CIRCOLARE N. 1/2018
VERNERO & PARTNERS TAX – LEGAL STP S.R.L. DATA LOGOS & PARTNERS S.R.L.
Società tra professionisti Società di servizi
Torino lì, 4 giugno 2018
Egregi Clienti Loro Sedi
CIRCOLARE N. 1/2018
Gentili clienti,
in allegato trasmettiamo la circolare n. 1/2018 composta dalla rubrica:
❖ 1. Comunicazioni da Vernero & Partners STP e Data Logos & Partners
1.1 PAGAMENTO STIPENDI CON MODALITA’ TRACCIATE
1.2 FATTURAZIONE ELETTRONICA CESSIONE CARBURANTI
❖ 2. Temi di approfondimento
2.1 NOVITA’ PRIVACY
❖ 3. Questioni “in evidenza”
3.1. ISCRIZIONE INPS SOCI DI SOCIETA’ IMMOBILIARI
3.2 FATTURAZIONE ELETTRONICA
❖ 4. Scadenzario
Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo distinti saluti.
Vernero & Partners Tax – Legal STP srl Data Logos & Partners srl
V & P STP - CIRC. N. 1/2018
1. COMUNICAZIONI DA VERNERO & PARTNERS STP E DATA LOGOS & PARTNERS
1.1 PAGAMENTO STIPENDI CON MODALITA’ TRACCIATE
La Legge di Bilancio per il 2018 ha previsto che a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti privati non potranno più procedere al pagamento in contanti della busta paga di lavoratori dipendenti e parasubordinati, ma dovranno pagare le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili.
Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale con le seguenti modalità:
− bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
− altri strumenti per i pagamenti elettronici;
− pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
− assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. La delega potrà essere utilizzata solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
Inoltre la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante, dal momento che la prova dell’avvenuto pagamento sarà la modalità tracciabile.
Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile alle seguenti tipologie:
− contratti a tempo pieno e part-time;
− rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
− contratti di apprendistato;
− tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing);
− soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati;
− rapporti di collaborazioni coordinate e continuative.
Sono esclusi dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici (colf e badanti).
Il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa, la nuova norma lascerebbe intendere che l’obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguarda il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti come borse di studio, attività di amministratore di società, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera).
La formulazione letterale della norma lascerebbe intendere possibile continuare a effettuare pagamenti in contante per somme che non rappresentano retribuzione dal punto di vista fiscale o previdenziale, come ad esempio rimborsi spese per trasferte nonché di anticipi di spese per conto del datore di lavoro anche per finalità diverse dalla trasferta.
Il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Al fine di promuovere la diffusione della nuova normativa e la corretta attuazione delle disposizioni in esame, si dispone comunque la non applicazione delle sanzioni per violazioni commesse entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma.
1.2 FATTURAZIONE ELETTRONICA CESSIONE CARBURANTI
Dal prossimo 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica verrà introdotta per le cessioni di carburante, in sostituzione della scheda carburante, unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti. L’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 30 aprile 2018, la circolare n. 8/E allo scopo di chiarire i chiarimenti dell’introduzione della nuova normativa.
Cessione di carburanti e documentazione necessaria
L’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
L'emissione della fattura dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.
L’obbligo non riguarda le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.
Contenuto della fattura
Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la scheda carburante.
I dati potranno comunque essere inseriti facoltativamente nei documenti, in un apposito campo “Mezzo Trasporto” allo scopo di ricondurre l’acquisto ad un determinato veicolo, ai fini di stabilirne la deducibilità del costo.
Qualora si effettuino più operazioni esposte in un’unica fattura, per le quali l’obbligo di forma elettronica riguardi solo alcune di esse, si dovrà utilizzare tale forma per l’intera operazione.
Ad esempio se un soggetto Iva che rifornisce il proprio veicolo aziendale di benzina presso un impianto stradale di distribuzione, contestualmente, vi fa eseguire un intervento di riparazione, ovvero un lavaggio, ovvero acquisti altri beni non legati al veicolo, dovrà ricevere una fattura elettronica per l’intero corrispettivo.
Fatture differite
È consentita l’emissione di un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello stesso mese, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti.
La procedura è applicabile anche alle cessioni di carburante, purché le singole consegne siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT (data, generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti)
A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie (come previsto dalla circolare n. 205/E/1998, punto 2), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.
Specifici esoneri
L’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante rappresenta un’anticipazione del
generalizzato obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019. Permangono, dunque, gli esoneri da tali obblighi di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (c.d. minimi) e per quelli che applicano il regime forfettario.
Registrazione e conservazione delle fatture
Per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
Per quanto riguarda la conservazione elettronica delle fatture, mediante adesione ad apposito accordo (tutto in modalità online), è previsto che tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione sostitutiva in modo gratuito dall’Agenzia delle Entrate.
Cessione di carburanti e modalità di pagamento
Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, le cessioni di carburante saranno interessate da vincoli nelle modalità di pagamento, finalizzati ad ottenere la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.
La circolare ha sostenuto che la materia Iva e quella delle imposte dirette vadano trattate in modo omogeneo, riconoscendo valide le conclusioni raggiunte per entrambi i comparti impositivi.
Peraltro, la circolare afferma che tali modalità si rendono necessarie indipendentemente:
− dall’importo;
− dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli);
− dall’impiego (uso esclusivo o promiscuo);
− dal soggetto passivo che effettua l’acquisto (professionista, autotrasportatore, etc.).
Vengono indicati gli strumenti ammessi e alcune peculiarità dei medesimi.
Strumenti tracciati di pagamento
Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti:
− carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da qualsiasi operatore finanziario
(anche non soggetto all’obbligo di comunicazione dei dati all’Amministrazione finanziaria);
− addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;
− assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
− strumenti di pagamento elettronico disponibili (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, etc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.
Sono altresì ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Si pensi al seguente esempio:
− dipendente in trasferta con vettura aziendale che effettua rifornimento con carta a lui intestata
(e non all’azienda);
− l’azienda rimborsa con strumento tracciato (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente
alla retribuzione).
Sistema del netting e delle convenzioni
I vincoli sul pagamento tracciato si applicano anche quando, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting" (circolari n. 205/E/1998 e n. 42/E/2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.
2. TEMI DI APPROFONDIMENTO
2.1 NOVITA’ PRIVACY
Il 25 maggio 2018 è stata la data di avvio del GDPR, il testo del nuovo regolamento sulla privacy definito come una vera e propria riforma nell’ambito delle regole sul trattamento dei dati.
Con il nuovo regolamento, l’Unione Europea ha voluto introdurre nuove regole in materia di protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi.
Le novità principali riguardano le regole sul trattamento dei dati personali, che non potrà essere illimitato nel tempo ma funzionale al motivo per il quale sono stati raccolti.
Inoltre il consenso del consumatore\cliente dovrà essere esplicito e le modalità di utilizzo dei dati dovranno essere spiegate in modo chiaro e semplice.
Alla luce dei chiarimenti forniti, cerchiamo di seguito di capire alcune delle principali novità.
1. Informativa
Tra le principali novità del nuovo regolamento UE sulla privacy vi sono le nuove regole in materia di informativa e consenso che dovrà essere chiara e di facile comprensione facendo uso anche di icone.
Se tali dati saranno utilizzati con finalità di marketing, ovvero qualora dovessero essere condivisi con altre aziende, nell’informativa privacy dovrà essere indicato in maniera esplicita ai clienti che i propri dati potrebbero essere trasferiti a terzi per finalità di marketing.
2. Consenso
Il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere preventivo e inequivocabile, così come previsto già oggi. Quel che cambia è la modalità per esprimerlo nel senso che il consenso dovrà essere esplicito e non ponendo all’interessato una serie di opzioni già selezionate.
Se l’azienda, negli anni precedenti, ha raccolto il consenso dei propri clienti utilizzando il sistema di caselle precompilate dovrà chiedere agli stessi clienti l’autorizzazione al trattamento dei dati utilizzando le nuove modalità previste dal GDPR.
Il consumatore potrà revocare il proprio consenso in ogni momento e l’azienda sarà obbligata a
cancellare tutti i dati raccolti.
Il nuovo regolamento sulla privacy, prevede modifiche anche alle modalità di raccolta del consenso in caso di minori per la fruizione di servizi su internet e social media: per chi ha meno di 16 anni sarà necessario il consenso al trattamento dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
3. Portabilità dei dati
È prevista, quale novità della normativa, soprattutto per i consumatori, la possibilità di richiedere il trasferimento dei propri dati personali da un titolare del trattamento ad un altro.
4. Diritto all’oblio e conservazione limitata
In merito al diritto all’oblio, il consumatore potrà richiedere la cancellazione dei propri dati personali online nei casi in cui i dati sono trattati solo sulla base del consenso, se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti, se i dati sono trattati illecitamente oppure se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento.
Il diritto all’oblio tuttavia sarà escluso qualora si tratti di informazioni di interesse generale o necessari
per finalità storiche, statistiche o scientifiche.
Al diritto all’oblio si collega anche un’ulteriore novità prevista dal GDPR: la conservazione dei dati dell’utente\cliente non potrà essere illimitata ma la durata del trattamento dovrà essere collegata alla finalità per la quale è stato richiesto il consenso.
5. Violazione dei dati personali
In caso di violazione dei dati il titolare del trattamento dei dati è tenuto a darne comunicazione
all’Autorità Garante. Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle
persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze negative.
DPO
Tra le novità introdotte dal GDPR vi è il DPO (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati), una figura che ha il compito della tutela dei dati del cliente e della gestione del trattamento dei dati raccolti.
L’istituzione della figura del DPO è necessaria nei seguenti casi:
− quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
− quando le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
− quando le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali (dati particolari/sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati.
Il Responsabile della protezione dei dati potrà esser nominato internamente o esternamente all’azienda e dovrà esser dotato di competenze giuridiche, informatiche, di gestione del rischio e analisi dei processi.
I soggetti pubblici e privati dovranno comunicare al Garante il nome del DPO in considerazione che questa figura funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.
Registro dei trattamenti
Il nuovo regolamento sulla privacy introduce l’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti, un documento all’interno del quale bisognerà indicare le caratteristiche del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento e che potrà essere utilizzato a fini di controllo, ma che serve soprattutto all’impresa come strumento di valutazione delle attività poste in essere.
L’obbligo di tenuta del registro riguarda tutti i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali,
ad esclusione delle PMI con meno di 250 dipendenti.
L’obbligo, tuttavia, si estende anche alle piccole e medie imprese qualora il trattamento dei dati si configuri come un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, qualora il trattamento non sia occasionale o se riguardi particolari tipologie di dati.
Sanzioni
Il GDPR prevede che le sanzioni siano calcolate e comminate dall’Autorità Garante in base ad un principio di proporzionalità nel senso che più grave è la violazione e maggiore sarà l’importo da pagare. Tuttavia, in considerazione del ritardo nell’emanazione del decreto legislativo di adeguamento al nuovo regolamento sulla privacy, non sono ancora chiare quali multe saranno applicate. Il GDPR stabilisce soltanto gli importi massimi e non chiarisce i parametri per la loro applicazione.
In particolare, sono previste le seguenti regole in merito alle sanzioni amministrative del GDPR:
− 10 milioni di euro o 2% del fatturato mondiale annuo dell’anno precedente per le imprese che, ad esempio, non avranno nominato il DPO, non comunichino violazioni dei dati all’Autorità garante, violino le condizioni sul consenso dei minori oppure che trattino in maniera illecita i dati personali degli utenti;
− 20 milioni di euro o 4% del fatturato per le imprese nei casi, ad esempio, di trasferimento illecito di dati personali ad altri Paesi o di inosservanza di un ordine imposto dal Garante.
Accanto alle sanzioni monetarie si inseriscono le sanzioni penali che, per esplicita previsione del nuovo regolamento sulla privacy, dovranno essere determinate sulla base delle regole previste in ciascuno degli Stati membri.
3. QUESTIONI “IN EVIDENZA”
3.1 ISCRIZIONE INPS SOCI DI SOCIETA’ IMMOBILIARI
Periodicamente affiora un contenzioso amministrativo e giudiziario nei confronti dei soci delle società di persone commerciali aventi quale oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili.
Facciamo riferimento alle società di persone che risultano svolgere le attività identificate con codice Ateco 2007 68.20.1 e 68.20.2, nonché con codice Ateco 2002 70.20.0.
L’Inps ha sostenuto l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS dei soci di tali società sul presupposto che “anche l’attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone (commerciali) o di capitali”.
La giurisprudenza non è stata di questo avviso, essendosi pronunciata nel corso degli anni in senso contrario rispetto alla pretesa dell’Ente previdenziale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3835/2016 ha precisato che nelle Sas “la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore”.
Similmente si è espressa la Suprema Corte con l’ordinanza n. 126/2018 nella quale vengono riportate le motivazioni contenute nella sentenza succitata.
Ed ancora la Suprema Corte con l’ordinanza n. 18149/2017 ha stabilito che “la società di persone che svolge un'attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare”.
È quindi fondato sostenere che sussiste l’obbligo di iscrizione del socio nella gestione degli esercenti attività commerciali se egli partecipa personalmente al lavoro aziendale in modo prevalente e abituale, sempreché sia dimostrato che la società svolga un’effettiva attività commerciale (e non di mera locazione).
Perché sussista l’obbligo di iscrizione è necessaria, da un lato, la natura commerciale dell’esercizio (requisito oggettivo) e, dall’altro, lo svolgimento abituale e prevalente, da parte dell’interessato, dell’attività commerciale (requisito soggettivo). Inoltre, la mancanza del requisito oggettivo dell’esercizio da parte della società di un’attività commerciale esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, senza la necessità di prendere in considerazione anche la ricorrenza o meno del requisito soggettivo della prevalenza e abitualità dell’attività del socio all’interno della società (in questo senso si è espressa la Corte d’Appello di Torino con l’ordinanza del 10 febbraio 2016).
Peraltro dal messaggio 7 giugno 2017, n. 2345, emanato dall’Inps, si evince che il pensiero a favore del contribuente espresso dalla giurisprudenza sembra essere stato recepito anche dall’Istituto.
Con riferimento all’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dei soci di società di persone il cui oggetto sociale includa, oltre alla locazione, anche la gestione dei beni immobili propri, l’Istituto di previdenza riprende un parere dell’Avvocatura centrale e riprende l’orientamento giurisprudenziale in materia, espresso dalla Suprema Corte (sentenza n. 3835/2016 sopracitata).
3.2 FATTURAZIONE ELETTRONICA
La Legge di Bilancio per il 2018 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo proroghe), l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).
Obbligo generalizzato dal 2019
A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
Rientrano nell’obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di esonero dall’obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell’emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).
Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.
In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono
previste sanzioni pecuniarie.
Fatture per operazioni da e verso l’estero
Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento
emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.
In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.
La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.
Non si applica il cumulo giuridico.
Conservazione elettronica
Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento.
Semplificazioni amministrative e contabili
Ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:
− i dati per le liquidazioni periodiche;
− una bozza di dichiarazione annuale Iva;
− una bozza di dichiarazione dei redditi;
− le bozze dei modelli F24.
Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.
Settore della grande distribuzione
Si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.
Provvedimento n. 89757 del 30/04/2018
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con un provvedimento del 30 aprile 2018, le regole tecnico- operative per l’emissione, la trasmissione e la conservazione dei documenti elettronici.
Emissione e trasmissione delle fatture elettroniche
Per poter emettere le fatture elettroniche nel formato corretto (le fatture elettroniche sono dei file xml con particolari specifiche tecniche), oltre ad utilizzare i software in commercio, i contribuenti potranno fruire di alcuni servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare saranno disponibili:
− un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
− una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione al Sistema di Interscambio (c.d. SdI) della fattura elettronica;
− un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo indirizzo telematico;
− un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario appositamente delegato, potrà indicare al SdI il canale e l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file tra quelli di cui si dirà appresso;
− un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI saranno disponibili in tale area riservata sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI);
− servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti.
Tutti i suddetti servizi saranno accessibili utilizzando il sistema SPID, le credenziali Fisconline/Entratel, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), mentre per accedere all’app occorrerà essere abilitati a Fisconline/Entratel.
Per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, occorrerà rispettare alcune modalità
tecniche descritte in dettaglio nell’allegato A al provvedimento.
La trasmissione potrà avvenire mediante:
a) posta elettronica certificata;
b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app
succitata;
c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al SdI, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI.
Il ruolo del Sistema di interscambio
In tutto il processo di fatturazione elettronica, un ruolo fondamentale sarà ricoperto dal Sistema di interscambio (c.d. SdI), che viene già utilizzato da tempo per la fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la c.d. “fatturaPA”.
Il Sistema di interscambio:
− riceverà le fatture elettroniche da parte dell’emittente e cioè del cedente/prestatore (o di un intermediario) al quale verrà rilasciato un riscontro dell’avvenuta trasmissione;
− per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettuerà successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli verrà recapitata, entro 5 giorni, una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considereranno non emesse;
− nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, effettuerà un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file verrà scartato e verrà inviata una ricevuta di scarto. Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considereranno non emesse;
− recapiterà la fattura elettronica al soggetto cessionario/committente (in alternativa, la fattura elettronica potrà essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario).
Recapito delle fatture
Il sistema SdI recapiterà la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:
a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;
b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.
Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, la casella PEC è piena o non attiva ovvero il canale telematico non è attivo), il SdI renderà disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.
Il cedente/prestatore sarà tenuto tempestivamente a comunicare, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate: tale comunicazione potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Da segnalare inoltre che per chi aderirà, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno conservate secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Fatture emesse nei confronti di consumatori finali
Nel caso di fattura elettronica destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura verrà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Allo stesso modo, nei casi in cui il cessionario/committente IVA non riuscirà a dotarsi di PEC ovvero non avrà attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, ovvero non ricorrerà ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime saranno messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore sarà tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata.
Al momento in cui cessionario/committente prenderà visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne darà comunicazione al soggetto trasmittente.
Data di esigibilità e di detraibilità dell’imposta
Nel processo di fatturazione elettronica resta valida la normativa di riferimento in vigore. In particolare:
− la data di esigibilità dell’imposta è identificabile con la data riportata nella fattura ai sensi degli articoli 21 o 21-bis del D.P.R. n. 633/1972;
− la data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta è identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate in cui è stata depositata.
Comunicazione operazioni transfrontaliere
Il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria funzionerà solo per le operazioni tra soggetti passivi residenti stabiliti nel territorio dello Stato.
Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova comunicazione periodica da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA).
Nel provvedimento si definiscono anche le regole operative di questo nuovo adempimento.
In particolare, la comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. La comunicazione sarà facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
4. SCADENZARIO
18 giugno 2018
❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di maggio 2018.
❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di maggio 2018.
❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di maggio 2018.
❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di maggio 2018.
❑ Versamento dell’acconto IMU e TASI 2018 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.
25 giugno 2018
❑ Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi intracomunitari delle cessioni di beni/servizi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio 2018 (soggetti mensili).
2 luglio 2018
❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2018.
❑ Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, senza alcuna maggiorazione.
❑ Versamento dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione
16 luglio 2018
❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di giugno 2018.
❑ Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di giugno 2018.
❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di giugno 2018.
❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a giugno 2018.
25 luglio 2018
❑ presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno 2018 (soggetti mensili) e al secondo trimestre 2018 (soggetti trimestrali).
31 luglio 2018
❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2018.
❑ Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con maggiorazione 0,40%.