Contratto a tempo determinato:
Tipologie contrattuali
Contratto a tempo determinato:
elementi disincentivanti
• costo contributivo maggiorato (aliquota 1,4%);
• intervallo di tempo tra un contratto e l’altro
a. 60 giorni se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi,
b. 90 giorni per contratti di durata superiore
• Nel computo dei 36 mesi di durata massima sono conteggiati anche i periodi di lavoro in somministrazione
• Aumento a 120 giorni del termine utile per impugnare in via stragiudiziale
elementi incentivanti
• il periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza aumenta da 20 a 30 giorni per contratti inferiori ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore.
• il primo contratto a termine tra il lavoratore e l’impresa può non trovare giustificazione nelle causali di cui all’art.1 del Dlgs 368/01.
Contratto di inserimento
• La platea dei possibili lavoratori con i quali stipulare il contratto di inserimento viene ristretta ai soli lavoratori ultra cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi.
• Le agevolazioni consistono nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:
a) per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato (con possibilità di fruire di ulteriori 6 mesi nell’ipotesi di stabilizzazione del rapporto
b) per 18 mesi se l’assunzione è direttamente a tempo indeterminato.
• Conferma dell’impianto di cui al Testo Unico n.167/2011, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 25 aprile 2012.
• Necessità di stabilizzare almeno il 50% dei contratti di apprendistato stipulati nell’ultimo triennio per poter procedere all’assunzione di nuovi apprendisti. Nel computo non si terrà conto dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
• Viene innalzato il rapporto tra apprendisti/lavoratori qualificati consentendo l’assunzione di tre apprendisti ogni due operai qualificati.
• Durata minima del contratto fissata in sei mesi, con esclusione delle attività stagionali e le eccezioni già previste nel T.U..
• Clausole elastiche o flessibili:
a) favorire, nelle ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la facoltà del lavoratore di esprimere un “ripensamento” soprattutto per motivi personali.
b) nei soli casi di part-time verticale o misto, nelle ipotesi di variazione dell’orario di lavoro per applicazione delle clausole elastiche o flessibili viene introdotto l’obbligo di comunicazione amministrativa (a mezzo sms, fax o PEC) che si aggiunge e non sostituisce il già previsto preavviso di 5 giorni da dare al lavoratore.
• Introduzione dell’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva, (a mezzo sms, fax o PEC), per ogni singola chiamata del lavoratore.
• Abrogazione dell’articolo 34, comma 2, del d.lgs. 276/2003, eliminando la possibilità di assumere, indipendentemente dalla lavorazione, i soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da soggetti con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati.
• Abrogazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 276/2003, che consente la stipula del lavoro a chiamata “per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali o nei periodi previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Contratto a progetto
• Impossibilità di adattare l’istituto ad attività lavorative caratterizzate da mansioni meramente esecutive o ripetitive
• Il contratto a progetto si presume, salvo prova contraria, di lavoro subordinato quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta, nell’ambito dell’impresa committente, da lavoratori dipendenti con esclusione delle prestazioni di elevata professionalità.
• Impossibilità da parte del committente di recedere anteriormente alla scadenza prevista del termine e/o al completamento del progetto.
• Abolizione del concetto di “programma di lavoro”.
• Adozione, con norma di interpretazione autentica, del regime sanzionatorio, largamente condiviso in giurisprudenza, in base al quale in assenza di un progetto specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
• Innalzamento dell’aliquota contributiva della gestione separata sino a parificare (a pieno regime nel 2018) quella prevista per il lavoro dipendente attualmente pari al 33%
Partite IVA
• Esistenza di una presunzione relativa (vinta dalla prova contraria) che la collaborazione abbia il carattere coordinato e continuativo e non quello autonomo ed occasionale tutte le volte in cui la collaborazione stessa:
a) duri complessivamente più di sei mesi nell’arco di un anno,
b) da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività imprenditoriale),
c) comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del committente.
E’ sufficiente la presenza anche uno solo dei citati indici rilevatori.
Associazione in partecipazione
• E’ utilizzabile l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro solo tra familiari entro il 1° grado o fra coniugi.
Tirocini formativi (stage)
• Resta ferma la competenza regionale in materia.
• Previsione di linee guida per la definizione di standard minimi di uniformità della disciplina sul territorio nazionale.