURC del suddetto operatore è regolare (protocollo INPS_44838371);
- Visto l’art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni;
Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici;
Rilevato che la presente procedura è stata registrata presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici il CIG B6C132BCF9;
Dato atto
- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che i pagamenti relativi all’impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l’esercizio 2018;
Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;
Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Visto il Decreto D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; Vista la legge 136/2010 e s.m.i.;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto disposto all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola a P.A. A.B.S. SRL, con sede legale a Milano CF/P.IVA 02690660309, per un importo pari a € 1.848,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di € 2.254,56, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di € 2.196,00 (iva inclusa), a favore della società P.A. A.B.S. SRL, con sede legale a Milano CF/P.IVA 02690660309– con la seguente articolazione:
- € 2.196,00 sul capitolo di bilancio 266 “Spese per l’assistenza informatica alle attrezzature e ai programmi di base” Titolo 1, Missione 1, PCI U.1.03.02.19.001, V° livello 1”, Bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025, ove sussiste la necessaria disponibilità CIG: B6C132BCF9;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione succitata avverrà entro il 31/12/2025;
Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa de quo è compatibile con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello/a scrivente.
Di disporre:
- la trasmissione del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
-la pubblicazione della presente Determinazione all’albo pretorio on line dell’Ente;
-la pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui al D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.
OFFERTA
Canone manutenzione piattaforma /VBG/ HD + SaaS (SUAP) - Anno 2025
DATA | 29/10/2024 |
NUMERO OFFERTA | ▇▇▇_▇▇▇▇_▇▇▇_▇▇▇▇▇_▇▇_▇▇▇▇@▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_v0.1 |
eQuality # | 10381-2024 |
Spett.
COMUNE DI CARMIGNANO
OGGETTO:
Proposta economica per “Canone manutenzione piattaforma /VBG/ HD + SaaS (SUAP) - Anno 2025”
Egregio Cliente,
facendo seguito alla Vostra gradita richiesta di offerta, presentiamo la nostra proposta economica per la fornitura dei prodotti e servizi in oggetto.
La proposta economica fa riferimento alla descrizione dettagliata delle attività di seguito riportate.
Confidando che il contenuto della presente proposta corrisponda alle Vostre aspettative, siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi ringraziamo per l'opportunità offertaci e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.
PA ABS S.r.l
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Assistenza, manutenzione e SLA
A seguito del dispiegamento e avvio del sistema il proponente garantirà un servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma, mettendo a disposizione personale altamente qualificato sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici di sistema che riguardo gli aspetti di configurazione e utilizzo della piattaforma da parte degli operatori dell’ente.
La continuità del servizio di assistenza e manutenzione verrà garantita dalle ore 8:30 alle ore 17 dal lunedì al venerdì, nei giorni lavorativi.
Il proponente garantirà un servizio di Help Desk di primo e secondo livello rivolto agli operatori dell’ente,
mettendo a disposizione strumenti tecnologicamente avanzati per la gestione delle segnalazioni.
Il servizio di Help Desk prevedrà la seguente modalità operativa di accesso:
• Servizio di Call Center
contatto telefonico di richiesta intervento a cui seguirà richiesta scritta che potrà essere inoltrata a mezzo Servizio di Trouble-Ticketing;
• Servizio di Trouble-Ticketing
I messaggi di segnalazioni verranno gestiti tramite un sistema di trouble ticketing, che permetterà di gestire code di priorità, comunicazioni di avanzamento di stato della segnalazione, messaggi di risposta verso il richiedente, ecc..
I tempi massimi d’intervento saranno diversificati in funzione della tipologia dell’errore.
Saranno assicurati i seguenti livelli di servizio:
• Presa in carico del problema:
• entro 1 ora lavorativa dalla chiamata;
• entro 3 ore lavorative dall’apertura del ticket.
• Problem determination:
• entro 3 giorni lavorativi, per malfunzionamenti che non bloccano le attività;
• entro 1 giorno lavorativo, per malfunzionamenti che bloccano le attività e che non consentono in alcun modo di svolgere le funzioni (nemmeno accettando un degrado della prestazione).
• Ripristino dello stato di esercizio per i servizi erogati:
• entro 10 giorni lavorativi, per malfunzionamenti che non bloccano le attività;
• entro 3 giorni lavorativi, per malfunzionamenti che bloccano le attività e che non consentono in alcun modo di svolgere le funzioni (nemmeno accettando un degrado della prestazione).
Per tutti quegli errori in cui si rende necessario il confronto con l’ente rilevatore del problema, i tempi sopra
riportati potrebbero non essere garantiti in quanto non più dipendenti solo dalla nostra attività.
Per tutti quegli errori in cui c’è una correlazione con le componenti legacy dell’Ente (o fornite da fornitori
terzi) quali ad esempio:
• protocollo;
• Spid;
• pagoPA;
• …
i tempi sopra riportati potrebbero non essere garantiti in quanto non più dipendenti solo dalla nostra attività..
Dettagli accesso servizio di Call Center
Il servizio di Call Center è garantito dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì, nei giorni lavorativi utilizzando il numero di telefono: 075/▇▇▇▇▇▇▇. La risposta verrà smistata da un operatore del centralino.
Dettagli accesso servizio di Trouble-Ticketing
Per consentire di inoltrare richieste di assistenza e monitorare lo stato di avanzamento dei lavori sarà fornito un sistema di Trouble Ticketing: il sistema proposto è il pacchetto software open source OTRS (Open-source Ticket Request System).
L’accesso al sistema avverrà collegandosi all’indirizzo web che verrà comunicato.
E’ prevista la generazione periodica di report di qualità, atti a esplicitare il valore dei livelli di servizio come sopra indicati.
Il servizio è disponibile 24/7: 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Proposta economica
In riferimento alla Vostra gradita richiesta, riportiamo nel seguito la nostra migliore proposta economica:
DESCRIZIONE | PREZZO |
Canone di manutenzione ed HD – Anno 2025 (dal 01/01/2025 al 31/12/2025) | € 1.429,00 |
Canone SaaS – Anno 2025 (dal 01/01/2025 al 31/12/2025) | € 419,00 |
Prezzo Totale complessivo * l’importo è stato determinato in base alla tabella riportata a seguire | € 1.848,00* |
NOTA: Tutti gli importi sono da intendersi al netto dello sconto applicato ed al netto dell’IVA
In caso di sottoscrizione del canone biennale (2025-2026), verrà applicato uno sconto del 5%, in caso di canone triennale (2025-2026-2027) lo sconto sarà dell’8%.
Criteri per il calcolo del pricing “Canone Manutenzione ed HD”
• Il costo della manutenzione e dell’Help Desk va in funzione del numero di pratiche gestite a sistema. Il calcolo che viene applicato è il seguente:
• Base calcolo: importo canone contrattualizzato nell’anno 2024;
• Nuove pratiche da considerare nel canone 2025: numero di pratiche presenti al 31/12/2024 nel sistema. Il calcolo viene fatto partendo dal n. di pratiche effettive estratte dal sistema al 30/09/2024 riparametrizzato al 31/12/2024;
• Importo nuovo canone 2025: [Base calcolo] + ([Nuove pratiche da considerare nel canone 2025] * coefficiente canone manutenzione HD (0,000040 €) * 365 giorni di utilizzo)
• Di seguito riportiamo la tabella dei vostri "consumi" attuali, di quelli previsti per i prossimi anni (considerando che l’incremento del numero di pratiche rimanga stabile negli anni) ed il rispettivo calcolo del canone corrispondente.
Criteri per il calcolo del pricing “Canone SaaS”
• Il costo SaaS va in funzione dell'occupazione dello spazio e della banda utilizzata, quindi in funzione del numero di pratiche gestite a sistema. Il calcolo che viene applicato è il seguente:
• Base calcolo: importo canone contrattualizzato nell’anno 2024;
• Nuove pratiche da considerare nel canone 2025: numero di pratiche presenti al 31/12/2024 nel sistema. Il calcolo viene fatto partendo dal n. di pratiche effettive estratte dal sistema al 30/09/2024 riparametrizzato al 31/12/2024;
• Importo nuovo canone 2025: [Base calcolo] + ([Nuove pratiche da considerare nel canone 2025] * coefficiente canone manutenzione HD (0,00040 €) * 365 giorni di utilizzo)
• Di seguito riportiamo la tabella dei vostri "consumi" attuali, di quelli previsti per i prossimi anni (considerando che l’incremento del numero di pratiche rimanga stabile negli anni) ed il rispettivo calcolo del canone corrispondente.
Principali Termini e Condizioni 1
Le previsioni riportate nel presente capitolo sovrascrivono e sostituiscono, qualora diverse, quelle presenti nelle
“Condizioni Generali di Contratto” sotto descritte e si aggiungono alle stesse, per quanto ivi non previsto.
Descrizione | |
Fatturazione | Entro il primo trimestre dell’anno di competenza. |
Metodo di pagamento | 30 giorni D.F.F.M. (data fattura fine mese). I prezzi sono indicati al netto dell'IVA e dello sconto applicato e devono essere pagati tramite bonifico bancario. |
Validità della proposta | 28/02/2025 |
Conferma d’ ordine | Vi chiediamo di confermarci entro e non oltre il 28 Febbraio 2025 la presente proposta, inviandocela firmata per accettazione tramite PEC ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ con in copia conoscenza l’indirizzo ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇, in attesa del documento di determina. In caso contrario potremmo non garantire correttamente e nei tempi previsti dal contratto, i servizi di assistenza e manutenzione, dovendo correttamente privilegiare quanti avranno già sottoscritto. |
Per accettazione
Data Nome e cognome
Qualifica
Firma
1 La presente proposta è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto, che il Cliente dovrà timbrare e firmare per accettazione.
Condizioni Generali di Contratto
1 PREMESSA E DEFINIZIONI
Le presenti Condizioni generali di contratto si applicano a tutti i contratti conclusi da PA ABS S.r.l. con i propri clienti, aventi ad oggetto la fornitura di servizi, prestazioni professionali, anche consulenziali, soluzioni e prodotti informatici; sono parte integrante della documentazione contrattuale.
I termini di seguito indicati avranno il seguente significato nelle presenti Condizioni generali e negli altri documenti contrattuali.
a) “Cliente”: il soggetto che acquista la Fornitura;
b) “Condizioni Generali” o “Condizioni”: il presente documento;
c) “Contratto”: l’insieme dei documenti indicati all’art. 2;
d) “Fornitore”: la società che eroga la Fornitura, ossia PA ABS S.r.l.;
e) “Fornitura”: L'insieme dei servizi, delle prestazioni professionali, anche consulenziali, delle soluzioni e dei prodotti
informatici erogati e/o forniti dal Fornitore, che sono oggetto, di volta in volta, del Contratto;
f) “Parti”: Cliente e Fornitore, quando indicati congiuntamente;
g) “Prodotto/i” o “Prodotto/i sw”: prodotto/i, soluzione/i sw, sistema/i applicativo/i;
h) “Sistema e/o Sistema Informatico”: insieme di componenti hardware (e in certi casi software) che interagiscono fra
di loro per realizzare funzionalità o caratteristiche definite;
i) “Sistema Hardware e/o Apparato”: dispositivo composto da componenti elettroniche e di comunicazione che
realizzano caratteristiche definite;
l) “Servizio/i”: insieme delle attività poste in essere dal Fornitore per l’erogazione della Fornitura;
m) “Servizi Professionali”: si tratta di servizi di consulenza specializzata nei confronti del Cliente che possono essere
resi:
• in modalità a Corpo (modalità di calcolo del Corrispettivo dovuto per i Servizi Professionali oggetto del Contratto, nell’ambito di una fornitura “chiavi in mano” di soluzioni informatiche preventivamente definite nelle loro funzionalità e caratteristiche attraverso apposito “capitolato lavori” allegato all’Accordo di Fornitura di riferimento. In questo caso, il Corrispettivo dovuto per i Servizi Professionali viene valorizzato complessivamente e incluso nel Corrispettivo dovuto per la soluzione informatica fornita)
• in modalità a Consuntivo (modalità di calcolo del Corrispettivo dovuto per i Servizi Professionali oggetto del Contratto, che vengono valorizzati a consuntivo sulla base del tempo impiegato dal personale incaricato di svolgere l’attività richiesta dal Cliente, secondo le tariffe indicate nell’Accordo di Fornitura);
n) “Canone”: si intende l’importo che viene corrisposto a titolo di Corrispettivo in regolari scadenze dal Cliente al Fornitore per la licenza d’uso di Prodotti sw o per la fruizione servizi di tipo continuativo come meglio specificati nell’Accordo di Fornitura.
o) “Licenza/e d’uso”: è il contratto avente ad oggetto i termini e le condizioni di licenza del Prodotto sw da parte del Produttore al Cliente e viene anche comunemente indicato con l’acronimo “EULA” (End User License Agreement);
p) “Servizi a Canone”: riguarda servizi di tipo continuativo come meglio descritti nell’Accordo di Fornitura;
q) “Patch”: Sono modifiche sui Prodotti sw on-premise definite dal Produttore – o dalla Società in caso di Prodotti proprietari - ed applicate per rimediare ad anomalie e malfunzionamenti rilevati nell’uso;
r) “Manutenzione sw”: è il servizio di aggiornamento del software on-premise che permette al Cliente di disporre della Nuova versione dei Prodotti sw sulla versione in uso alle quali il Cliente ha diritto qualora abbia sottoscritto un contratto di manutenzione;
s) “Nuova versione”: è la nuova versione dei Prodotti sw on-premise rilasciata nel tempo ed a totale discrezione del Produttore o dalla Società al fine di arricchire le funzionalità offerte, di allinearle alla evoluzione tecnologica e di recepire in forma definitiva le correzioni di anomalie e malfunzionamenti segnalati e/o risolti temporaneamente mediante Patch;
t) “Personalizzazione”: rappresenta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica ai parametri comportamentali del software, la modifica ed aggiunte di reportistica e mappe video, la modifica al codice dei programmi, completamenti, rifiniture, integrazioni ed interfacce apposite realizzate dalla Società al fine di adattare i Prodotti sw alle esigenze tecniche, applicative ed organizzative del Cliente. Le personalizzazioni non sono oggetto di servizio di Manutenzione sw, salvo apposita previsione scritta tra le Parti;
u) “Informazioni Confidenziali” - si intendono tutte le informazioni di natura confidenziale rivelata in qualsiasi forma - ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, verbalmente ovvero su supporto cartaceo, elettronico o magnetico, per via telematica ovvero per visione diretta - riferite alle Parti e che le stesse potranno scambiarsi, nel corso o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione di ciascun Contratto. Le Informazioni Confidenziali includono senza limite alcuno, (i) le condizioni del Contratto medesimo oltre che ogni e qualsiasi informazione e documento inerente le negoziazioni che hanno preceduto la sottoscrizione dello stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, richieste di preventivo, offerte tecnico-economiche, preventivi etc.); (ii) qualsiasi informazione, ivi inclusa - tra l’altro - qualsiasi informazione o dato di carattere tecnico, strategico, economico o commerciale - comunque relativa all’attività di impresa, agli affari e/o ai beni della Società, ivi inclusa qualsiasi informazione di natura tecnica o tecnologica messa a disposizione ai fini dell’esecuzione del Contratto; (iii) tutti gli studi tecnici, analisi, compilazioni ovvero altri documenti preparati dalla Società, anche mediante l’utilizzo delle Informazioni Confidenziali di cui ai punti
(i) e (ii) che precedono.
2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DATA D’INIZIO E DURATA DELLA FORNITURA
2.1 Le presenti Condizioni Generali di contratto, unitamente alla Proposta Tecnica, alla Proposta Economica regolano e disciplinano i termini e le condizioni del rapporto tra il Fornitore ed il Cliente per l’esecuzione della Fornitura. L’insieme di questi documenti costituisce il Contratto.
2.2 Qualora PA ABS fornisca al Cliente Prodotti hardware di terze parti, i termini e le condizioni applicati da tali terze parti per la fornitura di tali Prodotti si applicheranno e prevarranno sulle previsioni di queste Condizioni Generali, limitatamente alla fornitura di tali Prodotti. Qualora per qualsiasi motivo tali termini e condizioni non si possano applicare al rapporto contrattuale tra PA ABS ed il Cliente, troveranno applicazione le presenti Condizioni Generali se non altrimenti specificato. In ogni caso, salvi i limiti inderogabili di legge, la fornitura di Prodotti di terze parti da parte di PA ABS non potrà comportare per quest’ultima una responsabilità diversa o maggiore di quella che PA ABS potrà far valere nei confronti della terza parte fornitrice dei Prodotti.
2.3 In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono il Contratto, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
• Proposta Economica;
• Proposta Tecnica;
• Condizioni Generali di contratto (il presente documento).
2.4 Le presenti Condizioni sostituiscono le eventuali Condizioni Generali di Acquisto del Cliente e prevalgono sulle stesse in caso di contrasto e/o conflitto.
2.5 Attesa la diversa tipologia e le diverse caratteristiche dei vari Prodotti e/o Servizi che possono costituire oggetto di ciascun Contratto, le presenti Condizioni includono (i) sia disposizioni di carattere generale, applicabili indistintamente a qualsiasi tipologia di Prodotto o Servizio; (ii) sia disposizioni di carattere specifico, riferibili esclusivamente a determinate tipologie di Prodotti o Servizi, e che potrebbero, conseguentemente, non trovare applicazione con riferimento ad un Contratto, qualora lo stesso non abbia ad oggetto quella particolare tipologia di Prodotti o Servizi.
2.6 Il Contratto si considera perfezionato quando il Fornitore riceve copia dei documenti contrattuali sottoscritti dal Cliente, ovvero nel momento in cui il Fornitore, ancorché non abbia ricevuto l’ordine o il Contratto, da inizio, su richiesta del Cliente, all’esecuzione della Fornitura, ai sensi dell’art. 1327 c.c.
2.7 La durata del Contratto è compresa tra la data del suo perfezionamento e la data di completamento della Fornitura.
3 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni afferenti al Contratto dovranno essere effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata ed eventualmente anticipate a mezzo e-mail.
4 RISORSE IMPIEGATE
4.1 Il Fornitore eseguirà le attività necessarie all’erogazione della Fornitura oggetto del Contratto con organizzazione e gestione delle persone e dei mezzi (cumulativamente definite “Risorse”) a proprio esclusivo rischio e cura, in conformità con quanto previsto dal Contratto.
4.2 Il Fornitore potrà provvedere ad eventuali sostituzioni del personale impiegato, nel rispetto degli standard di professionalità garantiti al Cliente.
4.3 Il Cliente prende atto che il Fornitore potrà utilizzare il personale e le attrezzature messe a disposizione per
l’erogazione della Fornitura, anche per erogare a terzi, forniture analoghe a quella prevista dal Contratto.
5 PIANIFICAZIONE TEMPORALE, SCADENZE E RITARDI
5.1 Le attività di fornitura saranno svolte nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella Proposta Tecnica e negli
altri documenti contrattuali (di seguito “Piano di lavoro”).
5.2 Eventuali modifiche, aggiornamenti, integrazioni del Piano di lavoro dovranno essere concordati dalle Parti e formalizzati in documenti sottoscritti dai rispettivi referenti tecnici.
5.3 Il Fornitore potrà essere considerato inadempiente alle proprie obbligazioni solo dopo un sollecito formale del Cliente e dopo l’inutile decorso del termine, non inferiore a 15 giorni lavorativi, ivi assegnato al Fornitore per sanare il contestato inadempimento.
5.4 Non si considera ritardo il mancato adempimento imputabile ad un evento di forza maggiore. Ai sensi delle presenti Condizioni, dovrà intendersi come “Evento di forza maggiore” qualsiasi evento o circostanza non ragionevolmente prevedibile ovvero che sfugga al ragionevole controllo ovvero che, anche se prevedibile, non poteva essere evitato da facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incendi, esplosioni, catastrofi naturali, pandemie, epidemie e recrudescenze delle medesime, fulmini, atti vandalici e/o terroristici, tagli dei cavi, guasti agli impianti, rivoluzioni, tumulti, guerre, colpi di stato, serrate, scioperi ed altre azioni sindacali, i ritardi nell’emissione di permessi e autorizzazioni da parte di Enti Pubblici o Concessionari di pubblici servizi e i ritardi nelle forniture di apparati da terze parti qualora i materiali e le componenti di detti apparati non siano generalmente disponibili sul mercato) di portata tale da impedire il corretto adempimento da parte del Fornitore. Al verificarsi di un Evento di forza maggiore, il Fornitore dovrà darne tempestiva informazione al Cliente e sarà esonerato dall’obbligo di adempiere al Contratto per tutta la durata di tale evento; il Fornitore potrà quindi pretendere una ragionevole estensione dei termini di esecuzione del Contratto. Per tutta la durata dell’evento di Forza Maggiore le Parti si terranno costantemente aggiornate sugli eventuali relativi sviluppi e si
impegneranno a limitarne, ciascuno per quanto di propria competenza, eventuali effetti negativi che a questo potessero derivare. La presente clausola non trova applicazione relativamente alle obbligazioni di pagamento del Cliente.
5.5 Il rispetto dei termini di erogazione della Fornitura è subordinato al verificarsi di tutti i presupposti tecnici che rendono possibile la prestazione dei Servizi e/o la fornitura dei Prodotti ed al fatto che il Cliente abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico, come meglio previsto al successivo art. 6.
5.6 Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, senza che l’esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento, nel caso in cui si realizzi anche una solo delle seguenti casistiche: a) vi siano fondate ragioni di ritenere che i Servizi e/o i Prodotti siano utilizzati da terzi non autorizzati; b) vi sia fondato motivo di ritenere che i Servizi e/o i Prodotti siano utilizzati illecitamente e/o illegalmente da parte del Cliente; c) ricorrano i presupposti delle altre ipotesi di sospensione previste dal Contratto o dalla legge.
6 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE
6.1 Il Cliente si obbliga a:
1. dare al Fornitore, con completezza, accuratezza e tempestività, tutte le informazioni e/o la documentazione
necessari per l’avvio e per l’espletamento della Fornitura;
2. garantire la disponibilità del proprio personale e di tutte le Risorse necessarie per il corretto svolgimento della Fornitura;
3. svolgere tutte le attività di propria pertinenza e/o concordate di volta in volta con il Fornitore per la corretta erogazione della Fornitura;
4. garantire al Fornitore l’accesso ai locali, alle strutture, alle attrezzature, ai dati e alle informazioni utili e/o necessari per lo svolgimento e l’erogazione della Fornitura;
5. corrispondere gli importi dovuti al Fornitore in base al Contratto entro i termini ivi indicati;
6. fornire al personale del Fornitore la connessione internet e gli accessi necessari all’espletamento della
Fornitura;
7. garantire al personale del Fornitore pieno e libero accesso ai sistemi software del Cliente, senza onere alcuno
per il Fornitore, laddove quest’ultimo ne abbia la necessità per erogare la Fornitura.
6.2 Qualora il Fornitore non adempia ai suddetti obblighi o qualora l’erogazione della Fornitura dipenda da un comportamento del Cliente, ulteriore e/o diverso rispetto a quelli sopra indicati, ed il Cliente dovesse omettere di fare quanto di sua competenza, con l’effetto di ritardare o impedire l’erogazione della Fornitura nei tempi concordati (oppure in mancanza di accordo sui tempi, per più di cinque giorni lavorativi), il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio, fermo restando il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14:
1. sospendere la Fornitura – dopo averne dato avviso al Cliente - finché il Cliente non abbia eseguito le attività di sua competenza;
2. rideterminare il valore economico della Fornitura in ragione dell’aumento dei tempi, delle attività e degli oneri connessi all’esecuzione della Fornitura, cagionato dalla mancata collaborazione del Cliente.
7 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
7.1 Ciascuna delle Parti, per la gestione ed esecuzione della Fornitura, nominerà un proprio Referente Tecnico,
comunicandone il nominativo all’altra.
7.2 I Referenti Tecnici delle Parti si adopereranno, con spirito di mutua collaborazione, per il corretto svolgimento della Fornitura, organizzando, con cadenza che sarà concordata, degli incontri durante i quali verrà esaminato in dettaglio lo stato di avanzamento delle attività, secondo quanto previsto nel Piano di lavoro, saranno discusse le questioni pendenti e saranno concordate le eventuali azioni da intraprendere.
7.3 I Referenti Tecnici dovranno, in particolare, monitorare l’esecuzione della Fornitura, promuovendo l’esecuzione del Piano di lavoro e concordano le eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano di lavoro che si rendessero necessarie o opportune.
7.4 Ciascuna Parte avrà la facoltà di sostituire il proprio Referente Tecnico, dandone comunicazione all’altra.
8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
8.1 L’importo del compenso dovuto al Fornitore per l’erogazione di ciascuna Fornitura sarà specificamente indicato nella relativa Proposta Economica (di seguito, il “Corrispettivo”). Rimangono a carico del Cliente i costi per servizi o beni che non risultano indicati nella Proposta Economica, quali, a titolo di esempio, l’acquisto dell’hardware e il costo del canone della linea internet. Il Corrispettivo pagato dal Cliente per i Servizi Professionali non comprende gli oneri fiscali che rimangono a carico del Cliente stesso.
8.2 Il Corrispettivo sarà fatturato secondo il piano contenuto nella Proposta Economica. Qualora la Fornitura preveda una fase di collaudo ed il Cliente inizi ad utilizzare il Servizio e/o i Prodotti prima che il collaudo sia stato completato, tale utilizzo costituirà de facto un’accettazione della Fornitura come se il collaudo avesse avuto luogo con esito positivo, costituendo quindi nulla osta alla fatturazione.
8.3 I pagamenti avverranno nei modi e nei termini indicati nella Proposta Economica; ove non previsto nella Proposta Economica, il pagamento del Corrispettivo dovrà essere effettuato entro 60 giorni di calendario dall’invio da parte del Fornitore della Fattura.
8.4 Per le eventuali attività svolte, su richiesta del Cliente, al di fuori delle sedi concordate, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio), secondo quanto meglio specificato nella Proposta Economica.
8.5 Qualsivoglia modifica dell’ammontare del Corrispettivo sarà valida a far data dalla sottoscrizione da ambo le Parti di apposito atto modificativo del Contratto. Qualora il Cliente richieda una variazione circa l’oggetto del Contratto, dovrà formulare relativa richiesta alla rete commerciale del Fornitore e, in caso di accordo sulla variazione, le Parti dovranno sottoscrivere apposito Addendum al Contratto che dovrà prevedere anche la conseguente modifica dell’ammontare del Corrispettivo.
8.6 Le Parti convengono che il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti del Fornitore, se non dopo il pagamento delle fatture scadute e non potrà, per nessuna ragione, sospendere i pagamenti né compensare i corrispettivi dovuti al Fornitore in base al Contratto con gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore a qualsivoglia titolo.
8.7 Salvo diverso accordo, in caso di ritardo nel pagamento di un qualsiasi importo dovuto al Fornitore ai sensi del
Contratto, fermo quanto previsto all’art. 14:
• il Cliente sarà automaticamente tenuto a corrispondere al Fornitore l’interesse dovuto sul tale pagamento ritardato, a un tasso determinato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, finché tale pagamento ritardato non sarà stato effettuato;
• il Fornitore avrà diritto di: (a) esigere il saldo immediato dell’intero importo dovuto dal Cliente al Fornitore stesso (per le prestazioni ed i servizi già resi e per i canoni già scaduti), anche se non collegato al pagamento in questione e/o (b) sospendere l’esecuzione del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con 15 (quindici) giorni di calendario di preavviso.
9 RESPONSABILITÀ
9.1 Fermi restando i limiti inderogabili di legge e salvi gli eventuali rimedi specifici previsti da altre disposizioni del presente Contratto, è esclusa la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Fornitore per le conseguenze (incluse quelle derivanti da pretese di terze parti) subite dal Cliente e relative all’esecuzione degli obblighi previsti dal Contratto, salvo che per quei danni derivanti direttamente da azioni, omissioni o comportamenti compiuti dal Fornitore con dolo o colpa grave ovvero in violazione di norme di ordine pubblico. Resta inoltre espressamente esclusa ogni
responsabilità del Fornitore per danni indiretti e consequenziali (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, di ricavi, di business, di clienti o di avviamento e qualunque altra perdita economica, perdite di informazioni o di dati, danni morali, azioni legali intentate o sanzioni comminate da terzi nei confronti del Cliente) subiti dal Cliente e/o da terzi a seguito ovvero in occasione dell’utilizzo o dell’impossibilità di utilizzare uno o più Servizi o Prodotti (anche in via temporanea, per interruzione o sospensione, ovvero anche in via parziale).
9.2 Il Fornitore non presta alcuna garanzia – e, pertanto, non assume alcuna responsabilità, per danni sia diretti che indiretti – in relazione a Prodotti di Produttori. I termini e le condizioni di garanzia dei Prodotti di Produttori sono previsti nelle condizioni/licenze del relativo Produttore (“Condizioni del Produttore”) che il Cliente ha dichiarato di conoscere e di accettare. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ reclamo relativo dovrà quindi essere rivolto direttamente al Produttore.
9.3 Salvo quanto sopra, la responsabilità massima del Fornitore, per qualsiasi danno eventualmente procurato al Cliente nel corso di ciascun anno contrattuale, resta in qualsiasi caso limitata al 20% (venti percento) del corrispettivo pagato dal Cliente per lo stesso anno.
9.4 Fermo quanto precede, il Cliente sarà esclusivamente responsabile in relazione all’utilizzo di quanto fornito dal Fornitore in esecuzione del Contratto in conformità a quanto previsto dal Contratto e dalla Legge Applicabile. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore dalle conseguenze di ogni azione giudiziaria e/o contestazione stragiudiziale che dovesse essere proposta da terzi (inclusi i Produttori) relativamente a pretese violazioni delle leggi nazionali o internazionali o ad inadempimenti posti in essere dal Cliente o con il concorso di quest'ultimo tramite e/o nell’utilizzazione dei Servizi e/o dei Prodotti forniti; il Cliente si impegna ad informare tempestivamente per iscritto il Fornitore qualora una tale contestazione o azione dovesse essere proposta nei suoi confronti, e comunque dovrà assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale lite, sostenendone tutti i costi ed oneri.
10 RISERVATEZZA
10.1 Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalla legge, da regolamenti o da qualsiasi altra disposizione adottata da qualsivoglia autorità competente, il Cliente si impegna a:
a) mantenere strettamente confidenziali e segrete tutte le Informazioni Confidenziali del Fornitore e a non rivelarne, in tutto o in parte, il contenuto a nessun soggetto terzo sia durante che successivamente alla cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto;
b) a trattare le Informazioni Confidenziali con lo stesso grado di diligenza che il Cliente adopera per il trattamento delle proprie informazioni;
c) a non utilizzare e/o acquisire le Informazioni Confidenziali se non per quanto strettamente necessario al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Cliente ai sensi di ciascun Contratto;
d) a non estrarre copie di qualsiasi documento relativo ovvero contenente Informazioni Confidenziali senza il consenso scritto del Fornitore;
e) a non utilizzare le Informazioni confidenziali in maniera pregiudizievole per il Fornitore;
f) ad assicurare e fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ., qualsiasi soggetto terzo al quale qualsiasi Informazione Confidenziale fosse rivelata ai fini di cui al relativo Contratto, utilizzi le Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi e restrizioni di cui alle presenti Condizioni Generali.
10.2 Nel caso in cui la divulgazione delle Informazioni Confidenziali si renda obbligatoria poiché imposta da previsioni di Legge Applicabile e/o qualsiasi ordine di autorità competente, il Cliente si impegna ad adottare tutti gli sforzi ragionevoli al fine di concordare, con il Fornitore, quali informazioni debbano essere comunicate nei limiti strettamente necessari ad adempiere all’obbligo in oggetto.
10.3 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non troveranno applicazione con riferimento alle informazioni che siano state acquisite dal Cliente autonomamente e non in conseguenza al (o in relazione all’esecuzione del) relativo Contratto e comunque non in violazione degli obblighi qui previsti.
10.4 Nessuna comunicazione al pubblico (ivi inclusi annunci o pubblicità), relativa al Contratto potrà essere effettuata dal Cliente se non è preventivamente concordata per iscritto con il Fornitore. Il Fornitore è espressamente autorizzato con il presente Contratto ad identificare il Cliente come proprio cliente allo scopo di rilasciare comunicati stampa e/o di produrre presentazioni aziendali, con facoltà quindi di utilizzare a tal fine i marchi, i loghi e i segni distintivi che contraddistinguono lo stesso.
10.5 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dello stesso.
11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Il trattamento di dati personali sarà svolto dal Fornitore, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), come modificato dal D.lgs. 101/2018 e di ogni altra disposizione di legge, regolamento applicabile e/o provvedimento delle Autorità nazionali e comunitarie, in materia di protezione dei dati personali (anche “Legge Applicabile”).
11.2 I dati personali del Cliente saranno trattati dal Fornitore per finalità connesse alla fornitura dei Servizi e, previo suo consenso, per finalità ulteriori.
11.3 Nella misura in cui, per l’esecuzione del Contratto, il Fornitore svolga operazioni di trattamento di dati personali per conto del Cliente quest’ultimo, in qualità di titolare del trattamento, provvederà a designare il Fornitore, con separato atto scritto, responsabile del trattamento secondo l’art. 28 del GDPR, e conformemente alla Legge Applicabile ed ai singoli Contratti.
11.4 Nel caso in cui il Cliente, rispetto ai dati personali, non agisca quale titolare del trattamento, ma come responsabile del trattamento per conto dei propri clienti finali, destinatari dei Servizi sottoscritti, il Cliente designerà il Fornitore quale sub-responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 4 del GDPR, con apposito atto scritto, e conformemente ai singoli Contratti
11.5 I singoli Contratti possono stabilire specifiche disposizioni in materia di dati personali, a seconda del tipo di Servizio e/o Prodotto offerto.
12 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
12.1 Il Fornitore potrà cedere il Contratto a terzi; il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, autorizza e presta il proprio consenso a detta cessione.
12.2 Il Cliente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore; resta comunque inteso che qualora il Fornitore acconsentisse alla cessione, il Cliente non sarà liberato dalle proprie obbligazioni ai sensi dell’art. 1408, comma 2, cod. civ.
12.3 Il Fornitore potrà subappaltare a terzi in tutto o in parte la Fornitura, senza il preventivo consenso del Cliente, restando garante ad ogni effetto, nei confronti del Cliente, della esatta esecuzione della Fornitura nei termini ed alle condizioni previste nel Contratto.
13 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA, DIRITTO DI RECESSO
13.1 Il Fornitore potrà sospendere, previa comunicazione a mezzo PEC, l’esecuzione della Fornitura, nel caso in cui le
condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il pagamento dei corrispettivi.
13.2 Decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione, qualora le condizioni economiche del Cliente non mutino in misura tale da escludere il pericolo, o il Cliente medesimo non abbia prestato idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore potrà recedere dal Contratto. In tale caso, il Cliente sarà comunque tenuto al
pagamento della Fornitura erogata fino alla data di efficacia del recesso e al rimborso delle spese già sostenute per
l’esecuzione della Fornitura.
14 RISOLUZIONE
14.1 Fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi previsti dal Contratto e dalla legge, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., nel caso in cui l’altra Parte violi gli obblighi ad essa imposti o non adempia alle prestazioni da essa dovute ai sensi del Contratto stesso e non rimedi al proprio inadempimento entro il termine (congruo secondo la natura della Fornitura dedotta in Contratto e comunque non inferiore a 15 giorni) assegnatole dalla Parte adempiente tramite previa diffida da inviarsi via pec; scaduto tale termine senza che la Parte inadempiente abbia riparato al proprio inadempimento, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
14.2 Il Fornitore avrà altresì il diritto di risolvere in tutto o in parte il Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:
1) qualora il Cliente non effettui il pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini pattuiti;
2) in caso di inadempimento, da parte del Cliente, anche ad una soltanto delle obbligazioni di cui agli artt. 6, 10, 15, 16.2, 19, 21 e 22;
3) in caso di dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo o qualsiasi altra procedura
concorsuale cui sia sottoposta l’altra Parte, nonché in caso di manifesta insolvenza dell’altra Parte.
14.3 In ogni caso di risoluzione e/o di cessazione, per qualsivoglia ragione, del Contratto, il Cliente corrisponderà al Fornitore tutti i corrispettivi dovuti per la Fornitura già erogata, fino alla data di risoluzione e/o cessazione, e provvederà al rimborso di tutti i costi sopportati e di tutte le spese sostenute dal Fornitore per le attività oggetto del Contratto e per le attività connesse con l’eventuale assegnazione della fornitura a terzi, fermo restando ogni altro diritto spettante al Fornitore per legge e/o per Contratto, compreso il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni da esso subìti per effetto della anticipata cessazione del rapporto. La risoluzione del Contratto, per inadempimento del Cliente, non fa venire meno l'obbligo di quest’ultimo di pagare al Fornitore i Canoni fino alla scadenza del periodo di durata del Contratto in corso al momento della sua risoluzione (periodo di durata iniziale o periodo di rinnovo).
14.4 In ogni caso di risoluzione e/o cessazione, per qualsivoglia ragione, del Contratto, il Cliente provvederà a restituire immediatamente, a proprie spese, al Fornitore qualsiasi informazione (ivi incluse, senza limitazione alcuna, le Informazioni Confidenziali), documento, dossier, materiale, programma e qualsiasi altro tipo di di materiale in qualunque modo messo a disposizione del Cliente, da parte del Fornitore, in relazione a, in connessione con, ovvero in occasione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, in alternativa, provvederà a disporne secondo le istruzioni appositamente comunicate dal Fornitore.
15 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
15.1 Il Fornitore, ovvero il terzo licenziante, resta pieno ed esclusivo titolare della proprietà intellettuale e/o industriale ai sensi e per gli effetti della L. 22.4.1941, n. 633 come integrata e/o modificata dal D.L. 29.1.1992, n. 518 e relativo regolamento di esecuzione (“Legge sui Diritti di Autore”) sulle apparecchiature, i programmi per elaboratore e/o software, i manuali operativi e la relativa documentazione eventualmente resi disponibili od utilizzati per l’erogazione della Fornitura.
15.2 L’erogazione della Fornitura non attribuisce in alcun modo al Cliente e/o a terzi i diritti di proprietà intellettuale, che sono e rimangono di esclusiva proprietà del Fornitore e/o dei suoi licenzianti (in tal caso si applicheranno le garanzie dei terzi licenzianti, delle quali il Fornitore darà circostanziata informazione scritta al Cliente, nonché le condizioni di licenza d’uso dei suddetti terzi licenzianti, che il Cliente accetta di rispettare).
15.3 In caso di Fornitura avente ad oggetto lo sviluppo software, se il software è realizzato ad hoc per il Cliente, la proprietà del software e della relativa documentazione resterà nella esclusiva titolarità del Cliente che concederà al
Fornitore una licenza d’uso gratuita a tempo indeterminato. Il Fornitore sarà autorizzato ad inserire tali sviluppi all’interno dei propri Add On.
15.4 In caso di servizi di outsourcing, il software applicativo messo a disposizione dal Cliente è e resta di proprietà del Cliente e/o dei suoi licenzianti, fermo restando che al Fornitore sarà concessa dal Cliente una licenza d’uso gratuita, ai soli fini dell’esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto. Il Cliente terrà il Fornitore pienamente manlevato e indenne da qualsiasi danno, onere, azione o conseguenza pregiudizievole in relazione al suddetto software applicativo utilizzato dal Fornitore per l’esecuzione delle prestazioni, incluso il caso di rivendicazioni di terzi su detto software.
15.5 Il Cliente s’impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore, tra i quali, a titolo esemplificativo, i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti commerciali etc. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Fornitore la scoperta di qualsiasi uso non autorizzato o violazione dei diritti di proprietà intellettuale del Fornitore.
15.6 Il Fornitore non sarà responsabile, e a tal fine il Cliente espressamente lo manleva, per la violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi posta in essere dal Cliente per il tramite dei Servizi e/o dei Prodotti forniti.
16 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SW E SERVIZI
16.1 DURATA DEL CONTRATTO
16.1.1 Laddove il Contratto abbia ad oggetto Servizi a Canone per utilizzo di Prodotti sw proprietari e servizi di Manutenzione sw per Prodotti proprietari (“nativi del Fornitore”):
a) se il Contratto indica una durata definita e non prevede espressamente il rinnovo tacito, lo stesso cesserà di avere effetti alla scadenza del termine di durata ivi indicato;
b) se nel Contratto è previsto il rinnovo tacito, alla scadenza del termine di durata ivi indicato, il Contratto si rinnoverà per un uguale periodo, salvo disdetta che potrà essere comunicata da ciascuna Parte all’altra Parte a mezzo PEC, con 90 giorni di anticipo rispetto al predetto termine di durata iniziale o di rinnovo; per ciascun periodo di rinnovo, il Corrispettivo verrà automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat di riferimento.
16.1.2 Laddove il Contratto abbia ad oggetto Servizi a Canone per utilizzo Prodotti sw di terze parti e servizi di
Manutenzione sw per Prodotti di terze parti (“nativi dei Produttori”):
a) se il Contratto indica una durata definita e non prevede espressamente il rinnovo tacito, lo stesso cesserà di avere effetti alla scadenza del termine di durata ivi indicato;
b) se nel Contratto è previsto il rinnovo tacito, alla scadenza del termine di durata ivi indicato, il Contratto si rinnoverà per un uguale periodo, salvo disdetta del Cliente che potrà essere comunicata da quest’ultimo secondo i termini e le modalità previste nelle Condizioni del Produttore; per ciascun periodo di rinnovo, il Corrispettivo verrà rivalutato in ragione dell’eventuale aumento del prezzo del servizio imposto dal Produttore.
16.2 OBBLIGHI DEL CLIENTE
16.2.1 Qualora il contratto abbia ad oggetto la Fornitura di Prodotti sw e relativi servizi, le Parti concordano quanto segue.
16.2.2. Il Cliente riconosce che il Fornitore potrebbe avere necessità di eseguire specifiche attività, in nome e per conto del Cliente, su piattaforme di Produttori terzi ai sensi del Contratto. Al fine di consentire l’esecuzione di tali attività (ivi inclusa l’eventuale sottoscrizione delle Condizioni del Produttore che il Cliente dichiara sin d’ora di ben conoscere e accettare) e il rilascio della/e Licenza/e, il Cliente si impegna a conferire al Fornitore, entro 5 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, apposito mandato.
16.2.3 Successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Licenza d’Uso, il Cliente si obbliga ad effettuare, su richiesta del Fornitore, un monitoraggio delle proprie installazioni, volto ad accertare la quantità e la tipologia di utenti del Prodotto sw effettivamente in uso (License Audit). Tale monitoraggio avverrà sulla base delle indicazioni del Produttore o del Fornitore nel caso di prodotti proprietari.
16.2.4 Il Cliente dichiara di accettare i Prodotti sw, oggetto dei Servizi a Canone di cui al Contratto, nello stato e nelle condizioni in cui essi vengono forniti dal Produttore e/o dal Fornitore. E’ riconosciuto al Fornitore il diritto di inserire nei propri ADD ON software le personalizzazioni commissionate dal Cliente e ad esso addebitate.
16.2.5 Ove non diversamente previsto nel Contratto, le Patch per le soluzioni on-premise rilasciate dal Produttore ovvero dal Fornitore potranno essere applicate dal Fornitore unicamente qualora il Cliente abbia sottoscritto apposito Accordo di Fornitura avente ad oggetto il Servizio di Manutenzione sw.
16.2.6 Fermo il contenuto delle Condizioni del Produttore, è fatto pertanto espresso divieto al Cliente di:
• alterare i Prodotti sw intervenendo su di essi a qualsivoglia titolo ovvero incorporandoli in altri programmi senza la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore;
• utilizzare i Prodotti sw in modo difforme rispetto allo scopo per cui sono stati venduti;
• permetterne l’utilizzo a personale od a funzioni aziendali all’uopo non autorizzati;
• svolgere attività di cui all’art. 64-bis lettere (a) e (b) L. 22.4.1941 n. 633;
• eseguire qualsivoglia attività di reverse engineering;
• distribuire al pubblico, concedere in sub-licenza o comunque consentire l’uso dei citati Prodotti sw da parte di
▇▇▇▇▇ sia a titolo gratuito che oneroso. Questa previsione è valida:
a) per i prodotti sw concessi da parte del Fornitore, ad esclusione del caso in cui il cessionario sia una società controllata da parte del Cliente per la quota minima del 51%;
b) per i Prodotti sw di terze parti, ad integrazione delle previsioni delle CGC del Produttore.
16.3 FORNITURA LICENZE D’USO
16.3.1 La fornitura di licenze d’uso di un Prodotto informatico avverrà nel rispetto sia delle condizioni riportate nel Contratto sia delle Condizioni di licenza d’uso del Produttore.
16.3.2 Il Cliente è il responsabile esclusivo dell’appropriata configurazione delle apparecchiature d’uso del Prodotto, della predisposizione dell’ambiente operativo e della scelta del Prodotto in ordine all’idoneità dello stesso al raggiungimento dei risultati voluti, nonché della supervisione, direzione e controllo dell’uso dello stesso e dell’adozione, in caso di guasti, di adeguate procedure di ripartenza e recupero dei dati.
16.3.3 Qualora previsto in Contratto, il Fornitore provvederà ad installare il Prodotto sulle apparecchiature del Cliente ivi indicate.
16.3.4 Con il termine “installazione” s’intende esclusivamente il caricamento sulle apparecchiature del Cliente della versione del software oggetto di licenza in modo da renderlo operativo per il conseguente collaudo; l’installazione non comprende alcun’altra attività quale, a titolo di esempio, la predisposizione dell’ambiente operativo, la definizione degli archivi, la predisposizione di eventuali collegamenti o integrazioni con altri Prodotti, il reperimento e il caricamento dei dati del Cliente, la configurazione del Prodotto in base alla configurazione organizzativa del Cliente.
16.3.5 Il Cliente dovrà porre gratuitamente a disposizione del Fornitore le necessarie e adeguate risorse hardware,
software ed umane per l’intero tempo occorrente all’installazione del Prodotto.
16.4 EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
16.4.1 Alla cessazione del Contratto, per qualsivoglia motivo essa intervenga, i Servizi a Canone oggetto del Contratto non saranno più erogati dal Fornitore.
16.4.2 Nel caso di Prodotti sw proprietari on premise, il Cliente accetta che la manutenzione del Prodotto sw oggetto del Contratto non sarà più fruibile alla cessazione del Contratto predetto.
16.4.3 Nel caso di Prodotti sw di terze parti, il Cliente accetta gli eventuali effetti della cessazione del Contratto, come descritti nelle Condizioni generali del Produttore.
16.4.4 Alla cessazione del Contratto, per qualsivoglia motivo essa intervenga, il Cliente è tenuto in ogni caso al pagamento del Corrispettivo e di qualsiasi altra somma ancora dovuta nei confronti de Fornitore e/o del Produttore.
17 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
17.1 Le eventuali modifiche alla Fornitura (comprese le modifiche al Prodotto sw) che si rendessero necessarie a seguito del mutamento di norme legislative e/o fiscali e in generale di qualsivoglia normativa, sono espressamente escluse dal Contratto e saranno oggetto di offerte/contratti separati.
17.2 La manutenzione evolutiva ed i conseguenti rilasci di nuovi moduli applicativi sono altresì esclusi dal Contratto e saranno oggetto di offerte/contratti separati.
17.3 Ove previsto nel Contratto, le nuove release dovute alla evoluzione della procedura in termini funzionali e/o i nuovi sviluppi eventualmente realizzati dal Fornitore in piena ed assoluta discrezionalità tecnico/imprenditoriale (rispetto alle quali pertanto il Fornitorenon assume obbligo alcuno di realizzazione) saranno oggetto di offerte/contratti separati. A fronte della accettazione esplicita di tali offerte/contratti, sarà effettuata l'installazione del/i nuovo/i modulo/i applicativo/i.
17.4 Sono esclusi dalla Fornitura gli interventi di assistenza derivanti, anche indirettamente, da malfunzionamenti ascrivibili a:
• Inosservanza, da parte dell'utente, delle norme operative;
• Modifica dei programmi e/o loro incorporazione in altri programmi ad opera del Cliente o di terzi non autorizzati esplicitamente per iscritto dal Fornitore;
• Negligenza, incuria, colpa anche lieve e/o dolo del Cliente e/o di terzi (anche in caso di autorizzazione del Cliente).
17.5 Il Cliente riconosce ed accetta espressamente che la Fornitura non potrà più essere eseguita qualora, nel corso della sua esecuzione, le versioni dei software di base e di ambiente non fossero più supportati dalle relative Aziende proprietarie. Detta circostanza costituisce, pertanto, condizione risolutiva del Contratto o della parte dello stesso che non possa essere più eseguita, fatto salvo il diritto del Fornitore ai corrispettivi maturati per le prestazioni erogate fino a quel momento.
17.6 Non sono compresi nella Fornitura i servizi, le prestazioni professionali, le soluzioni e i prodotti informatici diversi da quelli esattamente indicati nel Contratto o nei rispettivi allegati tecnici, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: operazioni di backup, recovery, riorganizzazione fisica e logica dei dati, attività di monitoraggio, tuning e parametrizzazione del software di base.
18 GARANZIA
18.1 Il Fornitore si impegna a rimuovere, ove ciò sia possibile, eventuali malfunzionamenti del software realizzato nell’ambito della presente Fornitura che vengano segnalati per iscritto dal Cliente entro 30 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Tale rimozione avverrà, per quanto attiene alla fornitura del software in licenza d’uso, con l’indispensabile supporto del Produttore del software in questione, per il periodo di tempo e con le modalità eventualmente definite nella Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d’uso. Il Fornitore non risponde dell’eventuale mancata collaborazione del Produttore nelle attività di rimozione del malfunzionamento segnalato che siano di pertinenza di quest’ultimo. Si intendono esclusi dall’applicazione della garanzia tutti i casi in cui il malfunzionamento sia attribuibile, anche solo parzialmente, a sopraggiunte modifiche del software da parte del Cliente o al loro uso improprio. In tali casi, gli eventuali interventi del Fornitore per l’analisi dei problemi saranno addebitati al Cliente secondo le tariffe in vigore.
18.2 Si parla di malfunzionamenti quando il software non risulta in grado di fornire correttamente le funzionalità
esplicitamente indicate nell’apposita documentazione di prodotto fornita dal Fornitore e/o dal produttore.
18.3 S’intendono esclusi dall’applicazione della garanzia tutti i casi in cui il malfunzionamento e/o il mancato
ottenimento delle funzionalità previste sia attribuibile, anche solo parzialmente, a sopraggiunte modifiche
dell'hardware o del software da parte del Cliente o al loro uso improprio e/o non conforme alle indicazioni del Fornitore o del produttore o a quelle eventualmente contenute nella documentazione consegnata al Cliente.
18.4 In particolare, sono esplicitamente esclusi dalla presente garanzia i malfunzionamenti dovuti a nuove versioni del sistema operativo, degli strumenti di sviluppo e del software di ambiente non fornito dal Fornitore. In ogni caso, la garanzia decade automaticamente qualora i Prodotti siano stati oggetto d’interventi non autorizzati dal Fornitore.
18.5 In tutti questi casi, gli eventuali interventi del Fornitore per l’analisi dei problemi saranno addebitati al Cliente alle tariffe in quel momento applicate.
18.6 La durata della suindicata garanzia, ove applicabile, è di 2 (due) mesi dalla consegna, fatto salvo altro termine concordato fra le Parti, con obbligo di denuncia scritta dei vizi e delle difformità entro 30 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.
18.7 Il materiale hardware fornito ha una garanzia di 12 mesi a partire dalla data di consegna.
19 DISTRAZIONE DI DIPENDENTI
19.1 Il Cliente s’impegna a non assumere direttamente o indirettamente il personale impiegato (collaboratori e/o dipendenti) dal Fornitore nell’erogazione della Fornitura senza il previo consenso scritto di quest’ultimo; tale impegno si intende esteso ai dipendenti del Fornitore e a tutti coloro che, su incarico dello stesso, abbiano partecipato all’esecuzione del Contratto. Il suddetto impegno rimarrà valido per tutta la durata del contratto e per i due anni successivi alla sua scadenza.
19.2 In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, fatto salvo il diritto del Fornitore di chiedere qualsiasi ulteriore danno o qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla legge vigente, il Cliente verserà al Fornitore, a titolo di penale ex art. 1382 cod. civ., un importo pari a quanto da lui corrisposto per la Fornitura negli ultimi due anni.
20 LEGGE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE
20.1 Il Contratto è regolato e interpretato ai sensi della legge italiana.
20.2 Per qualunque controversia nascente tra le Parti in merito alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione e violazione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
21 RISPETTO DEL D.LGS N.231/2001 E SS.MM.II.
21.1 Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del D.Lgs n.231/2001 e s.m.i. e s’impegnano ad astenersi da
comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto medesimo.
21.2 Le Parti dichiarano altresì di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’altra Parte, di cui costituisce parte integrante anche il Codice Etico, e di impegnarsi a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del Contratto o comunque della loro collaborazione.
21.3 La violazione del suddetto obbligo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto così come definito al
precedente art. 14 “Risoluzione”.
22 ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.
22.1 Qualora il personale del Fornitore debba eseguire le prestazioni contrattuali o comunque operare presso la sede legale o operativa del Cliente o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda del Cliente medesimo, quest’ultimo è tenuto a rendere, ai sensi del D.Lgs 81/2008, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui detto personale è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività che dovrà svolgere, nonché a promuovere la cooperazione ed il coordinamento.
22.2 Il Fornitore si obbliga, a sua volta, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse parti coinvolte.
22.3 Il Cliente s’impegna ad elaborare il Documento Unico di Valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e che sarà allegato al contratto prima dell’inizio dei lavori. Resta inteso espressamente tra le parti che la mancata predisposizione e allegazione da parte del Cliente del Documento Unico di Valutazione Rischi, qualora ne ricorrano i presupposti, rappresenta un grave inadempimento al Contratto. Pertanto, nel caso in cui ciò comportasse l’applicazione di sanzioni ovvero la sospensione dell’attività del Fornitore, così come previsto da disposizioni inderogabili di legge, il Cliente si obbliga sin da ora a tenere pienamente manlevato ed indenne il Fornitore medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del Fornitore a risolvere di diritto il Contratto in danno del Cliente.
22.4 Il Cliente si impegna inoltre ad adempiere compiutamente ad ogni altro obbligo di legge previsto ai sensi della predetta normativa.
23 DISPOSIZIONI FINALI
23.1 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti in relazione all’oggetto dello stesso e supererà tutti i precedenti contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, (se esistenti) precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle Parti sul medesimo oggetto.
23.2 Nessun accordo o patto che modifichi i contenuti del Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto medesimo e sia sottoscritto da entrambe le Parti.
23.3 Nel caso in cui taluna delle disposizioni del Contratto sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del Contratto medesimo. Le Parti saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci – ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da tali nullità, inefficacia e invalidità – che si intenderanno, inoltre, automaticamente modificate in senso conforme a quanto previsto dalla Legge Applicabile o dal provvedimento dell’autorità competente che ne abbia dichiarato la nullità, invalidità o inefficacia, salvo diverso accordo delle Parti.
23.4 Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell’altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del Contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento del Contratto medesimo.
Luogo, data
Firma del Cliente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano in forma specifica le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali:
- Art. 5 (Pianificazione temporale, scadenze e ritardi)
- Art. 6 (Obbligazioni del cliente)
- Art. 8 (Modalità di fatturazione e condizioni di pagamento)
- Art. 9 (Responsabilità)
- Art. 10 (Riservatezza)
- Art. 11 (Trattamento dei dati personali)
- Art. 12 (Cessione del contratto e subappalto)
- Art. 13 (Sospensione dell’esecuzione della fornitura, diritto di recesso)
- Art. 14 (Risoluzione)
- Art. 15 (Diritti di proprietà intellettuale)
- Art. 16 (Condizioni particolari per la fornitura di prodotti sw e servizi)
- Art. 17 (Limitazioni ed esclusioni)
- Art. 18 (Garanzia)
- Art. 19 (Distrazione dei dipendenti)
- Art. 20 (Legge del contratto e foro competente)
- Art. 21 (Rispetto del D.lgs n.231/2001 e ss.mm.ii.)
- Art. 22 (Adempimenti relativi al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)
- Art. 23 (Disposizioni Finali)
Luogo, data
Firma del Cliente
