CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA
CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA
la società Difesa Servizi S.p.A. con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 335, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, partita IVA e Codice Fiscale 11345641002, REA 1296004 in persona dell’Avv. Xxxxxx XXXXXXX, nato a Roma il giorno 8 dicembre 1969, domiciliato per la carica ove sopra, quale Amministratore Delegato in virtù dei poteri conferiti dal vigente statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Società in data 22 luglio 2014 regolarmente depositata presso la Camera di Commercio di Roma;
di seguito denominata col termine di “Concedente”
E
……………………………………………………, con sede legale in …………
(….), via/piazza …………………………….. n. ….., capitale sociale euro
………………………… ( ) interamente versato, numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di , partita IVA e Codice
Fiscale …………………………, REA ……………………………., in persona del signor …………………………………., nato a ……………………. (…..) il
…./…./……… , domiciliato per la carica presso la sede legale, quale
………………………………………………. in virtù dei poteri conferiti con delibera del ………………………………… della predetta Società in data
…/…./………… ;
di seguito denominata col termine di “Concessionario”;
per la stipula del presente contratto relativo all’affidamento ad un concessionario dell’utilizzo di spazi pubblicitari sui ponteggi allestiti per i lavori di risanamento conservativo della facciate esterne della “Scuola Allievi Carabinieri” – Caserma Cernaia - Torino.
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della difesa si avvale, in qualità di concessionario o mandatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l’acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;
- Difesa Servizi S.p.A., in data 08 gennaio 2015, ha stipulato con il Ministero della Difesa un Contratto di Servizio che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con la previsione e le finalità della norma istitutiva della Società stessa;
- Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’ente in house, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- in data 23 luglio 2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la Direzione Lavori del Demanio del Ministero della Difesa e Difesa Servizi S.p.A. finalizzata alla gestione economica degli spazi pubblicitari derivanti dallo sfruttamento delle impalcature poste su infrastrutture militari in uso all’Arma dei Carabinieri mediante cessione di spazi pubblicitari;
- Difesa Servizi S.p.A. ha avviato una procedura di gara, attraverso, pubblicazione sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici del …/…./2017 - n. , e sull’Albo Pretorio del comune di Torino al fine di individuare operatori economici cui concedere la suddetta concessione;
- l’offerta presentata dalla ……………………………… è risultata, congrua e conveniente con un canone mensile di concessione pari ad € ,…. (in
lettere) al netto di ogni imposta e tassa, così come risulta dall’offerta stessa e dalla determinazione di aggiudicazione n. ….. del …./…../ ;
- con lettera prot. ……………………….. del ……………………. Difesa Servizi
S.p.A. ha comunicato l’aggiudicazione alla Ditta ;
stipulano e convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
(Premesse e allegati)
Le premesse anzidette e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2
(Oggetto)
Difesa Servizi S.p.A., con il presente contratto, affida ad un concessionario l’utilizzo di spazi pubblicitari sui ponteggi allestiti per i lavori di risanamento conservativo della facciate esterne della “Scuola Allievi Carabinieri” – Caserma Cernaia – xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxx, come descritto al successivo articolo 3.
ARTICOLO 3
(Spazi concessi e durata)
Gli spazi pubblicitari saranno costituiti dalle superfici ricavate nell’ambito delle coperture dei ponteggi installati da specifica ditta, selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica dall’Arma dei Carabinieri, aggudicataria dei lavori di risamento di cui all’art. 2. Gli spazi pubblicitari sono individuati all’interno di una superficie complessiva di mq. 7.200 circa, di cui mq. 1.650 circa utili, ai fini dello sfruttamento pubblicitario. Detta superficie risulta divisa in n. 6 pannellature, come risulta dai prospetti in allegato 1. Le pannellature dovranno, comunque, essere specificatamente determinate, previo stretto coordinamento, tra il Concessionario e la succitata ditta aggiudicataria dei lavori di risanamento.
La durata della concessione è stabilita in circa 16 mesi di cui 30 giorni solari consecutivi da riservare all’utilizzo degli spazi pubblicitari per fini istituzionali della Difesa con oneri a carico del Concessionario. I tempi di affissione saranno comunque subordinati alla durata dei lavori di risanamento stimati in circa 550 giorni.
Il presente contratto entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e gli effetti del presente atto negoziale decorreranno dal momento della consegna dei lavori mediante verbale sottoscritto tra l’Arma dei Carabinieri, committente dei lavori di risanamento delle facciate della caserma, e la ditta affidataria dei lavori medesimi. Il periodo di validità del contratto terminerà al completamento dei lavori di risanamento.
ARTICOLO 4
(Canone contrattuale)
Il Concessionario, a fronte dell’utilizzo degli spazi pubblicitari di cui al precedente articolo 3, si impegna a versare l’importo contrattuale complessivo di €
……………….,…. (in lettere) oltre IVA, in 4 (quattro) rate quadrimestrali anticipate e di uguale importo pari a € …………….,…. (in lettere), da corrispondere entro la fine del primo mese del quadrimestre di riferimento, mediante versamento sul conto corrente della BANCA di CREDITO COOPERATIVO XX00X0000000000000000000000 a seguito dell’emissione di fattura da parte di Difesa Servizi S.p.A..
L’importo sarà dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli spazi pubblicitari ovvero nel caso di ritardo nell’allestimento dei medesimi imputabile al Concessionario.
In caso di durata dei predetti lavori di risanamento oltre gli stimati 550 giorni è data facoltà al Concessionario di recedere dal presente rapporto concessorio dandone formale comunicazione al Concedente.
Qualora i lavori di risanamento delle facciate dovessero essere completati prima del
periodo di 16 mesi o comunque prima del quadrimestre in corso, il canone mensile, dovuto dal Concessionario, verrà ricalcolato in base al numero dei mesi effettivamente trascorsi e frazionato in trentesimi relativamente all’ultimo mese.
In caso di ritardato pagamento della rata si applicherà, sulle somme dovute, la penalità di importo pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Gli importi sono al netto dell’IVA. Il corrispettivo si intenderà al netto di ogni eventuale imposta e tassa aggiuntiva, che graverà comunque ed eventualmente sul Concessionario.
Il pagamento della rata non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del Concessionario, qualunque ne fosse il titolo.
Fermo restando il diritto di escutere la polizza fideiussoria, il mancato pagamento di due rate consecutive dell’importo dovuto costituirà causa di decadenza della concessione e risoluzione del presente contratto, fatto salvo il diritto di Difesa Servizi S.p.A. di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 5
(Garanzie contrattuali)
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti, il Concessionario consegna al Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la polizza fideiussoria/polizza assicurativa n. ……………………… rilasciata da
………………………………………. in data …………. del valore di euro
……………………………………… pari all’importo complessivo contrattuale di €
……………., salvo successive integrazioni della polizza in caso di proroga della durata dei lavori oltre i 550 giorni.
La cauzione sarà svincolata allo scadere della concessione, previa richiesta da parte del Concessionario.
ARTICOLO 6
(Clausola di salvaguardia)
Il Concessionario si obbliga al rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la
sottoscrizione del documento “patto di integrità”, riportato in allegato 2, quale parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto, pena l’applicazione nei propri confronti delle sanzioni stabilite dall’art. 2 del menzionato patto.
ARTICOLO 7
(Obblighi ed oneri a carico del Concessionario)
Sono posti a carico del Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, i seguenti obblighi ed oneri:
a) l’ottenimento di ogni autorizzazione e permesso per l’installazione e/o disinstallazione del materiale pubblicitario nonché dei relativi nulla osta e quant’altro sia previsto e posto a carico del Concessionario dalla normativa in materia urbanistico-edilizia ed ambientale nonché in materia di nuovo codice della strada e di affissioni pubblicitarie;
b) l’affissione del materiale pubblicitario dovrà avvenire previo stretto coordinamento e sinergia con la ditta affidataria dei lavori di risanamento delle facciate della Caserma Cernaia, responsabile del posizionamento dei ponteggi, nonché con la competente Autorità militare;
c) l’affissione del materiale pubblicitario non dovrà in alcun modo interferire né sul sistema di videosorveglianza né su quello di antintrusione in funzione presso la “Scuola Allievi Carabinieri” – Caserma Cernaia;
d) il riservare all’Arma dei Carabinieri per 30 giorni solari consecutivi l’utilizzo degli spazi pubblicitari per fini istituzionali, con oneri a carico del concessionario;
e) l’effettuazione delle attività necessarie, complementari ed accessorie all’affissione del materiale pubblicitario, fermo restando che le opere di collocazione dei ponteggi rimangono in capo alla ditta affidataria dei lavori di risanamento;
f) la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale pubblicitario per tutta la durata della concessione;
g) l’apposizione sul materiale pubblicitario della targhetta identificativa riportante il numero e la data di rilascio e di scadenza della concessione nonché il numero della concessione comunale stessa;
h) la sorveglianza sullo stato dei materiali pubblicitari affissi e l’eventuale tempestiva rimozione in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
i) tutte gli oneri relativi all’affissione dei materiali pubblicitari negli spazi all’uopo dedicati;
j) l’osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune di Torino.
ARTICOLO 8
(Contenuti pubblicitari)
Il Concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non ammettere campagne pubblicitarie in contrasto con norme di ordine pubblico, contrarie al buon costume e lesive dell’immagine dell’Arma dei Carabinieri e dell’Amministrazione della Difesa. A tale scopo, è previsto che le campagne pubblicitarie siano preventivamente autorizzate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il Concessionario, a tal riguardo, dovrà presentare al predetto Comando Generale e, per conoscenza, al Comando della Caserma Cernaia, i bozzetti creativi con l’indicazione del periodo di affissione almeno 10 giorni prima della medesima.
Il citato Comando Generale procederà ad autorizzarne l’affissione entro 4 giorni, anche attraverso il principio del silenzio assenso. Resta inteso che il Concedente ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità già affissa e, in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito al Concessionario di tutte le spese relative.
Al riguardo, si sottolinea che è vietata ogni attività pubblicitaria al di fuori delle aree di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 9
(Disponibilità e idoneità delle superfici)
Il Concedente, con il presente contratto consente al Concessionario l’utilizzo delle superfici destinate alla collocazione del materiale pubblicitario. Le parti convengono che le predette superfici, così come indicate in allegato 1, sono pienamente idonee all’uso convenuto per l’attività di cui al precedente articolo 2.
Il Concedente resta esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative.
ARTICOLO 10
(Manutenzione e pulizia)
Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, garantirà, a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione del materiale pubblicitario sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, assicurando sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, comportanti anche la eventuale sostituzione, totale o parziale, del materiale che risulti usurato o ammalorato anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.
Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. dal Concedente e il Concessionario sarà tenuto a provvedervi immediatamente.
In caso di inadempienza agli obblighi previsti ai commi precedenti, il Concedente procederà ad escutere la fidejussione indicata nel precedente articolo 5 (garanzie contrattuali) fino alla concorrenza degli importi dovuti.
ARTICOLO 11
(Modifica, sospensione e revoca dell’affidamento)
Il Concessionario prende espressamente atto ed accetta che il Concedente si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente o revocare la presente concessione, in tutto o in parte, per sopravvenute ed impreviste esigenze istituzionali dell’Arma dei carabinieri e del Ministero della Difesa nonché per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, con congruo preavviso ed in qualsiasi momento. Il Concedente, a fronte dell’eventuale revoca della concessione, si impegna ad individuare forme compensative del pregiudizio che il Concessionario dovesse subire per effetto della predetta revoca.
ARTICOLO 12
(Decadenza dell’affidamento in concessione e risoluzione del contratto) Costituiscono causa di decadenza della concessione e conseguente risoluzione del relativo contratto di concessione, l’inadempimento di obblighi essenziali quali:
a. la mancata corresponsione di n. 2 (due) rate quadrimestrali della somma pattuita per l’intero periodo di concessione;
b. la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario dalla presente concessione;
c. la mancata effettuazione della corretta manutenzione del materiale affisso;
d. il mancato, tempestivo e corretto, versamento dell’imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
e. il venir meno in capo al Concessionario del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2017;
f. il fallimento del Concessionario.
Nell’ipotesi di cui alla lettera e), la decadenza dalla concessione e la risoluzione dal contratto si devono intendere automaticamente intervenuti alla data della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale competente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), il Concedente, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il Concessionario inadempiente a formulare entro
15 giorni le ragioni poste a giustificazione del proprio comportamento. Successivamente, qualora entro il citato termine il Concessionario non formuli alcuna giustificazione ovvero il Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o non accoglibili, il Concedente stesso intima per iscritto al
Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto ulteriore termine, il Concessionario s'intenderà decaduto dall’affidamento in concessione ed il contratto di concessione sarà risolto di diritto. Il Concedente, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui alle lettere precedenti, non sarà tenuto, a qualsiasi titolo, al rimborso di quanto pagato dal Concessionario, né a corrispondere a quest’ultimo alcunché. Si evidenzia, inoltre, che il Concedente non sarà tenuto a rimborsare oneri o spese a terzi né al subentro nelle obbligazioni assunte dal Concessionario.
In caso di risoluzione anticipata a causa dell’intervenuta decadenza del Concessionario, il Concedente si rivarrà su eventuali somme spettanti al Concessionario e comunque sulla garanzia da quest’ultimo prestata, ai sensi di quanto disposto nel presente contratto salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.
ARTICOLO 13
(Recesso)
Il recesso dal contratto da parte del Concessionario è previsto, oltre che per l’ipotesi di cui al precedente art. 4 , anche per cause di forza maggiore e dovrà essere formalmente comunicato al Concedente documentando e motivando le predette cause. In quest’ultima ipotesi il recesso produrrà i suoi effetti solo nel caso in cui il Concedente accetti, come fondate e valide, le giustificazioni addotte dal Concessionario. Laddove le predette giustificazioni non siano ritenute fondate e valide, l’inerzia o l’inadempimento colposi del Concessionario saranno valutati ai sensi del precedente articolo.
In caso di recesso, fatta eccezione per l’ipotesi di cui al precedente art. 4, fermi restando i canoni già versati e per i quali non si farà luogo a retrocessione, è dovuto il pagamento del canone previsto per il quadrimestre nel corso del quale la comunicazione di recesso viene accettata dal Concedente.
In caso di esercizio del diritto di recesso e sempre che il Concessionario sia in regola
con il pagamento dei canoni dovuti il Concedente svincolerà e restituirà la garanzia definitiva.
ARTICOLO 14
(Autorizzazioni e norme tecniche )
Il Concessionario, nella esecuzione dell’attività finalizzata all’utilizzo degli spazi pubblicitari, oltre alla piena osservanza del Piano di Sicurezza del Cantiere redatto per l’esecuzione dei citati lavori di risanamento, dovrà assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed osservare le norme tecniche previste in materia dalla vigente normativa. La collocazione del materiale pubblicitario deve avvenire nel rispetto, delle porzioni di superificie indicate nei prospetti in allegato 1, per le quali si rendono disponibili gli spazi pubblicitari e comunque previo stretto coordinamento e in sinergia con la ditta affidataria dei lavori di risanamento, in qualità di responsabile dei ponteggi, nonché della competente Autorità militare.
Le verifiche statiche del materiale pubblicitario che si intende affiggere nonché il rispetto delle norme di sicurezza, per la tutta la durata della concessione, sono a carico del Concessionario, il quale rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti del Concedente.
ARTICOLO 15
(Responsabilità del Concessionario)
Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno arrecato e contestato da terzi derivante dall’attuazione della concessione in oggetto. A tal fine, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi.
Al contempo, si evidenzia che il Concessionario:
a) è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate per lo svolgimento delle attività inerenti allo sfruttamento degli spazi pubblicitari. È fatto carico allo
stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
b) provvederà all’affissione del materiale pubblicitario, in stretto coordinamento e sinergia con la ditta appaltatrice dei citati lavori di risanamento e con l’Arma dei Carabinieri, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità civile o penale che dovesse derivare dalle attività di affissione;
c) presenta la polizza n. per la responsabilità civile, stipulata con primaria compagnia assicurativa, a copertura di tutti i rischi, con massimale pari ad € , (in lettere) che abbia validità per tutta la durata della concessione.
ARTICOLO 16
(Riferimenti normativi)
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti:
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare);
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico Regolamentare dell’Ordinamento Militare);
- R.D. 2440 del 18 novembre 1923;
- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011 (approvazione dello Statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.);
- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014 (Atto di Indirizzo);
- Contratto di Servizio stipulato in data 8 gennaio 2015 tra il Dicastero della Difesa e la Società Difesa Servizi S.p.A.;
- Codice Civile e leggi complementari.
ARTICOLO 17
(Spese contrattuali)
Le parti convengono che le spese di registrazione e le imposte di bollo del presente
contratto, dovute nella misura prevista dalle vigenti norme sono a carico del Concessionario.
ARTICOLO 18
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 19
(Domicilio delle parti)
Le parti per qualsiasi comunicazione consentita o necessaria in virtù del presente contratto convengono la forma scritta e la consegna per posta raccomandata o a mano o posta elettronica certificata aziendale, presso i seguenti recapiti:
- Difesa Servizi S.p.A., Xxx Xxxxxxxx xx 000, 00000 Xxxx, Tel. 00.0000.00.000/4, Fax. x00.00.0000.00.000, e- mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- ………………………….., Via/Piazza …………………. n. …., cap ……… città , Tel. ………………………, Fax. ………………………, e- mail:
………………………………….., PEC ;
ARTICOLO 20
(Foro competente)
Il presente atto è regolato ed interpretato in conformità alla legge italiana.
Le Parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse con riferimento ed in relazione all’interpretazione e/o alla validità e/o all’esecuzione del presente atto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
ARTICOLO 21
(Clausola finale)
Il presente atto redatto in unico originale consta di quattordici pagine, 21 articoli e n. 2 allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto.
La presente scrittura unitamente agli allegati viene letta, approvata e sottoscritta
digitalmente, in difetto di contestualità spazio/temporale, dalle parti contraenti tramite i legali rappresentanti adeguatamente autorizzati ai sensi degli artt. 24 D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e 15, comma 2 bis della l.241/1990, con ulteriore riferimento al D.L. n. 179/2012, e alle regole tecniche per la gestione dei documenti informatici della PA di cui al DCPM n. 8 del 12 gennaio 2015. Il documento sottoscritto con firma digitale viene successivamente sottoposto ad archiviazione a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 “conclusione del contratto” e 1335 c.c. “presunzione di conoscenza”.
Roma, ………………….
per Difesa Servizi S.p.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
per la Ditta ………………………………..
Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx