TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO DI INVESTIMENTO INDUSTRIA, SERVIZI E ARTIGIANATO
DIRETTIVE DI ATTUAZIONE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e Finalità)
1. Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione innovativo finalizzato a sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali (tecnici, organizzativi, produttivi e commerciali).
I Contratti di Investimento devono pertanto perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
A. completare e potenziare l’integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio con la creazione e/o il potenziamento di specifiche unità di produzione/servizio;
B. migliorare il livello di cooperazione delle imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio attraverso la messa a sistema e la condivisione di specifiche funzioni e servizi aziendali (servizi per la produzione, logistica, commercializzazione, etc.);
C. sviluppare il livello di cooperazione tra le imprese più competitive e le altre imprese delle filiere produttive presenti sul territorio attraverso la condivisione di standard di qualità dei processi di produzione e dei prodotti/servizi, il potenziamento dei sistemi di sub-fornitura, il trasferimento di specifiche competenze tecniche e organizzative;
D. sviluppare la capacità di innovazione delle imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio attraverso la realizzazione di progetti comuni di ricerca e sviluppo tecnologico, l’acquisizione di servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, la formazione continua delle risorse umane.
2. I Contratti di Investimento possono essere presentati da gruppi di imprese dello stesso settore/comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno relazioni di cooperazione in quanto localizzate in specifiche e concentrate aree territoriali.
3. I Contratti di Investimento devono riferirsi a specifici Programmi Integrati di Investimento articolati in
X. Xxxxx di Sviluppo Interaziendali, proposti da gruppi di imprese dello stesso settore/comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno relazioni di cooperazione in quanto localizzate in specifiche e concentrate aree territoriali, finalizzati a:
- Condividere specifiche funzioni e servizi aziendali, anche attraverso la creazione di Centri Servizi comuni, costituiti direttamente dalle imprese, e da realizzare attraverso Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali. Le tipologie di investimenti devono riguardare prioritariamente la realizzazione ovvero l’ampliamento, l’ammodernamento, la riconversione, la riattivazione e il trasferimento di:
- infrastrutture e servizi per la localizzazione delle imprese, incluso il ripristino di facilities primarie e secondarie comuni;
- incubatori di impresa, centri e sportelli di promozione aziendale, strutture per il trasferimento e l’innovazione tecnologica;
- piattaforme logistiche integrate per le materie prime e i prodotti (magazzini, sistemi di movimentazione e di confezionamento, etc.);
- sistemi ed impianti comuni di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni, inclusi i sistemi di monitoraggio per il controllo dei carichi inquinanti;
- impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
- infrastrutture ICT e di connettività a larga banda.
- Acquisire i necessari servizi reali per sostenere l’integrazione e la cooperazione tra le imprese attraverso la realizzazione di Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali. I servizi devono riguardare prioritariamente la progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo dei sistemi e delle filiere produttive attraverso:
- la realizzazione di sistemi informativi per la gestione delle reti di impresa e a supporto della cooperazione tra le imprese;
- l’analisi e l’implementazione delle possibili integrazioni produttive verticali (catene di fornitura di beni e servizi intermedi) e orizzontali (gruppi di acquisto, vendita ed export, etc.) tra le imprese;
- le analisi mercato sulle filiere (stato della concorrenza e prospettive di mercato), la ricognizione operativa sui canali e le problematiche di penetrazione commerciale, il sostegno alla promozione e alla commercializzazione delle produzioni delle imprese con particolare riferimento ai mercati nazionali ed esteri;
- la progettazione e la realizzazione di servizi logistici comuni alle imprese per l’acquisizione delle materie prime (inclusi gruppi di acquisto), l’acquisizione degli ordini e l’immissione sul mercato dei prodotti;
- la progettazione e l’implementazione di servizi comuni alla produzione (sistemi di qualità aziendali, gestione ambientale, tecnologie di produzione, etc.).
- Sviluppare la capacità di innovazione delle imprese attraverso la realizzazione di Piani di Innovazione Interaziendali costituiti da Studi di Fattibilità, Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, I Piani devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni strettamente correlate tra di loro e in grado di:
- intercettare, anticipare e stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese;
- migliorare le condizioni di accesso delle imprese alle fonti della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale;
- favorire la circolazione delle conoscenze tecnologiche e lo sviluppo di servizi ad alto contenuto di conoscenza necessari per promuovere l’adozione dell’innovazione da parte delle imprese;
- sensibilizzare le imprese e stimolare la sperimentazione innovativa, a livello di prodotti realizzati, tecniche di produzione e modelli organizzativi.
- Adeguare le competenze delle risorse umane delle imprese attraverso la realizzazione di Piani di Formazione Continua Interaziendali. I Piani devono prevedere:
- la realizzazione di specifiche analisi dei fabbisogni di competenze e professionalità comuni alle imprese;
- la definizione dei percorsi formativi per le specifiche figure professionali (contenuti, modalità di erogazione/fruizione, personale interessato, etc.);
- l’organizzazione e l’erogazione dell’offerta formativa (voucher formativi, corsi interaziendali, erc.).
B. Piani di Sviluppo Aziendali per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali di produzione/servizio finalizzate a completare e/o potenziare l’integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio.
C. Piani di Sviluppo Aziendali, proposti dalle singole imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio, finalizzati a;
- realizzare Piani di Investimenti Produttivi Aziendali per la creazione e/o il potenziamento di specifiche unità di produzione/servizio e necessari a migliorare la competitività dell’impresa e a favorirne l’integrazione con le altre imprese;
- acquisire gli eventuali servizi reali specifici non compresi nei Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali;
- realizzare eventuali Piani di Innovazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di Innovazione Interaziendali,
- realizzare eventuali Piani di Formazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di Formazione Interaziendali,
4. I Programmi Integrati di Investimento sono finanziati attraverso lo strumento del Contratto di Investimento con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.
5. Ciascun Programma Integrato di Investimenti deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dalle imprese proponenti.
ARTICOLO 2
(Riferimenti Normativi)
1. Le presenti Direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione dell’articolo 11 della Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7.
2. Le presenti Direttive sono esentate dalla notifica alla Commissione Europea in quanto emanate in applicazione dei seguenti Regolamenti Comunitari:
- Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti destinati alla formazione”
pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U.
C. E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
- Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”.
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
- Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.
- Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli “aiuti alla ricerca e sviluppo“ pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
3. Le presenti Direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti Documenti di Programmazione:
- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso.
- Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359, modificato in data 15 dicembre 2004 – Decisione C(2004) 5191, a seguito della riprogrammazione di metà percorso, e successivamente con Decisione C (2005) 4820 del 1.12.2005.
- Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 23 giugno 2006.
ARTICOLO 3
(Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità)
1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Contratti di Investimento sono le PMI, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, operanti nei settori di attività di cui al successivo Articolo 4, che intendono realizzare Programmi Integrati di Investimenti di cui al successivo articolo 5 nell’ambito di proprie unità produttive locali ubicate nel territorio della Regione Sardegna.
2. Possono presentare domanda di agevolazione per i Piani di Sviluppo Interaziendali di cui al comma 3, lettera A del precedente Articolo 1:
a) i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra PMI industriali, o fra tali PMI e PMI di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la
realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;
b) i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , nonché‚ i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al precedente punto a).
I consorzi o le società consortili di cui al presente comma devono:
- rispettare comunque le condizioni di cui al precedente comma 1;
- essere costituiti da almeno 5 imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a € 50.000. La quota consortile di ciascuna impresa non può superare il 20% del fondo consortile o del capitale sociale. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma, e tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
3. Possono presentare domanda di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendali di cui al comma 3, lettere B e C del precedente Articolo 1:
a) le PMI industriali e di servizi;
b) le imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese artigiane,
che, all’atto della presentazione della domanda di agevolazione, risultano essere iscritte nel libro dei soci dei consorzi o delle società consortili di cui al precedente comma 2.
4. Le imprese proponenti il Contratto di Investimento non devono trovarsi tra di loro nelle condizioni di controllo così come definite dall’articolo 2359 del codice civile e rispettare i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa comunitaria vigente.
5. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l’impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive
6. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese proponenti il Contratto di Investimento devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.
7. Le domande presentate, nell’ambito del Contratto di Investimento, dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, inclusi i consorzi e le società consortili di cui al precedente comma 2, alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. L’iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall’impresa attraverso lo specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento.
8. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione.
9. Le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
10. Le imprese per essere ammissibili devono, al momento della richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento, risultare iscritte all’INPS. Per le imprese di nuova costituzione l’iscrizione all’INPS deve essere effettuata prima del saldo finale.
11. Per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono proporre un Programma Integrato di Investimenti organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di una o più unità produttive per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalle presenti Direttive.
ARTICOLO 4
(Settori di Attività Ammissibili)
1. Le agevolazioni possono essere concesse per le imprese operanti nei settori di seguito indicati sulla base della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002:
- Sezione C – “Estrazione di minerali”.
- Sezione D “Attività manifatturiere” con le seguenti esclusioni:
- Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto il gruppo 23.1.
- Produzioni siderurgiche: tutta la classe 27.10 e le categorie 27.22.1 e 27.22.2 (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)
- Costruzioni e riparazioni navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3.
- Produzione fibre artificiali: tutta la classe 24.70.
- Imprese operanti nei settori agro-industriali individuati alla Sezione D Sottosezione DA Divisione 15 e 16 della “Classificazione ATECO 2002” come segue:
- 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 tutte le classi e categorie;
- 15.5 tutta la classe 15.51
- 15.6 e 15.7 tutte le classi e categorie
- 15.8 la classe 15.83 e le categorie 15.87.0 e 15.89.0
- 15.9 le classi 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97
- 16.0 per intero
- Sezione E (Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua) divisione 40, gruppo
40.11 (Produzione di energia elettrica), con le seguenti limitazioni: esclusione degli impianti eolici di produzione di energia elettrica e impianti per la produzione di energia da biomasse alimentati con produzioni non integrate in filiere regionali.
- Sezione I divisione 63 limitatamente ai gruppi 63.1 e 63.2.
- Sezione K (attività immobiliari, noleggio, informatica) limitatamente alle divisioni K72 (informatica e attività connesse), K73 (ricerca e sviluppo) e K74 (attività di servizi alle imprese, esclusivamente per il gruppo 74.3, la classe 74.82 e le categorie 74.87.5 e 74.87.7).
- Sezione O limitatamente alla divisione 90 ed alla categoria 93.01.1.
2. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento, per le agevolazioni relative ai Piani Integrati di Servizi Reali, ai Piani di Innovazione Aziendali e ai Piani di Formazione Aziendali, alle attività economiche dei destinatari finali delle attività previste nei Piani e ai relativi codici ISTAT ATECO 2002.
3. Sono escluse dai finanziamenti le imprese operanti nei settori “sensibili” previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie (siderurgico, industria carboniera, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica).
4. Gli aiuti non verranno concessi a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.
5. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato CE e nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e/o dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato CE.
6. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).
7. Le imprese che operano all’interno delle aree della “Rete Natura 2000” possono richiedere le agevolazioni esclusivamente per attività coerenti con gli indirizzi dei rispettivi Piani di Gestione.
ARTICOLO 5
(Programmi Integrati di Investimenti)
1. I Contratti di Investimento devono riferirsi a specifici Programmi Integrati di Investimenti articolati in:
- Piani di Sviluppo Interaziendali, proposti dai Consorzi e dalle Società Consortili di cui al comma 2 del precedente Articolo 3.
- Piani di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, proposti dalle singole imprese di cui al comma 3 del precedente Articolo 3.
Non sono ammissibili Programmi Integrati di Investimenti costituiti esclusivamente da Piani di Sviluppo Aziendali.
2. I Piani di Sviluppo Interaziendali sono articolati nei seguenti Piani specifici:
- A – Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali.
- B – Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali.
- C – Piani di Innovazione Interaziendali.
- D – Piani di Formazione Interaziendali.
I Piani di Sviluppo Interaziendali sono ammissibili alle agevolazione dei Contratti di Investimento anche nel caso in cui preveda la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli riportati.
3. I Piani di Sviluppo Aziendali sono articolati nei seguenti Piani specifici:
- A – Piani di Investimenti Produttivi Aziendali.
- B – Piani Integrati di Servizi Reali Aziendali.
- C – Piani di Innovazione Aziendali.
- D – Piani di Formazione Aziendali.
I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazione dei Contratti di Investimento anche nel caso in cui preveda la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli riportati.
TITOLO II – PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI INTERAZIENDALI E AZIENDALI
ARTICOLO 6
(Investimenti Produttivi Ammissibili)
1. Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Contratto di Investimento devono riguardare:
- le unità produttive del consorzio o della società consortile di cui al comma 2 del precedente Articolo 3 per gli investimenti produttivi di cui al comma 3, punto A del precedente Articolo 1;
- le unità produttive delle singole imprese di cui al comma 3 del precedente Articolo 3 per gli investimenti di cui al comma 3, punti B e C del precedente Articolo 1.
2. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione del modulo di domanda di partecipazione.
3. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero all’ampliamento, all’ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera:
a) “ampliamento”, il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale). Per “capacità di produzione” si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
b) “ammodernamento”, il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico dell’impresa. Per “produttività” si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati; per “condizioni ecologiche legate ai processi produttivi” si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
c) “riconversione”, il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti. E’ da intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a “gruppi” differenti;
d) “riattivazione”, il programma che ha come obiettivo la ripresa dell’attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un’attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un’attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente “permanente”, lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell’attività. Nel caso di stato di inattività “permanente”, qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l’iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia “permanente”, l’iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente.
e) “trasferimento”, il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall’Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell’unità produttiva derivi da un’esigenza dell’impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari. E’ questo, ad esempio, il caso legato all’impossibilità per l’impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell’esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione, il programma sarebbe da classificare come “trasferimento ed ampliamento”.
4. In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell’attività produttiva. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l’impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all’epoca della cessazione dall’impiego.
ARTICOLO 7
(Spese Ammissibili)
1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, all’acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.
2. Tali spese riguardano:
a) studi di fattibilità;
b) suolo aziendale;
c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
d) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
e) infrastrutture specifiche aziendali;
f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
g) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
h) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente articolo si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
− le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria non possono eccedere lo 0,50% dell’investimento ammissibile, fino ad un massimo di 20.000 euro;
− le spese relative all’acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile;
− l’ammontare relativo delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera d), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
− in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e), si precisa che:
▪ un programma consistente solo nella realizzazione o nell’acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile. Nel caso che il programma preveda l’acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l’impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
▪ le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
▪ le spese relative agli immobili adibiti ad uffici possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale delle spese e comunque nella misura massima di 25 mq per addetto;
▪ per le imprese del settore dei servizi le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili, con i medesimi limiti di cui al punto precedente esclusivamente per unità produttive localizzate in aree industriali;
▪ la spesa relativa all’acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni o di un suo
procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
− in relazione alle spese di cui alla lettera f), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
− le spese di cui alle lettere d) ed f) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell’ambito dell’unità produttiva, di asili nido;
− le spese di cui alle lettere b), g) e h), che per loro natura possono essere riferite all’attività dell’impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
− le spese di cui alle lettere f) e g) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate;
− le spese di cui alla lettera f), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma medesimo, bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
▪ siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
▪ dette attrezzature siano accessorie all’iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% dell’intero capitolo “Macchinari, impianti e attrezzature”;
▪ vengano ubicate presso unità produttive localizzate nel territorio regionale;
▪ siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
▪ vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
▪ la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
▪ i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell’impresa cedente; a tal fine quest’ultima deve acquisire e trasmettere all’Amministrazione Regionale, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
▪ il legale rappresentante dell’impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
− tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera g), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
− le spese relative all’acquisto di beni in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”;
− le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), d), g) e h), di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
− non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all’interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
− non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro per le imprese del settore industria e servizi. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
4. Il programma da agevolare, o una parte dello stesso, può essere realizzato con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano” fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.
Le forniture che intervengono attraverso contratti “chiavi in mano” devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità
delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
− il contratto “xxxxxx in mano” dovrà contenere l’esplicito riferimento alla pratica di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l’impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;
− al contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
− il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell’impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest’ultima, o del soggetto attuatore o dell’Amministrazione regionale o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l’automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
− possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti “chiavi in mano” il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal decreto attuativo e dalla presente circolare;
− L’impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel piano descrittivo ovvero, avendo maturato la decisione in corso d’opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione regionale. Quest’ultima valuta, tra l’altro, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l’impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto “chiavi in mano”, con particolare riferimento all’avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l’impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. L’Amministrazione regionale, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all’impresa, formula il proprio motivato parere circa l’ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell’intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati
ARTICOLO 8
(Forma e Intensità dell’Aiuto)
1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
- Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”.
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
L’importo degli aiuti non può in ogni caso superare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale” approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.
2. Le agevolazioni concedibili alle Medie Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, possono essere erogate secondo le seguenti modalità:
a) un contributo in conto capitale nei limiti del 35% (ESL) degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;
b) un contributo in conto capitale nei limiti del 25% degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria integrato, nel rispetto del limite massimo del 35% (ESL), da:
- un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti. La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati con le modalità di seguito indicate non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni;
- un contributo in conto canoni sugli investimenti effettuati con il ricorso alla locazione finanziaria. Ai fini del calcolo del contributo in c/canoni, le operazioni di leasing verranno assimilate a finanziamenti di entità e durata uguale e potranno essere agevolati con i limiti previsti per gli stessi finanziamenti. I contratti di leasing non potranno avere durata superiore a 5 anni per macchinari, impianti e attrezzature e di 10 anni per le opere murarie e assimilate, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.
3. Le agevolazioni concedibili alle Piccole Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, possono essere erogate secondo le seguenti modalità:
a) un contributo in conto capitale nei limiti del 45% (ESL) degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;
b) un contributo in conto capitale nei limiti del 35% degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria integrato, nel rispetto del limite massimo del 45% (ESL), da:
- un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti. La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati con le modalità di seguito indicate non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni;
- un contributo in conto canoni sugli investimenti effettuati con il ricorso alla locazione finanziaria. Ai fini del calcolo del contributo in c/canoni, le operazioni di leasing verranno assimilate a finanziamenti di entità e durata uguale e potranno essere agevolati con i limiti previsti per gli stessi finanziamenti. I contratti di leasing non potranno avere durata superiore a
5 anni per macchinari, impianti e attrezzature e di 10 anni per le opere murarie e assimilate, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.
L’ammontare minimo di mezzi apportati dall’impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerazioni tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.
4. In alternativa alle precedenti forme di agevolazione, per gli investimenti fino al valore di euro 250.000, può essere erogata un’agevolazione sugli investimenti ammissibili nei limiti del massimale previsto dal regolamento “de minimis” vigente alla data di approvazione della graduatoria e comunque nella misura massima del 50% (ESL). L’intensità dell’agevolazione può essere ulteriormente graduata nel bando in funzione del valore degli investimenti e della tipologia del soggetto proponente;
5. L’eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi.
Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, esse potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore all’80% del finanziamento bancario ordinario, di cui al precedente comma, e dovranno soddisfare le condizioni di cui ai punti 3 (Importo dell’aiuto) e/o 4 (Condizioni che escludono l’esistenza dell’aiuto) della Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2000/C 71/07), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n.71 dell’11 marzo 2000. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione.
In ogni caso, l’aiuto di Stato complessivamente concedibile, incluso quindi l’eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non può essere superiore ai massimali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.
7. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell’articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
8. L’ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L’ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
9. Il totale delle spese ammissibili per l’insieme dei Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali e Aziendali non può superare l’importo di 10.000.000,00 di euro.
10. Gli investimenti massimi ammissibili per i Piani di Investimenti Produttivi Aziendali sono i seguenti:
- per il settore industria il totale delle spese ammissibili per singola impresa non deve essere superiore a 2.000.000 euro;
- per il settore dei servizi il totale delle spese ammissibili per singola impresa non deve essere superiore a 500.000 euro;
- per il settore artigiano il totale delle spese ammissibili per singola impresa deve essere compreso tra 50.000,00 euro e 1.549.000,00 euro.
11. Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nei precedenti commi 8 e 9 lo stesso viene ricondotto dall’Amministrazione regionale a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell’agevolazione.
ARTICOLO 9
(Criteri di Valutazione)
1. La valutazione del singolo Piano di Investimenti Produttivi proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:
a) rapporto tra la misura massima del contributo in ESL concedibile e la misura richiesta;
b) punteggio complessivo conseguito dal Piano sulla base di specifiche prestazioni ambientali;
c) rapporto tra le spese relative a investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione e il valore dell’investimento complessivo ammissibile. Per le imprese che sviluppano l’investimento supportato da un brevetto (anche già di proprietà dell’Azienda), è prevista la maggiorazione dell’indicatore nella misura del 40%;
d) riutilizzo di strutture industriali e artigianali non utilizzate;
e) società costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi;
f) tipologia di attività (valido solo per le imprese artigiane):
g) passaggio generazionale (valido solo per le imprese artigiane);
h) progetti presentati da gruppi (cooperative o consorzi) di imprese (valido solo per le imprese artigiane).
2. Per investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione si intende:
a) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo dei sistemi succitati;
b) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche;
c) acquisizione di brevetti funzionali all’esercizio delle attività oggetto del Piano;
d) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
e) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie.
f) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo;
g) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici)
In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario inteso come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software.
3. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.
4. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
TITOLO III – PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI INTERAZIENDALI E AZIENDALI
ARTICOLO 10
(Servizi Reali Ammissibili)
1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali, da parte dei Soggetti di cui al precedente Articolo 3 operanti nell’ambito dei settori di cui al precedente Articolo 4, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piani Integrati di Servizi Reali sono finalizzati a:
- sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali (tecnici, organizzativi, produttivi e commerciali) secondo le modalità di cui al comma 3, punto A del precedente Articolo 1;
- supportare lo start up delle imprese di cui al comma 3, punto B del precedente Articolo 1;
- accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento degli assetti gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.
2. I Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base alle autodiagnosi aziendali e devono individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire.
I Piani sono attuati attraverso l’acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelli di cui al successivo Punto 3.
3. I servizi reali interaziendali e aziendali sono relativi alle seguenti aree di attività:
a) Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all’elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all’affiancamento al management aziendale.
b) Marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite; all’assistenza all’internazionalizzazione ed all’esportazione; alla predisposizione di piani di comunicazione.
c) Produzione e supply chain. Tale area comprende i servizi finalizzati al miglioramento delle attività connesse all’approvvigionamento, alla produzione e alla logistica.
d) Organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati alla predisposizione di piani di formazione interaziendali e aziendali, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla predisposizione di sistemi per la gestione della qualità e dell’ambiente, alla gestione dei sistemi informativi.
e) Finanza d’impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria.
Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l’azienda, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l’implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendali..
3. Le imprese, di cui ai commi 2 e 3 del precedente Articolo 3, potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati.
4. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all’eliminazione dello stesso.
5. La Regione Autonoma della Sardegna ha istituito un Repertorio autoreferenziato di consulenti e società di consulenza con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un sistema integrato e qualificato d’offerta di servizi reali capace di sostenere lo sviluppo e la crescita competitiva del sistema produttivo regionale.
Le modalità di funzionamento del Repertorio sono regolamentate con apposito disciplinare.
I Soggetti beneficiari individueranno i fornitori dei servizi reali nell’ambito dei consulenti e delle società di consulenza inseriti nel Repertorio autoreferenziato ovvero potranno chiedere l’inserimento nel Repertorio autoreferenziato di consulenti e di società di consulenza qualificati ai quali si intenda affidare la realizzazione del progetto o di parti di esso.
L’impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l’affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.
Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
ARTICOLO 11
(Spese Ammissibili )
1. Sono ammissibili agli aiuti le spese, al netto dell’IVA, per i servizi acquisiti a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso al bando.
2. Le spese relative all’acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA.
3. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:
- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell’azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell’intervento;
- in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l’acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
- nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l’ammontare lordo dell’aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.
4. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse.
ARTICOLO 12
(Forme e Intensità dell’Aiuto)
1. Le agevolazioni per l’acquisizione di servizi reali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
- Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli “aiuti alla ricerca e sviluppo“ pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
Gli aiuti non devono superare i massimali previsti dalla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale” approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.
2. Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.
3. La misura concedibile del contributo in conto capitale, espressa in percentuale dell’investimento ammissibile, non può superare il 50% del costo ammesso.
4. Ogni intervento dovrà essere contenuto nell’ambito dei massimali di costo stabiliti nel “Catalogo dei Servizi Reali” della Regione Autonoma della Sardegna e comunque commisurato al fatturato e alle immobilizzazioni aziendali delle imprese beneficiarie dell’intervento.
5. Il totale delle spese ammissibili per l’insieme dei Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali non può superare l’importo di 750.000,00 di euro.
6. L’eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi.
Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, esse potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore all’80% del finanziamento bancario ordinario, di cui al precedente comma, e dovranno soddisfare le condizioni di cui ai punti 3 (Importo dell’aiuto) e/o 4 (Condizioni che escludono l’esistenza dell’aiuto) della Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2000/C 71/07), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n.71 dell’11 marzo 2000. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione.
In ogni caso, l’aiuto di Stato complessivamente concedibile, incluso quindi l’eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non può essere superiore ai massimali di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.
ARTICOLO 13
(Criteri di Valutazione)
1. La valutazione del singolo Piano Integrato di Servizi Reali proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:
▪ Finalità del Piano Integrato dei Servizi Reali proposto, valutate in base al contributo:
- ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso il miglioramento dell’assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- al miglioramento del sistema di qualità ambientale delle imprese (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l’impatto ambientale delle attività, ecc.);
- a sostenere e favorire la presenza delle imprese sui mercati esterni a quello regionale.
▪ Coerenza ed efficacia del Piano Integrato di Servizi Reali proposto, valutate in base:
- alla capacità di risoluzione delle problematiche emerse nelle fasi di analisi e autodiagnosi aziendali e più in generale agli obiettivi e alle strategie aziendali;
- alla organicità del Piano nel suo complesso;
- alla efficacia ed efficienza dei singoli servizi proposti per il Piano;
- al livello di innovazione dei contenuti dei singoli servizi proposti (soluzioni tecniche proposte, adozione di tecnologie ICT, etc);
- al livello di definizione e specificazione operativa del Piano e dei singoli servizi.
▪ Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi, in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i servizi previsti dal Piano.
▪ Congruità dell’investimento previsto per la realizzazione del Piano Integrato dei Servizi Reali proposto rispetto ai fatturati aziendali.
▪ Partecipazione finanziaria delle imprese al costo complessivo del Piano Integrato dei Servizi Reali proposto.
2. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.
3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
TITOLO IV – PIANI DI INNOVAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI
ARTICOLO 14
(Studi di Fattibilità, Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico Ammissibili)
1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali, da parte dei Soggetti di cui al precedente Articolo 3 e operanti nell’ambito dei settori di cui al precedente Articolo 4, finalizzati ad incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali. In particolare i Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali prevedono:
a) la realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo;
b) la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo, da attuare anche in cooperazione con centri di ricerca, università, laboratori tecnologici;
c) l’acquisizione di Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.
2. I Soggetti di cui al precedente Articolo 3 possono presentare le proposte per la realizzazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico preferibilmente e congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI. In tal caso la partecipazione finanziaria nel Progetto da parte del Xxxxxxxx proponente deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, pena l’inammissibilità della domanda.
3. Gli Studi di Fattibilità Tecnica sono finalizzati a definire gli ambiti di intervento e di applicazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e a verificarne la fattibilità tecnica pervenendo alla definizione di un programma operativo delle attività da realizzare. Gli Studi di Fattibilità Tecnica devono essere predisposti preferibilmente e congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI.
Gli Studi di Fattibilità che possono beneficiare delle agevolazioni devono riguardare Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o attività di sviluppo precompetitivo.
Possono essere finanziate le seguenti attività:
- Analisi dei fabbisogni in termini di innovazione tecnologica della/e impresa/e (audit tecnologici)
- Ricerca sul mercato delle soluzioni tecniche disponibili per soddisfare la domanda di innovazione di prodotto e/o di processo della/e impresa/e
- Individuazione e creazione di cluster di imprese (per comparto produttivo, per filiera) aventi fabbisogni di innovazione tecnologica comuni
- Ricerca di eventuali partner tecnologici (Università, Centri di ricerca) e finanziari (Soggetti Privati, Banche) interessati alla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
- Definizione della proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e verifica della relativa fattibilità tecnica, economica e finanziaria
- Valutazione ex-ante dell’impatto dei risultati attesi del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico sulla competitività della/e impresa/e beneficiaria/e.
La durata degli Studi di Fattibilità non può superare i 6 mesi.
4. I Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico devono riguardare attività di ricerca industriale e/o attività di sviluppo pre-competitivo e devono essere realizzati preferibilmente e congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI:
- Per “attività di ricerca industriale” si intendono attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
- Per “attività di sviluppo precompetitivo” si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
- Possono essere richiesti aiuti anche per la realizzazione di attività dimostrative e di divulgazione (organizzazione di seminari tecnici, pubblicazione su riviste specializzate e di settore) finalizzate alla diffusione della conoscenza delle tecnologie sviluppate, dei prodotti e dei servizi, e alla presentazione degli stessi come casi di successo, nella logica della “best pratice”.
La durata del progetto non può superare i 24 mesi.
5. I Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono finalizzati alla:
- realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta del mercato;
- adozione di nuove tecnologie, realizzate all’interno dell’impresa o acquisite dall’esterno, per migliorare i processi di produzione dei prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi;
- innovazione del processo aziendale, o una riorganizzazione del medesimo, finalizzata ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei processi produttivi.
Le imprese possono acquisire Servizi per:
a) il miglioramento di prodotti, di processi e di nuovi metodi di produzione industriale, per esempio in termini di maggiore ecocompatibilità, miglioramento dell’efficienza energetica, miglioramento dell’informatizzazione dei processi, oppure volti al miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini;
b) la definizione e lo studio di rendimenti, prestazioni e tolleranze, le modifiche di macchinari ed impianti produttivi esistenti;
c) la realizzazione di prototipi e di modelli con moderne tecniche di assemblaggio e prototipazione rapida;
d) lo studio e la verifica di nuove procedure organizzative per l’innovazione o la razionalizzazione dei cicli di lavorazione;
e) la verifica delle conformità di prodotto a normative vigenti (Marcatura CE, PED, ecc.), a norme tecniche specifiche e a certificazioni volontarie (ISO, EMAS, ecolabel);
f) la realizzazione di analisi, prove, trattamenti, condizioni d’uso, campionature di nuovi prodotti e processi;
g) il design e l’ecodesign dei prodotti/servizi esistenti o di nuova concezione;
h) la tutela della proprietà industriale.
I Soggetti proponenti possono richiedere aiuti anche per la realizzazione di attività dimostrative e di divulgazione (seminari tecnici, riviste specializzate e di settore) finalizzate alla diffusione della conoscenza delle tecnologie sviluppate, dei prodotti e dei servizi, e alla presentazione degli stessi come casi di successo, nella logica della “best pratice”.
La durata del progetto non può superare i 12 mesi.
ARTICOLO 15
(Spese Ammissibili)
1. Sono ammissibili agli aiuti le spese effettuate, al netto dell’IVA, a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso al bando.
2. I costi ammissibili per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica sono i seguenti:
a) le spese del personale dipendente e non dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) dei Soggetti proponenti nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica;
b) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica, compresi i servizi di ricerca e le competenze tecniche;
c) le spese per l’acquisizione di studi, banche dati e ricerche necessari per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
d) le spese per la partecipazione a mostre, fiere e congressi strettamente correlati alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
e) le spese per l’organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati degli Studi di Fattibilità Tecnica;
f) le spese generali supplementari direttamente imputabili alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica.
3. I costi ammissibili per i Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico sono i seguenti:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca) dei Soggetti proponenti;
b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca,
d) i costi dei servizi di ricerca, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati dalle Università e dai Centri di Ricerca;
e) i costi per l’acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
f) le spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
- i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
g) le spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.);
h) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
i) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota).
I costi di cui ai punti c), d) ed e) sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50 % del totale dei costi ammissibili del progetto
4. I costi ammissibili per la realizzazione dei Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono i seguenti:
a) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione dei Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
b) i costi per l’acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
c) le spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
- i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
d) le spese per l’organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati dei Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
5. I criteri che saranno applicati per la determinazione degli importi massimi per le differenti tipologie di voci di costo verranno definiti nel bando di accesso agli aiuti.
ARTICOLO 16
(Forma e Intensità dell’Aiuto)
1. Le agevolazioni per la realizzazione degli Studi di Fattibilità, dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e per l’acquisizione di Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
- Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli “aiuti alla ricerca e sviluppo“ pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
Gli aiuti saranno erogati in conformità alla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale” approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.
2. Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.
3. L’intensità lorda dell’aiuto per gli Studi di Fattibilità Tecnica, calcolata sulla base dei costi degli studi, non deve supera il 75 %.
4. L'intensità lorda dell'aiuto per i Progetti di Xxxxxxx e Sviluppo Tecnologico, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare:
a) il 70 % per la ricerca industriale;
b) il 45 % per l'attività di sviluppo precompetitivo.
Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.
In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.
I massimali possono essere aumentati come segue a concorrenza massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per l'attività di sviluppo precompetitivo:
a) quando il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli obiettivi, ai compiti e agli scopi tecnici di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico di cui alla Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali al lordo;
b) l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
i) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili; oppure
ii) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure
iii) i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.
Ai fini dei punti i) e ii) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.
5. L’intensità lorda dell’aiuto per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico, calcolata sulla base dei costi dei servizi, non deve supera il 50 %.
Nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi.
6. Il totale delle spese ammissibili per l’insieme dei Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali non può superare l’importo di 2.500.000,00 di euro.
7. Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente commi 4 lo stesso viene ricondotto dall’Amministrazione regionale a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell’agevolazione.
8. L’eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi.
Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, esse potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore all’80% del finanziamento bancario ordinario, di cui al precedente comma, e dovranno soddisfare le condizioni di cui ai punti 3 (Importo dell’aiuto) e/o 4 (Condizioni che escludono l’esistenza dell’aiuto) della Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2000/C 71/07), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n.71 dell’11 marzo 2000. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione.
In ogni caso, l’aiuto di Stato complessivamente concedibile, incluso quindi l’eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non può essere superiore ai massimali di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
9. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.
ARTICOLO 17
(Criteri di Valutazione)
1. La valutazione del singolo Piano di Innovazione Interaziendale o Aziendale viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base della valutazione dei singoli Progetti costituenti il Piano (Studi di Fattibilità Tecnica, Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico).
Il punteggio del Piano di Innovazione Interaziendale o Aziendale è definito dalla somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Progetto costituente il Piano. I pesi dei singoli Progetti sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Progetti e l’investimento totale ammissibile per il Piano di Innovazione. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 60 punti e il valore massimo di 100 punti.
2. La valutazione degli Studi di Fattibilità Tecnica viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri :
▪ Validità ed utilità del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico per il quale si richiede lo Studio di Fattibilità Tecnica.
- Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto.
- Contributo del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse.
- Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto ad altre imprese potenzialmente interessate.
▪ Qualità ed efficacia della proposta dello Studio di Fattibilità Tecnica,
- Coerenza degli obiettivi, dei contenuti e dei risultati attesi dalla realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica in relazione agli elementi necessari per la valutazione della realizzabilità del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
- Qualità ed efficacia dell’approccio metodologico (modelli, metodologie e strumenti) proposto per la realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica.
- Qualità del Gruppo di Lavoro proposto per la realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica (organizzazione del Gruppo di Lavoro, livello di integrazione delle competenze, esperienze e competenze dei singoli componenti).
3. La valutazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri :
▪ Validità ed utilità del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
- Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto.
- Contributo del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse.
- Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto ad altre imprese potenzialmente interessate.
▪ Fattibilità Tecnica del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
- Risultati dello Studio di Fattibilità Tecnica, ove realizzato.
▪ Contenuti e articolazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
- Coerenza interna tra gli obiettivi, i contenuti e i risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
- Coerenza e validità dell’approccio tecnico-scientifico e metodologico proposto (tecnologie, modelli, metodologie e strumenti) per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
- Efficacia del Piano di Lavoro proposto e dell’organizzazione del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
- Modalità di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico alle altre imprese potenzialmente interessate.
- Congruità dei costi previsti per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
▪ Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto.
- Esperienze e competenze dei singoli Soggetti (università, centri di ricerca, imprese) partecipanti al Progetto.
- Livello di integrazione delle competenze e delle esperienze tra i singoli Soggetti.
- Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel Piano di Lavoro..
▪ Congruità dell’investimento previsto per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto rispetto al fatturato aziendale.
▪ Partecipazione finanziaria dell’impresa al costo complessivo del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto.
4. La valutazione dei Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri :
▪ Validità ed utilità del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
- Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dall’erogazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico richiesto.
▪ Contenuti e articolazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
- Coerenza interna tra gli obiettivi, i contenuti e i risultati attesi dall’erogazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico richiesto.
- Coerenza e validità dell’approccio tecnico-scientifico e metodologico proposto (tecnologie, modelli, metodologie e strumenti) per l’erogazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico richiesto.
- Efficacia del Piano di Lavoro proposto e dell’organizzazione del Gruppo di Lavoro per l’erogazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico richiesto.
- Congruità dei costi previsti per l’erogazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico richiesto.
▪ Competenze ed esperienze del/i Fornitore/i del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico richiesto.
- Esperienze e competenze dei singoli Soggetti.
- Livello di integrazione delle competenze e delle esperienze tra i singoli Soggetti.
- Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel Piano di Lavoro..
▪ Congruità dell’investimento previsto per l’erogazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico richiesto rispetto al fatturato aziendale.
▪ Partecipazione finanziaria dell’impresa al costo complessivo del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico richiesto.
5. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.
6. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
TITOLO V – PIANI DI FORMAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI
ARTICOLO 18
(Tipologie di Attività Ammissibili)
1. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere coerente con i Piano di Sviluppo Interaziendali e Aziendali e possono prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell’impresa.
Il Piano di Formazione Aziendale deve contenere l’accordo tra le Parti Sociali, Datoriali e Sindacali (regionali, territoriali o aziendali) nelle forme previste dagli accordi confederali e categoriali.
2. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali sono definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali delle imprese e sono finalizzati a:
- sviluppare le competenze professionali già presenti nell’impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell’impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).
3. Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:
a) "Formazione Generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:
- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
- è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
b) "Formazione Specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
4. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali sono articolati in:
a) Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell’azienda e che possono includere:
- moduli formativi svolti in aula;
- moduli di tipo seminariale;
- stages, attività pratiche di simulazione;
- percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
- addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
- percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.
I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) sono realizzati direttamente dall’impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative.
b) Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) per singoli lavoratori e realizzati attraverso l’erogazione di Voucher Aziendali all’impresa per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte secondo le seguenti modalità:
- Corsi e/o moduli formativi interaziendali disponibili a catalogo a livello regionale e rientranti nell’offerta pubblica regionale di formazione continua. I corsi e i moduli del catalogo vengono individuati dall’Amministrazione regionale, di concerto con le Parti Sociali, e definiti sulla base delle analisi dei fabbisogni di competenze per gli specifici profili professionali. L’Amministrazione regionale seleziona, attraverso bandi pubblici, i Soggetti che devono erogare i corsi e i moduli di formazione compresi nel catalogo. Il catalogo è aggiornato annualmente.
- Corsi e/o moduli formativi non compresi nel catalogo regionale, erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato.
5. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso una unità produttiva localizzata in Sardegna. I destinatari delle attività formative sono . i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturali, riorganizzazioni aziendali e/o riduzioni temporanee di attività;
- soci delle cooperative iscritti a libro paga;
- titolari di impresa e soci lavoratori non dipendenti.. Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:
- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale.
ARTICOLO 19
(Spese Ammissibili)
1. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono i seguenti:
a) Costi del personale docente.
b) Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione.
c) Altre spese correnti, come materiali, forniture, etc.
d) Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) Costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione.
f) Costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
2. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono i seguenti:
a) Costo di partecipazione alle attività formative.
b) Spese di trasferta del destinatario della formazione.
c) Xxxxx di personale del partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) e b). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
3. I costi ammissibili, al netto dell’IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.
ARTICOLO 20
(Forma ed Intensità dell’Aiuto)
1. Le agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
- Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti destinati alla formazione” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. C. E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
- Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”.
Gli aiuti saranno erogati in conformità alla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale” approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.
2. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.
3. In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 68/2001, le intensità massime ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali di cui ai Punti 4.a e 4.b del precedente Articolo 18 sono così definite:
- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 45 % per le piccole e medie;
- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 80 % per le piccole e medie imprese.
- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.
- nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.
4. Per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) il costo massimo ammissibile per ora è pari a:
- per classi costituite da un numero massimo di lavoratori pari a 5: max 100 euro/ora;
- per classi costituite da un numero di lavoratori compreso tra 6 e 20 lavoratori: 100 euro/ora + 12 euro/ora per ogni lavoratore aggiuntivo a 5.
La durata minima del progetto è di 16 ore, quella massima è di 200 ore.
5. Per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) il numero annuale massimo di Voucher Aziendali erogabili è pari a 15 per le medie imprese e 10 per le piccole imprese. Il costo massimo ammissibile di un Voucher Aziendale è pari a 2.000,00 euro.
6. Il totale delle spese ammissibili per l’insieme dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali non può superare l’importo di 750.000,00 di euro.
7. Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente commi 6 lo stesso viene ricondotto dall’Amministrazione regionale a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell’agevolazione.
8. L’Amministrazione regionale valuta, approva e concede il finanziamento per la definizione e l’attuazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali per l’insieme delle operazioni approvate.
9. L’eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi.
Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, esse potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore all’80% del finanziamento bancario ordinario, di cui al precedente comma, e dovranno soddisfare le condizioni di cui ai punti 3 (Importo dell’aiuto) e/o 4 (Condizioni che escludono l’esistenza dell’aiuto) della Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2000/C 71/07), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n.71 dell’11 marzo 2000. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione.
In ogni caso, l’aiuto di Stato complessivamente concedibile, incluso quindi l’eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non può essere superiore ai massimali di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.
ARTICOLO 21
(Criteri di Valutazione)
1. La valutazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
▪ Obiettivi del Piano di Formazione Interaziendale o Aziendale proposto, valutati in base al contributo per accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze professionali presenti nelle aziende nei seguenti ambiti prioritari di intervento:
- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.);
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, sistemi di qualità ambientali, logistica, etc.).
▪ Qualità del Piano di Formazione Interaziendale o Aziendale proposto, valutate in base alla completezza, articolazione e coerenza dell’impianto formativo in termini di analisi dei fabbisogni, metodologie, strumentazione didattica, azioni di accompagnamento, dispositivi di monitoraggio e valutazione;.
▪ Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi di formazione (con esclusione di quelli a catalogo), in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i servizi previsti dal Piano.
▪ Congruità dell’investimento previsto per la realizzazione del Piano di Formazione Interaziendale o Aziendale proposto rispetto al fatturato aziendale.
▪ Economicità del Piano di Formazione Aziendale proposto in termini di parametri di costo rispetto all’articolazione e ai contenuti del Piano e alla presenza di cofinanziamento dell’impresa.
2. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.
3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
TITOLO VI – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTI
ARTICOLO 22
(Soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimenti)
1. Le imprese proponenti i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali individuano, tra i Soggetti di cui al comma 2 del precedente Articolo 3, un Soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimenti.
2. Le funzioni e i compiti del Soggetto Responsabile sono specificate nei successivi articoli in relazione alle specifiche fasi di presentazione, valutazione e realizzazione del Programma di Investimenti.
ARTICOLO 23
(Iter Procedurale per la Presentazione, la Valutazione e la Selezione dei Programmi Integrati di Investimenti)
1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione per i Programmi Integrati di Investimenti è di tipo valutativo negoziale ai sensi dell’Articolo 6 del D.Lgs. 123/98.
2. L’iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Programmi Integrati di Investimenti è articolato nelle seguenti fasi:
a) Presentazione delle Domande di Agevolazione per i Programmi Integrati di Investimenti.
b) Verifica dell’ammissibilità dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimenti.
c) Istruttoria dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimenti.
d) Valutazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimenti.
e) Valutazione complessiva dei Programmi Integrati di Investimenti.
f) Negoziazione sui contenuti tecnici ed economici dei Programmi Integrati di Investimenti.
g) Approvazione della graduatoria dei Programmi Integrati di Investimenti.
3. Gli adempimenti istruttori relativi:
- alla verifica dell’ammissibilità dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti il Programma Integrato di Investimenti;
- alla valutazione dei singoli Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti il Programma Integrato di Investimenti;
- alla valutazione complessiva del Programma Integrato di Investimenti, è effettuata dal Soggetto Attuatore di cui al successivo Articolo 24.
4. L’approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive dei Programmi Integrati di Investimenti e dei relativi Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali è effettuata da uno specifico Comitato Interassessorile costituito dai Dirigenti dell’Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani medesimi.
ARTICOLO 24
(Soggetto Attuatore)
1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all’erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti da un Soggetto denominato Soggetto Attuatore.
2. Il Soggetto Attuatore può essere la stessa Amministrazione Regionale sia direttamente che attraverso le proprie Agenzie “in house” o può essere individuato all’esterno dell’Amministrazione Regionale attraverso una specifica procedura di gara. In quest’ultimo caso i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore sono regolamentati da apposita convenzione.
ARTICOLO 25
(Presentazione delle Domande di Agevolazione per i Programmi Integrati di Investimenti)
1. La domanda di agevolazione per il Programma Integrato di Investimenti di cui al precedente Articolo 5 deve essere presentata dal Soggetto Responsabile, di cui al precedente Articolo 22, entro i termini fissati e secondo le modalità previste nei bandi di attuazione delle presenti direttive. Alla domanda devono essere allegati:
a) Il Piano Progettuale (Masterplan) del Programma Integrato di Investimenti, elaborato secondo le modalità descritte nel Bando. Il Piano Progettuale, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto Responsabile, è costituito da una relazione generale illustrativa, che deve esporre, e se del caso documentare:
- le motivazioni che giustificano il ricorso al Contratto di Investimento;
- gli obiettivi del Programma Integrato di Investimenti;
- i settori produttivi e di mercato in cui operano le imprese interessate;
- le ricadute economiche e le eventuali attività indotte previste con riferimento all’apparato produttivo regionale ed ai sistemi produttivi locali interessati;
- l’occupazione espressa in nuovi posti di lavoro (ULA) e l’eventuale occupazione indiretta ed indotta stimata;
- l’articolazione del Programma Integrato di Investimenti e il cronoprogramma di attuazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali;
- la sintesi dei singoli Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali e Aziendali;
- le modalità e le azioni di integrazione tra le imprese previste dal Programma Integrato di Investimenti;
- le dotazioni infrastrutturali sia specifiche aziendali sia a carattere collettivo esistenti o da realizzarsi, con specifica illustrazione dello stato della progettazione e delle modalità di esecuzione e di gestione;
- lo stato di definizione procedurale, ovvero il grado di cantierabilità, dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali con particolare riferimento alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, alla fattibilità urbanistica degli interventi ed all’avvio degli stessi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento;
- gli adempimenti della Pubblica Amministrazione necessari per l’attuazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali;
- il piano finanziario complessivo dell’intero Programma e dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali, articolato per anno e per singole tipologie di azioni (investimenti produttivi, acquisizione di servizi reali, piani di innovazione, piani di formazione) previste, con specificazione delle agevolazioni richieste, de mezzi propri e dell’ammontare del credito da attivare.
b) Per ciascun Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale costituente il Programma Integrato di Investimenti:
- il Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale;
- per ciascun Piano specifico costituente il Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale:
- la Domanda di Agevolazione specifica;
- gli Allegati alla Domanda di Agevolazione previsti nel Bando.
2. La domanda di agevolazione per il Programma Integrato di Investimenti Interaziendali di cui al precedente comma 1, deve essere sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal Soggetto Responsabile, di cui al precedente Articolo 22.
Le domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali di cui al precedente comma 1, devono essere sottoscritte, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dai Rappresentanti legali delle imprese che richiedono le agevolazioni o da loro procuratori speciali e devono essere redatte esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al Bando.
Le domande devono essere compilate in ogni loro parte ed accompagnate dalla documentazione prevista dal Bando, a pena di invalidità.
3. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendali o a più unità produttive, fatta eccezione per i Piani di Sviluppo Aziendale inseriti all’interno dei Programmi Integrati di Investimento finanziati attraverso lo strumento del Contratto di Investimento.
Non è altresì ammessa la presentazione di più Piani di Sviluppo Aziendali sullo stesso bando, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti.
Qualora un Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la presentazione per il Piano medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all’agevolazione concessa. Nell’ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo Piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un’impresa nella stessa unità produttiva.
4. In presenza di un Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale già agevolato, non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo Piano fino a quando, per il predetto Piano agevolato, non sia stata presentata la documentazione di spesa relativa all’ultimo stato di avanzamento.
5. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale o a singoli beni oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola “de minimis”, a meno che l’impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato.
6. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione, risultano inoltrate in difformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non sono considerate ammissibili.
7. Il Soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimenti e le imprese richiedenti i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali sono tenuti a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nelle domande di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla loro presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo Bando.
8. Sia i moduli di domanda che la prevista documentazione devono essere presentati a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione si considera
quella del timbro postale di spedizione. Le domande presentate al di fuori dei termini non sono considerate valide.
9. La domanda di agevolazione per il Programma Integrato di Investimenti e le domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali in originale (in regola con l’imposta di bollo) e la documentazione allegata devono essere inviate in formato cartaceo ed elettronico al Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 24 ed in copia all’Amministrazione Regionale ove necessario (senza documentazione allegata).
L’Amministrazione Regionale, nel caso di Soggetto Attuatore esterno e nelle more della conclusione delle procedure di selezione dello stesso, potrà individuare al proprio interno, o presso proprie Agenzie in house, la struttura competente per ricevere le domande di agevolazione.
10. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione le imprese richiedenti devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili delle unità produttive ove vengono realizzati i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull’imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l’invalidità della specifica domanda.
11. Qualora la piena disponibilità dell’immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l’ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l’impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell’immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione l’impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell’ambito del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.
12. Nel caso in cui gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale ricadano all’interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all’art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell’area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l’insediamento nel lotto e, soprattutto, l’avvio a realizzazione del programma da parte dell’impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell’accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall’impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.
13. Nel caso in cui gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell’impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell’immobile stesso attestante l’assenso alla realizzazione del programma.
14. Alla data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione, il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti dai Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali devono essere già rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito.
ARTICOLO 26
(Verifica dell’ammissibilità dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimenti)
1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 23, al ricevimento delle Domande di Agevolazione dei Programmi Integrati di Investimenti e della documentazione allegata, è tenuto a verificarne, per i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali di propria competenza, la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.
Le domande che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risultino carenti dei suddetti elementi e dell’ulteriore documentazione, nonché quelle trasmesse oltre i predetti termini, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate ai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimenti e alle specifiche imprese interessate contenenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo. Dette note devono essere trasmesse anche agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna interessati per competenza.
2. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimenti e dalle singole imprese proponenti, i Soggetti Attuatori possono richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell’attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. Il Soggetto Responsabile e le singole imprese sono tenute a corrispondere in modo puntuale e completo alle richieste dei Soggetti Attuatori con note trasmesse con le medesime modalità, valide per le domande, entro e non oltre quindici giorni successivi alle date di ricevimento delle richieste medesime; in caso contrario le domande si intendono a tutti gli effetti decadute e i Soggetti Attuatori, ne danno tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto Responsabile e alle imprese interessate con note trasmesse per conoscenza anche agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna interessati per competenza.
ARTICOLO 27
(Istruttoria dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimenti)
1. Accertata la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione per la parte relativa specifica e della relativa documentazione prevista, il Soggetto Attuatore procede alla istruttoria del Piano specifico, redigendo, a conclusione, una relazione attenendosi allo schema concordato con la Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il Soggetto Attuatore può richiedere, nel corso dell’istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori e della valutazione del Piano.
3. L’accertamento istruttorio riguarda principalmente:
- la sussistenza di tutte le condizioni per l’ammissione alle agevolazioni;
- la valutazione della fattibilità economico-finanziaria;
- l’ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporne l’ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.
Per quanto concerne l’esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell’impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all’attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l’uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc..
Per quanto concerne l’esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l’erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell’esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L’esame di congruità da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l’adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell’investimento prospettato.
4. L’accertamento istruttorio per Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali e Aziendali riguarda inoltre:
- la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell’immobile stesso, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso; qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l’accertamento dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi, ricorrendo, se è il caso – tenuto conto di eventuali termini più restrittivi, alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione del contributo in conto capitale;
- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Il Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l’importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell’investimento ammissibile.
5. L’istruttoria della domanda deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull’agevolabilità del Piano.
ARTICOLO 28
(Valutazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimenti)
1. La valutazione del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale viene effettuata applicando gli indicatori e i criteri di valutazione riportati:
- nel precedente Articolo 9 per i Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali e Aziendali;
- nel precedente Articolo 13 per i Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali;
- nel precedente Articolo 17 per i Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali;
- nel precedente Articolo 21 per i Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali.
I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara.
2. Per la valutazione dei Piani l’Amministrazione Regionale, sentito il Soggetto Attuatore, nomina un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) composti da esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione. Gli esperti specifici per la valutazione dei Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali sono individuati tra gli esperti iscritti nell’albo del MIUR di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 297/99.
I Piani sono esaminati separatamente dai Componenti del Comitato Tecnico di Valutazione, sulla base di specifiche griglie di valutazione, a partire dai modelli e dai criteri generali di valutazione di cui ai precedenti Articoli 13, 17 e 21. Ciascun Componente del Comitato redige una relazione finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l’esito della valutazione di ciascuna Piano. In questa fase il Comitato può richiedere la valutazione di Esperti specifici per le aree tematiche oggetto dei Piani.
Nel corso di specifiche riunioni collegiali del Comitato, le valutazioni individuali dei singoli Piani sono confrontate ed integrate ed il risultato è oggetto di una relazione finale unitaria e condivisa del Comitato (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore). La relazione finale è adottata dal Comitato come esito finale della valutazione e viene trasmessa al Soggetto Attuatore.
3. Il Soggetto Attuatore può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell’agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell’investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande il Soggetto Attuatore trasmette agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna competenti per materia le risultanze della valutazione.
5. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani specifici effettuata dal Soggetto Attuatore secondo le seguenti modalità:
a) Il punteggio del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale è definito dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani specifici e l’investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Interaziendale o
Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 60 punti e il valore massimo di 100 punti.
b) Il punteggio del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio variabile da 0 a 15 calcolato sulla base del numero e della qualità dei Piani specifici che costituiscono il Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale. Tale punteggio è determinato secondo le seguenti modalità:
- si ridetermina il punteggio di ciascun Piano specifico dall’intervallo 60 – 100 all’intervallo 1 – 5 attraverso la seguente formula:
Punteggio Piano (Intervallo 1 – 5) = 0,1 x Punteggio Piano (Intervallo 60 – 100) – 5
- si sommano i punteggi dei Piani specifici escludendo quello più alto.
Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 60 punti e il valore massimo di 115 punti.
6. La valutazione del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale si conclude con una Relazione di Valutazione che riporta le specifiche osservazioni e le eventuali richieste di modifica o di integrazioni da utilizzare nella successiva fase di negoziazione del Programma Integrato di Investimenti.
ARTICOLO 29
(Valutazione complessiva dei Programmi Integrati di Investimenti)
1. I Programmi Integrati di Investimenti che, a seguito della valutazione dei singoli Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali, sono costituiti esclusivamente da Piani di Sviluppo Aziendali non sono ammissibili a finanziamento.
2. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva dei Programmi Integrati di Investimenti a partire dai risultati della valutazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali secondo le seguenti modalità:
a) A ciascun Programma Integrato di Investimenti è attribuito un punteggio, variabile da 60 a 115 punti, dato dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano di Sviluppo Interaziendale specifico. I pesi dei singoli Piani di Sviluppo Interaziendali sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani e l’investimento totale ammissibile per la totalità dei Piani di Sviluppo Interaziendali. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 60 punti e il valore massimo di 115 punti.
b) A ciascun Programma Integrato di Investimenti è attribuito un punteggio, variabile da 60 a 115 punti, dato dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano di Sviluppo Aziendale specifico. I pesi dei singoli Piani di Sviluppo Aziendali sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani e l’investimento totale ammissibile per la totalità dei Piani di Sviluppo Aziendali. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 120 punti e il valore massimo di 230 punti.
c) Al punteggio del Programma Integrato di Investimenti così ottenuto si somma, se il Programma è inserito in un Progetto Integrato di Sviluppo Regionale ovvero in un Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale approvato, il punteggio assegnato dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in funzione:
- dei risultati della valutazione complessiva del Progetto Integrato all’interno del quale il Programma Integrato di Investimenti è inserito;
- del livello di coerenza del Programma Integrato di Investimenti con le azioni prioritarie (territoriali e settoriali) che costituiscono il quadro logico di riferimento del Progetto Integrato;
- della valutazione del contributo del Programma Integrato di Investimenti al raggiungimento degli obiettivi del Progetto Integrato (integrazione, valorizzazione).
Il punteggio massimo attribuibile sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione al Programma Integrato di Investimenti è pari a 90 punti. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 120 punti e il valore massimo di 320 punti.
3. La valutazione del Programma Integrato di Investimenti si conclude con una Relazione di Valutazione che riporta le specifiche osservazioni e le eventuali richieste di modifica o di integrazioni da utilizzare nella successiva fase di negoziazione del Programma Integrato di Investimenti.
ARTICOLO 30
(Negoziazione sui Contenuti Tecnici ed Economici dei Programmi Integrati di Investimenti)
1. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente Articolo 29, predispone la graduatoria dei Programmi Integrati di Investimenti ammissibili alle agevolazioni attraverso i Contratti di Investimento.
2. Sulla base di tale graduatoria il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, con il supporto del Soggetto Attuatore, avvia con i Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimenti una attività negoziale sui contenuti tecnici ed economici delle proposte valutate positivamente, selezionate in base al merito sulla base dei fondi disponibili.
3. Il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ha facoltà di richiedere ai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimenti, sulla base delle Relazioni di Valutazione di cui al comma 6 del precedente Articolo 28 e al comma 3 del precedente Articolo 29, la riformulazione della proposta anche al fine di renderla maggiormente attinente agli obiettivi del Programma e, più in generale, delle strategie di sviluppo della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Sulla base delle specifiche osservazioni e delle richieste di modifica o di integrazioni contenute nelle Relazioni di Valutazione, il Soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimenti:
- in caso di condivisione delle osservazioni e delle richieste del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, provvede ad elaborare e consegnare all’Amministrazione Regionale la versione finale del Programma Integrato di Investimenti Interaziendali entro 10 giorni dalla ricezione delle Relazioni di Valutazione;
- in caso di non condivisione, anche parziale, delle osservazioni e delle richieste del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, avvia un confronto tecnico- amministrativo che deve essere concluso comunque entro 10 giorni dalla ricezione delle Relazioni di Valutazione per pervenire alla presentazione della versione finale del Programma Integrato di Investimenti entro i successivi 10 giorni.
ARTICOLO 31
(Approvazione della Graduatoria dei Programmi Integrati di Investimenti)
1. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente Articolo 29 e della negoziazione di cui al precedente Articolo 30 predispone la graduatoria dei Programmi Integrati di Investimenti ammessi alle agevolazioni attraverso i Contratti di Investimenti dandone comunicazione al Comitato Interassessorile di cui al precedente Articolo 23 per l’approvazione.
2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Programmi Integrati di Investimenti nella graduatoria, seguendo l’ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
3. L’Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale, entro 90 giorni dal termine di chiusura del bando, la graduatoria dei Programmi Integrati di Investimenti e dei relativi Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali ammessi alle agevolazioni e l’elenco delle domande non ammesse, con l’indicazione delle cause di esclusione.
4. Il Soggetto Attuatore invia ai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimenti e alle imprese proponenti i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale danno informazione dell’esito dell’istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l’importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.
5. Pena la decadenza delle agevolazioni, i Soggetti Responsabili e le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna gli stessi a realizzare il Programma Integrato di Investimenti e i relativi Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.
6. L’atto di adesione ed obbligo definisce il Programma Integrato di Investimenti e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l’importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell’impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall’Amministrazione regionale.
TITOLO VII – REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO INTERAZIENDALI E AZIENDALI
ARTICOLO 32
(Concessioni delle Agevolazioni)
1. L’Amministrazione regionale, per i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali approvati, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per il contributo in conto capitale per il contributo in conto interessi, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino
ad esaurimento delle risorse stesse; per i Piani agevolabili a causa dell’esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l’intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l’impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato e l’ubicazione dell’unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall’impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l’ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto capitale e contributo in conto interessi.
2. I singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni sono adottati dai Dirigenti dell’Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Interaziendali o Aziendali.
Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore, di cui al precedente Articolo 23, che cura il conseguente invio ai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimenti e alle imprese proponenti gli specifici Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali.
3. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:
a) di dichiarare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola “de minimis”;
b) di ottemperare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;
c) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;
d) obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l’ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;
f) di realizzare la quota di investimenti necessaria per l’erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione;
g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l’acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell’ultimo verbale di consegna dei beni;
h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
i) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l’attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata in fase di presentazione della domanda di agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
j) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
ARTICOLO 33
(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali e Aziendali)
1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a cinque, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dal Soggetto Attuatore specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.
3. Il Soggetto Attuatore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto. L'anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.
5. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
6. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell’investimento.
7. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
8. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.
9. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:
a) una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;
b) la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di semestralità pari a quelle previste per l’erogazione delle agevolazioni in conto interessi ed erogate contestualmente con queste ultime. Le quote semestrali di contributo verranno incrementate degli interessi, calcolati al tasso di tesoreria regionale, sulle somme di volta in volta ancora da erogare.
10. L’erogazione del contributo in c/interessi e del contributo in c/canone avverrà semestralmente previo accertamento del regolare pagamento delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo
11. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Amministrazione regionale, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dal Soggetto Attuatore, iscritto all’albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 4.10.1955 n°16 e 7.1.1975 n°1 art.11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio. Il Collaudatore sarà nominato sulla base di appositi criteri stabiliti dall’Amministrazione regionale.
12. A seguito dell’accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, si procede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
13. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi iin corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione regionale.
ARTICOLO 34
(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali)
1. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificare l’importo complessivo di spesa.
2. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Piano e nel rispetto del piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.
3. All’atto della conclusione di ognuno dei servizi previsti dal Piano, l’impresa presenta al Soggetto Attuatore la "Domanda di Concessione degli Aiuti", secondo lo schema che sarà indicato nel Bando.
4. La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell’impresa e che il piano e i relativi servizi si sono conclusi ed sono stati eseguiti a regola d’arte.
5. Alla Domanda devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore del Piano Integrato dei Servizi Reali e degli interventi realizzati.
6. Il Soggetto Attuatore, sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel programma integrato di servizi e nei relativi piani di lavoro, predispone una relazione tecnica per l’approvazione della concessione della agevolazione o il rigetto della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
7. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione specifica l’ammontare dell’aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.
8. Per l’erogazione dell’agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. L’avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio stesso ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte dell’impresa.
9. Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione dei servizi previsti nel Piano, comunque entro i 18 mesi, comporterà l’archiviazione automatica della pratica e la decadenza dalle agevolazioni accordate.
ARTICOLO 35
(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali)
1. L’impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolta nell’ambito del Piano di Innovazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere
corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati alla convenzione, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (coordinatrice), corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza intermedia del lavoro di ricerca fissata nella convenzione.
3. L’impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla data di termine delle attività fissata nella convenzione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell’ambito del Piano di Innovazione Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza della stessa, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L’impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo.
6. L'erogazione del finanziamento avverrà attraverso una o più anticipazioni, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari agli importi degli anticipi stessi.. Il numero delle anticipazioni verrà definito nel bando.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l’archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.
ARTICOLO 36
(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali)
1. L’impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolta nell’ambito del Piano di Formazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati alla convenzione, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (coordinatrice), corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza intermedia del lavoro di ricerca fissata nella convenzione.
3. L’impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla data di termine delle attività fissata nella convenzione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell’ambito del Piano di Formazione Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza della stessa, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L’impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del Piano di Formazione Aziendale. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 10% per ogni categoria di costo.
6. L'erogazione del finanziamento avverrà attraverso una o più anticipazioni, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari agli importi degli anticipi stessi.. Il numero delle anticipazioni verrà definito nel bando.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l’archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.
ARTICOLO 37
(Revoca delle Agevolazioni)
1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale dei contributi e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti.
2. Il bando di gara e i provvedimenti di concessione specificano gli indicatori oggettivi, gli scostamenti ammessi e le sanzioni da applicare nel caso in cui, in sede di accertamento finale, i valori di tali indicatori subiscano uno scostamento superiore al valore ammesso.
ARTICOLO 38
(Monitoraggio e Controlli)
1. L’Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.
TITOLO VIII – NORME FINALI
ARTICOLO 39
(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.
2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
ARTICOLO 40
(Periodo di Validità)
1. Le presenti Direttive di Attuazione decadono alla scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al comma 2 del precedente Articolo 2, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Commissione Europea.
Articolo 41
(Informazioni per le Procedure di Accesso)
1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.