REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
(Autobus - Minibus - Autovetture)
Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 20 del 18.03.2003; Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 51 dell’11.12.2008
INDICE SOMMARIO
Regolamento per il Servizio di autonoleggio con conducente:
Articolo 1 — Definizione del servizio Articolo 2 — Disciplina del servizio
Articolo 3 — Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione Articolo 4 — Condizioni di servizio
Articolo 5 — Numero delle autorizzazioni Articolo 6 — Riconoscibilità delle vetture Articolo 7 — Operatività del servizio
Articolo 8 — Commissione Consultiva Comunale ex art. 4 legge 21/92 Articolo 9 — Requisiti della professione di noleggiatore
Articolo 10 — Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni Articolo 11 — Contenuti del bando
Articolo 12 — Titoli oggetto di valutazione
Articolo 13 — Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione Articolo 14 — Validità dell’autorizzazione
Articolo 15 — Trasferibilità dell’autorizzazione Articolo 16 — Caratteristiche delle autovetture
Articolo 17 — Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio Articolo 18 — Acquisizione della corsa
Articolo 19 — Comportamento del noleggiatore durante il servizio Articolo 20 — Comportamento degli utenti
Articolo 21 — Collaborazione alla guida Articolo 22 — Interruzione del trasporto Articolo 23 — Trasporto handicappati Articolo 24 — Tariffe
Articolo 25 — Contachilometri
Articolo 26 — Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
Articolo 27 — Reclami
Articolo 28 - Addetti alla vigilanza Articolo 29 — Idoneità di mezzi al servizio Articolo 30 — Rinuncia all’autorizzazione
Articolo 31 — Sospensione dell’autorizzazione Articolo 32 — Revoca dell’autorizzazione Articolo 33 - Decadenza dell’autorizzazione
Articolo 34 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione Articolo 35 - Irrogazione delle sanzioni
Articolo 36 — Sindacato Regionale sulle Deliberazioni Comunali
ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di autonoleggio con conducente (successivamente chiamato servizio) è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.
ARTICOLO 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
1. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie e dalle leggi dello Stato.
ARTICOLO 3
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE IN GESTIONE
1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 15.01.1992, n. 21, per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.
2. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di
N.C.C. è ammesso fino ad un massimo del 20% del numero di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15.01.1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio possono:
a) essere iscritti, nelle qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 08.08.1985, n 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l’autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell’autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall’art. 7, comma 3, della legge 15.01.1992, n. 21.
ARTICOLO 4 CONDIZIONI DI ESERCIZIO
1. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 21/1992 e altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
2. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge 15.01.1992, n. 21.
4. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
ARTICOLO 5
NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Ai sensi dell’articolo 8 comma 1) della legge 15.01.1992 n. 21, l’amministrazione comunale è competente al rilascio delle autorizzazioni, attraverso bando di pubblico concorso.
2. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente viene stabilito dalla Giunta Comunale.
ARTICOLO 6
RICONOSCIBILITA’ DELLE VETTURE
1. Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.
2. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
ARTICOLO 7
OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO
1. Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
ARTICOLO 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE EX ART. 4 COMMA 4 DELLA LEGGE N. 21/92.
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita Commissione così composta:
• dal Responsabile del Servizio in funzioni di Presidente;
• dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
• da un rappresentante designato dall’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello locale;
• da un rappresentante degli utenti.
Funge da segretario della commissione un dipendente comunale.
2. La Commissione delibera con la presenza di almeno due dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti, e sottoscritta da almeno uno dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza.
4. Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui in seguito, la Commissione sarà preventivamente consultata dal Responsabile del Servizio.
La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
ARTICOLO 9
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
1. L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani in diritto di prestare attività per servizi analoghi iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui sopra, che rispondano ad uno dei seguenti requisiti di idoneità:
a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente
superiore ai due anni per xxxxxxx non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
b) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
ARTICOLO 10
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. La graduatoria di cui al successivo art. 13 ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale pericolo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
ARTICOLO 11 CONTENUTI DEL BANDO
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
Numero e tipologia delle autorizzazioni da assegnare;
• Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
• Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
• Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
• Indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell’Amministrazione Comunale;
▪ Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.
ARTICOLO 12
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio è assegnato il seguente punteggio:
TITOLI DI STUDIO
- Scuola dell’obbligo punti 0
- Diploma professionale (2-3 anni) punti 1
- Diploma di maturità (4-5 anni) punti 2
- Laurea triennale punti 3
- Laurea specialistica punti 4 Il punteggio dei vari titoli di studio non è cumulabile
CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
- Conoscenza documentata di una o più lingue straniere
punti 1,5 a lingua
TITOLI ATTINENTI ALLA PROFESSIONE
- Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestiste il n.c.c.
- Punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3
- Servizio prestato come conducente , in qualità di dipendente , presso un’impresa di
n.c.c. o in imprese esercenti servizio pubblico di linea
Punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al candidato che dimostri la maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art 6 della legge 21/1992 Quando anche tale iscrizione non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed, eventualmente, all’ora di presentazione della domanda di ammissione.
ARTICOLO 13
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il Responsabile del Servizio approvata la graduatoria di merito provvede all’assegnazione del titolo con apposito atto.
Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione del noleggiatore.
2. All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 8.
ARTICOLO 14
VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Le autorizzazioni che hanno validità illimitata sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
ARTICOLO 15 TRASFERIBILITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessant’anni;
c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all’articolo
10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un terzo soggetto nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
Il responsabile del servizio dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare l’autorizzazione;
c) il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisto di una nuova autorizzazione.
ARTICOLO 16 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche di cui agli articoli 85 D.Lgs. n. 285/92 e 244 del D.P.R. n. 495/92.
ARTICOLO 17
INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa’’, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
ARTICOLO 18 ACQUISIZIONE DELLA CORSA
1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore. Al noleggiatore è vietata l’acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
ARTICOLO 19
COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO
1. Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo ai contachilometri;
h) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse
l) entrare, su richiesta dell’utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l’accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
m) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
n) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti
o) trasportare animali domestici a seguito degli utenti con l’osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene.
.
2. Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire le mobilità dei portatori di handicap.
ARTICOLO 20 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
ARTICOLO 21 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA
1. I titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 22 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
ARTICOLO 23 TRASPORTO HANDICAPPATI
1. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Nel rispetto della normativa regionale vigente il servizio è comunque esercitato con autovetture dotate di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
ARTICOLO 24 TARIFFE
1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all’articolo 8 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l’esercizio del servizio di noleggio.
ARTICOLO 25 CONTACHILOMETRI
1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
ARTICOLO 26 RECLAMI
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l’adozione.
2. All’ interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
ARTICOLO 27 ADDETTI ALLA VIGILANZA
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla
Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all’articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.
ARTICOLO 28 IDONEITA’ DEI MEZZI AL SERVIZIO
1. La polizia municipale dispone tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull’idoneità dei mezzi in servizio in ottemperanza alle norme contenute nel presente regolamento.
La vidimazione annuale dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 comma 1, consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
ARTICOLO 29 SANZIONI
1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di
€. 500,00 per le seguenti violazioni:
▪ Violazione dell’articolo 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza dell’autorizzazione a bordo del mezzo;
▪ Violazione dell’articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
▪ Violazione dell’articolo 17, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine previsto;
▪ Violazione degli obblighi di cui all’articolo 19, comma 1 putiti d) g) h) i) e comma 2 punti da
a) a f);
▪ Mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista all’articolo 25 comma 2;
▪ Mancata esposizione all’interno dell’autovettura dell’indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall’articolo 26 comma 2.
2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l’inadempiente può pagare direttamente all’agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dal Responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 107 del R.D. 03.03.1934, n. 383.
Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
ARTICOLO 30 RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE
1. Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.
ARTICOLO 31
SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’autorizzazione comunale d’esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) Violazione di norme del Codice della strada tali da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati;
b) Violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall’articolo 6;
c) Violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all’articolo 23;
d) Violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 29, comma 1;
e) Violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività di noleggio.
2. La Giunta comunale, sentita la commissione di cui all’articolo 8, dispone sul periodo di sospensione dell’autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ARTICOLO 32
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all’articolo 8, dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal Decreto del Ministero dei trasporti 20 Dicembre 1991 n. 448;
b) quando il titolare dell’autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell’articolo 13, comma 2;
c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all’articolo 15;
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’articolo 31;
e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
f) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ARTICOLO 33 I)ECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all’articolo 8, dispone la decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’articolo 17, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ARTICOLO 34
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di
rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione.
ARTICOLO 35 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
1. Le sanzioni di cui ai precedenti articoli sono irrogate nel rispetto della vigente normativa in particolare di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
ARTICOLO 36
SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
1. Il presente regolamento verrà trasmesso per la preventiva approvazione alla Regione Autonoma Sardegna Assessorato ai trasporti.