COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO
COMUNE DI SAN XXXXXXX XXXXXXXXXX
Provincia di Piacenza
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN XXXXXXX XXXXXXXXXX E ______________________________
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA PROTEZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA (ART. 14 L.R. 27/2000)
L’anno , il giorno del mese di ,
presso la sede municipale del Comune di San Giorgio X.xx, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. del , con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
1. Il Comune di San Giorgio X.xx, con sede in Xxx Xxxxxxx X.xx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx x. 0 (C.F. 00229130331), rappresentato da , nella sua qualità di Responsabile del Servizio , (Decreto del Sindaco n. del ) la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta ai sensi della D.Lgs. 267/2000 e del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi”,
E
2. nella persona di , in qualità di
, con sede legale in , C.F./P.IVA
Premesso
- che la Legge 11 agosto 1991 n.266, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- che la legge 281 del 1991 ”Xxxxx quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- che la Regione Xxxxxx Xxxxxxx con la L.R. 07/04/00 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della gente ed affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina;
- che in particolare, agli articoli 2 e 16, la legge sopra richiamata obbliga i Comuni alla gestione dell’anagrafe canina e, in forma singola o associata, all’istituzione di servizi di controllo della popolazione canina nonché per la cattura dei cani randagi, e ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture prevedendo altresì che le attività di cui sopra possono, ai sensi della normativa citata, essere affidati ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;
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Provincia di Piacenza
- che il Comune di San Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, con delibera di Giunta n. 15 del 10/03/2021 “Servizi relativi alla protezione, vigilanza e controllo della popolazione canina (art. 14 L.R. 27/2000) – Triennio 2021 -2023”:
- si confermava la volontà di gestire le attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina attribuite alla competenza degli EE.LL. dalla L.R. 27/2000, ricorrendo alla collaborazione di un'Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile;
- è stata confermata la volontà di esternalizzazione del servizio tramite avviso pubblico rivolto agli enti/associazioni del Terzo settore e sono stati indicati gli indirizzi a cui il Responsabile del Servizio deve attenersi per la procedura selettiva;
- che con determinazione n. del .03.2021, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e controllo della popolazione canina, nonché in materia di gestione dei rapporti fra pubblica amministrazione e associazioni di volontariato e agli indirizzi formulati dalla giunta del Comune, il Responsabile incaricato ha approvato:
1. le procedure per la selezione dell'organizzazione zoofila con cui stipulare apposita convenzione per l’esercizio di parte delle attività rientranti nelle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/00 in materia di tutela e controllo della popolazione felina;
2. i criteri di priorità e i parametri di valutazione per la scelta dell'organizzazione zoofila;
3. lo schema di convenzione teso a regolare i rapporti fra Comune e organizzazione zoofila;
- che, dopo avere espletato le procedure di selezione previste, con determinazione n. del , il Responsabile incaricato ha attribuito all’Organizzazione parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/2000, da esercitarsi, secondo le disposizioni contenute nella presente convenzione, all’interno del territorio del Comune di San Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1- Finalità
Le attività oggetto della convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell’ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 2000.
ART. 2- Oggetto della Convenzione
La convenzione ha per oggetto le attività di:
a) cattura di cani randagi e/o vaganti nel territorio del Comune di San Giorgio X.xx, nel rispetto dell’incolumità dell’animale, secondo le specifiche riportate nell’art. 15, c. 4 della L.R. 27/2000 e lo stallo presso area apposita di ricovero temporaneo e successivamente al canile convenzionato con il Comune;
b) controllo della presenza di microchip o tatuaggi con eventuale riconsegna al proprietario; in assenza di microchip e tatuaggi, immissione di microchip (fornito dal Comune di competenza territoriale), visita medica generale ed eventuale vaccinazione, secondo necessità, da parte di un veterinario reperito dall’Associazione;
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ART. 3- Mansioni e modalità generali di svolgimento della convenzione.
L'Organizzazione, mediante personale specializzato e con idonee attrezzature per la cattura, assicura dietro apposita richiesta di intervento
• la cattura dei cani vaganti e randagi (come definiti all’art. 85 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria);
• il riconoscimento dell’animale catturato tramite lettura microchip o tatuaggio (se presenti);
• l’identificazione del proprietario tramite accesso al programma di Anagrafe Canina Regionale e Nazionale e la sua riconsegna al proprietario ovvero, per i cani privi di proprietario, il suo trasporto inizialmente al ricovero temporaneo e successivamente al canile convenzionato con il Comune di San Giorgio X.xx.
A tal fine, il Comune si impegna a comunicare all’Organizzazione il canile con esso convenzionato per il ricovero permanente dei cani vaganti senza proprietario rinvenuti nel proprio territorio ed ogni variazione dello stesso.
In assenza di microchip o di tatuaggi, l’Organizzazione provvede, tramite proprio veterinario, all’immissione del microchip (fornito dal Comune di competenza territoriale), ad una prima visita generale ed all’eventuale vaccinazione del cane secondo necessità.
La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori e in modo da preservare al massimo l’incolumità del cane e verrà eseguita con mezzi ordinari, quali:
- accalappiacani rigido con blocco;
- guanti di protezione;
- gabbie cattura, appositamente allarmate allo scatto quando non presidiate
Resta escluso l’impiego di mezzi di sedazione o narcotizzazione indotti con inoculo di farmaci mediante apposito fucile o cerbottana, salvo diversa disposizione del veterinario presente; tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo normativa vigente, da un veterinario in caso di animali particolarmente pericolosi, previa autorizzazione delle autorità competenti.
E’ comunque vietato l’uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l’uso di trappole; è consentito l’utilizzo di apposite “gabbie cattura” opportunamente dimensionate con l’animale oggetto della cattura e con presidio delle stesse, o appositamente allarmate allo scatto quando non presidiate, al fine di limitare al più breve tempo possibile la permanenza dell’animale nella gabbia stessa.
ART.4 – Obblighi e oneri di .
L’Organizzazione si impegna a svolgere fino ad un numero di ( ) interventi annui per il recupero dei cani vaganti, con o senza proprietario, all’interno del territorio comunale convenzionato.
Per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione l’Organizzazione utilizza attrezzature e dispositivi propri.
L’Organizzazione inoltre assicura:
1. la reperibilità 24 ore su 24 nei giorni festivi e nei giorni feriali, in caso di assenza del dipendente comunale e al di fuori dell’orario di lavoro del dipendente stesso;
2. il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata dal Comune o direttamente dai cittadini o dalle forze dell’ordine, Polizia Locale, Carabinieri ecc.
3. di garantire l’attivazione entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 5 ore dalla chiamata, fatte salve particolari esigenze che verranno opportunamente documentate;
4. di catturare i cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità previste dall’art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n°27 e del precedente art.3;
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5. di procedere, a seguito della cattura dell’animale, ad identificare lo stesso tramite accertamento dell’esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario tramite le procedure informatiche dell’anagrafe canina regionale e/o nazionale;
6. di riconsegnare al proprietario, se individuato, i cani identificati con microchip/tatuaggio;
7. di trasportare i cani catturati e privi di identificazione oppure i cani il cui proprietario non è reperibile, nel ricovero temporaneo comunale (se esistente), e/o presso il canile convenzionato, e/o presso struttura appositamente predisposta e nella disponibilità dell’Organizzazione;
8. di provvedere tramite proprio veterinario, in caso di assenza di microchip/tatuaggio del cane recuperato, all’immissione del microchip, ad una prima visita generale ed all’eventuale vaccinazione del cane secondo necessità;
9. di non pretendere alcun compenso nei confronti dei cittadini che effettuano le segnalazioni, ed il conseguente intervento, di cui al presente accordo;
10. di provvedere all’alimentazione ed alla cura dei cani ricoverati, presso il ricovero temporaneo dell’Organizzazione, fino alla riconsegna al proprietario o al conferimento degli stessi presso il canile convenzionato;
11. di concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento;
12. di rilasciare apposita relazione al termine di ogni intervento, che sarà consegnata al servizio di Anagrafe Canina Comunale e/o Polizia Locale Unione Valnure Valchero;
L’Organizzazione garantisce che:
1. Il servizio è erogato per i cani vaganti o gli animali feriti rinvenuti esclusivamente sul territorio comunale di San Giorgio X.xx;
2. I propri collaboratori che svolgono le attività oggetto della presente convenzione sono in possesso di qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi tenuti da Servizio di Sanità Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso e cattura;
3. l’operatore deve essere dotato di tutti i DPI del caso come prescritto dalla normativa vigente e riconoscibile da divisa o pettorina;
4. l’operatore incaricato deve essere in possesso di attestazione di idoneità fisica all’incarico;
5. l’operatore incaricato deve essere coperto da idonea assicurazione tale da sollevare l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente derivante o provocato nelle attività oggetto della convenzione, connessa allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi ex art. 4 della L. 11 agosto 1991, n. 266, essendo inteso che l’Organizzazione assume a proprio carico ogni responsabilità derivante dalla presente convenzione e comunque dall’espletamento delle attività dalla presente scrittura derivanti e/o connesse.
ART. 5 – Obblighi e oneri del Comune di San Giorgio X.xx
Il Comune si impegna a fornire all’Organizzazione, successivamente alla firma della convenzione, il nominativo e la locazione del canile convenzionato. Il Comune si impegna inoltre a fornire all’Organizzazione nominativo e ubicazione del veterinario eventualmente convenzionato.
Il Comune si impegna inoltre a fornire all’Organizzazione i microchip da immettere al cane recuperato che risulta sprovvisto dello stesso.
Il Comune provvederà a comunicare i riferimenti dell’Organizzazione alle autorità di Polizia Locale dell'Unione Valnure Valchero e Carabinieri di zona, ai fini di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione.
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Ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L.R. n. 27/2000, i servizi oggetto della presente convenzione sono svolti dall’Organizzazione a titolo gratuito. Il Comune riconoscerà all’Organizzazione un contributo a titolo di sostegno per l’attività istituzionale svolta conformemente allo Statuto e/o dell’Atto costitutivo e di rimborso spese nell'importo massimo di € 1.300,00 annui, a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate come segue:
Voci di spesa ammesse a rimborso |
A Carburante del veicolo assegnato e di eventuali altri veicoli utilizzati |
B Utenze (telefono, luce, acqua e gas) |
C Assistenza veterinaria, farmaci, vaccini e materiale ambulatoriale vario |
D Alimentazione animali |
E Pulizie, disinfezioni e disinfestazioni |
F Materiale vario di consumo |
Tale contributo si intende al di fuori del campo di applicazione IVA, trattandosi di contributo per l’attività istituzionale svolta dall’Organizzazione in quanto Onlus.
Il Comune di San Giorgio X.xx si impegna a versare il contributo sopra indicato tramite bonifico bancario entro il 31.12 di ciascun anno di vigenza della Convenzione.
L’Organizzazione rilascerà regolare ricevuta.
ART. 6 – Recupero cani senza iscrizione all’anagrafe canina
Nel caso in cui vengano catturati e/o recuperati nel territorio del Comune dei cani randagi o vaganti non iscritti all’Anagrafe Xxxxxx, ma dei quali si conosce con esattezza l’identità del proprietario, questi saranno riconsegnati allo stesso a cura dell’Organizzazione. Contestualmente dovrà esserne data pronta comunicazione al Comune al fine di consentire allo stesso di procedere nei confronti del proprietario per quanto di competenza, nonché per l’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione.
Per il recupero dei cani vaganti, l’Organizzazione non chiederà al proprietario alcuna somma a compenso; fatte salve le spese giornaliere di permanenza in strutture dell’Organizzazione stessa ed eventuali interventi veterinari.
ART. 7 – Durata della convenzione
La presente convenzione decorre a far data dal / /2021 fino al 31/12/2023; L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano le condizioni, di rinnovarla per ulteriori due anni previo assenso delle parti.
La presente convenzione è passibile di disdetta da una delle due parti tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 45 giorni prima della risoluzione anticipata.
Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al momento dell’efficacia della risoluzione della convenzione.
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L’Organizzazione può a sua volta risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione.
ART. 8 - Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Organizzazione, in persona del , con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente e si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto in oggetto. A tal fine la liquidazione del contributo sarà effettuata mediante bonifico, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su apposito conto corrente bancario o postale dedicato, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 9 - Disposizioni finali
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in via amichevole nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte di uno dei contraenti, di un atto di formale contestazione o rilievo, le Parti riconoscono la competenza del Foro di Piacenza.
Per lo svolgimento del servizio e per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, l’Organizzazione si dovrà attenere alle norme del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti in materia, nonché a quelle stabilite dalla convenzione europee sulla protezione degli animali.
ART. 10 – Registrazione della scrittura
La presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le conseguenti spese sono a carico della parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
p. il Comune di San Giorgio X.xx Il Responsabile del Servizio
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p.
il –
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