Assicurazione R.C. Auto/Corpi veicoli terrestri
Assicurazione R.C. Auto/Corpi veicoli terrestri
(Polizza C.V.T. Veicoli a motore)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A. Prodotto: “Cattolica&Motori”
Data di aggiornamento: 01/01/2022 – il presente DIP è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Società.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – S.p.A., capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx – tel. 0000000000 – fax 0000000000 – sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx
– e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Autorizzazione all’esercizio dell’impresa
La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237. È iscritta all’albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
ASSISTENZA (opzionale e garanzia non prevista per le macchine agricole) | |
Garanzie di base | Qualora si verifichi un sinistro che renda impossibile l’utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza. Potrai scegliere tra una delle soluzioni sotto riportate a seconda del veicolo che devi assicurare. |
• Se il veicolo è un’autovettura uso privato, un motociclo oltre i 50 cc. o un autoveicolo destinato al trasporto di cose con peso a pieno carico fino a 3.500 kg, puoi acquistare l’opzione di Assistenza “Small” che prevede, indipendentemente dall’opzione tariffaria R.C. Auto scelta (Start/Veicoli commerciali o Active), la possibilità di usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il traino, l’officina mobile, un’auto sostitutiva, il rimborso delle spese d’albergo, l’invio di autista per il recupero del veicolo, informazioni medico sanitarie e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio conseguente a incidente stradale occorso al veicolo assicurato. L’opzione tariffaria R.C. Auto scelta (Start/Veicoli commerciali o Active) determina l’opzione di Assistenza di base acquistata, che potrà essere: “Start Small” o “Active Small”. Dette opzioni prevedono prestazioni via via maggiori in termini di: o importi indennizzabili per sinistro, o criteri di attivazione della prestazione, o servizi prestati. Per i motocicli vale solo l’opzione tariffaria Start, quindi la garanzia Assistenza di base è la Start Small. • Se il veicolo è destinato al trasporto di cose con peso a pieno carico superiore a 3.500 kg, puoi acquistare l’Assistenza “Gommati Pesanti Easy” che prevede a titolo esemplificativo le seguenti prestazioni: il traino, il recupero del veicolo fuoristrada, l’invio di pezzi di ricambio per il veicolo in quanto non reperibili sul posto, il rimborso delle spese d’albergo, l’invio di medicinali urgenti a seguito di infortunio conseguente ad incidente. • Se il veicolo è un autocaravan o un caravan ad uso proprio con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg, puoi acquistare l’Assistenza “Camper”, che prevede a titolo esemplificativo le seguenti prestazioni: il soccorso stradale, un veicolo sostitutivo, il rimborso delle spese di viaggio per il recupero del veicolo, il supporto sanitario e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio, il rientro dei passeggeri o la prosecuzione del viaggio fino al luogo di destinazione, la vigilanza dell’abitazione o in caso di infortunio o malattia che si verifichi all’estero, il rimborso delle spese sostenute da un familiare che viene a farti visita presso la struttura ove sei ricoverato. L’importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | • Per le autovetture uso privato, i motocicli oltre i 50 cc. E gli autoveicoli per trasporto di cose con peso a pieno carico fino a 3.500 kg, puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le opzioni “Medium” o “Large”, che offrono i servizi della garanzia “Small” con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi (indipendentemente dall’opzione tariffaria R.C. Auto scelta) quali ad esempio: l’invio del taxi per il ritiro dell’auto sostitutiva, l’abbandono del mezzo all’estero, l’anticipo spese mediche, l’invio di autoambulanza, l’accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap. Inoltre, le opzioni “Medium” e “Large” associate alla presenza dell’opzione tariffaria R.C. Auto Active offre, oltre a quelli sopra esposti, ulteriori servizi aggiuntivi (non previsti per l’opzione tariffaria Start/Veicoli commerciali) quali ad esempio: l’autonoleggio a tariffe convenzionate, il riscontro negativo della copertura R.C. Auto, l’assistenza infermieristica post-ricovero, l’assistenza familiari non autosufficienti, l’invio di una baby-sitter, la custodia degli animali, la spesa a casa. • Per i motocicli oltre i 50 cc. puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo l’opzione “Moto”, che aggiunge alle prestazioni dell’opzione Assistenza “Small” erogate con massimali più elevati, e ad alcune prestazioni delle opzioni “Medium” e “Large”, ulteriori servizi operanti nel caso in cui il sinistro avvenga fuori del comune di residenza, quali ad esempio: l’invio di un tecnico (fabbro/serrandista/vetraio) per interventi di emergenza, la vigilanza dell’abitazione, l’invio di un idraulico per interventi di emergenza. • Per i veicoli destinati al trasporto di cose con peso a pieno carico superiore a 3.500 kg, puoi personalizzare la copertura l’Assistenza “Gommati Pesanti” scegliendo tra le opzioni “Premium” o “Excellent”. Con l’Assistenza “Gommati Pesanti Premium” è previsto, in aggiunta a quanto previsto con la formula “Gommati Pesanti Easy”, che il servizio di Traino venga erogato anche per i casi di: foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici anche del rimorchio. L’opzione “Gommati Pesanti Excellent” prevede le stesse garanzie delle formule “Easy” e “Premium” con massimali più elevati cui si aggiungono i seguenti servizi: Viaggio per il recupero del veicolo, l’abbandono legale del mezzo, il trasferimento in centro medico attrezzato, il viaggio di un familiare convivente. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da: • mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l’assistenza; • gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l’assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; • terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rende impossibile l’erogazione della prestazione; • dolo dell’assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci. |
PROTEZIONE LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | In relazione al tipo veicolo da assicurare puoi scegliere tra le seguenti tipologie di copertura: • Protezione legale per la circolazione. La formula “Promozione” (solo per autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo) copre l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per l’assistenza legale nei casi, connessi alla circolazione del veicolo, che seguono: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi, recupero dei danni subiti dal terzo trasportato, difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. Sono altresì garantiti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli minori e maggiori conviventi quando siano coinvolti in incidenti stradali come: pedoni, ciclisti, passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato, conducenti di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria. • Protezione legale per la circolazione. La formula “Standard” copre l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per l’assistenza legale nei casi, connessi alla circolazione del veicolo, che seguono: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi, recupero dei danni subiti dal terzo trasportato, difesa in procedimenti penali per delitti colposi e dolosi, assistenza in procedimenti di dissequestro del veicolo, sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattuali e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. Sono altresì garantiti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli minori e maggiori conviventi quando siano coinvolti in incidenti stradali come: pedoni, ciclisti, passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato, conducenti di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria. • Patente protetta per la patente. La formula “standard” è una garanzia che tutela, la persona indicata in polizza o la persona che guida il veicolo assicurato con la R.C. Auto, dagli inconvenienti legati alla patente a punti. A titolo esemplificativo sono garantiti i seguenti casi: la difesa penale a seguito d’incidente stradale, l’opposizione o il ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada che comportano decurtazioni di punti o sanzioni amministrative accessorie (es: ritiro , sospensione o revoca della patente), la corresponsione di un’indennità pe r i costi sostenuti per la frequentazione di corsi per il recupero dei punti decurtati ovvero per il riottenimento della patente in caso di azzeramento dei punti. L’importo massimo per sinistro indennizzabile è pari a euro 15.000, relativamente alla protezione legale per la circolazione, ed euro 200 a titolo di diaria giornaliera, per la protezione legale per la patente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare le coperture con le seguenti tipologie: Protezione legale per la circolazione • formula “Standard” oltre a quanto previsto dalla formula “Promozione” copre anche nei seguenti casi: difesa in procedimenti per delitti dolosi, assistenza in procedimenti di dissequestro del veicolo e sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattuali. • formula “Plus”. Arricchisce la formula “Standard” con le seguenti prestazioni: l’anticipo della cauzione penale in caso di arresto o minaccia di arresto, l’assistenza di un interprete, l’arbitrato per la decisione di controversie, l’errata variazione dei punti della patente, l’opposizione o il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente anche quando sia contestata la guida in stato di ebbrezza. Protezione legale per la patente Patente protetta “con garanzia aggiuntiva 1”. La formula può essere acquistata solo se il contraente della polizza è un’azienda e prevede la corresponsione di una diaria giornaliera per il pregiudizio economico derivante da provvedimenti subiti dai propri dipendenti. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni. Salvo deroghe specifiche contestualizzate nelle condizioni di assicurazione delle formule protezione legale per la circolazione, le garanzie non solo valide principalmente: • per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; • per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente; • se il conducente non è abilitato alla guida e/o se il veicolo è usato in difformità all’immatricolazione; • nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o inerente l’omissione di fermata e assistenza; • per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; • in materia fiscale e amministrativa; • per controversie con la Compagnia. Per la garanzia protezione legale per la patente “con garanzia aggiuntiva 1”, sono inoltre previste ulteriori esclusioni tra le quali: • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione R.C. Auto: • qualora il contraente non abbia dichiarato l’esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente; • per contestazioni legate a violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatori della velocità. |
PROTEZIONE CONDUCENTE e LOCOMOZIONE CAMPER (opzionale) | |
Garanzie di base | Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un’indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata. La garanzia è valida anche in caso di infortunio subito durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. La garanzia Locomozione Camper può essere acquistata solo se il veicolo è un autocaravan o un caravan ad uso proprio. L’importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da: • un minimo di euro 15.000 per il caso morte ed euro 40.000 per l’invalidità permanente; • ad un massimo di euro 100.000 per il caso morte ed euro 150.000 per l’invalidità permanente. Relativamente alla garanzia Locomozione camper dedicata all’omonimo veicolo, l’importo indennizzabile per sinistro è pari a euro 130.000 per il caso morte ed euro 150.000 per l’invalidità permanente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive: • diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un’indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; • rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Estensione infortuni in mobilità (se prevista per il tipo di veicolo assicurato in polizza) Prevede l’estensione delle garanzie e dei massimali, relativi all’opzione Protezione conducente scelta, al caso in cui il Contraente di polizza, persona fisica, subisca un infortunio a seguito di un incidente mentre si trova alla guida: • di autovetture, autocaravan, camper, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri a pieno carico fino a 35 x.xx, motocicli e ciclomotori adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing o alla guida occasionale dei mezzi sopra elencati che non appartengano al nucleo familiare del contraente, • di bicicletta o di dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, monopattino elettrico, segway e monowheel), compresi per esempio gli infortuni durante la salita e la discesa dalla bicicletta, • di carrozzine per disabili o handbike, L’estensione opera anche nel caso in cui il Contraente di polizza subisca un infortunio: • quando trasportato su un mezzo di trasporto pubblico locale, compresi gli infortuni subiti durante la salita e la discesa dal mezzo, in qualità di pedone per essere stato investito da un mezzo azionato a motore o meno. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un’età compresa tra i 18 e gli 80 anni; Franchigie. È prevista l’applicazione di una franchigia: • per la garanzia locomozione camper, nella misura del 3%; • per la garanzia protezione conducente: La franchigia non si applica per indennizzo fino a euro 50.000 e qualora l’invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 25% dell’invalidità totale. È prevista l’applicazione di una franchigia nella misura del: o 3% per gli indennizzi compresi tra euro 50.000 ed euro 100.000; o 5% per indennizzi superiori a euro 100.000. • Per la garanzia protezione conducente del motociclo, nella misura del 5%. Esclusioni. Le principali esclusioni riguardano gli infortuni determinati o conseguenti a: • operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; • azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato; • guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti; • partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; • guerra, xxxxxxx ed esercitazioni militari, arruolamento volontario; • pratica di sport comportanti l’uso di veicoli e natanti a motore. Esclusioni specifiche per l’Estensione infortuni in mobilità, che si aggiungono a quelle previste per la Protezione Conducente. Sono esclusi principalmente gli infortuni determinati o conseguenti: • all’utilizzo di veicoli diversi da quelli specificati, • alla circolazione di biciclette o dispositivi per la micromobilità elettrica o in violazione delle disposizioni normative vigenti (per esempio relative ai limiti di velocità, alla potenza massima nominale del motore elettrico, alla interdizione della circolazione in alcune aree), o per l’esercizio di attività professionali (per esempio la consegna a domicilio), • alla pratica di sport professionistico, • alla pratica di sport estremi o acrobatici con l’uso della bicicletta. |
INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E ATTI VANDALICI (opzionale) | |
Garanzie di base | Incendio. La garanzia incendio prevede l’indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d’incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. Limitatamente ai prodotti “Tutela su misura”, “Tutela light” e “Fata 4x4”, non più concedibili su polizze nuove, è prevista l’estensione ai danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall’incendio del veicolo quando non è in circolazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 150.000 e con l’applicazione di una franchigia di euro 250 per il prodotto “Tutela su misura”, di euro 100.000 e con l’applicazione di una franchigia di euro 250 per il prodotto “Tutela light” e di euro 51.645 e con l’applicazione di una franchigia di euro 258 per il prodotto “Fata 4X4”. Limitatamente ai motocicli la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 150.000 e con l’applicazione di una franchigia di euro 250. Eventi atmosferici. La garanzia, prestata sempre congiuntamente all’incendio (per alcune tipologie di veicolo è prevista la compresenza di altre garanzie), prevede la copertura per danni conseguenti a: trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine. Limitatamente alle macchine agricole, sono in copertura anche i danni conseguenti ad alluvioni e inondazioni. Garanzia non prevista per ciclomotori e motocicli. Furto. La garanzia, prestata sempre congiuntamente all’incendio, prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati. Atti vandalici. La garanzia indennizza i danni al veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, ecc. ed è prestata sempre congiuntamente ad altre garanzie, che variano a seconda della tipologia di veicolo assicurata. Garanzia non prevista per ciclomotori e motocicli. Solo incendio doloso, se previsto per il tipo di veicolo, indennizza i danni al veicolo avvenuti per il solo caso di incendio doloso. Per tutte le garanzie, limitatamente ai danni parziali, nella determinazione del danno non si tiene conto del degrado commerciale sui pezzi di ricambio se il danno: |
• riguarda autovetture uso privato o autoveicoli trasporto promiscuo; • riguarda autocarri conto proprio, autocarri conto terzi e camper e avviene entro il compimento dei 3 anni dalla data di prima immatricolazione. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Le ulteriori garanzie aggiuntive, che seguono, non sono concedibili per i prodotti “Tutela su misura”, “Tutela light” e “Fata 4x4”. Incendio: se previsto per il tipo veicolo, è possibile estendere la copertura ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. È previsto un limite di indennizzo nella misura di euro 3.000 e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Eventi atmosferici Garanzia Estesa: se previsto per il tipo di veicolo, è possibile estendere la copertura base ai seguenti eventi: terremoti, alluvioni e inondazioni, invasione d’acqua conseguente a straripamento di corsi d’acqua, frane e smottamenti. Furto: se previsto per il tipo di veicolo, è possibile evitare l’applicazione del degrado d’uso in caso di danno totale. La condizione è soggetta a limitazione temporale che sarà indicata in polizza. Estensione optional e accessori fono-audio-visivi non di serie. Prevede l’indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. È previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a euro 8.000. Tali limiti di indennizzo non sono applicati in taluni casi specificati nelle condizioni di assicurazione. Limitatamente alle macchine agricole è previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 1.000 euro e con l’applicazione di una franchigia di 150 euro. La garanzia non è prevista per i ciclomotori/motocicli. Clausola sempre nuova – danni parziali: se acquisti questa clausola, prevista solo per le macchine agricole, in caso di danno parziale, per i primi 36 mesi successivi alla data di prima immatricolazione del veicolo, la Compagnia ti rimborsa il costo delle riparazioni o sostituzioni delle parti danneggiate o, in caso di furto, sottratte, senza l’applicazione del degrado commerciale, ossia della percentuale di svalutazione determinata quale rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che lo stesso ha al momento del sinistro. Danni Successivi al furto. È la condizione aggiuntiva della garanzia Furto, prevista solo per le macchine agricole, che prevede l’indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o nell’esecuzione del furto di oggetti in esso contenuti e non assicurati/assicurabili. Le ulteriori garanzie aggiuntive che seguono sono limitate ai Prodotti “Tutela su misura” e “Fata 4x4”, per i quali è possibile: • ottenere una riduzione di premio se disponi di mezzi di protezione del veicolo, quali: l’antifurto satellitare o immobilizer (limitatamente alle autovetture), oppure custodisci il veicolo in un luogo chiuso con adeguati congegni. Circostanze che in caso di danno dovranno essere opportunamente documentate; • estendere, la copertura agli eventi atmosferici: trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine (estensione non prevista per i ciclomotori/motocicli); • estendere la copertura ai danni da atto di vandalismo, occorsi in occasione di tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio o danneggiamento volontario (estensione non prevista per i ciclomotori/motocicli); • evitare l’applicazione del degrado d’uso per i primi 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, acquistando la condizione “sempre nuova”. (opzione valida limitatamente al prodotto “Tutela su misura” e non prevista per i ciclomotori/motocicli); • estendere la garanzia furto: − agli apparecchi audio-fono-visivi, intesi come radio, lettori di supporti digitali e non, navigatori satellitari ed altre apparecchiature analoghe stabilmente fissate al veicolo; − ai danni successivi al furto, ossia i danni subiti dal veicolo durante la circolazione successiva al furto o alla rapina. Limitatamente al Prodotto “Tutela light”, è possibile estendere la copertura agli eventi atmosferici: trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione e al tipo di veicolo. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: |
• il danno da furto parziale è quantificato in 500 € • in polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 € • l’indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l’ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall’ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest’ultima applicata al danno dà luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • semplici bruciature non seguite da incendio; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • danni da furto avvenuto con l’utilizzo delle chiavi originali; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all’interno del veicolo; • danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, o agli apparecchi audio-fono-visivi per i prodotti “Tutela su misura” e “Fata 4x4”. I Sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica delle macchine agricole non sono compresi nel valore assicurato. |
KASKO (opzionale e garanzia non prevista per i ciclomotori/motocicli) | |
Garanzie di base | Prevede l’indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito di: • collisione con altro veicolo identificato (forma “solo collisione”); • collisione con altro veicolo identificato, urto con ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, ribaltamento e uscita di strada (forma “completa”). La forma “solo collisione” non è prevista per le macchine agricole e per i prodotti “Tutela su misura”, “Tutela light” e “Fata 4x4”, non più concedibili su polizze nuove. Limitatamente al prodotto “tutela light”, non più concedibile su polizze nuove, la copertura nella forma “completa” non è prevista, mentre nella forma “solo collisione” è prestata fino al massimale concordato ed indicato in polizza. Limitatamente alle autovetture queste le formule previste per l’indennizzo dei danni subiti dal veicolo a seguito di: • collisione con altro veicolo identificato (Kasko formula solo collisione, Mini Kasko, Maxi Kasko); • collisione con altro veicolo identificato, urto con ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, ribaltamento e uscita di strada (Kasko formula completa). Limitatamente ai danni parziali, nella determinazione del danno non si tiene conto del degrado commerciale sui pezzi di ricambio se il danno: • riguarda autovetture uso privato o autoveicoli trasporto promiscuo e avviene entro il compimento dei 6 anni dalla data di prima immatricolazione; • riguarda autocarri conto proprio, autocarri conto terzi e camper e avviene entro il compimento dei 3 anni dalla data di prima immatricolazione. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Le ulteriori garanzie aggiuntive, che seguono, non sono concedibili per i prodotti “Tutela su misura”, “Tutela light” e “Fata 4x4”. Estensione optional e accessori fono-audio-visivi non di serie. Prevede l’indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. È previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a euro 8.000. Tali limiti di indennizzo non sono applicati in taluni casi specificati nelle condizioni di assicurazione. Limitatamente alle macchine agricole è previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 5% del valore commerciale del veicolo |
al momento del sinistro e comunque non superiore a 1.000 euro e con l’applicazione di una franchigia di 150 euro. Le ulteriori garanzie aggiuntive che seguono sono limitate ai Prodotti “Tutela light” e “Fata 4x4”, per i quali è possibile estendere la copertura: • alla collisione con altro veicolo identificato (solo prodotto “Fata 4x4”); • ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici o randagi avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. L’estensione è prestata solo per le autovetture, sul prodotto “Tutela light” e fino alla concorrenza del massimale concordato ed indicato in polizza sulla garanzia base kasko. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e franchigia assoluta. La garanzia è prestata con scoperto e relativo minimo o con franchigia assoluta. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di franchigia assoluta: • il danno da collisione è quantificato in 5.000 € • in polizza è indicata la franchigia assoluta del 10% • il valore del veicolo al momento del sinistro è pari a 10.000 € • l’indennità che verrà corrisposta ammonta a 4.000 €, ossia l’ammontare del danno (5.000 €) dedotta la franchigia assoluta (1.000 €), determinata applicando la percentuale indicata in polizza (10%) al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (10.000 €). Per lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile puoi vedere l’esempio di funzionamento descritto nella sezione INCENDIO E FURTO – Limitazioni, esclusioni e rivalse. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • danni determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o custodia del veicolo assicurato; • danni avvenuti in autodromi o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto; • danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie; • danni verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina relativamente ai prodotti “Tutela su misura”, “Tutela light” e “Fata 4x4”. I Sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica delle macchine agricole non sono compresi nel valore assicurato. |
GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale) | |
Garanzie di base | I Pacchetti includono una serie di garanzie, sono personalizzati per tipo veicolo, e prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per: • la riparazione o sostituzione dei cristalli rotti; • la riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo; • la duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto; • l’immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di furto; • i danni ai bagagli (e agli attrezzi di lavoro, ove previsto) trasportati, con esclusione di orologi, oggetti preziosi, apparecchi fotografici e fono-audio-visivi, denaro e titoli nonché oggetti d’artigianato; • indisponibilità del veicolo seguito furto senza ritrovamento; • il ripristino dell’impianto elettrico e idrico per danni prodotti da roditori, limitatamente ai camper. L’importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata. |
La garanzia Xxxxx trasportate indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci, che l’assicurato trasporta sul veicolo ad uso proprio, a causa di incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, collisione del veicolo con altri veicoli identificati, ribaltamento non volontario del veicolo. Il massimale, a primo rischio assoluto, è indicato in Polizza. Le garanzie aggiuntive, che seguono, sono riservate alle macchine agricole, sono acquistabili singolarmente e prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Se acquisti questa garanzia, la Compagnia ti risarcisce i danni agli impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo a seguito di correnti, scariche elettriche o altri fenomeni elettrici od elettronici di qualsiasi natura. Guasti meccanici. Se acquisti questa garanzia, in caso di rottura o di disfunzionamento di componenti meccanici necessari al funzionamento del veicolo, la Compagnia ti rimborsa la riparazione/sostituzione delle parti danneggiate. Qualora il danno sia causato da penetrazione di corpi estranei (pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo ecc.) sarai indennizzato per un importo pari al 50% della somma concordata ed indicata in polizza. Danneggiamento penumatici. Se acquisti questa garanzia, la Compagnia ti rimborsa il costo dello pneumatico danneggiato a seguito di urto o scoppio e purché al momento del sinistro il tasso d’usura non sia superiore al 50%. Indennizzo per indisponibilità del veicolo. Con questa garanzia in caso di indisponibilità del veicolo a seguito di incendio o furto senza ritrovamento, la Compagnia, dal terzo giorno successivo a quello della denuncia di sinistro, ti corrisponde un’indennità pari a 100,00 € al giorno per un massimo di 30 giorni. Merci trasportate. Se acquisti questa garanzia, la Compagnia ti rimborsa il valore dei prodotti agricoli trasportati, sulla macchina agricola indentificata in polizza, a seguito di: incendio, alluvione, inondazione, tromba d’aria, uragano, grandine o di ribaltamento, urto, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. L’indennizzo è previsto anche durante eventuali soste, ritenute necessarie dagli incaricati del trasporto per riposo o per altri giustificati motivi, riferiti comunque alla normale esecuzione del viaggio. Garanzie complementari. Si tratta di una serie di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo, il cui limite varia in funzione della singola garanzia interessata, per danni non contemplati nelle garanzie opzionali di base. In particolare, prevedono il rimborso delle spese: • sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo, compresa la quota della tassa di proprietà corrisposta e non usufruita dalla data del sinistro alla scadenza della tassa stessa; • di custodia, a seguito del ritrovamento del veicolo oggetto di furto totale; • sostenute per la duplicazione dei documenti di circolazione e/o delle targhe, delle chiavi e dei relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo, a seguito di smarrimento o sottrazione; • sopportate per la riparazione dei cristalli e per il ripristino dell’air-bag. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Per i pacchetti Specialplus, Plus Powerplus, Ultra Powerplus e Travel sono previste estensioni del massimale della garanzia cristalli rispetto alla garanzia di base. Puoi personalizzare la copertura assicurativa scegliendo massimale a 1500€. Inoltre, per il pacchetto Specialplus è possibile scegliere il massimale illimitato. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni Per i Pacchetti le principali esclusioni riguardano i danni: • avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • determinati da dolo o colpa grave dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • relativamente ai cristalli, agli specchietti retrovisori interni ed esterni, alla fanaleria e quelli ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli, comprese semplici rigature, segnature e simili degli stessi. Per la garanzia Xxxxx trasportate le principali esclusioni riguardano i danni: |
• determinati da inidoneità del veicolo al trasporto o conseguenti a trasporto non conforme; • conseguenti a furto, mancata consegna o smarrimento delle merci; • determinati da dolo del contraente o dell’assicurato; • conseguenti a bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, contaminazione, combustione spontanea; • verificatesi durante le operazioni di carico e scarico; • in conseguenza di atti terroristici, vandalismo, sabotaggio; • causati da ordigni bellici. Franchigia. La garanzia è prestata con la franchigia per sinistro indicata in polizza. Le esclusioni, che seguono, si riferiscono alle garanzie aggiuntive delle macchine agricole Le principali esclusioni relative alle garanzie “guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche”, “guasti meccanici” e “danneggiamento penumatici”, sono conseguenti a danni: • determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività; • imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale, e non, del veicolo da parte del Conducente e causati alle batterie (relativamente alla garanzia “guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche”); • dovuti all’usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore (relativamente alle garanzie “guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche” e “guasti meccanici”); • originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie (relativamente alle garanzie “guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche” e “guasti meccanici”); • dovuti a difetti di manutenzione o riconducibili al montaggio e all’utilizzo di parti di ricambio non originali o di qualità equivalente (relativamente alla garanzia “guasti meccanici”); • causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada; (relativamente alle garanzie “guasti meccanici” e “danneggiamento pneumatici”); • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità degli pneumatici (relativamente alla garanzia “danneggiamento pneumatici”) Le principali esclusioni relative alla garanzia “merci trasportate” sono conseguenti a danni: • determinati o agevolati da dolo e colpa grave del Contraente e/o Assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori; • subiti dalle merci di proprietà di Xxxxx; • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • derivanti da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci; • da furto e rapina comunque perpetrati, anche se soltanto tentati, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all’art. Garanzia Merci Trasportate e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli; • da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all’art. Garanzia Merci Trasportate e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli; • derivanti da alluvione, inondazione, trombe d’aria, xxxxxxx e grandine, quando le merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato; • causati da carichi in eccesso rispetto alla portata utile indicata nella Carta di Circolazione o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle competenti Autorità, salvo il caso in cui l’Assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all’esistenza del sovraccarico. |
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Assistenza | Protezione legale |
IMA ITALIA Assistance SpA Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). Principali riferimenti: • telefono: 000.000.000 oppure 0000000000; • fax: 0000000000 | D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 XXXXXX Principali riferimenti: • telefono: 000.000.000 oppure 0224128570; • e-mail per invio nuove denunce di sinistro e per invio di successiva documentazione: xxxxxxxx@XXX.xx |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Xxx i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all’evento dannoso o dal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per le altre garanzie (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc.), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilità. L’inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l’eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l’eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità. Nel caso in cui sia stata scelta l’opzione Valore assicurato al valore di fattura deve essere allegata copia della fattura di acquisto del veicolo. |
Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale è affidata a: | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all’assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. |
Obblighi dell’impresa | Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. |
Quando e come devo pagare?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se la stipula del contratto è avvenuta con tecniche di vendita a distanza e intendi avvalerti del diritto di ripensamento, hai 14 giorni di tempo dalla conclusione per recedere dal contratto comunicandolo alla Compagnia. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, pari a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al SSN. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il Prodotto Cattolica & Motori è rivolto al proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all’utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e non rientranti nella copertura R.C. Auto (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici, tutela legale, infortuni, ecc.)
Quali costi devo sostenere?
La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 12%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) In alternativa al: • Fax n. 045/0000000 • E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante; - l’arbitrato. |
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.