REGOLAMENTO BREVETTI DI ATENEO
REGOLAMENTO BREVETTI DI ATENEO
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina le invenzioni brevettabili e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela, realizzate a seguito di attività scientifica svolta utilizzando strutture o mezzi dell’Università degli Studi della Tuscia. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni brevettabili, definite all’art. 2, che siano state realizzate precedentemente all’entrata in vigore dell’art 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e a tutte quelle realizzate successivamente all’entrata in vigore della medesima legge, i cui diritti siano stati ceduti dall’inventore all’Ateneo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per
a) “Innovazione proteggibile”: l’innovazione suscettibile di domanda di brevetto per invenzione, di brevetto per modello di utilità, di disegno e modello o di varietà vegetale secondo quanto stabilito dal Codice della proprietà industriale (D.lgs.10 febbraio 2005 n.30);
b) “Invenzione brevettabile”: l’invenzione, realizzata utilizzando strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell’Università degli Studi della Tuscia, suscettibile di domanda di brevetto per invenzione;
c) “Ateneo”: l’Università degli Studi della Tuscia;
d) “Inventore”: l’autore dell’innovazione proteggibile che al momento della presentazione del brevetto si trovi in una delle situazioni di cui al successivo punto e). Si considerano conseguite durante l’esecuzione del rapporto le invenzioni e altri ritrovati per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo con l’Ateneo;
e) “Ricercatori”: tutti coloro che impegnati nella ricerca abbiano un rapporto di impiego subordinato, un contratto o qualsiasi rapporto di collaborazione con l’Ateneo oppure che rivestano lo status di assegnista di ricerca, dottorando o studente;
f) “Attività di ricerca svolta nell’Ateneo”: l’attività svolta dai soggetti, di cui al punto precedente, con l'impiego di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Ateneo e/o risorse economiche da quest’ultima amministrate, salvo che sia diversamente previsto da disposizioni normative o da specifiche clausole contrattuali;
g) “Diritti sull’invenzione”: diritti patrimoniali connessi allo sfruttamento dell’invenzione.
Art. 3
Diritto morale e diritti patrimoniali
1. All’autore spetta la titolarità dell’invenzione ed i diritti patrimoniali sui proventi secondo le modalità previste dalle successive disposizioni. I diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni industriali sono alienabili e trasmissibili.
2. L’Ateneo può acquisire la titolarità esclusiva dei diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni brevettabili, previo accordo con il titolare, fatte salve le disposizioni vigenti in materia.
Art. 4
Procedura di cessione di invenzione brevettabile all’Ateneo
1. Il ricercatore che intenda cedere all’Ateneo i diritti relativi alla propria invenzione brevettabile, dovrà presentare la proposta, utilizzando l’apposita modulistica, all’Ufficio Ricerca e Liaison Office, contenente la descrizione dell’invenzione e la documentazione necessaria alla valutazione della domanda di brevetto.
2. L’accettazione della proposta per l’acquisizione della titolarità dell’invenzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole della Commissione Ricerca.
3. La Commissione Ricerca, esaminata la documentazione inerente l’invenzione brevettabile e valutata l’opportunità di depositare la relativa domanda di brevetto, esprime il suo parere in merito. La Commissione nella fase istruttoria può consultare l’inventore per acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere della Commissione Ricerca, delibera sulla proposta di acquisizione dell’invenzione brevettabile e sulla connessa procedura di brevettazione e ne autorizza la relativa spesa.
5. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l’Università, attraverso l’Ufficio Ricerca e Liaison Office, dovrà comunicare all’inventore la propria decisione in merito all’acquisizione dei diritti sull’invenzione e la relativa strategia brevettuale che intende portare avanti.
Art. 5
Obblighi di riservatezza
1. Il ricercatore che abbia manifestato la volontà di cedere i risultati della propria ricerca all’Ateneo ha l’obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche ed ai risultati conseguiti. I medesimi obblighi gravano su tutti gli eventuali collaboratori impegnati nelle attività di ricerca.
2. Allo scopo di garantire il pieno rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al comma precedente, nel caso di ricerche condotte dagli studenti dell’Ateneo, qualunque atto che comporti la divulgazione dell’invenzione, comprese le dissertazioni finali, potrà essere compiuto solo dopo il conseguimento del parere reso dalla Commissione ricerca. Allo scopo di permettere allo studente il conseguimento del titolo anche prima del suddetto termine, potranno essere previste per il compimento di questi atti opportune cautele volte ad escludere la divulgazione dell’invenzione.
Art. 6
Deposito a cura dell’inventore
1. Nel caso in cui l’inventore abbia deciso di procedere autonomamente alla tutela legale e allo sfruttamento dell’invenzione, egli è tenuto a fornire all’Ateneo piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle eventuali estensioni, nonché a tutti i contratti da lui stipulati.
2. Nel caso di omissione o ritardo delle suddette comunicazioni il ricercatore è soggetto alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e l’Università ha diritto al 50% dei proventi di cui all’art.10.
Art. 7
Commissione Ricerca
1. Nello svolgimento delle proprie competenze la Commissione Ricerca può avvalersi di esperti nel campo oggetto delle invenzioni.
2. La Commissione Ricerca, esaminata la proposta di brevetto, deve esprimere il parere sull’opportunità di procedere entro 30 giorni.
3. In caso di innovazione proteggibile realizzata in collaborazione con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati e ceduta all’Ateneo secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, la Commissione Ricerca, oltre ad esaminare tale proposta dovrà stabilire con la controparte la suddivisione delle quote di proprietà del brevetto in base al contributo prestato nelle relative attività di ricerca.
Art. 8
Spese brevettuali
1. L’Ateneo si impegna a sostenere le spese necessarie per effettuare il deposito di una domanda di brevetto nazionale per poi riservarsi di valutare l’opportunità di supportare successive spese relative alla gestione e al mantenimento in vita del relativo brevetto.
2. Le spese relative alla pratica brevettuale, comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura brevettuale e delle eventuali estensioni internazionali graveranno sul fondo finalizzato a tale scopo e verranno recuperate con i proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto.
3. Una volta ottenuto il brevetto, il mantenimento della copertura brevettuale da parte dell’Università sarà valutato con cadenza annuale in base ai risultati economici di sfruttamento conseguibili. Tale valutazione sarà effettuata dalla Commissione Ricerca, integrata da eventuali ulteriori esperti, e comunicata al Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora l’Università della Tuscia decida di non continuare il mantenimento della copertura brevettuale, comunicherà tempestivamente tale decisione all’inventore che potrà chiedere l’ottenimento del brevetto sulla base di accordi presi tra le parti.
Art. 9
Promozione e sfruttamento
1. È affidata all’Ufficio Ricerca e Liaison Office la facoltà di adottare iniziative rivolte alla promozione ed allo sfruttamento della proprietà intellettuale in favore di imprese e/o consorzi.
2. La Commissione Xxxxxxx sarà tenuta a vigilare e a valutare le azioni messe in atto per lo sfruttamento economico dei brevetti, la selezione delle imprese e/o enti a cui cedere i brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà dell’Università della Tuscia che dovrà avvenire alle migliori condizioni di mercato.
Art. 10
Ripartizione dei proventi
1. Nel caso in cui il deposito del brevetto sia avvenuto, in maniera autonoma, a cura dell’inventore l’Università ha diritto a percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico
dell’invenzione brevettabile. La quota del 40% dell’Ateneo confluirà nella misura del 70% al Fondo brevetti dell’Ateneo, del 30% alle strutture dipartimentali di afferenza dell’inventore.
2. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell’Ateneo, al netto dei costi sostenuti per il procedimento e per l’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale sono ripartiti nella misura del 50% tra Ateneo e soggetto o soggetti che hanno diritto alla paternità dell’invenzione. La quota del 50% dell’Ateneo confluirà nella misura del 70% al Fondo brevetti dell’Ateneo, del 30% alle strutture dipartimentali di afferenza dell’inventore.
3. Se entro 10 mesi dal deposito della domanda di brevetto di invenzione, di brevetto per modello di utilità o di varietà vegetale, oppure entro 5 mesi dal deposito del disegno o modello, l’Ateneo decida di non voler estendere all’estero la rispettiva privativa industriale, l’inventore può procedere a suo nome all’estensione accollandosi le relative spese.
4. L’Ateneo si riserva la facoltà di esercitare il diritto di sfruttamento in proprio o di cessione o concessione in licenza a terzi sulle invenzioni brevettabili di sua proprietà.
5. Qualora i brevetti e le invenzioni di proprietà dell’Ateneo dovessero derivare da una ricerca condotta in collaborazione con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati si dovranno stabilire le rispettive quote di proprietà all’interno del contratto di collaborazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’Università.
Art. 11
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.