DISPOSIZIONE N. 53 DEL 14 LUGLIO 2022
Area Innovazione e Servizi Operativi
Prot. n. 2022/3901709
DISPOSIZIONE N. 53 DEL 14 LUGLIO 2022
Oggetto: Aggiornamento del Regolamento per la costituzione e la gestione dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di Agenzia delle entrate– Riscossione.
Premesso che
• l’art. 1. comma 8 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che “l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”;
• Agenzia delle entrate–Riscossione (di seguito, più brevemente AdeR), con Disposizione n. 10 del 27/01/2021, Prot. n. 2021/297939,del Direttore Area Innovazione e Servizi Operativi, ha avviato la procedura per l’aggiornamento dell’Elenco Avvocati finalizzato all’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio,
all’esito della quale, in data 13/12/2021 ha pubblicato l’Elenco
costituito;
• il Regolamento relativo alla suddetta procedura, all’articolo 7 comma 2, prevede che l’iscrizione degli avvocati nell’Elenco abbia validità di un anno e, dunque, l’Elenco 2021, costituito con Disposizione n. 134 del 13/12/2021 Prot. n. 2021/4250847 del Direttore Area Innovazione e Servizi Operativi, andrà a scadere il 12/12/2022;
• il medesimo regolamento, all’articolo 7 comma 4, prevede che in prossimità della scadenza annuale sia pubblicato un nuovo Avviso per la costituzione del nuovo Elenco;
• il volume annuo di contenzioso, sebbene esiguo rispetto al numero degli atti della riscossione notificati, resta, in termini assoluti, particolarmente significativo;
• l’Avvocatura dello Stato, in forza dell’apposito Protocollo d’Intesa rinnovato in data 24 settembre 2020, assume il patrocinio in difesa di AdeR, esclusivamente nei seguenti casi: a) azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di pace anche in fase di appello); b) azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace) c) altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato; d) liti innanzi alla Corte di Cassazione;
• vi è un’evidente sproporzione tra l’entità del contenzioso in ingresso e la sua distribuzione e concentrazione per ambito geografico e da un lato il limitato numero di risorse interne con adeguata professionalità disponibili e dall’altro i sopra evidenziati limiti al patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato (determinati anche dall’assetto organizzativo della medesima e dalla conseguente capacità di assorbimento, per numero e tipologia, delle controversie radicate contro l’agente della riscossione);
• AdeR, tenuto conto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 8 del D.L. n. 193/2016 e del predetto Protocollo di intesa, sottoscritto con l’Avvocatura Generale dello Stato e rilevato il perdurare dell’esigenza di avvalersi di avvocati del libero foro con riferimento al
contenzioso, di carattere prevalentemente massivo e routinario, derivante dallo svolgimento della propria attività istituzionale, ha valutato opportuno rinnovare il processo aziendale attraverso il quale selezionare avvocati esterni, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
• ciò anche in ragione del fatto che l’Avvocatura Generale dello Stato con parere n. 62195-05/12/2018-P-aooorm AL:47628/2018 reso in tema di patrocinio dell’ente, in relazione alle note pronunce della Corte di Cassazione n. 28864/2018 e n. 28741/2018, ha riconfermato la possibilità per AdeR di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, ai sensi dell’art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016, per le cause non devolute convenzionalmente all’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato, nonché per singole controversie ricomprese in tipologie di cause patrocinabili su base convenzionale da parte della medesima, ma per le quali l’Avvocatura stessa abbia specificamente comunicato ad Agenzia delle entrate-Riscossione la propria motivata indisponibilità al patrocinio delle medesime;
• il Legislatore ha, infine, inteso far chiarezza con l’art. 4-novies della Legge n. 58/2019, rubricato “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione” disponendo testualmente che: “1. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”;
• con la Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, peraltro, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, inserendosi nel quadro sopra delineato, ha enunciato i seguenti principi di diritto: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in
giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 D.L. n. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»;
• ciò posto, AdeR ha elaborato uno schema di Regolamento per la costituzione dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio per l’anno 2022, del quale si riepilogano di seguito la struttura, i requisiti e le modalità di iscrizione e di conferimento degli incarichi e gli altri elementi essenziali:
• l’Elenco è articolato in tre sezioni, relative agli ambiti di contenzioso strettamente connesso con l’attività istituzionale di AdeR e segnatamente:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ della riscossione dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie competenti in materia di contenzioso della riscossione (ad eccezione delle procedure concorsuali) con esclusione della Corte di Cassazione e Magistrature Superiori;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ della riscossione con esclusivo riferimento ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione e Magistrature Superiori;
C. Contenzioso della riscossione con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali;
• i soggetti ammessi all’iscrizione nell’Elenco sono i liberi professionisti, le associazioni professionali, le società costituite ai sensi dell’art. 4 bis della Legge n. 247 del 2012, introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124;
• ai fini dell’iscrizione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alle ipotesi applicabili;
b) iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno cinque anni, all’Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per la sezione B, iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
c) 1. non avere in corso o, in alternativa, di impegnarsi a rinunciarvi prima della sottoscrizione dell’Accordo, in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro AdeR e Agenzia delle Entrate, né in qualità di parte, cause promosse contro AdeR;
2. di non avere in corso o, in alternativa, di impegnarsi a rinunciarvi prima della sottoscrizione dell’Accordo, rapporti di collaborazione professionale, anche mediante esercizio dell’attività professionale svolta all’interno dei medesimi locali, con avvocati che patrocinino contribuenti in giudizi contro AdeR;
d) non aver avuto, nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso sulla GURI, alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall’esercizio della professione;
e) con riferimento alle Sezioni A e B, nel quadriennio precedente e precisamente dal 1° gennaio 2018 alla data di pubblicazione dell’Avviso sulla GURI, aver realizzato un fatturato specifico in attività analoghe a quelle oggetto della specifica Sezione per la quale si chiede l’iscrizione pari ad almeno a 50.000 euro, IVA e CPA escluse, o in alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività analoghe;
con riferimento alla Sezione C,
1. nel quadriennio precedente e precisamente dal 1° gennaio 2018 alla data di pubblicazione dell’Avviso sulla
GURI, aver realizzato un fatturato specifico in attività di contenzioso con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali pari ad almeno a 30.000 euro, IVA e CPA escluse, o in alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 30 incarichi;
2. aver richiesto l’iscrizione ed essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione in almeno un Distretto di Corte di Appello della sezione A.
Si precisa che:
- nel caso di scelta di più di un Distretto di Corte di Appello, il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere moltiplicato per il numero dei Distretti prescelti;
- in caso di professionista associato in associazione professionale ovvero socio di società tra avvocati, che richieda l’iscrizione singolarmente, al requisito di cui alla lettera e) concorrerà il fatturato specifico/numero di incarichi corrispondente agli incarichi professionali eseguiti direttamente; si precisa, altresì, che in tale ipotesi, laddove l’associazione professionale o la società tra professionisti, nella cui compagine sia inserito il predetto professionista, intenda iscriversi all’Elenco non potrà avvalersi dei requisiti di iscrizione maturati da quest’ultimo;
- in caso di associazione e società, i requisiti di cui alle lettere a), b), c.1), c.2) e d) dovranno essere posseduti dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori; nel caso in cui un avvocato associato/socio abbia presentato domanda di iscrizione singolarmente, il medesimo non può essere indicato come esecutore dalla rispettiva associazione o Società;
- in caso di società, il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto anche da tutti i componenti dell’organo di gestione;
- in caso di associazione e di società, il requisito di cui alla lettera
e) dovrà essere posseduto cumulativamente dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori e singolarmente da ciascuno di essi nella misura minima del 10% (da calcolarsi in funzione del numero degli incarichi o del fatturato specifico);
- dagli incarichi e dagli atti dei giudizi si deve evincere chiaramente che l’attività di difesa e rappresentanza in giudizio sia stata svolta dal legale che richiede l’iscrizione. Ne consegue, che la mera sostituzione in udienza, l’attività professionale a supporto dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio svolta da altro professionista, o la mera collaborazione presso uno studio legale incaricato non integrano il contenuto del requisito di cui alla lettera e).
Tali precisazioni sono state elaborate in considerazione di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con ▇▇▇▇▇▇▇▇ n. 907 del 24 ottobre 2018;
• l’Elenco sarà costituito all’esito della verifica della completezza, della correttezza delle domande e della documentazione inviata, nonché del possesso dei requisiti prescritti. La durata dell’iscrizione è fissata a tre anni dalla data di pubblicazione dell’Elenco stesso, con la previsione di riapertura dei termini di iscrizione ogni anno di vigenza, per consentire ai professionisti non iscritti di presentare la propria domanda, nonché ai professionisti iscritti che vogliano modificare i/il Distretto/i di corte di Appello (anche in aumento o in diminuzione) di presentare una nuova domanda;
• nei confronti dei nuovi iscritti nonché dei professionisti già iscritti che presentano una nuova domanda, l’iscrizione avrà validità dall’iscrizione stessa e per tutta la durata residua dell’elenco;
• I professionisti saranno iscritti nell’Elenco in ordine alfabetico, sulla base del codice fiscale/partita IVA. Successivamente, sarà estratta, con sorteggio pubblico, una lettera dell’alfabeto per ciascuna Sezione e - per le sole sezioni A e C - per ciascun Circondario di Tribunale;
• AdeR sottoscriverà con ciascun professionista iscritto un accordo, sulla cui base verranno di volta in volta conferiti i singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, che recherà la disciplina generale del rapporto tra le Parti e avrà un valore complessivo massimo individuato come segue:
o con il professionista iscritto in uno o più Circondari di Tribunale del medesimo Distretto di Corte di Appello un accordo del valore
complessivo massimo di € 35.000,00, al netto di IVA, CPA e altre spese;
o con il professionista iscritto in tutti i Circondari di Tribunale del medesimo Distretto di Corte di Appello un accordo del valore complessivo massimo di € 45.500,00, al netto di IVA, CPA e altre spese;
o con il professionista iscritto in più di un Distretto di Corte di Appello un accordo, per ciascun Distretto, del valore complessivo massimo di € 35.000,00 o € 45.500,00, al netto di IVA, CPA e altre spese;
• il conferimento degli specifici incarichi, aventi ad oggetto uno o più servizi di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, opera per le controversie per le quali l’Avvocatura dello Stato non assuma il patrocinio di AdeR sulla base delle previsioni del citato Protocollo d’Intesa del 24/09/2020 ovvero per le quali l’Avvocatura stessa abbia specificamente comunicato ad Agenzia delle entrate-Riscossione la propria motivata indisponibilità al patrocinio delle medesime ed è subordinato al ricorrere dei seguenti presupposti:
a. natura temporanea e qualificata della prestazione;
b. possesso della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016. Per gli avvocati facenti parte di associazioni professionali o società la polizza potrà essere intestata all’associazione o società;
• per l’individuazione dei professionisti ai quali affidare i singoli incarichi, sarà applicato il criterio di rotazione di seguito descritto. Per l’affidamento del primo incarico, si procederà in ordine alfabetico sulla base della lettera estratta per ciascuna sezione e per ciascun Circondario di Tribunale. Al fine di garantire un’omogenea assegnazione dei successivi incarichi e dei relativi corrispettivi, gli stessi verranno conferiti al professionista che, nel mese, abbia ricevuto incarichi per un minore importo complessivo. A parità di importo si procederà in ordine alfabetico sulla base della lettera estratta.
Il criterio di rotazione non sarà applicato nei casi di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo; litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva; individuazione del legale effettuata dal cedente della ex Concessionaria (art. 3 commi 7 e ss.
D.L. 203/2005), nell’ambito di una pratica indennizzabile, ai sensi del
contratto di cessione sottoscritto a suo tempo;
• le condizioni economiche degli incarichi saranno così stabilite:
a) sarà riconosciuto un compenso fisso, individuato in relazione all’Autorità giudiziaria adita, come da “Tabella compensi” allegata al Regolamento;
b) nel caso di controversie di assoluta particolarità, con riferimento a tutte le sezioni dell’Elenco, oppure radicate presso Autorità Giudiziarie non ricomprese nella “Tabella Compensi”, il compenso verrà stabilito, di volta in volta, in relazione al valore della lite, del grado di complessità dell’incarico e in maniera adeguata all’importanza dell’opera. La quantificazione dei compensi avverrà secondo quanto previsto all’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sarà altresì riconosciuto il rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA, CPA e le spese non imponibili documentate. ▇▇▇▇▇▇▇ riconosciute inoltre le spese di trasferta, ove sostenute e documentate, nel limite del 10% dell’importo dell’incarico, solo per l’esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del professionista dal/i Distretto/i di Corte di Appello in cui è risultato iscritto. Qualora l’incarico afferisca a controversia di assoluta particolarità, oppure radicata presso Autorità Giudiziarie non ricompresa nella “Tabella Compensi”, per la quale l’Avvocatura Generale dello Stato non assuma il patrocinio, AdeR esperisce un preliminare confronto concorrenziale fra almeno tre professionisti - anche non iscritti all’elenco, se sussistenti in tale numero - abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori da almeno cinque anni e che abbiano, alternativamente:
– svolto per almeno un biennio – anche non consecutivo – attività di docenza a livello universitario in materie giuridiche ovvero attività di formatore in corsi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense o dagli Ordini degli Avvocati presenti sul territorio nazionale, o
– trattato nel quadriennio precedente questioni analoghe per complessità e difficoltà e/o petitum a quella oggetto della controversia da affidare.
L’incarico verrà affidato al professionista che avrà presentato la migliore offerta;
• nel caso di controversie rientranti in tipologie di contenzioso non ricomprese nelle tre sezioni del Regolamento e per le quali l’Avvocatura Generale dello Stato non assuma il patrocinio e si sia accertata la carenza di adeguate professionalità interne, AdeR affiderà gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio a Professionisti individuati con le medesime modalità e criteri di determinazione dei compensi previsti per le controversie di assoluta particolarità;
• AdeR dispone la cancellazione dell’iscritto dall’Elenco nel caso di:
a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
b) venir meno dei requisiti di iscrizione;
c) sopravvenuti motivi di incompatibilità o conflitto di interessi;
d) mancata presentazione di offerta ovvero rifiuto di eseguire l’incarico, a seguito di richiesta, per tre volte, non sorretti da giustificate ragioni. Tale previsione non troverà applicazione nell’ipotesi in cui, in assenza di avvocati iscritti in un Circondario di Tribunale, si intenda affidare l’incarico al professionista individuato nel Circondario più vicino in termini geografici;
e) condotte poste in essere dal professionista in violazione del Modello 231, del Codice etico e del Protocollo di legalità di Agenzia delle entrate-Riscossione;
f) espressa richiesta da parte del professionista;
g) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’iscritto, nonché dopo la terza contestazione scritta nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali.
• AdeR dispone la sospensione del Professionista dall’Elenco per tutta la durata del procedimento di cancellazione, nonché su richiesta del Professionista, per il periodo dallo stesso indicato, che non potrà essere superiore a sei mesi salvo gravi e comprovati motivi di salute;
• al fine di conferire data certa all’entrata in vigore del Regolamento, questa coincide con la data della pubblicazione del relativo Avviso nella GURI; il medesimo Avviso, inoltre, è pubblicato sul sito web di AdeR, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
Considerato che
• AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• i “Servizi legali” sono appalti di servizi esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 di detto decreto;
• l’affidamento di tali servizi deve avvenire, comunque, nel necessario rispetto dei principi generali che informano l’affidamento degli appalti pubblici esclusi, esplicitati nell’art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
• a seguito del Parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018, n. 2017, emesso sulla bozza in consultazione, con la Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, il Consiglio dell’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, finalizzate a fornire indicazioni agli organismi di diritto pubblico su tale materia;
• AdeR, per le cause per le quali da un lato non risultino disponibili risorse con comprovata esperienza legale in materia e dall’altro l’Avvocatura dello Stato non ne assuma, su base convenzionale, il patrocinio, affiderà appositi incarichi per la rappresentanza e difesa in giudizio ai professionisti del libero foro, nel rispetto delle previsioni del Regolamento di cui alle superiori premesse;
• il nuovo Regolamento presenta, rispetto a quello pubblicato per l’anno 2021, le modifiche di carattere sostanziale, come precisate nelle superiori Premesse.
In particolare:
- il requisito necessario per l’iscrizione nella sezione C dell’Elenco, relativa al contenzioso della riscossione con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali, la cui revisione si rende necessaria al fine di garantire la più ampia partecipazione dei professionisti al nuovo elenco, ferma restando la tutela per AdeR di avvalersi di avvocati qualificati nello specifico ambito di contenzioso, nell’ottica dei principi generali di economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità che sovraintendono all’azione amministrativa di AdeR - alla
luce dell’esperienza e delle valutazioni maturate nel corso
della validità dell’Elenco 2020;
- è stato ritenuto opportuno estendere la durata di validità dell’Elenco a tre anni, prevedendo la riapertura dei termini di iscrizione ogni anno di vigenza, per consentire ai professionisti non iscritti di presentare la propria domanda, nonché ai professionisti iscritti che vogliano modificare i/il Distretto/i di corte di Appello (anche in aumento o in diminuzione) di presentare una nuova domanda, tenuto conto della numerosità delle domande attese (nelle precedenti procedure per la costituzione dell’elenco sono state circa 1200) e del considerevole impiego di risorse necessarie per l’istruttoria delle domande, nell’ambito della quale viene peraltro espletata la verifica puntuale dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di tutti i candidati, nel contemperamento dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa con quello, parimenti imprescindibile, di massima partecipazione e concorrenza e fermi restando gli ulteriori principi generali di rotazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza.
La coerenza della suddetta nuova impostazione con il principio di concorrenza è stata asseverata dall’ANAC, con parere Prot. n. 0189071 del 1° giugno 2022;
- la causa di esclusione e/o cancellazione dall’elenco, in conformità all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata ulteriormente rafforzata, qualora la partecipazione dell’avvocato determini una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile con la precisazione, all’art. 5, comma 1, lettera c), che il legale non abbia in corso o, in alternativa, si impegni a rinunciarvi prima della sottoscrizione dell’Accordo, rapporti di collaborazione professionale, anche mediante esercizio dell’attività professionale svolta all’interno dei medesimi locali, con avvocati che patrocinino contribuenti in giudizi contro AdeR e con l’inserimento all’art. 8 “Presupposti per il conferimento di incarichi”, di un ulteriore comma che disciplina il conflitto di interesse come segue: “Il Professionista è tenuto a rifiutare gli specifici incarichi in relazione ai quali si configurino situazioni di conflitto di interesse, anche solo
potenziale, come definite dall’art. 24 del Codice deontologico”;
• Il Comitato di Gestione, nella seduta del 23 giugno 2022, tenuto conto del termine di scadenza dell’Elenco 2021, fissato al 12 dicembre 2021, nonché dei tempi necessari per espletare la procedura per la costituzione del nuovo Elenco ha deliberato (1) “di approvare il “Regolamento per la costituzione e la gestione dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio”, predisposto sulla base dei principi enunciati dall’art. 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016, delle Linee Guida n. 12 recanti “Affidamento dei servizi legali” e delle ulteriori norme in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni; (2) di istituire un nuovo Elenco di avvocati, secondo la disciplina contenuta nel “Regolamento”.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto
IL DIRETTORE DELL’AREA INNOVAZIONE E SERVIZI OPERATIVI
sulla base di quanto deliberato dal Comitato di Gestione di AdeR del 23 giugno 2022 e della procura speciale Prot. n. 3467662 del 23 giugno 2022 conferita dal Direttore di Agenzia delle entrate-Riscossione;
DISPONE
• l’adozione del Regolamento per la costituzione dell’Elenco avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, come meglio specificato nelle superiori premesse e considerazioni;
• l’avvio di tutte le attività necessarie e propedeutiche al fine di istituire il nuovo “Elenco per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio” da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione e, in particolare, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la pubblicazione dell’Avviso di aggiornamento del Regolamento per la costituzione e la gestione dell’Elenco avvocati sul sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ sezione Bandi & Avvisi/Elenco Avvocati, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché la pubblicazione del Regolamento e dei relativi allegati sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇;
• di nominare quale Responsabile dell’Elenco il Sig. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, delegandolo, sin d’ora, a procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti iscritti nell’Elenco, presso le rispettive autorità e/o soggetti competenti.
Il Direttore ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
(Firmato digitalmente)
