COMUNE DI CORATO
COMUNE DI CORATO
(Prov. di Bari)
REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI E
ACCORDI DI COLLABORAZIONE. (Approvato con delib. C.C. n.28 del 29.06.04)
ART. 1
F i n a l i t à
Il presente Regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della Legge 449/97, nell’art. 119 del D.Lgs 267/2000, nell’art. 7 della legge 166/2002, nonché sulla base delle disposizioni relative al CCNL per l’area del personale e area dirigenza degli Enti Locali. Le iniziative di sponsorizzazione nonché gli accordi di collaborazione tendono a favorire l’innovazione dell’organizzazione, la realizzazione di economie di bilancio e una migliore qualità dei servizi prestati.
L’ambito di applicazione riguarda, pertanto, tutti i servizi dell’Amministrazione Comunale compresa la realizzazione di opere pubbliche.
ART. 2
Contenuti del contratto di sponsorizzazione e dell’accordo di collaborazione
I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, ed in generale con chiunque, in ragione della propria attività, si occupa di problematiche non in conflitto con l’interesse pubblico.
La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o l’equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari iscritti nel bilancio dell’Ente.
La sponsorizzazione o l’accordo di collaborazione devono:
- concretizzarsi nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor;
- escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- essere diretti al perseguimento di interessi pubblici;
- essere compatibili con la tutela dell’immagine del Comune.
ART. 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
1. per contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la sua ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
2. per accordo di collaborazione lo strumento mediante il quale il Comune, a fronte di investimenti in beni e servizi consistenti da parte del collaborante, riconosce a quest’ultimo, oltre che il ritorno pubblicitario, la gestione dell’opera e dell’attività oggetto dell’intervento per un periodo di tempo idoneo a garantire un adeguato, parziale ritorno economico/ finanziario delle somme investite;
3. per sponsor, il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
4. per collaborante il soggetto pubblico e/o privato che intende sottoscrivere l’accordo di collaborazione;
5. per sponsee il soggetto contraente con lo sponsor;
6. per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la sua pubblicità.
ART. 4
Ambito di applicazione
1. Il Comune ricorre a forme di “sponsorizzazione” in relazione:
- ad attività culturali di differente tipologia;
- ad attività sportive;
- ad attività di promozione turistica;
- ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
- ad attività di miglioramento dell’assetto urbano;
- ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.
2. Per gli “accordi di collaborazione” sono attività privilegiate in particolare:
- la concessione di qualsiasi edificio comunale in stato di degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d’uso, lo restaurino e lo utilizzino ai fini della sua gestione o
della sua utilizzazione, anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per il parziale recuperare, attraverso i normali costi di locazione, delle spese sostenute;
- i servizi culturali, ovvero settori di attività degli stessi;
- gli impianti sportivi di proprietà comunale.
ART. 5
Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
1. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
- qualsiasi persona fisica, compreso le imprese individuali, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le società cooperative ( ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);
- le Associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.
ART. 6
Funzionalizzazione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione. Casistica.
1) La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali il Comune acquisisce risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) da soggetti terzi, a titolo:
- di corrispettivi in denaro e finanziamenti in toto o in quota parte, per la realizzazione di opere e lavori pubblici, la cui esecuzione rimane a carico del Comune;
- di finanziamento o di diretta fornitura di beni, in toto o in quota parte, immediatamente utilizzabili per la realizzazione di attività o progettualità;
- di finanziamento ovvero di fornitura di servizi, in toto o in quota parte, correlati all’effettiva concretizzazione dell’attività, del progetto o, più genericamente, dell’iniziativa da realizzarsi da parte del Comune;
- di finanziamento comunque, in toto o in quota parte, di iniziative riconducibili ai fini propri del Comune.
2. Eccezionalmente e previa deliberazione del Consiglio Comunale, la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante.
ART. 7
Procedura
Il Dirigente del Settore, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell’entità delle esigenze e delle finalità da perseguire,su conforme parere della Giunta, pubblica un bando o avviso pubblico, con il quale invita alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.
Il bando o l’avviso, pubblicato mediante affissione all’albo pretorio e inserimento nel sito INTERNET del Comune, è divulgato con altre forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
La determinazione a contrarre deve indicare il fine che il contratto di sponsorizzazione o l’accordo di collaborazione intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ed i criteri per la valutazione delle proposte.
La scelta dell’altro contraente avviene, di norma, attraverso procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.
Il bando o l’avviso devono contenere, in particolare, i seguenti dati:
1) l’oggetto della sponsorizzazione o dell’accordo di collaborazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione o collaborazione;
2) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
3) le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione o collaborazione.
L’offerta deve in ogni caso essere presentata in forma scritta ed indicare l’accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione e/o di collaborazione.
l’offerta deve essere accompagnata dalla seguenti autocertificazioni attestanti:
1. l’inesistenza di preclusioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt.
120 e seguenti della legge 689/81, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
4. di non rappresentare ordini di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. il nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
6. la specifica qualificazione in caso di lavori pubblici;
7. l’impegno da parte dello sponsor e del collaborante ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
Le offerte sono valutate dall’Ufficio comunale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.
Qualora tuttavia un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, la Giunta Comunale, previa istruttoria degli effetti benefici, può autorizzare la stipula del contratto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione nel rispetto delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7 del comma che precede.
Il contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal dirigente del Settore competente. In tale contratto viene anche autorizzata l’utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel bando, avviso, capitolato o progetto di sponsorizzazione o collaborazione.
ART. 8
Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione o di collaborazione
Le iniziative di sponsorizzazione o collaborazione sono individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente. E’ data facoltà alla Giunta Comunale di formulare indirizzi specifici al dirigente per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione o collaborazione in base al presente regolamento.
ART. 9
Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
La gestione della sponsorizzazione o dell’accordo di collaborazione, viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
1) l’individuazione dell’oggetto del contratto;
2) il valore della sponsorizzazione o collaborazione ;
3) gli impegni e/o obblighi dello sponsee;
4) le modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
5) gli impegni e/o obblighi dello sponsor o del collaborante;
6) i lavori, servizi, ecc. da eseguire a corrispettivo dell’attività dello sponsee;
7) le verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
8) le verifiche e controlli sulle attività dello sponsor o del collaborante;
9) i profili economici del rapporto contrattuale;
10) il recesso;
11) gli inadempimenti e risoluzione del contratto;
12) la risoluzione controversie relative all’esecuzione del contratto;
13) le spese e disposizioni contrattuali finali.
ART. 10
Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni o accordi di collaborazione
Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni o agli accordi di collaborazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
Tali risparmi di spesa sono, di norma, utilizzati per le seguenti finalità:
1) nella misura del 10%, all’implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del Settore;
2) nella misura del 3%, all’implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato per il Dirigente del Settore;
3) nella misura del 40%, al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazione del bilancio del Settore;
4) la restante quota del 47% costituisce economia di bilancio.
Una diversa destinazione dei risparmi di spesa è decisa con motivata delibera di Giunta Comunale da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
ART. 11
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni o delle collaborazioni
L’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:
1) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
2) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno della immagine o delle proprie iniziative comunali;
3) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione che implichino o sottendano:
1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
ART. 12
Trattamento dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs.30/06/03 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il Comune in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla citata legge.
ART.13
Aspetti fiscali
Il valore della fatturazione della sponsorizzazione o dell’accordo di collaborazione corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione o collaborazione, dei risultati del capitolo interessato.
Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) o del collaborante è pari all’importo di cui al comma precedente.
ART.14
Verifiche e Controlli
Le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor o al collaborante. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione o nell’accordo di collaborazione.
ART.15
Riserva organizzativa
La gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione è effettuata direttamente dall’Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento. E’ tuttavia facoltà del Comune, in caso di diserzione della gara di evidenza pubblica, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni o delle collaborazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, previo avviso pubblico su sito internet del Comune, albo pretorio e su quotidiano regionale più diffuso..
ART.16
Amministrazione in qualità di sponsor
L’Amministrazione comunale può assumere la veste di sponsor in relazione alle seguenti iniziative:
1) per manifestazioni od iniziative culturali, di sviluppo del territorio o di ricerca scientifica;
2) per attività sportive ed altre attività sociali con particolare riferimento ad Associazioni e/o Società che operino nel settore dei portatori dei diversamente abili e che\ si impegnino a veicolare campagne promozionali a carattere sociale ed educativo;
3) per atleti coratini in attività che abbiano conseguito importanti risultati a livello regionale, nazionale o internazionale e che testimonino, attraverso la partecipazione ad incontri e manifestazioni sportive aperte ai giovani ed alle scuole, la valenza educativa dello sport.
L’eventuale corrispettivo, consistente in servizi o in contributi in conto esercizio, deve essere in ogni caso previsto nel Settore competente ed allocato in opportuna posta del PEG. Il Dirigente del Settore competente, sulla base delle indicazioni della Giunta, provvede alla relativa imputazione economica, mediante sottoscrizione di apposito contratto con lo sponsee. In caso di importi di sponsorizzazione superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00) è necessario l’emissione di apposito bando pubblico nel quale devono essere indicate le motivazioni della sponsorizzazione, i contenuti del contratto di sponsorizzazione, i servizi o i contributi in conto esercizio che si intende corrispondere.
ART.17
Comunicazioni ai capi gruppo consiliari
A cadenza semestrale, l’elenco completo delle sponsorizzazioni ed il relativo risultato sono comunicati ai capigruppo consiliari.
ART. 18
Stipula dei contratti
Il Segretario Generale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti oggetto del presente Regolamento.
ART. 19
Norme transitorie
Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.