CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA PROTEZIONE DELL’ABITAZIONE CONTRO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA PROTEZIONE DELL’ABITAZIONE CONTRO
I RISCHI: INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA CASA, DANNI
A TERZI, FURTO E ASSISTENZA
postecasa360
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
• Nota Informativa comprensiva di Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
INDICE
Nota Informativa | |
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PAG. | 1/11 |
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 1/11 |
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI PAG. | 5/11 |
Glossario PAG. | 7/11 |
Condizioni di Assicurazione | |
Art. 1 - Informazioni generali PAG. | 1/34 |
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio PAG. | 1/34 |
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del Premio PAG. | 1/34 |
Art. 1.3 - Durata e proroga dell’assicurazione PAG. | 2/34 |
Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro PAG. | 2/34 |
Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione PAG. | 2/34 |
Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione PAG. | 2/34 |
Art. 1.7 - Modifiche al contratto PAG. | 2/34 |
Art. 1.7.1 Sostituzione di polizza PAG. | 3/34 |
Art. 1.7.2 Variazioni e/o comunicazioni inerenti il Contratto PAG. | 3/34 |
Art. 1.8 - Aggravamento e diminuzione del rischio PAG. | 3/34 |
Art. 1.9 - Oneri fiscali PAG. | 4/34 |
Art. 1.10 - Estensione territoriale PAG. | 4/34 |
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio PAG. | 4/34 |
Art. 1.12 - Prescrizione PAG. | 4/34 |
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di surroga PAG. | 4/34 |
Art. 1.14 - Reclami PAG. Incendio e Altri danni alla casa | 4/34 |
Art. 2 - Rischi assicurati PAG. | 6/34 |
Art. 2.1 - Incendio Standard PAG. | 6/34 |
Art. 2.2 - Incendio Esteso PAG. | 9/34 |
Art. 2.3 - Rischio Locativo PAG. | 10/34 |
Art. 3 - Operatività dell’assicurazione PAG. | 10/34 |
Art. 3.1 - Fabbricati assicurabili PAG. | 10/34 |
Art. 3.2 - Persone non considerate terzi PAG. | 11/34 |
Art. 4 - Limiti di Indennizzo/Franchigie PAG. | 11/34 |
Art. 5 - Riepilogo di Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti PAG. | 11/34 |
Art. 6 - Proprietario/Locatario PAG. | 13/34 |
Art. 7 - Colpa Grave PAG. | 13/34 |
Art. 8 - Esclusioni PAG. | 13/34 |
Art. 8.1 - Rischi esclusi validi per tutte le garanzie PAG. | 13/34 |
Art. 8.2 - Eventi socio-politici: ulteriori esclusioni PAG. | 14/34 |
Art. 8.3 - Eventi atmosferici: ulteriori esclusioni PAG. | 14/34 |
Art. 8.4 - Sovraccarico neve: ulteriori esclusioni PAG. | 14/34 |
Art. 8.5 - Crollo: ulteriori esclusioni PAG. | 14/34 |
Art. 8.6 - Lastre e specchi: ulteriori esclusioni PAG. | 15/34 |
Art. 8.7 - Fenomeno elettrico: ulteriori esclusioni PAG. | 15/34 |
Art. 8.8 - Acqua condotta: ulteriori esclusioni PAG. | 15/34 |
Art. 8.9 - Danni a terzi - RC Proprietario: ulteriori esclusioni PAG. Furto | 15/34 |
Art. 9 - Rischio assicurato PAG. | 16/34 |
Art. 9.1 - Furto Standard PAG. | 16/34 |
Art. 9.2 - Furto Esteso PAG. | 17/34 |
Art. 10 - Operatività dell’assicurazione ......................................................................................PAG. 18/34
Art. 10.1 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive ...............................................PAG. 18/34
Art. 10.2 - Mezzi di chiusura dei locali .............................................................................................PAG. 18/34
Art. 11 - Impianto di allarme con collegamento .........................................................................PAG. 19/34 Art. 12 - Dimora saltuaria .............................................................................................................PAG. 19/34
Art. 13 - Limiti di Indennizzo ........................................................................................................PAG. 19/34
Art. 14 - Riepilogo di Limiti di Indennizzo, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇ ...........................................PAG. 20/34 Art. 15 - Esclusioni .......................................................................................................................PAG. 21/34
Assistenza
Art. 16 - Operatività dell’assicurazione ......................................................................................PAG. 22/34
Art. 17 - Assistenza Standard ......................................................................................................PAG. 22/34
Art. 17.1 - Prenotazione e spese di albergo ...................................................................................PAG. 22/34
Art. 17.2 - Rientro anticipato dell’Assicurato....................................................................................PAG. 22/34
Art. 17.3 - Trasloco per inagibilità ...................................................................................................PAG. 22/34
Art. 17.4 - Rirpistino dell’abitazione con impresa di pulizie .............................................................PAG. 22/34 Art. 18 - Assistenza Estesa ..........................................................................................................PAG. 23/34
Art. 18.1 - Invio segnali di allarme ..................................................................................................PAG. 23/34
Art. 18.2 - Segnalazione di artigiani.................................................................................................PAG. 24/34
Art. 18.3 - Idraulico .........................................................................................................................PAG. 24/34
Art. 18.4 - Elettricista ......................................................................................................................PAG. 25/34
Art. 18.5 - Fabbro-Falegname-Vetraio.............................................................................................PAG. 25/34
Art. 18.6 - Guardia Giurata .............................................................................................................PAG. 25/34
Art. 18.7 - Consulto medico ............................................................................................................PAG. 25/34
Art. 18.8 - Invio di un medico generico o di un’ambulanza in caso di urgenza ...............................PAG. 26/34
Art. 18.9 - Reperimento e invio baby sitter a seguito di ricovero ....................................................PAG. 26/34
Art. 18.10 - Reperimento e invio collaboratrice a seguito di ricovero .............................................PAG. 26/34
Art. 18.11 - Consulenza psicologica ...............................................................................................PAG. 26/34
Art. 19 - Esclusioni ........................................................................................................................PAG. 26/34
Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri
Art. 20 - Sinistri Incendio e Altri danni alla casa: ▇▇▇▇▇ al Fabbricato e al Contenuto ..........PAG. 28/34
Art. 20.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza ........................................................................PAG. 28/34
Art. 20.2 - Obblighi in caso di Sinistro .............................................................................................PAG. 28/34
Art. 20.3 - Esagerazione dolosa del danno .....................................................................................PAG. 28/34
Art. 20.4 - Procedura per la valutazione del danno ........................................................................PAG. 28/34
Art. 20.5 - Forma dell’assicurazione ...............................................................................................PAG. 29/34
Art. 20.6 - Assicurazione parziale (regola proporzionale) ................................................................PAG. 29/34
Art. 20.7 - Valore delle Cose assicurate ..........................................................................................PAG. 29/34
Art. 20.8 - Pagamento dell’Indennizzo ............................................................................................PAG. 29/34
Art. 20.9 - Anticipo sugli Indennizzi .................................................................................................PAG. 30/34
Art. 20.10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali ..........................................................PAG. 30/34
Art. 20.11 - Assicurazione presso diversi Assicuratori ....................................................................PAG. 30/34 Art. 21 - Sinistri Incendio e Altri danni alla casa: ▇▇▇▇▇ a terzi (cose e persone) ...................PAG. 30/34 Art. 21.1 - ▇▇▇▇▇▇▇▇ in caso di Sinistro .............................................................................................PAG. 30/34
Art. 21.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali ............................................................PAG. 30/34 Art. 22 - Sinistri Furto ...................................................................................................................PAG. 31/34
Art. 22.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza .......................................................................PAG. 31/34
Art. 22.2 - Obblighi in caso di Sinistro .............................................................................................PAG. 31/34
Art. 22.3 - Esagerazione dolosa del danno .....................................................................................PAG. 31/34
Art. 22.4 - Procedura per la valutazione del danno ........................................................................PAG. 31/34
Art. 22.5 - Forma dell’assicurazione ................................................................................................PAG. 31/34
Art. 22.6 - Valore delle Cose assicurate ..........................................................................................PAG. 31/34
Art. 22.7 - Pagamento dell’Indennizzo.............................................................................................PAG. 32/34
Art. 22.8 - Riduzione delle somme assicurate ................................................................................PAG. 32/34
Art. 22.9 - Recupero dei beni rubati ................................................................................................PAG. 32/34
Art. 22.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori ....................................................................PAG. 32/34 Art. 23 - Sinistri Assistenza .........................................................................................................PAG. 32/34
Art. 23.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni ........................................................................PAG. 32/34
Art. 24 - Dispositivo elettronico ..................................................................................................PAG. 33/34
Art. 25 - Comodato del Dispositivo elettronico .........................................................................PAG. 34/34
Modulo di Denuncia Sinistro
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato e del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
NOTA INFORMATIVA
Poste Casa 360
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane).
b) Sede legale e direzione generale in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇).
c) Recapito telefonico: 06.54.924.1 - fax: ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇.
Sito internet: ▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. E-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Posta Elettronica Certificata (PEC): ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010. Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2017:
• Patrimonio netto pari a 95,53 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di capitale sociale e 70,53 milioni di Euro di riserve patrimoniali;
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• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 2,91. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra i mezzi propri pari a 127,93 milioni di Euro e requisito di capitale richiesto dalla normativa pari a 43,90 milioni di Euro.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presen- te Nota Informativa nonché per gli aggiornamenti al Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet di Poste Assicura (▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza: alla scadenza di ciascun anno, è possibile disdire il contratto. La disdetta dal contratto assicurativo può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte della Società, mediante lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. La disdetta comporta la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
Si rinvia all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è finalizzato all’assicurazione dei rischi dell’abitazione e prevede tre sezioni:
• Incendio e Altri danni alla casa - operante unicamente ove selezionata e richiamata in Polizza, pro- ▇▇▇▇▇ l’Assicurato dai danni materiali e diretti a seguito di eventi quali: Incendio, fumo, Terremoto, Crol- lo, Fenomeno elettrico, atti vandalici, eventi atmosferici e spargimento d’acqua (in base al pacchetto di copertura prescelto). Le garanzie sono differenziate in base al titolo di godimento dell’immobile stesso (proprietà o locazione). Alla proprietà è assimilato l’usufrutto, mentre il comodato d’uso dell’immobile è assimilato alla locazione. Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. da 2 a 8 delle Condizioni di Assicu- razione.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di so- spensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Per tali casi si rinvia agli artt. 1.2, 2, 6 e 8 delle Condizioni di Assicurazione nonché a quanto definito nel Glossario.
Avvertenza: le garanzie prevedono la presenza di Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 2, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione.
• Furto - operante unicamente ove selezionata e richiamata in Polizza, tutela i beni dell’Assicurato a seguito di eventi quali: Furto con scasso, Rapina ed Estorsione, Furto clandestino, uso fraudolento di
chiavi e potenziamento mezzi di chiusura (in base al pacchetto di copertura prescelto). Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. da 9 a 15 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Per tali casi si rinvia agli artt. 1.2, 9, 10.2 e 15 delle Condizioni di Assicurazione nonché a quanto definito nel glossario.
Avvertenza: le garanzie prevedono la presenza di Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 9, 10.2, 12, 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.
• Assistenza - sempre operante, mette a disposizione dell’Assicurato una Struttura Organizzativa di Assistenza, sempre attiva, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, in caso di situazioni di urgenza collegate all’abitazione.
Nel caso in cui sia stato prescelto il pacchetto opzionale di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, le prestazioni di cui all’art. 18.1 “Invio segnali di allarme” saranno erogate dalla Struttura Organizzativa di Supporto e potranno essere fornite esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del Dispositivo elettronico, consegnato in Comodato d’uso, siano correttamente installati nell’immobile assicurato e regolarmente funzionanti. Si precisa inoltre che in caso di acquisto del pacchetto opzionale di Assistenza Estesa, l’Assicurato dovrà coincidere con il Contraente di Polizza.
Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. da 16 a 19, 23, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento dell’Indenniz- zo. Per tali casi si rinvia agli artt. 1.2, 17, 18 e 19 delle Condizioni di Assicurazione nonché a quanto definito nel Glossario.
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Avvertenza: le garanzie prevedono la presenza di Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 16, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione.
Le sezioni possono essere così combinate:
- Incendio e Altri danni alla casa e Assistenza;
- Furto e Assistenza;
- Incendio e Altri danni alla casa, ▇▇▇▇▇ e Assistenza.
L’assicurazione è prestata con livelli crescenti di garanzie assicurative in funzione dei pacchetti attivati. I pacchetti operanti sono quelli selezionati e richiamati in Polizza.
Per facilitare la comprensione da parte dell’Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di Franchigie, Scoperti e limiti massimi di Indennizzo.
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Esempio relativo a una villa a schiera assicurata per l’Incendio e Altri danni alla casa per danni al Fabbricato con 120.000,00 € e per danni al Contenuto con 30.000 € e per il Furto con 7.500,00 €:
Coperture | Evento assicurato | Somma assicurata/ Limite di Indennizzo | Danno cagionato | Scoperto | Franchigia | Danno indennizzato | |
Fabbricato | Contenuto | ||||||
Incendio e Altri Danni alla casa - Incendio Standard | Danno a seguito di Incendio (ad es. a se- guito di Incen- dio vengono danneggiate le mura dome- stiche e parte del mobilio) | 120.000,00 € | 30.000,00 € | Fabbricato: 6.000,00 € Contenuto: 5.000,00 € | - | - | 11.000,00 € di cui: - 6.000,00 € Fabbricato - 5.000,00 € Contenuto |
Incendio e Altri Danni alla casa - Incendio Standard | Danno per sovraccarico neve (ad es. un cu- mulo di neve provoca il Crollo parziale di parti del tetto, rovinan- do anche un quadro) | 60.000,00 € (50% della Somma assicurata) | 15.000,00 € (50% della Somma assicurata) | Fabbricato: 25.000,00 € Contenuto: 200,00 € | 10% con il minimo di 250,00 € | - | 22.500,00 € di cui: - 22.500,00 € Fabbricato - 0,00 € Contenuto (in quanto il danno è di importo inferiore al minimo dello Scoperto) |
Incendio e Altri Danni alla casa - Incendio Esteso | Danno per spargimento d’acqua (Ac- qua condotta) (ad es. una tubatura si rompe acci- dentalmente e provoca una perdita d’ac- qua che rovina il pavimento) | 15.000,00 € | 16.000,00 € | - | 200,00 € | 15.000,00 € | |
Furto - Furto Standard | Furto nell’abi- tazione (ad es. un ladro, forzando la porta di ingresso, dan- neggia l’infisso blindato e sot- trae parte del Contenuto) | 7.500,00 € (Limiti di Indennizzo: 1.000,00 € per guasti e/o danni cagionati da ladri 40% Somma assicurata per i Preziosi) | 400,00 € porta blindata 1.000,00 € app. elettr. 5.000,00 € Preziosi | - | - | 4.400,00 € di cui: - 400,00 € porta blin- data - 1.000,00 € app. elettr. - 3.000,00 € Preziosi | |
Avvertenza: relativamente alla sezione Incendio e Altri danni alla casa e limitatamente ai danni cagionati al Fabbricato, il contratto prevede l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. Si rinvia all’art. 20.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede
di conclusione del contratto possono comportare gravi effetti, ivi compresa la mancata corresponsione del possibile Indennizzo come specificato agli artt. 1.1, 3 e 10 delle Condizioni di Assicurazione.
Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Poste Assicura o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati dall’Impresa in quanto riconducibili ad uno stato di non assicurabilità, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio- ne dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile.
Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicura- to si rinvia agli artt. 1.8 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: se l’immobile è assicurato come dimora abituale e in corso di Polizza diventa dimora saltua- ria, ne deve essere data tempestiva comunicazione all’Impresa in quanto ciò può costituire aggrava- mento o diminuzione del rischio secondo quanto previsto all’art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione. La variazione di status della dimora comporta la sostituzione di ▇▇▇▇▇▇▇, come indicato all’art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat, assegno circolare o ban- cario secondo le disposizioni di BancoPosta, contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro, oppure con cadenza mensile, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta e sul Libretto di Risparmio Postale. Il Premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.
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Il Contraente, inoltre, in sede di sottoscrizione della Polizza (in caso di selezione del pacchetto op- zionale di Assistenza Estesa) si obbliga al pagamento di un importo, a titolo di penale, in caso di mancata restituzione del Dispositivo elettronico (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza, salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso) nei termini indicati agli artt. 23, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: l’Impresa si riserva altresì il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate. Sarà applicato uno sconto in caso di pagamento annuale del Premio. Gli eventuali sconti previsti non saranno applicati alle garanzie riferite alla copertura dei rischi catastrofali.
7. Diritto di rivalsa e di surroga
Avvertenza: l’Impresa si riserva di agire ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili di sinistri per i quali l’Impresa abbia versato un Indennizzo.
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga nei soli confronti dei soggetti e alle condizioni stabilite dall’art. 1.13 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per i dettagli.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di un Sinistro e fino al 60° giorno dal paga- mento o rifiuto dell’Indennizzo.
Si rinvia all’art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. L’Impresa rimborsa al Contraente la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di sottoscrizione del Pacchetto opzionale di Assistenza Estesa, alla data di efficacia del re- cesso si estingue anche il Comodato con il conseguente obbligo, entro 30 giorni dalla cessazione dell’efficacia della Polizza, di restituire il Dispositivo elettronico integro e funzionante (salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso). Per i dettagli si rinvia alle norme relative al Dispositivo elettronico di cui agli artt. 23, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile. Restano fermi i termini per la denuncia del Sinistro o per l’attivazione delle prestazioni previsti dagli artt. 20.2, 21.1 e 22.2 delle Condizioni di Assicurazione.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto e i criteri di liquidazione dei sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana e gli stessi saranno soggetti esclusivamente ad essa.
11. Regime fiscale
Al contratto sono applicate le seguenti aliquote d’imposta ai sensi della legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni:
- Sezione Incendio e Altri danni alla casa: 22,25%;
- Sezione Incendio e Altri danni alla casa: esclusivamente per le garanzie riferite alla copertura dei rischi catastrofali 0,00%;
- Sezione Furto: 22,25%;
- Sezione Assistenza: 10,00%.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 1 del TUIR, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i premi versati per assicurazioni aventi per oggetto la copertura del rischio di eventi calamitosi stipulati rela- tivamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, sono detraibili nella misura del 19%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: in caso di Sinistro Incendio e Altri danni alla casa e/o Furto, l’Assicurato deve dare avviso scritto all’Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 20.2, 21.1 e 22.2 delle Con- dizioni di Assicurazione. A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo.
Si ricorda che l’Assicurato ha l’obbligo di conservare le tracce e le prove del Sinistro, nonché i beni danneggiati per l’accertamento e la stima dei danni da parte dell’Impresa.
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Nel caso in cui la richiesta di variazione di uno o più elementi del contratto comporti la sostituzione dello stesso, così come disciplinato dall’art. 1.7.1. delle Condizioni di Assicurazione, si precisa che, ove il Sinistro denunciato dall’Assicurato si sia verificato durante il periodo di vigenza del presente contratto, lo stesso do- vrà essere denunciato ed istruito in virtù di tutto quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione. La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parzia- le del diritto all’Indennizzo.
Avvertenza: l’erogazione delle prestazioni di Assistenza diverse da “Invio segnali di allarme” è stata affidata ad Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) come specificato all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. Le prestazioni “Invio segnali di allarme” di cui all’art. 18.1 delle Condizioni di Assicurazione vengono effettuate direttamente dalla Struttura di Supporto di Octo Telematics Italia S.r.l., come specificato al medesimo art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inol- trati a Poste Assicura, a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi, di cui si riportano i recapiti:
Poste Assicura S.p.A. Gestione Reclami ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
00144 Roma
Fax: ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, la Società - in ossequio anche alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a:
Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta Gestione Reclami
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇
00144 Roma,
fax ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ oppure è possibile presentare reclamo on line all’indiriz- zo ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.
L’intermediario è tenuto a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddi- sfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
00187 Roma
Fax: ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consulta- zioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇).
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In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle Parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
14. Arbitrato
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato o dei suoi aventi causa sulla facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati.
15. Conflitto di interesse
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ha un proprio interesse alla promozione ed alla di- stribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Assicura, sia per- ché percepisce, quale compenso per l’attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Assicura trattiene dal Premio versato.
Inoltre si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta in merito alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli Assicurati.
Poste Assicura è dotata di adeguate procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di poten- ziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l’Assicurato e che potrebbero derivare dai rapporti con i soggetti sopra indicati.
Poste Assicura è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con- tenuti nella presente Nota Informativa.
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Rappresentante Legale di Poste Assicura S.p.A.
in virtù di procura speciale
GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica residente in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano o residente in altri paesi dell’UE purché domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Appartamento: l’unità immobiliare facente parte di Fabbricato con unità abitative separate tra loro, contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso all’interno del Fabbricato ma con accesso comune dall’esterno del Fabbricato. Rientra nella definizione di appartamento anche l’abi- tazione con accesso proprio dall’esterno del Fabbricato purché l’appartamento stesso ne abbia altri contigui o sovrastanti.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Struttura Organizzativa di Assistenza, oppure le prestazioni di “Invio segnali di allarme” connesse al Dispositivo elettronico prestate dalla Struttura Organizzativa di Supporto.
Collaboratori familiari: le persone che, nel rispetto delle norme di legge in vigore, in rapporto di subor- dinazione, svolgono determinate attività per l’Assicurato, quali a titolo esemplificativo: gli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, badanti.
Comodato: contratto disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile in base al quale si ottiene il diritto a ricevere e utilizzare il Dispositivo elettronico per tutta la vigenza del contratto, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta nelle modalità meglio specificate negli artt. 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
Contenuto: tutti i beni presenti nel Fabbricato e destinati ad uso personale e domestico, compresi:
• mobilio, arredamento, elettrodomestici, audiovisivi e altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (comprese le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
• pellicce, quadri, oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi;
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• raccolte e collezioni, Preziosi, carte valori e titoli di credito;
• biciclette;
• ciclomotori a due ruote;
• attrezzature per hobby;
• giardinaggio e giochi per bambini.
Se l’Assicurato è locatario dell’immobile indicato in Polizza, sono comprese le migliorie dallo stesso ap- portate.
Sono esclusi roulottes, natanti, tutti i veicoli a motore in genere (o parti degli stessi) e i Pannelli solari.
Contraente: la persona fisica che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del Premio nei confronti di Poste Assicura.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Cose assicurate: il Fabbricato e/o il Contenuto come richiamati in Polizza.
Costruzione tradizionale: edificio con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, strutture portanti orizzontali e del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivesti- menti anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 25% (fino al 10% per materia plastica espansa).
Costruzione in bioedilizia: costruzione edile realizzata dopo il 1995 che presenti la relativa certificazione di bioedilizia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Agenzia Casa Clima, KlimaHaus).
Crollo: cedimento delle fondazioni o collasso strutturale accidentale, improvviso e non prevedibile, del Fabbricato, anche se dovuto a responsabilità di terzi.
▇▇▇▇▇ indiretti: i danni non inerenti la materialità della cosa assicurata, derivanti all’Assicurato dall’impos- sibilità di usare, impiegare in tutto o in parte i beni colpiti da un Sinistro e dall’esborso di spese impreviste che lo stesso deve sostenere in conseguenza di un Sinistro.
Danni materiali e diretti: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Dimora abituale: l’unico luogo ove, di fatto, dimorano abitualmente l’Assicurato ed il suo Nucleo fami- liare.
Dimora saltuaria: il luogo nel quale l’Assicurato ed il suo Nucleo familiare non dimorano abitualmente, come meglio specificato all’interno delle singole garanzie di Polizza.
Disabitazione: l’assenza continuativa dalla dimora dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare, come me- glio specificato all’interno delle singole garanzie di Polizza. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controllo, pulizia e riparazione non costituisce interruzione della disabitazione.
Dispositivo elettronico: la centralina ed i sensori elettronici wireless concessi in Comodato al Contraen- te, che consentono di ottenere le prestazioni previste ai sensi di Polizza.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione: l’azione con la quale un soggetto mediante violenza o minaccia costringe l’Assicurato a fare o ad omettere qualche cosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno a carico dell’Assicurato.
Fabbricato: la Costruzione tradizionale o la Costruzione in bioedilizia di proprietà o in locazione (di se- guito anche l’“immobile” o l’”abitazione”) ubicata in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano come identificata in Polizza, adibita a civile abitazione, incluse dipendenze e/o pertinenze.
Sono compresi:
• Fissi e infissi;
• opere di fondazione o interrate;
• cantine e box auto ad uso civile;
• tettoie e terrazzi (esclusi i pergolati e le strutture precarie, amovibili o stagionali);
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• recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell’abitazio- ne, muri di cinta, piscine ad uso privato;
• tinteggiatura, tappezzeria, moquette, parquet;
• antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori (purché fissate al Fabbricato);
• statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
• ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocito- fonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa;
• eventuali uffici o studi professionali privati intercomunicanti con l’immobile;
• eventuali bed & breakfast con stanze dedicate in numero non superiore a 3 e/o posti letto non superiori a 6, condotti avvalendosi della normale organizzazione familiare e in conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro;
• parti in comune di condomini, ville a schiera o plurifamiliari, pro-quota.
Sono esclusi il valore dell’area e tutto quanto rientrante nella definizione di Contenuto.
Sono inoltre escluse le aree all’aperto, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, gli impianti sportivi, le tende anche se rigidamente fissate al Fabbricato, le tendo-tensostrutture, i gazebo e i Pannelli solari.
Fenomeno elettrico: scariche elettriche, variazioni di corrente o tensioni, corto circuito e altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali oggettivamente riscontrabili.
Fissi e infissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secon- daria di finimento o protezione; manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni (inclusi pluviali e grondaie, salvo quanto derogato).
Franchigia: l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa, che viene dedotto dall’Indennizzo.
Furto: l’impossessamento di cose mobili appartenenti all’Assicurato, sottraendole allo stesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione: il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.
Incendio: la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Inagibilità temporanea o definitiva: situazione di temporanea o definitiva indisponibilità del Fabbricato a seguito di ordinanza da parte delle Autorità preposte, conseguente al verificarsi di danni e/o crepe di entità tale da minare la struttura e la stabilità del Fabbricato rendendo impossibile il rientro degli occupan- ti a patto che tale inagibilità sia certificata da apposita ordinanza scritta e da relazione scritta di apposito tecnico strutturista incaricato dall’Assicurato, a sue spese. Sono esclusi i Fabbricati dichiarati inagibili per precarie condizioni igienico-sanitarie, umidità, muffa e comunque dichiarati inagibili per cause non dovute a Crollo.
Indennizzo: la somma dovuta da Poste Assicura a titolo di risarcimento del danno subito dall’Assicurato al verificarsi del Sinistro coperto dal presente contratto.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettiva- mente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’Inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche o estetiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Limite di Indennizzo: la somma massima rimborsabile da Poste Assicura.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad Infortunio:
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• improvvisa, la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’Assicurato;
• preesistente, la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’assicurazione.
Massimale: Somma massima pattuita che Poste Assicura è tenuta a pagare in caso di Sinistro per alcune specifiche garanzie. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’Assicurato.
Materiali incombustibili: i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze Antincendio del Ministero dell’Interno.
Nucleo familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come risultanti dal certificato di stato di famiglia dell’Assicurato o equivalente riscontro anagrafico.
Occlusioni: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.
Pannelli solari: i sistemi di trasformazione dell’energia solare che comprendono:
• pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all’acqua del ser- batoio, il serbatoio di accumulo dell’acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici;
• pannelli/impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fissati e stabilmente installati agli ap- positi sostegni, collaudati e connessi alla rete elettrica, costituiti da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata - inverter - e apparecchiature di controllo, rilevamento e collegamento. L’impianto deve essere progettato e installato a regola d’arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine.
Preziosi: i gioielli, gli oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose, i coralli e le perle, nonché gli orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso, purché in quest’ultimo caso con valore di mercato al momento del Sinistro superiore a 4.000,00 Euro.
Parti: il Contraente e Poste Assicura.
Polizza: il documento contrattuale che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura ai sensi del presente contratto di assicu- razione.
Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione in base alla quale l’Indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Rapina: l’impossessamento della cosa mobile dell’Assicurato, mediante violenza o minaccia allo stesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Ricovero: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospe- daliera, che contempli almeno un pernottamento (resta in ogni caso escluso il pernottamento presso il Pronto Soccorso per accertamenti diagnostici).
Scoperto: la quota parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A. (“Poste Assicura”).
Somma assicurata: il valore in base al quale è stipulata l’assicurazione.
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Struttura Organizzativa di Assistenza: la Struttura Organizzativa di Assistenza di Inter Partner Assistan- ce S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), ossia il complesso di responsabili, personale, sistemi infor- mativi, attrezzature, ogni presidio o dotazione centralizzati o meno e la rete di fornitori esterni convenzio- nati, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede per conto di Poste Assicura a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni indicate nella sezione Assistenza ad eccezione di quelle relative all’“Invio segnali di allarme”.
Struttura Organizzativa di Supporto: la Struttura Organizzativa di Supporto di Octo Telematics Italia S.r.l., costituita da operatori specializzati e in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, di cui Poste Assicura si avvale per organizzare ed erogare le prestazioni “Invio segnali di allarme” previste dal pac- chetto opzionale di Assistenza Estesa e per il caso di assistenza tecnica relativa al Dispositivo elettronico; quest’ultima prestata solo in determinate fasce orarie di operatività (così come meglio specificato negli artt. 23, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione).
Superficie dell’abitazione: l’intera superficie calpestabile dell’immobile indicato in Polizza, espressa in metri quadri, escluse le sole aree occupate dai muri interni e perimetrali. Sono incluse le dipendenze e pertinenze valorizzate nella misura di 1/3 della loro superficie complessiva.
▇▇▇▇▇▇▇▇▇: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribu- ite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati “unico Sinistro”.
Valore a nuovo: il criterio in base al quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteri- stiche e funzionalità.
Valore commerciale: il valore di sostituzione del bene con altro nuovo uguale od equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funziona- lità, stato di conservazione del bene assicurato.
Valore intero: il reale valore delle Cose assicurate che deve corrispondere con il valore assicurato in Polizza delle Cose assicurate stesse. In caso contrario, la Società applica la regola proporzionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Villa a schiera: il Fabbricato unifamiliare o l’unità immobiliare catastalmente autonoma facente parte di Fabbricato unito o aderente ad altri Fabbricati.
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Villa isolata: il Fabbricato unifamiliare o l’unità immobiliare separato da altri Fabbricati, con accesso indi- pendente dall’esterno.
Mod. 0379 Ed. giugno 2018
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Poste Casa 360
Art. 1 - Informazioni generali
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché l’annullamento del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del Premio
Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di Polizza è debitamente sottoscritto. Fatte salve eventuali campagne commerciali, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Con- traente, anche qualora ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.
Il pagamento del Premio può essere effettuato con le seguenti modalità:
1) primo Premio all’atto dell’emissione e in caso di frazionamento annuale:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
b) addebito mediante Carta Postamat;
c) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo se scelto il frazionamento annuale);
d) in contanti, qualora l’ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
2) frazionamento mensile per rate successive al Premio all’atto dell’emissione:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale del Contraente.
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Si precisa che in caso di pagamento tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Ri- sparmio Postale, l’importo del Premio o della rata di Premio deve essere reso disponibile a partire dalle ore 24.00 del giorno precedente la scadenza della suddetta rata.
Nel caso sia stata scelta la modalità di pagamento tramite assegno, questo viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del versamento del titolo. È fatto salvo, qualora il pagamento dell’importo indicato nell’assegno non vada a buon fine, il disposto di cui all’art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del Premio. L’assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere intestato a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e munito della clausola di non trasferibilità fatte salve le eccezioni previste dalla normativa antiriciclaggio. Gli assegni circolari per importo inferiore a quello stabilito dalla normativa antiriciclaggio, possono essere intestati al Contraente della Polizza e girati a Poste Italiane
S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, apponendo alla girata la clausola di non trasferibilità.
Nel caso in cui, successivamente alla stipula, il Contraente chieda di variare il metodo di pagamento del Premio prescelto all’atto della sottoscrizione, scegliendo una delle altre modalità sopra riportate, potrà recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale entro 15 giorni antecedenti la scadenza della rata.
Laddove, in corso di contratto, si desideri variare la periodicità di pagamento del Premio, si rimanda a quanto indicato all’art. 1.7.1 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità sopra indicate, la copertura assicurativa oggetto del presente contratto sarà automaticamente sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla scadenza dell’ultima rata di Premio non pagata. In tale specifico caso, a partire dal medesimo termine, anche i servizi di “Invio segnali di allarme” e di assistenza tecnica al Dispositivo elettronico - prestati dalla Struttura Organizzativa di Supporto - saranno sospesi (garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza). Il pagamento del Premio o delle rate di Premio non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa e dei servizi di “Invio segnali di allar- me” e di assistenza tecnica al Dispositivo elettronico, potrà avvenire presso l’Ufficio Postale prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto; la riattivazione avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento (del Premio o delle rate di Premio non corrisposte) e, in tal caso, rimarranno ferme le suc- cessive scadenze di pagamento.
Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura non agisce per la riscossione del Premio o delle rate di Premio insolute nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio è scaduta, fermo il diritto di Poste Assicura al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Il Contraen- te, inoltre, in sede di sottoscrizione della Polizza si obbliga al pagamento di un importo, a titolo di penale,
in caso di mancata restituzione del Dispositivo elettronico (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza, salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso) nei termini indicati agli artt. 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.3 - Durata e proroga dell’assicurazione
Il contratto di assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.
In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società almeno 30 giorni prima della scadenza con- trattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l’assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.
La disdetta esercitata dal Contraente potrà:
• essere inviata mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza con- trattuale a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
00144 - Roma
• essere presentata mediante richiesta scritta presso l’Ufficio Postale di emissione, fermo restando il ter- mine di preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza contrattuale.
In caso di disdetta regolarmente esercitata dal Contraente o dalla Società, le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza annuale del contratto.
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In caso di sottoscrizione del pacchetto opzionale di Assistenza Estesa, all’atto della disdetta si estingue anche il Comodato con il conseguente obbligo per il Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessa- zione, di restituire il Dispositivo elettronico integro e funzionante (salvo i casi di Sinistro che ne abbia- no comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso). Per i dettagli si rinvia alle norme relative al Dispositivo elettronico di cui agli artt. 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro
Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di un Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo. In tal caso il recesso sarà notificato tramite comunicazione recettizia a mezzo racco- mandata a/r. Nel caso in cui sia il Contraente a recedere dal contratto, la relativa comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
00144 - Roma
La Società rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte.
In caso di sottoscrizione del Pacchetto opzionale di Assistenza Estesa, alla data di efficacia del recesso si estingue anche il Comodato con il conseguente obbligo per il Contraente, entro 30 giorni dalla cessazione, di restituire il Dispositivo elettronico integro e funzionante (salvo i casi di Sinistro che ne abbiano compor- tato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso). Per i dettagli si rinvia alle norme relative al Dispositivo elettronico di cui agli artt. 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione
Ogni controversia relativa al presente contratto è soggetta alla giurisdizione italiana e per le stesse è com- petente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza dell’Assicurato o degli aventi diritto previo esperi- mento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.l. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).
Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione
Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.7 - Modifiche al contratto
Art. 1.7.1 - Sostituzione di polizza
Durante il periodo di validità del contratto, il Contraente potrà richiedere la modifica dei seguenti elementi contrattuali, recandosi presso qualsiasi Ufficio Postale entro 15 giorni antecedenti la scadenza del paga- mento della rata di Premio:
- Variazione del Piano di copertura prescelto in sede di sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- Variazione delle somme assicurate prescelte in sede di sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- Variazione del frazionamento del Premio di Polizza. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione, la variazione avrà efficacia a partire dalle ore 24:00 del giorno stesso in cui viene effettuata l’operazione.
Esclusivamente nel caso di variazione del frazionamento da annuale a mensile, la stessa potrà essere richiesta a partire dai 60 giorni antecedenti la scadenza annuale del contratto e avrà efficacia a partire dalla ricorrenza di premio successiva alla richiesta;
- Variazione del titolo di godimento dell’immobile (proprietà o locazione) con la conseguente opera- tività delle relative garanzie in funzione della qualifica di proprietario o locatario;
- Variazione dell’ubicazione del Fabbricato indicata in sede di sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- Variazione della Superficie dell’abitazione, espressa in metri quadri, indicata in sede di sottoscrizione del contratto di assicurazione. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 20.6 delle Condizioni di Assicurazione per l’operatività delle garanzie in caso di mancata corrispondenza tra la Superficie dell’abitazione dichia- rata e quella effettiva;
- Inserimento/esclusione dell’impianto di allarme con collegamento, operante solo se espressamente richiamata in Polizza e solo se attivata la garanzia Furto;
- Variazione della Dimora abituale/saltuaria. Relativamente alla garanzia Furto, operante solo se espres- samente richiamata in Polizza, il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di dare comunicazione alla Società dell’eventuale cambio di status della dimora assicurata in Polizza (es. variazione da dimora abituale a dimora saltuaria), in quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzione del rischio. La variazione deve essere comunicata tramite lettera raccomandata a/r secondo le modalità indicate al successivo art. 1.8;
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- Inserimento/esclusione di uno o più immobili. Il Contraente, potrà richiedere che vengano inseriti e/o esclusi uno o più immobili dalla copertura assicurativa, fermo il limite massimo di 3 immobili per ▇▇▇▇▇▇▇, secondo quanto riportato all’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Si precisa che le variazioni sopra elencate determineranno la sostituzione del presente contratto con un contratto di nuova emissione a cui è associato un nuovo numero di Polizza. Al nuovo contratto verranno applicate le tariffe e le eventuali nuove condizioni contrattuali in vigore alla data della richiesta stessa che pertanto potrebbero comportare nuove prestazioni assicurate, nuove esclusioni, nuovi Limiti di Indennizzo e nuove franchigie e/o scoperti per le quali si raccomanda un’attenta lettura delle condizioni contrattuali.
Il contratto di nuova emissione avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di emissione, ferma la medesima scadenza della polizza originaria.
Le richieste di modifica di cui al presente articolo sono consentite solo nel caso in cui i premi maturati risul- tino corrisposti. In caso contrario, il Contraente dovrà prima procedere a regolarizzare la propria posizione amministrativa.
Nel caso in cui, per effetto dell’emissione del nuovo contratto, il Premio applicato risulti inferiore al prece- dente, la Società provvederà al riaccredito di quanto eventualmente dovuto sul conto corrente BancoPosta o Libretto BancoPosta entro 30 giorni.
In caso di assenza di conto corrente BancoPosta o Libretto BancoPosta la restituzione di quanto eventual- mente dovuto avverrà a mezzo assegno intestato al Contraente.
Al contratto di nuova emissione saranno applicate esclusivamente le eventuali iniziative commerciali in vigore al momento dell’emissione stessa.
Art. 1.7.2 Variazioni e/o comunicazioni inerenti il Contratto
Le ulteriori variazioni tra quelle previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione, diverse da quelle ripor- tate all’art. 1.7.1 delle Condizioni di Assicurazioni potranno essere richieste dal Contraente inviando lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura Ufficio Portafoglio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇
00144 Roma
Art. 1.8 - Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura possono comportare, ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
In caso di diminuzione di rischio, Poste Assicura provvederà alla riduzione del Premio alla ricorrenza di Premio successiva alla comunicazione (mensile o annuale).
Art. 1.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.
Art. 1.10 - Estensione territoriale
L’assicurazione opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio
Il contratto e i criteri di liquidazione dei sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà appli- cata la legge italiana.
Art. 1.12 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano, secondo quanto disposto dall’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di surroga
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le sole persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 1.14 - Reclami
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Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura, a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi, di cui si riportano i recapiti:
Poste Assicura S.p.A. Gestione Reclami ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
00144 Roma
Fax: ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, la Società - in ossequio anche alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza.
Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.P.A.- Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a:
Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta Gestione Reclami
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇
00144 Roma,
fax ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ oppure è possibile presentare reclamo on line all’indirizzo ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.
L’intermediario è tenuto a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga sod- disfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
00187 Roma
Fax: ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamen- te il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiret- tamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperi- mento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, conver- ▇▇▇▇ con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle Parti.
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Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di det- taglio si rinvia all’articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA CASA
Art. 2 - Rischi assicurati
Art. 2.1 - Incendio Standard
(pacchetto di garanzie operante per ogni abitazione assicurata - nel limite massimo di tre abitazioni per Polizza - solo se espressamente richiamato in Polizza)
A. Danni al Fabbricato e al Contenuto
Poste Assicura indennizza, sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni ma- teriali e diretti occorsi al Fabbricato e al Contenuto causati dagli eventi di seguito elencati:
1) Incendio;
2) Esplosione e Scoppio, anche se verificatisi all’esterno del Fabbricato. A parziale deroga di quanto previsto al successivo punto b) dell’art. 8.1, sono inclusi i danni alle Cose assicurate determinati da ordigni esplosivi presenti all’insaputa dell’Assicurato anche nelle immediate vicinanze, esclusi quelli verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse e sabotaggio organizzato; per tali danni il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro e sino alla concorrenza dell’80% della Somma assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto;
3) Implosione;
4) fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici;
5) caduta di aeromobili, loro parti e cose trasportate, meteoriti, corpi, manufatti astronautici e veicoli spaziali;
6) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio;
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8) fumi, gas o vapori, sviluppatisi a seguito di Incendio che abbia colpito le Cose assicurate o enti posti nell’ambito di 50 metri da esse oppure fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventual- mente parte o di fabbricati contigui), purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari camini;
9) rovina di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti. Sono esclusi i danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale;
10) atti vandalici o dolosi compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, som- mosse o di sabotaggio organizzato (eventi socio-politici), compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 300,00 Euro e fino alla concorrenza dell’80% della Somma assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto per singolo Sinistro.
11) grandine, vento, tempesta, trombe d’aria e quanto da essi trasportato (eventi atmosferici), quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze. Sono compresi i danni causati da bagnamento verificatosi all’interno del Fabbricato purché conseguenti e contestuali a rotture, brecce o lesioni di tetto, pareti o serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, provocati dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 300,00 Euro per ogni Sinistro e fino alla concorrenza dell’80% della Somma assicurata per il Fabbricato e per il Conte- nuto; limitatamente ai danni da grandine Poste Assicura pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo pari al 30% della Somma assicurata per il Fabbricato e al 30% della Somma assicurata per il Contenuto, con il limite massimo di 5.000,00 Euro per danni a tettoie, serramenti, vetrate, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica e lucernari in genere.
12) crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti, inclusi i danni da ba- gnatura verificatisi all’interno del Fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo. Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% per singolo Sinistro con un minimo di 250,00 Euro. In nessun caso Poste Assicura pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 50% della Somma assicurata per il Fabbricato ed al 50% della Somma assicurata per il Contenuto.
A parziale deroga di quanto previsto al successivo punto q) dell’art. 8.1, Poste Assicura indennizza altresì
i danni materiali e diretti causati ai Pannelli solari a servizio esclusivo del Fabbricato assicurato da:
a) Incendio, Esplosione, Scoppio;
b) grandine, vento, tempesta, trombe d’aria, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscon- trabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;
c) sovraccarico di neve sui tetti, tettoie e terrazzi.
Per tale garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% per singolo Sinistro con un minimo di 500,00 Euro.
In nessun caso Poste Assicura pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore a 5.000,00 Euro.
Poste Assicura indennizza inoltre i guasti causati all’impianto allo scopo di impedire o arrestare l’Incendio e le spese di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile.
Si precisa che sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui dei pannelli.
La garanzia opera inoltre a condizione che i pannelli siano progettati, installati a regola d’arte, collaudati, collegati alla rete del Gestore e pronti per l’uso cui sono destinati e coperti da un contratto di manutenzio- ne con azienda specializzata, che garantisca il “pronto intervento” in caso di mancato funzionamento dei pannelli per la durata dell’assicurazione.
Sono esclusi i danni da ▇▇▇▇▇, commesso o tentato.
B. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e Crollo
1) Poste Assicura indennizza, sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato e al Contenuto causati da Terremoto (evento catastrofale). Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia per singolo Sinistro e sino alla concorrenza della Somma assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto. L’importo della Franchigia sarà determinato in base all’ubicazione del Fabbricato assicurato. Si rimanda all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per maggiore dettaglio.
Si precisa che la garanzia ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ opera con riferimento al Fabbricato e al Contenuto qualora l’Assicurato sia proprietario dell’abitazione indicata in polizza; in caso di Assicurato locatario, la garanzia Terremoto opera con esclusivo riferimento al Contenuto.
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2) Poste Assicura indennizza, sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato da Crollo che determini Inagibilità temporanea o definitiva del Fabbricato.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 750,00 Euro per singolo Sinistro e sino alla concorrenza della Somma assicurata per il Fabbricato. Si precisa che la garanzia Crollo opera esclusivamente qualora l’Assicurato sia proprietario dell’abitazione indicata in Polizza.
C. Spese supplementari
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 8.1, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle disposizioni della presente sezione “Incendio e Altri danni alla casa”, Poste Assicura rimborsa all’Assicurato anche le spese supplementari sostenute per:
1) riparare i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’Incendio e an- che quelli arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno, ovvero le spese di salvatag- gio previste dall’art. 1914 del Codice Civile;
2) demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento alla più vicina discarica o a quella imposta dall’Autorità dei residui del Sinistro, compresi quelli che rientrano nella categoria “rifiuti spe- ciali” di cui al D.lgs. n. 22/97, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto con il massimo di 15.000,00 Euro per Sinistro. Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni e integrazioni;
3) ripristino degli impianti e delle apparecchiature, al servizio esclusivo del Fabbricato assicurato, di proprietà di aziende terze che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l’acqua o l’energia elettrica (a titolo esemplificativo: contatori, quadri elettrici di controllo, etc.) fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 2.500,00 Euro per Sinistro;
4) rimpiazzo del combustibile che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscalda- mento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato, nel limite di 1.000,00 Euro e previa applicazione di una Franchigia di 150,00 Euro, esclusi in ogni caso i danni da inquinamento;
5) perdita delle pigioni relative al Fabbricato indicato in Polizza di proprietà dell’Assicurato e da questi locato, rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno per Sinistro, nel limite di 5.000,00 Euro e previa applicazione di una Franchigia di 150,00 Euro per ciascun Sinistro. Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati;
6) sostituire o riparare i Fissi e gli infissi danneggiati dai ladri in occasione di ▇▇▇▇▇ o tentato Furto.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato nel limite di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno. Nel caso in cui operi anche la sezione Furto, la presente garanzia non trova applicazione. La garanzia non opera in relazione ai pluviali e alle grondaie e per Fabbricati in fase di ristrutturazione e in genere per tutti i Fabbricati trascorso il 45° giorno consecutivo di disabitazione;
7) sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi eguali o equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto e installazione (con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto) - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra garanzia della presente sezione. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro per singolo Sinistro, sino alla concorrenza di 2.000,00 Euro per anno, senza applicazione della regola proporzionale (a Primo rischio assoluto). Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente garanzia le scheg- giature, le rigature e le screpolature;
8) ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata dall’azienda di distribuzione o certifi- cata da tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli, o comportante il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza dell’abitazione assicurata e posti al servizio della stessa. Sono incluse anche le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del Fabbricato. Il pagamento dell’Indennizzo avverrà previa applicazione di una Franchigia di 150,00 Euro e sino alla concorrenza di 2.500,00 Euro per Sinistro e per anno. Sono escluse tutte le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;
9) rifacimento dei documenti del Nucleo familiare, quali carta di identità, passaporto e patente, nel limi- te di 500,00 Euro per Sinistro;
10) provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o di- stribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, purché conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato nel limite di 200,00 Euro per Sinistro e per anno.
11) rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto rimasto illeso, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati o per consentire le operazioni di riparazione degli stessi;
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12) oneri di urbanizzazione dovuti per la reintegrazione/ricostruzione dell’abitazione assicurata che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche da pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubbli- ca in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende, nonché ogni altra sanzione e/o spesa per il ripristino dei beni nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia. Si intendono esclusi eventuali oneri di urbanizzazione già maturati antecedentemente alla data del Sini- stro;
13) onorari di riprogettazione del Fabbricato e direzione dei lavori di competenza di liberi professionisti per le prestazioni da loro fornite e inerenti alla reintegrazione del danno subito dalla casa e ricostru- zione della stessa che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche. L’importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.
Le spese descritte ai punti 11), 12) e 13) sono indennizzabili fino alla concorrenza del 10% della relativa Somma assicurata con il massimo di 15.000,00 Euro per Sinistro e previa applicazione di una Franchigia di 150,00 Euro.
In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e Crollo saranno rimborsate esclusivamente le spese descritte ai punti 2) e 11).
D. Danni a cose di terzi - Ricorso Terzi
Poste Assicura tiene indenne l’Assicurato - fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per anno indicato in Polizza - per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per ▇▇▇▇▇ materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Incen- dio, Esplosione e Scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.
Qualora l’Assicurato sia Locatario dell’immobile indicato in Polizza, tale garanzia si intende estesa anche ai danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali.
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industria- li, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, nonché dall’utilizzo da parte di terzi dei beni degli stessi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso e sempreché tali danni siano conseguenti a Sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.
Nel caso in cui il Contraente abbia stipulato con Poste Assicura un’altra assicurazione avente ad oggetto il medesimo rischio, la presente garanzia s’intende operante a secondo rischio, ovvero per l’eventuale ecceden- za rispetto ai massimali previsti dalla predetta assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale indicato sul presente contratto.
E. Danni a terzi - RC Proprietario
(garanzia operante qualora l’Assicurato sia proprietario dell’abitazione indicata in Polizza)
Poste Assicura tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente respon- sabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose - in quanto proprietario del Fabbricato indicato in Polizza destinato a civile abitazione, salvo quanto escluso agli artt. 8.1 e 8.8 delle Condizioni di Assicurazione.
La garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale e comprende i danni derivanti da:
1) Incendio, Esplosione o Scoppio, limitatamente ai danni per morte o lesioni personali;
2) spargimento di acqua o di qualsiasi altro liquido quando sia conseguente a:
a) rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di im- pianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato indi- cato in Polizza;
b) occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizio- namento al servizio del Fabbricato indicato in Polizza.
Esclusivamente ai danni cagionati dall’Assicurato in seguito a sinistri da spargimento d’acqua e da Incen- dio, Esplosione e Scoppio indennizzabili ai sensi di ▇▇▇▇▇▇▇, sono considerati terzi anche genitori e figli dell’Assicurato;
3) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo dovuto alla fuoriuscita di liquidi, esclusivamente nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. Il pagamento dell’In- dennizzo sarà effettuato, per ciascun anno assicurativo, per un importo non superiore a 50.000,00 Euro. Entro tale importo sono anche assicurate le spese per la bonifica con il limite del 10% dello stesso;
4) eventi che abbiano per conseguenza immediata e diretta un’interruzione o sospensione totale o parziale dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività di terzi industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro risarcibile a termini della presente garanzia. Il pagamento dell’Indennizzo dei danni sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro per singolo Sinistro, fino alla concorrenza del 30% del massimale indicato in Polizza per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione;
5) caduta di neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti e da altre superfici di pertinenza del Fabbricato indicato in Polizza;
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6) caduta accidentale degli alberi posti negli spazi adiacenti e di pertinenza del Fabbricato indicato in Polizza;
7) committenza di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive eventuali modifica- zioni o integrazioni, limitatamente alla responsabilità come committente per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché:
a) l’Assicurato abbia designato i responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro (Responsabile del ser- vizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. 81/2008);
b) i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti e assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività;
c) le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all’Albo di categoria e assicurate al mo- mento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività;
d) dall’evento siano derivate la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
Sono escluse le attività di manutenzione che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto da un’altezza superiore a 2 metri o al rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi.
Se il Fabbricato indicato in polizza fa parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsa- bilità per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico delle parti comuni, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
Qualora il condominio sia assicurato con altra assicurazione, la presente garanzia s’intende operante a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai massimali previsti dalla predetta assicura- zione, fino alla concorrenza del Massimale indicato sul presente contratto. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il Contraente abbia stipulato con Poste Assicura un altro contratto di assicurazione valido per la copertura del rischio assicurato in base alla presente garanzia.
Art. 2.2 - Incendio Esteso
(pacchetto di garanzie operante per ogni abitazione assicurata - nel limite massimo di tre abitazioni per Polizza - solo se espressamente richiamato in Polizza)
A. Fenomeno elettrico
Poste Assicura indennizza i ▇▇▇▇▇ materiali e diretti causati alle Cose assicurate da Fenomeno elettrico:
a) agli impianti facenti parte del Fabbricato, compresi citofoni, videocitofoni, centralina dell’antenna TV,
centralina di caldaie per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda, trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all’aperto e all’esterno del Fabbricato, a condizione che tali impianti siano conformi alla normativa vigente al momento della costruzione o alla data dell’ultima ristrutturazione comportante il rifacimento degli impianti stessi e ferme le altre condizioni e limiti di copertura ivi previsti;
b) alle apparecchiature elettroniche e agli elettrodomestici facenti parte del Contenuto;
c) a parziale deroga di quanto previsto all’art. 8.1 punto q), agli impianti elettrici ed elettronici dei Pannelli solari. La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, entro il limite d’Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo di 3.000,00 Euro, ridotto a 1.000,00 Euro per i Pannelli solari.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 20.7, limitatamente alle apparecchiature elettroniche e agli elettrodomestici non riparabili, l’ammontare del danno indennizzabile si determina stimando il Valore com- merciale delle cose danneggiate o distrutte.
B. Acqua condotta
Poste Assicura indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da spargimento di acqua conseguente la rottura accidentale di tubazioni, condutture e collegamenti mobili di impianti idrici, igienico- sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 8.1 punto n), sono compresi i danni da gelo con conseguente rottura accidentale degli impianti sopra descritti, purché il Fabbricato assicurato sia provvisto di impianti di riscaldamento e con impianto non in funzione da meno di 48 ore consecutive prima del Sinistro.
Sono inoltre compresi i danni a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscalda- mento o di condizionamento per occlusione delle relative tubazioni, nonché il rigurgito delle fognature, al servizio del Fabbricato assicurato.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro.
In nessun caso Poste Assicura pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore a 15.000,00 Euro.
C. Spese di ricerca e riparazione dei guasti
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In caso di Sinistro da spargimento di acqua indennizzabile in base alla garanzia di cui all’art. 2.2 B, se operante, e alla garanzia di cui all’art. 2.1 E, Poste Assicura rimborsa all’Assicurato:
a) le spese sostenute per la ricerca del danno e la riparazione o sostituzione delle tubazioni, delle condut- ture e dei relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti del Fabbricato;
b) tutte le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione e il ripristino di parti del Fab- bricato stesso.
La garanzia non opera per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) che eventualmente dividono i piani della costruzione edile assicura- ta. Sono inoltre escluse le spese derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro.
In nessun caso Poste Assicura pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore a 2.500,00 Euro.
Art. 2.3 - Rischio Locativo
(garanzia operante qualora l’Assicurato sia locatario dell’abitazione indicata in Polizza) Esclusivamente nei casi di responsabilità dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇), Poste Assicura risponde dei Danni materiali e diretti ai locali del Fabbrica- to tenuti in locazione, nonché al Contenuto degli stessi se appartenente al proprietario della casa presa in affitto o di proprietà di terzi e provocati dagli eventi garantiti in Polizza di cui agli artt. 2.1 e 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Norme comuni a tutte le garanzie della presente sezione
Art. 3 - Operatività dell’assicurazione
Art. 3.1 - Fabbricati assicurabili
È data facoltà di assicurare fino ad un massimo di 3 immobili nel medesimo contratto.
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che il Fabbricato assicurato nonché l’immobile di cui forma eventualmente parte:
1) siano ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
2) siano completati secondo quanto previsto dal progetto di costruzione;
3) non siano considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
4) si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;
5) l’edificio di cui fa parte l’abitazione sia adibito prevalentemente e comunque per almeno 2/3 delle su- perfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze;
6) rispettino le caratteristiche costruttive riportate nel Glossario in Costruzione tradizionale e Costruzione in bioedilizia.
Art. 3.2 - Persone non considerate terzi
Salvo quanto espressamente previsto, non sono considerati terzi:
1) le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione;
2) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, anche quando non conviventi, salvo il caso di danni da In- cendio, Esplosione o Scoppio e spargimento di acqua di cui agli artt. 2.1 C e 2.1 D, sub. 1) e 2) e 2.2 C delle Condizioni di Assicurazione;
3) qualsiasi altra persona, parente o affine, con lui stabilmente convivente;
4) i Collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitata- mente ai danni alle Cose assicurate.
Art. 4 - Limiti di Indennizzo/Franchigie
Sono sempre operanti i seguenti Limiti di Indennizzo riferiti al Contenuto dell’abitazione:
1) 40% della Somma assicurata con il massimo di 10.000,00 Euro per i Preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito;
2) 10% della Somma assicurata con il massimo di 1.000,00 Euro per il denaro;
3) 60% della Somma assicurata con il massimo di 20.000,00 Euro per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli oggetti d’arte (esclusi i Preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria. Tale limite è da intendersi per singolo oggetto o servizio;
4) 10% della Somma assicurata per i beni mobili che si trovano nelle eventuali dipendenze anche stacca- te site negli spazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato assicurato.
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Art. 5 - Riepilogo di Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti
Art. | Garanzia | Franchigia | Scoperto | Limite di Indennizzo |
2.1 A sub. 2) | Danni da esplosione e scoppio determinati da ordigni esplosivi | € 200,00 | -- | 80% della Somma assicurata |
2.1 A sub. 10) | Atti vandalici o dolosi | € 300,00 | -- | 80% della Somma assicurata |
2.1 A sub. 11) | Vento, tempesta, trombe d’aria | € 300,00 | -- | 80% della Somma assicurata |
Grandine | € 300,00 | -- | 30% della Somma assicurata | |
2.1 A sub. 12) | Sovraccarico neve | -- | 10% (minimo € 250,00) | 50% della Somma assicurata |
2.1 B sub. 1) | Terremoto (*) | • Classe di rischio 1: 7,5% della Somma assicurata (minimo € 5.000,00) • Classe di rischio 2: 5% della Somma assicurata (minimo € 3.500,00) • Classe di rischio 3: 2,5% della Somma assicurata (minimo € 2.000,00) • Classe di rischio 4: 1,5% della Somma assicurata (minimo € 1.000,00) • Classe di rischio 5: 0,5% della Somma assicurata (minimo € 500,00) | - | 100% della Somma assicurata indicata in polizza |
Art. | Garanzia | Franchigia | Scoperto | Limite di Indennizzo |
2.1 B sub. 2) | Crollo | - | 10% (minimo € 750,00) | 100% della Somma assicurata indicata in polizza |
2.1 C sub. 2) | Spese per demoli- zione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento residui del Sinistro | -- | -- | 10% della Somma assicurata (con il massimo di € 15.000,00) |
2.1 C sub. 3) | Spese per ripristino degli impianti e delle apparecchiature | -- | -- | 10% della Somma as- sicurata (con il massi- mo di € 2.500,00) |
2.1 C sub. 4) | Spese per il rimpiaz- zo del combustibile | € 150,00 | -- | € 1.000,00 |
2.1 C sub. 5) | Spese per la perdita delle pigioni | € 150,00 | -- | € 5.000,00 |
2.1 C sub. 6) | Spese per sostituire o riparare i fissi e gli infissi danneggiati dai ladri | -- | -- | € 1.000,00 |
2.1 C sub. 7) | Spese per la sosti- tuzione di lastre e specchi di vetro | € 200,00 | -- | € 2.000,00 |
2.1 C sub. 8) | Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas | € 150,00 | -- | € 2.500,00 |
2.1 C sub. 9) | Spese per il rifaci- mento dei documenti di famiglia | -- | -- | € 500,00 |
2.1 C sub 10) | Provviste in refrigera- zione | -- | -- | € 200,00 |
2.1 C sub. 11), 12) e 13) | Spese per la rimo- zione, deposito e ricollocamento del Contenuto | € 150,00 | -- | € 15.000,00 |
Spese per oneri di urbanizzazione | ||||
Spese per onorari di riprogettazione | ||||
2.1 D | Ricorso Terzi | -- | -- | 10% del massima- le (limitatamente ai danni derivanti da interruzioni o sospen- sioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, arti- gianali, agricole o di servizi) |
2.1 E sub. 3) | Danni a terzi da inquinamento dell’a- ria, dell’acqua o del suolo dovuto alla fuoriuscita di liquidi | -- | -- | € 50.000,00 (incluse le spese di bonifica fino al 10% del limite stesso) |
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Art. | Garanzia | Franchigia | Scoperto | Limite di Indennizzo |
2.1 E sub. 4) | Danni a terzi da interruzioni o sospen- sioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, arti- gianali, agricole o di servizi | -- | 10% (minimo € 500,00) | 30% del massimale |
2.2 A | Fenomeno elettrico | € 200,00 | -- | € 3.000,00 (ridotto a € 1.000,00 per Pannelli solari) |
2.2 B | Acqua condotta | € 200,00 | -- | € 15.000,00 |
2.2 C | Spese di ricerca e riparazione dei guasti da spargimento di acqua | € 200,00 | -- | € 2.500,00 |
4 sub. 1) | Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito | -- | -- | 40% della Somma as- sicurata (con il massi- mo di € 10.000,00) |
4 sub. 2) | Denaro | -- | -- | 10% della Somma as- sicurata (con il massi- mo di € 1.000,00) |
4 sub. 3) | Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, og- getti d’arte (esclusi i Preziosi), oggetti e servizi di argenteria | -- | -- | 60% della Somma as- sicurata (con il massi- mo di € 20.000,00) |
4 sub. 4) | Beni mobili nelle dipendenze site negli spazi adiacenti e per- tinenti al Fabbricato | -- | -- | 10% della Somma assicurata |
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(*) L’attribuzione della classe di rischio dipenderà dall’ubicazione del Fabbricato assicurato e sarà indicata in Polizza.
Art. 6 - Proprietario/locatario
Se l’Assicurato è proprietario dei locali assicurati, le garanzie descritte nella presente sezione sono tutte operanti in virtù del pacchetto di coperture prescelto.
Qualora l’Assicurato sia locatario dell’abitazione indicata in Polizza, le garanzie non sono operanti per i danni diretti al Fabbricato, salvo quanto disciplinato all’art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 7 - Colpa Grave
Ad esclusione della garanzia Crollo di cui all’art. 2.1 B sub. 2) delle Condizioni di Assicurazione, Poste Assicura si obbliga ad indennizzare anche i Danni materiali e diretti causati con:
1) colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, del suo Nucleo familiare e delle persone di cui l’Assicu- rato debba rispondere a norma di legge;
2) dolo delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere a norma di legge.
Art. 8 - Esclusioni
Art. 8.1 - Rischi esclusi validi per tutte le garanzie
Salvo quanto diversamente previsto alle singole garanzie, si intendono sempre esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
b) da Esplosione, Scoppio e combustione di ordigni esplosivi e/o radioattivi;
c) dovuti a detenzione o impiego di ordigni esplosivi da parte dell’Assicurato o del suo Nucleo familiare;
d) causati o agevolati con dolo dall’Assicurato o dai soggetti con esso conviventi per i quali lo stesso non debba rispondere a norma di legge;
e) conseguenti e verificatisi in occasione di valanghe, slavine, eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua marina;
f) conseguenti e verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni, cedimento, smottamento del terreno o frane, ad eccezione per la garanzia Crollo di cui all’art. 2.1 B sub. 2) delle Condizioni di Assicurazione;
g) verificatisi nel corso di perquisizione, confisca, sequestro o requisizione delle Cose assicurate per or- dine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, in occasione di serrata o di occupazione abusiva;
h) derivanti da Furto, smarrimento, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) all’apparecchio o all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione, se l’evento è deter- minato da usura, corrosione o difetto di materiale;
j) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigori- geno, anche se causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
k) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche o nucleari che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risa- namento delle Cose assicurate;
l) a lastre e specchi di vetro, se la rottura è avvenuta accidentalmente e non in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
m) da Fenomeno elettrico comunque verificatosi, qualora non fosse operante la garanzia di cui all’art. 2.2 A;
n) da gelo, anche se conseguente a sovraccarico di neve;
o) rottura accidentale, occlusione, traboccamento e rigurgito di impianti di raccolta e smaltimento di ac- qua piovana;
p) derivanti dalla ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas;
q) ai Pannelli solari;
r) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle Cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.
Art. 8.2 - Eventi socio-politici (art. 2.1 A Sub. 10): ulteriori esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 8.1, sono esclusi i danni:
a) dovuti a deturpamento o imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati.
Art. 8.3 - Eventi atmosferici (art. 2.1 A Sub. 11): ulteriori esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 8.1, sono esclusi i danni da:
a) formazione di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
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b) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
c) rottura, intasamento o traboccamento di impianti di raccolta e smaltimento dell’acqua piovana, impianti di irrigazione, impianti relativi a piscine o tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno del Fabbricato.
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni subiti da:
d) recinti non in muratura, tende, insegne, antenne, camini, cancelli e consimili installazioni esterne;
e) serramenti, vetrate, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica e lucernari in genere in con- seguenza di vento, a meno che i danni non siano derivati da grandine o da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
f) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, enti all’aperto e quanto in essi contenuto, serre, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
g) impermeabilizzazioni del Fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da Crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito agli eventi coperti dall’assicurazione;
h) locali interrati o seminterrati.
Art. 8.4 - Sovraccarico neve (art. 2.1 A Sub. 12): ulteriori esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 8.1, sono esclusi i danni:
a) a lucernari, tegole del tetto, pluviali e grondaie, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermea- bilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da Crollo totale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
b) a recinti non in muratura, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
c) verificatisi in fabbricati in costruzione o rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge rela- tive ai sovraccarichi di neve vigenti.
Art. 8.5 - Crollo (art. 2.1 B Sub. 2): ulteriori esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 8.1, sono esclusi i danni:
a) coperti da altre garanzie previste nella sezione “Incendio e Altri danni alla casa” delle presenti Condi- zioni di Assicurazione;
b) conseguenti e verificatisi in occasione di sovraccarico neve;
c) conseguenti e verificatisi in occasione di terremoti;
d) conseguenti e verificatisi in occasione di eventi atmosferici;
e) derivanti da modifiche del Fabbricato assicurato intervenuti dopo il collaudo definitivo o successivi col- laudi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, commissionati o ad opera dell’As- sicurato;
f) causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, del suo Nucleo familiare e delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge;
g) causati con dolo delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere a norma di legge.
Si precisa che in caso di Crollo la Compagnia non rimborserà le eventuali spese richieste per adeguamenti normativi del Fabbricato.
Art. 8.6 - Lastre e specchi (art. 2.1 C Sub. 7): ulteriori esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 8.1, sono esclusi i danni alle lastre e agli specchi di vetro:
a) che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche o elettroniche;
b) che abbiano valore artistico, incluse le componenti fragili di verande e lucernai;
c) derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;
d) derivanti da Crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, lavori edili e stradali nelle immediate vicinanze;
e) che, alla data dell’entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti, er- rata installazione o vizio di costruzione;
f) derivanti da Furto e tentato Furto.
Art. 8.7 - Fenomeno elettrico (art. 2.2 A): ulteriori esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 8.1, sono esclusi i danni:
a) causati da usura, corrosione, ruggine, incrostazione, manomissione o carenza di manutenzione;
b) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai fusibili, ai tubi catodici e alle resistenze elettri- che scoperte;
c) ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegati alla rete al momento del Sinistro;
d) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
e) verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
f) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della Polizza;
g) dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore;
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h) normalmente compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
Art. 8.8 - Acqua condotta (art. 2.2 B): ulteriori esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 8.1, sono esclusi i danni derivanti da:
a) insufficiente smaltimento e infiltrazione delle piogge non conseguenti a rotture dell’impianto predispo- sto per il deflusso;
b) umidità, stillicidio, vetustà, corrosione e difetti di materiali, insalubrità dei locali, difetti di costruzione;
c) colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione ove esistenti;
d) rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
e) rotture od occlusioni di tubazioni e condutture interrate. Sono inoltre escluse le spese:
f) di demolizione e ripristino del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua (incluse nella garanzia Spese di ricerca e ripara- zione guasto, solo nel caso in cui il Sinistro risulti indennizzabile ai sensi di Polizza);
g) causate dall’eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell’impianto idrico.
Art. 8.9 - ▇▇▇▇▇ a terzi - RC Proprietario (art. 2.1 E): ulteriori esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 8.1, sono esclusi i danni:
a) causati a Cose di terzi e derivanti da Incendio, Esplosione e scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute in quanto già compresi all’art. 2.1 C delle Condizioni di Assicurazione;
b) dovuti, con riferimento al rischio spargimento di acqua (art. 2.1 D sub. 2 delle Condizioni di Assicura- zione), a:
- corrosione, vetustà, difetti di materiale, umidità e stillicidio;
- rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
- rotture od occlusioni di tubazioni e condutture interrate;
- cause diverse da quelle specificatamente indicate all’art. 2.1 D sub. 2) delle Condizioni di Assicurazione;
- derivanti da inquinamento tranne quanto previsto dall’art. 2.1. D sub. 3) delle Condizioni di Assicurazione;
c) derivanti da asbesto/amianto;
d) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria e sopraelevazione;
e) derivanti da responsabilità verso prestatori d’opera e fatti compiuti da questi.
Art. 9 - Rischio assicurato
FURTO
Art. 9.1 - Furto Standard
(pacchetto di garanzie operante per ogni abitazione assicurata - nel limite massimo di tre abitazioni per Polizza - solo se espressamente richiamato in Polizza)
A. Furto
Poste Assicura risponde dei Danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, causati da:
1) Furto purché l’autore si sia introdotto nel Fabbricato assicurato:
a) violandone o rimuovendone i mezzi di protezione e chiusura con rottura, scasso, sfondamento oppure, quando nell’abitazione vi è presenza di persone, attraverso porte e portefinestre anche se aperte che diano accesso ad aree di pertinenza dell’abitazione assicurata, completamente recinta- te o con eventuali aperture chiuse da cancelli, etc.;
b) praticando aperture o brecce nei soffitti, nelle pareti o nei pavimenti;
c) mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi (corde, scale o simili) o di particolare agilità personale;
d) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
e) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate. In tal caso la garanzia opera dal momen- to della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo alla denuncia;
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f) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano col- legate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura. L’eventuale malfunzionamento di tali dispositivi di registrazione comporta la decadenza dalla garanzia;
2) Furto clandestino commesso da persona che sia rimasta nel Fabbricato assicurato all’insaputa dell’Assicurato e dei suoi familiari e che abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
3) Rapina/Estorsione avvenuta nel Fabbricato assicurato anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali dello stesso;
4) atti vandalici provocati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati nel limite di 2.000,00 Euro per Sinistro e per anno;
5) Furto commesso o agevolato dai Collaboratori domestici con dolo o colpa grave, purché alle dipendenze dell’Assicurato con regolare contratto. Per questa garanzia ciascun Sinistro è liquidato con uno Scoperto del 20% con il minimo di 100,00 Euro e sino alla concorrenza di un importo mas- simo di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno.
B. Truffa tra le mura domestiche
Poste Assicura indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro causata da truffa tra le mura domestiche a danno di tutti i componenti il Nucleo familiare dell’Assicurato di età superiore a 64 anni ossia che abbiano già compiuto 65 anni al verificarsi dell’evento dannoso, sempre che ne sia stata fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Per questa garanzia ciascun Sinistro è liquidato con uno Scoperto del 20% con il minimo di 100,00 Euro e sino alla concorrenza di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno.
C. Festività natalizie e matrimonio
(operante a condizione che l’immobile assicurato e dichiarato in Polizza costituisca luogo di residenza dell’As- sicurato o, alternativamente, dove lo stesso risieda per la maggior parte dell’anno)
Se l’abitazione assicurata costituisce il luogo di residenza dell’Assicurato, o, alternativamente, dove lo stesso risieda per la maggior parte dell’anno, la Somma assicurata si intende maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:
• dal 21 dicembre al 7 gennaio compresi;
• dal 15° giorno precedente la data di matrimonio dell’Assicurato o di uno dei componenti il suo Nucleo fami- liare al 15° giorno successivo tale data, entrambi compresi.
D. Sostituzione delle serrature per perdita delle chiavi
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature del Fabbricato assicurato, sempre che ne sia stata fatta denuncia alle competenti Autorità, Poste Assicura indennizza le spese per l’avvenuta
sostituzione delle serrature con altre uguali o equivalenti per qualità nonché per l’intervento d’emer- genza per consentire l’accesso all’abitazione anche se attuato con scasso, sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della Somma assicurata.
E. Spese supplementari
In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di quanto riportato ai punti precedenti della presente sezione, Poste Assicura rimborsa, purché corrispondenti a spese documentate ed afferenti il Sinistro verificato- si, i costi effettivamente sostenuti entro 45 giorni dalla data di accadimento del Sinistro medesimo, per:
1) installare o potenziare almeno uno dei mezzi di protezione del Fabbricato tra blindature, serra- ture, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti, esclusi i danni preesistenti. La garanzia è prestata fino a un massimo del 5% della Somma assicurata per Sinistro e per anno;
2) colf, artigiani, etc., per il riassetto dei locali e del loro contenuto non altrimenti indennizzabili nel limite di 250,00 Euro per Sinistro e per anno;
3) rifacimento dei documenti personali (carta di identità, patente, passaporto) sottratti all’Assicurato o ai componenti il suo Nucleo familiare all’interno dell’abitazione nel limite di 500,00 Euro per Sinistro e per anno.
4) i danneggiamenti al Contenuto avvenuti in occasione di ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ come sopra descritti, o anche nel tentativo di commetterli nel limite di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno;
5) i guasti cagionati dai ladri alle parti di Fabbricato e in particolare ai Fissi, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi nel limite di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno.
Art. 9.2 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
(pacchetto di garanzie operante in abbinamento al pacchetto Furto Standard per ogni abitazione assicurata - nel limite massimo di tre abitazioni per Polizza - solo se espressamente richiamato in Polizza)
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A. Furto dei beni posti nei locali di villeggiatura
(operante a condizione che l’immobile assicurato e dichiarato in Polizza costituisca luogo di residenza dell’Assicurato o, alternativamente, dove lo stesso risieda per la maggior parte dell’anno)
Se il Fabbricato assicurato costituisce dimora di residenza dell’Assicurato o, alternativamente, dove lo stesso risieda per la maggior parte dell’anno, sono in garanzia i beni, rientranti nella definizione di Contenuto, portati e posti in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, dove temporaneamente stia soggiornando l’Assicurato o uno dei componenti il suo Nucleo familiare. La garanzia opera esclu- sivamente durante il periodo di soggiorno ed è prestata fino ad un massimo del 10% della Somma assicurata per Sinistro e per anno, fermi tutti gli altri Limiti di Indennizzo previsti.
B. Furto dei beni in deposito o in riparazione presso terzi
Poste Assicura risponde dei Danni materiali e diretti ai beni rientranti nella definizione di Contenuto quando sono temporaneamente depositati presso terzi per pulizia, manutenzione o riparazione. Tale garanzia è valida a condizione che il Furto sia avvenuto con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono, come risultante da regolare denuncia alle Autorità competenti; la garanzia è prestata fino ad un massimo del 10% della Somma assicurata per Sinistro e per anno, fermi tutti gli altri Limiti di Indennizzo previsti.
C. Rapina e scippo fuori dall’abitazione
Poste Assicura risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento dei beni rien- tranti nella definizione di Contenuto, compresi i bagagli, per Rapina, scippo, Furto subiti dall’Assicurato o da qualsiasi altro componente il Nucleo familiare come risultante dallo Stato di Famiglia, con l’esclu- sione dei minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona di età superiore a 14 anni, avvenuti all’esterno della dimora assicurata.
Sono comunque esclusi dall’assicurazione gioielli, Preziosi, denaro, carte valori, nonché le cose che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto altrui o proprio.
La garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 15% ed entro un Limite di Indennizzo di 300,00 Euro.
D. Trasloco
(operante a condizione che l’immobile assicurato e dichiarato in Polizza costituisca luogo di residenza dell’Assicurato o, alternativamente, dove lo stesso risieda per la maggior parte dell’anno)
Se il Fabbricato assicurato costituisce dimora di residenza dell’Assicurato o, alternativamente, dove lo
stesso risieda per la maggior parte dell’anno, in caso di trasferimento della residenza dell’Assicurato stesso in altra ubicazione sita in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, si intendono assi- curati anche i beni che rientrano nella definizione di Contenuto, fermi tutti i Limiti di Indennizzo previsti, relativi alla nuova ubicazione, per un massimo di 10 giorni a decorrere dalla data di trasferimento della residenza.
Per tale periodo, la Somma assicurata indicata in Polizza ha validità per entrambe le ubicazioni. Sono esclusi i Sinistri che si verificassero durante il trasporto e il montaggio dei beni assicurati.
E. Furto dei Pannelli solari
Poste Assicura indennizza i Danni materiali e diretti derivati da Furto dell’impianto fotovoltaico e/o dell’impianto solare termico regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul tetto del Fabbricato assicurato e/o ad un’altezza dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, superiore a 4 metri. L’Impresa indennizza i danni esclusivamente qualora:
• il Furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto fotovoltaico/solare termico assicurato è fissato;
• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano saldati o a testa spaccata;
• tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
• l’impianto fotovoltaico/solare termico sia installato su un fabbricato abitato (anche se saltuariamente) dall’Assicurato.
Il mancato rispetto di anche solo una delle predette condizioni, da parte dell’Assicurato, comporta la perdita del diritto all’Indennizzo.
Per questa garanzia ciascun Sinistro è liquidato con uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro e sino alla concorrenza di un importo massimo di 7.000,00 Euro per Sinistro e per anno.
Norme comuni a tutte le garanzie prestate della presente sezione
Art. 10 - Operatività dell’assicurazione
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Art. 10.1 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che il Fabbricato assicurato sia:
1) ubicato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
2) costruito con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia;
3) l’edificio di cui fa parte l’abitazione sia adibito prevalentemente e comunque per almeno 2/3 delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.
Art. 10.2 - Mezzi di chiusura dei locali
La garanzia è prestata senza Scoperto, a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura o di protezione:
• robusti serramenti di legno o persiane;
• materia plastica rigida;
• vetro antisfondamento;
• metallo o lega metallica.
I citati mezzi di protezione devono risultare chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse aperture che non consentano passaggio di una persona.
Sono anche ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.
La garanzia è comunque operante senza Scoperto quando, pur esistendo mezzi di chiusura non equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva a quelli sopraindicati, l’autore del furto si sia introdotto attraverso mezzi diversi da quelli difformi.
Poste Assicura liquiderà il danno previa applicazione di uno Scoperto del 20%:
1) qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e resi operanti, utilizzati dai ladri mediante rottura o scasso, risultino difformi da quanto sopra indicato;
2) qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti sempreché, al momento del Sinistro, nei locali fossero presenti l’Assicurato o uno dei componenti il suo Nucleo familiare; in caso contrario la garanzia non opera;
3) qualora il furto sia stato perpetrato attraverso impalcature.
Qualora detto ▇▇▇▇▇▇▇▇ coesista con altri scoperti previsti in polizza, lo stesso verrà elevato al 30% e assorbirà questi ultimi.
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le aperture di serramenti o di inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Art. 11 - Impianto di allarme con collegamento
(garanzia operante per ogni abitazione assicurata solo se espressamente richiamata in Polizza)
Poste Assicura riconosce uno sconto sul premio, relativamente alla sezione Furto, se il Contraente dichia- ra all’atto della sottoscrizione della polizza che l’immobile sia dotato di impianto di allarme con collegamen- to e sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) il Fabbricato assicurato sia protetto da impianto automatico di allarme antifurto a norme CEI, collega- to con linea telefonica commutata ad almeno tre nominativi diversi tra cui almeno uno con le Forze dell’Ordine o di Istituto di Vigilanza privato;
2) che l’impianto sia mantenuto in perfetta efficienza e che lo stesso sia attivato ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
3) che le caratteristiche tecniche dell’impianto di allarme suddetto risultino da certificato di installazione e di collaudo redatto e firmato da ditta installatrice autorizzata;
4) che sia stato stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice che preveda le ispezioni e il rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
5) che l’impianto di allarme sia soggetto per la manutenzione e per tutte le operazioni, sostituzioni, modi- fiche e per quant’altro necessario oltre che per l’eventuale ripristino dell’efficienza in caso di guasto o manomissione da effettuarsi nel più breve tempo possibile, all’opera esclusiva della ditta installatrice.
Qualora non fosse rispettata anche solo una delle dette condizioni o l’impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di Furto, Poste Assicura liquiderà il danno previa applicazione di uno Scoperto del 20%. Se tale Scoperto dovesse coesistere con altro Scoperto previsto in polizza, si applicherà uno Sco- perto unificato nella misura del 30%.
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Art. 12 - Dimora saltuaria
(garanzia operante solo se espressamente richiamata in polizza)
In deroga a quanto disposto al punto c) dell’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione che segue, se il Fab- bricato assicurato indicato in Polizza non costituisce dimora abituale dell’Assicurato, l’assicurazione è vali- da qualunque sia la durata della disabitazione per tutte le Cose assicurate. In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇ è convenuto uno Scoperto del 20%, fermi tutti gli altri Limiti di Indennizzo previsti. Se tale Scoperto dovesse coesistere con altro Scoperto previsto in polizza, si applicherà uno Scoperto unificato nella misura del 30%.
Art. 13 - Limiti di Indennizzo
Poste Assicura assicura il Contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nell’abitazione dell’Assicurato la cui ubicazione è indicata in Polizza, con i seguenti Limiti di Indennizzo nell’ambito della Somma assicurata:
1) del 40% per i gioielli e i Preziosi, le raccolte e le collezioni numismatiche e filateliche, le pellicce, i tap- peti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, le carte valori, i titoli di credito;
2) del 10% per il denaro.
Per i ▇▇▇▇▇ materiali e diretti derivanti all’Assicurato dagli eventi previsti in Polizza, che abbiano interessa- to le pertinenze dell’abitazione, Poste Assicura indennizza sino a un massimo di 1.000,00 Euro, senza che tale Indennizzo vada a discapito della somma indicata in Polizza prevista per il Contenuto dell’abitazione.
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Art. 14 - Riepilogo di Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti
Art. | Garanzia | Franchigia | Scoperto | Limite di Indennizzo |
9.1 A sub. 4) | Atti vandalici provo- cati dai ladri | -- | -- | € 2.000,00 |
9.1 A sub 5) | Furto commesso o agevolato dagli addetti domestici | -- | 20% (minimo € 100,00) | € 1.000,00 |
9.1 B | Truffa tra le mura domestiche | -- | 10% (minimo € 100,00) | € 1.000,00 |
9.1 D | Sostituzione delle serrature per perdita delle chiavi | -- | -- | 5% della Somma assicurata |
9.1 E sub. 1), 2) e 3) | Spese per installare o potenziare i mezzi di protezione | -- | -- | 5% della Somma assicurata |
Spese per il riassetto dei locali | € 250,00 | |||
Spese per il rifaci- mento dei documenti personali | € 500,00 | |||
9.1 E sub. 4) e 5) | Spese per danneg- giamenti al Contenuto | -- | -- | € 1.000,00 |
Spese per guasti ca- gionati dai ladri alle parti di Fabbricato | ||||
9.2 A | Furto dei beni posti nei locali di villeggiatura | -- | -- | 10% della Somma assicurata |
9.2 B | Furto dei beni in deposito o in ripara- zione presso terzi | -- | -- | 10% della Somma assicurata |
9.2 C | Rapina e scippo fuori dall’abitazione | -- | 15% | € 300,00 |
9.2 E | Furto dei pannelli solari | -- | 10% (minimo € 500,00) | € 7.000,00 |
10.2 sub. 1) | Mezzi di chiusura operanti ma difformi | -- | 20% | Somma assicurata |
10.2 sub. 2) | Mezzi di chiusu- ra non operanti e presenza nei locali dell’Assicurato o Nucleo familiare | -- | 20% | Somma assicurata |
10.2 sub. 3) | Furto attraverso im- palcature | -- | 20% | Somma assicurata |
13 sub. 1) | Gioielli, Preziosi, rac- colte, collezioni numi- smatiche e filateliche, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, scul- ture e simili oggetti d’arte, carte valori, titoli di credito | -- | -- | 40% della Somma assicurata |
13 sub. 2) | Denaro | -- | -- | 10% della Somma assicurata |
Art. 15 - Esclusioni
Salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie si intendono esclusi i danni:
a) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato;
b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone:
- che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi co- municanti (tramite porte);
- per il cui fatto l’Assicurato deve rispondere;
- incaricate della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
- legate all’Assicurato da vincoli di parentela, anche se non coabitanti;
c) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati o incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Per i Preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione della garanzia decorre, invece, dalle ore 24:00 del 15° giorno se i locali contenenti tali beni rimangono disabitati o incustoditi per più di 15 giorni consecutivi;
d) ai beni in deposito o riparazione presso terzi, eccetto il caso in cui sia stato attivato il pacchetto ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇;
e) avvenuti in occasione di trasloco, eccetto il caso in cui sia stato attivato il pacchetto ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇;
f) verificatisi in occasione di atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare e di inva- sione, tumulti popolari, scioperi, sommosse o sabotaggi organizzati;
g) verificatisi in occasione di terremoti, valanghe, slavine, inondazioni e alluvioni, cedimento, smottamen- to del terreno o frane, eruzione vulcanica, maremoto;
h) verificatisi nel corso di perquisizione, confisca, sequestro o requisizione delle Cose assicurate per or- dine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, in occasione di serrata o di occupazione abusiva;
i) da smarrimento o sottrazione delle Cose assicurate avvenuti in occasione di Incendio, di Esplosione o di Scoppio;
j) causati alle Cose assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio provocato dall’autore del Sinistro;
k) indiretti, quali profitti sperati, mancato uso o godimento e qualsiasi danno che non riguardi la materia- lità delle Cose assicurate;
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l) arrecati ai Pannelli solari e agli impianti di energia alternativa, eccetto il caso in cui sia stato attivato il pacchetto Furto Esteso;
m) ai beni posti nei locali di villeggiatura, eccetto il caso in cui sia stato attivato il pacchetto ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇;
n) avvenuti in caso di ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇, eccetto il caso in cui sia stato attivato il pacchetto ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
ASSISTENZA
Art. 16 - Operatività dell’assicurazione
Poste Assicura eroga le prestazioni di Assistenza attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, le prestazioni operano:
1) mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa di Assistenza;
2) con costi a carico di Poste Assicura entro il limite di 3 sinistri, durante ciascun anno di validità della copertura;
3) senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo Sinistro;
4) entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.
Le prestazioni sono offerte entro il limite di Indennizzo di 250,00 Euro per Sinistro per un massimo di 3 Sinistri per anno assicurativo, per complessivi 750,00 Euro, salvo ove diversamente specificato nelle sin- gole garanzie.
Art. 17 - Assistenza Standard
(garanzia sempre operante per ogni abitazione assicurata - nel limite massimo di tre abitazioni per ▇▇▇▇▇▇▇)
La garanzia vale per l’abitazione indicata in Polizza e prevede le seguenti prestazioni di Assistenza in caso di urgenza.
Art. 17.1 - Prenotazione e spese di albergo
Qualora l’abitazione dell’Assicurato risulti, a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente Poliz- za, obiettivamente inagibile, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede alla prenotazione di un albergo per l’Assicurato ed il suo Nucleo familiare, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento entro i limiti sopra indicati.
Art. 17.2 - Rientro anticipato dell’Assicurato
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Qualora l’Assicurato, a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente ▇▇▇▇▇▇▇, debba rientrare da un viaggio, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede all’organizzazione del rientro, con il mez- zo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico i costi del viaggio entro i limiti sopra indicati.
Art. 17.3 - Trasloco per inagibilità
Qualora a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l’abitazione abituale dell’As- sicurato sia divenuta definitivamente inabitabile, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà a reperire una società di traslochi che trasporti i beni dell’Assicurato presso un deposito provvisorio o presso il nuovo domicilio dell’Assicurato oppure autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente.
In parziale deroga a quanto previsto dall’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione, Poste Assicura terrà a proprio carico le spese documentate relative fino alla concorrenza di 1.000,00 Euro per evento e per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal Sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto, nella stessa annualità di ▇▇▇▇▇▇▇, il “Ripristino dell’abitazione con impresa di pulizie”.
Qualora l’Assicurato abbia attivato la sezione Incendio e Altri danni alla casa e il Sinistro risulti indenniz- zabile ai sensi di tale garanzia, potrà chiedere il rimborso delle eventuali spese eccedenti il limite sopra indicato ai sensi dell’art. 2.1 B sub 8, 11, 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 17.4 - Ripristino dell’abitazione con impresa di pulizie
Qualora a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l’abitazione dell’Assicu- rato necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinare l’abitabilità dell’immobile assicurato, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà al reperimento ed all’invio di un’impresa specializzata.
Poste Assicura terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite sopra indicato.
In caso di ▇▇▇▇▇ o tentato Furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa di Assistenza copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto, nella stessa annualità di Polizza, il “Trasloco per inagibilità dell’abitazione”.
Qualora l’Assicurato abbia attivato la sezione Incendio e Altri danni alla casa, assicurando anche il Conte- nuto dell’abitazione ed il Sinistro risulti indennizzabile ai sensi di tale garanzia, potrà chiedere il rimborso delle eventuali spese eccedenti il limite sopra indicato ai sensi dell’art. 2.1 B sub 8, 11, 12 e 13 delle Con- dizioni di Assicurazione.
Art. 18 - Assistenza Estesa
Si specifica che le prestazioni “Invio di segnali di allarme” saranno erogate dalla Struttura Organizzativa di Supporto di Octo Telematics Italia S.r.l (a cui Poste Assicura ha affidato tale incarico) secondo le modalità dettagliate al seguente art. 18.1 e sempreché il Dispositivo elettronico risulti correttamente installato e in funzionamento.
Nel caso in cui uno o più dei componenti del Dispositivo elettronico (ivi inclusa la centralina) non fossero installati correttamente, tale Struttura Organizzativa di Supporto non potrà erogare le relative prestazioni “Invio di segnali di allarme”, che pertanto non saranno attive. Poste Assicura non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata, impropria o non corretta installazione di tali componenti.
Art. 18.1 - Invio segnali di allarme
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di Assistenza “Invio segnali di allarme”, è necessario installare cor- rettamente e rendere funzionante il Dispositivo elettronico ed i relativi sensori wireless presso l’immobile assicurato indicato in Polizza e verificarne il regolare funzionamento per tutto il periodo di validità dell’as- sicurazione.
In caso contrario, l’Assistenza “Invio di segnali di allarme” non sarà attiva e la Struttura Organizzativa di Supporto non potrà fornire le predette prestazioni. In alcun caso Poste Assicura sarà tenuta a rendere le citate prestazioni.
Il contatto telefonico, l’invio di messaggi SMS o di email potranno essere effettuati a condizione che sia stato fornito a Poste Assicura almeno un numero di telefono mobile e una email validi e regolarmente ope- ranti al momento della sottoscrizione della Polizza.
Si precisa che il numero di telefonia mobile e l’indirizzo email comunicati in sede di sottoscrizione della Po- lizza costituiscono i recapiti di riferimento dell’Assicurato ai fini dell’erogazione delle prestazioni di seguito previste, fatta salva la possibilità dello stesso di aggiungere ulteriori modalità di contatto (fino a tre numeri di telefonia mobile) tramite una App di Poste Assicura installata sullo smartphone e/o tramite l’Area Clienti del Gruppo Poste Vita accessibile dal sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
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Qualora fosse necessario, le informazioni relative all’Invio dei Segnali di Allarme (i.e. notifiche mediante sms, e-mail, App, etc.) potranno essere conservate e archiviate da parte della Struttura Organizzativa di Supporto, nominata da Poste Assicura quale responsabile esterno dei dati personali e sensibili acquisiti e/o ricevuti per l’esecuzione del contratto. I recapiti di riferimento dell’Assicurato potranno essere variati unicamente mediante invio di lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
00144 - Roma
L’App installata sullo smartphone dell’Assicurato e l’Area Clienti del Gruppo Poste Vita - consentiranno di verificare tutte le informazioni relative allo stato dei sensori installati nell’immobile assicurato, in particola- re: il corretto funzionamento, la rilevazione degli allarmi e lo storico eventi rilevati dal Dispositivo elettroni- co (data, ora, tipo di evento, richiesta assistenza).
Il Dispositivo elettronico è offerto in Comodato d’uso gratuito al Contraente.
Per le norme relative al Dispositivo elettronico, al predetto Comodato d’uso, alla sua installazione, all’uti- lizzo e alla sua manutenzione si rimanda agli artt. 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
18.1.a Allagamento e Fumi
Qualora i sensori elettronici wireless del Dispositivo elettronico (due rilevatori acqua e un rilevatore fumo) riscontrassero, nei locali dell’immobile assicurato in cui sono installati, la presenza di fumo o di acqua al suolo, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà all’Assicurato un SMS di avviso ai medesimi numeri comunicati, una notifica push su App (sempreché installata con le notifiche push abilitate) e una email sull’indirizzo comunicato (sempreché valido e funzionante).
Provvederà inoltre a contattare tempestivamente l’Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunica- ti, per avvertirlo della possibile situazione di allarme.
Una volta contattato l’Assicurato (o in caso di chiamata proattiva da parte di quest’ultimo qualora il contatto telefonico da parte della Struttura Organizzativa di Supporto abbia dato esito infruttuoso o non sia stato possibile verificare immediatamente la situazione di allarme), la Struttura Organizzativa di Supporto, ove necessario, in- formerà la Struttura Organizzativa di Assistenza affinché questa possa contattare l’Assicurato ed eventualmente erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche prestazioni.
18.1.b Interruzioni di corrente
Qualora il Dispositivo elettronico riscontrasse l’assenza di corrente elettrica all’interno dell’immobile assicu-
rato in cui è installata, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà all’Assicurato - ai medesimi numeri e contatti da quest’ultimo comunicati - rispettivamente un SMS di avviso, una notifica push su App (sempreché installata e con le notifiche push abilitate) e una email sull’indirizzo comunicato (sempreché valido e funzio- nante), al momento di rilevazione dell’interruzione e al momento di rilevazione della riattivazione dell’eroga- zione di corrente elettrica.
L’Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, potrà mettersi in contatto con la Struttura Organiz- zativa di Supporto che, ove necessario, informerà la Struttura Organizzativa di Assistenza affinché questa possa contattare l’Assicurato ed eventualmente erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche prestazioni.
18.1.c Segnalazioni da parte dell’Assicurato
L’Assicurato potrà segnalare manualmente le situazioni di allarme sopra previste (allagamento e fumi o interruzione di corrente all’interno dell’immobile assicurato), anche in assenza di specifica rilevazione dei sensori, attivando una chiamata vivavoce con la Struttura Organizzativa di Supporto tramite il pulsante di segnalazione manuale di emergenza presente sulla centralina. La Struttura Organizzativa di Supporto invierà ai numeri e contatti comunicati dall’Assicurato rispettivamente un SMS di avviso, una notifica push su App (sempreché installata e con le notifiche push abilitate) e una email sull’indirizzo comunicato (sem- preché valido e funzionante) con indicazione dell’avvenuta pressione del pulsante di emergenza.
In tali casi, la Struttura Organizzativa di Supporto, ove necessario, informerà la Struttura Organizzativa di Assistenza affinché questa possa contattare l’Assicurato ed eventualmente erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche prestazioni.
18.1.d Sensore di movimento e di rumore (telecamera)
Qualora i sensori integrati e opportunamente attivati tramite App riscontrassero nell’area inquadrata dalla telecamera movimenti o rumori tali da attivarne i relativi sensori, il Dispositivo elettronico invierà al Contra- ente/Assicurato una notifica push su App (sempreché installata e con notifiche push abilitate) e una email sull’indirizzo comunicato (sempreché valido e funzionante).
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Tramite l’utilizzo dell’apposita App, il Contraente/Assicurato potrà visualizzare da remoto (per il limitato pe- riodo di tempo indicato nelle istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al Dispositivo elettronico), l’ambiente inquadrato dalla telecamera.
Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare la telecamera in ambito privato (i.e., esclusivamente all’interno dell’immobile assicurato) e per fini esclusivamente personali, adottando le opportune cautele a tutela dei terzi, ove interessati. Il Contraente/Assicurato si impegna, tra l’altro, a posizionare la telecamera, a propria cura e sotto la propria responsabilità, unicamente in aree private e non condominiali, non acces- sibili a terzi ed in osservanza, in ogni caso, dei limiti e prescrizioni di legge, ivi inclusi quelli in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza dei soggetti eventualmente interessati.
Resta inteso che l’utilizzo delle funzionalità della telecamera mediante collegamento remoto sarà effettua- to ad esclusiva responsabilità del Contraente/Assicurato.
Si precisa altresì che le immagini rilevate dalla telecamera potranno essere visualizzate e/o acquisite unicamente dal Contraente/Assicurato e che né Poste Assicura né qualunque altro soggetto terzo potrà accedere e/o disporre in qualsiasi modo di tali immagini.
A tal fine, Poste Assicura non effettuerà alcun trattamento dei dati derivanti dall’impiego del Dispositivo elettronico da parte del Contraente/Assicurato.
L’utilizzo delle funzionalità della telecamera mediante collegamento remoto non potrà in alcun caso essere considerato un servizio di videosorveglianza.
Art. 18.2 - Segnalazione di artigiani
La Struttura Organizzativa di Assistenza è a disposizione dell’Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo e il recapito telefonico di uno o più artigiani, quali:
1) riparatori di elettrodomestici;
2) antennisti;
3) tecnici antifurto e serrandisti;
4) idraulici;
5) elettricisti;
6) ▇▇▇▇▇▇ - falegnami - vetrai.
La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell’Assicurato.
Resta inteso che tutte le spese dell’intervento e della riparazione sono a totale carico dell’Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l’artigiano stesso.
Art. 18.3 - Idraulico
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti, nei casi sotto descritti di un idraulico, la Struttura Organizza-
tiva di Assistenza provvede all’invio di un artigiano tenendo a proprio carico l’uscita e la manodopera entro i limiti sopra indicati. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
1) allagamento o infiltrazione di acqua nell’abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottu- ra, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
2) mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubatu- re di scarico fisse dell’impianto idraulico pertinenti l’abitazione dell’Assicurato, che non derivi, pertanto, da occlusione della colonna di scarico condominiale.
Sono esclusi:
a) per i casi 1) e 2) gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, etc.) o gli eventi dovuti a causa della negligenza dell’Assicurato;
b) per il caso 3) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna ovvero a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Qualora questi ultimi rientrino nelle spese indennizzabili dalla sezione Incendio e Altri danni alla casa (ove attivata), l’Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto dall’art. 2.2 B e C delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 18.4 - Elettricista
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede all’invio di un artigiano tenendo a pro- prio carico l’uscita e la manodopera, entro i limiti sopra indicati.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore.
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Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Qualora questi ultimi rientrino nelle spese indennizzabili dalla sezione Incendio e Altri danni alla casa (ove attivata), l’Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto dall’art. 2.2 A delle Condizioni di Assicu- razione.
Art. 18.5 - Fabbro - Falegname - Vetraio
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti di un fabbro, falegname o vetraio, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede all’invio di un artigiano tenendo a proprio carico l’uscita e la manodopera, entro i limiti sopra indicati.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
1) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che renda impossibile l’accesso ai locali dell’abitazione;
2) scasso di Fissi e infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, quando ne sia compromessa la funziona- lità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Qualora questi ultimi rientrino nelle spese indennizzabili dalle sezioni Incendio e Altri danni alla casa o Furto (ove attivate), l’Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto dagli artt. 2.1 B sub 6 e 9.1 A e D delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 18.6 - Guardia Giurata
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti di un servizio di sorveglianza a seguito di effrazione o tentata effrazione che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza e esista l’oggettivo rischio di Furto o atti vandalici, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede all’invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico i costi del servizio entro i limiti sopra indicati.
Art. 18.7 - Consulto medico
La Struttura Organizzativa di Assistenza è a disposizione dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o malattia improv- visa. Il servizio medico della Struttura Organizzativa di Assistenza, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
1) consigli medici di carattere generale;
2) informazioni riguardanti:
a) reperimento dei mezzi di soccorso;
b) reperimento di medici generici e specialistici;
c) localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
d) modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
e) esistenza e reperibilità di farmaci.
La Struttura Organizzativa di Assistenza non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
Art. 18.8 - Invio di un medico generico o di un’ambulanza in caso di urgenza
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Struttura Organizzativa di Assistenza giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato o di un componente il suo Nucleo familiare, la Struttura Organizzativa di Assistenza invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.
Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Struttura Organizzativa di Assistenza organizzerà il trasferimento in ambulanza presso il centro di primo soccorso più vicino al domicilio dell’As- sicurato e senza costi a suo carico.
Resta inteso che, in caso di emergenza, la Struttura Organizzativa di Assistenza non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
Art. 18.9 - Reperimento e invio baby sitter a seguito di ricovero
Qualora l’Assicurato, nei 10 giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di cura presso cui era ricoverato a seguito di Infortunio o malattia improvvisa, non fosse in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di prov- vedervi, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di Assistenza di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per Sinistro e 4 ore per giorno.
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Qualora l’organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito di presenta- zione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di 200,00 Euro per Sinistro. L’Assicura- to dovrà comunque contattare preventivamente la Struttura Organizzativa di Assistenza.
Art. 18.10 - Reperimento e invio collaboratrice a seguito di ricovero
Qualora l’Assicurato, nei 10 giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di cura presso cui era ricoverato a seguito di Infortunio o malattia improvvisa, versi in uno stato di Inabilità temporanea, comprovata da certificazio- ne medica, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di Assistenza, il reperimento e invio a domicilio di una collaboratrice domestica per il disbrigo delle faccende domestiche.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 giorni.
Poste Assicura terrà a proprio carico le spese entro il limite di 30,00 Euro al giorno e fino a un massimo di 5 giorni consecutivi per Sinistro.
Art. 18.11 - Consulenza psicologica
Qualora, a seguito di Infortunio o malattia improvvisa, si rendesse necessaria un’assistenza psicologica, l’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di Assistenza di essere messo in contatto telefo- nicamente con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d’intervento.
Art. 19 - Esclusioni
Le prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sa- botaggi, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità, qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, uragani, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) alluvioni e inondazioni, qualora tali eventi non abbiamo determinato un Crollo del Fabbricato assicurato;
d) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
e) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di un componente il suo Nucleo familiare, compreso il suicidio o tentato suicidio;
f) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
g) infortuni derivanti da puri atti di temerarietà dell’Assicurato o di un componente il suo Nucleo familiare;
h) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
i) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato; da sindromi organico
cerebrali, o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniacodepressiva), sindromi e disturbi mentali organici;
l) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
Poste Assicura non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa di Assistenza, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di Poste Assicura.
Poste Assicura non si assume alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabi- lite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
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Le prestazioni non sono altresì fornite in quei territori che si trovino in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’au- torità pubblica competente, ovvero in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 20 - Sinistri Incendio e Altri danni alla casa: ▇▇▇▇▇ al Fabbricato e al Contenuto
Art. 20.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/ Assicurato e da Poste Assicura. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari a consentire l’accertamento e la liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente/Assicurato. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 20.2 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società se- condo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
2) inviare denuncia scritta, entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, pre- cisandone le circostanze e l’importo approssimativo del danno, con lettera fax o raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
oppure a mezzo fax: ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.
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Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
a) in caso di Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso e comunque ove previsto per legge, fare, nei 3 giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, preci- sando in particolare il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società nelle modalità sopra indicate;
b) denunciare, inoltre, la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
c) conservare, fino al primo sopralluogo del Perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, tanto le cose salvate quanto le tracce e i residui del Sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
d) entro 5 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del Sinistro, inviare a Poste Assicura una distinta parti- colareggiata con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per l’eventuale riparazione dei danni e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto 1), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del relativo valore, ovvero provare ove necessario l’esistenza di beni simili a quelli danneggiati e di una situazione complessiva dell’Abitazione compatibile con i beni stessi. Il tutto corredato da idonea documentazione fotografica.
Poste Assicura si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell’evento, eventuale ulteriore documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell’Assicurato ri- spetto alle persone e ai beni coinvolti nel Sinistro. Il Contraente o l’Assicurato è obbligato a dare dimostrazio- ne dell’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova. L’inadempimento di uno degli obblighi sopra previsti comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 20.3 - Esagerazione dolosa del danno
Se il Contraente o l’Assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustifi- cazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde ogni diritto all’Indennizzo.
Art. 20.4 - Procedura per la valutazione del danno
La stima del danno potrà essere concordata direttamente tra Poste Assicura e l’Assicurato (o persona da
questi designata) ovvero la Società potrà affidare apposito mandato ad un fiduciario o altro tecnico spe- cializzato.
Art. 20.5 - Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è stipulata nella forma:
1) a Valore intero per il Fabbricato, anche quando tenuto in locazione;
2) a Primo rischio assoluto per il Contenuto;
salvo quanto diversamente previsto alle singole garanzie.
Art. 20.6 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Quando l’assicurazione è stipulata nella forma a valore intero, se al momento del Sinistro la Superficie dell’a- bitazione dichiarata in Polizza non corrisponde a quella effettiva, si applicherà il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
È comunque ammessa una tolleranza fino al 10%. Perciò, solo qualora la Superficie dell’abitazione di- chiarata in Polizza, aumentata del 10%, risultasse inferiore a quella effettiva, la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore dichiarato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.
Art. 20.7 - Valore delle Cose assicurate
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per le Cose assicurate indicate in Po- lizza.
1) Per il Fabbricato, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
a) il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quel- le soltanto danneggiate un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui ed escludendo il valore dell’area; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgom- bero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
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b) il secondo, in seguito detto “supplemento di Indennizzo” di cui all’art. 20.8 che segue, pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.
2) Per il Contenuto, l’ammontare del danno si stima determinando il valore a nuovo delle cose distrutte e il costo di riparazione delle cose danneggiate, quest’ultime con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso e con le seguenti eccezioni:
a) per i Preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, gli oggetti d’antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commer- ciale del singolo pezzo danneggiato o distrutto, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o delle rispettive Parti;
b) per le carte valori e i titoli di credito la Società procederà al rimborso delle spese (esclusi gli onorari per prestazioni professionali) effettivamente sostenute dall’Assicurato per la procedura di ammorta- mento dei titoli, nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di polizza, soltanto qualora lo stesso fornisca prova dell’avvenuto esperimento del procedimento.
c) per il denaro, sempre nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di Polizza, la Società pagherà il valore nominale dello stesso tenuto conto di eventuali tassi di cambio (se valuta estera). Resta in ogni caso in capo all’Assicurato fornire prova dell’effettivo ammontare del denaro oggetto di Sinistro.
Art. 20.8 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e ricevuta tutta la documentazione necessaria, Poste Assicura prov- vederà direttamente al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da far sottoscrivere all’Assicurato.
Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattualmente previsti mentre nel caso di inoperatività del contratto Poste Assicura provvederà a darne comunicazione.
Relativamente al Fabbricato, il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con le seguenti modalità:
• il pagamento del “supplemento di Indennizzo”, pari all’importo del deprezzamento, sarà eseguito da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualo- ra dal procedimento stesso risulti che non ricorra una situazione per la quale il danno sia stato causato o agevolato con dolo dell’Assicurato o dei soggetti con esso conviventi per i quali lo stesso non debba rispondere a norma di legge. In caso di conoscenza da parte di Poste Assicura della sussistenza di fatti penalmente rilevanti in qualsiasi modo segnalati all’Autorità Giudiziaria, la Società si riserva il diritto di sospendere qualsiasi eventuali pagamenti in favore dell’Assicurato e/o suoi aventi causa.
Art. 20.9 - Anticipo sugli Indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro e purché ne faccia esplicita richie- sta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
1) sia stata trasmessa dall’Assicurato tutta la documentazione probatoria richiesta da Poste Assicura;
2) non siano sorte contestazioni tra le Parti sull’indennizzabilità del Sinistro stesso;
3) il Contraente e l’Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal contratto;
4) non sia in corso un’indagine sui fatti determinanti il Sinistro da parte dell’Autorità giudiziaria o di Polizia;
5) l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000,00 Euro.
In caso di sussistenza di tutte le predette condizioni l’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.
Art. 20.10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Nei casi di cui all’art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione, Poste Assicura potrebbe assumere, a proprio insindacabile giudizio, e fino a quando ne abbia interesse, la gestione della vertenza azionata nei confronti dei propri Assicurati, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi.
Sono a carico di Poste Assicura le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese potranno essere ripartite fra la Società e i propri Assicurati in proporzione del rispettivo interesse.
Poste Assicura in ogni caso non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe od ammende.
Art. 20.11 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, anche con Poste Assicura, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto se- condo il rispettivo contratto considerato singolarmente.
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Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolven- te - superi l’ammontare del danno, Poste Assicura è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 21 - Sinistri Incendio e Altri danni alla casa: ▇▇▇▇▇ a terzi (cose e persone)
Art. 21.1 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇, l’Assicurato o il Contraente deve inviare denuncia scritta, entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisandone le circostanze e l’importo approssimativo del dan- no, con lettera fax o raccomandata a/r all’indirizzo o al numero fax di cui all’art. 20.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Poste Assicura si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell’evento, eventuale ulteriore documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell’Assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti nel Sinistro. Il Contraente o l’Assicurato è obbligato a dare dimo- strazione dell’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.
L’inadempimento di uno degli obblighi sopra previsti comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Gli Assicurati sono responsabili verso Poste Assicura di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo e al successivo art. 21.2 delle Condizioni di Assicurazione.
L’Impresa non sarà tenuta ad adempiere alle prestazioni contrattuali, ove risulti che gli Assicurati abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese.
Art. 21.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Poste Assicura può assumere a nome degli Assicurati, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione degli Assicurati e di tutti i diritti e azioni spettanti agli Assicurati stessi.
Sono a carico di Poste Assicura le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e gli Assicurati in proporzione del rispettivo interesse.
Poste Assicura non riconosce peraltro le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.
Art. 22 - Sinistri Furto
Art. 22.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/ Assicurato e da Poste Assicura. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari a consentire l’accertamento e la liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente/Assicurato. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 22.2 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono:
1) fare quanto possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
2) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
3) inviare denuncia scritta alla Società, entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto o ne ha avuto conoscenza, precisandone le circostanze, l’importo approssimativo del danno e qualsiasi documento comprovante la proprietà o il possesso delle cose sottratte quali ad esempio scontrini, fatture, scatole d’imballo, certificati di garanzia, fotografie etc., con fax o lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
oppure a mezzo fax: ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇
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Il Contraente o l’Assicurato devono altresì:
a) denunciare la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche ai debitori, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
b) conservare, fino al primo sopralluogo del perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e i residui del Sini- stro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Il tutto corredato da idonea documentazione fotografica;
c) dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore dei beni sottratti, distrutti o danneggiati, e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione documentazione, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragione- volmente chiesto per giustificare la richiesta di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
L’inadempimento di uno degli obblighi sopra previsti comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 22.3 - Esagerazione dolosa del danno
Se il Contraente o l’Assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde ogni diritto all’Indennizzo.
Art. 22.4 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del Sinistro è concordato direttamente tra Poste Assicura e l’Assicurato o persona da lui designata.
Art. 22.5 - Forma dell’assicurazione
L’assicurazione prestata relativamente ai Sinistri rientranti nella presente sezione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, cioè fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza.
Art. 22.6 - Valore delle Cose assicurate
L’attribuzione del valore che le Cose assicurate - sottratte, distrutte o danneggiate - avevano al momento del Sinistro è ottenuta stimando il loro valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per qualità, deducendo solo il valore dei recuperi e fermo in ogni caso il massimo del doppio del valore allo stato d’uso. Fanno eccezione:
1) per i Preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili og- getti d’arte, gli oggetti d’antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, si stima il valore commerciale del singolo pezzo danneggiato o distrutto, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o delle rispettive parti;
2) per le carte valori e i titoli di credito la Società procederà al pagamento dell’importo ad essi riferito, nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di polizza, soltanto qualora l’Assicurato fornisca prova dell’avvenuto incasso in frode di detti valori/titoli; resta in ogni caso escluso l’Indennizzo nel caso in cui sia stato dato avvio al procedimento di ammortamento e/o richiesto il duplicato dei titoli.
3) per il denaro, sempre nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di polizza, la Società pa- gherà il valore nominale dello stesso tenuto conto di eventuali tassi di cambio (se valuta estera). Resta in ogni caso in capo all’Assicurato fornire prova dell’effettivo ammontare del denaro oggetto di Sinistro.
Art. 22.7 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, accertato il danno e ricevuta la documentazione completa, la Società invia l’atto di liquidazione, ed esegue il pagamento.
Art. 22.8 - Riduzione delle somme assicurate
In caso di Sinistro la Somma assicurata indicata in Polizza, nonché i relativi limiti d’Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corri- spondente restituzione del Premio.
Art. 22.9 - Recupero dei beni rubati
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a Poste Assicura appena ne abbiano avuto notizia.
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I beni recuperati divengono di proprietà di Poste Assicura se questa ha indennizzato integralmente il dan- no, salvo che l’Assicurato rimborsi a Poste Assicura l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi. Se invece Poste Assicura ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso da Po- ste Assicura per gli stessi, o di farli vendere. In quest’ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull’im- porto così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Poste Assicura è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del Sinistro.
Art. 22.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni anche con Poste Assicura il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’Indennizzo dovuto se- condo il rispettivo contratto considerato singolarmente.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolven- te - superi l’ammontare del danno, Poste Assicura è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 23 - Sinistri Assistenza
Art. 23.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni
L’Assicurato per usufruire delle prestazioni di Assistenza diverse da “Invio segnali di allarme” di cui all’art.
18.1 delle Condizioni di Assicurazione deve contattare preventivamente la Struttura Organizzativa di Assi- stenza al numero verde attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno:
▇▇▇.▇▇.▇▇.▇▇
fornendo:
• il numero di polizza;
• le proprie generalità (nome e cognome);
• le generalità (nome e cognome) del Contraente;
• il tipo di prestazione richiesta;
• il numero di telefono al quale essere contattati.
Gli interventi di Assistenza devono essere disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa di Assisten-
za, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza. La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di ▇▇▇▇▇▇▇, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. In caso di prestazioni non usufruite, o usufruite solo parzialmente, per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
Le prestazioni di Assistenza “Invio segnali di allarme” di cui all’art. 18.1 delle Condizioni di Assicurazione e tutta l’assistenza tecnica relativa all’installazione/manutenzione/utilizzo del Dispositivo elettronico vengono effettua- te direttamente dalla Struttura Organizzativa di Supporto di Octo Telematics Italia S.r.l. che viene avvertita dalla centralina (interruzioni e ripristino di corrente, movimenti e rumori) o dai rilevatori elettronici wireless (allaga- mento, fumi) del Dispositivo elettronico (sempre che siano correttamente installati nell’abitazione e regolarmen- te funzionanti) oppure tramite contatto diretto da parte dell’Assicurato ai sensi degli articoli che seguono.
Art. 24 - Dispositivo elettronico
L’installazione del Dispositivo elettronico sarà eseguita autonomamente dall’Assicurato seguendo le istru- zioni ricevute congiuntamente allo stesso. Tuttavia, per qualunque richiesta di “supporto tecnico” relativa alla consegna, all’installazione o al corretto funzionamento del Dispositivo elettronico, l’Assicurato potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa di Supporto negli orari di operatività al numero:
06. 45.200.289
Il predetto servizio di “supporto tecnico” sarà garantito in determinate fasce orarie:
- Lunedì - Venerdì (9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30);
- Sabato (9:00 - 12:30).
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Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di Assistenza “Invio segnali di allarme” di cui all’art. 18.1 delle Con- dizioni di Assicurazione e per utilizzare le funzionalità di contatto diretto con Octo Telematics Italia S.r.l. mediante la pressione dell’apposito pulsante di chiamata, è necessario che il Contraente/Assicurato in- stalli e renda operativo il Dispositivo elettronico presso l’immobile assicurato indicato in Polizza e verifichi il regolare funzionamento per tutto il periodo di validità dell’assicurazione.
Condizione essenziale per il corretto funzionamento del Dispositivo elettronico è la presenza di copertura di rete GSM nell’immobile assicurato. Diversamente, la Struttura Operativa di Supporto sarà impossibilitata ad erogare le prestazioni di Assistenza “Invio segnali di allarme”. Si rinvia per maggiori dettagli al successivo art. 25.
Il Dispositivo elettronico è costituito dalle seguenti apparecchiature:
• 1 centralina con telecamera integrata all’interno della quale è alloggiata una SIM GSM con tecnologia “roaming automatico” per il contatto telefonico con gli operatori competenti a riscontrare le diverse ne- cessità dell’Assicurato e con modulo viva-voce per il contatto vocale in caso di pressione del pulsante di chiamata; sono inoltre integrati un sensore interruzione e ripristino corrente e un sensore di movimento e di rumore;
• 2 rilevatori wireless di presenza di acqua;
• 1 rilevatore wireless di fumo.
Il Dispositivo elettronico consente di rilevare e segnalare autonomamente alla Struttura Organizzativa di Supporto situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui è installato e di rilevare e segnalare eventuali anomalie relative alla sua mancata/errata installazione o cattivo funzionamento.
In particolare, nei casi di batterie scariche o guasto dei sensori oppure assenza di segnale verso la Strut- tura Organizzativa di Supporto, la stessa invierà al Contraente/Assicurato ai medesimi contatti comunicati un SMS di avviso, una notifica push su App (sempreché installata e con le notifiche push abilitate) e una email sull’indirizzo comunicato (sempreché valido e funzionante) per avvertirlo del malfunzionamento.
Qualora la Struttura Organizzativa di Supporto non riuscisse a risolvere il problema da remoto, il Contra- ente/ Assicurato potrà quindi mettersi in contatto con la stessa telefonando al numero sopra riportato negli orari di operatività per richiedere la risoluzione del problema.
La mancata installazione o il non funzionamento del Dispositivo elettronico (e dei relativi dispositivi) per cause riconducibili al Contraente/Assicurato, implicano l’impossibilità di erogare le prestazioni di Assistenza “Invio segnali di allarme”.
In tali circostanze, Poste Assicura non è tenuta a rendere altrimenti tali prestazioni ovvero ad assicurare altrimenti tali funzionalità.
Poste Assicura non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile, tra l’altro, per l’utilizzo della teleca- mera da parte del Contraente/Assicurato:
(i) mediante collegamento remoto, e/o
(ii) in violazione delle disposizioni delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 25 - Comodato del Dispositivo elettronico
Il Dispositivo elettronico è offerto in Comodato d’uso gratuito esclusivamente all’Assicurato che avrà atti- vato il pacchetto Assistenza Estesa di cui all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
La Struttura Organizzativa di Supporto provvederà a spedire il Dispositivo elettronico all’indirizzo del Contraente successivamente alla sottoscrizione del contratto e comunque entro 15 giorni dalla data di efficacia della Polizza. La spedizione e l’utilizzo del Dispositivo elettronico non comportano alcuna spesa né canone annuo. Non sono previste altresì spese per l’installazione e la disinstallazione dello stesso, operazioni che possono essere effettua- te autonomamente dal Contraente/Assicurato seguendo le istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo ovvero con l’aiuto degli operatori della Struttura Organizzativa di Supporto (che, a tal fine, potranno essere contattati al numero telefonico sopra indicato e riportato anche nelle istruzioni stesse).
Il Contraente/Assicurato è tenuto a custodire e a conservare il Dispositivo elettronico con diligenza e a servirsene esclusivamente per un uso riconducibile alle coperture di Polizza con divieto di subcomodato, sublocazione e cessione, anche solo parziale del Dispositivo elettronico, nonché di mutamento della sua destinazione d’uso.
In caso di insorgenza di qualunque problema di malfunzionamento del Dispositivo elettronico, potrà esse- re contattata la Struttura Organizzativa di Supporto al numero telefonico riportato nelle istruzioni di instal- lazione e manutenzione pervenute unitamente allo stesso.
Condizione essenziale per il corretto funzionamento del Dispositivo elettronico è la presenza di copertura di rete GSM nell’immobile assicurato.
Qualora si dovesse verificare l’assenza di copertura di rete GSM, il Contraente avrà facoltà di recedere entro 60 giorni dalla data di effetto della copertura dal presente contratto assicurativo con relativa restitu- zione del rateo di premio pagato al netto delle imposte. La richiesta potrà essere effettuata inviando una comunicazione mediante lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
00144 - Roma
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Resta fermo l’obbligo per qualunque Assicurato di non intervenire direttamente o indirettamente sul Dispo- sitivo elettronico.
Con la cessazione, per qualunque motivo, dell’efficacia della Polizza, si estingue anche il Comodato e l’Assicurato è pertanto obbligato, entro 30 giorni dalla cessazione di efficacia della polizza, a restituire il Dispositivo elettronico.
In tutti i casi in cui si renda necessaria la restituzione del Dispositivo elettronico, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà all’Assicurato ai medesimi contatti comunicati, un SMS di avviso, una notifica push su App (sempreché installata e con le notifiche push abilitate) e una email sull’indirizzo comunicato (sempre- ché valido e funzionante) per comunicare la disattivazione dei servizi e informare circa il ritiro o la riconse- gna del Dispositivo elettronico.
Il ritiro del Dispositivo elettronico sarà effettuato da Octo Telematics Italia S.r.l, senza alcun costo a carico dell’Assicurato, e secondo le modalità riportate all’interno della documentazione fornita congiuntamente allo stesso. In ogni caso il Contraente è tenuto a conservare la ricevuta di riconsegna del Dispositivo elettronico, che sarà rilasciata al momento e che potrà eventualmente essere richiesta da Poste Assicura. Il Contraente non è tenuto alla restituzione del Dispositivo elettronico nel caso di Sinistro che ne abbia comportato la distruzione oppure di Furto dello stesso. Il Dispositivo elettronico deve essere restituito in- tegro e funzionante, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso.
Qualora il ritiro del Dispositivo elettronico non vada a buon fine ed il Contraente non abbia provveduto alla riconsegna dello stesso entro il termine di 30 giorni dalla cessazione di efficacia della Polizza o dalla modifica della combinazione di pacchetti di prodotto che abbia comportato la disattivazione dell’Assi- stenza Estesa, sarà obbligato a pagare a Poste Assicura una penale di un importo a scalare pari a 90,00 Euro relativamente al primo anno di Comodato, 50,00 Euro relativamente al secondo anno di Comodato, 20,00 Euro relativamente al terzo e quarto anno di Comodato, 5,00 Euro relativamente al quinto anno di Comodato e successivi. La penale sarà dovuta anche in caso di restituzione di un Dispositivo elettronico non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili al Contraente/Assicurato, salvo il caso di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso.
Il pagamento della penale potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Poste Assicura avente codice IBAN IT 68 V 07601 03200 000002655683 e riportante all’interno della causale il numero della Polizza di riferimento.
Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
Mod. 0379 Ed. giugno 2018
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO
Poste Casa 360
Il presente ▇▇▇▇▇▇ di denuncia è da spedire:
- a mezzo raccomandata a/r a: Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇
- a mezzo fax al numero: ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇
Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde ▇▇▇.▇▇.▇▇.▇▇ di Poste Assicura S.p.A.
Tipologia di sinistro:
❑ Danno da acqua ❑ Evento atmosferico ❑ Fenomeno elettrico ❑ Incendio ❑ Furto
❑ Terremoto ❑ Crollo ❑ Danni a terzi ❑ Altro
Polizza N° ....................................................................................................................................................
Dati del Contraente
Cognome ....................................................................................................................................................
Nome ..........................................................................................................................................................
Codice Fiscale
Recapito telefonico .....................................................................................................................................
Indirizzo e-mail ...........................................................................................................................................
Luogo di residenza .....................................................................................................................................
È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)? .............................................................
.....................................................................................................................................................................
Dati dei Danneggiati / Controparti (da compilare solo in caso di danni a terzi)
Nominativi ...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Recapiti (cellulare, mail) .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Esiste un rapporto di parentela tra l’Assicurato e il danneggiato/controparte (se sì quale)? .....................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Dichiarazioni riguardanti il sinistro
Data del sinistro: ......./......./..........................................................................................................................
Luogo in cui si è verificato (comune, provincia) ..........................................................................................
Descrizione dell’avvenimento .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Documentazione da allegare:
Danno da acqua o Fenomeno elettrico:
- Preventivi o fatture di riparazione
- Dichiarazione di un tecnico specializzato comprovante la causa del danno
- Fotografia del bene danneggiato
Evento atmosferico o Incendio:
- Documentazione fotografica (non più di tre fotografie);
- Preventivi o fatture di riparazione con eventuale documentazione di acquisto o manutenzione
Furto:
- Copia della denuncia del sinistro alle Autorità
- Inventario dei beni sottratti con eventuale documentazione di acquisto o manutenzione
Danni a terzi:
- Certificato di Stato di Famiglia
- Eventuali comunicazioni ricevute dai terzi danneggiati
Modalità di pagamento (barrare con “x” la modalità prescelta):
❑ Accredito sul C/C dell’Assicurato N° ..................................................
IBAN
❑ Accredito sul Libretto di Risparmio Postale dell’Assicurato Libretto N°
❑ Assegno intestato all’Assicurato
Autorizzazione al rilascio di informazioni a terze persone diverse dall’Assicurato
ATTENZIONE: Compilare i seguenti campi richiesti al solo scopo di identificare le persone autorizzate a conoscere informazioni sullo stato della polizza o del sinistro
Sig/ra ...........................................................................................................................................................
Codice fiscale ..............................................................................................................................................
Tipologia di documento ...............................................................................................................................
Indirizzo di posta elettronica ........................................................................................................................
Numero di telefono ......................................................................................................................................
Dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa privacy resa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) e di prestare libero consenso al trattamento dei miei dati sensibili (in particolare di quelli idonei a rivelare il mio stato di salute) nei termini indicati nell’Informa- tiva stessa.
Data ....../….../........... Firma dell’Assicurato (o di chi ne fa le veci) .......................................................
La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all’avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.
Le ricordiamo inoltre che la documentazione da allegare sopra citata non è in ogni caso esaustiva e non esonera la Compagnia dal richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini istruttori
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Mod. 0379 Ed. giugno 2018
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• Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
