Contract
Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile del management di società con garanzie opzionali a favore della società medesima
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.1 nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia
Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC Prodotto: DUAL Corporate Protection
Data di realizzazione del DIP Danni: Novembre 2019, ultima versione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore
Che tipo di assicurazione è?
DUAL Corporate Protection è una polizza di Responsabilità Civile che tutela il management di società nell’ambito delle sue funzioni aziendali.
La polizza è in forma "claims made" e copre pertanto le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti degli assicurati avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, o durante il periodo di osservazione.
Che cosa è assicurato?
La polizza assicura:
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le richieste di risarcimento relative a fatti colposi del management aziendale nell’ambito della carica ricoperta nella società
le azioni di responsabilità svolte ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, conseguenti ad azioni colpose del management aziendale che abbiano causato una perdita patrimoniale della società, dei soci e/o dei creditori sociali le richieste di risarcimento riconducibili a fatti colposi degli assicurati commessi in qualsiasi momento antecedente la decorrenza di polizza, purché non noti al momento della stipula del contratto (cosiddetta retroattività illimitata)
le circostanze ovvero la notifica da parte degli assicurati di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento future. Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono agli assicurati di poter trasmettere la successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto anche nel caso in cui il contratto non fosse più in vigore
le circostanze e le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti degli assicurati avanzate per la prima volta e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il periodo successivo alla scadenza del periodo di assicurazione e riferite a fatti colposi commessi durante il periodo di assicurazione
Che cosa non è assicurato?
La polizza non assicura:
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circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della polizza circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori frode, atto o omissione dolosa
obbligazioni
di
natura
fiscale,
contributi
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previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo alla società o ai soggetti assicurati e/o le conseguenze del loro mancato pagamento emolumenti o compensi di qualsiasi natura
l’attività della società e/o la prestazione o mancata prestazione di servizi di natura professionale
infortunio, lesione personale, malattia, morte, infermità di persone o danno, distruzione, perdita o deterioramento di cose
fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di sostanze inquinanti; disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di sostanze inquinanti
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari
guerra, atti terroristici
omissioni nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fideiussioni
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e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi
qualsiasi socio che abbia approvato o ratificato il fatto colposo oggetto della richiesta di risarcimento o abbia concorso a cagionarlo perdite cagionate alla pubblica amministrazione e/o all'erario e comunque responsabilità amministrativa e/o amministrativo contabile
o di retroattività (cosiddetto periodo di
osservazione).
Ci sono limiti di copertura?
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Le franchigie, gli scoperti di polizza, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i limiti di indennizzo e/o sottolimiti pattuiti come segue:
o limite di indennizzo e franchigia indicati nel contratto
o spese di pubblicità: sottolimite € 100.000
o spese impreviste: sottolimite € 50.000
o spese di viaggio: sottolimite € 20.000
o violazioni della normativa in materia di dati personali: sottolimite € 150.000
o inquinamento: sottolimite € 300.000
o danni materiali e/o danni corporali di terzi: sottolimite € 150.000
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Sono escluse le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di assicurazione, successivamente alla scadenza e comunque derivanti da fatti colposi commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto). Fatti colposi connessi fra loro, continuati o ripetuti costituiscono un singolo fatto colposo e pertanto è applicata una sola franchigia e un unico limite di indennizzo per ciascun sinistro; due o più richieste di risarcimento da parte di un soggetto terzo riconducibili a fatti colposi diversi sono considerati sinistri distinti e separati ai quali è applicato per ciascuno la franchigia prevista dal contratto.
Dove vale la copertura?
Sono coperte le richieste di risarcimento originate da fatti colposi posti in essere ovunque nel mondo (con esclusione di Stati Uniti d’America, Canada e territori sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione) e/o avanzate innanzi all’autorità giudiziaria della repubblica italiana e/o aventi od oggetto decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia.
Che obblighi ho?
Il contraente è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’assicuratore dal contratto.
In caso di richiesta di risarcimento o circostanze deve inviare comunicazione scritta, entro 30 giorni agli assicuratori tramite l’intermediario.
Il contraente deve comunicare per iscritto agli assicuratori l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla polizza. In caso di richiesta di risarcimento, gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, quindi, per l’eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
Quando e come devo pagare?
Il contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all’intermediario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l’assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente:
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’intermediario o a DUAL Italia Spa;
ii. direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, il contraente può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 90 giorni.
1 Arch Insurance (EU) DAC ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.
Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile del management di società con garanzie opzionali a favore della società medesima
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.1 nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia
Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC Prodotto: DUAL Corporate Protection
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Novembre 2019, ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Arch Insurance (EU) DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia
- Avente la sede legale in 0xx Xxxxx Xxxxx 0 The Oval, 160 Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 0 (Xxxxxxx)
- Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00164
- Codice ISVAP impresa: D965R
- Sede secondaria in Italia: xxx Xxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
- tel. 00000-00000000 /0000-00 000000; sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx - selezionando Insurance>Regions>EU/EEA
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland (CBI) con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxx 0 X00 X0X0, (Irlanda)
- L’ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance (EU) DAC è pari a Euro 56.803.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 65.000.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 2.517.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 4.213.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 16.851.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 56.958.000;
- L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 339%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
La polizza tutela il management di società nell’ambito delle sue funzioni aziendali, così come meglio specificato nel DIP danni.
L’impegno massimo degli assicuratori relativamente alle richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente
La polizza include anche:
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azione di responsabilità avviate a seguito di:
o violazioni della normativa in materia di dati personali
o inquinamento
o sanzioni, multe e ammende comminate alla società
o mobbing
o procedimenti aventi ad oggetto danni materiali e/o danni corporali di terzi
o fatti colposi con impatti nell’ambito del processo produttivo e/o nell’erogazione di servizi aziendali
o fallimento della società e/o ammissione della società a procedure concorsuali
o azioni sociali e/ di terzi
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spese per procedimenti speciali: spese relative ad indagini di organi od autorità di vigilanza spese di pubblicità: spese inerenti la reputazione della società a seguito di un sinistro spese impreviste
spese di viaggio: spese inerenti la partecipazione ad un giudizio riconducibile ad un sinistro
le società controllate, le società controllate precedenti alla decorrenza del contratto e le società controllate di nuova acquisizione
il management aziendale nominato dalla società contraente nel consiglio di amministrazione di società partecipate
il rimborso di quanto pagato dalla società per tenere indenne il management coinvolto in richieste di risarcimento.
L’impegno massimo degli assicuratori relativamente alle richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Estensione responsabilità amministrativa e/ o amministrativo- contabile | In caso di società a partecipazione pubblica sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento per responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile nei confronti dei soggetti assicurati che ne facciano esplicita richiesta. L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza facendo sottoscrivere a ciascun soggetto assicurato aderente una dichiarazione di assenza sinistri. |
Per l’attivazione della garanzia è convenuto un premio pro capite, indicato in polizza, a totale carico degli soggetti assicurati aderenti. | |
La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti direttamente o | |
Esclusione | indirettamente da attività finanziaria. |
istituzioni finanziarie | L’esclusione può essere attivata dalla direzione assicurativa nel caso in cui la |
società, le controllate e/o le partecipate (se presenti) siano istituzioni finanziarie. | |
Esclusione dei rischi di contaminazione e da attività operative | La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da attività operative nell’ambito dei rifiuti. L’esclusione può essere attivata dalla direzione assicurativa nel caso in la società, le controllate e/o le partecipate (se presenti) operino in settori riconducibili alla gestione / smaltimento dei rifiuti. |
Esclusione insolvenza e procedure concorsuali | La polizza non copre le richieste di risarcimento che riguardino accertati stati di insolvenza e procedure concorsuali aperte nei confronti di una o più società presso cui l’assicurato svolge l’incarico. |
L’esclusione può essere attivata dalla direzione assicurativa nel caso in cui la società, le controllate e/o le partecipate (se presenti) presentino situazioni patrimoniali negative o perdite d’esercizio, da ultimo bilancio approvato, superiori al 25% del Patrimonio Netto. | |
Esclusione relativa alla materia assicurativa | La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da attività riconducibili al settore assicurativo. L’esclusione può essere attivata dalla direzione assicurativa nel caso in cui la società, le controllate e/o le partecipate (se presenti) operino nel settore assicurativo. |
Copertura della Società | Se attivata la relativa garanzia, la polizza copre la Società contraente e le sue controllate da: • richieste di risarcimento da parte di terzi dovute ad errori che abbiano determinato una responsabilità pre-contrattuale • richieste di risarcimento dovute ad errori commessi in materia di diritto del lavoro che determinino: o illegittimo demansionamento o indennità sostitutiva della reintegrazione del posto di lavoro ai sensi delle normative vigenti in ambito di diritto del lavoro (ivi compreso il c.d. Jobs Act) o contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle indennità oggetto di condanna o, in caso di reintegrazione, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento fino a quello del reintegro o mensilità indennitarie a seguito di condanna, con il rimborso da 2 a massimo 6 mensilità, a seconda del tipo di contratto subordinato di lavoro in vigore al momento del licenziamento. • perdite finanziarie direttamente riconducibili ad azioni dolose commesse dai dipendenti • costi sostenuti nell’ambito dell’attività di verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza • spese sostenute in relazioni a indagini ufficiali poste in essere da enti, organi od Autorità preposti al controllo e/o alla supervisione • spese sostenute per rilanciare l’immagine a seguito di un sinistro • spese logistiche sostenute dalla Società per conto del management aziendale per partecipare ad un giudizio riconducibile ad un sinistro garantito dalla polizza; • costi e spese legali nell’ambito di: o procedimenti aventi ad oggetto “inquinamento” o violazione della normativa vigente in materia di dati personali o procedimenti aventi ad oggetto danni materiali e/o corporali di terzi – anche nell’ambito del Decreto Legislativo 81/2008. Nel caso in cui la Società contraente sia una società non profit, ha la facoltà di scegliere condizioni di premio agevolate che prevedono però una riduzione della copertura della società, nello specifico le garanzie che seguono non sarebbero operanti: • perdite finanziarie direttamente riconducibili ad azioni dolose commesse dai dipendenti • costi sostenuti nell’ambito dell’attività di verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza • costi e spese legali nell’ambito di: o violazione della normativa vigente in materia di dati personali o procedimenti aventi ad oggetto danni materiali e/o corporali di terzi – anche nell’ambito del Decreto Legislativo 81/2008. |
Periodo di osservazione | Ai fini dell’attivazione del periodo di osservazione è richiesta comunicazione scritta agli assicuratori entro 30 giorni prima della scadenza della copertura assicurativa e la sua durata è così disciplinata, in caso di non rinnovo: |
- 30 giorni automatici - fino a 60 mesi con sovrappremi definiti: 12 mesi: 30% del premio annuo 24 mesi: 50% del premio annuo 36 mesi: 75% del premio annuo 48 mesi: 100% del premio annuo 60 mesi: 125% del premio annuo Il periodo di osservazione non può essere concesso in caso di ammissione a procedure concorsuali o altre procedure di analoga natura o in caso di fusione e/o acquisizione o altre operazioni straordinarie che coinvolgano la società. | |
Periodo di osservazione per i soggetti assicurati cessati | In caso di non rinnovo del contratto e se non viene acquistato un periodo di osservazione per tutti gli assicurati, per i soggetti assicurati cessati per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato è incluso un periodo di osservazione gratuito della durata di 5 anni a far data dalla scadenza del contratto. |
Che cosa non è assicurato?
Le esclusioni di carattere generale sono indicate nel DIP.
• Con riferimento all'esclusione dei servizi professionali: la polizza non prende in carico errori relativi alle prestazioni professionali tipiche della società e del suo oggetto sociale e che non rientrino nell’ambito della gestione e supervisione aziendale. Eventuali errori e/o omissioni professionali sono oggetto delle polizze RC Professionali.
• Il mobbing non è assicurabile in quanto è un’azione volontaria e rientra nell’esclusione frode, atto o omissione dolosa.
La polizza include però l'estensione Azioni di responsabilità per Mobbing, che copre l'azione di responsabilità svolta nei confronti dei soggetti assicurati a seguito di un contenzioso per mobbing tra società e dipendenti della stessa. L’estensione è operante esclusivamente nel caso in cui non sia stato l’assicurato a mettere in atto l’azione di mobbing, ma che lo stesso si sia reso responsabile per omessa supervisione e/o omesso intervento
• Nell’ambito della copertura della Società, se attivata la relativa garanzia, non sono assicurate le richiese di risarcimento inerenti:
o atti di infedeltà commessi al di fuori del territorio italiano;
o perdite finanziarie dirette note prima del periodo di assicurazione o manifestatesi successivamente alla scadenza del periodo di assicurazione;
o perdite finanziarie dirette riconducibili ad atti di infedeltà posti in essere in collusione con un soggetto assicurato o con qualsiasi socio che detenga direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale sociale della società;
o qualsiasi perdita indiretta o consequenziale di qualsiasi natura che risulti quale conseguenza di una perdita finanziaria diretta;
o costi e spese sostenuti dalla società per la quantificazione della perdita finanziaria diretta e le valutazioni di magazzino;
o perdite finanziarie dirette riconducibili ad atti di estorsione e rapina;
o la mancata ed ingiustificata produzione di documenti e informazioni richiesti dall’amministrazione finanziaria;
o indagini e/o verifiche che non rientrino nell’attività di verifica fiscale;
o indagini e/o verifiche che riguardino beni e patrimoni situati al di fuori del territorio italiano;
o costi successivi alla verifica fiscale;
o costi relativi ad attività di verifica fiscale, che non siano stati concordati preventivamente con gli assicuratori.
o Responsabilità Civile pre-contrattuale: limite di indennizzo e franchigia come da contratto
o cause di lavoro: sottolimite del 20% del limite di indennizzo, fino a un massimo di € 1.000.000
o infedeltà dei dipendenti: sottolimite € 100.000
o attività di verifica fiscale: sottolimite € 100.000
o spese per procedimenti speciali: sottolimite € 100.000
o spese di pubblicità: sottolimite € 100.000
o spese impreviste: sottolimite € 50.000
o spese di viaggio: sottolimite € 20.000
o violazioni in materia di dati personali: sottolimite € 75.000
o inquinamento: sottolimite € 100.000
o danni materiali e/o danni corporali di terzi: sottolimite € 75.000
Le franchigie, gli scoperti di polizza, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i limiti di indennizzo e/o sottolimiti pattuiti come segue:
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Nell’ambito della copertura della Società, se attivata la relativa garanzia:
Le adesioni alla garanzia non si rinnovano tacitamente di anno in anno, ma alla scadenza di ciascuna annualità i soggetti assicurati che intendono rinnovare l'adesione devono compilare e sottoscrivere una nuova dichiarazione assenza sinistri.
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Le limitazioni di carattere generale sono indicate nel DIP.
Con riferimento alla garanzia Estensione responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile:
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti Denuncia di sinistro: In caso di richiesta di risarcimento o circostanza l’assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 30 giorni, tramite l’intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti: Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, fax 00-00000000, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o email a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Al contrario, la notifica degli atti giudiziari deve essere fatta direttamente presso l'indirizzo degli assicuratori, pertanto presso Arch Insurance (EU) DAC in Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, pertanto a far data dalla notifica della richiesta di risarcimento all’assicurato. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o contro cui ha promosso l'azione. La prescrizione non si applica in caso di circostanza. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell’assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | Gli assicuratori provvedono al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell’intermediario entro la decorrenza del contratto. Al rinnovo il premio resta invariato nel caso in cui il totale attivo della società non risulti superiore a € 50 milioni. Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta. L’aliquota applicata è pari al 21,25 incrementata nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. |
Rimborso | In caso di recesso dal contratto di una delle parti, gli assicuratori rimborsano all’assicurato il premio imponibile, al netto delle imposte in proporzione al periodo di assicurazione non goduto. L’eventuale rimborso è corrisposto all’assicurato entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi e per una durata massima di 18 mesi. Il contratto prevede il tacito rinnovo e alla scadenza gli assicuratori provvedono a trasmettere la quietanza relativa all’incasso del premio di rinnovo, a meno che la società: - abbia un totale attivo superiore a € 50.000.000; - abbia deliberato l’offerta al pubblico delle sue azioni; - abbia mutato l’oggetto sociale; - presenti perdite (dopo le imposte) dell’ultimo bilancio approvato superiore al 25% del patrimonio netto; - sia coinvolta in operazioni di fusione, scissione e/o liquidazione; - sia in stato d’insolvenza e/o ammessa a procedure concorsuali, compresa l’amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione volontaria; - sia in amministrazione straordinaria ai sensi delle disposizioni del T.U.B. ed ogni altra procedura a queste assimilabile Il verificarsi di uno degli eventi sopra indicati deve essere prontamente notificato agli assicuratori. |
Sospensione | Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non applicabile al contratto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto al management aziendale di società di capitali, cooperative, consortili, associazioni, enti e fondazioni, ivi comprese le società di nuova costituzione, le società private partecipate da enti pubblici ed enti senza scopo di lucro, che esercitano la loro attività in qualsiasi ambito produttivo, commerciale o di servizi, ad eccezione dei settori del tabacco, dell’amianto, del gioco d’azzardo, della pornografia, di armi e nucleare. Con l’attivazione della relativa garanzia, il prodotto è rivolto anche alle società medesime.
Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:
- una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell’intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- una quota variabile fra 0% e 11% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione della polizza delegata dalla Compagnia al "manufacturer de facto"
- una quota pari a circa il 9% del premio lordo costituisce il compenso del “manufacturer de facto”
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di Ivass (xxx.xxxxx.xx) - per iscritto a: - Arch Insurance (EU) DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxx Xxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx all'attenzione del Rappresentante Generale - fax n. 00000-0 000 0000 (oppure fax n. 0000-00 00000000) - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Oppure a - Xxxx Xxxxxxxxx (XX) XXX, 0xx Xxxxx Xxxxx 0 The Oval, 000 Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx all'attenzione del Complaints Manager - fax n. 00000-0 000 0000 I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell’elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori. Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell’IVASS (xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/ RuirPubblica/ e xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/XxxxXxxxxxxx/XxxxxxXX.xxxxx). Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell’elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo |
Quali costi devo sostenere?
senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (xxx.xxxxx.xx) - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell’elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità. L’autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è: - Central Bank of Ireland (CBI) con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxx 0 X00 X0X0, (Irlanda) - Tel: 00000 (0)0 000 0000 - Fax: 00000 (0)0 000 0000 |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
1 Arch Insurance (EU) DAC ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.
SOMMARIO
DUAL DO 2
DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO 2
SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 10
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE 10
SEZIONE B - COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO 13
2.COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI - PERSONE FISICHE 13
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI 14
3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI NELL’AMBITO DELLA COPERTURA DELLE 14
PERSONE FISICHE
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI 18
POLIZZA
4.6 COPERTURA DELLA SOCIETA’, OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA NELLA 20
SCHEDA DI POLIZZA
5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI" 26
6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA 28
7. PERIODO DI OSSERVAZIONE 30
8. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA 33
SEZIONE C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 34
9. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI 34
CIRCOSTANZA
10. GESTIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI 35
11. COSA FARE IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA - se la copertura della 36
SOCIETA’ è operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA
DUAL DO
Corporate Protection
AVVERTENZA
Ai sensi dell’Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in “grassetto”.
DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO
I termini riportati in lettere maiuscole nella POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegata hanno il significato a loro attribuito di seguito:
LE PARTI
CONTRAENTE: la SOCIETA’ indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, con sede legale in Italia, che stipula l’assicurazione per conto proprio e per conto dei SOGGETTI ASSICURATI.
ASSICURATO: i SOGGETTI ASSICURATI e la SOCIETA’, ma esclusivamente rispetto alle garanzie dell’articolo COPERTURA DELLA SOCIETA’, se operante e specificatamente riportato nella SCHEDA DI POLIZZA.
SOCIETA’: la società indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e le CONTROLLATE.
SOGGETTI ASSICURATI: ogni persona fisica che nella SOCIETA’ sia attualmente o sia stata in passato o sarà in futuro:
i. amministratore, consigliere di amministrazione;
ii. sindaco, membro del collegio sindacale;
iii. revisore interno alla SOCIETA’, ove consentito dalla legge;
iv. membri dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
v. direttore generale;
vi. membro del consiglio di gestione;
vii. membro del comitato per il controllo sulla gestione;
viii. membro del consiglio di sorveglianza;
ix. membro del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
x. dirigente, xxx compreso il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (262/2005);
xi. institore (ai sensi degli articoli 2203 – 2205 del Codice Civile) o procuratore (ai sensi dell’articolo 2209 del Codice Civile);
xii. la persona responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy") e sue successive modifiche, purché ricopra la carica di amministratore, anche non esecutivo;
xiii. dipendente che rivesta contrattualmente la qualifica di quadro, funzionario;
xiv. dipendente che svolga di fatto mansioni attribuibili a qualifiche di quadro, funzionario o di dirigente, purché sia munito di procure, deleghe generali e/o speciali per il compimento di atti attribuibili a quadri, funzionari e/o dirigenti;
xv. dipendente a cui siano attribuite, per iscritto e con carattere di continuità, comprovate funzioni direttive e di coordinamento di altri dipendenti;
xvi. altri soggetti che rivestano funzioni di responsabilità formalizzate per iscritto purché legati da rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, con esclusione dei collaboratori della SOCIETA’ che rivestano incarichi di mera consulenza.
Si intendono compresi anche gli eredi del SOGGETTO ASSICURATO (in caso di decesso di quest’ultimo) chiamati a rispondere di FATTI COLPOSI commessi dal SOGGETTO ASSICURATO stesso.
La presente definizione non include in nessun caso il revisore legale dei conti
(ex revisore dei conti - ex controllo contabile), ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e successive modifiche, esterno alla SOCIETA’.
ASSICURATORI: i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.
ALTRE DEFINIZIONI UTILI
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA:
l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, quali organi dell’amministrazione finanziaria a cui sono attribuiti i poteri di indagine, di accesso, di ispezione e verifica.
ATTACCO CYBER: qualsiasi attacco informatico, azione, errore, omissione, negligenza e/o violazione colposa di doveri, che abbia determinato una violazione del sistema informatico della SOCIETA’.
ATTI DI INFEDELTA’: i seguenti atti di natura intenzionale, dolosa o fraudolenta:
i. appropriazione indebita e sottrazione illecita di VALUTA, VALORI e/o TITOLI DI CREDITO;
ii. contraffazione, falsificazione e/o utilizzo non autorizzato di VALUTA, VALORI, TITOLI DI CREDITO e/o STRUMENTI DI PAGAMENTO;
iii. TRASFERIMENTO NON AUTORIZZATO DI FONDI
commessi da un DIPENDENTE (che agisca da solo o in collusione con soggetti terzi, purché tra tali terzi non vi siano SOGGETTI ASSICURATI) e che abbia provocato una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA alla SOCIETA’.
ATTI TERRORISTICI: atti di forza e/o violenza:
i. verificatisi per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o
ii. diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
iii. messi in atto a scopo di incutere paura alla popolazione o a parte di essa tramite persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
ATTIVITA’ DI VERIFICA FISCALE:
qualsiasi attività istruttoria, di indagine, di accesso, ispezione e verifica svolta dall’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA nei confronti della SOCIETA’, che precede l’eventuale notifica di un PVC (Processo Verbale di Constatazione), un avviso di accertamento, un atto impositivo e/o una contestazione formale di una violazione.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ RICHIESTA DI RISARCIMENTO svolta attraverso l’azione di responsabilità ai sensi degli articoli, a seconda dei casi, 2393, 2393 bis, 2394, 2395, 2409 decies, e/o 2476 del Codice Civile, e dell’articolo 146 della legge fallimentare.
CIRCOSTANZA: i. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la
condotta di un SOGGETTO ASSICURATO o l’operato della SOCIETA’, da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di tali soggetti;
ii. qualsiasi atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
CONTROLLATA: qualsiasi società di capitali in cui la SOCIETA’ - ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile - direttamente o indirettamente:
i. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
ii. dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
iii. ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione;
iv. esercita un’influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali.
COSTI DI CONSULENZA AMBIENTALE:
i costi sostenuti dagli ASSICURATI - con il consenso scritto degli ASSICURATORI - per la consulenza da parte di esperti ambientali sulla bonifica di un’area necessaria a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
COSTI E SPESE: tutti i costi e le spese necessarie, sostenute da o in nome e per conto degli ASSICURATI derivanti dall’investigazione, dalla difesa, dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO con il consenso scritto degli ASSICURATORI.
COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei DIPENDENTI.
COSTI RELATIVI AD ATTIVITA’ DI VERIFICA FISCALE:
le spese per l'assistenza in materia fiscale e tributaria sostenute dalla SOCIETA’ - con il consenso scritto degli ASSICURATORI - per la gestione di un’ATTIVITA’ DI VERIFICA FISCALE.
COSTI SUCCESSIVI ALLA VERIFICA FISCALE
le spese per l’assistenza e la difesa della SOCIETA’ in materia fiscale e tributaria sostenute dalla SOCIETÀ stessa successivamente alla chiusura dell’ATTIVITA’ DI VERIFICA FISCALE, all’eventuale notifica di un PVC (Processo Verbale di Constatazione), ad un avviso di accertamento, ad un atto impositivo e/o ad una contestazione formale di una violazione, compresa l’eventuale assistenza nella fase deflativa del contenzioso (a titolo esemplificativo e non esaustivo accertamento con adesione, conciliazione giudiziale di primo o secondo grado, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, ricorso ecc.).
DIPENDENTE: ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze della SOCIETA’, senza riguardo alla natura del relativo contratto. Dalla definizione di DIPENDENTE restano esclusi:
i. i SOGGETTI ASSICURATI;
ii. i consulenti e gli agenti della SOCIETA’;
iii. i dipendenti e/o collaboratori di consulenti e agenti della SOCIETA’.
DANNI CORPORALI: qualsiasi infortunio, lesione personale, malattia, morte, infermità di persone.
DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
DUAL ITALIA SPA: l’Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.
In caso di chiamata in garanzia, i relativi atti devono essere notificati agli ASSICURATORI al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
FATTO COLPOSO: qualsiasi atto colposo, azione od omissione, da cui derivi una PERDITA, posta in essere con negligenza, imperizia e imprudenza:
i. dai SOGGETTI ASSICURATI, esclusivamente con riferimento al loro
specifico incarico presso la SOCIETA’;
ii. dalla SOCIETA’, esclusivamente rispetto alle garanzie di cui all’articolo COPERTURA DELLA SOCIETA’, se operante e specificatamente riportato nella SCHEDA DI POLIZZA.
INDENNIZZO: la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO: il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO: l’importo che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l’eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE.
Tale importo è specificatamente indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
LEGGE PER LE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI:
Legge 604 del 1966.
MOBBING: comportamenti di carattere persecutorio, con intento vessatorio, posti in essere sul luogo di lavoro in modo sistematico e protratto nel tempo nei confronti dei DIPENDENTI e che determinano un evento lesivo della loro salute, personalità e dignità.
NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
qualsiasi disposizione di legge e/o di regolamento in materia di dati personali (Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - il "Regolamento Privacy" - e successive modifiche).
PERDITA: i. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze di condanna passate in giudicato, lodi arbitrati e/o transazioni autorizzate dagli ASSICURATORI, fermo restando che gli ASSICURATORI si impegnano a svolgere, finché ne hanno interesse, tutte le necessarie e opportune attività e valutazioni per determinare ed eventualmente liquidare la PERDITA prima della conclusione definitiva dei giudizi o dei procedimenti arbitrali promossi nei confronti degli ASSICURATI;
ii. i costi e le spese sostenuti da un terzo che gli ASSICURATI siano tenuti a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale, di un lodo arbitrale e/o di una transazione;
iii. i COSTI E SPESE.
Resta inteso che la presente definizione non comprende retribuzioni e/ o somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla SOCIETA’ ai SOGGETTI ASSICURATI e/o ai DIPENDENTI.
PERDITA FINANZIARIA DIRETTA:
il pregiudizio di natura economica direttamente subito dalla SOCIETA’
esclusivamente a causa di un ATTO DI INFEDELTA’.
Non costituisce PERDITA FINANZIARIA DIRETTA il pregiudizio economico subito dalla SOCIETA’ in relazione a somme di denaro corrisposte e dovute ai SOGGETTI ASSICURATI e ai DIPENDENTI della SOCIETA’ a titolo di emolumenti, retribuzioni, compensi, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto e/o trattamenti di fine mandato e di qualsiasi altra remunerazione, e/o obbligazione e contribuzione di natura fiscale e previdenziale, derivante da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione autonoma.
Più PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riferite o riconducibili a più ATTI DI INFEDELTA’ commessi da uno stesso DIPENDENTE sono considerate un’unica PERDITA FINANZIARIA DIRETTA soggetta ad:
i. un unico SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO;
ii. un unico SCOPERTO O FRANCHIGIA.
PERIODO DI
ASSICURAZIONE: il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
PERIODO DI OSSERVAZIONE:
il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale gli ASSICURATI possono notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE
manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un FATTO COLPOSO commesso o che si presuma sia stato commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e nel periodo di RETROATTIVITÀ.
PROCEDIMENTI SPECIALI: qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione degli ASSICURATI.
PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
RETROATTIVITÀ: il periodo di tempo compreso tra la data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA alla voce RETROATTIVITÀ e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Rientrano nell'ambito di applicazione della POLIZZA le sole RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dagli ASSICURATI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il PERIODO DI
OSSERVAZIONE (se concesso) in conseguenza di FATTI COLPOSI commessi o che si presuma siano stati commessi entro tale periodo di RETROATTIVITÀ.
I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nella SCHEDA DI XXXXXXX non s’intendono in alcun modo incrementati per effetto della RETROATTIVITA'.
• In caso di retroattività illimitata, l’assicuratore tiene indenne gli assicurati dalle conseguenze di azioni e/o omissioni colpose commesse in qualsiasi momento anche prima della decorrenza del contratto, purché non noti a tale data.
• In caso di retroattività limitata, ad esempio 2 anni, l’assicuratore tiene indenne gli assicurati dalle conseguenze di azioni e/o omissioni colpose commesse fino a 2 anni prima la decorrenza del contratto. Azioni e/o omissioni colpose commesse in data antecedente, ad esempio 3 anni prima la decorrenza del contratto, non rientrano in copertura.
• In caso di retroattività pari alla data di decorrenza del contratto, l’assicuratore tiene indenne gli assicurati esclusivamente dalle conseguenze di azioni e/o omissioni colpose commesse durante il periodo di assicurazione, pertanto le conseguenze di qualsiasi azione e/o omissione colposa commessa prima della data di decorrenza del contratto non rientrano in copertura.
Come funziona la retroattività?
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
i. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali da parte di terzi nei confronti degli ASSICURATI;
ii. qualsiasi contestazione scritta di xxxxx inviata agli ASSICURATI che presupponga un FATTO COLPOSO.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo FATTO COLPOSO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, sono considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta ad:
i. un unico LIMITE DI INDENNIZZO; ii.un unico SCOPERTO O FRANCHIGIA.
RIFIUTI: i materiali di scarto solidi o fluidi, di provenienza domestica, agricola ed industriale di cui gli ASSICURATI si vogliano disfare, nonché le sostanze e i materiali da riciclare, condizionare e recuperare.
SCHEDA DI POLIZZA: il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed
eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA.
La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.
In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.
SCOPERTO O FRANCHIGIA: l’importo percentuale o fisso per ciascuna PERDITA, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico degli ASSICURATI e che non può essere a sua volta assicurato da altri.
Pertanto per ogni PERDITA indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.
Garanzia soggetta a franchigia:
• limite di indennizzo: € 500.000
• ammontare della perdita: € 150.000
• franchigia: € 2.500
• indennizzo: € 147.500
Garanzia soggetta a scoperto:
• limite di indennizzo: € 500.000
• ammontare della perdita: € 150.000
• scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
• il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
• indennizzo: € 145.000
Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:
• limite di indennizzo: € 500.000
• ammontare della perdita: € 600.000
• franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
• indennizzo: € 500.000
Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:
l’importo che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE, relativo a garanzie specifiche incluse in POLIZZA.
Come si applica il sottolimite di indennizzo?
Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO non è da intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte di esso e resta inteso che gli ASSICURATORI, in nessun caso sono obbligati a risarcire PERDITE dopo l’esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.
Garanzia soggetta a sottolimite inferiore al limite di indennizzo:
• limite di indennizzo: € 500.000
• sottolimite di indennizzo: € 150.000
• ammontare della perdita: € 170.000
• indennizzo: € 150.000
Garanzia soggetta a sottolimite superiore al limite di indennizzo:
• limite di indennizzo: € 250.000
• sottolimite di indennizzo: € 500.000
• ammontare della perdita: € 300.000
• indennizzo: € 250.000
SOCIETA’ ESTERNA: qualsiasi soggetto giuridico che rientri nelle seguenti categorie:
i. enti o associazioni senza scopo di lucro in cui la SOCIETA’ abbia una rappresentanza negli organi direttivi;
ii.persone giuridiche in cui la SOCIETA’ detenga una quota del capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%.
SOSTANZE INQUINANTI: qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e RIFIUTI.
SPESE DI PUBBLICITA’: spese sostenute per la realizzazione di una campagna pubblicitaria finalizzata a prevenire o ridurre le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla POLIZZA.
SPESE DI VIAGGIO: spese logistiche sostenute dalla SOCIETA’ per conto dei SOGGETTI ASSICURATI o direttamente dai SOGGETTI ASSICURATI stessi, per partecipare, su espressa richiesta dell’autorità giudiziaria, ad un giudizio riconducibile ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla POLIZZA.
SPESE IMPREVISTE: COSTI E SPESE sostenuti senza la preventiva autorizzazione degli ASSICURATORI in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA, qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per i SOGGETTI ASSICURATI ottenere il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.
SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI:
le spese sostenute in relazione a PROCEDIMENTI SPECIALI.
STATUTO DEI LAVORATORI: Legge 300 del 1970.
STRUMENTI DI PAGAMENTO: esclusivamente carte di credito, carte pre-pagate, carte “bancomat”.
TITOLI DI CREDITO: esclusivamente assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e cambiali.
TOTALE ATTIVO: la voce denominata Totale Attivo rilevabile nello Stato Patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato della SOCIETÀ.
Nel caso la SOCIETÀ non disponga di un bilancio, per TOTALE ATTIVO si intende il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto economico o dichiarazione Irap relativo/ a all’esercizio chiuso.
In caso di SOCIETÀ neo costituita per TOTALE ATTIVO si intende il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto finanziario previsionale.
Nel caso in cui la SOCIETÀ abbia CONTROLLATE e/o SOCIETÀ ESTERNE, per TOTALE ATTIVO si intende il valore rilevabile nell’ultimo bilancio consolidato della SOCIETÀ. Nel caso la SOCIETÀ non disponga di un bilancio consolidato, per TOTALE ATTIVO si intende la sommatoria dei TOTALI ATTIVI della SOCIETÀ, delle CONTROLLATE e delle SOCIETÀ ESTERNE, se presenti.
TRASFERIMENTO NON AUTORIZZATO DI FONDI:
esclusivamente il trasferimento, il pagamento o la consegna, per mezzo di telefono, fax o mezzo informatico e non, di VALUTA o VALORI da un conto che la SOCIETA’ detiene presso un istituto di credito, senza il consenso della SOCIETA’.
VALORI: titoli o documenti rappresentativi di valori mobiliari negoziabili o non negoziabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli azionari e titoli obbligazionari.
VALUTA: moneta locale o estera.
JOBS ACT: Decreto Legislativo 23 del 2015.
SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È' IMPORTANTE CONOSCERE
1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E’
NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni degli ASSICURATI, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte degli ASSICURATI relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’INDENNIZZO.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
1.2 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la POLIZZA opera a 2° rischio e, quindi, per l’eccedenza dei limiti di indennizzo delle altre polizze assicurative.
Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse coperture della POLIZZA.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l’INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l’ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ciascun Assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore e in solido con altri Assicuratori.
Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l’INDENNIZZO.
1.3 SE IL PREMIO NON E’ PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA
NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
La POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).
In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
1.4 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.
1.5 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE”
Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte dell‘emissione di una appendice alla POLIZZA.
1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile “Aggravamento del Rischio” gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.
Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto.
1.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.
Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile “Diminuzione del Rischio”. Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
1.8 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO"
Gli atti giudiziari devono essere notificati agli ASSICURATORI a mezzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o, in alternativa, al domicilio eletto presso:
DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato Xxx xxxxx Xxxxx, 0
00000 Xxxxxx
1.9 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA
Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito “Il Broker” - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, gli ASSICURATI prendono atto e accettano quanto segue:
i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata agli ASSICURATI;
ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dagli ASSICURATI;
iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o agli ASSICURATI si considera effettuata dagli ASSICURATORI;
iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dagli ASSICURATI si considera effettuata agli ASSICURATORI.
1.10 FORO COMPETENTE Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è
competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.
1.11 LEGGE APPLICABILE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica
la legge italiana.
1.12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nel caso in cui la SOCIETA’ sia a partecipazione pubblica gli ASSICURATORI si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. Gli ASSICURATORI si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia cui appartiene la stazione appaltante – dell'inadempimento della eventuale propria controparte contrattuale (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
1.13 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE)
Gli ASSICURATORI sono esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE B - COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO
2.COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI - PERSONE FISICHE
2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA - ALL RISKS
A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA conseguente ad un FATTO COLPOSO involontariamente commesso nell’ambito del loro incarico nella SOCIETA’, fermo restando tutto quanto espressamente escluso.
2.2 CLAUSOLA CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
La POLIZZA è prestata nella forma Claims Made, essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a FATTI COLPOSI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ e avanzate per la prima volta nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).
2.3 LE CIRCOSTANZE La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi
conseguenti a CIRCOSTANZE di cui i SOGGETTI ASSICURATI vengano a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se
concesso) e relative a FATTI COLPOSI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la RETROATTIVITÀ.
Quando si attiva la polizza e come funziona la clausola claims made?
In particolare, per effetto della comunicazione di una CIRCOSTANZA agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla POLIZZA, l'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA ricade nell'ambito di operatività della POLIZZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o del PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).
La polizza si attiva al momento della comunicazione degli assicurati all'assicuratore della richiesta di risarcimento da parte di terzi danneggiati, pertanto le relative garanzie assicurative opereranno anche diverso tempo dopo che il management aziendale (o la società stessa, se attivata la relativa estensione di copertura) abbia commesso l’azione e/o l’omissione colposa, purché:
• l’azione e/o l’omissione colposa non fosse nota al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo
• il contratto abbia retroattività illimitata o comunque più estesa del periodo di polizza.
ATTENZIONE: le circostanze note agli assicurati prima della stipula del contratto, e le successive richieste di risarcimento, sono escluse dalla copertura assicurativa.
Se il management (e/o la società stessa, se attivata la relativa estensione di copertura) si accorge di aver posto in essere un’azione e/o un’omissione prima ancora di aver ricevuto una richiesta danni da parte del terzo danneggiato, ha la facoltà di comunicarlo in via precauzionale agli assicuratori.
In tal caso la successiva richiesta di risarcimento derivante dall’azione e/o omissione rientrerebbe in garanzia, anche qualora:
• la polizza sia scaduta
• gli assicurati non siano più coperti da analogo contratto assicurativo.
Come funziona la copertura delle circostanze?
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI
3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI NELL’AMBITO DELLA COPERTURA DELLE PERSONE FISICHE
Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:
3.1.1 SPESE SOSTENUTE DAI SOGGETTI ASSICURATI
La POLIZZA copre i costi e le spese sostenuti dai SOGGETTI ASSICURATI, con il consenso scritto degli ASSICURATORI, relativi a:
i. SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI;
ii. SPESE DI PUBBLICITA’, con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di €
100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo;
iii. SPESE IMPREVISTE, con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 50.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo;
iv. SPESE DI VIAGGIO, con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 20.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo.
3.1.2 AZIONI DI RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto la violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI.
La presente garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di €
150.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e non opera nel caso in cui la violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI sia provocata da un ATTACCO CYBER.
3.1.3 AZIONI DI RESPONSABILITA’ PER INQUINAMENTO
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto SOSTANZE INQUINANTI.
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI e INQUINAMENTO che seguono
ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 300.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo.
3.1.4 AZIONI DI RESPONSABILITA’ PER SANZIONI, MULTE E AMMENDE
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto il pagamento da parte della SOCIETA’ di sanzioni, multe e ammende.
Ferma l’esclusione MULTE, AMMENDE E/O SANZIONI DIRETTE che segue.
3.1.5 AZIONI DI RESPONSABILITA’ PER MOBBING
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto MOBBING.
Ferma l’esclusione FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue.
La presente garanzia non opera nei confronti del SOGGETTO ASSICURATO che abbia compiuto MOBBING.
Il mobbing riguarda comportamenti di carattere persecutorio con intento vessatorio e rientra nell’ambito delle azioni dolose non assicurabili per legge, quindi escluse dal contratto.
Il contratto però include la copertura delle azioni di responsabilità che la Società svolge nei confronti del manager che, benché non abbia agito direttamente con mobbing, ha violato i suoi doveri di vigilanza e supervisione del soggetto che ha agito con mobbing.
Esempio:
• Il soggetto X agisce con mobbing nei confronti di un dipendente Y
• il manager omette qualsiasi tipo di provvedimento nei confronti del soggetto X
• Il dipendente fa causa sia alla Società che al soggetto X
• La sentenza del giudice stabilisce che la Società deve risarcire il soggetto Y dei danni subiti a causa del mobbing
• La società svolge azione di responsabilità nei confronti del manager
• La polizza si attiva a tutela del manager, mentre qualsiasi conseguenza in capo al soggetto X resta a totale carico di tale soggetto.
Perché la polizza esclude la copertura per il manager che ha compiuto il mobbing?
3.1.6 AZIONI DI RESPONSABILITA’ PER DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI, anche per violazione del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche.
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dall’esclusione DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI che segue ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 150.000 per ogni RICHIESTA DI
RISARCIMENTO e in aggregato annuo.
3.1.7 AZIONI DI RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DEL PROCESSO PRODUTTIVO O
DEI SERVIZI DELLA SOCIETA’
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto FATTI COLPOSI che abbiano avuto impatti diretti nell’ambito del processo produttivo e/o nell’erogazione di servizi aziendali.
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dall’esclusione ERRORI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI
PROFESSIONALI che segue.
L’esclusione dei servizi professionali non si applica nel caso in cui il management aziendale commetta azioni e/o omissioni nell’ambito dei processi decisionali relativi alle attività aziendali con impatti negativi sul patrimonio aziendale.
La decisione di produrre un certo bene, piuttosto che di fornire un determinato servizio, che dovesse poi rivelarsi poco vantaggiosa per la società, rientra nel rischio di impresa e non può essere imputabile ad un errore di valutazione del management, sempreché il processo di analisi, studio e valutazione che ha preceduto la decisione sia stato ineccepibile.
Esempio:
• Il management aziendale ritiene strategico introdurre nel mercato italiano un nuovo prodotto, realizzato e venduto da un paese estero, procede pertanto pianificando l’acquisto di lotti, campagne promozionali e tutto quanto necessario per il lancio del nuovo prodotto.
• Il prodotto non ottiene il riscontro auspicato e le vendite non sono sufficienti, ma al management non può essere imputato nulla.
• Successivamente, a seguito di ispezioni da parte delle autorità, si scopre che il prodotto è privo delle certificazioni necessarie per la vendita nel territorio italiano e viene imposto alla società il ritiro immediato di tutta la merce, il richiamo di quella già venduta e il pagamento di una sanzione amministrativa.
• La società, ritenendo il management responsabile della perdita subita per aver omesso, prima della pianificazione di vendita del prodotto, le verifica di idoneità, certificazione e sicurezza necessarie in conformità della normativa italiana, avvia una azione di responsabilità nei suoi confronti.
• Al termine del procedimento, il giudice stabilisce che il management aziendale deve risarcire la società dei danni subiti.
In quali casi l’esclusione dei servizi professionali è derogata?
3.1.8 AZIONI DI RESPONSABILITA’ AVANZATE NELL'AMBITO
DI PROCEDURE CONCORSUALI
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto insolvenza e/o ammissione a procedure concorsuali della SOCIETÀ.
3.1.9 AZIONI DI RESPONSABILITÀ DEI SOCI
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ da parte dei soci della SOCIETA’, a prescindere dalla loro quota di possesso della SOCIETA’ stessa.
Ferma l’esclusione SOCIO CO-RESPONSABILE che segue.
• L’azione di responsabilità è lo strumento legale attraverso cui la società, i soci e i creditori sociali (ad esempio le banche o istituti finanziari in genere) possono far valere in giudizio le inadempienze dei doveri, imposti per legge o per statuto, dei soggetti con compiti di amministrazione o di controllo delle società (il management aziendale, come indicato nella definizione di soggetti
assicurati).
L’azione di responsabilità si esercita instaurando un giudizio avanti l’Autorità Giudiziaria ordinaria, che può avere come conseguenza per il management coinvolto sia il risarcimento dei danni con il proprio patrimonio personale, sia la revoca dell’incarico.
• Dal momento che amministratori, sindaci e revisori della società sono solidalmente responsabili tra loro, in caso di inadempienza da parte di un solo soggetto, tutti i membri degli organi di amministrazione e di controllo sono esposti al rischio di azione di responsabilità.
Che cos’è l’azione di responsabilità?
3.1.10 SOGGETTI
ASSICURATI DI CONTROLLATE E CONTROLLATE PRECEDENTI
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI delle CONTROLLATE, costituite o acquisite dalla SOCIETA’ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla POLIZZA.
La copertura è altresì operante per i SOGGETTI ASSICURATI delle CONTROLLATE il cui rapporto di controllo è cessato durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o nel periodo di RETROATTIVITA’.
In caso di cessazione del rapporto di controllo la copertura resta operante per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a FATTI COLPOSI commessi prima della data di cessazione, quando il rapporto di controllo era in corso.
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA
La garanzia non opera nel caso in cui la CONTROLLATA costituita, acquisita o precedente:
i. abbia sede legale negli Stati Uniti d’America o Canada;
ii. sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza, nonché qualunque società operante nel settore sanitario e/o gestione dei rifiuti;
iii. abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa l’amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
iv. sia stata sottoposta a delibera dell’offerta al pubblico delle sue azioni.
Nel caso in cui la CONTROLLATA rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE può chiedere agli ASSICURATORI l’estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare il rischio relativo a detta CONTROLLATA.
Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio della POLIZZA qualora l’estensione di copertura sia concessa.
3.1.11 ESTENSIONE
“SOGGETTI ESTERNI”
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI che siano nominati presso SOCIETÀ ESTERNE di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla POLIZZA, a condizione che tale nomina sia avvenuta in ottemperanza ad una richiesta specifica da parte della SOCIETA', formalizzata ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.
L’estensione si applica unicamente a FATTI COLPOSI commessi successivamente alla data di nomina del SOGGETTO ASSICURATO presso la SOCIETA’ ESTERNA e cessa automaticamente alla data in cui il SOGGETTO ASSICURATO abbia cessato l’incarico per qualsiasi causa presso la SOCIETA’ ESTERNA.
Resta inteso che la presente garanzia opera:
i. in eccedenza rispetto al limite di indennizzo previsto da altre polizze a copertura della responsabilità civile dei SOGGETTI ASSICURATI nominati presso la SOCIETA’ ESTERNA;
ii.nella misura in cui la SOCIETA' ESTERNA non abbia provveduto o non debba provvedere a mantenere indenne il SOGGETTO ASSICURATO in virtù di accordi od obblighi di legge.
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA
La presente garanzia non opera nel caso in cui la SOCIETA’ ESTERNA:
i. abbia sede legale negli Stati Uniti d’America o Canada;
ii. sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza, nonché qualunque società operante nel settore sanitario e/o gestione dei rifiuti;
iii. abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa l’amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
iv. sia stata sottoposta a delibera dell’offerta al pubblico delle sue azioni.
Nel caso in cui la SOCIETA’ ESTERNA rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE può chiedere agli ASSICURATORI l’estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare il rischio relativo a detta SOCIETA’ ESTERNA.
Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio della POLIZZA in vigore qualora l’estensione di copertura sia concessa.
3.1.12 RIMBORSO ALLA SOCIETA’
Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare alla SOCIETA’ quanto da questa corrisposto a terzi, ivi inclusi i COSTI e le SPESE, in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI a seguito di un FATTO COLPOSO ad essi imputabile, al fine di tenerli indenni per effetto di patti di manleva in essere o per i casi previsti dalla legge.
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima può offrire le seguenti ulteriori garanzie:
4.1 ESTENSIONE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA e/ o AMMINISTRATIVO
- CONTABILE
In caso di SOCIETA’ a partecipazione pubblica e a parziale deroga dell’ESCLUSIONE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO
CONTABILE che segue, la definizione di RICHIESTA DI RISARCIMENTO include le richieste di risarcimento e le CIRCOSTANZE aventi ad oggetto responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile avanzate esclusivamente nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI che ne facciano esplicita richiesta.
Qualora operante, la garanzia è offerta con l’applicazione di un premio pro capite, il cui importo è indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, a totale carico dei SOGGETTI ASSICURATI aderenti che devono provvedere al pagamento direttamente agli ASSICURATORI, per il tramite dell’INTERMEDIARIO. Nessun onere relativo al pagamento del premio può ricadere sulla SOCIETA’.
Ad ogni annualità assicurativa, gli ASSICURATORI emettono apposite appendici di adesione per i SOGGETTI ASSICURATI aderenti, senza tacito rinnovo e la cui validità cessa alla scadenza di ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Che cos’è la responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile?
Alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE per i SOGGETTI ASSICURATI aderenti che siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato, è concesso automaticamente - e senza alcun sovrappremio - un PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata di 60 mesi successivi alla scadenza della POLIZZA relativo esclusivamente alla copertura della responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile.
Nel caso in cui la società sia partecipata da enti pubblici e il suo management arrechi un danno patrimoniale alla società medesima, il management può incorrere nella responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile sulla quale ha giurisdizione la Corte dei Conti.
Al fine di potersi tutelare rispetto alla responsabilità amministrativa, ciascun componente del management ha la facoltà di acquistare l’estensione responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile, con premio a suo totale carico, rivolgendo la richiesta agli assicuratori tramite l’intermediario.
4.2 ESCLUSIONE ISTITUZIONI FINANZIARIE
La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
i. qualsiasi effettiva o presunta operazione di qualsiasi natura con cui si sia cercato di modificare il prezzo o l'andamento di mercato di: azioni e/ o obbligazioni di società, materie prime, merci in genere, valute, titoli di qualsiasi tipo, salvo che si tratti di operazioni effettuate in conformità a leggi, disposizioni e regolamenti applicabili a tali operazioni;
ii. investimenti, gestione o consulenze in ordine a patrimoni, trust o proprietà;
iii. deprezzamento o perdita di investimenti, qualora tale deprezzamento o perdita sia il risultato della fluttuazione di mercati finanziari, azionari, di merci, o di altri mercati e nei casi in cui tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo e dell'influenza degli ASSICURATI;
iv. l'andamento di titoli azionari, merci o altre forme di investimento che non abbiano corrisposto alle attese dichiarate o previste.
4.3 ESCLUSIONE DEI RISCHI DI
CONTAMINAZIONE E DA ATTIVITÀ OPERATIVE
La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
i. costi, spese, PERDITE, DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI derivanti o cagionate da RIFIUTI;
ii. attività operative o professionali, servizi o consulenze da parte degli ASSICURATI che riguardino in tutto o in parte RIFIUTI.
4.4 ESCLUSIONE INSOLVENZA E PROCEDURE CONCORSUALI
A rettifica di quanto previsto al precedente articolo AZIONI DI RESPONSABILITA’ AVANZATE NELL'AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI, la POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO
che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
i. accertati stati di insolvenza e procedure concorsuali aperte nei confronti della SOCIETA’;
ii. procedure assimilabili a quelle di cui al precedente punto i. regolamentate dal T.U.B., ove applicabile.
4.5 ESCLUSIONE RELATIVA ALLA MATERIA ASSICURATIVA
La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino la gestione e/o la mancata gestione di contratti assicurativi, assicurativo finanziari e/o riassicurativi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
i. il rifiuto di rinnovare o risolvere i contratti
ii. il mancato o ritardato pagamento di somme a qualunque titolo dovute;
iii. ogni effettiva o presunta negligenza nella gestione di sinistri;
iv. ogni indagine condotta dalle autorità di vigilanza competenti;
v. mancata, insufficiente o non conforme sottoscrizione dei contratti.
4.6 COPERTURA DELLA SOCIETA’, OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA
Le garanzie che seguono operano solo ed esclusivamente se la copertura della SOCIETA’, di cui al presente articolo, è richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.6.1 LA RESPONSABILITA’ CIVILE PRE-CONTRATTUALE DELLA SOCIETA’ (ex Articolo 1337 del Codice Civile)
4.6.1.1 OGGETTO DELLA
GARANZIA
a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne la SOCIETA’ di ogni PERDITA ad essa imputabile a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO da parte di terzi per un FATTO COLPOSO che abbia dato luogo a responsabilità civile pre-contrattuale della SOCIETA’ per violazione della disposizione di cui all’articolo 1337 del Codice Civile, ferme restando le esclusioni previste dalla POLIZZA.
La garanzia è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO e con l’applicazione della FRANCHIGIA indicata nel CERTICATO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
4.6.1.2 CLAUSOLA
CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
La presente garanzia è prestata nella forma Claims Made; essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a FATTI COLPOSI che abbiano dato luogo a responsabilità pre-contrattuale della SOCIETA’ commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITA’ ed avanzate per la prima volta nei confronti della SOCIETA’ nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questa regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).
4.6.1.3 LE CIRCOSTANZE La presente garanzia copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di
xxxxx conseguenti a CIRCOSTANZE che abbiano dato luogo a responsabilità pre-contrattuale della SOCIETA’ di cui quest’ultima venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso) e relative a FATTI COLPOSI che possano dare luogo a responsabilità pre-contrattuale della SOCIETA’ commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITA’ .
Che cos’è la responsabilità pre-contrattuale?
In particolare, per effetto della comunicazione di una CIRCOSTANZA agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla POLIZZA, l'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA ricade nell'ambito di operatività della POLIZZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o del PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).
La Responsabilità Civile pre-contrattuale è la responsabilità derivante dalla violazione, dolosa o colposa, dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (quindi con lealtà, chiarezza e osservando gli obblighi di comunicazione e riservatezza) nello svolgimento delle trattative finalizzate alla conclusione di un contratto. Si tratta di una responsabilità sempre imputabile alla Società, che ne risponde direttamente con il patrimonio aziendale, per i comportamenti posti in essere dal proprio management.
A titolo di esempio:
• La Tizio Spa avvia trattative con la Caio Srl per la stipula di un contratto di appalto;
• Ai fini della stipulazione del contratto, si svolgono incontri, studi preliminari ed approfondimenti, anche di natura tecnica, mediazioni, discussioni e valutazioni, necessarie per l’affidamento dell’appalto alla Caio Srl;
• Tizio Spa recede, senza giustificato motivo, dalle trattative;
• Xxxx Xxx fa causa a Xxxxx Xxx chiedendo il risarcimento dei costi sostenuti e, se provati, degli eventuali mancati profitti (per esempio: per aver in seguito alle trattative non andate a buon fine perso l’occasione di poter concludere un contratto di appalto a condizioni economiche migliori);
• La polizza risponde con l’indennizzo della perdita determinata dal Giudice nell’ambito del procedimento, fino alla concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia prevista.
4.6.2 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI NELL’AMBITO DELLA COPERTURA DELLA SOCIETA’
Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima include altresì le seguenti garanzie:
4.6.2.1 AZIONI IN MATERIA DI
DIRITTO DEL LAVORO CONTRO LA SOCIETA’
Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA’ di ogni PERDITA ad essa imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO da parte di un DIPENDENTE per un FATTO COLPOSO esclusivamente riconducibile a casi di:
i. illegittimo demansionamento;
ii. licenziamenti dichiarati nulli o illegittimi per i quali la presente garanzia opera come segue:
1. in caso di sentenza di condanna della SOCIETA’ alla reintegrazione del DIPENDENTE nel posto di lavoro gli ASSICURATORI rispondono:
a. con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle indennità oggetto di condanna maturati dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, ai sensi:
- del comma 2 e comma 4 dell’articolo 18 dello STATUTO DEI LAVORATORI;
- del comma 2 dell’articolo 2 e del comma 2 dell’articolo 3 del JOBS ACT;
b. ove dovuto, con il risarcimento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18 dello STATUTO DEI LAVORATORI e del comma 3 dell’articolo 2 del JOBS ACT;
2. in caso di sentenza di condanna della XXXXXXX’ al solo pagamento di un’indennità risarcitoria, gli ASSICURATORI rispondono con il pagamento di:
a. 6 mensilità, di quelle previste a titolo di indennità ai sensi del comma 5 dell’articolo18 dello STATUTO DEI LAVORATORI;
b. 3 mensilità, di quelle previste a titolo di indennità ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del JOBS ACT;
c. 2 mensilità, di quelle previste a titolo di indennità ai sensi del all’articolo 8 della LEGGE PER LE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI.
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni EMOLUMENTI, COMPENSI O RETRIBUZIONI e DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI che seguono, ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari al 20% del LIMITE DI INDENNIZZO
indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e fino a un massimo di € 1.000.000 e con l’applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
La presente garanzia non è operante nei casi di:
i. dichiarata nullità e/o illegittimità dei licenziamenti per mancanza di forma scritta;
ii. violazione delle procedure disciplinari di cui all’articolo 7 dello STATUTO DEI LAVORATORI;
iii. violazione delle procedure disciplinari previste dai CCNL vigenti;
Che cos’è l’illegittimo demansionamento e che cosa copre la polizza?
iv. mancata instaurazione della procedura di licenziamento come disciplinato dall’articolo 7 della LEGGE PER LE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI.
• L’illegittimo demansionamento è l’assegnazione, illegittima e pertanto in alcun modo giustificabile da parte della società, a mansioni del lavoratore inferiori rispetto alla sua qualifica contrattuale, che può avere come conseguenza:
• un danno economico, in quanto determina un impoverimento delle capacità professionali con ripercussioni negative su future opportunità di lavoro;
• danni alla salute, in quanto può determinare una sofferenza psico-fisica con conseguenti danni non patrimoniali. In caso di illegittimo demansionamento la polizza copre:
• l’ammontare del risarcimento quantificato dal giudice che, secondo la giurisprudenza più recente, è di norma quantificato
in un mese di retribuzione lorda per ogni anno di demansionamento subito.
• In caso di licenziamento nullo perché discriminatorio, ritorsivo, in ragione di matrimonio o posto in violazione delle norme a tutela della maternità o paternità, o in caso di licenziamento illegittimo perché il fatto contestato non sussiste o perché è punibile secondo il CCNL di riferimento con una sanzione conservativa (es. sospensione dal servizio e dalla retribuzione), la sentenza
di condanna della Società di norma prevede quanto segue:
• la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
• il pagamento di un’indennità, pari alle retribuzioni maturate dal lavoratore dalla data del licenziamento alla data dell’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
• contribuzione previdenziale sulle suddette somme;
• il lavoratore può optare per ottenere, in alternativa alla reintegrazione, un’ulteriore indennità pari a 15 mensilità della retribuzione
In tutte queste ipotesi di licenziamento nullo o illegittimo, la polizza copre:
• i contributi previdenziali e assistenziali sulle indennità di condanna pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro
• l’indennità sostitutiva del reintegro (esclusivamente se il soggetto licenziato decida di non essere reintegrato al posto di lavoro).
• In caso di licenziamento illegittimo perché privo di giusta causa (ove per giusta causa si intende gravissimo inadempimento che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via provvisoria) o di giustificato motivo soggettivo (ove per motivo soggettivo si intende un grave inadempimento) od oggettivo (ove per motivo oggettivo si intende per ragioni tecniche,
organizzative e produttive), la sentenza di condanna della Società prevede un’indennità risarcitoria la cui entità cambia a seconda della normativa in vigore al momento dell’assunzione del lavoratore quantificata come segue:
• da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, in applicazione dell’articolo 18 comma 5 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del Dlgs. 23/2015 cosiddetto Jobs Act;
• da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del Dlgs.23/2015 cosiddetto Jobs Act;
• da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione dei contratti previsti per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti e assunti prima dell’entrata in vigore del Dlgs. 23/2015 cosiddetto Jobs Act. e da un minimo di 3 mensilità a un massimo di sei mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per quelli assunti successivamente;
In tutte queste ipotesi di licenziamento illegittimo perché privo di giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo la polizza copre:
• 6 mensilità indennitarie per la previsione sanzionatoria di condanna in applicazione dell’articolo 18 comma 5 dello Statuto dei Lavoratori;
• 3 mensilità indennitarie per la previsione sanzionatoria in applicazione del Dlgs.23/2015 cosiddetto Jobs Act;
• 2 mensilità indennitarie per le previsioni sanzionatorie in applicazione dei contratti previsti per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti .
Cosa succede in caso licenziamento nullo e che cosa copre la polizza?
Cosa succede in caso di licenziamento illegittimo e che cosa copre la polizza?
4.6.2.2 PROTEZIONE DA
INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI
Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA’ di ogni PERDITA FINANZIARIA DIRETTA subita dalla SOCIETA’ derivante da ATTI DI INFEDELTA’.
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all’esclusione FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI
RISARCIMENTO e in aggregato annuo e con l’applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
Gli ASSICURATI devono attenersi scrupolosamente a quanto disciplinato
nella Sezione C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, all’articolo COSA FARE IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA che
segue.
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA
La presente garanzia non opera in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o PERDITE FINANZIARIE DIRETTE che si basino,
che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
i. ATTI DI INFEDELTA’ commessi, in tutto o in parte, al di fuori del
territorio Italiano;
ii. PERDITE FINANZIARIE DIRETTE note prima del PERIODO DI ASSICURAZIONE o manifestatesi successivamente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE o del PERIODO DI OSSERVAZIONE se concesso;
iii. PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riconducibili ad ATTI DI INFEDELTA’ posti in essere in collusione con un SOGGETTO ASSICURATO o con qualsiasi socio che detenga direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale sociale della SOCIETA’;
iv. qualsiasi perdita indiretta o consequenziale di qualsiasi natura che risulti quale conseguenza di una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a. qualsiasi perdita collegata agli utili (ivi inclusi interessi e/o dividendi) non realizzati dalla SOCIETA’ o da qualsiasi altra persona od organizzazione;
b. qualsiasi costo sostenuto dalla SOCIETA’ per il ripristino e/o la modifica dei sistemi informatici della SOCIETA’;
c. qualsiasi responsabilità verso terzi;
d. qualsiasi costo, commissione o spesa sostenuta dalla SOCIETA’ e/o dai SOGGETTI ASSICURATI nell'esercizio dei diritti della SOCIETA' verso terzi responsabili.
v. costi e spese sostenuti dalla SOCIETA’ per la quantificazione della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA e le valutazioni di magazzino;
vi. PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riconducibili ad atti di estorsione e rapina.
4.6.2.3 ATTIVITA’ DI VERIFICA
FISCALE
Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA’ rimborsando i COSTI RELATIVI AD ATTIVITA’ DI VERIFICA FISCALE, sostenuti con il consenso scritto degli ASSICURATORI, fino al completamento dell’ATTIVITA’ DI VERIFICA FISCALE.
La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e con l’applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA
La presente garanzia non opera in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o COSTI RELATIVI AD ATTIVITA’ DI VERIFICA FISCALE
che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
i. la mancata ed ingiustificata produzione di documenti e informazioni
richiesti dall’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;
ii. indagini e/o verifiche che non rientrino nell’ATTIVITA’ DI VERIFICA FISCALE;
iii. indagini e/o verifiche che riguardino beni e patrimoni situati al di fuori del territorio italiano;
iv. COSTI SUCCESSIVI ALLA VERIFICA FISCALE;
v. COSTI RELATIVI AD ATTIVITA’ DI VERIFICA FISCALE, che non siano stati concordati preventivamente con gli ASSICURATORI.
4.6.2.4 SPESE SOSTENUTE
DALLA SOCIETA’
Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA’ rimborsando i costi e le spese, sostenuti con il consenso scritto degli ASSICURATORI, relativi a:
i. SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI, con un SOTTOLIMITE DI
INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
ii. SPESE DI PUBBLICITA’ con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di €
100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
iii. SPESE DI VIAGGIO con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 20.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
iv. SPESE IMPREVISTE con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di €
50.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO
La garanzia è prestata con l’applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.6.2.5 SPESE PER
INQUINAMENTO DELLA SOCIETA’
Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA’:
i. dei COSTI E SPESE sostenuti nell’ambito di RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da SOSTANZE INQUINANTI;
ii. rimborsando i COSTI DI CONSULENZA AMBIENTALE, sostenuti con il consenso scritto degli ASSICURATORI.
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI e INQUINAMENTO che seguono
ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e con l’applicazione per i COSTI DI CONSULENZA AMBIENTALE della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.6.2.6 COSTI E SPESE
DELLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA’ da COSTI E SPESE sostenuti in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO di terzi derivanti dalla violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 75.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo, con l’applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e non opera nel caso in cui la violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI sia provocata da un ATTACCO CYBER.
4.6.2.7 COSTI E SPESE
DELLA SOCIETA’ PER DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI
Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA’ dei COSTI E SPESE sostenuti in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI, anche in violazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o a seguito di malattie professionali.
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI e DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI
che seguono ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di €
75.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e con l’applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
4.6.2.8 COSTITUZIONE-
ACQUISIZIONE DI CONTROLLATE
E CONTROLLATE PRECEDENTI NELL’AMBITO DELLA COPERTURA DELLA SOCIETA’
Le garanzie di cui al presente articolo 4.6, se operanti, sono automaticamente estere alle CONTROLLATE, costituite o acquisite dalla SOCIETA’ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
La copertura è altresì operante per le CONTROLLATE il cui rapporto di controllo è cessato durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o nel periodo di RETROATTIVITA’.
Al momento della cessazione del rapporto di controllo la copertura resta
operante per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a FATTI COLPOSI commessi quando era in corso il rapporto di controllo.
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONE- ACQUISIZIONE DI CONTROLLATE
E CONTROLLATE PRECEDENTI
La presente garanzia non opera nel caso in cui la CONTROLLATA costituita, acquisita o precedente:
i. abbia sede legale negli Stati Uniti d’America o Canada;
ii. sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza, nonché qualunque società operante nel settore sanitario e/o gestione dei rifiuti;
iii. abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa l’amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
iv. sia stata sottoposta a delibera dell’offerta al pubblico delle sue azioni.
Nel caso in cui la CONTROLLATA costituita, acquisita o precedente rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE può chiedere agli ASSICURATORI l’estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare il rischio relativo a detta CONTROLLATA.
Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni
e premio della POLIZZA qualora l’estensione di copertura sia concessa.
5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"
La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino su, che traggano origine da, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza di, o che comunque riguardino:
5.1 FATTI NOTI CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla data
di decorrenza della POLIZZA che gli ASSICURATI conoscevano o delle quali potevano avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
La presente esclusione non si applica nei confronti degli ASSICURATI che dimostrino di non poter essere in alcun modo a conoscenza della CIRCOSTANZA e/o della RICHIESTA DI RISARCIMENTO oggetto di esclusione.
5.2 CIRCOSTANZE E/ O RICHIESTE DI RISARCIMENTO GIÀ NOTIFICATE
CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dagli ASSICURATI agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori.
5.3 FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI
frode, atto o omissione dolosa posti in essere dagli ASSICURATI e/o derivanti da infedeltà di DIPENDENTI.
La presente esclusione non si applica nei confronti degli ASSICURATI che non abbiano posto in essere i fatti di cui sopra e che dimostrino di non poter essere in alcun modo a conoscenza di tali fatti oggetto di esclusione.
5.4 MULTE, AMMENDE E/O SANZIONI DIRETTE
obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente alla SOCIETA’ o ai SOGGETTI ASSICURATI o le conseguenze del loro mancato pagamento.
Le multe, le ammende e le sanzioni comminate direttamente alla società o al suo management aziendale, essendo di carattere personale ed afflittivo, teso a dissuadere, nell'interesse pubblico, lo svolgimento di determinate azioni, violazioni e/o comportamenti, non possono per legge essere oggetto di assicurazione a pena di nullità del contratto per illiceità della causa ai sensi dell’articolo 1343 del Codice Civile.
Perché le multe, le ammende e le sanzioni dirette sono escluse?
5.5 EMOLUMENTI O COMPENSI
emolumenti o compensi di qualsiasi natura. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: retribuzioni, contributi, trattamenti di fine rapporto, compensi, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine mandato e di qualsiasi altra remunerazione, e/o obbligazione che è o sarebbe stata dovuta sin dall’origine in ragione di un rapporto di lavoro, di rapporti di collaborazione autonoma e/o a progetto.
5.6 ERRORI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI PROFESSIONALI
FATTI COLPOSI posti in essere nell’esercizio delle attività indicate nell’oggetto sociale della SOCIETA’, e/o per la prestazione o mancata prestazione di servizi di natura professionale.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: errori professionali nella prestazione di servizi medici/paramedici/sanitari, insufficiente/non conforme sottoscrizione di coperture assicurative, errori nell’ambito dell’amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali, errori nello svolgimento di attività operative nell’ambito della gestione di rifiuti.
La copertura assicurativa non si attiva nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia conseguenza di azioni e/o omissioni colpose poste in essere dalla società contraente, e per essa dal suo management o dai suoi dipendenti nell’ambito dello svolgimento di attività tipiche e/o correlate all’oggetto sociale e al core business aziendale, ad esempio:
• Se la società contraente opera nell’ambito dell’ingegneria civile, sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le richieste di risarcimento che siano state determinate da errori di progettazione;
• Se la società contraente opera in ambito informatico, sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le richieste di risarcimento che siano state determinate da problematiche del software venduto/ceduto/mantenuto presso terzi;
• Se la società contraente è un caseificio, sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le richieste di risarcimento che siano state determinate dalla produzione o mancata produzione di formaggio.
Quali sono gli errori nell’ambito dell’attività e dei servizi professionali esclusi?
5.7 DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI
DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI.
5.8 INQUINAMENTO i. fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di SOSTANZE INQUINANTI;
ii.disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di SOSTANZE INQUINANTI.
5.9 RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI
i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
ii.sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
5.10 GUERRA, ATTI TERRORISTICI
guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare, o ATTI TERRORISTICI.
Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo.
5.11 FATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ASSICURAZIONI
FATTI COLPOSI commessi nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fideiussioni e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
La copertura assicurativa non si attiva nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia conseguenza di azioni e/o omissioni colpose poste in essere dalla società contraente, e per essa dal suo management o dai suoi dipendenti nell’ambito della gestione di contratti assicurativi.
Ad esempio: la mancata stipula di una polizza RCT/O da parte del management aziendale, può esporre quest’ultimo con il proprio patrimonio personale al pagamento di eventuali danni materiali diretti subiti dalla Società.
Cosa si intende per gestione assicurativa?
5.12 SOCIO
CO-RESPONSABILE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da o nell’interesse di qualsiasi socio che abbia approvato o ratificato il FATTO COLPOSO oggetto della RICHIESTA DI RISARCIMENTO o abbia concorso a cagionarlo.
5.13 RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA E/ O AMMINISTRATIVO CONTABILE
PERDITE cagionate alla pubblica amministrazione e/o all'erario e comunque responsabilità amministrativa e/o amministrativo contabile.
La presente esclusione è da intendersi operante esclusivamente nel caso in cui la SOCIETA’ sia a partecipazione pubblica.
6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA
6.1 FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
Nei casi di cessazione della SOCIETA’ per effetto di:
i. fusione od incorporazione della SOCIETÀ con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione;
ii.acquisizione da parte di altro soggetto di un numero di quote od azioni della SOCIETA’, ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscano il diritto di nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della SOCIETA’;
iii.acquisizione della SOCIETA’ o di un ramo o più rami aziendali della SOCIETA’ da parte di altro soggetto;
iv.messa in liquidazione volontaria della SOCIETÀ
l’assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA ma esclusivamente in relazione a FATTI COLPOSI commessi prima della data di cessazione.
E’ facoltà degli ASSICURATI richiedere agli ASSICURATORI la concessione di un PERIODO DI OSSERVAZIONE, così come disciplinato dall’articolo PERIODO DI OSSERVAZIONE IN SEGUITO A FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA’ che segue.
6.2 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE
Qualora la SOCIETA’ deliberi l’offerta al pubblico delle proprie azioni durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE:
i. la POLIZZA opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le
CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di delibera e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, ma esclusivamente in relazione a FATTI COLPOSI commessi prima della data di delibera;
ii. è facoltà degli ASSICURATI richiedere agli ASSICURATORI una nuova quotazione, trasmettendo copia del prospetto ed ogni altra informazione ed altro documento ad esso relativo, sulla base dei quali gli ASSICURATORI valutano gli eventuali nuovi termini del contratto.
6.3 DIRITTO DI RECESSO
Dopo ogni notifica di RICHIESTA DI RISARCIMENTO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata A/R o PEC dalla presente POLIZZA con preavviso di 90 giorni.
Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE pagato e non goduto, al netto dell’imposta.
6.4 RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE
- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora gli ASSICURATI presentino o provochino dolosamente una RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, rappresentino dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno e/o dichiarino fatti non rispondenti al vero, producano documenti falsi, occultino prove, ovvero agevolino illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perdono il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto è automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro gli ASSICURATI per INDENNIZZI già pagati e comunque per il risarcimento di ogni danno subito.
6.5 PROCEDURE DI RINNOVO
In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A/R spedita dal CONTRAENTE o dagli ASSICURATORI entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.
La disdetta del CONTRAENTE può essere spedita alternativamente:
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o a DUAL Italia
S.p.A. (farà fede la data del timbro postale);
ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL Italia S.p.A. tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Il tacito rinnovo non si applica nel caso in cui alla scadenza dell’annualità assicurativa:
i. l’ultimo bilancio approvato della SOCIETA’ presenti un TOTALE ATTIVO superiore a € 50.000.000;
ii. sia stata deliberata l’offerta al pubblico delle azioni della SOCIETA’;
iii. l’oggetto sociale della SOCIETA’ muti;
iv. l’ultimo bilancio approvato della SOCIETA’ presenti una perdita (dopo le imposte) eccedente il 25% del patrimonio netto e/o il patrimonio netto negativo;
v. si realizzino i casi di cessazione di cui all’articolo FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ che precede;
vi. la SOCIETA’ sia in stato d’insolvenza e/o ammessa a procedure concorsuali, ivi compresa l’amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa
vii. la SOCIETA’ sia in liquidazione volontaria;
viii. la SOCIETA’ sia in amministrazione straordinaria ai sensi delle applicabili disposizioni del T.U.B. ed ogni altra procedura a queste assimilabile.
Nei casi sopraindicati gli ASSICURATI devono dare immediata comunicazione agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO, inviando una nuova richiesta di quotazione sulla base della quale gli ASSICURATORI valutano gli eventuali termini del rinnovo.
Nel caso di messa in liquidazione volontaria della SOCIETÀ è facoltà degli ASSICURATI richiedere agli ASSICURATORI la quotazione per la copertura del liquidatore o dei liquidatori incaricati in sostituzione dei SOGGETTI ASSICURATI.
In caso di omessa comunicazione, gli ASSICURATORI non rispondono di alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZA e restituiscono l’ultimo PREMIO corrisposto, al netto delle imposte se già versate, relativo al PERIODO DI ASSICURAZIONE in cui è effettuata la notificata.
7. PERIODO DI OSSERVAZIONE
7.1 PERIODO DI OSSERVAZIONE AUTOMATICO DI 30 GIORNI
Nel caso in cui alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATORI non rinnovino la presente POLIZZA per l’annualità successiva, è concesso automaticamente - e senza sovrappremio - un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 30 giorni a far data dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
7.2 PERIODO DI OSSERVAZIONE IN CASO DI MANCATO RINNOVO
In aggiunta al PERIODO DI OSSERVAZIONE AUTOMATICO DI 30 GIORNI,
il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATI hanno la facoltà di richiedere agli ASSICURATORI un ulteriore PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata massima di 60 mesi.
La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE aggiuntivo è subordinato all’invio di una richiesta scritta agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, al consenso degli ASSICURATORI ed al pagamento di un PREMIO aggiuntivo così determinato:
i. 12 mesi: 25% del PREMIO
ii. 24 mesi: 50% del PREMIO
iii.36 mesi: 75% del PREMIO
iv.48 mesi: 100% del PREMIO
v. 60 mesi: 125% del PREMIO
Il PERIODO DI OSSERVAZIONE cessa con effetto immediato qualora il CONTRAENTE stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio e/o acquisti il PERIODO DI OSSERVAZIONE presso un diverso assicuratore.
Il PERIODO DI OSSERVAZIONE non può essere concesso nel caso in cui la SOCIETA’ sia coinvolta in:
i. procedure concorsuali, ivi compresa l’amministrazione controllata e la
liquidazione coatta amministrativa;
ii. amministrazione straordinaria ai sensi delle applicabili disposizioni del
T.U.B. ed ogni altra procedura a queste assimilabile;
xxx.xxx dei casi di cessazione di cui all’articolo FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ che precede, per i quali si può applicare quanto previsto all’articolo PERIODO DI OSSERVAZIONE IN SEGUITO A FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ che segue.
7.3 PERIODO DI OSSERVAZIONE PER SOGGETTI ASSICURATI CESSATI
Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE:
i. il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATORI non rinnovino la presente POLIZZA per l’annualità successiva;
ii. non sia stato acquistato il PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui al precedente articolo PERIODO DI OSSERVAZIONE IN CASO DI MANCATO RINNOVO;
per i SOGGETTI ASSICURATI che siano cessati dalla carica prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed entro la RETROATTIVITA’ per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato, è concesso automaticamente - e senza alcun sovrappremio - un PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata di 60 mesi successivi alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, operante esclusivamente per le garanzie di cui all’articolo COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI.
Il PERIODO DI OSSERVAZIONE per i SOGGETTI ASSICURATI cessati,
mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui il CONTRAENTE stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio, mentre cessa con effetto immediato nel caso in cui il CONTRAENTE acquisti il PERIODO DI OSSERVAZIONE presso un diverso assicuratore.
La presente garanzia è efficace a condizione che:
i. i FATTI COLPOSI siano stati commessi dai SOGGETTI ASSICURATI quando erano al servizio della SOCIETA’;
ii. al momento della cessazione la SOCIETA’:
a. non ricada in uno dei casi di cessazione di cui all’articolo FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ che precede
b. la SOCIETA’ non sia coinvolta in procedure concorsuali, ivi compresa l’amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
c. la SOCIETA’ non sia in amministrazione straordinaria ai sensi delle applicabili disposizioni del T.U.B. ed ogni altra procedura a queste assimilabile;
7.4 PERIODO DI OSSERVAZIONE IN SEGUITO
A FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
Nel caso in cui la SOCIETA’ sia interessata da uno dei casi di cessazione di cui all’articolo FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
che precede, il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATI hanno la facoltà di richiedere agli ASSICURATORI un ulteriore PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata massima di 60 mesi in aggiunta al PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui al precedente articolo PERIODO DI OSSERVAZIONE AUTOMATICO DI 30 GIORNI.
La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE aggiuntivo è subordinato all’invio di una richiesta scritta agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, al consenso degli ASSICURATORI ed al pagamento di un PREMIO aggiuntivo che è determinato dagli ASSICURATORI in caso di consenso.
Il PERIODO DI OSSERVAZIONE cessa con effetto immediato qualora il CONTRAENTE stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio e/o acquisti il PERIODO DI OSSERVAZIONE presso un diverso assicuratore.
7.5 REGOLE GENERALI DI APPLICAZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel PERIODO DI OSSERVAZIONE, non può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
Come funziona il periodo di osservazione?
Durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE gli ASSICURATI devono comunque attenersi a quanto disciplinato alla Sezione C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO che segue.
Nel caso in cui, alla scadenza, il contratto non venisse rinnovato, la società ha la facoltà di acquistare un periodo di copertura successivo alla scadenza del contratto e fino a 5 anni di durata, che tuteli il management (e la società qualora attivata la relativa estensione di copertura) da richieste di risarcimento pervenute durante tale periodo e relative ad azioni e/o omissioni commessi durante la decorrenza del contratto o durante il periodo di retroattività.
Pertanto la società, corrispondendo una tantum e ove previsto un importo per l’acquisto del periodo di osservazione, mantiene attiva la copertura assicurativa anche a polizza scaduta.
8. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA
Xxxxx i termini, limiti, condizioni ed esclusioni, la POLIZZA copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da FATTI COLPOSI commessi ovunque nel mondo, fatta eccezione per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate e/o i FATTI COLPOSI commessi negli USA o in Canada e loro rispettivi territori.
Come funziona la polizza per le società controllate estere?
Con riferimento alle CONTROLLATE e alle SOCIETA’ ESTERNE con sede al di fuori del territorio italiano, la POLIZZA opera limitatamente alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Esempio pratico:
• Controllata con sede in Albania
• Consiglio di Amministrazione della controllata costituito da un amministratore residente in Italia e due amministratori con sede in Albania
• Si instaura un procedimento nei confronti dell’intero consiglio di amministrazione
• Il giudice stabilisce che tutti e tre gli amministratori sono responsabili e sono condannati al risarcimento del danno
• La polizza risponde con il pagamento delle spese legali e il risarcimento del danno imputabile all’amministratore italiano
• La polizza indennizza i due amministratori albanesi di quanto pagato in termini di spese legali e a titolo di risarcimento del terzo danneggiato esclusivamente nel caso in cui la sentenza del procedimento albanese sia riconosciuta in Italia.
SEZIONE C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
9. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA
9.1 COSA, QUANDO E
COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI
9.2 OBBLIGHI DEGLI ASSICURATI
Gli ASSICURATI - a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO - devono dare agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di:
i. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a loro presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE se concesso;
ii.qualsiasi CIRCOSTANZA di cui gli ASSICURATI vengano a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE se concesso, che possa dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Relativamente al punto (ii) se tale comunicazione viene effettuata dagli ASSICURATI agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE,
qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente è considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.
La denuncia di CIRCOSTANZA e/o di RICHIESTA DI RISARCIMENTO deve contenere dettagliate informazioni sugli eventi, il nome della controparte, la natura del FATTO COLPOSO commesso dagli ASSICURATI ed una quantificazione indicativa della PERDITA.
Gli ASSICURATI non devono ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.
I legali e i periti scelti dagli ASSICURATI per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO devono essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
Gli ASSICURATI devono fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e devono cooperare così come gli ASSICURATORI possono ragionevolmente richiedere.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, gli ASSICURATI si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa/ surrogazione dei medesimi.
Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne hanno interesse.
9.3 GESTIONE DELLA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
9.4 COSA SUCCEDE QUANDO GLI ASSICURATORI PAGANO L'INDENNIZZO IN BASE ALLA POLIZZA: LA
SURROGAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Gli ASSICURATORI non possono definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto degli ASSICURATI. Qualora gli ASSICURATI rifiutino di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelgano di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per tale RICHIESTA DI RISARCIMENTO non può eccedere l’importo con cui la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi COSTI E SPESE maturati con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, e comunque non oltre il LIMITE DI INDENNIZZO o il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO ove
previsto.
Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e gli ASSICURATI si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI indennizzano la parte della PERDITA assicurata.
Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti degli ASSICURATI verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, gli ASSICURATI devono firmare tutti i necessari documenti e devono fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo degli ASSICURATI.
Ogni somma eventualmente ottenuta dagli ASSICURATORI a seguito dell’esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra è imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore dei SOGGETTI ASSICURATI e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della SOCIETA’.
In caso di responsabilità solidale della SOCIETA’ e/o dei SOGGETTI ASSICURATI con altri soggetti, gli ASSICURATORI rispondono di tutto quanto dovuto dagli ASSICURATI, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.
10. GESTIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI
10.1 DETERMINAZIONE DI COSTI E SPESE
COSTI E SPESE, come previsto all’articolo 1917 del Codice Civile, sono:
i. anticipati dagli ASSICURATORI, quando xxxxxx ed approvati;
ii. limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO, in aggiunta allo stesso, o dell’eventuale SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO ove previsto;
iii. corrisposti senza l’applicazione di alcuna FRANCHIGIA.
Il pagamento di COSTI E SPESE per compensi di professionisti ai sensi della presente XXXXXXX non può eccedere le somme risultanti dai parametri minimi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore applicabili, parametrati sulla RICHIESTA DI RISARCIMENTO e, se superiore, sul LIMITE DI INDENNIZZO, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.
Con riferimento a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura colposa e/o dolosa che coinvolgano gli ASSICURATI ai sensi della presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si impegnano ad anticipare COSTI E SPESE ad essi relativi, purché preventivamente concordati.
Fermo restando il diritto degli ASSICURATORI di chiedere la restituzione di COSTI E SPESE anticipati qualora i procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa si concludano con sentenza definitiva di condanna.
10.2 COSTI E SPESE
SUPERIORI AL 25% DEL LIMITE DI INDENNIZZO
A richiesta scritta degli ASSICURATI, COSTI E SPESE eccedenti il 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA possono essere rimborsati dagli ASSICURATORI, alle condizioni di cui al precedente articolo DETERMINAZIONE DI COSTI E SPESE, fino a concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO, fermo restando che, in tal caso, il LIMITE DI INDENNIZZO è ridotto in misura corrispondente alla somma oggetto di rimborso.
10.3 LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA
Gli ASSICURATORI risarciscono le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichino più PERDITE concernenti sia le garanzie di cui all’articolo COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI che le garanzie di cui all’articolo COPERTURA DELLA SOCIETA’, qualora operante e specificatamente riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, gli ASSICURATORI risarciscono per prima la PERDITA imputabile ai SOGGETTI ASSICURATI.
Resta inteso inoltre che gli ASSICURATORI, in nessun caso, sono obbligati a risarcire PERDITE dopo l’esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.
Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento di quanto loro compete, in eccedenza della FRANCHIGIA applicabile e fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO o del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, entro 30
giorni dalla ricezione dell’atto di quietanza debitamente firmato.
11. COSA FARE IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA - se la copertura della SOCIETA’ è operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA
11.1 COSA, QUANDO E
COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA
in caso di PERDITA FINANZIARIA DIRETTA gli ASSICURATI devono - a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA:
i. comunicare per iscritto agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO,
la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA subita entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui ne vengono a conoscenza;
ii. presentare immediata denuncia alle autorità competenti dell’ATTO DI INFEDELTA’ entro 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA - tale denuncia non può essere ritirata senza il consenso scritto degli ASSICURATORI;
iii. trasmettere copia della denuncia di cui al punto ii. agli ASSICURATORI.
Resta comunque onere degli ASSICURATI, a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO:
i. fornire agli ASSICURATORI la prova della PERDITA FINANZIARIA
DIRETTA non oltre 90 giorni dopo la data in cui ne sono venuti a conoscenza;
ii. fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti dagli ASSICURATORI e collaborare con gli ASSICURATORI in merito a tutte le questioni relative alla PERDITA FINANZIARIA DIRETTA;
iii. dimostrare che è stato commesso un ATTO DI INFEDELTA’;
iv. identificare il DIPENDENTE coinvolto;
v. dimostrare il nesso causale tra l’ATTO DI INFEDELTA’ e la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA subita.
11.2 GESTIONE DELLA
LIQUIDAZIONE DELLE PERDITE FINANZIARIE DIRETTE
Fermo restando quanto previsto dall’articolo COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA
DIRETTA che precede, successivamente alla notifica di una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA agli ASSICURATORI, gli ASSICURATI nominano
un esperto - che deve preventivamente essere approvato per iscritto dagli ASSICURATORI - per accertare l'effettiva sussistenza della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA.
L’esperto di cui sopra deve:
i. indagare sui fatti che hanno dato origine a tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA;
ii. determinare l’entità di tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA;
iii. stimare quando e come i controlli della SOCIETA’ e dei SOGGETTI ASSICURATI siano stati o potrebbero essere stati elusi;
iv. fornire raccomandazioni e suggerimenti che potrebbero in futuro impedire il verificarsi di perdite finanziarie simili;
v. fornire i risultati dell’indagine in un formato approvato dagli ASSICURATORI;
vi. fornire copia della relativa relazione agli ASSICURATI e agli ASSICURATORI.
La relazione dell’esperto non è vincolante ai fini dell’operatività della presente POLIZZA.
Gli ASSICURATORI corrispondono i costi e le spese ragionevolmente sostenuti per le attività dell’esperto di cui sopra a condizione che si accerti che la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA sia coperta dalla presente POLIZZA. Qualora emerga che la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA non possa essere coperta dalla presente POLIZZA, i costi e le spese dell’esperto restano interamente a carico degli ASSICURATI.
La PERDITA FINANZIARIA DIRETTA accertata nelle modalità sopra
indicate è rimborsata dagli ASSICURATORI entro 30 giorni dopo il deposito della sentenza di condanna in primo grado del DIPENDENTE nell’ambito dei procedimenti penali instaurati nei suoi confronti per gli ATTI DI INFEDELTA’ che hanno determinato tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA.
Il presente documento è aggiornato al mese di Novembre 2019.