PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
INFERMI
SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
_
E
L’Impresa , con sede in , Prov. , Via/Piazza , n. , CAP , C.F. n. , e P. IVA n. , iscritta presso il Registro delle Imprese di , al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A. di , di seguito definita “Fornitore”, nella persona di , nato a , il , in qualità di , autorizzata alla stipula del Contratto, in virtù dei poteri conferitiglida
, congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
A. l’ASL di Latina, con ▇▇▇▇▇▇▇▇ n. del , ha indetto una “Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto avente per oggetto il servizio di trasporto infermi con ambulanza”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. del ;
B. con Deliberazione n. del , il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto;
C. il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art. 94 D.lgs. 36/2023 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del Contratto;
D. il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
E. il Fornitore, ai sensi dell’articolo 117 del D.lgs. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al % dell’importo complessivo del Contratto n. (€ ,) per un ammontare complessivo di , ( / ) al netto di eventuali riduzioni di cui all’art. 106 D.lgs. 36/2023, e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente contratto, il quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; il fornitore si impegna, altresì a provvedere alle integrazioni previste dal sopracitato articolo 117, così come regolato dall’art. 24 del disciplinare di gara, al momento dell’emissione del Contratto;
F. il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
G. con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
H. l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
I. Il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare e l’offerta tecnica ed economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell'ambito del presente Contratto si intende per:
a. Atti di gara: il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti il servizio di Trasporto infermi con ambulanza;
b. Amministrazione contraente: ASL di Latina;
c. Fornitore: il soggetto che sottoscrive il Contratto ed eroga il servizio.
d. Contratto di Fornitura e/o Ordinativo: il contratto/contratto di fornitura con il quale l’ASL di Latina impegna il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata della fornitura.
e. Offerta: l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto della fornitura di cui al presente Contratto.
f. Sito: lo spazio web sul Portale internet ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Art.3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto del Contratto è regolata in via gradata:
− dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
− dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
− dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, compresi quelli eventualmente emanati in corso di esecuzione del contratto.
Articolo 4 Oggetto del servizio
1. Il Contratto definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l’affidamento del servizio di trasporto infermi con ambulanza nelle modalità previste nel capitolato.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a fornire il servizio oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato Tecnico, Disciplinare e nell’offerta presentata, il tutto nei limiti dell’importo pari a Euro IVA esclusa.
3. Sono ammesse le varianti secondo quanto previsto dall’art. 120 comma 9 e comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
Articolo 5 Durata
1. Fermo restando l’importo di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, il Contratto ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 6
Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore - se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ASL di Latina da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di
sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin d’ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto.
10. Le attività contrattuali da svolgersi presso le strutture e gli spazi aziendali debbono essere eseguite senza interferire con l’attività dell’Azienda USL Latina: in ogni caso le modalità ed i tempi dovranno essere concordati con la stessa Amministrazione mediante il DEC. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali e gli spazi aziendali continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati e pertanto il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
11. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m., è stato redatto il
D.U.V.R.I. riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo.
Articolo 7 Obbligazioni specifiche del fornitore
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a. eseguire i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione del contratto con il Fornitore uscente;
c. garantire tempi e modalità di attivazione del servizio previsti dall’Allegato Capitolato Tecnico;
d. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei pazienti trasportati, dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e a a beni pubblici o privati;
e. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
f. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto;
g. far rispettare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice Civile, gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto;
h. applicare le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva;
i. ottemperare a tutte le previsioni espressamente riportate nell’Capitolato Tecnico;
j. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente Contratto, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
k. dotare il personale dell’equipaggiamento e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa di settore e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
l. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
m. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
n. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell’esecuzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
o. predisporre e caricare sul Software in uso la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività prestate, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza del presente contratto e dalla stessa comunicati al Fornitore.
Articolo 8
Modalità e termini di esecuzione
1. L’erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. L’erogazione dei servizi dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto nella Lex Specialis.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9
Controlli Qualitativi/Quantitativi
1. Il Fornitore si obbliga a consentire di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nelle modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
Articolo 10 Clausola sociale
1. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, l’aggiudicatario dell’appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL ANPAS MISERICORDIA , di cui
all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e a riconoscere anche a fini retributivi l’anzianità di servizio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in attuazione del principio di tutela dei lavoratori di cui all’articolo 25 della legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018.
2. Nel rispetto di quanto previsto dai Protocolli stipulati in data 28/12/2016 e in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, aventi ad oggetto “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”, l’appaltatore subentrante, assume l’obbligo di assorbire prioritariamente, con carattere di continuità i lavoratori già direttamente utilizzati dall’appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti. Per tali lavoratori non si prevedrà periodo di prova e verrà riconosciuta l’anzianità di servizio maturata e maturanda e assicurati i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell’avvio del servizio, garantendo l’assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.
3. Il fornitore ha presentato presentare all’Amministrazione un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
4. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto al fine di accertare o meno se l’aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione del contratto.
Articolo 11 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Amministrazione sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico prestazionale.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura del servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del rapporto contrattuale e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
Articolo 12 Adeguamento prezzi
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del Dlgs 36/2023 come modificato dal D.Lgs 209/2024 e dall’All II.2-bis qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’80% della variazione eccedente il 5% relativamente alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza come base di calcolo l’indice nazionale per l’intera collettività NIC.
2. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dalla sottoscrizione di entrambe le parti dell’addendum contrattuale a seguito dell’adozione del relativo provvedimento da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SDI, Sistema di Interscambio della fatturazione, elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze e secondo le modalità previste nel Disciplinare e nel Capitolato tecnico di gara. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario
Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
2. Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa.
3. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica
4. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito Deliberazione 3 giugno 2014, n. 326 “Misure urgenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, finalizzate alla costituzione del registro delle fatture della Regione Lazio e al monitoraggio dei debiti dell'amministrazione regionale” e a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
5. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
6. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
7. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
8. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato sul conto corrente
n. dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso e con le seguenti coordinate bancarie IBAN
……………………. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell’Amministrazione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza.
10. L’Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere le attività; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti.
11. La remunerazione oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell’IVA.
Articolo 14
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136, pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, di cui al paragrafo precedente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede
l’Amministrazione stessa.
7. L’Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell’Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 15 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
− dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
− dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
− si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 Inadempimenti e penali
1. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Amministrazione si riserva di applicare le penali di seguito riportate:
− mancata rispetto tempi stipula contratto - misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’intero appalto per ogni giorno di ritardo
− non disponibilità anche di una sola ambulanza per un tempo superiore a 40’ - misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’intero appalto per ogni inadempimento
− presenza di personale in misura inferiore a quella prevista a bordo - misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’intero appalto per ogni inadempimento
− violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati in special modo di quelli riguardano i pazienti assistiti e di ogni altra notizia inerente i servizi svolti - misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’intero appalto per ogni inadempimento
− omissione o ritardo nell'intervento di oltre 30' dall'attivazione del mezzo- misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’intero appalto per ogni inadempimento
− inadempienze sulla regolare tenuta degli automezzi di trasporto e ritardi nell’applicazione del piano di manutenzione degli automezzi e nei programmi di sanificazione- misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’intero appalto per ogni inadempimento
− mancata sostituzione del personale assente a vario titolo - misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’intero appalto per ogni giorno di ritardo
− mancata formazione del personale - misura pari allo 0,25 per mille del valore dell’intero appalto per ogni giorno di ritardo
− mancata consegna delle attrezzature previste con relativa manutenzione - misura pari allo 0,25 per mille del valore dell’intero appalto per ogni giorno di ritardo
− mancata fornitura, gestione e funzionamento del software - misura pari allo 0,25 per mille del valore dell’intero appalto per ogni giorno di ritardo
− mancata osservazione delle disposizioni del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla Asl Latina – misura pari allo 0,125 per mille del valore dell’intero appalto per ogni inosservanza
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi si applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla dall’Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate
accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 17
Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art.106 del D.lgs. 36/2023.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione del Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Amministrazione.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Amministrazione.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 18 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D.lgs.196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 19
Danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dal Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna a stipulare, entro la data di inizio di erogazione dei Servizi, una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile verso terzi e dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 20 Risoluzione e clausola espressa
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione contraente, quest’ultima avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 122 del D.lgs. n. 36/2023, l’Amministrazione potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto il Contratto nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, e in particolare qualora si verifichino 10 non conformità, nell’arco di un anno, comprovate da documenti di
contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
d) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 94 D.lgs. 36/2023.
h) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
l) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 94 D.lgs. 36/2023.
3. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione.
4. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 21 Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, l’Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte dal Contratto nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del Contratto. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L’Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,
purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
6. L’ Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
Articolo 22 Cessione del Contratto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto.
Articolo 23 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.lgs 36/2023, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non si autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, si procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
Articolo 24
▇▇▇▇▇▇▇▇ industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Amministrazione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione.
3. La Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla stessa la facoltà
di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Amministrazione, questa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 25 Responsabile della commessa
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare , indirizzo PEC, indirizzo e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Amministrazione.
Articolo 26
Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione del Contratto eleggono il proprio domicilio come segue:
• Asl Latina: ………………PEC……………………..
• Fornitore: …………………….PEC……………………
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il Contratto verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
c) Posta certificata
Articolo 27
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ODF, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell’ASL Latina
3. In ogni caso, l’ASL Latina aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ODF.
4. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all’ASL nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
Articolo 28
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 29 Spese amministrative
Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del Contratto, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico dell’Amministrazione.
Articolo 30
Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo,
si procede ex dell’art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.
Articolo 31 Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore, sarà competente esclusivamente il foro di Latina, fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010.
Articolo 32 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Articolo 33 Premesse ed allegati
1. Le premesse sono parte integrante ed efficace del Contratto.
2. Si intendono allegati al presente Contratto - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso l’Azienda - gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore.
Articolo 34
Accettazione espressa clausole contrattuali
Il sottoscritto , in qualità di e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l’unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina
applicabile; Art. 4 – Oggetto del servizio; Art. 6 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità; Art. 7 – Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 8 – Modalità e termini di esecuzione; Art. 9 – Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 10 – Clausola sociale; Art. 11 – Corrispettivi; Art. 12 – Adeguamento prezzi; Art. 13 – Fatturazione e pagamenti; Art. 16 – Inadempimenti e penali; Art. 19 – Danni e responsabilità civile; Art. 20 - Risoluzione e clausola espressa; Art. 21 – Recesso; Art. 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 29 – Spese amministrative; Art. 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 31 - Foro competente; Art. 32 – Clausola finale.
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ASL LATINA* Il Fornitore*
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
