AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
“Post_Voucher_2018”
Concessione di aiuti per le assunzioni
di soggetti già assegnatari di voucher formativi ex D.D. n. 7329 del 05/08/2016
Parte 3 - “Incentivi all’assunzione Pacchetto Giovani Pacchetto Adulti”
Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
Asse I “Occupazione”
Priorità di investimento 8.2 - R.A. 8.1 – Azione 8.1.1 - Intervento specifico 8.1.1.6 – Scheda GE.O 6.1.3 Aiuti all’assunzione
Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5– Azione 8.5.1 - Intervento specifico 8.5.1.6 - Scheda GE.O 6.1.3 Aiuti all’assunzione
Articolo 1
FINALITÀ DELL’AVVISO ED INTERVENTI FINANZIABILI
1. Nell’ambito del POR FSE UMBRIA 2014-2020 - Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, la Regione Umbria - nell’Avviso “Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017 Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti”, emanato con la D.D. n. 7329 del 05 agosto 2016 - prevede, nella parte 3 (Incentivi all’assunzione Pacchetto Giovani Pacchetto Adulti), il finanziamento di incentivi1 per le imprese che assumono i soggetti giovani o adulti (così come individuati ai parr. 1.2 e 2.2 dell’Avviso di cui sopra) che, a seguito dell’assegnazione della misura da parte dei Centri per l’Impiego, siano stati assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di formazione iscritti a Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti che portino, ai sensi del DM 30.06.2015, al conseguimento di una qualificazione o di abilitazione professionale oltre che eventuali specializzazioni post qualifica.
2. Con il presente Avviso la Regione Umbria, in attuazione della D.D. n. 7329/2016, detta le disposizioni per il finanziamento degli incentivi di cui al comma 1.
3. Il presente Avviso costituisce procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad attribuire alle imprese un beneficio economico avente natura di contributo, sulla base di quanto disposto dall'art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
Articolo 2 DOTAZIONE FINANZIARIA
1. La dotazione finanziaria generale a valere POR FSE 2014-2020 relativa agli incentivi per le assunzioni è definita:
a) nella D.G.R. n. 833 del 25/07/2016 “Adozione del Programma delle politiche del lavoro 2016-2017” e s.m.i;
b) nella D.D. n. 7329 del 05/08/2016 “Avviso Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria. PARTE 1: Pacchetto Giovani. PARTE 2: Pacchetto Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti”
ed ammonta - ai fini delle assunzioni di cui all’art.1, c.1 del presente atto - ad € 700.000,00 ed è così suddivisa:
− Pacchetto Giovani: € 200.000,00
− Pacchetto Adulti: € 500.000,00 ripartita come indicato nella successiva tabella 1.
La Regione Umbria potrà incrementare la suddetta dotazione finanziaria con ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.
1 Nel presente Avviso il termine “aiuto” e il termine “incentivo”, anche nella forma plurale, riferite all’assunzione sono da considerarsi equivalenti.
Allegato A
Tabella 1
Asse prioritario | Priorità d’investimento | Obiettivo specifico R/A | Azione | Intervento specifico | Scheda GE.O | Destinatari | Dotazione finanziaria |
I - Occupazione | 8.2 integrazione | 8.1 Aumentare | Azione 0.0.0.: Misure di | 0.0.0.0: | 6.1.3 Aiuti | Soggetti giovani che, a seguito dell’assegnazione della | € 200.000,00 |
sostenibile nel mercato | l’occupazione dei giovani | politica attiva, con | incentivi | all’assunzione | misura da parte dei Centri per l’Impiego, siano stati | ||
del lavoro dei giovani, | particolare attenzione | assunzione / | assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di | ||||
in particolare quelli che | ai settori che offrono | stabilizzazione | formazione iscritti a Catalogo Unico Regionale degli | ||||
non svolgono attività | maggiori prospettive di | rapporti di | Apprendimenti che portino, ai sensi del DM | ||||
lavorative, non | crescita (ad esempio | lavoro | 30.06.2015, al conseguimento di una qualificazione o | ||||
seguono studi né | nell’ambito di green | di abilitazione professionale oltre che eventuali | |||||
formazioni, inclusi i | economy, blue | specializzazioni post qualifica | |||||
giovani a rischio di | economy, servizi alla | ||||||
esclusione sociale e i | persona, servizi socio- | ||||||
giovani delle comunità | sanitari, valorizzazione | ||||||
emarginate, anche | del patrimonio | ||||||
attraverso l'attuazione | culturale, ICT) | ||||||
della Garanzia per i | |||||||
Giovani | |||||||
I - Occupazione | 8.1 Accesso | 8.5 Favorire | Azione 8.5.1: misure di | 0.0.0.0: | 6.1.3 Aiuti | Soggetti adulti che, a seguito dell’assegnazione della | € 500.000,00 |
all'occupazione per le | l’inserimento lavorativo | politica attiva, con | incentivi | all’assunzione | misura da parte dei Centri per l’Impiego, siano stati | ||
persone in cerca di | e l’occupazione dei | particolare attenzione | assunzione / | assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di | |||
lavoro e inattive, | disoccupati di lunga | ai settori che offrono | stabilizzazione | formazione iscritti a Catalogo Unico Regionale degli | |||
compresi i disoccupati | durata e dei soggetti con | maggiori prospettive di | rapporti di | Apprendimenti che portino, ai sensi del DM | |||
di lunga durata e le | maggiore difficoltà di | crescita (ad esempio | lavoro | 30.06.2015, al conseguimento di una qualificazione o | |||
persone che si trovano | inserimento lavorativo, | nell’ambito di green | di abilitazione professionale oltre che eventuali | ||||
ai margini del mercato | nonché il sostegno delle | economy, blue | specializzazioni post qualifica | ||||
del lavoro, nonché | persone a rischio di | economy, servizi alla | |||||
attraverso iniziative | disoccupazione di lunga | persona, servizi socio- | |||||
locali per l'occupazione | durata | sanitari, valorizzazione | |||||
e il sostegno alla | del patrimonio | ||||||
mobilità professionale | culturale, ICT) |
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Articolo 3
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AIUTO
1. I soggetti ammessi alla presentazione delle richieste di aiuto per le assunzioni sono le imprese2 o i soggetti ad esse assimilabili (così come definiti al successivo comma 2.) che assumono i soggetti giovani o adulti (così come individuati ai parr. 1.2 e 2.2 dell’Avviso “Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017 - Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti”, emanato con la D.D. n. 7329 del 05 agosto 2016) che, a seguito dell’assegnazione della misura da parte dei Centri per l’Impiego, siano stati assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di formazione iscritti al Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti che portino, ai sensi del DM 30.06.2015, ad una qualificazione o ad una abilitazione professionale o ad una eventuale specializzazione post qualifica.
2. Possono accedere all’aiuto le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti e organismi di natura privata - di seguito per brevità definiti “impresa” - che, sulla base della propria struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano, siano in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale a tempo indeterminato.
3. Nel caso di assunzione con contratto di somministrazione ai sensi del Capo IV D. Lgs. n.81 del 15/05/2015 e s.m.i., i beneficiari degli aiuti sono individuati nelle imprese utilizzatrici, secondo quanto disposto dall’art. 31, c.1, lettera e) del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.150:”Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime “de minimis”, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore”. Sulla base di quanto sopra richiamato, nel presente documento si intende per “impresa”, in caso di assunzione del lavoratore con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice in quanto beneficiaria dell’aiuto. L’assunzione con contratto di somministrazione è regolata dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Capo IV “Somministrazione di lavoro”.
4. Dagli aiuti all’assunzione sono escluse le imprese:
a) in difficoltà, secondo la definizione contenuta all’articolo 2, numero 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione Europea (Regolamento generale di esenzione – GBER) e in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012;
b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx).
5. Ai fini dell'accesso agli aiuti all’assunzione, le imprese devono:
a) impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente Avviso;
b) essere in possesso di partita IVA/Codice fiscale e/o essere iscritti alla Camera di commercio;
2 Si considera “impresa” ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Secondo la “Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.
c) avere la Sede legale o almeno una unità produttiva/operativa localizzata nel territorio regionale ed effettuare nelle stesse l’assunzione;
d) non avere effettuato nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, secondo la normativa vigente, che riguardino lo stesso profilo professionale di quello dei lavoratori interessati dalle assunzioni per le quali si richiede l’incentivo;
e) non avere in corso, all’atto della presentazione della domanda d’incentivo, procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ex X.Xxx. 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i., che riguardino lo stesso profilo professionale di quello dei lavoratori interessati dalle assunzioni per le quali si richiede l’incentivo;
f) non effettuare, dalla data di presentazione della domanda d’incentivo e fino a sei mesi successivi alla data di perfezionamento dell’assunzione incentivata, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, secondo la normativa vigente, che riguardino lo stesso profilo professionale di quello dei lavoratori interessati dalle assunzioni per le quali si richiede l’incentivo;
g) essere operative nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie né ad amministrazione controllata né sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 Legge Fallimentare (di seguito L.F.) né ad accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e non avendo presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012;
h) non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
i) possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale;
j) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
k) operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
l) conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo e rendere la relativa dichiarazione;
m) rispettare la regola del “de minimis” e rendere la relativa dichiarazione;
n) accettare il sistema dei controlli, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
6. Il titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente non deve avere, all’atto dell’inoltro della domanda d’incentivo, vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio3 con il soggetto assunto.
3 Anche ai sensi dell’art.1, c. 20, Legge n.76/2016.
Articolo 4
TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
1. Gli aiuti all’assunzione riguardano l’attivazione di contratti di lavoro subordinato:
a) a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) ivi ricompresi, con riguardo al solo Xxxxxxxxx Xxxxxxx, i contratti di apprendistato;
b) a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione), di durata pari o superiore a 12 mesi.
2. Gli aiuti all’assunzione di cui al comma 1. sono definiti come segue:
a) per il Pacchetto Giovani, sulla base della profilatura del giovane effettuata dai CPI, come dalla seguente tabella 2:
Tabella 2
PROFILATURA BASSA - 1 | PROFILATURA MEDIA - 2 | PROFILATURA ALTA - 3 | PROFILATURA MOLTO ALTA - 4 | |
Contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi | incentivo non previsto | incentivo non previsto | € 3.000,00 | € 4.000,00 |
Contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato | € 1.500,00 | € 3.000,00 | € 4.500,00 | € 6.000,00 |
b) per il Pacchetto Adulti, in base alla Classe di appartenenza dell’adulto, come dalla seguente tabella 3:
Tabella 3
Classe Media (soggetti 30-44enni disoccupati da massimo 12 mesi) | Classe Alta (soggetti 30-44enni disoccupati da oltre 12 mesi o soggetti con età>=45 anni disoccupati da meno di 24 mesi) | Classe Molto Alta (soggetti con età >=45 anni disoccupati da oltre 24mesi o soggetti con età>=30 anni iscritti alla legge n.68/1999) | |
Contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi | incentivo non previsto | € 2.500,00 | € 4.000,00 |
Contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato | € .5.000,00 | € 7.500,00 | € 10.000,00 |
b1) si specifica che, ai fini della definizione della classe di appartenenza dell’adulto, l’età anagrafica del soggetto assunto presa in considerazione è quella relativa al giorno della stipula del Patto di Servizio Personalizzato con il CPI ex art.20 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
b2) per l’individuazione della classe di appartenenza dell’adulto le imprese possono rivolgersi al Centro per l’impiego ove questi è iscritto.
3. L’ assunzione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve avvenire nella sede legale/sede operativa ricadente nel territorio della regione Umbria al momento della domanda di aiuto.
b) deve essere la prima assunzione dell’assegnatario del voucher, in ordine temporale, dalla conclusione del percorso formativo;
c) deve avvenire:
c.1) per gli assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di formazione non ancora conclusi alla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU), entro e non oltre sei mesi dalla conclusione del percorso formativo;
c.2) per gli assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di formazione già conclusi alla data della pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU), entro e non oltre trenta giorni da tale data se non già avvenuta entro sei mesi dalla conclusione del percorso formativo;
4. Ai fini del presente avviso, vista la specificità dell’azione, in deroga a quanto previsto al § 5.2. - Norme specifiche di attuazione del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 7 giugno 2017”, il percorso formativo si ritiene concluso qualora il soggetto in formazione sia ammesso a valutazione pubblica finale secondo quanto disposto al § 5.1.8.5 -Certificazione delle Competenze e rilascio delle Qualificazioni del medesimo Manuale.4
5. Sono escluse dall’assegnazione dell’incentivo le assunzioni effettuate con contratto a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all’estero.
6. Le assunzioni incentivate non devono essere in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa né effettuate per profili per i quali è attiva la Cassa integrazione straordinaria.
7. Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi e le ulteriori cause di non concedibilità dell’aiuto, si rimanda a quanto stabilito dall’art.31, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.
8. Nel caso di assunzioni con contratto di somministrazione, i divieti di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, sono da intendersi riferiti anche all’utilizzatore, al quale si applicano altresì quelli previsti dall’art.32 del D.Lgs. n.81/2015.
4 “Sono ammessi alle prove solo i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% delle ore di formazione d’aula ed il 75% delle ore di tirocinio curriculare, qualora previsto, al netto degli eventuali crediti formativi di frequenza riconosciuti. Possono essere ammessi in via eccezionale coloro che pur avendo una percentuale di presenza inferiore al 75% e comunque pari o superiore al 70%, abbiano raggiunto adeguati livelli di conoscenze e competenze, giustificati da apposito verbale del collegio dei docenti”
Articolo 5
PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE E PER L’EROGAZIONE DELL’AIUTO
1. L’aiuto è concesso alle imprese che, all’atto della presentazione della richiesta di incentivo, abbiano già assunto il lavoratore – entro i termini fissati all’art.4 del presente avviso - presso l’unità produttiva ricadente nel territorio della regione Umbria e successivamente al superamento del periodo di prova qualora previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
2. In caso di contratto di somministrazione, le imprese utilizzatrici potranno presentare la richiesta di aiuto solo successivamente all’assunzione effettuata dall’Agenzia di somministrazione di lavoro ed alla stipula del contratto commerciale tra Agenzia e azienda utilizzatrice e successivamente all’invio, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria di inizio missione del lavoratore. L’inizio missione deve avvenire entro gli stessi termini fissati dall’art.4 del presente Avviso per le assunzioni.
3. L’incentivo è concesso per l’intero importo, purché il relativo contratto di lavoro preveda un orario settimanale pari o superiore al 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento.
4. In caso di assunzione con contratto part-time che preveda un orario settimanale inferiore al 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento, l’incentivo verrà proporzionalmente ridotto. In ogni caso, per poter usufruire dell’incentivo, il part-time non potrà essere inferiore al 50% dell’orario contrattuale previsto dal CCNL.
5. Nel caso di assunzione part-time per le ore dal 50% al 75% l’incentivo sarà riparametrato rispetto alle ore di lavoro indicate nel singolo contratto.
6. Ai fini della determinazione dell’incentivo è considerato:
a) obiettivo finale dell’intervento, la permanenza della situazione occupazionale per almeno 12 mesi, sia nel caso di assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato. Nel caso di contratto in somministrazione (sia a tempo determinato che indeterminato) è considerato obiettivo finale la permanenza in missione presso lo stesso utilizzatore per almeno 12 mesi.
b) obiettivo intermedio dell’intervento, il mantenimento della situazione occupazionale per almeno 6 mesi con riguardo alla sola fattispecie dell’assunzione a tempo indeterminato e solamente nei casi previsti ai successivi commi 9. e 10.
c) per assunzioni a tempo determinato non è previsto alcun obiettivo intermedio.
7. Nel caso di contratto in somministrazione, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al comma 6, lettera a) e della determinazione del diritto all’incentivo, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso utilizzatore, al netto dei periodi di sospensione previsti dalla normativa vigente, nell’arco temporale massimo di 24 mesi dalla data di inizio del primo invio in missione presso lo stesso utilizzatore; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
8. L’aiuto verrà erogato tramite liquidazione posticipata, in un’unica soluzione:
a) per l’intero importo concesso, subordinatamente al raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al precedente c. 6, lettera a);
b) con una riduzione del 50% dell’importo dell’incentivo inizialmente previsto, subordinatamente al raggiungimento dell’obiettivo intermedio, nei casi di cui ai successivi commi 9. e 10.,
dietro presentazione della domanda di rimborso (D.D.R.) (v. successivo art.13, comma 1) corredata da eventuali ulteriori documenti o dichiarazioni che la Regione Umbria ritenga di dover acquisire.
9. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non in somministrazione si interrompa per qualsiasi causa prima del raggiungimento dell’obiettivo finale, l’incentivo non verrà erogato, fatto salvo il caso di dimissioni volontarie del lavoratore, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nel qual caso l’importo dell’incentivo sarà concesso condizionatamente al raggiungimento dell’obiettivo intermedio, con una riduzione del 50% dell’importo dell’incentivo iniziale previsto. Per periodi di mantenimento superiori all’obiettivo intermedio ma inferiori all’obiettivo finale l’incentivo sarà comunque pari a quello previsto per l’obiettivo intermedio.
10. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in somministrazione si interrompa prima del raggiungimento dell’obiettivo finale per la cessazione dell’invio in missione per volontà dell’utilizzatore o per dimissioni volontarie per giusta causa del lavoratore, l’incentivo non verrà erogato. Nel caso di:
a) dimissioni volontarie del lavoratore (esclusa la giusta causa);
b) licenziamento del lavoratore per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
c) risoluzione consensuale del contratto di somministrazione tra Agenzia per il lavoro e lavoratore,
l’importo dell’incentivo sarà erogato all’utilizzatore condizionatamente al raggiungimento dell’obiettivo intermedio, con una riduzione del 50% dell’importo dell’incentivo iniziale previsto. Per periodi di mantenimento superiori all’obiettivo intermedio ma inferiori all’obiettivo finale l’incentivo sarà comunque pari a quello previsto per l’obiettivo intermedio.
11. E’ altresì prevista una riduzione proporzionale dell’incentivo se, prima del raggiungimento dell’obiettivo finale, interviene una variazione dell’orario lavorativo settimanale:
a) al di sotto del 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento;
b) se l’assunzione è avvenuta con contratto part-time che preveda un orario settimanale inferiore al 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento, al di sotto di detto orario part-time e comunque entro il limite del 50% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento; al di sotto di detto limite l’incentivo non è concedibile.
12. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente ogni modifica dell’orario di lavoro che intervenga relativamente al lavoratore la cui assunzione è oggetto di incentivo.
13. Qualora, per qualsiasi motivo, si proceda ad una riduzione proporzionale dell’incentivo, le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni non verranno computate; quelle superiori a quindici giorni verranno computate come mese intero.
Articolo 6 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
1. La concessione e la rendicontazione dell’incentivo saranno effettuate secondo la modalità prevista per la metodologia delle somme forfettarie per incentivi all'assunzione ed alla stabilizzazione, così come indicato nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), scheda 6.1.3 “AIUTI ALL’ASSUNZIONE”.
2. Ai sensi dell’art. 67 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013, sulla base della metodologia delle somme forfettarie, nell’ambito del presente Avviso l’importo massimo concedibile e rendicontabile al singolo beneficiario non può superare € 100.000,00 di contributo pubblico. Non sono consentiti frazionamenti fittizi tesi ad evitare unicamente il superamento di tale limite.
Articolo 7 CUMULO DEGLI INCENTIVI
1. L’incentivo per le assunzioni è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non aventi natura selettiva rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
2. Nel caso di assunzione di soggetti rientranti nel Pacchetto Giovani, l’incentivo previsto dal presente Avviso non è cumulabile con quello previsto dal Piano Attuativo Regionale del programma nazionale Garanzia Giovani di cui alla D.G.R. 514/2014 e s.m.i. né con gli incentivi rientranti nell’ambito dell’ “Incentivo occupazione NEET” istituito, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, dal Decreto Anpal n. 3/2018;
3. L’incentivo di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri incentivi a valere su POR FSE Regione Umbria 2014-2020 erogati per l’assunzione del medesimo soggetto.
4. Gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità ex Regolamento n. 651/2014 possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento (ivi ricomprese le agevolazioni ex-art. 13 della Legge 68/99) relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista (75%) purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.
Articolo 8
REGIME DI AIUTI PER GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
1. L’intervento si configura come aiuto di Stato e deve, quindi, rispettare la normativa dell'Unione Europea in materia nonché la disciplina regionale di esecuzione della stessa.
2. La normativa dell’Unione Europea relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso è la seguente:
a) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
b) il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
c) il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (G.U.U.E. L 190 del 28.06.2014) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
d) il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG);
e) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (G.U.U.E. L 187 del 26.6.2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità);
3. Con riferimento ai Regolamenti di cui al comma 2, lettere a) – d), l’importo massimo di aiuti di Stato “de minimis” che può essere concesso ad una impresa unica5 in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è il seguente:
Tabella 4
Regolamento | Importo massimo concedibile nel triennio |
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3, par.2, primo periodo) | € 200.00,00 |
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3, par.2, secondo periodo - settore trasporti di merci su strada per conto terzi) | € 100.00,00 |
Regolamento (UE) n. 1408/2013 | € 15.000,00 |
Regolamento (UE) n. 717/2014 | € 30.000,00 |
Regolamento (UE) n. 360/2012 | € 500.000,00 |
4. Il legale rappresentante di ogni soggetto richiedente l’incentivo in regime “de minimis” - nell’ambito del concetto di “impresa unica” (se applicabile) e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento UE 1407/2013 in tema di fusioni/acquisizioni (comma 8) o scissioni (comma 9) - è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione –rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto
5 Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, “Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.
all’agevolazione), ove la concessione dell’aiuto avvenga nell’anno successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l’impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un’auto- dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell’esercizio finanziario e dei due precedenti. Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
5. Con riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, l’aiuto richiesto nell’ambito del presente Avviso non deve portare a superare i seguenti importi, riferiti agli aiuti che una impresa può ricevere in un anno solare come aiuti esentati ai sensi del medesimo Regolamento:
a) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali: 5 milioni di euro;
b) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro;
c) La Regione Umbria, nel momento della richiesta dell’aiuto, della sua concessione e del suo pagamento, chiederà ai soggetti richiedenti/beneficiari di sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli altri aiuti che sono stati concessi loro durante quell’anno solare per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e con disabilità, anche se non ancora pagati, a valere sul Regolamento (UE) n.651/2014.
6. La mancata presentazione della dichiarazione “de minimis” o della dichiarazione relativa agli aiuti ex Regolamento (UE) n. 651/2014 comporterà l’automatica decadenza del diritto del beneficiario all’ottenimento dell’aiuto.
7. In relazione a quanto previsto al comma 1., la rispondente disciplina regionale è la seguente:
a) X.X.X. x. 000/0000 (Xxx. UE n. 1407/2013) avente per oggetto le Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale.
b) D.G.R. n. n. 738/2015 avente per oggetto l’approvazione del regime di aiuti alla formazione e regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014.
8. Nel caso di assunzione con contratto di somministrazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o lavoratori disabili, stante il relativo divieto di ammissione a contributo disposto dall’art. 4 dell’Allegato B della D.G.R. n. 738/2015, il regime di aiuto applicabile all’incentivo previsto dal presente Avviso sarà unicamente uno tra quelli indicati al comma 2., lettere a) – d).
Articolo 9
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELL’INCENTIVO
1. Le imprese interessate ad usufruire dell’incentivo potranno inoltrare la propria richiesta, successivamente all’assunzione dei soggetti di cui all’art.1, c.1 e al superamento del periodo di prova previsto dal C.C.N.L. di riferimento, presentando, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) richiesta di concessione dell’incentivo (Allegato 1);
b) dichiarazione relativa agli aiuti di Stato (Allegato 2 o, alternativamente, Allegato 3);
c) copia del contratto di somministrazione e copia del contratto commerciale tra Agenzia per il lavoro e azienda utilizzatrice (se pertinenti),
esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione Umbria xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, specificando nell’oggetto:
−il titolo dell’avviso: Avviso Pubblico “Post_Voucher_2018”;
−la dicitura “Richiesta incentivo”;
−il destinatario: Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro- Dr. Xxxxxxx Xxx.
2. In caso di contratto di somministrazione, gli utilizzatori potranno presentare la richiesta di cui al comma 1. solo successivamente alla stipula contratto commerciale tra Agenzia per il lavoro e azienda utilizzatrice e all’invio telematico, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria di inizio missione.
3. L’ istante dovrà:
− compilare la documentazione di cui al comma 1., lettere a) e b), secondo le specifiche contenute in ciascun modello;
− stampare ciascun modello allegandovi l’eventuale ulteriore documentazione ivi richiesta;
− sottoscrivere in originale la domanda di finanziamento (Allegato 1), compilata in ogni sua parte ed allegarvi copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
− apporre sulla domanda medesima marca da bollo da € 16,00 e procedere all’annullamento della stessa;
− sottoscrivere in originale la dichiarazione relativa agli aiuti di Stato (Allegato 2 o, alternativamente, Allegato 3), compilata in ogni sua parte ed allegarvi copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
− scansionare integralmente e salvare in formato PDF i modelli così predisposti e la relativa documentazione;
− scansionare integralmente e salvare in formato PDF il contratto di somministrazione (se pertinente);
− scansionare integralmente e salvare in formato PDF il contratto commerciale tra Agenzia per il lavoro e azienda utilizzatrice (se pertinente);
− procedere all’invio tramite posta elettronica certificata di tutta la documentazione richiesta, in formato PDF e secondo le indicazioni di cui al comma 1. Si ricorda, a tale proposito, che i sistemi di posta elettronica certificata non consentono, di norma, l’invio di e-mail con allegati di peso superiore a 50 MB;
− conservare gli originali dei documenti inoltrati tramite PEC e renderli disponibili per eventuali controlli e verifiche da parte dell’Amministrazione regionale, anche in ordine all’autenticità dei formati PDF.
4. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dell’invio o ricezione della PEC, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 10 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE
1. Il processo valutativo delle richieste di aiuto pervenute sarà effettuato, ai fini della loro ammissibilità a finanziamento, con riferimento alla sola modalità di verifica circa il rispetto dei requisiti di accesso al finanziamento, secondo la modalità di “Avviso pubblico a sportello senza formazione di graduatoria” così come previsto dal Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), par. 2.2.2.1 Selezione sulla base di candidatura individuale, in coerenza con la “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. UE 1303/2014)” approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Umbria FSE 2014– 2020 nella seduta del 07 luglio 2015, nel limite della dotazione finanziaria prevista all’art.2, c.1.
2. Saranno prioritariamente verificate le richieste presentate dalle imprese che hanno già assunto il lavoratore anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso. La verifica verrà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione, risultante dalla ricevuta di accettazione dal sistema della PEC.
3. Le imprese di cui al comma 2 dovranno presentare la propria richiesta di incentivo entro e non oltre trenta giorni6 dalla pubblicazione del presente avviso.
4. Saranno successivamente verificate le richieste presentate dalle imprese che assumeranno il lavoratore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso in base alla previsione di cui all’art.4, c.3, lettera c), c.2. La verifica verrà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione, risultante dalla ricevuta di accettazione dal sistema della PEC.
5. Le imprese di cui al comma 4 dovranno presentare la propria richiesta di incentivo entro e non oltre trenta giorni dall’assunzione del lavoratore.
6. Le richieste di incentivo presentate dalle imprese riguardanti le assunzioni effettuate entro sei mesi dalla conclusione dei percorsi ancora in atto alla data di pubblicazione del presente avviso saranno verificate dopo l’espletamento dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di cui ai precedenti commi 2. e 4. in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dalla ricevuta di accettazione dal sistema della PEC.
7. Le imprese di cui al comma 6. dovranno presentare la propria richiesta di incentivo entro e non oltre trenta giorni dall’assunzione del lavoratore.
8. Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di incentivo sarà effettuata la verifica tramite il sistema informatico SIUL della comunicazione obbligatoria relativa all’assunzione o all’inizio missione e saranno, altresì, effettuate, a campione, verifiche riguardo la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
9. Al termine dell’istruttoria ciascuna delle richieste esaminate può risultare:
- ammessa a finanziamento se ha superato positivamente l’istruttoria;
- ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi;
- non ammessa a finanziamento se non ha superato positivamente l’istruttoria.
6 Il termine di trenta giorni di cui ai commi 3., 5. e 7. è da considerarsi perentorio.
Articolo 11
TERMINE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RICHIEDENTI
1. Il procedimento valutativo per l’approvazione della richiesta di incentivo si conclude, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa, con l’adozione del relativo provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro, in seguito alla presa d’atto dell’attività istruttoria e di valutazione svolta dai competenti uffici della Regione.
2. Gli esiti dell’attività istruttoria (ammissione a finanziamento o motivi ostativi in caso di non ammissione) saranno comunicati al soggetto richiedente, anche ai fini della notifica del finanziamento assegnato in regime di aiuti, tramite apposita notifica a mezzo PEC.
3. Il provvedimento dirigenziale di cui al comma 1, sarà, inoltre, pubblicato:
− nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU). La pubblicazione nel Bollettino ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di Xxxxx;
− nella sito istituzionale regionale, canale “Bandi e concorsi”, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx e nella pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-x-xxxxxxxxxx;
− nel canale Amministrazione trasparente della Regione Umbria nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx- vantaggi-economici.
4. In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento senza giustificato motivo ed adeguata comunicazione, il soggetto proponente potrà proporre ricorso al T.A.R. dell’Umbria.
Articolo 12
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
1. Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al precedente articolo, ciascun soggetto beneficiario dovrà inoltrare al Servizio regionale competente, l’atto unilaterale d’impegno - così come previsto dal Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), par. 2.1.1.2 “Procedure di affidamento ad evidenza pubblica: tipologia Avvisi pubblici ex art. 12 legge 241/90 e s.m.i.” - il cui modello verrà inviato al beneficiario unitamente alla predetta comunicazione.
2. L’atto unilaterale di impegno dovrà essere presentato esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione Umbria xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, specificando nell’oggetto:
- il titolo dell’avviso: Avviso Pubblico “Post_Voucher_2018”
- la dicitura “Invio atto unilaterale d’impegno”;
- il destinatario: Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro- Dr. Xxxxxxx Xxx.
Articolo 13
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO
1. Conseguentemente al raggiungimento dell’obiettivo finale (o intermedio, ove applicabile) ed entro 60 giorni dalla corrispondente data, il beneficiario dovrà presentare apposita domanda di rimborso (D.D.R), il cui modello sarà reso disponibile dal Servizio regionale competente nel sito istituzionale della Regione Umbria, corredata da copia dell’ultima busta paga unitamente a copia del corrispondente Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) relative al lavoratore assunto (dalle quali si possa evincere il periodo di effettivo mantenimento del rapporto di lavoro ai fini della determinazione dell’incentivo).
2. A tal fine , il Servizio regionale Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro definirà, con successivo atto ad integrazione del presente avviso, le modalità di acquisizione della documentazione di cui al precedente comma e di eventuali ulteriori documenti o dichiarazioni che la Regione Umbria ritenga di dover acquisire, anche mediante procedure telematiche, dandone tempestivamente idonea comunicazione.
Articolo 14 CONTROLLO E MONITORAGGIO
1. I controlli ed il monitoraggio sulle attività e sulle domande di rimborso inerenti il presente avviso saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale con particolare riferimento a:
a) Il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) della Regione Umbria, approvato con Determinazione Direttoriale 7 giugno 2017, n. 5576 “PO Umbria FSE 2014-2020: approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 7 giugno 2017” e s. m. e i.;
b) Il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE UMBRIA 2014-2020 (XX.XX.XX.) approvato con Determinazione Direttoriale n. 1563 del 21.02.2017 così come modificato dalla Determinazione Direttoriale n. 8062 del 04.08.2017 "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014- 2020 - Approvazione modifiche/integrazioni – versione 2 al 31.07.2017”.
2. Eventuali irregolarità rilevate determineranno la revoca totale o parziale del contributo e la ripetizione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo stesso.
Articolo 15 DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni previste nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) della Regione Umbria, approvato con Determinazione Direttoriale 7 giugno 2017, n. 5576 “PO Umbria FSE 2014-2020: approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 7 giugno 2017” e s. m. e i., pubblicata nel Supplemento ordinario n. 5 al
«Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 25 del 21 giugno 2017, salvo diverse, successive disposizioni in materia, in particolare relativamente all’attuazione del POR FSE 2014-2020, nonché la normativa dell’Unione Europea, nazionale e regionale vigente.
2. Ulteriori disposizioni, concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario, potranno, comunque, essere adottate dal Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro successivamente alla pubblicazione del presente avviso, in coerenza e attuazione del suddetto Manuale GE.O
Articolo 16
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Ai sensi della L. 241/1990, e s.m.i., l’unità organizzativa cui sono attribuiti il procedimento è: Regione Umbria – Direzione Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione- Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro - via X. Xxxxxxxx, n. 61, 06124 Perugia - Dirigente Responsabile del procedimento: Dr. Xxxxxxx Xxx – Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx.
2. Il diritto di accesso di cui all’art. 25 della L.r. n. 8/2011 viene esercitato mediante richiesta motivata scritta presentata ai sensi dell’art. 8 del R. r. n. 8/2012 alla Regione Umbria - Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro – Via Xxxxx Xxxxxxxx, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all’art. 25 della citata Legge.
Articolo 17 INFORMAZIONI SULL’AVVISO
1. Il presente avviso e i relativi formulari sono reperibili all’indirizzo web: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-x-xxxxxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx0
Per ogni utile informazione relativa al presente avviso e per la consulenza in ordine alla presentazione delle richieste di incentivo, gli interessati potranno rivolgersi alla Sezione “Programmazione e attuazione delle politiche di sostegno all'occupazione e di apprendimento in contesto di lavoro”, via Xxxxx Xxxxxxxx, 61 – 06124 Xxxxxxx - Xxx. 000/000 0000 – 6403 - 5769 (dal lunedì al venerdì ore 9,00- 13,00) oppure inviando una e-mail a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Articolo 18 TUTELA DELLA PRIVACY
(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679)
1. Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente bando.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx 00 – 06121 Perugia; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx;
PEC: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx; Centralino: x00 000 0000.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx; Email: xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; Tel.: x00 000 0000000; 3371439860)
Finalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e modalità del trattamento:
I dati personali forniti saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente per l’espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche, telematiche, cartacee.
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro.
I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell’Unione europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per le rispettive attività istituzionali normativamente previste.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati fino alla chiusura del Programma Operativo FSE Umbria 2014-2020 e successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo.
Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’irricevibilità della domanda di ammissione a finanziamento.
Dati di contatto del Responsabile del procedimento
Dirigente responsabile del Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro, Dr. Xxxxxxx Xxx, Via X. Xxxxxxxx, 61 - 06124 – Perugia - Tel: x00 0000000000 - x00 0000000000-000 / Fax: +39
0000000000 – e-mail: xxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Articolo 19 RIFERIMENTI NORMATIVI
La Regione Umbria adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione
a livello comunitario:
− del Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
− del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
− del Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e che adotta la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
− del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013
− del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
− del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
− del Regolamento di esecuzione (UE) 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
− del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
− del Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
− del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.12.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
− del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015 , recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
− del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;
− del Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
− del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
− del Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
− del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
− del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
− del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
− del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG);
− del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
− della Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
− dell’Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo Stato alla CE in data 22 aprile 2014, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 14, punto 4 ed approvato con decisione di esecuzione della commissione del 29.10.2014 – CCI2014IT16M8PA001, nel quale si definiscono gli impegni che ogni Stato membro
assume per perseguire la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
− della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) n.9916 del 12.12.2014, inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo “Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia
– CCI2014IT055SFOP1010;
− dei documenti denominati “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020”, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
a livello nazionale:
− della Legge 10 dicembre n. 2014 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
− del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
− del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
− del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
− della Circolare del MLPS n. 34 del 23.12.2015 recante le prime indicazioni operative del D. Lgs. 150/2015;
− della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art.52, comma 6 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” che istituisce il “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
− del Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
− del Decreto Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
− della Legge 24.06.1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
− del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 “Attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
− della Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
− della Legge Quadro Nazionale 21.12.1978 n. 845 in materia di formazione professionale;
− del D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugni 2012 n. 92”;
− della Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
− della Legge 4 giugno 1984, n. 194 - Interventi a sostegno dell'agricoltura;
− del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
a livello regionale:
− D.G.R. n. 114 del 8.02.2016 avente ad oggetto “ LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. 1° atto di avvio della programmazione – periodo 2016-2017. Preadozione;
− della D.G.R. n. 833 del 25.07.2016 avente ad oggetto “LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. Adozione del Programma delle politiche del lavoro 2016-2017”e s.m.i.;
− della DGR n. 971 del 29.08.2016 avente ad oggetto “LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. Programma delle politiche del lavoro 2016-2017. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 833/2016;
− della D.G.R. n. 321 del 27/03/2017 - D.G.R. n. 1643 del 28.12.2016 "Adozione del Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del Lavoro a valere sulle risorse di cui all’art. 44 c. 6 bis del D.Lgs 148/2015 e s.m.i." . D.G.R. 833/2016 “LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. Programma delle politiche del lavoro 2016-2017". Modifiche ed integrazioni;
− della D.D. n. 7329 05/08/2016 “Avviso Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria. PARTE 1: Pacchetto Giovani. PARTE 2: Pacchetto Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti”;
− della D.G.R. n. 964 del 29.08.2017 avente ad oggetto “X.X. 00/0000, XXX XXXXXX FSE 2014-2020. Programma delle politiche del lavoro 2016-2017: integrazione risorse e indirizzi attuativi”;
− della D.D. n.1404/2015 “PON YEI (programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani) - Piano esecutivo Regionale Mis. 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo. Approvazione Disciplinare per la gestione dei voucher formativi individuali”;
− della D.D. n. 2651 del 28/04/2015 relativa al disciplinare approvato con la D.D. n. 1404/15;
− della D.D. n. 594 del 30/05/2016 “ Programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani- Piano attuativo regionale. Sospensione delle proposte relative alle Mis. 2A, 2B e 5”;
− del Documento Annuale di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020, approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 216 del 19 dicembre 2017 e pubblicato nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 3 del 17 gennaio 2018;
− della D.D. n. 1181 del 09/02/2017 “Approvazione modulistica e avvio Misure previste dall’avviso Programma delle Politiche del lavoro 2016/2017 - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti”.
− della D.D. n. 1824 del 27/02/2017 “Proroga voucher formativi relativi al PON YEI (programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani) - Piano esecutivo Regionale Mis. 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo - anno 2016”;
− della D.D. n. 5174 del 25/05/2017 “Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017. Programma delle Politiche lavoro 2016/2017. Attuazione delle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria. Parte 1: Pacchetto Giovani. Parte 2: Pacchetto Adulti Percorso A: adozione disposizioni gestionali ed attività di controllo rivolte agli organismi di formazione accreditati”;
− della D.G.R. n. 849 del 24/07/2017 “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani. Rimodulazione finanziaria”;
− della D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014-2020”;
− della D.G.R. n. 118 del 2.02.2015 con la quale si è presto atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 9916 dell’ 12.12.2014 di approvazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 – Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione;
− della D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12.02.2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. Art. 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
− della D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2014. Presa d’atto”
− della D.G.R. 26 maggio 2014 n. 600 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale";
− della D.G.R. n. 738 del 28.05.2015 avente ad oggetto “Approvazione regime di aiuti alla formazione e regime di aiuti all’occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014;
− della D.D. n. 3346 dell’8.05.2012 “POR Umbria FSE 2007-2013. Approvazione del disciplinare per l’attuazione dei progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui all’art. 11.3 del Regolamento CE 1081/2006, modificato dal Regolamento (CE) 396/2009”;
− della D.G.R. n. 463 del 24 aprile 2014, “Approvazione della metodologia di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, somme forfettarie, ai contributi concessi sotto forma di incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni dei lavoratori precari”.
− della D.G.R. n. 133 del 15.02.2016 “X.Xxx. n. 150 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l’impiego regionali”;
− della D.G.R. n. 1328 del 21.11.2016 “X.Xxx. n. 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Indicazioni ai Centri per l’impiego regionali a seguito del D.Lgs. 185/2016”;
− della D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i. avente ad oggetto “POR FSE. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento d’indirizzo attuativo (DIA)”;
− della D.G.R. n. 240 del 19.03.2018 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo attuativo (DIA) approvato con D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i. Ulteriori modifiche ed integrazioni”;
− della Determinazione Direttoriale 7 giugno 2017, n. 5576 “PO Umbria FSE 2014-2020: approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 7 giugno 2017” e s.m.i.;
− -della Determinazione Direttoriale n. 1024 del 2/2/2018 “PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 07.06.2017 approvato con D.D. n. 5576 del 07/06/2017: aggiornamento scheda operazione tipo 7.1.3, aggiornamento paragrafi 4.3.6.4 e 4.3.1.2 e attivazione scheda stralcio “Aiuti all’assunzione” pubblicata nel B.U.R.U. n.7 del 14/02/2018.
− della Determinazione Direttoriale n. 1563 del 21.02.2017 “PO FSE Umbria 2014-2020. Approvazione documento Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx.) per il 2014-2020”;
− della Determinazione Direttoriale n. 8062 del 04.08.2017 "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni – versione 2 al 31.07.2017”.
− della Legge Regionale n. 69/81 “Norme sul sistema formativo regionale” come modificata dalla Legge Regionale 28 maggio 1991 n. 14 e dalla Legge Regionale 4 aprile 2014 n. 5;
− della Legge regionale n. 17 del 17 settembre 2013 avente ad oggetto “Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981 n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995 n. 12 (Agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)”;
− della D.G.R. n. 834 del 25.07.2016 avente ad oggetto “Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”;
− della D.G.R. n. 817 del 22.07.2013 “Repertorio definitivo dei procedimenti amministrativi regionali. Costituzione e pubblicazione sul sito istituzionale”.