AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO E SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO (DGR XI/2974 del 23.03.2020, D.G.R.XI/3438 del 28.07.2020 e D.G.R. XI/5395 del 18.10.2021 –...
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO E SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO
(DGR XI/2974 del 23.03.2020, X.X.X.XX/3438 del 28.07.2020 e X.X.X. XX/0000 del 18.10.2021
– D.M. 30 marzo 2016)
Art 1 - Finalità
La contingente e prolungata crisi economica ha prodotto effetti negativi sul mercato del lavoro e dunque sull’occupazione, incidendo negativamente sulle famiglie ed in modo particolare su quelle a basso reddito che abitano alloggi in affitto sul libero mercato della locazione.
Regione Lombardia, per far fronte alla condizione di vulnerabilità sociale ed economica in cui versano sempre più famiglie che non riescono a sostenere i costi dell’affitto e quelle ulteriormente indebolite dalla crisi economica, ha attuato strategie di intervento integrando iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed azioni più innovative mirate all’accesso e al mantenimento dell’abitazione in locazione e al contenimento degli sfratti e della morosità incolpevole
Art. 2 - Tipologia di interventi
I contributi concessi, finanziati con risorse trasferite da Regione Lombardia, sono finalizzati:
- alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
- al versamento del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità affinché il contributo sia versato contestualmente alla consegna del nuovo immobile;
- al ristoro – anche parziale – del proprietario dell’alloggio, previa disponibilità di quest’ultimo a rinunciare all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile o a consentire il differimento dell’esecuzione del medesimo provvedimento di rilascio dell’immobile.
Art. 3 Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari
I contributi sono destinati ad inquilini titolari di contratti di locazione sul libero mercato, sottoposti a provvedimenti di sfratto, che si trovano in condizioni di morosità incolpevole.
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui sopra possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:
1. licenziamento;
2. mobilità;
3. cassa integrazione;
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
5. accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro,
6. cessazioni di attività libero-professionali o di impresa;
7. malattia grave;
8. infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
Per accedere al predetto contributo i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere residenti nel comune di Palazzolo sull'Oglio alla data di presentazione della domanda, in possesso della cittadinanza italiana, di un paese dell’UE ovvero, nel caso di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
2. non essere titolari, nessun componente il nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di Brescia di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
3. presentare una situazione di morosità incolpevole, come sopra identificata;
4. possedere un reddito ISE inferiore o uguale a euro 35.000,00 o reddito ISEE inferiore o uguale a € 26.000,00, risultante da attestazione Isee in corso di validità;
5. essere destinatari di una atto di intimazione di sfratto PER MOROSITA’ con atto di citazione per la convalida;
6. essere titolari di contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
Art. 4 Risorse a disposizione e contributo erogabile
Le risorse assegnate da Regione Lombardia al Comune di Palazzolo sull'Oglio per la realizzazione del predetto intervento ammontano a complessivi euro 61.033,67, oltre alla disponibilità di eventuali residui aventi la medesima finalità derivanti da finanziamenti riferiti a precedenti annualità.
L’importo massimo del contributo erogabile per ogni situazione di morosità incolpevole non può superare l’importo complessivo massimo di euro 12.000,00.
I contributi, come previsto dal D.M. 30 marzo 2016, sono destinati:
1. fino ad un massimo di euro 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia da parte del proprietario alla esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per non meno di 24 mesi;
2. fino ad un massimo di euro 6.000,00 per ristorare – anche parzialmente – il proprietario dell’alloggio, previa disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
3. assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
4. assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo concedibile di euro 12.000,00.
I contributi di cui ai punti 3) e 4) possono essere corrisposti in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.
Per il riconoscimento del contributo i nuovi contratti di locazione devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.
Art. 5 Presentazione della domanda
Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui sopra dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Palazzolo sull'Oglio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comune di Palazzolo sull’Oglio fino ad esaurimento delle risorse disponibili e in ogni caso entro e non oltre il 30 dicembre 2022 (salvo eventuale proroga dei termini previsti da Regione Lombardia, nel qual caso il termine qui indicato si intenderà automaticamente modificato come fissato da Regione), previo appuntamento con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune contattando il numero 0307405501, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso e resa disponibile sul portale del Comune di Palazzolo sull'Oglio.
La domanda dovrà esser compilata in ogni sua parte e alla stessa dovrà essere allegata idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti, come di seguito specificata:
1. dichiarazione sostitutiva unica relativa al nucleo familiare e attestazione ISEE in corso di validità;
2. documentazione comprovante le cause di morosità incolpevole come descritte al precedente art. 3;
3. atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida;
4. contratto di locazione;
5. per i cittadini stranieri, copia del titolo di soggiorno.
Art. 6 Controlli
Il Comune dovrà fornire alla Regione con cadenza semestrale ogni utile informazione sulle attività poste in essere in applicazione del D M 30 marzo 2016 e delle Linee Guida regionali di cui alla DGR XI/5395 del 18/10/2021.
Il Comune sarà inoltre tenuto a svolgere controlli a campione, si sensi della normativa vigente, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate.
Qualora, a seguito del controllo esperito, il contributo concesso risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario dello stesso, il comune procederà alla revoca del benefico e ne darà comunicazione a Regione Lombardia.
Art. 7 Graduatoria
L’ufficio Servizi Sociali del comune provvederà, secondo l’ordine di ricevimento delle richieste, all’istruttoria delle domande raccolte, in base al numero di protocollo alle stesse assegnate da parte dell’ufficio segreteria.
L’istruttoria sarà finalizzata alla verifica dell’esistenza dei requisiti di accesso richiesti e alla determinazione del contributo erogabile, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.
Art. 8 Graduazione programmata della forza pubblica nell’esecuzione degli sfratti
Il comune dovrà adottare le misure necessarie per acquisire ogni informazione utile per la compilazione dell’elenco dei soggetti morosi incolpevoli che hanno i requisiti per beneficiare del contributo qui previsto, in ottemperanza a quanto indicato dal D.M. 30 marzo 2016 e dalle Linee Guida regionali.
Tale elenco dovrà essere trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – per l’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Art. 9 Monitoraggio
Verrà eseguito un costante monitoraggio delle domande inoltrate dai cittadini, finalizzato a valutare l’efficacia delle misure previste dal presente Avviso.
A seguito di tale monitoraggio si potrà procedere ad una revisione dei criteri definiti dal presente Avviso, nel rispetto di quanto previsto dal D. M. 30 marzo 2016 e dalle Linee Guida regionali di cui alla DGR XI/5395 del 18/10/2022, adottando in caso un nuovo specifico avviso.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
DEFINIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE AI SENSI DEL DECRETO 30 MARZO 2016 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
Art. 2
1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.