TRA
N.B.: NON DEVE ESSERE INDICATO NELLO SCHEMA DI CONTRATTO ALCUN IMPORTO ATTINENTE ALL’OFFERTA ECONOMICA NE’ DEVONO ESSERE COMPLETATE LE PARTI MANCANTI. IL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO DEVE ESSERE SIGLATO SU OGNI PAGINA, COSÌ COME REDATTO DALLA STAZIONE APPALTANTE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA
NAVIGAZIONE TEMPORANEA SPERIMENTALE SUL SISTEMA DEI NAVIGLI LOMBARDI E SUL BACINO DEL PANPERDUTO
TRA
EXPLORA S.C.P.A. (di seguito per brevità, “Explora” o “Società” o “Partner”) con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx 00, capitale sociale pari ad Euro 500.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2019417, C.F. e P.IVA 08344310969 rappresentata da , domiciliato per la carica presso la Società, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del ,
di seguito anche “Explora” o il “Concedente”
E
, con sede in , Via , capitale sociale , iscritta nel Registro delle Imprese di , codice fiscale , partita IVA , in persona del , nato a , e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di della predetta società, in virtù dei poteri attribuitigli da del
di seguito anche il “Concessionario” di seguito anche denominate, congiuntamente, “Parti”.
PREMESSO CHE:
a) Explora è una società consortile per azioni, partecipata da Regione Lombardia, Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi e Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare il territorio lombardo in Italia e all’estero. Explora opera nell’ambito del sistema regionale secondo il modello dell’in house providing;
b) Regione Lombardia con d.g.r. n. 7748 del 17 gennaio 2018, ha approvato il “Nuovo schema di Convenzione quadro tra la Giunta regionale ed Explora S.c.p.a. – Approvazione
Programma Pluriennale Attività e prospetto di raccordo delle attività per il periodo 2018-2020 e prelievo fondo di riserva spese impreviste”;
c) Explora, in forza della Convenzione quadro con Regione Lombardia, ovvero nelle more della predisposizione della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo operatore economico cui affidare il servizio di navigazione per l’annualità 2019, nonché nell’attesa dell’adozione da parte di Regione Lombardia del Regolamento di cui all’art. 3, comma 2, lett. d-bis) L.R. n. 6/2012, assume il ruolo di ente concedente per affidare l’attività di navigazione turistica a carattere sperimentale – consentita dall’art. 24 del l.r. 28 dicembre 2017, n. 37, recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economica- finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità delle Regioni) – Collegato 2018”;
d) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx 000 del 5 novembre 2018 ha dato mandato ad Explora di procedere attraverso un nuovo affidamento del medesimo servizio a valere per l’anno 2019, nel quale si confermerà l’assenza di contributi economici a favore dell’affidatario;
e) Con bando pubblicato in data (•), Explora ha indetto una procedura di gara sotto soglia per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e xx. xxx X.Xxx. x. 00/0000 (xx qui, anche solo il “Codice”), del servizio di navigazione turistica (da qui anche il "Servizio") alle condizioni e secondo le modalità indicate nell’allegato 3 del Capitolato Tecnico al Bando (da qui anche il "Bando"), che si allega come parte integrante e sostanziale del presente Contratto, trattandosi di documento tecnico prescrittivo e vincolante per l’aggiudicatario;
f) in data (•) Explora ha aggiudicato la gara di cui sopra a (•);
g) sussistono/non sussistono le condizioni per l’affidamento delle attività oggetto del presente Contratto in via d’urgenza (ove sussistano, andranno indicate specificamente le motivazioni);
h) il Concessionario si è impegnato, in sede di gara, a prestare il Servizio alle condizioni previste nella documentazione di gara nonché nell’offerta, allegata sub B) al presente Contratto e ha concordato con Explora il calendario della navigazione che si allega sub (•) al presente Contratto;
i) il Concessionario, partecipando alla procedura di selezione, ha avuto esatta cognizione della natura dell’affidamento, delle condizioni per l’esecuzione del Servizio, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sul Servizio, e ha dunque tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della determinazione della propria offerta; di conseguenza, gli elementi resi noti nella documentazione di gara o comunque accertabili dal concorrente utilizzando l’ordinaria
diligenza, non potranno comportare la rivendicazione di alcun corrispettivo ulteriore in favore del Concessionario;
j) il Concessionario accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel presente Contratto, e nei rispettivi allegati;
k) al fine di procedere alla sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario ha consegnato la documentazione di seguito indicata:
• certificato iscrizione C.C.I.A.A;
• copia del mandato collettivo con rappresentanza (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario non ancora costituiti);
• polizza assicurativa c.d. all risks n. (•) rilasciata da (•) con decorrenza da (•) secondo quanto disposto dall’art. 6 che segue;
• polizza assicurativa n. (•) rilasciata da (•) con decorrenza da (•) per responsabilità civile verso terzi (RCT) derivante da eventuali danni causati a cose o persone nell’esecuzione della Concessione, secondo quanto disposto dall’art. 6 che segue;
• polizza fideiussoria n. (•) rilasciata da (•) con decorrenza (•) con garanzia a prima richiesta, pari all'importo forfettario dovuto annualmente dal Concessionario al Concedente.
o) il Concessionario è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti;
p) in data , è stata acquisita da parte di Explora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice dei Contratti, una garanzia sotto forma di (•) rilasciata al Fornitore da (•), del valore di Euro (•) ((•)), pari al (•) del valore del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2
OGGETTO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
2.1 Il Concedente affida al Concessionario, che accetta e si obbliga in tal senso, il servizio di navigazione temporanea per il Lotto (•), secondo le specificità e alle condizioni meglio indicate nei documenti allegati (•), allegata al presente Contratto, nonché nel rispetto dei modi e dei tempi indicati negli articoli seguenti e nel rispetto della normativa applicabile (di seguito, anche, il “Servizio”).
2.2 In particolare, il Concessionario è obbligato allo svolgimento del Servizio, per tutta la durata della Concessione, con assunzione del rischio di domanda e del rischio di disponibilità secondo le definizioni di tali rischi fornite dal D.Lgs. n. 50/2016.
2.3 Non è previsto alcun corrispettivo, né alcun contributo economico da parte di Explora e/o dei suoi soci e/o di altri enti pubblici o privati nei confronti del Concessionario. Tutte le spese inerenti alle unità di navigazione (comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e pulizia, oltre che a eventuali oneri amministrativi o autorizzativi, come verrà specificato in seguito) sono ad esclusivo carico del Concessionario.
2.4 Il Concessionario si obbliga a:
- dotarsi di un numero minimo di (•), unità di navigazione o del diverso numero offerto in gara, con le caratteristiche indicate nell’allegato A al presente Contratto;
- provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione, ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, garantendone la perfetta funzionalità rispetto allo scopo;
- ripristinare l’unità di navigazione nel caso di avaria, malfunzionamenti o altri danni che la rendono inservibile allo svolgimento del Servizio entro e non oltre 10 giorni dal momento dell’insorgere del vizio o dalla sua scoperta, dando al Concedente, comunicazione tempestiva della eventuale sostituzione dell’avaria ed eventuale sostituzione dell’unità di navigazione;
- prestare il Servizio utilizzando imbarcazioni adatte all’attività di navigazione di cui al seguente art. 3, in regola con la normativa vigente e dotate delle caratteristiche indicate dall'art. 5 del Regolamento Regionale 29 aprile 2015, n. 3 recante “Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate”;
- impiegare, per la conduzione delle imbarcazioni, personale in possesso del titolo di pilota- motorista (così come disciplinato dal D.M. del 16 febbraio 1971 del Ministero per i trasporti e per l’aviazione civile) e/o del certificato nazionale di conduzione navi per il trasporto di persone (come disciplinato dal D.P.R. 18 dicembre 1999, n. 545) e/o di altro titolo abilitante al comando di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico,
con attestazione di aver conseguito la qualifica di “autorizzato” ai sensi dell’art. 134 del Codice della Navigazione e dell’art. 58 del Regolamento per la Navigazione Interna;
- rispettare i requisiti di composizione minima di equipaggio per ciascuna imbarcazione previsti dalla tabella allegata al D.M. 5 febbraio 1986 del Ministero dei Trasporti;
- essere in regola con tutte le condizioni di sicurezza della navigazione per il trasporto di persone (i.e. salvataggi, dotazioni di sicurezza etc.) e con tutti gli obblighi applicabili al caso, compresi quelli autorizzativi in qualunque modo denominati, oltre che con gli obblighi in materia di lavoro, previdenza, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi;
- uniformarsi, a proprie spese, alle prescrizioni eventualmente impartite dal Concedente in merito al posizionamento degli approdi e alla sosta sui canali, nonché al ricovero delle imbarcazioni durante i periodi di non utilizzo;
- acquisire le autorizzazioni, le licenze, i permessi e ogni altro atto di assenso che dovesse occorrere per lo svolgimento del Servizio, entro la data di avvio del Servizio indicata nel calendario della navigazione di cui all’allegato C al presente Contratto;
- dotarsi di un sistema informatico per la prenotazione online dei servizi entro la data di avvio del Servizio indicata nel calendario della navigazione di cui all’allegato C al presente Contratto;
- mettere a disposizione dell’utenza un call center dedicato per informazioni e prenotazioni entro la data di avvio del Servizio indicata nel calendario della navigazione indicato nell’allegato C al presente Contratto;
- dotarsi di personale con conoscenza della lingua inglese per le funzioni di comunicazione e di servizio all’utenza entro la data di avvio del Servizio indicata nel calendario della navigazione indicato nell’allegato C al presente Contratto;
- di esporre il logo inLombardia e/o di Explora sull’unità di navigazione utilizzata per il servizio, nonché condividere tutta l’immagine coordinata promossa da Explora.
2.5 Il Concessionario sarà responsabile per ogni fatto doloso o colposo che generi danni durante lo svolgimento dell'intero servizio, ivi incluse le manovre necessarie all'avvio e al termine della navigazione o che sia comunque causato, direttamente o indirettamente, dalle attività affidate in concessione.
2.6 Al fine di consentire a Explora, anche per accertare l’andamento della sperimentazione del Servizio, di verificare i dati relativi ai passeggeri, oltre che le potenzialità del Servizio ed eventuali problematiche riscontrate, il Concessionario dovrà fornire, a semplice richiesta del Concedente, i dati in suo possesso; sempre a semplice richiesta, il Concessionario dovrà essere disponibile a consentire accertamenti sulle condizioni di navigazione e/o, in generale,
sulle condizioni di svolgimento del Servizio (compresi quelli attinenti allo stato delle unità di navigazione impiegate) a cura dell’ente Concedente e/o di soggetti competenti a riguardo.
2.7 Come contropartita economica per la gestione del Servizio, il Concessionario potrà incassare direttamente dall’utenza gli introiti derivanti da tale gestione, ferma restando l’applicabilità delle tariffe indicate in sede di gara nell’apposita documentazione tecnica e allegate al presente Contratto e la corresponsione a Explora dell’importo forfettario annuale e della fee come indicati all’art. 5 che segue.
Art. 3
AMBITI DI ATTIVITA’ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO
3.1.1 Gli itinerari e i periodi di navigazione, meglio specificati nel Capitolato Tecnico allegato sub
3) del Bando, potranno essere svolti sui seguenti specchi d’acqua come di seguito descritti:
[LOTTO 1
- TOUR DELLA DARSENA: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di Milano esclusivamente nelle giornate di domenica, lunedì e festivi con possibile estensione fino ad Abbiategrasso;
- TOUR DELLE CONCHE: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di Milano con estensione al Naviglio Pavese nei pressi di Conchetta esclusivamente nelle giornate di domenica, lunedì e festivi;
- TOUR DELLA DIDATTICA MILANESE: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di Milano legata alla didattica in ogni giorno della settimana;
- TOUR DELLE DELIZIE: Tratta del Naviglio Grande sull’asta verticale e più precisamente da Abbiategrasso e Castelletto di Cuggiono;
- NAVIGARMANGIANDO DELLE DELIZIE: Navigarmangiando sull’asta verticale del Naviglio Grande (da Abbiategrasso a Castelletto di Cuggiono);
- TOUR DI TURBIGO: Tratta in Comune di Turbigo;
- TOUR DEL BACINO DEL PANPERDUTO: Tratta sul Bacino del Panperduto.]
oppure
[LOTTO 2:
- TOUR DELLA DARSENA: Tratta milanese del Naviglio Grande e nella Darsena di Milano esclusivamente nelle giornate dal martedì al sabato escluso i festivi;
- TOUR DELLE CONCHE: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di Milano con estensione al Naviglio Pavese nei pressi di Conchetta esclusivamente nelle giornate dal martedì al sabato escluso i festivi;
- NAVIGARMANGIANDO MILANESE: Tratta del Naviglio Grande con possibile estensione fino ad Abbiategrasso;
- TOUR DELLA MARTESANA: Tratta de Xxxxxxxx Xxxxxxxxx da Concesa di Trezzo sull’Adda a Vaprio d’Adda;
- TOUR DELLA DIDATTICA SUL NAVIGLIO MARTESANA: Tratta del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx legata alla didattica / Xxxxxxxx.]
3.1.2. Il Concessionario dovrà utilizzare gli approdi esistenti sui Navigli di seguito indicati:
− Naviglio Grande: Milano Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Cassinetta di Lugagnano, Robecco sul Naviglio, Magenta, Boffalora Sopra Ticino, Bernate Ticino, Castelletto di Cuggiono e Turbigo, Trezzano;
− Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: Vaprio d’Adda e Concesa di Trezzo sull’Adda.
3.1.3 Il Servizio sarà svolto nell'anno 2019 con rispetto del calendario delle asciutte di cui alla Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 10 dicembre 2018 e fermo restando che il livello idrometrico dei Navigli lo consenta.
3.2 Sulle tratte di cui al precedente articolo 3.1, il Concessionario dovrà garantire i seguenti percorsi:
[LOTTO 1:
- TOUR DELLA DARSENA E DELLE CONCHE: il lunedì minimo n. 3 (tre) corse pomeridiane, mentre la domenica e festivi minimo n. 6 (sei) corse da effettuarsi sull’intera giornata;
- TOUR DELLA DIDATTICA MILANESE: su prenotazione;
- TOUR DELLE DELIZIE: domenica e festivi con un minimo di n. 3 (tre) corse al giorno;
- NAVIGARMANGIANDO DELLE DELIZIE: su prenotazione;
- TOUR DI TURBIGO: su prenotazione;
- TOUR DEL BACINO DEL PANPERDUTO: sabato, domenica e festivi con un minimo di
n. 1 (una) corsa al giorno, per l’intera durata della Concessione e su prenotazione nei giorni feriali.
Eventuali corse aggiuntive, che prevedano l’utilizzo delle opere idrauliche ed infrastrutturali insistenti nel sito del Panperduto (ci si riferisce, in particolare, alla conca di navigazione), dovranno essere previamente concordate con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, nella sua qualità di proprietario del Bacino stesso, e devono essere espletate, a seconda delle richieste da parte dell’utenza, in termini di corse esclusive o corse dedicate (“Corse Aggiuntive”);]
oppure
[LOTTO 2:
- TOUR DELLA DARSENA E DELLE CONCHE: dal martedì al giovedì minimo n. 3 (tre) corse pomeridiane, mentre il venerdì e il sabato escluso i festivi minimo n. 6 (sei) corse da effettuarsi sull’intera giornata;
- NAVIGARMANGIANDO MILANESE: su prenotazione;
- TOUR DELLA MARTESANA: domenica e festivi con un minimo di n. 3 (tre) corse al giorno;
- TOUR DELLA DIDATTICA SUL NAVIGLIO MARTESANA: su prenotazione.]
Si fa presente che tutti gli itinerari potranno essere incrementati rispetto alle “Corse Garantite” a discrezione del Concessionario in accordo con il Concedente.
Si fa inoltre presente che la corse dei suddetti Tour devono essere garantite fermo restando la sussistenza delle condizioni idrometriche di navigabilità imposte dal Consorzio Est Ticino Villoresi e le condizioni metereologiche adeguate.
3.3 Eventuali corse ulteriori o proposte di valorizzazione formulate in offerta, dovranno essere concordate con il Concedente che ne dovrà assentire la fattibilità, condividendo con il Concessionario gli itinerari e le modalità.
3.4 Il Concessionario potrà altresì effettuare ulteriori corse (anche esclusive e serali) rispetto a quelle di cui al comma 3.2 del presente articolo, anche organizzando sulle proprie unità di navigazione eventi, meeting, feste e cerimonie, purché d’intesa con il Concedente e sempre che si tratti di attività che non contrastino con la valorizzazione del sistema dei Navigli, con le normative comunali vigenti e con gli ordinari, e approvati, programmi di navigazione turistica.
3.5 E’ fatto obbligo al Concessionario di esporre su tutte le unità di navigazione in funzione sui Navigli, in modo ben visibile, i loghi di InLombardia/Explora e di Regione Lombardia e di inserire in tutto il materiale promozionale e di comunicazione e/o segnalazione il logo di InLombardia/Explora che dovrà essere presente con apposito link al sito istituzionale, anche sui propri siti ove si pubblicizzi e/o proponga il servizio di navigazione sui Navigli.
3.6 Resta intesto che i periodi di navigazione previsti nel presente articolo sono indicati tenendo conto delle ordinarie condizioni delle acque sulle quali è concessa la navigazione e, dunque, potrebbero subire modifiche indipendentemente dalla volontà delle Parti, per cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo, crolli spondali, piene anomale, secche non previste), o per fatti di terzi (a titolo esemplificativo, interventi urgenti necessari sui canali) senza che ciò possa
comportare diritto ad indennizzi e/o risarcimenti in favore del Concessionario, a cui quest’ultimo in ogni caso espressamente rinuncia fin d'ora.
3.7 Resta altresì inteso che è facoltà del Concedente adeguare l’effettiva consistenza del Servizio alle concrete condizioni di navigabilità e alle esigenze di pubblica sicurezza.
Art. 4 DURATA
4.1 La concessione avrà durata dalla sottoscrizione del presente contratto per l'anno 2019, fermo restando il Calendario delle Asciutte di cui Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 10 dicembre 2018.
4.2 Il Concedente si riserva il diritto di prorogare la durata del presente Contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (cfr. comma 11 art. 106 D.Lgs. 502016) da parte dei Regione Lombardia o soggetto da essa designato finalizzato al rilascio della concessione definitiva secondo il Regolamento Regionale recante la disciplina di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (articolo 3, comma 2, lettera d-bis), l.r. 4 aprile 2012, n. 6).
Art. 5
IMPEGNI ECONOMICI DEL CONCESSIONARIO
5.1 A fronte del diritto di introitare le tariffe derivanti dalla gestione del servizio di navigazione, e sempre nel rispetto delle tariffe concordate e indicate nell’allegato (•) al presente Contratto, il Concessionario si impegna, inderogabilmente e senza poter opporre alcuna eccezione in merito alle condizioni di esercizio e/o alla fattibilità del Servizio offerto in gara, a corrispondere al Concedente:
✓ l’importo forfettario annuale pari a € (•), come risultante dall’offerta allegata sub (•) al presente Contratto;
✓ la fee del (•) % dovuta a Explora sugli incassi – a qualsiasi titolo introitati dal Concessionario – eccedenti la soglia di incasso di € 125.000, calcolata sulla differenza tra gli incassi effettivi alla fine dell’anno di navigazione e i € 125.000 prefissati per ogni singolo lotto.
5.2 L’importo forfettario garantito dovrà essere riconosciuto al Concedente in due tranche: un acconto del 50% da pagarsi entro il 30 giugno 2019 e il saldo da pagarsi entro il 30 settembre 2019, previa presentazione della fattura da parte di Explora al Concessionario.
5.3 La fee eventualmente da riconoscersi in favore del Concedente, invece, deve essere corrisposta a quest’ultimo entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Servizio, come indicata nel calendario allegato sub C) al presente Contratto.
5.4 Al fine di consentire l’accertamento effettivo degli incassi del Concessionario e procedere dunque, in trasparenza e correttezza, al calcolo della fee dovuta al Concedente di cui al precedente comma 5.3, il Concessionario si impegna a fornire e/o trasferire mensilmente il numero dei passeggeri e tariffe applicate per ogni linea. Inoltre, il Concessionario si impegna a trasmettere mensilmente le matrici e/o i documenti fiscali relativi ai biglietti venduti andranno consegnate al Concedente, con indicazione del giorno e della tratta di navigazione, di modo che il Concedente possa essere costantemente aggiornato sui dati economici inerenti alla Concessione.
5.5 Resta inteso che rientrano nei ricavi utili per determinare la soglia su cui calcolare la fee dovuta in favore del Concedente anche le attività che il Concessionario organizza in proprio, ai sensi del precedente art. 3.3 e 3.4.
Art. 6
POLIZZE ASSICURATIVE
6.1 Il Concessionario ha consegnato al Concedente le seguenti polizze assicurative, per quanto compatibili, in conformità agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004 pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2004, che riportano, nel novero dei soggetti assicurati, anche il Concedente ed escutibili a prima richiesta da Explora:
a. polizza assicurativa di tipo all risks operante per tutta la durata della Concessione a copertura dei danni materiali diretti e/o indiretti subiti dai beni del Concessionario utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione causati da qualsivoglia evento e qualunque sia la causa - massimale di importo non inferiore a
€ 1.000.000 (euro un milione);
b. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi operante per tutta la durata della Concessione per danni alle persone e alle cose imputabili a responsabilità del Concessionario, a quella dei suoi collaboratori o del suo personale dipendente per tutta la durata del servizio oggetto della Concessione. La polizza assicurativa dovrà specificamente prevedere la copertura dei danni ai passeggeri, qualunque sia il titolo in base al quale sia effettuato il trasporto, ed ai danni cagionati a soggetti non passeggeri in conseguenza della navigazione o della giacenza in acqua dell’imbarcazione nonché la copertura dei danni derivanti da urti contro altre
imbarcazioni ovvero manufatti idraulici, sponde delle vie navigabili, pontili, approdi, corpi galleggianti o fissi.
Il massimale di importo per danni alla persona non è inferiore a € 5.000.000 (euro cinque milioni).
Il massimale di importo per danni alle cose non è inferiore a € 1.000.000 (euro un milione).
6.2 Resta inteso tra le Parti che, in caso di proroga del presente Contratto, il Concessionario è obbligato ad estendere il periodo di validità delle polizze assicurative di cui al precedente comma, lett. a) e b) per tutta la durata della concessione.
6.3 Il Concessionario dovrà in ogni caso tenere indenne Explora da qualsiasi danno che possa derivare a terzi nello svolgimento delle ulteriori attività organizzate dal Concessionario sulle proprie imbarcazioni quali, a mero titolo esemplificativo, eventi, meeting, feste e cerimonie.
6.4 Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia delle attestazioni di pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze. In caso di ritardato o mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente ai sensi del successivo art. 10.2. Allo scopo, le polizze di cui al precedente articolo 6.1, lett. a) e b) dovranno contenere apposita clausola che impegni le relative compagnie assicurative a dare avviso al Concedente del mancato pagamento del premio da parte del Concessionario (da effettuarsi via raccomandata A/R con ricevuta di ritorno) e mantenere vigente la copertura fino a 60 (sessanta) giorni dalla data dell’invio dell’avviso.
6.5 Il Concessionario ha consegnato a Explora una garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice, sotto forma di (•) rilasciata al Concessionario da (•), del valore di Euro (•) ((•)), pari al (•) del valore massimo stimato del contratto di concessione a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del mancato pagamento della fee di cui al punto 5.1 del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia prevede espressamente, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del Codice, a favore del Concedente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. La garanzia dovrà avere una durata estesa a 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 5.2 che precede.
6.6 Resta inteso tra le Parti che in caso di proroga del presente Contratto, il Concessionario dovrà estendere la durata della polizza fideiussoria di cui al precedente comma 5, compatibilmente con la durata del Contratto.
Art. 7
VERIFICHE DI REGOLARE ANDAMENTO DELLA GESTIONE
7.1 Il Concessionario è tenuto a inviare a Explora dei report mensili sull’esecuzione del Servizio, sui risultati dell’attività e su eventuali criticità riscontrate. In ogni caso è facoltà del Concedente richiedere ulteriori informazioni sull’andamento del Servizio.
La mancata presentazione dei report nei termini prestabiliti o la valutazione negativa degli stessi da parte del Concedente costituiscono “cattiva gestione” ai sensi del successivo articolo 10 del presente contratto.
7.2 Il Concessionario è tenuto a predisporre e a sottoporre a tutti gli utenti dei questionari di gradimento, il cui testo deve essere preventivamente condiviso con Explora. I questionari dovranno essere conservati a cura del Concessionario e presentati a Explora, dietro esplicita richiesta e saranno utilizzati anche al fine di riscontrare la veridicità dei dati forniti circa il numero effettivo dei passeggeri.
7.3 Nel caso in cui Explora, dall’analisi dei questionari, rilevi la “cattiva gestione” del Servizio, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 10. La mancata presentazione o manipolazione dei questionari da parte del Concessionario costituiscono “cattiva gestione” ai sensi del successivo articolo 10.
7.4 Explora, durante tutto il periodo di durata della concessione e fermo restando quanto previsto dall’art. 10 che segue, potrà verificare che i Servizi siano svolti dal Concessionario in maniera coerente con i criteri e le modalità concordate nel presente Contratto. A tal fine, saranno effettuate verifiche periodiche, anche senza preavviso, da parte del Concedente.
Art. 8 PENALI
8.1 In caso di ingiustificata sospensione del Servizio per causa imputabile al Concessionario, verrà applicata una penale giornaliera pari a euro 1.000 (mille) per ogni giorno di sospensione. In caso di sospensione prolungata per oltre 10 (dieci) giorni, il Contratto potrà essere risolto ai sensi del seguente art. 10, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti da Explora e salva l'esperibilità di ogni ulteriore azione.
Art. 9 CESSIONE
9.1 E’ fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, fatto salvo il consenso del Concedente, che dovrà in ogni caso essere espresso per iscritto e fermo restando quanto previsto dall’art. 175, comma 1, lett. d) del, D.Lgs. n. 50/2016.
9.2 Explora si riserva la facoltà di cedere il presente Contratto ad altri soggetti in qualsiasi momento, previa comunicazione al Concessionario, da inviarsi con lettera raccomandata a/r.
Art. 10 RISOLUZIONE
10.1 Explora avrà diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi, che denotano la “cattiva gestione” del Servizio da parte del Concessionario:
a) mancata presentazione dei report mensili sull’esecuzione del Servizio, sui risultati dell’attività e su eventuali criticità riscontrate così come indicato al precedente art. 7;
b) sospensione dell’espletamento del Servizio per oltre 10 (dieci) giorni. Non costituisce causa di risoluzione ai sensi del presente articolo la sospensione del Servizio previamente autorizzata e/o condivisa per iscritto dal Concedente dovuta ad asciutta delle vie navigabili in periodi ulteriori rispetto a quelli previsti al precedente art. 3.1.2 e a modifiche del calendario, che siano state concordate per iscritto con il Concedente, intervenute per consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni organizzate dal Concedente per finalità istituzionali e di promozione dei Navigli;
c) mancato rispetto degli itinerari e dei relativi orari così come stabiliti dal precedente art. 3 senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte di Explora;
d) mancata o incompleta consegna mensile al Concedente dei dati di cui all’art. 2.6;
e) qualora non abbia provveduto alla manutenzione e/o riparazione e/o pulizia delle imbarcazioni.
10.2 Explora avrà altresì diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti da parte del Concessionario:
a) in caso di mancata o incompleta corresponsione dell’importo forfettario annuale di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 5 che precede;
b) in caso di mancata o incompleta corresponsione della fee (se raggiunta l’eccedenza rispetto al minimo di incasso) di cui al precedente art. 5, commi 1 e 3;
c) in caso di ritardato o mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative di cui al precedente art. 6.4;
d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010;
e) qualora, al momento dell’aggiudicazione della Concessione, il Concessionario si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
f) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione ai sensi di quanto dal D. Lgs. n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
g) qualora il Concessionario si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
h) in caso di violazione, nell’esecuzione del presente Contratto, delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori nonché delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione per il trasporto di persone;
i) in ogni caso, qualora il Concessionario perda i requisiti richiesti dagli atti di gara.
10.3 Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti commi, il contratto s’intenderà risolto di diritto non appena Explora avrà dichiarato al Concessionario, mediante raccomandata a/r, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
10.4 Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui ai precedenti punti 10.1 e 10.2, qualora il Concessionario non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, Explora, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, potrà diffidarlo ad adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro termine ritenuto idoneo, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s’intenderà risolto.
10.5 In ogni caso di risoluzione stragiudiziale del Contratto, resta ferma la facoltà del Concedente di chiedere il risarcimento di ogni danno subito per effetto della condotta del Concessionario.
10.6 Rimane comunque salva la facoltà per Explora di chiedere la risoluzione giudiziale del contratto per qualsiasi grave inadempimento o non corretto adempimento da parte del Concessionario.
10.7 Nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente tratterrà l’intero importo forfettario annuale ricevuto dal Concessionario e avrà diritto di chiedere la fee, qualora non sia stata ancora corrisposta, calcolata sugli incassi maturati fino al momento di efficacia della risoluzione.
ART. 11 REVOCA
11.1 Il Concedente ha il diritto di revocare in qualunque tempo e a suo insindacabile giudizio il contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico in conformità all’art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 12 CONTROVERSIE
12.1 Le Parti concordano che per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 13
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
13.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
13.2 Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.: (•)).
13.3 Il Concessionario dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, utilizzato per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente Contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n. 136/2010, è il seguente (•) e che su di esso possono operare i seguenti soggetti (•).
13.4 Il Concessionario si impegna altresì:
a) a comunicare tempestivamente a Explora ogni modifica relativa ai dati di cui alla precedente punto 13.3;
b) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale dovrà essere riportato il numero CIG di cui sopra;
13.5 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 10.2 ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010 nel caso di transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della medesima legge.
Art. 14 ALLEGATI
14.1 Sono allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
Allegato A) Bando e relativi allegati sub A (Scheda tecnica), e D (Domanda di partecipazione);
Allegato B) Offerta tecnico-economica;
Allegato C) Tariffe e calendario concordato con il Concedente.
Art. 15
SPESE DI CONTRATTO
15.1 Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario.
Art. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO
16.1 Ai fini del presente Contratto e di qualsiasi controversia da esso nascente o ad esso collegata, le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi/indirizzi indicati nell'epigrafe del presente Contratto.
Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
17.1 La Parti si obbligano al rispetto di quanto previsto dal al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii.
Art. 18
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
18.1 Il direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del responsabile del procedimento Dr. Xxxxx Xxxxxxx, la quale manterrà, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con il Concessionario.
18.2 Il Concessionario indica quale referente il dott. (•) per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del contratto.
Art. 19
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001
19.1 Explora, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello Organizzativo”), nonché un proprio Codice Etico.
19.2 Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Società e pubblicato sul suo sito web xxx.xxxxxxx.xx-xxxxxxxxx.xx nella sezione "Società Trasparente"/Disposizioni generali/Atti Generali”, e di prestare le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenuti.
19.3 La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla Società, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Explora di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 20
PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
20.1 Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 – serie ordinaria.
20.2 La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Explora di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 21
INFORMAZIONE ANTIMAFIA – CONDIZIONE RISOLUTIVA
21.1 Resta inteso tra le Parti che l’efficacia del presente Contratto è risolutivamente condizionata alla consegna, da parte del Concessionario al Concedente ed entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, dell’informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura.
Milano, lì (•)
Per il Concedente Per il Concessionario