REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
(ART. 36 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016)
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. nella seduta del 15.02.2018
Rev. 0 del 09.02.2018
Sommario
TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI 4
Articolo 1. Definizioni ed acronimi 4
Articolo 2. Premesse ed ambito di applicazione 5
Articolo 3. Il Responsabile del Procedimento (RdP) 6
I. Individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento 6
II. Compiti del Responsabile del Procedimento 6
TITOLO II. PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8
Articolo 4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000 8
I. Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento 8
II. Procedure di scelta del contraente 8
III. Acquisti per beni di largo consumo 9
Articolo 5. Procedure di gara da € 40.000,00 alla soglia comunitaria 10
I. Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento di contratti pubblici (≥ € 40.000) 10
II. Procedure di selezione del contraente 10
III. Procedura negoziata tra XX.XX. qualificati in albo fornitori 11
IV. Procedura negoziata previa indizione di gara 12
V. Procedura negoziata senza previa indizione di gara 13
VI. Garanzie per la partecipazione alla procedura 15
VII. Obbligo di riservatezza (art. 53 d.lgs. 50/2016) 15
Articolo 6. Indicazioni per le procedure sopra soglia 15
Articolo 7. Commissione, seggio e sedute di gara (pubbliche o riservate) 16
I. Tipologie di commissione 16
II. Cause di incompatibilità 16
III. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo 17
IV. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 17
V. Componenti della Commissione giudicatrice. 17
VI. Atti della Commissione giudicatrice. 18
VII. Pubblicità delle sedute di gara 18
Articolo 8. Modalità e tempistiche delle pubblicazioni e trasparenza 19
Articolo 9. Offerta anomala 20
TITOLO III. ADEMPIMENTI POST AGGIUDICAZIONE 21
Articolo 10. Verifica dei requisiti 21
III. Validità delle verifiche 23
Articolo 11. Stipula del contratto (garanzie, cauzioni, assicurazioni e cenni sull’esecuzione del contratto) 23
III. Affidamento in pendenza 24
V. Fase esecutiva del contratto 25
TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI 26
Articolo 15. Norme di rinvio 26
TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1. Definizioni ed acronimi
Si definiscono per:
- “Codice dei Contratti”, il D. Lgs. 50/2016 s.m.i. vigente, comprensivo dei Decreti attuativi in esso richiamati, qualora emanati;
- “Procedimento di acquisizione”, l’intero procedimento, suddiviso nella fase di programmazione (facoltativa), progettazione, affidamento ed esecuzione, necessario per l’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture di beni mediante contratti pubblici di appalto, come definiti all’art. 3 c. 1 lett. dd) e seguenti del Codice appalti.
- “candidatura”, la richiesta presentata da un operatore economico per la partecipazione a una procedura ristretta, negoziata o a un dialogo competitivo;
- “Centrale di committenza”, Viveracqua S.c.r.l.;
- “Stazione Appaltante”, Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- “dirigente competente”, la persona fisica che dirige la Divisione e/o la Funzione e/o l’unità organizzativa e/o il Servizio aziendale preposto all’area aziendale nell’ambito della quale ricade la responsabilità dell’appalto nel suo complesso;
- “documento amministrativo”, ai fini del presente regolamento, ogni rappresentazione grafica, fotocimematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti in ordine alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
- “offerta”, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata da un operatore economico partecipante ad una procedura di affidamento;
- “Responsabile proponente”, responsabile del servizio o del centro di costo;
- “Responsabile del Procedimento”, il soggetto o i soggetti a cui sono affidati i compiti stabiliti dall’art. 31, comma 1 in combinato disposto con il comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016;
- “piattaforma”, il sistema informatico che gestisce l’albo degli operatori economici e le procedure di affidamento degli appalti espletati mediante gare telematiche messo a disposizione dalla centrale di Committenza Viveracqua S.c.ar.l. conforme alle disposizioni di cui all’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 raggiungibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx;
- Ufficio acquisti, l’ufficio della Stazione appaltante, istituito come servizio per l’espletamento della procedura di scelta del contraente, compresa tra l’emissione della Richiesta di Acquisto (RDA) e/o provvedimento di avvio (delibera o determina a contrarre) e la stipula del contratto di appalto, inclusiva delle attività propedeutiche al perfezionamento dei citati atti con le modalità esplicitate nei successivi artt. del presente Regolamento.
Nel testo del presente regolamento si utilizzano i seguenti acronimi:
- LTA S.p.A.: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- SA: Stazione appaltante;
- CC: Centrale di Committenza;
- CUC: ufficio “Centrale unica di committenza” di Viveracqua s.c. a r.l.;
- DG: Direttore Generale;
- DC: Direttore competente;
- RP: Responsabile proponente;
- RdP: Responsabile del Procedimento;
- DEC: Direttore esecuzione del contratto;
- DL: Direttore dei lavori;
- OE: operatore economico;
- RuA: Responsabile ufficio Acquisti;
- UA: Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- SII: Servizio Idrico Integrato.
Articolo 2. Premesse ed ambito di applicazione
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (LTA S.p.A.) è una società per azioni totalmente partecipata da Enti Pubblici locali che gestisce il servizio idrico integrato nel proprio territorio di competenza che si qualifica pertanto come Ente Aggiudicatore e che, ai fini dell’individuazione delle norme applicabili in materia di appalti, quale “Impresa Pubblica” ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. t) del D. Lgs. n.50/2016 (di seguito anche Codice Appalti) operante nel cosiddetto “settore Speciale Acqua” ex. Art. 117 del Codice Appalti.
Il presente Regolamento:
- Disciplina, in forza della previsione di cui all’art. 36, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, le procedure di scelta del contraente e di affidamento di contratti di appalto e di concessione di importo inferiore alle soglie comunitarie, quali definite all’art. 35 del Codice Appalti, nell’ambito dei Settori Speciali di cui al Titolo VI, Capo I, dello stesso Xxxxxx;
- definisce inoltre le linee guida per gli appalti sopra soglia comunitaria.
La disciplina del Regolamento si applica dunque alle tutte le acquisizioni relative a lavori, beni e servizi attinenti alla gestione del servizio idrico integrato, ovvero ad essa strumentali.
Nei paragrafi sottostanti, il termine “servizi”, ricomprende anche quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria e, in genere, tutte le altre prestazioni d’opera intellettuale di cui necessita la Società, stante la non applicabilità dell’art. 157 D. Lgs. 50/16 ai settori speciali.
Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un determinato quantitativo di lavori, forniture o servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non fosse stato applicato.
I singoli fabbisogni che si dimostrano essere “ripetitivi” devono essere preventivamente individuati e stimati da DC/RdP/Rp in macro categorie commerciali ed i relativi contratti devono venire affidati per quanto possibile con cadenza e/o durata almeno annuale.
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente regolamento deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, (ex art. 30 codice appalti).
Il contraente viene individuato secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento e in coerenza con le procedure previste dai sistemi di gestione aziendale qualora presenti e con il modello di organizzazione, gestione e controllo adottati o che verranno adottati (ISO 9000 – ISO 14000 – OHSAS 18000 – D.Lgs.231/2001 – etc).
Le procedure descritte nel presente regolamento non interferiscono con il contenuto di deleghe di funzioni e di spesa che hanno uno specifico campo di applicazione per oggetto e per importo. L’indizione delle procedure e la relativa approvazione, a seconda dell’impegno di spesa, saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale o di altro soggetto formalmente autorizzato. In base al contenuto delle deleghe può mutare l’organo competente alla sottoscrizione degli atti e all’assunzione della spesa, mentre rimane invariato il procedimento di individuazione del contraente che seguirà le regole dettate dal presente regolamento.
Articolo 3. Il Responsabile del Procedimento (RdP)
I. Individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento
Per ogni singola procedura, l’Organo competente della Stazione Appaltante conferma o nomina uno o più soggetti cui affidare il ruolo di Responsabile del Procedimento indicandone il nominativo nel bando, nell’avviso di indizione della gara o nella lettera invito, fatto salvo quanto previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Il RdP viene nominato con la determina a contrarre; fino a tale nomina, i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento si intendono attribuiti al DC che ha in carico la gestione del fabbisogno, o, per le funzioni secondo la pianta organica in staff alla Direzione Generale, allo stesso DG. Per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro i compiti e le funzioni si intendono attribuiti al DC che ha in carico la gestione del fabbisogno, o, per le funzioni secondo la pianta organica in staff alla Direzione Generale, allo stesso DG.
Il RdP è individuato tra i soggetti dipendenti in possesso di adeguata formazione ed esperienza in materia di appalti. Per ogni attività relativa alla fase di scelta del contraente, opera e si avvale del supporto di UA.
Il soggetto individuato Rdp può servirsi del supporto tecnico/amministrativo di dipendenti, anche di altri uffici rispetto a quello di appartenenza, per l’istruttoria di alcune funzioni procedimentali relativamente al procedimento per il quale è stato nominato.
II. Compiti del Responsabile del Procedimento
Il RdP svolge tutti i compiti, per quanto compatibili con le Imprese Pubbliche, previsti dal comma 4 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e da altre specifiche disposizioni del Codice, salve diverse esigenze derivanti dalla specifica procedura, ed in particolare:
- promuove, sovrintende e coordina tutte le attività tecniche, preliminari, propedeutiche ed attuative, finalizzate alla stesura del progetto di appalto da sottoporre ad approvazione nell’ambito della determina a contrarre;
- propone di concerto con il RUA la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto, la tipologia del contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione;
- coordina l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione della documentazione di gara relativa all’appalto;
- definisce i parametri variabili e le modalità di selezione per la scelta degli XX.XX. nel caso di procedure negoziate, in conformità a quanto previsto al successivo art. 5; in particolare monitora i tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
- richiede all’Organo competente della SA la nomina della Commissione Giudicatrice per gli appalti da aggiudicare secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa o dei componenti del Seggio per gli appalti da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
- raccoglie, verifica e trasmette all’ANAC, mediante l’UA, gli elementi relativi alla procedura ed all’affidamento secondo le prescrizioni del Codice e collabora con il responsabile della trasparenza ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012;
- controlla il corretto e razionale svolgimento della procedura e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- verifica, avvalendosi eventualmente del supporto tecnico della Commissione giudicatrice ove previsto, la congruità delle offerte;
- provvede sulle istanze di accesso agli atti, mediante l’Ufficio Legale e l’UA e, conformemente alle norme di legge e di regolamento interno vigenti;
- se nominato Responsabile anche per la parte esecutiva, dirige, controlla e sorveglia il contratto secondo i compiti previsti dalla succitata normativa e come riportato al successivo art. 11 comma V del presente Regolamento.
I compiti del responsabile del procedimento sono coordinati con quelli del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza, ex D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i., ove nominati.
Il Responsabile del Procedimento può coincidere con il ruolo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto salvo i divieti espressamente previsti dalla vigente normativa.
TITOLO II. PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Articolo 4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000
Trattandosi di affidamenti c.d. “ultrasottosoglia”, le modalità di acquisizione di cui al presente articolo sono ispirate essenzialmente ai principi di economicità in fase di selezione e di proporzionalità e rotazione, considerati preminenti rispetto agli altri principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/16.
I. Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento
L'acquisizione di lavori, beni e servizi per tali importi viene attivata dal Responsabile Proponente (RP) ed è approvata dal DC o, per le funzioni secondo la pianta organica in staff alla Direzione Generale, dallo stesso DG, che, fatta salva la facoltà di nominare altri soggetti, sono il Responsabile Unico del Procedimento per questi affidamenti. Il provvedimento di avvio della procedura di scelta del contraente, è generalmente costituita dalla Richiesta di Acquisto (in seguito RdA) preferibilmente completamente gestita telematicamente mediante l’utilizzo di apposito gestionale informatico, nel quale sono processati gli step approvativi o in alternativa da determina a contrarre qualora si reputi necessario.
La RdA, approvata come sopra riportato dal DC/DG, viene inoltrata all’UA con i seguenti contenuti minimi:
- l'oggetto dell’affidamento;
- le condizioni minime di contratto (tempi di consegna/esecuzione richiesti, durata contrattuale, modalità di pagamento, penali previste, quant’altro necessario…) con riferimento ad eventuali allegati come ad esempio, Foglio patti e condizioni, Capitolato di fornitura, Disciplinari d’incarico, eventuali preventivi/offerte già acquisiti da RdP, ecc…;
- nel caso di affidamento diretto, le relative motivazioni;
- la proposta degli XX.XX.;
- l'importo presunto della spesa, giustificato da eventuale idonea documentazione.
La RdA deve essere corredata dell’autorizzazione alla spesa del DG.
II. Procedure di scelta del contraente
Il DC/DG/RdP stabilisce la procedura più opportuna da seguire in funzione delle caratteristiche del bene/lavoro o servizio da acquisire operando come segue.
a) per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00, anche direttamente da un unico fornitore previa richiesta scritta di preventivo considerato congruo da DC/DG/RdP. L’O.E. interessato è scelto, prioritariamente e qualora ve ne sia contemplata la categoria merceologica di riferimento, tra i soggetti economici qualificati in Albo, applicando i principi di cui in premessa del presente articolo. In luogo della rotazione può essere utilizzato il sorteggio casuale. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata.
b) per acquisti di lavori, beni e servizi di importo maggiore o uguale a € 20.000,00 ed inferiore a
€ 40.000,00:
b1) di norma a mezzo gara informale, previa consultazione di almeno 3 operatori economici qualificati, individuati nell’Albo fornitori o nel libero mercato, nel caso in cui l’Albo non
preveda tra le categorie merceologiche quella richiesta o tale categoria non abbia un numero sufficiente di iscritti, applicando i principi di cui in premessa del presente articolo. In luogo della rotazione può essere utilizzato il criterio del sorteggio casuale;
b2) a mezzo mercato elettronico di cui all’art. 36, comma 6 del Codice appalti (MEPA);
b3) direttamente da un unico O.E. con adeguata motivazione e previa richiesta scritta di preventivo indicando nell’RdA le ragioni della scelta.
Il RP potrà richiedere l’affidamento diretto ad un unico fornitore per affidamenti di importo inferiore o uguale ad € 3.000,00 previa richiesta scritta di preventivo, senza necessità di motivazione, considerato il modico valore dell’ordine e considerato congruo da DC/DG/RdP. Per tali affidamenti la spesa viene autorizzata dal DC.
Le fasi di acquisizione sono di norma o quando non diversamente stabilito dal DG, condotte dall’Ufficio Acquisti con comuni mezzi di comunicazione quali email, fax, e-commerce o mediante la piattaforma di negoziazione della centrale di Committenza di Viveracqua S.c.a r.l. conforme alle disposizioni di cui all’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 raggiungibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Nei casi di acquisizione di più preventivi:
- il criterio di aggiudicazione è di norma quello del minor prezzo. È tuttavia possibile optare per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dandone adeguata evidenza nelle richieste di preventivo e i criteri di valutazione adeguatamente prestabiliti a cura del RdP. Il ricorso a tale seconda ipotesi va debitamente motivato dal Rdp.
- acquisite le offerte, UA nel caso del minor prezzo, o RdP nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito anche OEV), valuta le proposte pervenute e individua la migliore offerta;
- previa indicazione nella richiesta di preventivo il RdP/UA, a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni per il solo elemento prezzo con tutti gli offerenti al fine di individuare il soggetto affidatario.
Per le acquisizioni disciplinate dal presente articolo non sono di norma previste garanzie per la partecipazione o definitive; è tuttavia facoltà di RdP introdurle qualora lo renda opportuno la particolarità del bene, servizio o lavoro da acquisire.
La stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza con Ordini di fornitura secondo l’uso del commercio.
Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione del contratto, l’OE è obbligato a renderla alle medesime condizioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo inizialmente previsto (quinto d’obbligo) e comunque non oltre l’importo massimo previsto dal presente articolo (<40.000,00 Euro).
III. Acquisti per beni di largo consumo
Gli acquisti di beni di largo consumo o di facile reperibilità sul mercato o in casi di urgenza dove il modico quantitativo e valore degli stessi rende non competitiva l’adozione della procedura ordinaria e la relativa tempistica, la struttura organizzativa interessata potrà provvedere direttamente all’acquisto presso gli esercenti secondo i limiti e nei modi indicati del Regolamento di Economato.
Articolo 5. Procedure di gara da € 40.000,00 alla soglia comunitaria
I. Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento di contratti pubblici (≥ € 40.000)
L’Organo competente della Stazione Appaltante determina, su proposta del RdP/DC, con proprio provvedimento scritto, anche di tipo telematico, l’avvio della procedura di selezione del contraente.
Nel provvedimento, denominato “determina a contrarre”, sono individuati in particolare:
a) gli elementi essenziali del contratto, tra cui necessariamente:
- l’oggetto o una sua sintetica descrizione;
- l’importo totale del progetto e il prezzo posto a base di appalto;
- l’evidenza della copertura finanziaria e delle modalità di finanziamento;
- l’eventuale articolazione in lotti;
- il riferimento al progetto di gara per il quale la determina a contrarre può costituire anche atto di approvazione, quando non sia stato già approvato con altro provvedimento;
b) gli elementi essenziali della procedura di affidamento, vale a dire:
- il tipo di procedura di selezione del contraente, con adeguata motivazione nel caso in cui si ricorra alla procedura negoziata senza previa indizione di gara;
- il criterio di aggiudicazione prescelto quale quello del “minor prezzo” o “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e, in questo caso il Rdp o il Responsabile per la fase di Progettazione se nominato per tale fase, nel Capitolato Speciale di Appalto o nelle Relazioni Tecniche, stabilisce gli elementi/parametri di valutazione dell’offerta a cui si deve attenere la Commissione valutatrice.
c) la conferma o la nomina di RdP;
d) la delega alla Direzione Generale per il perfezionamento di ogni atto inerente e conseguente la fase di scelta del contraente fra cui:
- la nomina di eventuali Commissioni nel caso di aggiudicazione all’OEPV;
- la stipula del contratto;
- altro ...
e) ogni altro elemento ritenuto utile ad una migliore caratterizzazione dell’appalto e ad uno sviluppo della successiva procedura di gara che garantisca economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
La procedura è svolta dal RdP/DC con la collaborazione di UA che funge in questo contesto da struttura stabile a supporto del RdP/DC.
II. Procedure di selezione del contraente Procedure adottabili
La procedura di selezione del contraente è
- per importi c.d. “ultrasottosoglia”, vale a dire inferiori al limite di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, quella descritta nello specifico articolo del presente regolamento;
- per importi superiori e fino alla soglia comunitaria, una tra le seguenti:
a) procedura negoziata tra XX.XX., qualificati in Albo Fornitori;
b) procedura negoziata previa indizione di gara;
c) procedura negoziata senza previa indizione di gara.
È sempre possibile per l’appaltante ricorrere alle procedure ordinarie (aperta e ristretta), previste per i settori speciali sopra soglia comunitaria dal D. Lgs. 50/16, qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici
Tutte le procedure citate sono compatibili con le tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati di cui al D. Lgs. 50/16, vale a dire:
- accordi quadro;
- sistemi dinamici di acquisizione;
- aste elettroniche;
- cataloghi elettronici;
- piattaforme telematiche di negoziazione.
L’Organo competente in fase di determina/deliberazione, su proposta del RdP/RuA, stabilisce se utilizzare una o più delle tipologie sopra indicate, dando le necessarie indicazioni al servizio proponente/UA per la redazione della documentazione di gara.
Premesso che gli strumenti di cui sopra sono tutti compatibili con l’ultimo in elenco per le cosiddette “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” di cui all’art. 58 del Codice LTA
S.p.A. stabilisce di adottare preferenzialmente quando non diversamente stabilito nella legge speciale di gara le piattaforme telematiche di negoziazione; viene altresì stabilito che, in caso contrario, il RdP/DC ne dà adeguata motivazione nella determina a contrarre.
III. Procedura negoziata tra XX.XX. qualificati in albo fornitori
LTA S.p.A. aderisce all’Albo Fornitori di Viveracqua a cui ogni O.E. può iscriversi seguendo le indicazioni previste su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx/xxxx_xxxxxxxxx.xxxx
Pertanto, LTA S.p.A. affida con procedura negoziata gli appalti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, selezionando i concorrenti tra gli O.E. iscritti all’Albo, nella specifica o nelle specifiche Sezioni e categorie, nonché sottocategorie, d’interesse.
Rimane tuttavia la facoltà di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all’Albo qualora ricorrano specifiche circostanze quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti in Albo.
Il numero minimo di operatori economici, individuati su discrezione del Rdp secondo i principi di economicità in fase di selezione e di proporzionalità e rotazione, considerati preminenti rispetto agli altri principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/16 attingendo all’interno della specifica categoria dell’Albo Fornitori, che in relazione al valore stimato dell’appalto posto a base di gara, devono essere interpellati per garantire un adeguato livello di concorrenza, è il seguente:
FORNITURE E SERVIZI
Da 40.000 fino a sottosoglia europeo cinque
LAVORI
Da 40.000 a inferiore a 150.000 cinque
Da 150.000 a 1.000.000 quindici
Da 1.000.000 a inferiore a 2.000.000 venti
Da 2.000.000 fino al limite di soglia europeo quaranta
In luogo della rotazione può essere utilizzato il criterio del sorteggio casuale.
Rinegoziazioni
Previa indicazione nella determina a contrarre, nel bando di gara o nella lettera d’invito, a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, il RdP/RuA può procedere ad ulteriori negoziazioni per il solo elemento prezzo con tutti gli offerenti al fine di individuare il soggetto affidatario.
Gli esiti delle valutazioni sono debitamente verbalizzati.
IV. Procedura negoziata previa indizione di gara
Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'Ente Aggiudicatore per la selezione qualitativa.
Campo di applicazione
La presente procedura è applicabile per lavori, servizi e forniture dall’importo di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 fino alla soglia comunitaria qualora:
- nell’albo fornitori adottato non sia prevista la categoria merceologica oggetto della procedura oppure, pur essendovi, la stessa risulti troppo generica;
- la quantità dei Soggetti qualificati in albo non consentano un adeguato confronto concorrenziale. L’Organo competente, su proposta motivata del RdP/RuA in fase di affidamento, dispone l’applicazione di tale procedura.
Indizione della procedura
La Stazione Appaltante pubblica l’avviso di gara contenente le informazioni di cui all’allegato XIV parte II del Codice e ogni altra informazione ritenuta necessaria per garantire la massima partecipazione, incluso il termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
Trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie, la pubblicazione dell’avviso è effettuata sul profilo di committente e sulla piattaforma; il RdP può disporre forme di pubblicità aggiuntive, anche in funzione dell’eventuale interesse transfrontaliero dell’appalto.
Scelta degli OE a valle della prequalifica nel caso di procedura negoziata
I candidati da invitare sono unicamente quelli che hanno positivamente superato la prequalifica. L’avviso di gara stabilisce se, a valle della prequalifica, tutti i candidati idonei saranno invitati a presentare offerta o solamente un determinato numero, che non può essere inferiore a cinque.
In tale caso i criteri per la riduzione del numero di candidati devono essere oggettivi, non discriminatori e indicati nella lex specialis.
Sono considerati criteri oggettivi e non discriminatori, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il sorteggio, che sarà effettuato in seduta riservata tramite funzione automatica “random” dal portale di e-procurement, se utilizzato, oppure da una commissione costituita da un numero dispari di membri, i cui lavori, in seduta pubblica, siano debitamente verbalizzati;
- l’ordine di preferenza basato sul possesso, in maggior misura, di uno o più condizioni minime di capacità richieste anche esprimibili numericamente, per le quali sia possibile comporre, senza alcuna valutazione discrezionale, una graduatoria.
Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al numero minimo, l’appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati idonei.
Termini di ricevimento delle manifestazioni di interesse e delle offerte
Il termine di ricevimento delle offerte è commisurato alla complessità dell’appalto e non può essere inferiore a 12 giorni naturali e consecutivi, salvo la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza.
Nelle procedure negoziate il termine di ricevimento:
- delle manifestazioni di interesse non può essere inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi, salvo la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza;
- delle offerte non può essere inferiore a 12 giorni naturali e consecutivi, salvo la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza.
Tutte le lettere di invito devono essere inviate nella medesima giornata.
Il RdP/RuA in fase di affidamento può derogare da tale disposizione, autorizzando l’invio nel giorno lavorativo successivo senza variazioni nelle tempistiche di gara, per motivi oggettivi, documentati e non dipendenti dall’appaltante (problemi tecnici nella ricezione della PEC, fax dell’OE non funzionante, ecc..).
Rinegoziazioni
Previa indicazione nella determina a contrarre, nel bando di gara o nella lettera d’invito, a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, il RdP/RuA può procedere ad ulteriori negoziazioni per il solo elemento prezzo con tutti gli offerenti al fine di individuare il soggetto affidatario.
Gli esiti delle valutazioni sono debitamente verbalizzati.
V. Procedura negoziata senza previa indizione di gara Campo di applicazione
Il campo di applicazione è sotto determinato in funzione dell’oggetto e del valore dell’appalto.
a) per oggetto dell’appalto: lavori, servizi e forniture, nelle sottostanti situazioni.
a1) tutte le fattispecie di cui all’art. 125 c.1 del D. Lgs. 50/16, con le precisazioni sotto indicate per talune lettere:
- art. 125 lett. a):
⮚ per “procedura con previa indizione di gara” s’intende sia la “procedura negoziata tra XX.XX. utilmente iscritti in elenchi ufficiali” sia la “procedura negoziata previa indizione di gara”;
- art. 125 lett. c):
⮚ con riferimento ai punti n. 2 e 3 l’assenza di concorrenza per motivi tecnici e la tutela di diritti esclusivi comprendono anche:
o servizi di manutenzione, riparazione, assistenza tecnica di strumentazione, apparati, attrezzature e hardware, quando il manutentore/riparatore è il
costruttore dell’apparato medesimo o l’unico operatore economico autorizzato dal costruttore ad effettuare tali interventi (per esempio nell’area geografica di riferimento e/o per quella tipologia di apparati o interventi) o quando l’intervento di operatori economici diversi comporta il rischio di un decadimento del livello qualitativo o di affidabilità degli apparati manutenuti, riparati o sui quali è stata resa l’assistenza tecnica e/o il cessare della garanzia del costruttore.
o fornitura a qualsiasi titolo di software e relativi servizi di assistenza tecnica, help desk o similari, quando il soggetto erogatore di tali servizi e forniture è il produttore o il proprietario del software ed è l’unico che possa effettuare tali interventi o, pur in presenza di partner ufficiali, il medesimo per proprie politiche di vendita ha stabilito di praticare alla stazione appaltante livelli di prezzo o di prestazioni non garantibili dai partner ufficiali.
o premesso che lo strumento giuridico attuativo è rappresentato dalla committenza congiunta, lavori relativi al Servizio idrico integrato, la cui necessità o la cui opportunità e convenienza è emersa in maniera imprevista a seguito di lavori appaltati da altra società, pubblica o privata che, se svolti da operatore economico diverso, comporterebbero ingiustificati incrementi di costi e tempi. A titolo esemplificativo la duplicazione degli oneri di cantiere, l’incremento dei costi della sicurezza, la sospensione dei lavori originari nelle more dello svolgimento della procedura di gara per l’individuazione dell’appaltatore deputato all’esecuzione dei nuovi interventi, ecc...
a2) salva la facoltà di ricorso all’art. 110 del Codice, in caso di risoluzione di un rapporto contrattuale per cause non imputabili all’appaltante o di evidente impossibilità o incapacità ad adempiere dell’appaltatore, quando ciò sia necessario per completare la prestazione;
a3) prestazioni periodiche di lavori, servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
a4) interventi imprevisti ed urgenti in materia di sicurezza.
b) per valore dell’appalto: dall’importo di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 fino alla soglia comunitaria.
Indizione della procedura
Tali procedure sono indette tramite invio lettera di invito, ai soggetti individuati attraverso la piattaforma o altri mezzi idonei previa motivazione scritta di RdP.
Scelta degli XX.XX.
Laddove compatibile, la procedura deve essere svolta invitando tre o più operatori economici, scegliendoli tra quelli iscritti qualificati nell’ Albo Fornitori, sulla base dell’oggetto contrattuale Diversamente la scelta è effettuata ad esito di documentata esplorazione di mercato a firma del Rdp/DC.
Termini di ricevimento delle offerte
Tutte le lettere di invito devono essere inviate nella medesima giornata.
Il RdP/RuA in fase di affidamento può derogare da tale disposizione, autorizzando l’invio nel giorno lavorativo successivo senza variazioni nelle tempistiche di gara, per motivi oggettivi, documentati e non dipendenti dall’appaltante (problemi tecnici nella ricezione della PEC, fax dell’OE non funzionante, ecc..).
Il termine di ricevimento delle offerte deve essere compatibile con le attività necessarie all’operatore economico per formulare la propria ponderata offerta.
VI. Garanzie per la partecipazione alla procedura
In ogni procedura di gara è sempre richiesta una garanzia per la partecipazione in analogia a quanto previsto per i settori ordinari dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016; in casi particolari fra cui, a titolo esemplificativo, l’esiguo importo dell’appalto o il fatto che condizioni di scarso mercato inducano a ritenere che la richiesta della garanzia possa limitare la partecipazione alla gara, RdP può disporne la non applicazione.
VII. Obbligo di riservatezza (art. 53 d.lgs. 50/2016)
In tutti gli affidamenti, inclusi quelli diretti, i nominativi dei soggetti invitati e/o partecipanti non può essere diffuso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La violazione è sanzionata ai sensi del Codice di comportamento vigente e può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e, nei casi di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto di lavoro e la segnalazione all’Autorità giudiziaria (nel caso la responsabilità art. 326 c.p.: Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).
Nell’ipotesi in cui la procedura di gara preveda la rinegoziazione, l’obbligo di riservatezza si estende sino alla conclusione della fase di rinegoziazione.
VIII. Aggiudicazione
L’organo competente di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. che ha determinato di avviare la procedura, acquisita la documentazione necessaria, tra cui gli atti dei lavori della Commissione o del Seggio di gara, verificata la proposta di aggiudicazione provvede:
a) all’aggiudicazione dell’appalto;
b) alla richiesta di un supplemento di istruttoria con l’acquisizione di documentazione aggiuntiva, se necessario incaricando la medesima Commissione o il medesimo Seggio che ha effettuato la proposta di aggiudicazione;
c) alla non aggiudicazione, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa.
Le decisioni di cui alle precedenti lettere a) e c) sono assunte mediante apposite determinazioni, mentre per quanto attiene la lettera b) è sufficiente una mera comunicazione al RdP in fase di affidamento e/o al presidente della Commissione o del Seggio.
Articolo 6. Indicazioni per le procedure sopra soglia
Con riferimento agli appalti di lavori e agli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Capo I Sezioni I, II, III del D. Lgs.. 50/2016 in materia di procedura di scelta del contraente, selezione dei partecipanti e delle offerte, appalti di servizi sociali ed altri servizi di cui all’Allegato IX, nonché per quanto attiene i concorsi di progettazione.
Nel regime soprasoglia comunitaria possono altresì trovare applicazione, soltanto ove compatibili e fatte salve le esclusioni meglio nel prosieguo indicate derivanti dalla qualificazione giuridica di impresa pubblica
della stazione appaltante, i seguenti articoli del D. Lgs. 50/2016 afferenti i settori ordinari ed espressamente richiamati dalle disposizioni ricomprese nel Capo del Codice relativo ai settori speciali:
- gli articoli della parte generale da 1 a 58, (ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni), con esclusione dell’art. 21, in materia di programmazione degli acquisti, la cui applicazione è limitata alle amministrazioni aggiudicatrici, e dell’art. 38, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante l’espressa esclusione dall’applicazione per gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
- gli articoli 60, 61 commi 1 e 2, 64, 65, 66 ,67, 68, 69, 73, 74, in materia di procedura di scelta del contraente e svolgimento delle procedure di gara;
- gli articoli da 77 a 92, in materia di selezione delle offerte, e da 95 a 97, in materia di aggiudicazione, con l’esclusione, nei casi ivi indicati, dell’art. 77, relativo alle modalità di costituzione della commissione giudicatrice;
- gli articoli 100-105-106-108 in materia di esecuzione del contratto.
Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli sopraindicati o per le fattispecie escluse dall’applicazione degli stessi, la società potrà procedere in via di autoregolamentazione nelle disposizioni del bando di gara mutuando principi e istituti della normativa vigente o contenuti nel presente Regolamento, ove compatibili.
In particolare si applicano anche alle procedure sopra soglia comunitaria le seguenti parti del presente regolamento:
- art. 7 “Commissione, seggio e sedute di gara (pubbliche o riservate);
Al fine sopraindicato resta in ogni caso salva la facoltà di applicare anche al di fuori dei casi stabiliti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza e previa valutazione del RdP in fase di aggiudicazione con riferimento alla natura dell’appalto, le disposizioni previste per i settori ordinari anche qualora non contemplate o richiamate nel Capo del Codice relativo ai settori speciali.
Articolo 7. Commissione, seggio e sedute di gara (pubbliche o riservate)
I. Tipologie di commissione
Le tipologie di Commissione (Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice) previste nel presente articolo e diversificate in base al criterio di aggiudicazione della gara costituiscono organi straordinari e temporanei della stazione appaltante; pertanto l’attività delle suddette commissioni acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dagli organi competenti della stazione appaltante.
Le Commissioni operano con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante ed i dipendenti eventualmente chiamati a farne parte sono esonerati da qualunque vincolo gerarchico per ciò che concerne l’espletamento del mandato, sia all’interno della Commissione/Seggio in cui operano, sia nei confronti della stazione appaltante.
II. Cause di incompatibilità
Oltre a quanto stabilito alle lettere successive, per i componenti della Commissione con riferimento all’esecuzione di incarichi correlati all’affidamento del contratto per cui si tratta, costituiscono cause di incompatibilità le situazioni di conflitto interesse (anche solo potenziale) previste dall’art 42 D. Lgs. 50/2016, dal comma 5 dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016 e le fattispecie di astensione obbligatoria stabilite dall’art 51 cpc.
A tal fine è necessario che, all’atto dell’accettazione della nomina i commissari rendano idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00 circa l’insussistenza delle sopradette cause di incompatibilità.
III. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo
Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo lo svolgimento delle sedute di gara è demandato ad un Seggio di Gara, eventualmente anche in composizione monocratica, costituito, di norma e quando non diversamente disposto dall’organo competente dell’Appaltante, dal Direttore Generale o suo delegato con l’assistenza di due testimoni da lui scelti di cui almeno un componente di UA con funzioni anche di segretario verbalizzante.
IV. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la fase relativa all’apertura delle buste e all’ammissione dei concorrenti è demandata ad un Seggio di gara costituito come descritto al punto precedente.
Per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei relativi punteggi è nominata una Commissione giudicatrice di cui fanno parte un numero dispari di soggetti (con un massimo di cinque componenti) in possesso di competenza adeguata allo specifico settore dell’appalto da affidare. La Commissione potrà avvalersi di consulenti esterni al fine di approfondire concetti di particolare complessità.
In casi particolari, quando la valutazione qualitativa delle offerte deriva dall’applicazione oggettiva di formule matematiche con dati forniti dagli OE o con dati emergenti da un processo ben codificato nei documenti di gara relativo alla prova/verifica dei prodotti offerti, si può prescindere dalla nomina di una Commissione e la valutazione è demandata ad un Seggio come al punto che precede in applicazione dell’art. 77, comma 13, del Codice; la decisione di avvalersi di tale facoltà è approvata nella determina a contrarre.
V. Componenti della Commissione giudicatrice.
Il DG nomina la commissione, di cui possono far parte i seguenti soggetti:
- In qualità di Presidente: un Dirigente della stazione appaltante o il Responsabile del Procedimento o, in caso di carenza di organico, un dipendente della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali;
- In qualità di Commissario: i restanti commissari (in numero di due o quattro) sono individuati tra i soggetti competenti nel dominio tecnico/amministrativo oggetto dell’appalto e che non abbiano svolto la progettazione, la verifica del progetto, o svolgeranno l’incarico di DL o DEC o di RdP in fase di esecuzione in relazione all’affidamento del contratto di cui si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
Tutti gli incarichi a personale interno non prevedono corrispettivo.
Il DG, ove ne ravvisi l’opportunità o la necessità, può conferire l’incarico di commissario a personale esterno in possesso di idonei requisiti di competenza ed esperienza.
Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione è effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
VI. Atti della Commissione giudicatrice.
Il Presidente convoca la prima riunione della Commissione; una volta insediatasi la Commissione accerta la regolarità della propria costituzione e l’insussistenza di casi di incompatibilità, successivamente procede in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ai fini della verifica del contenuto.
Tutte le successive sedute della Commissione Giudicatrice (una o più nel caso di particolare complessità delle valutazioni da svolgere o di elevato numero di offerte da giudicare) dirette alla valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata.
Delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei punteggi la Commissione giudicatrice redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario verbalizzante. Il segretario verbalizzante è scelto tra i soggetti di cui sopra o tra i dipendenti della stazione appaltante in possesso di idonee competenze.
Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte non è richiesta la contemporanea presenza di tutti i commissari nel medesimo luogo potendo la Commissione lavorare a distanza avvalendosi di procedure telematiche che consentano la salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni.
Una volta terminate le operazioni di valutazione la Commissione giudicatrice procede ai successivi adempimenti con particolare riferimento alla lettura in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, e successivamente alla fase di apertura delle offerte economiche contestuale provvedimento diretto a formulare la proposta di aggiudicazione. Successivamente trasmette gli atti al RdP in fase di affidamento che provvede ai successivi adempimenti.
VII. Pubblicità delle sedute di gara
Per le procedure non gestite attraverso sistemi telematici di negoziazione, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza le sedute delle Commissioni previste al presente articolo, fatta eccezione per quelle di valutazione delle offerte tecniche da tenersi in sede riservata, sono pubbliche; i concorrenti verranno tempestivamente informati delle date in cui le sedute verranno tenute con le modalità previste dal bando di gara.
Per le procedure interamente gestite attraverso sistemi telematici, la piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all’art. 58 del D. Lgs. 50/16, con o senza asta elettronica:
- consente una piena tracciabilità delle operazioni;
- inibisce la modifica dei documenti;
- inibisce la visione dei documenti a chiunque non abbia ricevuto preventivamente le autorizzazioni (commissari di gara, componenti del seggio e segretario verbalizzante);
- garantisce che i soggetti autorizzati possano prendere visione dei documenti unicamente nelle fasi in cui ciò è consentito dalle normative applicabili;
Pertanto l’intera procedura, nel rispetto dei principi di economicità in fase di affidamento, tempestività e proporzionalità, è svolta unicamente in una o più sedute riservate.
In tale situazione, lo svolgimento di sole sedute riservate avviene anche in procedure per le quali alcune operazioni ben definite, previamente indicate nella lex specialis, e di natura quantitativa e
vincolata non eseguibili nell’ambito della piattaforma, siano svolte al di fuori della stessa e le relative risultanze caricate in piattaforma negli appositi campi o come files allegati.
In ottemperanza al richiamato principio di trasparenza e a quelli di concentrazione, continuità e imparzialità la seduta di apertura delle offerte economiche è unica, senza soluzione di continuità, fatte salve particolari esigenze, adeguatamente motivate nel verbale di gara, che non consentano detta concentrazione.
Articolo 8. Modalità e tempistiche delle pubblicazioni e trasparenza
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata «Società trasparente» al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. garantisce la qualità delle informazioni riportate assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione della loro provenienza.
La funzione che garantisce la pubblicazione degli atti e documenti è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La pubblicazione sul sito istituzionale avviene a cura dell’UA su indicazione del RdP.
Gli atti vengono pubblicati ai sensi del'a del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005), ove possibile e compatibile con la tipologia di atto, altrimenti in formato PDF e con la sola indicazione del soggetto firmatario
La pubblicazione è curata oltre che sul profilo del committente anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e, quando verrà istituita, sulla piattaforma digitale dell’ANAC, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016.
Per le procedure di acquisto di cui al presente regolamento si definiscono qui di seguito gli atti e i documenti che, con riferimento al valore complessivo dell’affidamento, saranno oggetto di pubblicazione.
PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 €
Si rimanda alla pubblicazione ai sensi della legge 190/2012.
PROCEDURE OLTRE 40.000 € E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA
Fatte salve le pubblicazioni ai sensi della legge 190/2012 e decreto attuativo, per ogni procedura di acquisto da 40.000 € e fino alla soglia comunitaria, l’UA provvede alla pubblicazione sul proprio profilo degli atti ai sensi del succitato art. 29 c.1-2 del D. Lgs. 50/2016.
Il Rdp con il supporto dell’UA provvede inoltre alla comunicazione via PEC a tutti i candidati dei seguenti atti:
- l’ammissione e l’esclusione dalla procedura all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali, entro 2 giorni lavorativi dall’adozione,
- la nomina della commissione giudicatrice in caso di valutazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, entro 2 giorni lavorativi dall’adozione,
- l’esclusione delle offerte, tecniche-economiche, entro 5 giorni lavorativi dall’adozione,
- l’aggiudicazione, entro 5 giorni lavorativi dall’adozione,
- l’avvenuta stipula del contratto, entro 5 giorni lavorativi dalla stipula.
Articolo 9. Offerta anomala
L‘individuazione di eventuali offerte anormalmente basse è di norma effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, qualora il seggio di gara rilevi indici sintomatici oggettivi.
Rimane comunque la facoltà, mediante apposita previsione della legge speciale di gara relativa alla specifica procedura di affidamento, mutuare uno degli altri metodi di cui ai commi 2 e 3 del richiamato articolo di legge.
Nel caso di procedure che prevedano una fase finale di rinegoziazione del prezzo, la verifica dell’anomalia è effettuata dopo l’eventuale fase di rinegoziazione.
TITOLO III. ADEMPIMENTI POST AGGIUDICAZIONE
Articolo 10. Verifica dei requisiti
I. Verifica dei requisiti
Il RdP (della fase di affidamento), coadiuvato dall’UA, procede, ai sensi dell’art. 85 e successivi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., alla verifica dei requisiti generali e speciali, se richiesti, autocertificati dal solo soggetto aggiudicatario.
Le verifiche verranno svolte, con riferimento all’importo previsto a base di gara, secondo lo schema che segue:
Requisiti generali
VERIFICHE DA AVVIARE | Importo a base d’asta < € 40.000 | Importo a base d’asta ≥ € 40.000 e inferiore a € 150.000 | Importo a base d’asta ≥ € 150.000 e fino a soglia di settore | MODALITÀ DI VERIFICA |
Visura Camerale e Stato Fallimentare | NO | SI | SI | Richiesta tramite consultazione del sito di InfoCamere: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx/ con indicazione del Codice Fiscale dell’operatore economico sottoposto a verifica |
DURC on line | SI | SI | SI | Richiesta DURC on-line, con indicazione del Codice Fiscale dell’operatore economico sottoposto a verifica tramite consultazione del sito INPS: xxxxx://xxxxxxxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxx.xx?MODEL _VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false &MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=& MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false& MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN= |
Casellario annotazioni ANAC | NO | SI | SI | Richiesta Casellario on-line, con indicazione del Codice Fiscale dell’operatore economico sottoposto a verifica, tramite consultazione sul seguente link del sitp ANAC: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/ public/classic/Servizi/ServiziOnline/ AnnotazioniRiservate |
Attestazione SOA | NO | NO | SI (solo lavori) | Richiesta tramite il portale xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/ classic/Servizi/RicercaAttestazioni con indicazione del Codice Fiscale dell’operatore economico sottoposto a verifica |
Casellario Procura | NO | SI | SI | Richiesta tramite applicativo “Massive” rilasciato dalla Procura della Repubblica di Pordenone, indicando tutte le generalità delle persone fisiche dell’operatore economico sottoposto a verifica. La richiesta va inviata all’indirizzo di email xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx |
Regolarità fiscale | NO | SI | SI | Richiesta da inviare tramite lettera a mezzo PEC c/o l’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale ove ha sede legale l’operatore economico sottoposto a verifica. |
Comunicazione antimafia | NO | NO | SI | Richiesta in Banca Dati Nazionale Antimafia - tramite accesso sul sistema Si.Ce.Ant. xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/ previo rilascio dalla Prefettura delle credenziali di accesso e dei certificati personali. L’interrogazione del sistema si effettua con l’indicazione del Codice Fiscale dell’operatore economico sottoposto a verifica. Si prescinde dalla predetta verifica se l’operatore economico risulta iscritto in White List o risulta aver presentato richiesta d’iscrizione presso la Prefettura competente per territorio. |
Informazione antimafia D.lgs. 159/2011 e D.lgs. 218/2012 | NO | NO | SI* | * richiesta inviata solo in caso di subappalto a cura del RP, tramite il medesimo sistema previsto per la “Comunicazione Antimafia”. L’interrogazione del sistema si effettua con l’indicazione del Codice Fiscale dell’operatore economico sottoposto a verifica e con l’elenco dei familiari conviventi. Si prescinde dalla predetta verifica se l’operatore economico risulta iscritto in White List o risulta aver presentato richiesta d’iscrizione presso la Prefettura competente per territorio. |
L. 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili | NO | NO | SI | Richiesta da inviare tramite lettera a mezzo PEC c/o il Centro dell’Impiego (ex Provincia) di competenza territoriale ove ha sede legale l’operatore economico sottoposto a verifica. |
Requisiti speciali art. 83 (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)
Il RdP (della fase di affidamento), coadiuvato da UA, procede alla verifica degli altri requisiti speciali (se previsti nei documenti di gara) con l’invio di richieste aggiuntive, per acquisire ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti, anche attraverso la Piattaforma.
II. Modalità di verifica
Come previsto all’art. 81 del D.lgs. 50/2016, che ha uniformato le modalità di verifica riguardanti sia i Settori Ordinari che Speciali, le verifiche saranno effettuate attraverso la Banca Dati degli Operatori Economici (BDOE) appena questa sarà istituita a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); nelle more, si può procedere con le verifiche mediante il sistema tradizionale cartaceo, ovvero mediante il ricorso al sistema AVCPASS.
Per gli affidamenti di cui al precedente art. 4 (<40.000,00 Euro), ogni OE, qualora non già iscritto all’albo fornitori di Viveracqua e-procurement, deve dimostrare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per il controllo dei requisiti dichiarati da questi OE, si applica l’art. 71 DPR 445/2000 il quale stabilisce di “… Effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive…”. Sulla base di tale disposizione saranno effettuate verifiche a campione su un numero di 10 operatori estratti a sorteggio su base annuale.
III. Validità delle verifiche.
Coerentemente con quanto disposto dal comma 4, art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.
Successivamente, acquisito l’esito delle verifiche svolte secondo lo schema sopra rappresentato, l’UA predispone una Check List di riepilogo e validazione delle informazioni acquisite, che verrà vistato dal RdP ed archiviato nel fascicolo della procedura; da questo momento l’aggiudicazione s’intenderà efficace e si potrà procedere con la stipula del contratto. In caso di ritardo nell’acquisizione delle informazioni di verifica, è nella facoltà della Stazione appaltante procedere alla stipula del contratto il quale sarà assoggettato ad apposita clausola risolutiva nell’ipotesi in cui l’esito della verifica segnali la posizione di irregolarità dell’OE.
Articolo 11. Stipula del contratto (garanzie, cauzioni, assicurazioni e cenni sull’esecuzione del contratto)
I. Garanzia definitiva
Alle procedure di cui al presente regolamento, eccezion fatta per gli affidamenti dell’art. 4, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/16, con le precisazioni sottostanti:
- nel caso di accordi quadro o contratti di durata con una o più opzioni di rinnovo per ulteriori periodi (o con clausole analoghe), il valore della cauzione è calcolato prendendo come base l’importo certo dell’appalto, vale a dire quello del primo periodo contrattuale. In occasione di ciascun rinnovo, se disposto, l’appaltatore dovrà presentare nuova cauzione o prolungare la validità di quella presentata, se necessario reintegrando l’importo.
- nel caso di accordo quadro dal quale scaturiscono più contratti applicativi, l’appaltatore deve presentare un’unica cauzione il cui valore è calcolato prendendo come base l’importo dell’intero accordo quadro.
Il RdP, previa adeguata motivazione e indicazione nella lex specialis di gara, può disporre che per uno specifico appalto non sia presentata cauzione definitiva o sia presentata una cauzione di valore diverso rispetto a quanto disposto dall’art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione è progressivamente svincolata nella misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 103 c. 5 del D. Lgs. 50/16. La parte rimanente è svincolata previa presentazione da parte dell’appaltatore al Garante del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, servizio o fornitura risultante dal relativo certificato, senza necessità di specifiche comunicazioni da parte del Garantito.
II. Polizza assicurativa
Alle procedure di cui al presente regolamento, eccezion fatta per gli affidamenti dell’art. 4, si applica l’art. 103 c. 7 del D. Lgs. 50/16, con le precisazioni sottostanti:
- per accordi quadro relativi ad una pluralità di singoli lavori di manutenzione l’importo della sezione relativa a danni ad opere o impianti può essere anche inferiore all’importo del contratto qualora il RdP in fase di progettazione valuti motivandolo che, in rapporto al valore ragionevolmente previsto per il singolo intervento manutentivo, una copertura di importo pari al valore del contratto sia sproporzionata.
La polizza:
- decorre dalla data di consegna dei lavori complessivamente considerati, se effettuata o dalla data di consegna dei lavori relativa al primo intervento manutentivo;
- cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’accordo quadro complessivamente considerato, risultante dal relativo certificato oppure, se i documenti citati sono emessi con riferimento a ciascun singolo lavoro, alla data di emissione dell’ultimo certificato di collaudo provvisorio o dell’ultimo certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla più recente data di ultimazione del singolo lavoro.
Nel progetto esecutivo sono definiti gli importi della polizza sia per la sezione “danni”, sia per la sezione “RCT”, nei limiti indicati dall’art. 103, comma 7 del d.lgs. 50/2016.
Per gli appalti di servizi e forniture con posa, la necessità che l’OE stipuli una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da ogni rischio derivante dall’esecuzione del contratto, è definita nel progetto di gara con indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle “partite” che si intendono assicurare e dei massimali richiesti anche con richiamo all‟art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
III. Affidamento in pendenza
Trattandosi di contratti al di sotto della soglia comunitaria è consentita la consegna dei lavori, del servizio o della fornitura in casi d’urgenza debitamente motivati dal RdP in fase di esecuzione.
Tale consegna, che può essere anche parziale, deve:
- risultare da apposito verbale sottoscritto dal RdP in fase di esecuzione, DL o DEC per l’appaltante e da un Responsabile dotato di idonei poteri per l’OE;
- avvenire successivamente alla aggiudicazione dell’appalto, all’avvenuta positiva verifica dei requisiti e alla relativa formale comunicazione nei confronti dell’appaltatore. Solo in caso di motivata estrema urgenza ex art. 32 c. 8 Codice è consentita la consegna nelle more del procedimento di verifica dei requisiti di qualificazione, tale eventualità deve trovare motivazione nel verbale di RdP previsto al punto precedente.
Durante il periodo intercorrente tra l’affidamento in pendenza di stipula e la sottoscrizione del contratto:
- il RdP per il tramite dell’UA provvede ad avviare e completare le verifiche dei requisiti (solo in caso di estrema urgenza) e ad acquisire dall’appaltatore tutta la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto;
- l’OE esegue le prestazioni previste dagli atti di gara, nel rispetto integrale delle disposizioni previste dai medesimi, nonché degli ordini di servizio o indicazioni impartite dal RdP o dal DL/DEC;
- l’OE non può stipulare contratti di subappalto, ma può stipulare contratti per:
- forniture senza prestazioni di manodopera;
- forniture con posa in opera e noli a caldo aventi le caratteristiche, in termini di importo e incidenza della manodopera, di cui all’art. 105 c. 2 del D. Lgs. 50/16;
- contratti per forniture e servizi che non si configurano come subappalto ai sensi dell’art.105 c. 3 del D. Lgs. 50/16.
- non possono essere emessi SAL e disposti pagamenti nei confronti dell’appaltatore.
IV. Stipula del contratto
Il contratto è stipulato per iscritto, a pena di nullità, in modalità elettronica. La data di perfezionamento è quella nella quale il primo dei firmatari riceve comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione da parte dell’ultimo, fatto salvo quanto diversamente stabilito nella legge speciale di gara.
Il soggetto sottoscrittore deve essere munito degli idonei poteri per impegnare l’appaltatore nei confronti dei terzi con riferimento all’oggetto e all’importo massimo del contratto.
L’UA provvede alla conservazione e tenuta in apposita raccolta informatica dei contratti sottoscritti.
La scrittura privata stipulata come contratto di appalto è soggetta all’imposta di bollo a termini di legge. L’imposta è calcolata sul volume di pagine costituenti la scrittura privata (Schema di contratto), inclusa la documentazione materialmente allegata alla stessa come parte integrante e sostanziale (ex art. 32 c.14-bis D. Lgs. 50/2016).
Il contratto di appalto è stipulato, di norma, con clausola di registrazione “in caso d’uso”.
Limitatamente agli affidamenti di cui all’art. 4 (<40.000,00 Euro), il contratto è concluso con "atto di ordinativo" o "scambio di corrispondenza" secondo l'uso del commercio, (ad esempio: con atto unilaterale di obbligazione sottoscritto dal solo offerente ed accettato con altra dichiarazione dalla Società, oppure con scambio di lettere "commerciali" di offerta e accettazione). In questo caso il contratto si perfeziona nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.). A questi affidamenti non si applica lo stand still (art. 32 commi 9 e 10 D.lgs. 50/2016). Questi contratti sono conservati su supporto informatico presso l’archivio dell’UA.
V. Fase esecutiva del contratto
L’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del RdP nella fase esecutiva. L’affidamento a professionisti esterni delle funzioni inerenti alla direzione della fase esecutiva del contratto deve essere motivata da accertate carenze in organico delle professionalità richieste o da esigenze gestionali.
Il RdP nella fase esecutiva gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, anche le conseguenti contabilizzazioni e liquidazioni, attesta la regolare esecuzione della prestazione qualora non venga nominato un organo di collaudo e collabora ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012.
Articolo 12. Alienazioni
Per le alienazioni di macchine, attrezzature, materiali obsoleti, rottami vari e automezzi in disuso, verranno acquisite, ove possibile, più offerte, eventualmente previa pubblicazione di un “Avviso di vendita” sul sito aziendale.
L’affidamento viene effettuato al miglior prezzo, con pagamento contestuale al ritiro o al massimo a trenta giorni data fattura. LTA S.p.A: si riserva di richiedere idonea garanzia.
L’alienazione dei beni iscritti a patrimonio viene proposta all’organo competente perché ne autorizzi la cancellazione.
TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13. Controversie
Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente regolamento, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte VI del Codice, salvo il divieto, da inserire obbligatoriamente in tutti i contratti, di ricorso all’istituto dell’arbitrato.
Articolo 14. Codice Etico
Il Codice Etico, integrando la Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza adottata da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., conferma gli impegni assunti dalla Stazione Appaltante e richiesti ai fornitori al rispetto delle leggi, alla tutela della sicurezza e dell’ambiente, alla trasparenza ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
L’OE è quindi obbligato:
- al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel codice Etico;
- al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera per conto di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- a segnalare in forma scritta a Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ogni violazione del codice Etico oltre agli eventuali procedimenti o provvedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D. Lgs. 231/01 xx.xx. che dovessero essere comminati ai propri amministratori o direttori tecnici.
In caso di accertata violazione delle clausole etiche contenute nel codice Etico o nel caso in cui vengano adottati provvedimenti cautelari a carico amministratori o direttori tecnici dell’impresa appaltatrice per i reati di cui al D. Lgs. 231/01 xx.xx. o vengano comminate condanne o sanzioni amministrative per gli stessi reati ai predetti soggetti, il contratto potrà essere risolto in danno dell’Appaltatore con tempestiva comunicazione alla funzione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. preposta ai pagamenti ed all'Organo di vigilanza.
La clausola fin qui descritta deve essere riportata in ogni contratto.
Articolo 15. Norme di rinvio
Le soglie comunitarie in base alle quali sono stabilite le procedure di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente variate ogni due anni al variare del Regolamento comunitario che fissa le “Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti”. Il Regolamento attualmente in vigore per i settori speciali dal 1° gennaio 2018 per il biennio 2018 – 2019 è il regolamento n. 2017/2364/UE.
Il presente regolamento che entra in vigore nei tempi previsti dalla delibera di approvazione a far data dall’approvazione da parte dell’organo competente, sarà sottoposto a revisione ogni qualvolta vi siano
significative modifiche di legge od organizzative della Stazione Appaltante che vadano ad incidere sulle disposizioni in esso contemplate.
Laddove necessario, nell’ambito dei sistemi di gestione certificati implementati in LTA S.p.A., potranno essere adottare ulteriori procedure o istruzioni operative di dettaglio conseguenti all’adozione del presente Regolamento.