AUTO PROTETTA
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ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
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Set
Informativo
Edizione 14 novembre 2022
Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l’informativa sulla privacy, deve essere consegnato all’Assicurato prima dell’adesione.
Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico per i contratti semplici e chiari.
SOMMARIO
DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP) | Pag. | 1 di 2 |
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI | ||
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) (DIP AGGIUNTIVO) | Pag. | 1 di 4 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | Pag. | 1 di 11 |
GLOSSARIO | Pag. | 1 di 11 |
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE | Pag. | 1 di 11 |
Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO? | Pag. | 1 di 11 |
Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO? | Pag. | 1 di 11 |
Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | Pag. | 1 di 11 |
Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO | Pag. | 2 di 11 |
Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ESORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO DEL VEICOLO? | Pag. | 2 di 11 |
Art. 1.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO? | Pag. | 2 di 11 |
Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA? | Pag. | 2 di 11 |
Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE | Pag. | 2 di 11 |
Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE | Pag. | 2 di 11 |
Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE | Pag. | 2 di 11 |
GARANZIE DANNI AL VEICOLO | Pag. | 2 di 11 |
Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE | Pag. | 2 di 11 |
Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL’ASSICURAZIONE? | Pag. | 2 di 11 |
Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO? | Pag. | 3 di 11 |
Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio? | Pag. | 3 di 11 |
Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO? | Pag. | 3 di 11 |
Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia ricorso terzi da incendio? | Pag. | 3 di 11 |
Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI? | Pag. | 4 di 11 |
Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali? | Pag. | 4 di 11 |
Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI? | Pag. | 4 di 11 |
Art. 2.6.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia eventi sociopolitici? | Pag. | 4 di 11 |
Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI? | Pag. | 5 di 11 |
Art. 2.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli? | Pag. | 5 di 11 |
Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO UN ANIMALE SELVATICO? | Pag. | 5 di 11 |
Art. 2.8.1 Ci sono delle limitazioni specifiche per la garanzia urto contro animali selvatici? | Pag. | 5 di 11 |
Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO | Pag. | 5 di 11 |
Art. 2.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko? | Pag. | 5 di 11 |
SOCCORSO STRADALE | Pag. | 6 di 11 |
DEFINIZIONI | Pag. | 6 di 11 |
Art. 3.1 NORME GENERALI | Pag. | 6 di 11 |
Art. 3.1.1 Operatività della polizza | Pag. | 6 di 11 |
Art. 3.1.2 Esclusioni | Pag. | 6 di 11 |
Art. 3.2 ASSISTENZA STRADALE | Pag. | 6 di 11 |
Art. 3.2.1 Dépannage | Pag. | 6 di 11 |
Art. 3.2.2 Soccorso stradale | Pag. | 7 di 11 |
Art. 3.2.3 Recupero difficoltoso | Pag. | 7 di 11 |
Art. 3.2.4 Servizio di accomPag.namento | Pag. | 7 di 11 |
Art. 3.2.5 Spese di albergo e rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’assicurato) | Pag. | 7 di 11 |
Art. 3.2.6 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’assicurato) | Pag. | 7 di 11 |
Art. 3.2.7 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’assicurato) | Pag. | 7 di 11 |
Art. 3.2.8 Invio pezzi di ricambio | Pag. | 8 di 11 |
Art. 3.2.9 Rimpatrio/abbandono legale del veicolo | Pag. | 8 di 11 |
Art. 3.2.10 Trasferimento/rimpatrio sanitario | Pag. | 8 di 11 |
Art. 3.2.11 Viaggio di un familiare in caso di ricovero | Pag. | 8 di 11 |
Art. 3.2.12 Rientro/assistenza dei figli minori privi di tutela | Pag. | 8 di 11 |
Art. 3.2.13 Interprete a disposizione | Pag. | 8 di 11 |
Art. 3.2.14 Auto sostitutiva | Pag. | 8 di 11 |
Art. 3.3 ESTENSIONE TERRITORIALE | Pag. | 9 di 11 |
IL SINISTRO | Pag. | 9 di 11 |
Art. 4.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO | Pag. | 9 di 11 |
Art. 4.2 COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO | ||
O MANCATA DENUNCIA? | Pag. | 9 di 11 |
Art. 4.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO? | Pag. | 9 di 11 |
Art. 4.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO? | Pag. | 9 di 11 |
Art. 4.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI? | Pag. | 9 di 11 |
Art. 4.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO | Pag. | 9 di 11 |
FURTO: | Pag. | 9 di 11 |
INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO: | Pag. | 9 di 11 |
CRISTALLI: | Pag. | 9 di 11 |
EVENTI NATURALI: | Pag. | 9 di 11 |
EVENTI SOCIO POLITICI: | Pag. | 10 di 11 |
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI: | Pag. | 10 di 11 |
SOCCORSO STRADALE: | Pag. | 10 di 11 |
KASKO: | Pag. | 10 di 11 |
Art. 4.7 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO | Pag. | 10 di 11 |
Art 4.7.1 Danno totale | Pag. | 10 di 11 |
Art 4.7.2 Danni parziali | Pag. | 10 di 11 |
Art 4.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale) | Pag. | 10 di 11 |
Art. 4.7.4 Procedure di valutazione del danno – nomina dei periti | Pag. | 11 di 11 |
Art. 4.7.5 Pag.amento dell’indennizzo | Pag. | 11 di 11 |
Art. 4.7.6 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI) | Pag. | 11 di 11 |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | Pag. | 1 di 3 |
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI | Pag. | 1 di 1 |
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)
Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni (DIP)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Auto Protetta
Data Realizzazione 14/11/2022 Ultima edizione disponibile
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva stipulata tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) e Deutsche Bank S.p.A. (Contraente), a cui possono aderire i clienti della Contraente che acquistano un’autovettura, di portata fino a 35 quintali, attraverso un finanziamento. Si tratta di una polizza facoltativa e non connessa al finanziamento che copre i rischi relativi al veicolo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all’interno del set informativo.
Che cosa è assicurato?
QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all’importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.
Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stes- so, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia di- mostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
È possibile scegliere di aderire alla versione:
- “Auto protetta” – Versione CVT TOP
- “Auto protetta” – Versione CVT KASKO
Il pacchetto offerto comprende le seguenti garanzie comuni a tutte le versioni di prodotto (per il dettaglio delle prestazioni fornite da ciascuna garanzia si veda il DIP aggiuntivo):
✔ Furto e Incendio
✔ Ricorso Terzi da Incendio
✔ Eventi Naturali
✔ Eventi Sociopolitici
✔ Cristalli
✔ Urto Contro Animali Selvatici
✔ Soccorso Stradale
Garanzia valida per la sola versione “Auto Protetta” – Versione CVT KASKO (per il dettaglio delle prestazioni si veda il DIP ag- giuntivo):
✔ Kasko
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili i veicoli:
✘ diversi da autovetture;
✘ autovetture con peso complessivo a pieno carico supe- riore a 3,5 tonnellate;
✘ di valore superiore a € 100.000 o a € 35.000 per la sola provincia di Caserta o inferiore a € 5.000;
✘ con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
✘ delle seguenti marche Porsche, Bentley, Ferrari, Lam- borghini, Aston Xxxxxx, Maserati, Maybach Tesla e Rolls Royce;
✘ commerciali per uso professionale, adibiti a trasporto pubblico (taxi), noleggio, scuola guida o pilotaggio, ser- vizi di polizia (pubblica o privata), ambulanza o soccor- so (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni, camper, veicoli modificati non il linea con le specifiche del costruttore.
Per tutte le garanzie previste, l’assicurazione non com- prende:
✘ danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle persone da lui incaricate alla gui- da, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
✘ i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
✘ i danni avventi durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
✘ i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
✘ i danni causati in conseguenza di traino attivo o passi- vo, di manovre a spinta o a mano;
✘ i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi;
✘ i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.
Ci sono limiti di copertura?
Alle garanzie possono essere applicati scoperti, franchigie o limiti di copertura, indicati nel DIP aggiuntivo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Euro- pea, Regno Unito nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.
Che obblighi ho?
Al momento dell’adesione alla copertura assicurativa, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione del contratto e la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio è calcolato sulla base del valore del Veicolo, della zona di residenza dell’Assicurato e della durata della copertura scelta dall’Assi- curato. Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene effettuato dal Contraente a QUIXA secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L’Assicurato, al momento dell’adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente. Tale importo, comprensivo delle imposte, ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A. che ne anticipa il pagamento per tutta la durata della copertura prescelta.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura avrà effetto dal giorno in cui il veicolo è disponibile presso il rivenditore e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni, a scelta dell’As- sicurato, senza alcun tacito rinnovo.
La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esporta- zione definitiva del veicolo e furto.
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipula della polizza
È possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una let- tera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).
In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l’estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della racco- mandata e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite di Deutsche Bank S.p.A. la restituzione del premio totale. Se si è verificato un sinistro:
1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all’annualità in cui si è verificato il sinistro.
Recesso dalla polizza
A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all’art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@ xxxxxxxxxxxx.xx o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).
In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.
In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all’annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.
Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo o furto, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione o dal furto.
In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la poliz- za è stata annullata o dalla data della denuncia di furto effettuata presso le autorità, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di po- lizze poliennali, in presenza di un sinistro, ti verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso. In ogni caso, ai fini della restituzione, devi inviare a QUIXA tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (APRIL XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00) la documentazione comprovante l’alienazione del veicolo.
Recesso in caso di sinistro
È possibile recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo a QUIXA.
Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della comunicazione. Nei successivi quindici giorni QUIXA ti rimborsa, al netto dell’imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri
(C.V.T.)
Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Auto Protetta
Data Realizzazione 14/11/2022 Ultima edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA
Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Telefono: (x00) 00 0000 0000
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – sito: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx Telefono: (x00) 00 0000 0000 – del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041. |
Al contratto si applica la Legge Italiana |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel Modulo di Adesione. Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo. Si precisa che in caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo avvenuto: ✔ entro il 48° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o ✔ fino al 48° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, in aggiunta al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come determinato sulla base delle tabelle di deprezzamento, è previsto l’indennizzo: ✔ del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alla tabelle di deprezza- mento, in caso di riacquisto presso il medesimo Dealer; ✔ del 70% della differenza fra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alle tabelle di deprezzamen- to, in caso di NON riacquisto presso il medesimo Dealer. |
INCENDIO E FURTO |
Sono indennizzati: ✔ i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di incendio, sia totale che parziale, del veicolo, anche se dovuto ad azione del fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione; ✔ I danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del ten- tato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse. L’assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale. La garanzia è prestata fino all’importo massimo indicato nel “Modulo di Adesione” al punto “Valore commerciale del veicolo. Nell’indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo”. |
RICORSO TERZI DA INCENDIO |
Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall’Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo. L’assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge. La garanzia è pretestata fino all’importo massimo di € 260.000 per sinistro. |
EVENTI NATURALI |
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inon- dazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione. La garanzia è prestata fino all’importo massimo indicato nel “Modulo di Adesione” al punto “Valore commerciale del veicolo”. |
EVENTI SOCIOPOLITICI |
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere. La garanzia è prestata fino all’importo massimo indicato nel “Modulo di Adesione” al punto “Valore commerciale del veicolo”. |
CRISTALLI |
Sono indennizzate le spese sostenute per riparare/sostituire i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rot- tura dei medesimi per causa accidentale, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti, fino a €1.000 iva compresa (ad eccezione di assicurato con partita IVA) per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Sono comprese nel rimborso anche le spese di installazione e in nessun caso, sulle parti sostituite, sarà applicato deprezzamento dovuto all’età del mezzo. |
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI |
Sono indennizzate le spese sostenute per la riparazione del veicolo a seguito di urto con animali selvatici (animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell’uomo). La garanzia è prestata fino ad un importo massimo per sinistro pari a € 8.000. |
SOCCORSO STRADALE |
Offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede in caso di incidente o guasto: ✔ l’invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile la garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall’esaurimento/errore carburante, dalla rottura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell’antifurto) dall’esaurimento della batteria; ✔ il rimborso delle spese sostenute per proseguire il viaggio o per pernottare in hotel; ✔ l’invio dei pezzi di ricambio, l’interprete a disposizione in caso di ricovero all’estero, il rimpatrio\abbandono legale del veicolo; ✔ l’auto sostitutiva. La garanzia prevede inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto. |
KASKO (GARANZIA VALIDA SOLO PER LA VERSIONE “AUTO PROTETTA” – VERSIONE CVT KASKO) |
Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia è prestata fino all’importo massimo indicato nel “Modulo di Adesione” al punto “Valore commerciale del veicolo”. |
Che cosa NON è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è assicurato?” |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nella Sezione “Ci sono limiti di copertura?” sono precisate qui di seguito esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa), scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia. |
FURTO E INCENDIO |
Sono esclusi i danni: ✘ da Furto agevolato dalla presenza, all’interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito. La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 35% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 2.000€) a carico dell’assicurato. |
RICORSO TERZI DA INCENDIO |
Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti: ✘ il proprietario dell’autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing; ✘ il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei sog- getti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico; ✘ nel caso in cui l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza. |
EVENTI NATURALI |
Sono esclusi i danni: ✘ derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche. La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1.500), a carico dell’assicurato. |
EVENTI SOCIOPOLITICI |
Sono esclusi i danni: ✘ che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli; Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modifica- zioni e migliorie apportate al Veicolo La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1.500), a carico dell’assicurato. |
CRISTALLI |
Sono esclusi i danni: ✘ derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali; ✘ ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni. |
La riparazione/sostituzione presso un centro convenzionato Deutsche Bank S.p.A. non comporta l’applicazione di franchigie o scoperti. La riparazione presso un centro convenzionato QUIXA non comporta l’applicazione di franchigie o scoperti. La sostituzione presso un centro convenzionato QUIXA comporta l’applicazione di uno scoperto pari al 5% con un minimo di € 100. La scelta di rivolgersi a un centro non convenzionato, né con Deutsche Bank S.p.A., né con QUIXA, determina l’applicazione di uno scoperto pari al 10% con un minimo di € 200 sia per la riparazione, sia per la sostituzione. |
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI |
Non sono compresi i danni: ✘ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; ✘ causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285; ✘ verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale. ✘ Viene applicata una franchigia che va da un minimo di € 250 fino ad un massimo di € 3.000 e la garanzia è prestata fino al massimale di € 8.000. |
SOCCORSO STRADALE |
La garanzia copre un massimo di due sinistri durante ciascun anno di validità della copertura. Non sono rimborsate le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa. Il soccorso non verrà effettuato in caso di: ✘ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); ✘ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove; ✘ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ✘ fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale. Per ogni sinistro il costo massimo sostenuto dall’Impresa è pari a € 150. |
KASKO (GARANZIA VALIDA SOLO PER LA VERSIONE “AUTO PROTETTA” – VERSIONE CVT KASKO) |
La garanzia non opera in caso di: ✘ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato; ✘ danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; ✘ danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli; ✘ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; ✘ causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285; ✘ danni a veicoli con targa prova; ✘ danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale Viene applicata una franchigia che va da un minimo di € 250 fino ad un massimo di € 3.000 e la garanzia è prestata fino all’ importo massimo indicato nel “Modulo di Adesione” al punto “Valore commerciale del veicolo”. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro L’Assicurato è tenuto a denunciare per iscritto ogni sinistro entro tre giorni da quando questo si sia verificato o da quan- do ne abbia avuto conoscenza specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo. In caso di: Furto e Incendio o Eventi Sociopolitici: l’Assicurato dovrà inoltre denunciare immediatamente il sinistro all’Autorità competente, precisando che il veicolo è assicurato presso QUIXA Assicurazioni S.p.A. Qualora il Sinistro si sia verificato in uno Stato Estero l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana. Urto contro animali selvatici, qualora dovessero intervenire le competenti autorità sul posto a seguito del Sinistro, l’Assicurato oltre alla dichiarazione del Sinistro dovrà inviare il relativo verbale di intervento. La documentazione richiesta per la denuncia del Sinistro, unitamente alla eventuale denuncia effettuata presso le competenti Autorità, deve essere inviata a: APRIL - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx tel. 000.00.00.00, attivo dal lune- dì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00). |
Assistenza diretta/in convenzione: il servizio di riparazione dell’auto è effettuato dalle carrozzerie convenzionate. Per conoscere l’elenco è possibile contattare APRIL XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail: supportodb@broke- xxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00). | |
Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Soccorso Stradale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | Verificata l’operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni. L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia della specifica documentazione per la tipologia di sini- stro denunciato, compresa eventuale perizia al veicolo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell’analoga Sezione del DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell’analoga Sezione del DIP Danni |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell’analoga Sezione DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell’analoga Sezione DIP Danni |
A chi è rivolto questo prodotto? |
La Polizza facoltativa e non connessa al finanziamento è rivolta ai proprietari di autovetture che intendono proteggere il loro bene con una copertura assicurativa dedicata in relazione ad alcuni dei rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte percepita dall’intermediario/i è pari al 51,5% |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxxxx presentare eventuali reclami al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all’Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx 2) tramite posta all’indirizzo Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx L’impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra QUIXA, o da persone da questa incaricata e l’Assicurato. Per le controversie relative ai sinistri non R.C. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO QUIXA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL‘ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE XXXX’ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Auto Protetta (C001A)
Data Realizzazione 14/11/2022 Ultima edizione disponibile
Le presenti Condizioni di Assicurazione si applicano alla Polizza Collettiva n. stipulata tra: QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx.
e Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0 – C.F. 01340740156 P.IVA 01340740156
LA POLIZZA ASSICURATIVA È FACOLTATIVA E NON È NECESSARIA PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO
GLOSSARIO
❯ Accessori di serie: gli accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.
❯ Accessori non di serie: gli accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di Serie e degli Optional.
❯ Apparecchi Audiofonovisivi: radio, lettori, CD, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparec- chi analoghi stabilmente installati.
❯ Assicurato: persona fisica o giuridica beneficiaria delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione.
❯ Centro convenzionato Dealer Deutsche Bank: il concessionario, la filiale o l’officina autorizzata Deutsche Bank S.p.A.
❯ Centro convenzionato QUIXA: il concessionario o l’officina autorizzata QUIXA.
❯ Centro non convenzionato: concessionario di fiducia del cliente.
❯ Contraente: Deutsche Bank S.p.A., Società che stipula in proprio l’assicurazione per conto dell’Assicurato.
❯ Danno Totale: il danno d’importo uguale o superiore al 75 % del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
❯ Degrado: è il deprezzamento del valore commerciale del veicolo o di sue parti dovuto all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Forma di assicurazione – valore totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Vei- colo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di acquisto). Questa forma di Assicurazione comporta l’eventuale applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
❯ Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso di Sinistro dall’Impresa all’Assicurato o ai beneficiari.
❯ Massimali: somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l’assicurazione.
❯ Modulo di Adesione: il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.
❯ Optional: gli accessori stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo con supplemento al prezzo base di listino.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
❯ Proprietario: l’intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
❯ Scoperto: la quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell’Assicurato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Valore Commerciale: il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro indicato nelle tabelle di deprezzamento.
❯ Valore a nuovo: il valore assicurato riportato nel Modulo di Adesione.
❯ Veicolo: l’autovettura ad uso proprio, di proprietà dell’Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia supe- riore a Euro 100.000,00 (per le immatricolazioni avvenute nella provincia di Caserta tale valore non potrà essere superiore a Euro 35.000,00) o infe- riore a € 5.000, immatricolata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, con non più di 8 anni di vetustà al momento di sottoscrizione della Polizza o, immatricolata da meno di un anno con chilometraggio uguale o inferiore a 1000 Km (chilometri zero). Sono comunque esclusi i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Xxxxxx, Maserati, Maybach Tesla e Rolls Royce.
CAPITOLO 1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?
QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all’importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione alla voce “Valore commerciale del Veicolo”.
Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?
bulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni, camper, veicoli modificati non il linea con le specifiche del costruttore.
❯ commerciali per uso professionale, adibiti a trasporto pubblico (taxi), noleggio, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), am-
❯ delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Xxxxxx, Maserati, Maybach Tesla e Rolls Royce;
❯ con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
❯ di valore superiore a € 100.000 o € 35.000 per la sola provincia di Caserta o inferiore a € 5.000;
Non sono assicurabili i veicoli:
Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
La copertura ha una durata da un minimo di 12 ad un massimo di 72 mesi e decorre dal giorno in cui il veicolo è disponibile presso il rivenditore e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni, a scelta dell’Assicurato, senza alcun tacito rinnovo.
La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione defini- tiva del veicolo.
Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO
È possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una lettera racco- mandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).
In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l’estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite di Deutsche Bank S.p.A., la restituzione del premio totale. Se si è verificato un sinistro:
1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all’annualità in cui si è verifi- cato il sinistro.
Recesso dalla polizza
A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all’art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).
In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trat- tenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.
In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all’annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.
Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE, FURTO O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO DEL VEICOLO?
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo e furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione o dalla denuncia presso le autorità competenti. In questi casi, XXXXX provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.
In ogni caso, ai fini della restituzione, occorre inviare a QUIXA tramite il Broker (APRIL XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore
20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00) la documentazione comprovante l’alienazione del veicolo.
Art. 1.6 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Si precisa che la Polizza assicurativa è facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sotto- scrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la polizza rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e QUIXA non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.
Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?
L’assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, Regno Unito, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.
Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.
Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o re- strizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Per ogni qualsiasi eventuale controversia inerente all’interpretazione e/o l’esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
CAPITOLO 2
GARANZIE DANNI AL VEICOLO
Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE
È possibile scegliere di aderire alla versione:
❯ “Auto protetta” – Versione CVT TOP
❯ “Auto protetta” – Versione CVT KASKO
Il pacchetto offerto comprende le seguenti garanzie obbligatorie
✔ Furto e Incendio
✔ Ricorso Terzi da Incendio
✔ Eventi Naturali
✔ Eventi Sociopolitici
✔ Cristalli
✔ Urto Contro Animali Selvatici
✔ Soccorso Stradale
In caso di adesione al prodotto “Auto protetta” – Versione CVT KASKO, il pacchetto offerto comprende, in aggiunta alle garanzie comuni a tutte le versioni di prodotto, anche la garanzia Kasko.
Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL’ASSICURAZIONE?
provocato fiamma;
❯ i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia
❯ i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi;
❯ i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
o di radioattività.
❯ i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, sviluppo di energia nucleare
❯ i danni avventi durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
❯ i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
❯ danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo
Per tutte le garanzie previste, l’assicurazione non comprende:
❯ le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo;
❯ i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria)
❯ i danni derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?
La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo (IVA inclusa per persona fisica e IVA esclusa in caso di società) in caso di furto (totale o tentato) o rapina. Sono compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati con esclusione delle cose stesse. L’assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il tuo veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale.
La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di incendio (totale o parziale) derivante da:
❯ scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione e del serbatoio;
❯ azione da fulmine.
La garanzia Furto e Incendio è prestata fino all’ importo massimo indicato nel “Modulo di Adesione” al punto “Valore commerciale del veicolo”. Nell’in- dennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo. L’indennizzo è previsto in forma Valore Totale.
La garanzia furto non opera in caso di Furto agevolato dalla presenza, all’interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato
chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.
Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?
La garanzia prevede l’applicazione di scoperti con minimi che rimangono a tuo carico diversi a seconda del fatto che l’Assicurato si rechi o meno
presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo.
In caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro non convenzionato:
Furto/Rapina Parziale e/o Totale SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI NON CONVENZIONATI | ||
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo |
XXXX 0 | -- | -- |
XX, XX, XX | 30% | € 1.500,00 |
ZONA 2 | -- | -- |
BA, BR, KR, LE, NA, PA, RC, SA, SR, TA | 15% | € 750,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, VV | ||
ZONA 4 | ||
AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP | ||
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT |
In caso di Incendio parziale e/o totale non verranno applicati gli scoperti e i minimi indicati nella tabella sopra riportata.
Furto/Rapina Parziale e/o Totale SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI CONVENZIONATI | ||
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo |
XXXX 0 | -- | -- |
XX, XX, XX | 30% | € 500,00 |
ZONA 2 | -- | -- |
BA, BR, KR, LE, NA, PA, RC, SA, SR, TA | 15% | € 300,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, W | ||
ZONA 4 | ||
AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP | ||
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT |
In caso di sinistro avvenuto nella Provincia di Caserta (ZONA 1) lo scoperto applicato sarà del 35% con un minimo di Euro 2.000,00. In caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro convenzionato QUIXA:
In caso di Incendio parziale e/o totale non verranno applicati gli scoperti e i minimi indicati nella tabella sopra riportata.
In caso di sinistro avvenuto nella Provincia di Caserta (ZONA 1) lo scoperto applicato sarà del 35% con un minimo di € 2.000,00.
In caso di danno parziale, nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato Dealer Deutsche Bank S.p.A. che abbia accettato gli accordi economici comunicati dalla Contraente e da questa segnalata all’Assicurato per il tramite di April Italia S.r.l. in fase di denuncia di sinistro, gli scoperti e franchigie sopra indicati non verranno applicati.
Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?
Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall’Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo.
La Garanzia è valida per i danni che non rientrano in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge. La garanzia è pretestata fino all’ importo massimo di € 260.000 per sinistro.
Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia ricorso terzi da incendio?
❯ nel caso in cui l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in pre- cedenza.
loro carico;
elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a
❯ il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti
❯ il proprietario dell’autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:
Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI? (IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione.
La garanzia è prestata fino all’importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto “Valore commerciale del veicolo”.
Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali?
Sono esclusi i danni:
❯ derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.
La garanzia prevede l’applicazione di scoperti e minimi che rimangono a tuo carico diversi a seconda del fatto che l’Assicurato si rechi o meno presso
un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo.
In caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro non convenzionato:
Eventi Sociopolitici ed eventi naturali SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI NON CONVENZIONATI | ||
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo |
XXXX 0 | -- | -- |
XX, XX, XX | 30% | € 1.500,00 |
ZONA 2 | -- | -- |
BA, BR, KR, LE, NA, PA, RC, SA, SR, TA | 15% | € 750,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, W | ||
ZONA 4 | ||
AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP | ||
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT |
In caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro convenzionato QUIXA:
Eventi Sociopolitici ed eventi naturali SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI CONVENZIONATI | ||
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo |
XXXX 0 | -- | -- |
XX, XX, XX | 30% | € 500,00 |
ZONA 2 | -- | -- |
BA, BR, KR, LE, NA, PA, RC, SA, SR, TA | 15% | € 300,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, W | ||
ZONA 4 | ||
AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP | ||
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT |
In caso di danno parziale, nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato Dealer Deutsche Bank S.p.A., che abbia accettato gli accordi economici comunicati dalla Contraente e da questa segnalata all’Assicurato per il tramite di April Italia S.r.l. in fase di denuncia di sinistro, gli scoperti e franchigie sopra indicati non verranno applicati.
Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI? (IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.
La garanzia è prestata fino all’ importo massimo indicato nel “Modulo di Adesione” al punto “Valore commerciale del veicolo”.
Art. 2.6.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia eventi sociopolitici?
Sono esclusi i danni:
❯ che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli;
❯ Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.
La garanzia prevede l’applicazione di scoperti e limiti diversi a seconda del fatto che l’Assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per
la riparazione del veicolo.
In caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro convenzionato Quixa.
In caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro non convenzionato:
Eventi Sociopolitici ed eventi naturali SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI NON CONVENZIONATI | ||
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo |
XXXX 0 | -- | -- |
XX, XX, XX | 30% | € 1.500,00 |
ZONA 2 | -- | -- |
BA, BR, KR, LE, NA, PA, RC, SA, SR, TA | 15% | € 750,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, W | ||
ZONA 4 | ||
AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP | ||
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT |
Eventi Sociopolitici ed eventi naturali SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI CONVENZIONATI | ||
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo |
XXXX 0 | -- | -- |
XX, XX, XX | 30% | € 500,00 |
ZONA 2 | -- | -- |
BA, BR, KR, LE, NA, PA, RC, SA, SR, TA | 15% | € 300,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, W | ||
ZONA 4 | ||
AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP | ||
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT |
In caso di danno parziale, nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato Dealer Deutsche Bank S.p.A. che abbia accettato gli accordi economici comunicati dalla Contraente e da questa segnalata all’Assicurato per il tramite di April Italia S.r.l. in fase di denuncia di sinistro, gli scoperti e franchigie sopra indicati non verranno applicati.
Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?
La compagnia paga le spese sostenute per riparare/sostituire, i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale o a fatti involontari di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti, fino all’importo massimo di € 1.000 IVA compresa (ad eccezione di assicurato con partita IVA) per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
Sono comprese nel rimborso anche le spese di installazione e in nessun caso, sulle parti sostituite, sarà applicato deprezzamento dovuto all’età del mezzo.
Art. 2.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli?
10% con un minimo di € 200 sia per la riparazione, sia per la sostituzione.
La scelta di rivolgersi a un centro non convenzionato, né con Deutsche Bank S.p.A., né con QUIXA, determina l’applicazione di uno scoperto pari al
convenzionato QUIXA comporta l’applicazione di uno scoperto pari al 5% con un minimo pari a € 100.
La riparazione effettuata presso un centro convenzionato QUIXA non comporta l’applicazione di franchigie o scoperti. La sostituzione presso un centro
La riparazione/sostituzione presso un centro convenzionato Deutsche Bank S.p.A. non comporta l’applicazione di franchigie o scoperti.
❯ ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni.
❯ derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;
Sono esclusi i danni:
Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO UN ANIMALE SELVATICO?
È previsto il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del Veicolo a seguito di urto con animali selvatici (animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell’uomo).
Art. 2.8.1 Ci sono delle limitazioni specifiche per la garanzia urto contro animali selvatici?
Sono esclusi i danni:
❯ causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la san-
zione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
❯ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
❯ verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale. Viene applicata una franchigia pari a:
- € 250 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato Dealer Deutsche Bank S.p.A.;
- € 400 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato QUIXA;
- € 3.000 in caso di riparazione presso un Centro non convenzionato.
La garanzia opera fino ad un massimo per sinistro di € 8.000.
Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO (IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)
(GARANZIA VALIDA SOLO PER LA VERSIONE “AUTO PROTETTA” – VERSIONE CVT KASKO)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribalta- mento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia è prestata fino all’ importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto “valore commerciale del veicolo”.
L’assicurazione è operante in relazione ai danni verificatisi anche quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia succes- sivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo Assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.
La garanzia non opera in caso di:
❯ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
❯ danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
❯ danni causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la
sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- € 3.000 in caso di riparazione presso un Centro non convenzionato.
- € 400 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato Quixa;
Art. 2.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko?
❯ danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte
❯ danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
❯ danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
al normale traffico di veicoli;
❯ danni a veicoli con targa prova.
Viene applicata una franchigia pari a:
- € 250 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato Dealer Deutsche Bank S.p.A.;
CAPITOLO 3
SOCCORSO STRADALE
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da QUIXA Assicurazioni S.p.A. ad Inter Partner Assi- stance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel.
+39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
DEFINIZIONI
❯ Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
❯ Centrale Operativa: Struttura volta a fornire assistenza in caso di emergenza 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il servizio è offerto da AXA Assistance. Il servizio di assistenza telefonica in caso di crash, qualora sia stata attivata.
❯ Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono conside- rati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Sono considerati guasti:
- errore carburante;
- esaurimento carburante;
- gelo carburante;
- rottura e/o smarrimento chiavi;
- blocco della serratura o dell’antifurto/ immobilizer;
- tentato furto o furto parziale;
- rottura o foratura dello pneumatico;
- esaurimento batteria;
- furto totale e successivo ritrovamento.
❯ Incendio: la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
❯ Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
❯ Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare:
A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
Art. 3.1 NORME GENERALI
Art. 3.1.1 Operatività della polizza
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
❯ mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
❯ con costi a carico dell’impresa entro il limite di 2 (due) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
❯ a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), incidente e incendio;
❯ senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
❯ entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le suc- cessive 24 (ventiquattro) ore.
Art. 3.1.2 Esclusioni
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
di soccorso ordinario);
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
colo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del vei-
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
j) immobilizzi causati da normale operazione di manutenzione;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
naturale;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità
(dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni
1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di Axa Assistance.
2. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi
o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato
dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali
3. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i
provocati.
4. L’Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi
divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
5. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un
ART. 3.2 ASSISTENZA STRADALE
Art. 3.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ripa- razione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
Art. 3.2.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina al luogo dell’evento. L’Impresa terrà a carico i costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
Si precisa che il costo del soccorso stradale potrebbe superare il massimale sopra indicato e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assi- curato, per i soccorsi in autostrada, richiesti in orario notturno o festivo, per i veicoli di grandi dimensioni (es. SUV, fuoristrada, ecc.) e per i veicoli il cui peso supera i 25 quintali.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneg- giamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale. In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del normale orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l’officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro. Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell’Impresa per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.
Si specifica che:
❯ in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
❯ la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
❯ il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
❯ la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice.
Art. 3.2.3 Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la dispo- nibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di € 200 per sinistro.
Art. 3.2.4 Servizio di accompagnamento
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’Assicurato debba recarsi presso l’officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento. L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri). Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, l’Im- presa rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
Art. 3.2.5 Spese di albergo e rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’assicurato) Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso notturno o festivo oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina
secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
A) alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti. L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
❯ la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
le spese di pernottamento prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
❯ la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
B) al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento saranno effettuati, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in:
- aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza;
- treno (prima classe);
- auto sostitutiva.
L’Impresa terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;
- il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
Si specifica che:
❯ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
❯ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”;
❯ la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
Art. 3.2.6 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
❯ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
❯ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.
Si specifica che:
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
❯ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”.
Art. 3.2.7 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
❯ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
❯ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.
Si specifica che:
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
❯ Axa Assistance potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
Art. 3.2.8 Invio pezzi di ricambio
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L’Impresa terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 600 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
❯ fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio di Axa Assistance per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
❯ comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
❯ rimborsare quanto anticipato da Axa Assistance al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
Art. 3.2.9 Rimpatrio/abbandono legale del veicolo
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto. AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; peri tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibi- lità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’intervento verranno fatturati al Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000 per evento, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della co- municazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro. Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assi- curato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi. AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo. L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
Art. 3.2.10 Trasferimento/rimpatrio sanitario
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del qua- dro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
❯ il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
❯ il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
❯ la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
❯ aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
❯ aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
❯ treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
❯ autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
❯ altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
❯ le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
❯ le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
❯ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
❯ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
❯ tutte le spese diverse da quelle indicate;
❯ tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
Art. 3.2.11 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
Art. 3.2.12 Rientro/assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare in caso di ricovero”.
Art. 3.2.13 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore.
L’Impresa terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sinistro.
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Art. 3.2.14 Auto sostitutiva
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/ tentato e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), Axa Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:
❯ per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
❯ di cilindrata 1.600 c.c.;
Si specifica che:
❯ sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’As- sicurato;
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
❯ il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
❯ al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
❯ l’Assicurato, su richiesta di Axa Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
Art. 3.3 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Eu- ropea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
CAPITOLO 4
IL SINISTRO
Art. 4.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?
In caso di sinistro, l’Assicurato deve, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, comunicare l’evento a, QUIXA per il tramite del Broker entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando è venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere dunque essere inviata a APRIL XXXXXXX XXXXXXX 000 – 00000 XXXXXXX; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro e indicata all’art 4.6.
ART. 4.2 COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?
In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, L’Assicurato può perdere il diritto totale o parziale all’indennizzo. In questo
caso si applica l’articolo 1915 del Codice Civile.
ART. 4.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
ART. 4.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
ART. 4.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?
QUIXA, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi. In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sini- stro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
ART. 4.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO
Verificata l’operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni. L’indennizzo del danno è subordinato al rice- vimento da parte di QUIXA di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, QUIXA provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denun- cia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
❯ denuncia di sinistro;
❯ fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
❯ fattura di acquisto del veicolo;
❯ copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso di validità;
❯ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere ef- fettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
❯ certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
❯ libretto di circolazione se disponibile;
❯ tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali sistemi di antifurto);
❯ procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
❯ quietanza (documento attestante l’importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far ver- balizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia all’Impresa. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l’indennizzo ricevuto.
INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO:
❯ denuncia di sinistro;
❯ in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
❯ copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
CRISTALLI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ fattura/ricevuta fiscale attestante la spesa sostenuta e foto dei danni con evidenza della targa del veicolo.
EVENTI NATURALI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ idonea documentazione a prova dell’evento;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
EVENTI SOCIO POLITICI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’ Autorità competente;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’ Autorità competente;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
SOCCORSO STRADALE:
❯ Si rimanda al capitolo 3.
KASKO:
❯ denuncia di sinistro;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
❯ in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all’ Autorità competente.
Si ricorda che la garanzia Xxxxx è facoltativa ed è operante solo se espressamente richiamata nel modulo di adesione.
Art. 4.7 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, QUIXA determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del veicolo
indicato nel modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicata nella tabella di seguito riportata.
Art 4.7.1 Danno totale
❯ Kasko.
Si precisa che in caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo avvenuto:
❯ entro il 48° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o
❯ Urto contro animale selvatico (massimale 8.000€)
❯ Eventi sociopolitici
❯ Eventi Naturali
❯ Furto
❯ Incendio
Il danno totale è coperto per le seguenti garanzie
cato alla data del sinistro e a seguito del quale l’autovettura sia demolita e cancellata dal P.R.A.
Con perdita totale si intende un danneggiamento dell’autovettura tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del suo valore di mer-
- del 70% della differenza fra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alle tabelle di deprezzamento,
diverse da quella di Caserta, non verranno applicate le limitazioni di cui alla tabella franchigie/scoperti.
Nel caso di riacquisto presso il medesimo rivenditore e nel caso in cui il danno totale sia conseguente a Furto Totale del Veicolo avvenuto in province
alla medesima società/dealer) e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
- del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alla tabelle di deprezzamento,
l’indennizzo:
in aggiunta al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come determinato sulla base delle tabelle di deprezzamento, è previsto
❯ fino al 48° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati,
in caso di riacquisto presso il medesimo Dealer;
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer (la fattura o la proposta d’acquisto deve essere intestata
in caso di NON riacquisto presso il medesimo Dealer.
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del Veicolo | Percentuale di degrado |
0-6 | 0% - valore a nuovo |
7-12 | 20% |
13-24 | 30% |
25-36 | 35% |
37-48 | 45% |
49-60 | 55% |
61-72 | 65% |
VEICOLI USATI
Mesi successivi alla decorrenza della polizza
Percentuale di degrado
0-12
13-24
25-36
37-48
49-60
61-72
25%
35%
40%
50%
65%
75%
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione |
dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. In nessun caso può essere indennizzata |
una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per |
portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di |
QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l’assicurato, prima della scadenza |
del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l’indennizzo sarà ridotto in relazione |
all’eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l’anticipata riparazione. L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di |
scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato. In caso di perdita totale del veicolo QUIXA determina quindi l’indennizzo con le modalità sopra indicate.
Art 4.7.2 Danni parziali
1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, QUIXA determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni neces- sarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
2. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
3. Se il veicolo viene riparato presso un’officina che abbia accettato gli accordi economici comunicati dalla Contraente e da questa segnalata all’As- sicurato per il tramite di April Italia S.r.l. in fase di denuncia di sinistro, gli scoperti e franchigie indicati nelle tabelle all’art. “Limiti delle garanzie”, ad eccezione delle garanzie Cristalli, Kasko e Urto contro animali selvatici, non verranno applicati.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione della riparazione.
Art 4.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.
Art. 4.7.4 Procedure di valutazione del danno – nomina dei periti
L’ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudi- cata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 4.7.5 pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito da QUIXA entro sessanta giorni.
QUIIXA in caso di Xxxxx totale o rapina ha la facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere. In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.
Art. 4.7.6 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI)
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati Deutsche Bank S.p.A. o QUIXA, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da QUIXA al centro convenzionato.
Al momento del ritiro del Veicolo riparato, l’Assicurato deve corrispondere direttamente al centro convenzionato l’eventuale eccedenza rispetto al massimale previsto.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che pos- sono essere forniti direttamente dai soggetti interessati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che formeranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittimamente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.
1. Trattamento dei Dati Personali per Finalità Assicurative5
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre dei Dati Personali riferiti all’interessato (già acquisiti dalla Compagnia stessa, forniti direttamente dall’interessato, ovvero reperiti presso altri soggetti terzi6, anche mediante la consultazione di apposite Banche Dati legittimamente consultabili o attraverso il dispositivo di BlackBox, nonché Dati Personali ancora da acquisire, alcuni debbono essere necessariamente forniti per adempiere a specifici obblighi di legge7), e – a tal fine – si trova nella necessità di trattarli nel quadro dello specifico rapporto assicurativo.
In tale ambito, tratteremo i Dati Personali dell’interessato di riferimento per fornire servizi e/o prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
i. quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
ii. riassicurazione e coassicurazione;
iii. prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali conseguenti; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
iv. adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
v. analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
vi. gestione e controllo interno;
vii. attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
viii. valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio e/o il frazionamento del premio stesso, attraverso informazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio
– presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati came- rali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ix. attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
x. utilizzo dei dati raccolti tramite la BlackBox8 necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattua- le, possono comportare anche l’attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali, a titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
xi. utilizzo dei Dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.
I Dati Personali forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di Banche Dati legittimamente accessibili
– a titolo meramente esemplificativo, i sistemi di informazioni creditizie – utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalla Compagnia per l’accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto all’interessato il Consenso per il Trattamento dei Dati Personali strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e/o di Terze Parti a cui tali Dati saranno comunicati9.
Si precisa, inoltre, che non è richiesto il Consenso per il Trattamento dei Dati telematici raccolti attraverso la c.d. BlackBox, nel caso in cui il Trattamento degli stessi Dati risulti necessario per la conclusione o l’esecuzione del contratto tra l’interessato e la Compagnia, ovvero nell’ipotesi in cui le condizio- ni generali di polizza prevedano l’utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L’adesione a tale tipologia di contratto comporta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite la c.d. BlackBox per poter dare esecuzione al contratto richiesto dall’interessato. Resta inteso che, nell’ambito di tale Trattamento, i Dati telematici (quali le informazioni sui Movimenti e la Localizzazioni del Veicolo, i Comportamenti di Guida e i cc.dd. “Dati grezzi”) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l’attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata. Inoltre, tale tipologia di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto / premio applicabile (determinato sulla base – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del numero di chilometri percorsi rilevati attraverso la c.d. BlackBox o sulla base del profilo del comportamento di guida dell’interessato). L’adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automa- tizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l’attribuzione automatica di una tariffa più
1 Dove, per “Dato Personale”, s’intende – ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – « […] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
2 Qualora i Dati Personali si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l’interessato eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari / congiunti per l’esecuzione di prestazioni assicurative (quali, ad esempio, polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di Xxxxxxxx si intendono riferite altresì ai Trattamenti di tali ultimi Dati Personali.
3 E che abroga la direttiva 95/46/CE.
4 Ex co.1 dell’art. 4 del GDPR, « […] si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
5 La “Finalità Assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche ed utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
6 Quali, ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’Interessato (contraenti di assicurazioni in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché eventuali ulteriori soggetti pubblici.
7 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
8 Laddove l’Utente Interessato abbia aderito alla relativa garanzia che preveda il Servizio di riferimento.
9 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione quali banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per inda- gini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dell’In- dustria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
aderente al comportamento di guida del singolo interessato, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e/o della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa possa determinare benefici sull’importo del premio, determinati per mezzo di parametri oggettivi rilevati attraverso la BlackBox.
Il Consenso dell’interessato è richiesto per il Trattamento delle cc.dd. Categorie Particolari di Dati Personali10 (di seguito indicati altresì come “Dati Sensibili”), l’utilizzo dei quali è strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, nonché delle relative eventuali prestazioni sottostanti. Inoltre, esclusivamente per le finalità ivi indicate, e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e la Compagnia, i Dati Personali possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica i quali operano – in Italia o all’estero – come autonomi Titolari del Trattamento, rientranti nella la c.d. “Catena Assicurativa”11, in parte anche con funzioni meramente organizzative. Il Consenso che QUIXA chiede di prestare concerne, pertanto, altresì gli specifici Trattamenti e le comunicazioni previste all’interno della c.d. “Catena Assicurativa”, effettuati dai soggetti ivi menzionati. Si precisa che, senza i cc.dd. “Dati Sensibili” dell’interessato, la Compagnia non è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo Consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
La Compagnia si avvale, inoltre, della facoltà di utilizzare i Dati di recapito ricevuti dall’interessato per inviare comunicazioni di servizio, strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In mancanza dei Dati di recapito dell’interessato, non sarà possibile per QUIXA contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale, nonché altre comunicazioni di servizio. L’adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (tramite il sito web della Compagnia o attraverso il canale telefonico) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed all’attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo interessato. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo soggetto, e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Per la Finalità Assicurativa ivi descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la Base Giuridica che legittima il Trattamento è – in ogni caso – la neces- sità di disporre di Dati Personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso. Ulteriore Base Giuridica che legittima l’utilizzo dei Dati Personali per tale finalità si sostanzia nella necessità di disporre di Dati Personali per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto. Infine, il Trattamento è necessario per il perseguimento del Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento a svolgere l’attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, l’esamina- zione atta ad individuare e gestire eventuali possibili comportamenti fraudolenti e illeciti, nonché l’invio di comunicazioni di servizio strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo stesso.
2. Modalità di utilizzo dei Dati Personali
I Dati Personali dell’interessato sono trattati12 da QUIXA – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – solo con modalità strettamente neces- sarie per fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del soggetto stesso, utilizzando modalità manuali ed automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i Dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente Informativa, i quali – a propria volta – sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente Informativa.
3. Destinatari dei Dati Personali (a chi e dove sono comunicati i Dati)
In QUIXA, i Dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per il conse- guimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati Personali possono venire comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
i. Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti, Subagenti, Mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Produttori ed altri canali di acqui- sizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Centri di Demolizione di Autoveicoli;
ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui cen- trale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice Privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice Privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i Dati Personali necessari per la consultazione dei Dati di tali sistemi;
iii. società del Gruppo a cui appartiene la Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
iv. società Partner, autonome Titolari del Trattamento:
a. se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all’esecuzione del contratto assicurativo (quali, ad esempio, prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto; ecc.);
b. per attività di studio statistico sulla base clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
v. ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrut- ture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze
- Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche Dati nei confronti dei quali la comu- nicazione dei Dati è obbligatoria.
Per talune attività si prevede l’ingaggio di soggetti di fiducia della Compagnia – operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea – che svolgono, per conto di QUIXA, compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati vengono comunicati. In ogni caso, il trasferimento dei Dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente norma- tiva, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei Dati Personali del Paese importatore dei Dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la riservatezza. Questi soggetti, a tutela dell’Interessato, svolgeranno la funzione di Responsabile o di Incaricato del Trattamento dei Dati Personali oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti Titolari del Trattamento. Il Consenso che chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali ultimi soggetti. I Dati Personali degli Interessati saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette, e non verranno in alcun caso diffusi.
4. Tempi di Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, in accordo a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, fermo restando che – decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con il cliente – si procede alla cancellazione dei Dati stessi.
10 Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del GDPR, si tratta di « […] Dati Personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenen- za sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ».
11 La c.d. “Catena Assicurativa” è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e/o all’estero) i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tra tali soggetti rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le Società del Gruppo (controllanti, controllate e col- legate, anche indirettamente); altri assicuratori e/o coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Enti Pubblici o Associazioni di Categoria. Tale pluralità di rapporti è pecu- liare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla Catena Assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i Dati Personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a determinate condizioni, terzi danneggiati), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l’assicurazione in sede di conclusione del contratto.
12 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnes- sione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
5. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Trattamento nonché i Soggetti Terzi a cui il Titolare comunica i Dati Personali, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all’aggiornamento dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla Legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opinione e contestare la decisione.
Per l’esercizio dei diritti previsti in capo a tali Soggetti, l’Interessato può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx x. 000, X.X.X. 00000 Xxxxxx (XX) – E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo in materia di Protezione dei Dati Personali – in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000, Xxxx; (x00) 00000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l’apposita sezione Privacy del sito web della Compagnia.
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”).
Il contratto è stipulato tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternati- vamente, “QUIXA” o la “Compagnia”) ed il Contraente, e con l’intermedia- zione, ove previsto, dei propri distributori, i quali promuovono e collocano il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Per “Tecnica di Comunicazione a Distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simul- tanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:
i. Sito web xxx.xxxxx.xx;
ii. Preventivatori;
iii. Area riservata o Applicazione dedicata per l’intermediario ING;
Si informa il Contraente di quanto segue.
Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un con- tratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del CAP
– Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la docu-
mentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP) e degli altri documenti precontrattuali del distributore previsti dall’art. 56 del reg. IVASS 40 del 02/08/2018 e successive modifiche.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la docu- mentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per “Supporto Durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui perso- nalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf tutta la documentazione precontrattuale previ- sta dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comun- que, trasmessa al Contraente anche via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.
La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contrat- to da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità di comunicazione, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documen- tazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.
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