E DELLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
E DELLE EROGAZIONI LIBERALI
A FAVORE DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA
Approvato con Deliberazione consiliare n. del
TITOLO I — CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
ARTICOLO 1 – Oggetto
1. Il presente Titolo disciplina le condizioni normative interne all'Ente necessarie per la gestione delle attività di sponsorizzazione ed è approvato in ottemperanza ai principi delle seguenti norme di carattere generale:
art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;
art. 119 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
art. 26 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
art. 199-bis D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
art. 120 D. Lgs. 42/2004.
2. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Titolo, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa soprarichiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
ARTICOLO 2 - Finalità
1. Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.
ARTICOLO 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, si intende:
a. per "contratto di sponsorizzazione" o "contratto di sponsorizzazione ordinaria o permutativa": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (Sponsor) offre un contributo in denaro o una determinata prestazione al Comune di Costa Masnaga (Sponsee) il quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare o a consentire la pubblicizzazione del suo nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo nei modi previsti dal contratto stesso;
b. per "contratto di sponsorizzazione non ordinaria o non permutativa": un contratto mediante il quale un soggetto (Sponsor) offre un contributo in denaro o una determinata prestazione al Comune di Costa Masnaga (Sponsee), il quale autorizza l'installazione di cartelli pubblicitari su beni demaniali o patrimoniali indisponibili;
c. per "sponsorizzazione": ogni contributo che può consistere in una somma di denaro, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi, nella realizzazione di lavori, opere pubbliche e/o di pubblica utilità o in altre utilità provenienti da terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, il marchio, l'immagine, il segno distintivo di un soggetto (Sponsor);
d. per "sponsorizzazione tecnica": la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (Sponsor) a favore del Comune di Costa Masnaga (Sponsee) è costituito dalla realizzazione di lavori o dalla prestazione di servizi o forniture;
e. per "sponsorizzazione pura o finanziaria": la sponsorizzazione dove il contributo di un Soggetto (Sponsor) a favore del Comune di Costa Masnaga (Sponsee) è costituito esclusivamente da una somma di denaro;
f. per "sponsorizzazione mista": la sponsorizzazione risultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e della sponsorizzazione finanziaria;
g. per "Sponsor": il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si assume l'obbligo di corrispondere una determinata somma di denaro o una determinata prestazione a favore del Comune di
Costa Masnaga (Sponsee) in cambio della veicolazione del proprio nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo attuata o consentita dal Comune di Costa Masnaga nell'ambito della propria attività;
h. per "Sponsee": il soggetto, Comune di Costa Masnaga, che si obbliga, verso un determinato corrispettivo (somma di denaro o prestazione) ad associare alla propria attività il nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo dello Sponsor;
i. per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune di Costa Masnaga (Sponsee) per la pubblicità dello Sponsor.
2. Ai fini del presente Titolo sono individuati:
a. come 'Amministrazione', il Comune di Costa Masnaga parte di un contratto di sponsorizzazione;
b. come nome, logo, marchio, immagine o segno distintivo, le rappresentazioni grafiche, le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo Sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale da veicolare a fini pubblicitari.
ARTICOLO 4 - Finalità delle iniziative di sponsorizzazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione devono promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e l'innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente realizzando:
- una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
- una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
- economie di spesa.
ARTICOLO 5 – Vincoli
1. Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
a. devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici;
b. devono escludere conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
c. devono essere compatibili con la natura istituzionale del Comune e garantire la posizione di neutralità di questo;
d. devono produrre risparmi di spesa.
ARTICOLO 6 - Ambito di applicazione
1. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici.
ARTICOLO 7 - Individuazione e approvazione iniziative
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati:
a. su iniziativa dell'Amministrazione;
b. su iniziativa di soggetti terzi.
2. Le iniziative di sponsorizzazione di cui alle precedenti lettere a. e b. devono, a prescindere dall'importo, essere approvate dalla Giunta Comunale nelle linee generali a livello di progettazione preliminare.
3. Il valore economico di ogni sponsorizzazione, tecnica o finanziaria, deve risultare a bilancio dell'Ente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia contabile e fiscale, dai relativi provvedimenti attuativi e interpretativi, nonché dai principi contabili.
4. Le iniziative che attengono l'ambito dei lavori pubblici, dovranno inoltre risultare, secondo i presupposti di legge e, quindi, per interventi di valore superiore ad Euro 100.000,00, anche in apposito Allegato al Programma Triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 8 - Oggetto e Contenuto
1.. La Sponsorizzazione a favore dell'Ente, a carattere tecnico o finanziario, può avere ad oggetto:
a. la fornitura di materiale/attrezzature/beni;
b. la realizzazione di un'opera o di un lavoro;
c. la fornitura di una prestazione di servizio;
d. la gestione di un'opera o di un'area;
e. la gestione di un servizio.
2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune di Costa Masnaga, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
b. utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es: bacheche, sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori);
c. servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;
d. fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere ed alla fornitura di arredo urbano;
e. attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
f. realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, attività culturali;
g. gestione di sportelli informa-giovani, marketing e promozione territoriale;
h. attività di comunicazione, realizzazione di periodici.
ARTICOLO 9 — - Contratti assimilabili – Esclusioni
1. Il presente Titolo disciplina i contratti di sponsorizzazione in cui il Comune riveste il ruolo di Sponsee e i contratti a questi assimilabili secondo prassi vigente.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente Titolo le prestazioni prive di significativo ritorno di natura pubblicitaria, nelle quali prevalgano gli elementi del contratto a prestazioni unilaterali, con profili di mero mecenatismo.
ARTICOLO 10 - Presupposto per la stipula dei contratti di sponsorizzazione
1. Presupposto necessario per la stipula dei contratti di sponsorizzazione di qualsiasi tipologia Tecnica, Finanziaria e relativa ai Beni Culturali - è il possesso in capo allo Sponsor e al Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dallo Sponsor, dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
ARTICOLO 11 - Sponsorizzazione Tecnica
1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta dello Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le seguenti modalità.
2. A) I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00 (o comunque alla soglia prevista dall'attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblici) possono essere affidati direttamente dall'Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso, oltre che dei necessari requisiti di carattere generale, di adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni — abilitazioni — autorizzazioni), operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto
della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente.
Qualora il Soggetto Esecutore sia soggetto diverso dallo Sponsor, detti requisiti dovranno essere posseduti dal Soggetto Esecutore.
3. L'Amministrazione ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale:
- in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente;
- in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa.
4. L'Amministrazione dovrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché all'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione ha il controllo sull'esecuzione del contratto.
6. B) I contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (o comunque alla soglia prevista dall'attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblici) e inferiore ad Euro 207.000,00 (o comunque alla soglia prevista per servizi e forniture di rilevanza comunitaria) per forniture e servizi e ad Euro 1.000.000,00 per lavori sono affidati tramite procedura negoziata, ristretta o aperta, tenuto conto della specificità dell'oggetto del contratto.
7. C) I contratti di importo pari o superiore ad Euro 207.000,00 (o comunque alla soglia prevista per servizi e forniture di rilevanza comunitaria) per servizi e forniture e ad Euro 1.000.000,00 per lavori devono essere affidati mediante procedura aperta o ristretta secondo motivazione del Responsabile del Settore competente.
8. Il Bando, sia nel caso di procedura aperta sia nel caso di procedura ristretta, deve essere pubblicato per almeno 30 giorni all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
Norme comuni alle sponsorizzazioni di cui alle lettere B) e C)
9. Gli Sponsor che effettuano direttamente i lavori/servizi/forniture o i Soggetti Esecutori, qualora diversi dallo Sponsor nonchè i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal Codice dei Pubblici Contratti e dal relativo Regolamento di Attuazione.
10. Il Bando e la Lettera d'Invito devono contenere:
a. la volontà del Comune e i riferimenti di legge;
b. gli obiettivi della sponsorizzazione;
c. le opportunità per lo Sponsor;
d. la tipologia, la durata e il valore contrattuale;
e. la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor;
f. le modalità e i termini di presentazione delle offerte;
g. i requisiti di partecipazione/qualificazione/obblighi in materia di sicurezza/obblighi assicurativi;
h. le modalità e i criteri di valutazione delle offerte,
i. le prescrizioni tecniche progettuali ed esecutive.
11. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore.
12. In caso di iniziativa di soggetto terzo, l'Amministrazione ha sempre facoltà, in relazione a qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione - a parità di condizioni offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente.
13. Nel caso in cui la procedura negoziata o la procedura aperta o ristretta siano andate deserte o non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.
14. L'Amministrazione ha il controllo sull'esecuzione del contratto.
ARTICOLO 12 - Sponsorizzazione finanziaria
A) I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00, (o comunque, per analogia, alla soglia prevista dall'attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblici) possono essere affidati direttamente dall'Amministrazione, con facoltà dell'Ente di avviare procedure comparative tramite pubblicazione di avviso esplorativo.
B) I contratti di importo superiore, sono affidati mediante pubblicazione di un Bando all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per almeno 30 giorni.
Il Bando deve contenere:
a. la volontà del Comune e i riferimenti di legge;
b. gli obiettivi della Sponsorizzazione;
c. le opportunità per lo Sponsor;
d. il valore contrattuale;
e. la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor;
f. le modalità e i termini di presentazione delle offerte;
g. i requisiti di partecipazione.
Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il
finanziamento maggiore.
Nel caso di contributo economico superiore al valore della prestazione, l'eccedenza rimarrà vincolata al finanziamento di prestazioni analoghe/simili.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo Sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.
ARTICOLO 13 - Diritto di rifiuto
1. Il Comune di Costa Masnaga, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a. ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b. ravvisi nei mezzi utilizzati dall'azienda 'Sponsor' un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine/iniziative/attività;
c. reputi inaccettabile la proposta per motivi di opportunità generale.
2. Sono comunque esclusi, quali aziende Sponsor, i soggetti che, nelle proprie attività, non garantiscano:
a. il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio delle persone;
b. il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
c. il rispetto dei diritti dei lavoratori;
d. il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali;
e. il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori ai sensi della normativa vigente (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette
e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di 'dumping', all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure);
f. il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e di distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, agli inquinamenti chimici).
3. Sono inoltre escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a. la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco o prodotti alcolici;
c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
x. xxxxxxxx contrari al decoro o alla morale pubblica.
ARTICOLO 14 - Contratto di sponsorizzazione
1. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal responsabile del Settore Competente.
2. Il contratto, in particolare, deve contenere i seguenti elementi:
a. l'indicazione analitica degli impegni assunti dallo Sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
b. le obbligazioni che il Comune garantisce allo Sponsor in termini di pubblicità dell'iniziativa supportata dallo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, etc.);
c. le modalità di controllo del Comune, a cura del Responsabile del Procedimento, sull'esatta esecuzione del contratto;
d. le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor;
e. la definizione degli aspetti fiscali;
f. le eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
g. la disciplina di eventuali contenziosi;
h. le cause e le modalità di recesso del contratto da parte dell'Amministrazione.
2. I rapporti contrattuali sono tenuti dal Settore interessato.
ARTICOLO 15 - Verifiche e controlli
1. Le 'sponsorizzazioni' sono soggette a periodiche verifiche da parte del Settore Interessato al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
ARTICOLO 16 — - Norma di rinvio
Per quanto non disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione.
Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Titolo devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'attuazione concreta del Titolo stesso, senza necessità di adeguamento espresso del presente regolamento (c.d. rinvio dinamico).
TITOLO II- EROGAZIONI LIBERALI
ARTICOLO 17 – Oggetto
Il presente Titolo, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per "atti di liberalità" quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico, non economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.
ARTICOLO 18 - Oggetto dell'atto di liberalità
1. La erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- nella donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazioni promissorie).
2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità
mortis causa.
ARTICOLO 19 – Iniziativa
1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Responsabile apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.
3. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.
ARTICOLO 20 - Forma e competenza
1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.
2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Responsabile competente per materia a norma dell'art. 107 del T.U.EE.LL.
ARTICOLO 21 - Accettazione e rinuncia alla donazione
1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Xxxxxxx, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.
4. Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività cui l'elargizione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento dell'accettazione, il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento di affidamento.
ARTICOLO 22 - Donazioni promissorie
1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
- la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
- la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
- la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interesse pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
- che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
. in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni — abilitazioni — autorizzazioni);
. operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
. dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
- un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
- la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
- il divieto di cessione del contratto di donazione;
- la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
ARTICOLO 23 — - Casi particolari
Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali vengono utilizzate le Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si applica la normativa di settore.
ARTICOLO 24 - Obblighi del Comune
1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.
ARTICOLO 25 - Riconoscimenti
Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.
ARTICOLO 26 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1.Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2.I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
-nella misura del 5% sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCN dell’1.4.1999;
-la restante quota del 95% costituisce economia di bilancio.
ARTICOLO 27 –Trattamento dei dati personali
1.I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2.I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 della legge 31.12.1996,
n. 665 e successive modificazioni.
3.Titolare del trattamento dati è il Comune di Costa Masnaga in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4.I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5.I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
ARTICOLO 28 –Riserva organizzativa
0.Xx gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2.E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario
ARTICOLO 29 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.
TITOLO III - NORME FINALI
ARTICOLO 30 - Entrata in vigore
0.Xx presente Regolamento diventa esecutivo con l'entrata in vigore della deliberazione che lo approva. 2.Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
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SOMMARIO
TITOLO I - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
ARTICOLO 1 - Oggetto 2
ARTICOLO 2 - Finalità 2
ARTICOLO 3 - Definizioni 2
ARTICOLO 4 - Finalità delle iniziative di sponsorizzazione 3
ARTICOLO 5 - Vincoli 3
ARTICOLO 6 - Ambitodiapplicazione 3
ARTICOLO 7 - Individuazione e approvazione iniziative 3
ARTICOLO 8 - Oggettoe Contenuto 4
ARTICOLO 9 - Contratti assimilabili - Esclusioni 4
ARTICOLO 10 - Presupposto per la stipula dei contratti di sponsorizzazione 4
ARTICOLO 11 - Sponsorizzazione Tecnica 4
ARTICOLO 12 - Sponsorizzazione finanziaria 6
ARTICOLO 13 - Diritto di rifiuto 6
ARTICOLO 14 - Contratto di sponsorizzazione 7
ARTICOLO 15 - Verifiche e controlli 7
ARTICOLO 16 - Norma di rinvio 8
TITOLO II- EROGAZIONI LIBERALI
ARTICOLO 17 - Oggetto 8
ARTICOLO 18 - Oggetto dell'atto di liberalità 8
ARTICOLO 19 - Iniziativa 8
ARTICOLO 20 - Formaecompetenza 8
ARTICOLO 21 - Accettazione e rinuncia alla donazione 8
ARTICOLO 22 - Donazioni promissorie 9
ARTICOLO 23 - Casi particolari. 9
ARTICOLO 24 - Obblighidel Comune 9
ARTICOLO 25 - Riconoscimenti 10
ARTICOLO 26 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni 10
ARTICOLO 27 - Trattamento dei dati personali 10
ARTICOLO 28 – Riserva organizzativa 10
ARTICOLO 29 - Norma di rinvio 10
TITOLO III - NORME FINALI
ARTICOLO 30 -Entrata in vigore 10
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