ALLEGATO 6 ALLA LETTERA DI INVITO SCHEMA DI CONTRATTO
Gara per la fornitura del servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria nelle sedi di servizio di ciascun Istituto Penitenziario e nelle Scuole o Istituti di Formazione della Circoscrizione regionale di PUGLIA
CIG 399525196A
ALLEGATO 6 ALLA LETTERA DI INVITO SCHEMA DI CONTRATTO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA DI BARI
Contratto in forma pubblica amministrativa per il servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria nelle sedi di servizio di ciascun Istituto Penitenziario e nelle Scuole o Istituti di Formazione nella Circoscrizione Regionale di PUGLIA .
L'anno , il giorno del mese di nella sede del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di .
Avanti a me Ufficiale Xxxxxxx, delegato al ricevimento
dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione Penitenziaria, sono presenti:
Il Dr.
domiciliato agli effetti del presente contratto in
nell'Amministrazione Penitenziaria,
, nella sede
del suddetto Provveditorato il quale interviene a questo atto quale funzionario rappresentante l'Amministrazione stessa, giusta attribuzione del Dr.
, Provveditore Regionale.
il Sig. [ ], in rappresentanza dell’Impresa [ ], con sede in [ ], capitale sociale Euro [ ], iscritta al Registro delle Imprese di [ ], codice fiscale e partita IVA [ ], (di seguito il “Fornitore”);
OPPURE
il Sig. [ ], in rappresentanza dell’Impresa [ ], con sede in [ ], capitale sociale Euro [ ], iscritta al Registro delle Imprese di [ ], codice fiscale e partita IVA [ ], nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:
[ ], con sede in [ ], xxx [ ] xxxxxxxx sociale di Euro [ ], iscritta al Registro delle Imprese di [ ] al n. [ ], codice fiscale e partita IVA [ ], in persona del legale rappresentante [ ];
[ ], con sede in [ ], xxx [ ] xxxxxxxx sociale di Euro [ ], iscritta al Registro delle Imprese di [ ] al n. [ ], codice fiscale e partita IVA [ ], in persona del legale rappresentante [ ]
(di seguito il “Fornitore”)
OPPURE
il Sig. [ ], in rappresentanza del Consorzio [ ], con sede in [ ], via [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], al n. [ ], codice fiscale e partita IVA [ ],per conto delle seguenti imprese consorziate:
[ ], con sede in [ ], xxx [ ] xxxxxxxx sociale di Euro [ ], iscritta al Registro delle Imprese di [ ] al n. [ ], codice fiscale e partita IVA [ ], in persona del legale rappresentante
[ ];
[ ], con sede in [ ], xxx [ ] xxxxxxxx sociale di Euro [ ], iscritta al Registro delle Imprese di [ ] al n. [ ], codice fiscale e partita IVA [ ], in persona del legale rappresentante [ ]
(di seguito il “Fornitore”)
Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell’Impresa , a ciò debitamente autorizzato, in quanto della stessa, come risulta dal certificato della
che si allega al presente contratto per farne parte integrante.
E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig.
ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l’Impresa.
Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e
PREMESSO CHE:
a) L’Amministrazione Contraente ha indetto una gara in deroga alla normativa comunitaria, ai sensi dell’art.20 allegato II B del D.Lgs. 163/2006, a procedura ristretta di cui al Bando pubblicato sul sito Internet del Ministero della Giustizia profilo del committente, per l’affidamento del servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria nelle sedi di servizio di ciascun Istituto Penitenziario, delle Scuole e degli Istituti di Formazione ubicati nell’ambito della circoscrizione Regionale di competenza del Provveditorato medesimo;
b) il “Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alla precedente lettera a);
c) Il Fornitore ha prestato a favore dell’Amministrazione Contraente la cauzione definitiva, con le modalità indicate nella lettera di invito, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni di cui al Contratto, per un importo pari a Euro ; tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
d) Il Fornitore ha stipulato con primario istituto assicurativo e di gradimento dell’Amministrazione Contraente, con le modalità indicate nella lettera di invito, una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto e per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione Contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro;
e) Il Fornitore ha altresì presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
f) Il Fornitore dichiara che il Capitolato Tecnico e i relativi allegati, nonché il Bando di gara, la lettera di invito e i relativi allegati e, comunque, tutta la documentazione di gara, ancorché non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
g) Il Fornitore dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico, dagli allegati al Capitolato Tecnico e dalla Lettera di Xxxxxx, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse;
Dovendosi ora addivenire alla stipula di formale contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale:
Il Provveditorato Regionale Penitenziaria di
;
L’Impresa : X.X. x. .
X.X. x.
XXX XXXXXXXX
Xx parti stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.1 Le Premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 2 DEFINIZIONI
2.1 Nell’ambito del Contratto si intende per:
A. Amministrazione Contraente: il Provveditorato, in qualità di Amministrazione Contraente dell’appalto oggetto del presente Contratto, per l’erogazione del Servizio di Ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il Personale di Polizia Penitenziaria in tutte le sedi di servizio degli Istituti Penitenziari, delle Scuole e degli Istituti di Formazione della circoscrizione regionale di competenza del Provveditorato medesimo;
B. Attivazione del Servizio: avvio dell’espletamento del Servizio;
C. Atto di Regolamentazione del Servizio: l’atto, sottoscritto congiuntamente dal Fornitore e dall’Amministrazione Contraente, nel quale vengono definite e dettagliate le prestazioni richieste e conseguentemente le modalità di erogazione del Servizio;
D. Capitolato Tecnico: il Capitolato Tecnico, compresi tutti i suoi allegati;
E. Contratto: il contratto che verrà stipulato dall’Amministrazione Contraente con il Fornitore per l’erogazione del Servizio;
F. Corrispettivo: il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione Contraente il cui importo viene determinato secondo le modalità indicate nell’art. 5 del Contratto ed adeguato nel corso dell’espletamento dello stesso tenuto conto della revisione prevista nel Contratto;
G. Cucina: le strutture appartenenti all’Amministrazione Contraente, ove avviene la produzione, preparazione e confezionamento dei pasti, ubicate nei pressi dei Locali di consumo dei pasti;
H. Fornitore: l’impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) che è risultato aggiudicatario del Servizio e che stipula il Contratto, obbligandosi nei confronti del Amministrazione Contraente a quanto nello stesso previsto;
I. Gara: gara in deroga alla normativa comunitaria, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 163/2006, a procedura ristretta, di cui al Bando pubblicato sul sito Internet del Ministero della Giustizia profilo del committente, indetta dall’Amministrazione Contraente per l’affidamento del servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria nelle sedi di servizio di ciascun Istituto Penitenziario, delle Scuole e degli Istituti di Formazione ubicati nella circoscrizione Regionale di competenza del Provveditorato medesimo;
J. Importo Contrattuale Effettivo: l’importo contrattuale che, sulla base del numero di pasti effettivamente consumati nel corso della durata del Contratto, l’Amministrazione Contraente sarà effettivamente tenuta a corrispondere al Fornitore;
K. Importo Contrattuale Presunto: l’importo presuntivo complessivo dell’appalto, calcolato come indicato al paragrafo 2.2. del Capitolato Tecnico;
L. L.A.R.N.: Livelli di Assunzione Raccomandati in Nutrienti per la popolazione Italiana;
M. Locali/luoghi di consumo dei pasti: ogni locale/luogo ove vi siano Utenti aventi diritto al Servizio appartenenti alle categorie indicate nel Capitolato Tecnico;
N. Pasto: l’insieme delle preparazioni gastronomiche previste nel menù cui l’Utente ha diritto ogni volta che accede al Servizio;
X. Xxxx: gli Istituti penitenziari, le Scuole e gli Istituti di Formazione facenti capo all’Amministrazione Contraente nei quali sono ubicati i Locali di consumo dei pasti e le Cucine;
P. Servizio di Ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria (o Servizio): il servizio di ristorazione reso mediante produzione dei pasti presso le Cucine dell’Amministrazione Contraente e oggetto del presente Contratto;
Q. Strutture: le Cucine ed i Locali di consumo pasti (e relative pertinenze quali ad es.: spogliatoi, bagni del personale), i macchinari, le attrezzature, gli impianti, la tegameria, l’utensileria, gli arredi, i vassoi, i carrelli e tutti gli altri beni mobili ed immobili necessari, funzionali e/o connessi all’espletamento del Servizio, che siano concessi in uso al Fornitore;
R. Utenti: il Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso le sedi degli Istituti Penitenziari, delle Scuole e degli Istituti di Formazione dislocate nella circoscrizione regionale di pertinenza dell’Amministrazione Contraente, i corsisti e gli altri soggetti autorizzati dall’Amministrazione Contraente alla consumazione del pasto presso i Locali di consumo;
X. Xxxxxxx di presa in consegna: l’atto con il quale l’Amministrazione Contraente concede in uso al Fornitore e il Fornitore prende in carico le Strutture. Sono parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna l’inventario ed eventuali altri allegati;
2.2 Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
ART. 3 OGGETTO
3.1 Il Contratto ha ad oggetto l’erogazione del Servizio in favore degli Utenti mediante produzione dei pasti presso le Cucine ubicate nei pressi dei Locali di consumo dei pasti, concessi in uso a titolo gratuito al Fornitore aggiudicatario, presenti in ciascuna delle Sedi facenti capo all’Amministrazione Contraente.
3.2 Il Servizio oggetto del Contratto dovrà essere eseguito alle condizioni, norme, prescrizioni e patti, contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli allegati al Capitolato Tecnico, nelle disposizioni regolamentari contenute nell’Atto di Regolamentazione del Servizio, oltre che nelle norme di legge vigenti.
ART. 4 IMPORTO CONTRATTUALE
4.1 L’importo Contrattuale Presunto del Servizio, per l’intera durata dell’appalto, calcolato come indicato al paragrafo 2.2. del Capitolato Tecnico, è pari ad Euro ( ), IVA esclusa così distinto:
per l’anno 2012 è di € / in corrispondenza di: pasti n. per € / ;
per l’anno 2013 è di € / in corrispondenza di: pasti n. per € / ;
per l’anno 2014. è di € / in corrispondenza di: pasti n. per € / .
L’Importo Contrattuale Xxxxxxxx non è comprensivo dei pasti degli altri utenti autorizzati, delle colazioni e dei pasti relativi ai corsisti delle Scuole o degli Istituti di formazione che
potranno essere richiesti dall’Amministrazione Contraente secondo quanto previsto nel par.2.1. del Capitolato Tecnico.
4.2 L’Importo Contrattuale Effettivo del Servizio, che l’Amministrazione Contraente corrisponderà al Fornitore, sarà calcolato applicando ai pasti e alle colazioni effettivamente consumate, il prezzo aggiudicato (o, per le colazioni Euro 0,85 escluso IVA).
4.3 L’Importo Contrattuale Effettivo deve intendersi come remunerativo del Servizio oggetto del Contratto e comprensivo delle prestazioni del personale, di ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, nonché di ogni altro onere derivante al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, fatta eccezione per gli oneri espressamente posti a carico dell’Amministrazione Contraente nel Capitolato Tecnico.
ART. 5 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
5.1 Per l’esecuzione del Servizio, il corrispettivo sarà determinato applicando a ciascun pasto consumato nei Locali di consumo il prezzo di aggiudicazione pari ad € , ( ) escluso IVA. Il suddetto corrispettivo si applica a ciascun pranzo, cena o cestino sostitutivo del pasto consumato dagli Utenti, ai pasti da ricorrenza nonché ai pasti con integrazioni della grammatura per fabbisogni energetici superiori secondo quanto precisato nel par. 1.2. del Capitolato tecnico.
5.2 Il Fornitore si impegna inoltre, in caso di richiesta dell’Amministrazione Contraente secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico, a fornire il servizio di prima colazione per alcuni degli Utenti del Servizio ad un prezzo di € 0,85 escluso IVA.
5.3 Il prezzo offerto è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.4, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5.4 A partire dal secondo anno di durata contrattuale il corrispettivo, come sopra determinato, sarà soggetto a revisione annuale. A tal fine i corrispettivi del Servizio di cui al precedente comma 5.1 e 5.2 saranno maggiorati nei limiti di quanto stabilito dall’indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, prendendo a riferimento la data di inizio del contratto.
ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
6.1 1 Il Servizio consiste nella preparazione, mediante acquisto di derrate da parte del Fornitore, nella cottura e nel confezionamento dei pasti presso le Cucine dell’Amministrazione Contraente, nonché nella distribuzione dei pasti agli Utenti secondo le modalità specificate nei paragrafi 1.3. e 7 del Capitolato Tecnico.
6.2 Su richiesta dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà garantire l’integrazione della grammatura dei pasti per attività fisiche e/o condizioni climatiche diverse da quelle standard, i pasti da ricorrenza, nonché il servizio di prima colazione ed i generi di conforto, nei casi previsti, secondo le modalità ed i termini previsti nei paragrafi 1.3,
7.1 e 7.2.1 del Capitolato Tecnico.
6.3 Su richiesta dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà, inoltre, garantire l’erogazione del Servizio agli altri eventuali soggetti, diversi dal Personale di Polizia Penitenziaria e dagli eventuali corsisti presso le Scuole e gli Istituti di Formazione, autorizzati dall’Amministrazione Contraente alla consumazione del pasto presso i Locali di consumo, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nell’Atto di Regolamentazione del Servizio. Il Fornitore prende atto che il prezzo che gli altri utenti autorizzati dovranno corrispondere all’Amministrazione Contraente a fronte di tali pasti sarà stabilito dall’Amministrazione Contraente e quindi potrà essere diverso dal prezzo
6.4 Il Servizio comprende anche l’espletamento delle attività di manutenzione e di quelle di pulizia e sanificazione dei locali di produzione e consumazione pasti, indicate rispettivamente nei paragrafi 5.3. e 9 del Capitolato Tecnico, da effettuarsi secondo le modalità e alle condizioni ivi indicate.
6.5 L’Amministrazione Contraente, al momento dell’Attivazione del Servizio, concederà in uso gratuito al Fornitore, le Strutture necessarie per l’espletamento del Servizio secondo quanto specificato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore, a partire dalla data in cui prende in consegna le Strutture ne è costituito custode e ne assume, conseguentemente la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
6.6 Il Fornitore si obbliga a fare uso delle Strutture consegnate con la massima cura ed esclusivamente nei limiti e per le finalità del Contratto e a riconsegnarle all’Amministrazione Contraente al termine del Contratto secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2. del Capitolato Tecnico. Il Fornitore non può apportare, di sua iniziativa, alcuna modifica alle Strutture affidate, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione Contraente. Eventuali addizioni e/o migliorie apportate alle Strutture resteranno, al termine del Contratto, acquisite gratuitamente dall’Amministrazione Contraente, salvo il diritto dell’Amministrazione Contraente medesima di chiedere la remissione in pristino in caso di addizioni e migliorie non autorizzate.
ART. 7 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
7.1 Il Servizio avrà inizio a partire dalla data del 01.07.2012.
7.2 Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente contratto l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore redigeranno l’Atto di Regolamentazione del Servizio con i contenuti e secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.1. del Capitolato Tecnico. All’Atto di Regolamentazione del Servizio seguirà, in prossimità dell’effettivo avvio del servizio il Verbale di presa in consegna delle Strutture con i contenuti e secondo le modalità specificate nel medesimo paragrafo 4.1.
ART. 8 VARIAZIONI
8.1 Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di:
A sospendere o cessare l’espletamento del Servizio in relazione ad una o più Sedi rispetto a quelle indicate in sede di Gara e/o in sede di Atto di Regolamentazione del Servizio;
B attivare il Servizio in relazione a nuove Sedi non indicate in sede di Gara e/o in sede di Atto di Regolamentazione del Servizio ed aperte nel corso di vigenza del Contratto;
C modificare il calendario di erogazione del Servizio e gli orari di distribuzione; D modificare qualsiasi altra modalità di erogazione del Servizio.
8.2 E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere anticipatamente dal Contratto ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, qualora le modifiche richieste dall’Amministrazione Contraente, di cui alla precedenti lettere A. e B., comportino una variazione (in aumento o diminuzione) dell’Importo Contrattuale
8.3 Fermo restando il limite di cui al precedente comma 8.2, in caso di variazioni di cui al comma 8.1, il Fornitore, in deroga a quanto previsto dall’art. 1661 c.c., non potrà recedere anticipatamente dal Contratto e sarà tenuto a provvedere ad un corrispondente adeguamento dell’erogazione del Servizio nel rispetto delle medesime condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, fermo restando l’obbligo di garantire in ogni caso la continuità nell’erogazione del Servizio.
8.4 Inoltre, ferma restando la facoltà di cui al comma 8.2, il Fornitore prende atto ed accetta che, in deroga a quanto previsto dall’art. 1664 c.c., non avrà diritto alla revisione dei prezzi e/o all’equo compenso anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% dell’Importo Contrattuale Effettivo.
ART. 9 DURATA
9.1 Il Contratto ha durata di 30 mesi decorrenti dal 01.07.2012; è escluso il rinnovo del Contratto.
9.2 Il Fornitore prende atto ed accetta che alla scadenza, o comunque alla cessazione per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale sarà tenuto, su richiesta dell’Amministrazione Contraente, alla prosecuzione del Servizio fino all’effettivo subentro nel Servizio di altro fornitore opportunamente selezionato e comunque per non oltre tre mesi dalla scadenza del Contratto. L’Amministrazione Contraente dovrà comunicare al Fornitore, almeno venti giorni prima della scadenza del Contratto, la volontà di avvalersi di siffatto periodo di prosecuzione e la durata dello stesso.
9.3 Per il periodo in cui il Servizio continua ad essere espletato si applicheranno le medesime condizioni economiche precedenti la scadenza contrattuale, salva la revisione prezzi di cui al precedente paragrafo 5.4.
ART. 10
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
10.1 Il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati nonché nell’Atto di Regolamentazione del Servizio.
10.2 Il Fornitore si obbliga ad espletare il Servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa.
10.3 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e del Servizio oggetto del Contratto, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatta eccezione per gli oneri posti espressamente a carico dell’Amministrazione Contraente nel Capitolato Tecnico.
10.4 Il Fornitore si impegna inoltre ad espletare il Servizio nel pieno rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, igieniche, sanitarie e di sicurezza in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate, secondo quanto previsto nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, al fine di evitare che si possano verificare inconvenienti di sorta in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione dei pasti ed al personale utilizzato per la preparazione e la somministrazione dei medesimi pasti. A tal fine l’Amministrazione Contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, igieniche e sanitarie vigenti.
10.5 Il Fornitore si impegna ad espletare il Servizio avvalendosi di personale specializzato, numericamente adeguato, avente adeguata qualificazione e munito delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione, secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico. L’elenco del personale del Fornitore che sarà impiegato nell’espletamento del servizio (qualifiche, mansioni, livello e monte ore) dovrà essere indicato dal Fornitore medesimo nell’Atto di Regolamentazione del Servizio ed aggiornato in caso di variazioni successive, secondo quanto previsto nel paragrafo 6.3. del Capitolato Tecnico. Il personale dovrà attenersi alle norme di comportamento fissate nel paragrafo 6.4. del Capitolato Tecnico ed accedere alle sedi e agli uffici dell’Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e accesso in vigore per essi, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. Il Fornitore dovrà inoltre garantire lo svolgimento di un’attività di addestramento a tutto il personale che sarà impiegato nell’espletamento del Servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 6.5. del Capitolato Tecnico.
10.6 Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione Contraente di procedere in qualsiasi momento, con le modalità ed i termini di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; il Fornitore si obbliga altresì ad attuare i sistemi di autocontrollo di cui al paragrafo 10.3 del Capitolato Tecnico.
10.7 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del Servizio che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Contraente.
10.8 Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
10.9 Il Fornitore, nell’esecuzione del Servizio, dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso all’Amministrazione Contraente e/o a terzi.
ART. 11
OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
11.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
11.2 Il Fornitore si obbliga, in conformità a quanto previsto dal par. 6.2. del Capitolato tecnico, ad avvalersi di personale regolarmente assunto e numericamente adeguato ed a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili, ed i contributi dovuti. Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l’Amministrazione Contraente si riserva, nel corso dell’esecuzione del Contratto, la facoltà di procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione retributiva dei lavoratori impiegati per l’espletamento del Servizio e di richiedere al Fornitore la documentazione attestante la regolarità dell’assunzione e l’avvenuta corresponsione degli importi dovuti a tali dipendenti. Nel caso in cui siano riscontrate delle irregolarità o sia comunque emerso che il Fornitore non abbia adempiuto a tali obblighi, l’Amministrazione Contraente può sospendere la corresponsione degli importi dovuti al Fornitore fino a quando quest’ultimo non dimostri di aver rimosso le suddette irregolarità, fatta salva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 20.
11.3 Il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, il Fornitore, prima dell’inizio del Servizio deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute e il manuale di autocontrollo per l’igiene, in conformità al D.Lgs. 155/1997.
11.4 Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza degli impegni derivanti dal
11.5 Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi ed integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
11.6 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
11.7 Il Fornitore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.
ART. 12
MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO
12.1 Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni, senza aumento di prezzo, su presentazione di regolari fatture mensili, intestate al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di BARI con riferimento ai pasti effettivamente consumati per ciascuna delle direzioni degli Istituti e Scuole oggetto del contratto, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte dell’Autorità Dirigente di ciascun Istituto e Scuola.
12.2 In ogni fattura, relativa ad ogni singola sede, da emettersi all’inizio di ogni mese, deve essere indicato il numero dei pasti e delle colazioni effettivamente consumati, per quella sede durante il mese precedente, allo scopo che l’Amministrazione contraente possa svolgere i relativi controlli.
12.3 Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordini di pagamento emessi direttamente dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di_BARI sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso
, Agenzia o Filiale , in , Via , IBAN . Il pagamento sarà effettuato dal Provveditorato Regionale competente, con valuta fissa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa secondo quanto previsto nell’Atto di Regolamentazione del Servizio.
12.4 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12.5 In caso di ritardo da parte dell’Amministrazione contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 12.1, spettano al Fornitore gli interessi di mora secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.231/2002.
12.6 Nell’applicazione delle aliquote IVA si dovrà tenere in considerazione che tutte le prestazioni descritte sono da considerarsi prestazioni accessorie al Servizio in quanto necessarie per l’espletamento del Servizio stesso e quindi pagate a prezzo pasto.
12.7 Resta tuttavia espressamente inteso che, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante
12.8 L’Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento delle penalità di cui all’art. 17, compensando il debito corrispondente con quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo ovvero mediante incameramento della cauzione di cui all’art. 18.
12.9 Nell’ambito del presente contratto, identificato con il CIG n.399525196A, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
ART. 13
REGISTRAZIONE PASTI E RENDICONTAZIONE
13.1 Il Fornitore è tenuto a rilevare i dati relativi a ciascun Utente che usufruisce del Servizio presso i Locali di consumo pasti attraverso appositi meccanismi di registrazione, secondo le modalità di cui al par. 1.3. del Capitolato Tecnico.
13.2 Il Fornitore è tenuto a fornire all’Amministrazione Contraente, secondo le modalità ed i termini indicati nel par. 3.3 del Capitolato Tecnico e nell’Atto di Regolamentazione del Servizio, un rendiconto con l’indicazione dei pasti effettivamente consumati.
ART. 14 ASSICURAZIONE
14.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore, quanto dell’Amministrazione Contraente, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto anche se eseguite da parte di terzi, inclusi i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare e da trattamento dei dati personali.
14.2 Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento dell’Amministrazione Contraente, a beneficio dell’Amministrazione Contraente e dei terzi e per l’intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, ecc...
14.3 I massimali della polizza assicurativa non sono inferiori a Euro 2,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza prevede la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Amministrazione Contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.
14.4 Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’Amministrazione Contraente e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l’Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 15 SUBAPPALTO
15.1 E’ vietato il subappalto, anche parziale.
15.2 Il caso di inadempimento da parte del Fornitore al divieto di cui al precedente comma, l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni.
ART. 16 RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE
16.1 In attuazione di quanto stabilito nel paragrafo 6.6. del Capitolato Tecnico, il Fornitore all’atto della stipula del presente Contratto, nomina, quale Responsabile dei Servizi, il sig. ( )
16.2 Il Responsabile dei Servizi così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ART. 17 PENALI
17.1 Il Fornitore si impegna a svolgere il Servizio con la diligenza e la cura volute dall’art. 1176 del codice civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso.
17.2 Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore delle penali nei casi e secondo gli importi indicati nel paragrafo 12 del Capitolato tecnico.
17.3 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti contrattuali fossero individuabili mediante visite ispettive dirette, i medesimi verranno constatati in presenza del Fornitore, o di un soggetto dallo stesso delegato, e di due testimoni ovvero, nel caso in cui il Fornitore, pur essendo stato debitamente preavvisato almeno 6 ore prima, non sia presente, la constatazione dell’inadempimento avverrà alla presenza solo di due testimoni. Della contestazione dell’inadempimento dovrà essere redatto un verbale firmato dal Fornitore o dal suo delegato ovvero dai testimoni, nel caso in cui il Fornitore o il delegato non intenda firmare o non sia presente. Il Fornitore può mettere a verbale le sue deduzioni. Qualora il Fornitore non sia presente o, comunque, non abbia messo a verbale le sue deduzioni, il verbale di constatazione dell’inadempimento verrà inviato via fax al Fornitore, all’attenzione del Responsabile del Servizio; il Fornitore dovrà comunicare via fax in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 4 (quattro) naturali e consecutivi dalla ricezione del verbale di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione Contraente, ovvero non via stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’Amministrazione Contraente sarà libero di applicare le penali previste.
17.4 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti fossero individuabili mediante controlli documentali o attraverso prelievi di campioni per l’effettuazione di analisi, secondo le modalità di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente dovrà far pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione. Trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l’Amministrazione Contraente sarà libera di applicare la penale.
17.5 L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti al Fornitore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 18 senza bisogno di
17.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
17.7 Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
ART. 18 DEPOSITO CAUZIONALE
18.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro = ( /00). Ferma restando l’operatività della predetta garanzia per tutta la durata del contratto, l’Amministrazione procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia secondo quanto stabilito all’art. 113 d.lgs n. 163/2006.
18.2 Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione Contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto in relazione al medesimo.
18.3 La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione Contraente opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore nei suoi confronti, l’Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali nei limiti dell’importo massimo garantito a suo favore.
18.4 Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione Contraente dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Contraente.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 19 RISERVATEZZA
19.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
19.2 L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
19.3 L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
19.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.
19.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione Contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
19.6 Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
ART. 20 RISOLUZIONE
20.1 Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione Contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio, quest’ultima può assegnare al Fornitore, a mezzo raccomandata A/R, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il Contratto.
20.2 In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione Contraente possa risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore, compresi i casi di cui agli artt. 12 (modalità fatturazione e pagamento) e 25 (foro competente), fermo quanto previsto nell’art. 22;
b) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella preparazione, confezionamento, distribuzione dei pasti, specificate nel Capitolato Tecnico;
c) utilizzo ripetuto per più di tre volte, nel corso di un anno, di derrate alimentari che non abbiano le caratteristiche merceologiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati;
d) verificarsi anche di un solo caso di tossinfezione alimentare addebitabile al Fornitore;
e) ulteriore inadempienza del Fornitore a seguito dell’applicazione di 4 penali di qualsiasi livello nell’ambito dello stesso anno di servizio, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto all’Amministrazione Contraente di dichiarare l’immediata risoluzione del Contratto;
f) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature affidate al Fornitore;
g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di Gara di cui alle premesse;
i) utilizzo, nell’esecuzione del Servizio, di personale non dipendente, fatto salvo l’utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di
10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione contraente;
k) mancata copertura assicurativa dei rischi ai sensi dell’ art. 14, in qualsiasi momento della durata del Contratto, anche prorogata;
l) mancato pagamento delle penali a qualsiasi titolo comminate ai sensi dell’art. 17;
m) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 19;
n) nel caso in cui sia emerso che il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi o non abbia presentato la documentazione richiesta dai Amministrazione Contraente ai sensi dell’art. 11;
o) qualora fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
p) violazione delle prescrizioni relative al subappalto di cui all’art. 15;
q) cessione a terzi del Contratto in violazione dell’art. 24;
r) cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni dell’art. 24.
20.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che fossero individuabili mediante visite ispettive dirette, verranno constatati in presenza del Fornitore, o di un suo delegato, e di due testimoni o, nel caso in cui il Fornitore, pur essendo stato debitamente preavvisato
20.4 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione Contraente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
20.5 Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c..
ART. 21 ESECUZIONE IN DANNO
21.1 Xxxxx i rimedi di cui al precedente articolo ed indipendentemente dall’utilizzazione degli stessi, qualora il Fornitore ometta di eseguire il Servizio oggetto del Contratto, entro i termini e con le modalità indicate nello stesso, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 22, l’Amministrazione Contraente, avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione del Servizio ad altri fornitori in danno del Fornitore e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dalla prima fattura successiva emessa dal Fornitore.
ART. 22
SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
22.1 L’Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore la sospensione temporanea del Servizio, fino ad un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, per lo svolgimento di particolari attività o per particolari esigenze secondo quanto precisato nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. L’Amministrazione Contraente dovrà comunicare al Fornitore, almeno 30 giorni prima della sospensione, la volontà di avvalersi di siffatto periodo di sospensione e la durata dello stesso. In ogni caso, nel corso del periodo di sospensione, il Fornitore è obbligato ad erogare il Servizio agli Utenti presenti presso le Sedi interessate dalla sospensione, eventualmente concordando con l’Amministrazione Contraente la fornitura di pasti con diverse modalità organizzative. Trascorso il periodo massimo di 90 giorni senza che la sospensione del Servizio sia cessata, il Fornitore potrà recedere anticipatamente dal Contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo di sorta.
22.2 Il Fornitore potrà sospendere temporaneamente l’espletamento del Servizio in caso di guasti alle Strutture, funzionali all’erogazione dello stesso, che non ne permettano lo svolgimento, ovvero in caso di sciopero del personale del Fornitore. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti “alternativi” di uguale valore economico e nutritivo.
22.3 L’Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore la cessazione totale o parziale del Servizio nei casi previsti dal menzionato art. 11 del Capitolato, vale a dire nel caso di chiusura temporanea, nonché quando successivamente alla stipula del Contratto, venga emanata una normativa, anche interna, che disciplini diversamente il servizio di ristorazione ad esempio richiedendo la somministrazione da parte dell’Amministrazione Contraente di buoni pasto sostitutivi. In tal caso l’Amministrazione
ART. 23 RECESSO
23.1 Nel corso dell’esecuzione del Contratto l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1373 c.c., di recedere dal Contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi al Fornitore mediante Raccomandata A/R. In tale ipotesi l’Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo pari a quello dovuto per il mese precedente a quello in cui viene esercitato il recesso.
23.2 L’Amministrazione Contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del Contratto, venga emanata una normativa, anche interna, che disciplini diversamente il servizio di ristorazione ad esempio richiedendo la somministrazione da parte dell’Amministrazione Contraente di buoni pasto sostitutivi, secondo quanto previsto nel precedente art. 22.3. In tal caso l’Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Fornitore almeno tre mesi prima della cessazione totale del Servizio.
23.3 L’Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, ai sensi dell’art. 1373 c.c, in caso di giusta causa mediante comunicazione da darsi al Fornitore mediante Raccomandata A/R.
23.4 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b)qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’esecuzione del Servizio;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
23.5 Il Fornitore ha diritto di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, nell’ipotesi prevista dall’art.8 del Contratto.
23.6 Il Fornitore ha altresì diritto di recedere anticipatamente dal Contratto nel caso in cui la sospensione temporanea del Servizio richiesta dall’Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto al precedente art. 22.1, per lo svolgimento di particolari attività o per particolari esigenze si protragga oltre il termine di 90 giorni consecutivi.
23.7 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di recesso sopra previste, il Fornitore, dalla data di efficacia del recesso, cesserà tutte le prestazioni contrattuali nei confronti dell’Amministrazione Contraente, assicurando che tale cessazione non comporti ad essi danno alcuno. Inoltre il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,
ART. 24
CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI
24.1 E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
24.2 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, a condizione che:
a) l’Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
b)il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
24.3 In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
24.4 In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 20 del Contratto.
ART. 25 FORO COMPETENTE
25.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di ( ).
25.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione dei Servizi; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 26
SPESE CONTRATTUALI
26.1 Le spese inerenti alla stipula ed alla esecuzione del presente contratto, compresa la tassa di bollo e di registro, ed ogni altro eventuale onere fiscale, comunque dovuto in conseguenza del presente atto, sono tutte a carico del Fornitore. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
ART. 27
ESECUTIVITA’ DEL CONTRATTO
27.1 Il presente contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di Xxxxx.
27.2 Qualora alla data del 01.07.2012 non fosse pervenuta l’approvazione da parte del competente Organo di controllo, al fine di scongiurare l’interruzione del servizio, l’ Amministrazione contraente si riserva di dare luogo ad esecuzione anticipata del contratto. Pertanto, il pagamento relativo ai periodi di servizio eventualmente già espletato sarà corrisposto ad avvenuta registrazione da parte dell'Organo di Controllo.
ART. 28 COMUNICAZIONI
28.1 Qualsiasi comunicazione tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo raccomandata A.R., eventualmente anticipata xxx xxx, xx domicilio delle Parti come qui di seguito indicato:
Amministrazione Contraente Il Fornitore
28.2 Ogni modifica al domicilio dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore, come sopra indicato, dovrà essere comunicata alle altre Parti.
ART. 29
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
29.1 Le parti prendono atto che il presente contratto ha durata 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2014, come già stabilito dall’art. 9 .
29.2 Le parti, inoltre, vigenti i limiti imposti dall’art. 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009, prendono atto che:
a) in caso di xxxxxxx dell’autorizzazione all’impegno su esercizi futuri da parte del competente Ministero dell’Economia e Finanze, il presente contratto avrà scadenza il 31/12/2012;
b) ovvero, in caso di ritardo nel rilascio della predetta autorizzazione, il presente contratto potrà produrre effetti nei successivi esercizi 2013 e 2014 solo nel caso in cui dovesse essere confermata rispettivamente con le leggi di bilancio 2012 e 2013, la copertura finanziaria che ne consenta la prosecuzione nei singoli anni di riferimento.
Si intendono specificatamente approvati, a norma dell’art. 1341 del C.C., gli articoli: 4 (importo contrattuale), 5 (corrispettivo contrattuale), 6 (descrizione del servizio), 7 (attivazione), 8 (variazioni), 9 (durata), 10 (modalità di esecuzione), 12 (modalità di
fatturazione e pagamento), 14 (assicurazione), 15 (subappalto) 17 (penali), 18 (deposito cauzionale), 20 (risoluzione), 21 (esecuzione in danno), 22 (sospensione temporanea e cessazione del Servizio), 23 (recesso), 24 (cessione del contratto – cessione dei crediti) e
25 (foro competente) 27 (esecutività del contratto) 29 (clausola di salvaguardia) del presente Contratto; nonché gli articoli 1.3 (articolazione e condizioni del servizio), 1.4 (ulteriori oneri e responsabilità a carico del Fornitore), 2 (quantità e durata del servizio), 2.1 (dimensione dell’utenza), 2.2. (durata e valore dell’appalto), 3.1 (prezzo delle attività richieste dall’Amministrazione Contraente), 3.2 (aggiornamento periodico del prezzo), 3.3 (fatturazione dei corrispettivi e pagamenti), 4.1 (attivazione del servizio e presa in consegna delle Strutture), 4.2 (conclusione del servizio) 10 (controllo del servizio), 11 (cessazione e/o sospensione temporanea del servizio) 12 (inadempienze e penalità), 13
(risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa) 14 (esecuzione in danno) del Capitolato Tecnico.
Il predetto Dott. nell'accennata sua
qualità, accetta il presente contratto in forma pubblica, che, previa lettura fattami ad alta ed intelligibile voce, viene da me Ufficiale Rogante sottoscritto con le parti contraenti.
Il presente contratto, redatto in due originali su carta da bollo, uno dei quali rimarrà depositato presso di me, Ufficiale Xxxxxxx, mentre l'altro sarà inviato all'Ufficio del Registro consta di x. xxxxx, oltre alle sottoscrizioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL FORNITORE
IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE
L'UFFICIALE ROGANTE
Indice
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ART. 2. DEFINIZIONI
ART. 5 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ART. 7 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ART. 8 VARIAZIONI
ART. 10 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO ART. 12 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO ART. 13 REGISTRAZIONE PASTI E RENDICONTAZIONE ART. 14 ASSICURAZIONE
ART. 16 RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE ART. 17 PENALI
ART. 18 DEPOSITO CAUZIONALE ART. 19 RISERVATEZZA
ART. 22 SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO ART. 23 RECESSO
ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI ART. 25 FORO COMPETENTE
ART. 27 ESECUTIVITA’ DEL CONTRATTO ART. 28 COMUNICAZIONI
ART. 29 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA