Contratto di Assicurazione a copertura dell’attività per i rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza.
Tabaccai
Contratto di Assicurazione a copertura dell’attività per i rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Tabaccai
I n d i c e
Glossario Glossario giuridico | pag. pag. | 1 di 3 3 di 3 |
Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 21 |
Condizioni Generali | pag. | 1 di 21 |
Sezione Incendio | pag. | 2 di 21 |
• Cosa assicuriamo | pag. | 2 di 21 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 6 di 21 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 6 di 21 |
Sezione Furto | pag. | 7 di 21 |
• Cosa assicuriamo | pag. | 7 di 21 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 8 di 21 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 9 di 21 |
• Condizioni Particolari | pag. | 11 di 21 |
In caso di Sinistro Incendio/Furto | pag. | 11 di 21 |
Sezione Responsabilità civile | pag. | 13 di 21 |
• Cosa assicuriamo | pag. | 13 di 21 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 15 di 21 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 15 di 21 |
• In caso di Sinistro | pag. | 16 di 21 |
Sezione Tutela legale | pag. | 16 di 21 |
• Premessa | pag. | 16 di 21 |
• Cosa assicuriamo | pag. | 16 di 21 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 17 di 21 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 17 di 21 |
• In caso di Sinistro | pag. | 18 di 21 |
Sezione Assistenza | pag. | 19 di 21 |
• Premessa | pag. | 19 di 21 |
• Definizioni Specifiche | pag. | 19 di 21 |
• Quando e come vi assistiamo | pag. | 19 di 21 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 20 di 21 |
• In caso di Sinistro | pag. | 20 di 21 |
P.1990.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 1
Allegato 1: moduli di denuncia Sinistro pag. 1 di 1
Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il si- gnificato qui precisato:
Accenditori in metallo prezioso – Accenditori totalmente o parzialmente d’oro o di platino o montati su detti metalli.
Annualità di Polizza – In una copertura poliennale si inten- de il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Armadio corazzato – Mezzo di custodia metallico con
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a pro- tezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese;
- movimento di chiusura manovrato da maniglia o volanti- no che comanda catenacci multipli ad espansione su tre la- ti di un battente;
- peso minimo di 200 kg.
Assicurato – Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assi- curazione.
Assicurazione – Il contratto di Assicurazione.
Assicurazione a Primo Rischio Assoluto – Forma di Assicu- razione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla con- correnza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile.
Assicurazione a Valore Totale – Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzio- nale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccedeva del 10% la somma assicurata. La proporzionale verrà appli- cata per la sola eventuale eccedenza.
Camera di sicurezza – Stanza avente muri perimetrali, pavi- mento e soffitto costruiti con blocchi di pietra dura, porta di accesso in ferro o acciaio o altro materiale avente caratteristi- che uguali od equivalenti con movimento di serratura di si- curezza a chiave o combinazione numerica.
Cassaforte – Mezzo di custodia metallico con:
- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. e bat- tente in acciaio di spessore non inferiore a 10 mm, costi- tuiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente;
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 2
- dispositivo di ancoraggio, se si tratta di cassaforte a muro, ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Centrale Operativa – La struttura di Mapfre Asistencia S.A. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia prov-
vede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di cui alla Sezione Assisten- za Tabaccai.
Compagnia – La Società assicuratrice ovvero Zurich Insu- rance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente – Il soggetto che stipula il contratto di Assicura- zione nell’interesse proprio e/o di altre persone.
Esplosione – Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Esplodenti – Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Franchigia – L’importo prestabilito che in caso di Sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento.
Furto – Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.).
Furto con destrezza o con strappo – Xxxxx commesso con speciale abilità eludendo l’attenzione dell’Assicurato o di suo collaboratore presente oppure strappando le cose stesse di mano o di dosso alle persone medesime.
Generi di tabaccheria – Tabacchi, sale, fiammiferi, cartine e tubetti per sigarette, pietrine focaie e ricariche per accendito- ri (gas in bombolette e benzina negli appositi contenitori), accenditori (esclusi quelli in metallo prezioso), pipe ed arti- coli per fumatori in genere.
Incendio – Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propa- garsi.
Incombustibilità – Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Espe- rienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo – La somma dovuta dalla Compagnia per i dan- ni direttamente subiti all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infiammabili – Sostanze e prodotti - ad eccezione delle so- luzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° cen- tesimali - non classificabili “esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umi- da, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condi- zioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti os- sigeno.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V.
Intermediario assicurativo – La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter- mediazione assicurativa o riassicurativa.
Lotterie e pronostici – Giochi di sorte o di previsione, a ca- rattere nazionale, gestiti da enti statali o da altri enti autoriz- zati dallo Stato, come lotterie, totocalcio, totogol, totip, enalotto e lotto.
Massimale – L’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro.
Merci – Tutto ciò che forma oggetto di vendita al dettaglio o di somministrazione al pubblico (esclusi comunque artico- li di oreficeria, gioielleria e pellicceria) attinente alla Tabac- cheria ed all’attività annessa dichiarata in Polizza e comunque diverso dai generi di tabaccheria, dai valori e va- xxxx xxxxxxx e dagli accenditori in metallo prezioso.
Onda sonica – L’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono.
Periodo di assicurazione – Il periodo di validità dell’Assicu- razione.
Polizza – Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio – La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Rapina – Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene median- te violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri (art. 628 c.p).
Reclamante – Un soggetto che sia titolato a far valere il di- ritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di as- sicurazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo – Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- sarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Risarcimento – La somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio – La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scasso – Forzamento o rottura di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezione di locali e di mobili contenenti le co- se assicurate.
Xxxxxx – Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto – Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sini- stro.
Xxxxxxx/implosione – Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio o implosione.
Serramento – Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.
Sinistro – Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- stata l’Assicurazione.
Solaio – Il complesso degli elementi che costituiscono la se- parazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavi- mentazioni e soffittature.
Tabaccheria – Esercizio commerciale gestito dall’Assicurato nei locali ai quali accede la clientela e in quelli adibiti a de- posito o magazzino costituente la riserva della Tabaccheria (anche se non comunicante e posto in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza) per la vendita di Generi di tabac- cheria, di Valori e Valori bollati, Accenditori in metallo pre- zioso, nonché di Merci (incluse quelle dell’attività annessa).
I locali dell’abitazione, comunicanti o meno con la Tabaccheria, non costituiscono parte della stessa anche se adibiti a deposito.
Tabacchi – Tabacchi lavorati o prodotti derivati dal tabacco.
Territorio italiano – Quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Tetto – Il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubazioni – Insieme di tubi e/o condutture per il convoglia- mento e trasporto dell’acqua.
Valori – Denaro, assegni e titoli di credito occorrenti all’ac- quisto o derivanti dalla normale vendita di Generi di tabac- cheria, dei Valori bollati, delle Merci relative all’attività annessa dichiarata, delle giocate di Lotterie e pronostici con esclusione del totocalcio e del lotto.
Valori bollati – Francobolli, cartoline e biglietti postali, mo- duli per vaglia, carte e marche da bollo, cambiali e fissati bol- lati, altre marche di Amministrazioni Pubbliche, di Enti Previdenziali o di Organizzazioni di categoria. Sono parifica- ti ai Valori bollati: biglietti e tessere abilitanti alla circolazio- ne su mezzi pubblici di locomozione, gettoni e tessere telefoniche, tessere magnetiche per il pagamento di pedaggi autostradali (Viacard), biglietti di lotterie nazionali ed in ge- nere qualsiasi carta direttamente rappresentativa di un valo- re, il tutto formante oggetto di vendita nella Tabaccheria.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 3
Vetro antisfondamento – Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Ciascuna sezione di Polizza può contenere ulteriori defini- zioni che esplicano efficacia limitatamente alla garanzia di riferimento.
Glossario giuridico
Arbitrato – E’ una procedura alternativa al ricorso alla giuri- sdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per defi- nire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale – Quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giu- dice o per evitarlo.
Danno extracontrattuale – Il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stra- dali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rappor- to contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto colposo – Quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà nè intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso – È doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale – Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più gra- ve di quello voluto.
Fatto illecito – Consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non coincide con l’inadempimento, ossia la violazione di un obbligo contrat- tuale assunto nei confronti di soggetti particolari.
Insorgenza (del Sinistro) – Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del di- ritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve es- sere successivo a quello di decorrenza della Polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:
- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato com- messo il Reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima.
- nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
P.1990.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 4
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui
una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.
Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) – Commette atto di lesioni personali colpose chi, senza volontà ed intenzione, provoca lesioni ad altra persona.
Omicidio colposo (art. 589 C.P.) – Commette reato di omi- cidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato) – Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, tasse di registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.), contributo unificato per l’introduzione di un giudizio.
Procedimento penale – Inizia con la contestazione di pre- sunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo del reato ascrit- to. La garanzia di Xxxxxxx, salvo diversa previsione, opera per i reati colposi, salvo quanto previsto per la garanzia aggiun- tiva “Procedimenti penali per delitti dolosi”.
Reato – Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, deten- tive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per con- travvenzioni: arresto, ammenda).
I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravven- zioni la volontà è irrilevante.
Spese di giustizia – Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccom- bente è condannato a rifonderle.
Statuto dei lavoratori (con riferimento all’art. 28 L. 300/70) – Ricorso degli organismi sindacali avverso com- portamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.
Transazione – Accordo con il quale le Parti, facendosi reci- proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro in- sorta o la prevengono.
Vertenza contrattuale – Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti pre- cedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/As- sicurato relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessa- zione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è causa di inoperatività della garanzia.
Articolo 2
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pa- gati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio suc- cessive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca- denze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Pre- mi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio- namento in più rate.
I premi devono essere pagati alla Compagnia oppure all’In- termediario Assicurativo cui è assegnata la Polizza autorizza- to dalla Compagnia all’esazione dei premi.
In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda- lità alternative di pagamento:
1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi- cati sulla scheda di polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.
Articolo 3
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4
Variazione dell’ubicazione e dell’attività
L’Assicurazione vale esclusivamente per l’attività e l’ubicazio- ne identificate in Polizza.
In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell’esercizio assicurato, l’Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Com- pagnia, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.
Articolo 5
Aggravamento del Rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione del- l’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Articolo 6
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- nicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. La Compagnia rinuncia al diritto di reces- so ivi contemplato.
Articolo 7
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pa- gamento o rifiuto dell’Indennizzo, la Compagnia può rece- dere dall’Assicurazione prestata per la garanzia interessata, con preavviso di 90 giorni.
In tal caso la Compagnia, entro 30 giorni dalla data di effi- cacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile re- lativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 8
Proroga dell’Assicurazione e Periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
Articolo 9 Oneri fiscali
Gli Oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 10
Indicizzazione - Adeguamento automatico
Le somme assicurate, i Massimali, il Premio, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’lstituto Centrale di Statistica in conformità a quanto segue:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
P.1990.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 5
b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giu- gno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
È facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adegua- mento della Polizza qualora l’indice superi del 100% quel- lo inizialmente stabilito. In tal caso le somme assicurate ed
il Premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adegua- mento.
Articolo 11
Altre Assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del- l’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre Assicu- razioni per lo stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Se il Contraente omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’Inden- nizzo.
Articolo 12
Rinvio alle norme di legge
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quan- to non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.
Articolo 13
Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamen- to ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto sen- za oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser- citare il diritto di recesso.
Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indi- rizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 14
Recesso dalla polizza poliennale e inapplicabilità dell’arti- colo 1899 c.c. in caso di premio unico anticipato (indica- zione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”)
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien- nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La co- municazione di recesso deve essere inviata nei termini pre- visti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio im- ponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
P.1990.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 6
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale su- gli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato de- rivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la fa- coltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti al- l’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Articolo 15
Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito delle garanzie “Tutela legale” e/o “Assistenza”
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale e/o Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata.
La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peg- gioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattui- te con il Contraente.
Sezione Incendio
Cosa e come assicuriamo
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dagli “Eventi coperti”.
Fabbricato
Per Fabbricato si intende:
- locali di proprietà o in locazione all’Assicurato, destinati a Tabaccheria, indicati in Polizza costituenti l’intero xxxxxx- cato o una sua porzione, esclusa l’area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fab- bricato costituente proprietà comune;
- impianti: elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d’aria, di trasporto; ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubica- zione diversa da quella indicata in Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.
Contenuto
Per Contenuto si intende:
- Generi di tabaccheria, Accenditori in metallo prezioso, Merci e qualsiasi tagliando rappresentativo di un Valore che forma oggetto di vendita, macchinario (anche se elettronico e com- presi i distributori automatici di sigarette), attrezzature ed ar- redamento in genere, distributori automatici di sigarette, anche se di proprietà di terzi e tutto quanto inerente l’attività dichiarata (esclusi veicoli a motore) anche se all’aperto nel- l’area di pertinenza della Tabaccheria, compresi:
- addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce “Fabbricato”;
- Valori inerenti all’attività e qualsiasi tagliando rappresen- tativo di un valore, che non forma oggetto di vendita (es. tickets, buoni benzina, ecc.), Valori bollati con esclusio- ne dei Valori relativi alle giocate del totocalcio e del lot- to, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 15.000 euro;
- effetti personali dell’Assicurato e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 2.500 euro.
Eventi coperti:
• Incendio;
• xxxxxxx, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
• Scoppio, Esplosione ed Implosione, esclusi quelli derivan- ti da ordigni esplosivi;
• azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati che si manifestassero negli im- pianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici del fabbricato e del macchinario, escluso quanto previsto alla voce “Elettronica” sia di base sia aggiuntiva, sino alla concorrenza di 1.500 euro per ogni anno assicu- rativo salvo quanto previsto nella scheda di Polizza e con esclusione:
- dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;
- dei primi 100 euro per Sinistro;
• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
• onda sonica;
• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
• urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato;
• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure svi- luppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
• acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni (compresi pluviali e grondaie) installate nel Fabbricato indicato in Polizza e di sua esclusiva competen- za, con esclusione:
- dei danni alle Merci poste in locali interrati e semin- terrati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di si- stemi di scarico non di pertinenza del fabbricato;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- dei primi 150 euro per Sinistro;
• acqua penetrata nel Fabbricato a seguito di:
- rigurgito dalle Tubazioni o dalle fognature installate
nella Tabaccheria indicata in Polizza e di sua esclusiva competenza;
- fuoriuscita da dispositivi od apparecchi utilizzatori e re- lativi allacciamenti che vi siano collegati, posti all’inter- no della Tabaccheria assicurata, causata da rottura, gua- sto od occlusione accidentali.
L’Indennizzo dovuto dalla Compagnia non sarà supe- riore, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso di ogni anno assicurativo, al 10% delle somme assicurate per le partite danneggiate con il massimo complessivo di 5.000 euro, senza applicazione dell’art. 1907 del Co- dice Civile.
Resta comunque escluso l’Indennizzo dei danni:
- causati da umidità, stillicidio, gelo, crollo per sovrac- carico di neve o grandine, infiltrazione di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso fine- stre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- a cose all’aperto e sotto tettoie;
- causati al fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali esclusivamente da neve o grandine;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- relativi ai primi 150 euro per Sinistro;
• guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.
Altri eventi coperti:
• atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, compresi i dipen- denti, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupa- zione attuata da persone che partecipano agli atti suindica- ti (se superiore a 5 giorni vengono indennizzati solo i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio).
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con lui conviven- te;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confi- sca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessa- mento per ordine di qualsiasi Autorità;
- da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina;
- da deturpamento o imbrattamento;
- relativi ai primi 250 euro per Sinistro.
Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene appli- cata alcuna Franchigia;
• sovraccarico di neve, qualora sia assicurato il “Fabbricato”, con un limite di 26.000 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni Sinistro;
• uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all’interno dei locali ed al lo- ro contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmo- sferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al Contenuto dall’urto di cose provocato dai predetti eventi, con esclusione:
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 7
- dei danni provocati dall’acqua alle Merci poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata at- traverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aper- ture prive di protezione;
- dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni,
cose mobili all’aperto, tettoie, serre e quanto in esse contenuto, alle antenne e simili installazioni esterne;
- dei primi 250 euro per Sinistro;
• acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Rischio locativo
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall’art. 1907 del Co- dice Civile.
Ricorso terzi e/o locatari
La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del Massi- male convenuto e senza l’applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civil- mente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da Sinistro in- dennizzabile a termini degli “Eventi coperti” del presente capitolo.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso. L’Assicurazione non com- prende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o de- tenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scari- co, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac- qua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati “terzi”:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, con- trollate o collegate, ai sensi di legge, nonché gli ammini- stratori delle medesime.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 8
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compa- gnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della cau- sa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o ri- conoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Elettronica
È assicurato inoltre l’indennizzo dei danni materiali e diret- ti arrecati a:
• registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computers ed apparecchiature re- lative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici, di preven- zione e di allarme e tutte le apparecchiature elettroniche connesse all’attività da:
- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xx- covoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettri- cità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rove- sciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio;
sino alla concorrenza di 1.500 euro per annualità assicu-
xxxxxx e salvo quanto eventualmente convenuto nella sche- da di Xxxxxxx.
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- previsti dagli “Eventi coperti” nelle Sezioni “Incendio” e “Furto”;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funziona- lità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 100 euro per Sinistro.
Merci e attrezzature presso terzi
La Compagnia risponde, purché il Sinistro sia indennizza- bile a termini di Polizza, dei danni arrecati alle Merci e at- trezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano per un valore non superiore al 5% della partita “Contenuto” e purché il Fabbricato sia costruito e coperto come da caratteristiche evidenziate nel capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alla voce “Caratteristiche del Fabbricato”.
Spese di demolizione e sgombero
Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgombera- re, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, si- no alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500 Euro, il rimbor- so delle spese documentate viene riconosciuto comunque sino a concorrenza di 250 Euro, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di indennizzo” del capitolo “In Ca- so di Sinistro” Incendio/Furto.
Spese di ricerca e ripristino
Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura, gua- sto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuo- riuscita di acqua condotta dalle relative Tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca, la sostituzione e la riparazione della rottura stessa, nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:
- Tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di ir- rigazione esterne al Fabbricato;
- pannelli radianti.
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di
1.500 euro per anno assicurativo e con deduzione dei pri- mi 150 euro per Sinistro.
Indennità aggiuntiva
All’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfet- taria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” con il massi- mo di 10.000 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:
- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (per la sola procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del contenuto;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.
Danni indiretti
Nel caso di forzata inattività della Tabaccheria assicurata, causata da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia, fermo quanto previsto alla voce “Limite mas- simo di indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” In- cendio/Furto, riconosce all’Assicurato un importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni la- vorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per Xxxxxxxx. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguar- dasse solo parte dell’esercizio assicurato, l’importo forfetta- rio giornaliero suindicato è ridotto della metà.
Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad inden- nizzare per ogni annualità assicurativa è di 16.000 euro.
Anticipo indennizzi
La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presu- mibile danno indennizzabile, purché:
- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle con- dizioni di Polizza per il caso di Sinistro;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della de- nuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- l’Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una proce- dura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del Contraente o dell’Assicu- rato stesso;
- non ricorrano le condizioni previste dalla voce “Esage- razione dolosa del danno” di cui al capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto;
- il presumibile Indennizzo sia superiore a 25.000 euro;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.
Ambito territoriale
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusiva- mente sul Territorio italiano.
Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della sti- pulazione della Polizza, così come la mancata comunicazio- ne da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del dirit- to all’Indennizzo, né riduzione dello stesso sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche es- senziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differen- za di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Colpa grave
I danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indenniz- zati anche se causati:
- da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti dell’attività, le operazioni peritali verranno imposta- te e condotte in modo da non pregiudicare per quanto pos- sibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Valore a nuovo
P.1990.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 9
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”. Per “Valore a nuovo” si intende:
- per il Fabbricato o il Rischio Locativo, il costo di rico- struzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteri- stiche costruttive, esclusa l’area;
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicu- rate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità, escluse le Merci, Generi di tabaccheria ed Ac- cenditori in metallo prezioso.
Delimitazioni ed esclusioni
Caratteristiche del Fabbricato
Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato ove è ubicata la Tabaccheria sia costruito con strutture portanti verti- cali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, an- che con Solai e strutture portanti del Tetto combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coi- bentazioni in materiali combustibili.
Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operante a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti nor- me relative al suddetto evento (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 – G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifi- che – nonché eventuali disposizioni locali).
Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
- causati da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonché da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, nonché di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”);
- causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” del capitolo “Cosa e Come Assicuriamo”), cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione (salvo quanto previsto alla “Garanzia Aggiuntiva” “Merci in refrigerazione”);
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto previsto alle voci “Danni indiretti” ed “Indennità aggiuntiva” del capitolo “Cosa e Come Assicuriamo”);
- di smarrimento, Furto o Rapina delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli “Eventi coperti”.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Elettronica”.
Leasing
Limitatamente al “Contenuto” le garanzie non sono ope- ranti per gli enti detenuti in Leasing, salvo diversamente convenuto.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 10
Garanzie Aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza ed indi- cata la somma assicurata)
Merci in refrigerazione
L’Assicurazione vale per i danni subiti dalle Merci in refrige- razione a causa di:
• mancata od anormale erogazione del freddo;
• fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
- ad eventi previsti dal presente capitolo;
- a Furto ed a Rapina;
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicu- rezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli im- pianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica della Tabaccheria.
Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e con l’applicazione di una Franchigia pari al 10% della somma assicurata per la presente garanzia.
Rottura lastre
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a segui- to di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, inse- gne di cristallo e non (comprese iscrizioni e decorazioni), di pertinenza della Tabaccheria e/o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se non è assicurato il Fabbricato stesso. Sono esclusi i danni:
- determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”);
- da Furto e tentato Furto.
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il re- sponsabile del danno, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Elettronica
(forma a Valore Totale)
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli “Eventi Coperti” sottoriportati alle “Attrezzature” della Tabaccheria. Sono Attrezzature, ai fini della presente garanzia:
- registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scri- vere e per calcolare, sistemi elettronici di elaborazione dati, computers ed apparecchiature relative, telescriventi, tele- copiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impian- ti video-citofonici, di prevenzione e di allarme e tutte le apparecchiature elettroniche connesse all’attività.
• Eventi coperti:
- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovol- taico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di au- tomatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rove- sciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
• Supporti di dati - Maggiori costi
In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di
elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici o C.D., la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenu- te e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi en- tro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’u- tilizzo di un elaboratore equivalente.
Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
• Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)
Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.
Sono esclusi dalla garanzia i programmi applicativi e/o personalizzati.
• Contratto di assistenza tecnica
Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati
e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimangono esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all’interno del- l’apparecchiatura assicurata.
• Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- da eventi previsti dai capitoli Incendio e Furto;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzio- nalità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 250 euro per Sinistro, comprensivi del- la Franchigia prevista alla voce “Elettronica” di base.
Sezione Furto
Cosa e come assicuriamo
È assicurato l’Indennizzo per la perdita di quanto assicurato, posto nei locali della Tabaccheria indicati in Polizza, in con- seguenza degli “Eventi coperti”.
Contenuto
Per Contenuto si intende:
- Generi di tabaccheria, con esclusione di Valori, Xxxxxx xxxxxxx, Tabacchi ed Accenditori in metallo prezioso, Merci, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed arredamento in genere, distributori automatici di sigarette
posti all’interno dell’esercizio, anche se di proprietà di terzi, e quant’altro inerente all’attività, esclusi veicoli a motore;
- impianti di allarme, armadi corazzati e casseforti, escluso il loro contenuto;
- effetti personali dell’Assicurato, dei suoi familiari e dei suoi dipendenti, esclusi preziosi e Xxxxxx.
Sono compresi, senza applicazione dell’eventuale Scoperto e/o Franchigia, quadri ed oggetti d’arte con un limite d’In- dennizzo di 2.500 euro per singolo pezzo.
Limite di Indennizzo per abbigliamento, pelletteria ed au- diofonovisivi
Nell’ambito dell’attività annessa dichiarata in Polizza, ferma restando l’esclusione degli articoli di oreficeria, gioielleria e pellicceria, in caso di Sinistro relativamente a:
- articoli di abbigliamento (tessuti, confezioni, biancheria, maglieria e simili);
- articoli di pelletteria;
- audiofonovisivi (apparecchi radio, registratori, giradischi, televisori, videoregistratori e simili)
la Compagnia risarcisce i danni sino a concorrenza di un importo pari al 20% della somma assicurata per il “Conte- nuto”.
Valori
Denaro, assegni e titoli di credito occorrenti all’acquisto o derivanti dalla normale vendita dei Generi di tabaccheria, dei Valori bollati, delle Merci relative all’attività annessa di- chiarata, delle giocate di Lotterie e pronostici con esclusione del totocalcio e del lotto.
Valori bollati
Francobolli, cartoline e biglietti postali, moduli per vaglia, carte e marche da bollo, cambiali e fissati bollati, altre mar- che di Amministrazioni Pubbliche, di Enti Previdenziali o di Organizzazioni di categoria.
Sono parificati ai Valori bollati: biglietti e tessere abilitanti alla circolazione su mezzi pubblici di locomozione, tessere e schede telefoniche, ricariche telefoniche per cellulari, tessere magnetiche per il pagamento di pedaggi autostradali (Viacard), biglietti di lotterie nazionali ed in genere qualsiasi tagliando direttamente rappresentativo di un valore, il tutto formante oggetto di vendita nella Tabaccheria.
Tabacchi
Tabacchi lavorati o prodotti derivati dal tabacco.
Accenditori in metallo prezioso
Accenditori totalmente o parzialmente d’oro o di platino o montati su detti metalli.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 11
Eventi coperti:
• Furto commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o ar- nesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce “Mezzi di chiusura” del ca- pitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, ovvero praticando
un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
• Furto commesso in modo clandestino, purché l’asporta- zione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
• Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• Rapina avvenuta nei locali della Tabaccheria quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia ven- gano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei lo- cali stessi. Relativamente ai “Valori, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx ed Accenditori in metallo prezioso”, la garanzia Xxxxxx è operante quand’anche gli stessi non siano custo- diti nei contenitori di sicurezza;
• guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Furto, Xxxxxx:
- alle cose assicurate, con esclusione dei Valori e Valori bollati e sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
- ai locali ed ai relativi Serramenti sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell’eventuale Scoperto e/o Franchigia e fermo restando quanto previsto alla voce “Limite massi- mo di indennizzo” di cui al capitolo “In Caso di Sini- stro” Incendio/Furto.
Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti sud- detti, i guasti cagionati dall’intervento delle Forze del- l’Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;
• Furto commesso:
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da so- lo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti della Ta- baccheria;
• Furto commesso dai dipendenti della Tabaccheria fuori dall’orario di lavoro, a condizione che:
- l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o di armadi corazzati e casseforti;
- il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi;
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 12
• Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, at- testati, titoli di credito (procedura di ammortamento), re- gistri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l’Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concor- renza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell’eventuale Scoperto e/o Franchigia;
• Furto, Rapina di Merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, per installazione, per confe- zionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, sino alla
concorrenza del 10% della somma assicurata per il Con- tenuto, senza applicazione dell’eventuale Scoperto e/o Franchigia;
• le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo di 150 euro per singolo Sinistro.
Indennità aggiuntiva
La Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di inden- nizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:
- onorari del Perito scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del danno” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneg- giati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.
Ambito territoriale
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamen- te nel Territorio italiano.
Forma di assicurazione
L’Assicurazione viene prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzio- nale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”.
Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo delle co- se assicurate, escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità escluse le Merci, Generi di tabaccheria ed Ac- cenditori in metallo prezioso.
Delimitazioni ed esclusioni
Mezzi di chiusura
Limitatamente agli eventi da Furto di cui alla voce “Eventi coperti” la garanzia è operante a condizione che:
• le pareti ed i Solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura (salvo quanto previsto alla “Garanzia Aggiuntiva” “Distributore auto- matico di sigarette esterno”);
• ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suo- lo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e pra- ticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia dife- sa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguen- ti mezzi:
- robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Ve- tro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri
simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusiva- mente dall’interno) oppure chiuso con serrature o luc- chetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei Serramenti.
Sono esclusi i danni di Xxxxx avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attra- verso le luci di Serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiu- sura.
Resta espressamente convenuto fra le Parti che:
• se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di pro- tezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopraindicato, ma viene accertato che altre aper- ture non erano ugualmente protette, la Compagnia corri- sponde all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri;
• se viene accertato che i mezzi di protezione e chiusura, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussi- stono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamen- to e/o Scasso della relativa struttura, la Compagnia corrisponde all’Assicurato il 75% dell’importo liquidato a termini di Polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di de- cadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da al- tri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicurato- ri, l’Indennizzo viene determinato ai sensi del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto e senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo co- sì calcolato.
Scoperto
Relativamente alle voci “Contenuto, Valori, Xxxxxx xxxxxxx, Ta- xxxxxx ed Accenditori in metallo prezioso”, la Compagnia in ca- so di Sinistro corrisponde all’Assicurato il 90% dell’importo liquidato a termini di Polizza, restando il 10% rimanente a ca- rico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di de- cadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Esclusioni:
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella in- dicata in Polizza;
b) verificatisi in occasione di Incendi, esplosioni anche nu- cleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, ura- gani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommos- se, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamen-
ti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupa- no i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assi- curato deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei lo- cali che le contengono;
- persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vin- coli di parentela o affinità che rientrino nella previsio- ne dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimi- tata dell’Assicurato se questi è una Società.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” relativamente al Furto commesso dai dipendenti;
d) causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi, provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
e) di Furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continua- tivamente per più di 8 giorni per i “Valori” e “Valori bollati” e per più di 45 giorni per il “Contenuto”, “Ta- xxxxxx” ed “Accenditori in metallo prezioso”.
Restano altresì esclusi i danni da mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri even- tuali pregiudizi.
Riduzione - Reintegro delle somme assicurate
In caso di Sinistro le somme assicurate alle singole voci si in- tendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell’Assicurato e previa adesione della Compagnia, può esse- re reintegrato mediante il pagamento del corrispondente Premio dovuto.
Garanzie Aggiuntive
(valide solo se richiamate in Polizza ed indicata la somma da assicurare)
Merci e attrezzature trasportate
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 13
È assicurato l’Indennizzo derivante da Furto e Rapina di ge- neri di Tabaccheria (escluso tabacchi), Merci, Accenditori in metallo prezioso e/o attrezzature trasportate, pertinenti al- l’attività dichiarata, su autoveicoli in uso all’Assicurato gui- dati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti alla Tabaccheria. L’Assicurazione è operante esclusivamente du- rante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completa- mente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodi- to purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della som-
ma assicurata indicata in Polizza, l’ammontare dell’Indenniz- zo è stabilito tenendo conto di uno scoperto del 20% che ri- mane a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicurato- ri, l’Indennizzo viene determinato ai sensi del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto e senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo co- sì calcolato.
Portavalori
È assicurato l’Indennizzo di “Valori” e “Valori Bollati” contro:
• il Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
• il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la per- sona incaricata del trasporto li ha indosso od a portata di mano;
• il Furto strappandoli di mano o di dosso all’incaricato stes- so;
• la Rapina
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei dipendenti a libro paga, dei prestatori d’opera a rapporto libero professionale, nello svolgimento delle funzioni di “Portavalori”:
- all’esterno dei locali della Tabaccheria;- entro i confini del Territorio italiano;
- durante l’orario compreso fra le ore 5 e le ore 21. Costituiscono condizioni essenziali per l’efficacia della ga- ranzia:
- che la persona che effettua il trasporto e quelle che l’ac- compagnano abbiano i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all’effettua- zione del trasporto;
- che per trasporti eccedenti 25.000 euro e sino a 50.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell’Assicu- rato;
- che per trasporti eccedenti 50.000 euro e sino a 150.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accom- pagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco;
- che i trasporti eccedenti 150.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la per- dita del diritto all’Indennizzo.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 14
In caso di Sinistro la Compagnia corrisponde all’Assicurato il 90% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restan- do il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’In- dennizzo, farlo assicurare da altri.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Furto con destrezza o con strappo di Valori e Valori bollati È assicurato l’Indennizzo di “Valori” e “Valori Bollati” con- tro il Furto con destrezza o con strappo all’interno dei locali della Tabaccheria, durante le ore di apertura degli stessi, pur-
ché constatato e denunciato alle Autorità entro le ore 24 del giorno successivo a quello di avvenimento.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni Sinistro e con il massimo Risarcimento di 1.500 euro per Sinistro e per anno assicurativo e non è soggetta ad “Indicizzazione - Adeguamento automatico” – art. 10 delle “condizioni generali”.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Trasporto tabacchi
È assicurato l’Indennizzo derivante da furto o rapina di Ta- xxxxxx durante il loro trasporto diretto, senza deviazioni dal- la località di prelievo ai locali della Tabaccheria e/o al domicilio dell’Assicurato. Non sono considerate deviazioni le percorrenze non dirette necessarie per l’effettuazione di trasporti cumulativi.
Incaricati del trasporto:
la garanzia è operante quando al trasporto provveda:
- l’Assicurato;
- familiare, collaboratore o dipendente dell’Assicurato;
- altro tabaccaio o cooperativa fra tabaccai;
- vettore professionale;
- collaboratore di altro tabaccaio.
Relativamente a “trasporti cumulativi”, costituiscono condi- zioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
- che la persona che effettua il trasporto e quelle che l’ac- compagnano abbiano i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all’effettua- zione del trasporto;
- che per trasporti eccedenti 25.000 euro e sino a 50.000 eu- ro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompa- gnata da almeno un altro incaricato dell’Assicurato;
- che per trasporti eccedenti 50.000 euro e sino a 150.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accom- pagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco;
- che i trasporti eccedenti 150.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la per- dita del diritto all’Indennizzo.
La Compagnia, salvo il caso di trasporto effettuato tramite vettore professionale, rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso le persone incaricate del trasporto.
In caso di Sinistro la Compagnia corrisponde all’Assicurato il 90% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Inden- nizzo, farlo assicurare da altri.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Distributore automatico di sigarette esterno
È assicurato l’Indennizzo derivante da Furto per i distributo- ri automatici di sigarette, evidenziati nella scheda di Polizza, posti all’esterno del Fabbricato adibito a Tabaccheria e stabil- mente fissati al suolo e/o muro, compresi di apposita blinda- tura in ferro e/o lamiera.
L’ammontare dell’Indennizzo viene stabilito tenendo conto di uno scoperto del 20% che rimane a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Condizioni Particolari
(valide solo se richiamate in Polizza)
Mezzi di chiusura (24/A)
A deroga della voce “Mezzi di chiusura” del capitolo “Deli- mitazioni ed esclusioni”, l’Assicurazione è prestata alla con- dizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da super- fici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm., di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, x xxxxxxxxx di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente con- venuto – i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di pro- tezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attra- verso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Impianto d’allarme
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti dall’impian- to automatico di allarme antifurto.
L’Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in per- fetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti lo- cali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto di allar- me fosse inefficiente – anche in modo parziale – o non atti- vato, la Compagnia corrisponde l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pe- na di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicu- rare da altri.
In caso di applicabilità di più Scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
In caso di Sinistro Incendio/Furto
Obblighi
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
b) denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del dan- no – entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quan- tità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese;
d) conservare le tracce e i residui del Sinistro. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne av- viso a tutti gli assicuratori e può (cfr. art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto se- condo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare sol- tanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa inca- ricata, con il Contraente o persona da lui designata
oppure, a richiesta di una delle Parti
b) tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 15
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle opera- zioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del ter- zo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giu- risdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sini- stro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verifi- care se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi” “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettua- ta ai sensi della voce “Procedura per la valutazione del dan- no” comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime det- tagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vinco- lanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di vio- lazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di Polizza, secondo i se- guenti criteri:
• Fabbricato
Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circo- stanza concomitante.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 16
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezza- mento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei re- sidui.
• Macchinario - Attrezzatura - Arredamento
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
• Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispon- denti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
• Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per “Fabbricato”, “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, dà l’am- montare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”. Esclusivamente per la forma a “Valore totale” tale supple- mento di indennità, qualora la somma assicurata confron- tata con il “valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del sini- stro” (art. 1907 del Codice Civile), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assi- curata” meno “valore al momento del Sinistro” e la dif- ferenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di xxxxxxx;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamen- to dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata cau- sa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla da- ta di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di xxxxxxx.
• Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’Assicurazione copre solo le relative spese.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, ri- mane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Assicurazione parziale – Tolleranza (forma a Valore Totale)
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita,
considerata separatamente, eccedeva al momento del Sini- stro la rispettiva somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativa- mente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni com- pensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 20% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola pro- porzionale. Se tale limite risulta superato, la regola propor- zionale verrà applicata per la sola eccedenza.
Nel caso di attività ad andamento vendite continuativo con aumenti stagionali o ad andamento vendite stagionale, la somma assicurata per ciascun Rischio, limitatamente al periodo stagionale indicato in Polizza, è data dal totale delle somme assicurate previste rispettivamente per l’intera annua- lità assicurativa e per il periodo stagionale.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del dan- no, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti men- zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indi- zi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneg- giata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi con- seguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle ri- spettive parti.
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compa- gnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amiche- vole o del verbale di perizia definitivo, o della sentenza pas- sata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Si- nistro, il pagamento viene effettuato solo quando l’Assicura- to dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce “Esclusioni” delle rispettive Sezioni.
Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Ob- bligo di salvataggio”, per nessun titolo la Compagnia può es- sere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto al- l’art. 4 delle Condizioni Generali, l’Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa co- municazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia.
Recupero delle cose asportate
Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia ap- pena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta sco- perta di assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.
Sezione Responsabilità civile
Cosa e Come Assicuriamo
Il Risarcimento, sino a concorrenza del Massimale convenu- to, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare:
• per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compre- so l’acquirente, per morte, per Lesioni Personali e per di- struzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un Sinistro in relazione al tipo di rischio descritto in Polizza, nonché da attività complementari ad essa connesse quali, a titolo esemplificativo:
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall’allestimento e smon- taggio degli stands;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande in genere e di sigarette (anche se all’aperto nel- l’area di pertinenza della Tabaccheria);
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche ar- mati;
- detenzione di cani;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicita- ri e striscioni. L’Assicurazione non comprende i danni al- le opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- circolazione ed uso dei velocipedi;
- servizio antincendio interno o intervento diretto di di- pendenti dell’Assicurato per tale scopo;
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 17
• per danni patrimoniali involontariamente cagionati ai gio- catori in conseguenza di un fatto accidentale connesso allo svolgimento dell’attività di ricevitore e/o concessionario di Lotterie e pronostici, così come regolamentato dalle Nor- me relative a lotto, Lotterie e pronostici.
Sono compresi i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore. La presente garanzia è prestata nel limite di 1/3 del Mas- simale indicato in Polizza per Sinistro e per anno assicu-
rativo, previa applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di 250 euro per Sinistro.
L’Assicurazione vale anche:
- per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Altri rischi coperti
La copertura assicurativa vale anche per:
• il Rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di Xxxxx, ferma l’esclusione dei Rischi de- rivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
• i danni derivanti dallo smercio delle cose vendute o conse- gnate, purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e comunque durante il pe- riodo di validità del contratto.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario delle cose vendute o consegnate, non- ché i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a man- cato uso o mancata disponibilità, fatta eccezione per i ge- neri alimentari di produzione propria, venduti e consegnati nella Tabaccheria.
Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo;
• esclusivamente per le attività annesse quali bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, tavole calde, fast- foods e paninoteche:
- i danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nella Tabac- cheria, consegnate o non consegnate, previa deduzione dei primi 100 euro e con un massimo Risarcimento di 500 euro per ogni cliente danneggiato.
L’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, Valori e Valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore e natanti in genere e cose in essi contenute;
• il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fab- bricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili), nonché ascensori e mon- tacarichi.
L’Assicurazione comprende i Rischi derivanti dalle anten- ne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m.), nonché da cancelli anche automatici.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 18
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di Tu- bazioni o condutture, apparecchi elettrodomestici e rela- tivi allacciamenti, impianti di riscaldamento e condizionamento di pertinenza della Tabaccheria stessa e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con esclusione dei primi 100 euro per Sinistro. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione, la presente garanzia opera a secondo rischio e cioè per l’eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra assicurazione;
• il Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx-
xxx manutenzione, purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività;
• il Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle atti- vità svolgentisi nella Tabaccheria, per danni agli automez- zi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della Tabaccheria stessa, previa deduzione dei primi 100 euro per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da Xxxxx, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli, nonché quelli alle cose trovantisi nei vei- coli stessi;
• la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assi- curato, compreso quanto possa derivare dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i. in materia di sicurezza del la- voro, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclu- so l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
A questi effetti sono considerati “terzi” anche i dipendenti dell’Assicurato, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale;
• per i danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell’Assicurato;
• i danni dall’attività di persone non in rapporto di dipen- denza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, con esclusione di bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, tavole cal- de, fast-foods e paninoteche;
• i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico con esclusione dei primi 100 euro per ogni mezzo danneg- giato;
• i danni cagionati a terzi dai mezzi meccanici di solleva- mento in azione anche all’esterno dell’esercizio, fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 990 del 24/12/1969 e suc- cessive modifiche e integrazioni;
• i danni provocati dall’uso da parte dell’Assicurato, per le- gittima difesa, di armi da fuoco nella Tabaccheria.
Ambito territoriale
L’Assicurazione prestata con la presente Polizza è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo esclusi USA e Canada.
Qualifica di terzi
Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):
• i prestatori d’opera a rapporto libero professionale che su- biscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
• i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o col- legate all’Assicurato che in via occasionale possono parte- cipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all’attività oggetto dell’Assicurazione;
• gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri liberi professionisti in genere;
• le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso la Tabaccheria;
• le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno ne- gli ambienti di lavoro;
per fatti comunque non imputabili ad essi.
Committenza
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente:
a) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei respon- sabili.
Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazio- ne di una Franchigia assoluta di 250 euro per ogni Sini- stro e vale nei limiti del Territorio italiano;
b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manuten- zione nella Tabaccheria assicurata.
Numero addetti
Nel numero degli addetti dichiarato in Polizza sono com- presi, ad ogni effetto, i titolari, i familiari, i dipendenti sala- riati e stipendiati, gli apprendisti che prestano la loro opera nella Tabaccheria.
Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l’Assicurato deve darne immediata co- municazione alla Compagnia che adegua il Premio alla prima scadenza annuale di rata.
Si conviene che, ove nel corso del contratto l’Assicurato do- vesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Compagnia provvede a risarcire il danno in proporzione tra il numero degli addetti dichiarati ed il nu- mero degli addetti accertati (art. 1898 del Codice Civile – ultimo comma). La Compagnia rinuncia all’applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni:
Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del lo- ro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in con- seguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e Come Assicuriamo” sotto la voce “Qualifica di terzi”.
Salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e Come Assicuria- mo” sono inoltre esclusi dall’Assicurazione i danni:
- che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Assicurazione;
- derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba ri- spondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- da Furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad es- se equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- da detenzione di esplosivi;
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sor- genti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di fal- de acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- sanzioni, penali, multe o ammende di qualsiasi natura inflitte all’Assicurato per comportamenti dolosi o per inadempimenti connessi alle ricevitorie e/o alle conces- sioni di Lotterie e pronostici;
- la perdita, la distruzione o il deterioramento di denaro o di titoli al portatore;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assesta- menti energetici dell’atomo, naturali o provocati artifi- cialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- derivanti dall’inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche ed inte- grazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 in materia di trattamento e tutela dei dati personali;
- derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel cam- po di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. ed i. (ex D.Lgs. 494/96).
Garanzie aggiuntive
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 19
(valide solo se richiamate in polizza)
Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti –
regolarmente assunti – addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e dall’I.N.A.I.L. ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Limitatamente al regresso I.N.A.I.L., i titolari, i soci, i fami- liari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità.
L’Assicurazione non vale:
- per i primi 2.500 euro di Risarcimento che rimangono a carico dell’Assicurato;
- per le malattie professionali.
Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del Massima- le per Sinistro indicato in Polizza, con il limite di 400.000 euro per ogni dipendente infortunato.
Danni da interruzione o sospensione di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, com- merciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 250 euro e con il massimo Risarcimento di 50.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Lavoratori stagionali
(esclusivamente per le attività annesse quali: bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, tavole calde, fast-foods e paninoteche)
Premesso che per lavori stagionali di carattere temporaneo l’Assicurato può avvalersi dell’opera di persone con lui non in rapporto di dipendenza, si conviene che:
- la garanzia R.C.T. vale anche per i danni cagionati a “terzi” dai predetti lavoratori stagionali;
- a parziale deroga di quanto disposto al capitolo “Delimita- zioni ed esclusioni” dette persone sono considerate “terzi”. Tale garanzia viene prestata per i soli infortuni subiti in oc- casione di lavoro (escluse le malattie professionali), sempre- ché dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità da Reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accer- tato, commesso dall’Assicurato stesso o da suo dipendente, del cui fatto debba rispondere a norma dell’art. 2049 del Co-
dice Civile.
P.1990.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 20
In caso di Sinistro
Obblighi
L’Assicurato deve fare denuncia per iscritto di ciascun Sini- stro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed
ogni altra notizia utile per la Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento dell’obbligo di avviso di cui all’art. 1915 del Codice Civile.
Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro (R.C.O.)
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta svolta dagli organi competenti.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia ci- vile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occor- ra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assi- curato entro il limite di un importo pari ad un quarto del Mas- simale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi det- to Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assi- curato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non ri- sponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Sezione Tutela legale
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale a
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxx- xx Xxxxx 0/x – 37135 Verona, Tel. 045/0000000 - Fax 045/0000000, sito web: xxx.xx.
A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere in- viate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comuni- cazione relativa ai sinistri.
Cosa assicuriamo
Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale previsto in Polizza e delle condizioni che seguono, il Rischio delle seguenti spese che si rendono necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato:
- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l’intervento di un legale;
- gli oneri per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
- gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soc- combenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S.;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze al- l’Autorità Giudiziaria.
Forme di garanzia
– Procedimenti civili e penali –
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento del- l’attività dichiarata in Polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di contro- parte, per le quali il valore in lite sia superiore a 200 euro e che siano relative a:
- locazione o proprietà degli immobili identificati in po- lizza ove viene svolta l’attività;
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro ma- tricola;
- vertenze con i partecipanti a Lotterie e pronostici, con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.
Persone assicurate
- Relativamente ai casi di cui ai capi a) e b) che precedono, oltre al Contraente (negozio, titolare di azienda commer- ciale o legale rappresentante), sono assicurati anche i fami- liari/collaboratori ed i dipendenti.
In caso di vertenza tra il Contraente ed altre persone assicu- rate, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente;
- relativamente al caso di cui al capo c) che precede è assicu- rato il solo Contraente.
– Procedimenti penali –
La garanzia riguarda la tutela dell’Assicurato che sia sottopo- sto a procedimento penale per delitto colposo o per contrav- venzione a causa di fatti connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza.
Persone assicurate
Oltre al Contraente (negozio, titolare di azienda commercia- le o legale rappresentante), sono assicurati anche i familiari/collaboratori ed i dipendenti.
Estensione Territoriale
La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di diritto al Risarci- mento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- nel Territorio italiano negli altri casi.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
La garanzia non vale per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di vei- coli a motore, imbarcazioni o aerei;
- materia tributaria, fiscale o amministrativa, fatta eccezio- ne per i soli procedimenti penali previsti in Polizza e deri- vanti da violazioni di leggi che regolano tale materia;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in Polizza ove viene svolta l’attività;
- operazioni di acquisto, di trasformazione e/o ristruttura- zione comportanti ampliamento di volume di beni im- mobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- procedure arbitrali;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Pre- videnziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclu- siva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministra- tori;
- operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione so- cietaria.
Garanzie aggiuntive
(valide solo se richiamate in polizza)
A - Procedimenti penali per delitti dolosi
Nel caso di procedimento penale per delitto doloso, la garan- zia comprende le spese di difesa degli Assicurati purché que- sti vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato.
Restano esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.
D.A.S. rimborsa le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.
B - Somministrazione e/o commercio di alimenti
La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale previsto in Polizza e delle condizioni che seguono, il Rischio delle spese che si rendano necessarie per la tutela dell’Assicurato qualo- ra, in relazione al commercio, confezionamento, produzione di prodotti alimentari:
P.1990.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 21
a) sia convenuto in giudizio per rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi ove la garanzia della Società che assicura la Responsabilità Civile, alla cui effet- tiva operatività è subordinato l’intervento della Compa- gnia, abbia erogato fino ad esaurimento il Massimale previsto;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
c) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisio- ne passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’As- sicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
D.A.S. rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
In caso di Sinistro
Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicu- rativa
Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle Parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali o di pro- cedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli al- tri casi.
Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita.
La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, contratti che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei Contraenti. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le vertenze, promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si consi- derano a tutti gli effetti Sinistro unico.
In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve darne immediata co- municazione, trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui alla successiva voce “Fornitura dei documenti occorrenti al- la prestazione della garanzia assicurativa”, alla D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia.
I Sinistri denunciati oltre due anni dopo la loro Insorgenza comportano per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 22
L’Assicurato deve immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire alla D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicura- to può indicare alla D.A.S. un legale – residente nella loca- lità ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giu- diziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non ab- bia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la
Società garantisce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o di- ritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la D.A.S. o con la Compagnia.
Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
L’Assicurato è tenuto a fornire alla D.A.S. tutti gli atti e do- cumenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero risultare dovuti nel corso o alla fine della vertenza.
Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, la D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizio- ne della controversia.
Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la D.A.S. trasmette la pratica al legale designa- to ai sensi della precedente voce “Denuncia di sinistro e libe- ra scelta del legale”.
Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventiva- mente concordati con la D.A.S. per ogni stato della verten- za e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascia le necessarie procure.
In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e la D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicu- rato del giudizio – in un procedimento civile o in caso di ri- corso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale – la questione, a richiesta di una delle Parti da for- mularsi per iscritto, può essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti devono accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro viene designato dal Presi- dente del Tribunale competente.
L’arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte soccombente.
Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato ri- sponde di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trat- tazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conse- guente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati dalla D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’o- perazione.
L’esecuzione forzata di un titolo è limitata a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesu- ra e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai Sinistri insorti nel periodo contrat- tuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della Polizza. La D.A.S. non è responsabile del- l’operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.
Sezione - Assistenza
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia As- sistenza a Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Segu- ros y Reaseguros S.A. (di seguito “Mapfre Asistencia S.A.”), con sede a Verrone (BI) – Xxxxxx Xxxxxx 00
oppure + 39 015-255.9790.
Definizioni Specifiche
Assicurato: il titolare dell’esercizio e suoi collaboratori.
Società di assistenza: Mapfre Asistencia S.A.
Trasporto sanitario: trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cu- re del caso.
Quando e Come vi Assistiamo
L’assistenza opera nei confronti dell’Assicurato e del suo esercizio ubicato nel Territorio italiano e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti ed alle condizioni che seguono.
In caso di infortunio occorso all’Assicurato
In caso di infortunio occorso all’Assicurato nell’ambito del- l’esercizio e nell’orario di lavoro, la Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., fornisce le prestazioni che seguono:
• Consulti medici telefonici
Nel caso in cui l’Assicurato non riesca a contattare il pro- prio medico abituale può, mettendosi in comunicazione con il servizio medico di Mapfre Asistencia S.A., ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire.
• Invio di un’ambulanza
Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, il servizio medico di Mapfre Asistencia S.A. giudichi indi- spensabile una visita medica accurata e sempreché non sia reperibile il medico abituale dell’Assicurato, Mapfre Asistencia S.A. provvede a far trasportare l’Assicurato, tramite ambulanza, presso il più vicino centro di pronto soccorso. La Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa all’Assicurato il relativo costo sino ad un massimo di 100 euro.
• Invio di un medico
Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico di Mapfre Asistencia S.A. avverta, nel trasporto del paziente senza una preventiva visita medica sul posto, la presenza di rischi obiettivi per l’incolumità dell’Assicurato, Mapfre Asistencia S.A. provvede ad in- viare gratuitamente un suo medico convenzionato al ca- pezzale del paziente.
Nel caso in cui da un secondo consulto telefonico fra il
medico di guardia Mapfre Asistencia S.A. ed il medico che ha visitato l’Assicurato si giudichi necessario un suo trasporto in ospedale, questo viene effettuato secondo le modalità previste al precedente comma.
In caso di guasto agli impianti interni o esterni
In caso di guasto agli impianti interni od esterni dell’eser- cizio la Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., forni- sce le seguenti prestazioni:
• Tecnico specializzato
In caso di necessità non aventi carattere d’urgenza, Map- fre Asistencia S.A. mette a disposizione dell’Assicurato, il più velocemente possibile, il Tecnico specializzato richie- sto, disponendo il:
- reperimento ed invio di un idraulico;
- reperimento ed invio di un elettricista;
- reperimento ed invio di un fabbro;
- reperimento ed invio di un vetraio.
Tutti i costi relativi all’intervento sono a carico dell’As- sicurato.
• Interventi di emergenza sull’impianto idraulico
In aggiunta a quanto previsto al precedente comma ed in caso di guasti all’impianto idraulico che compromettano la prosecuzione dell’attività dell’Assicurato, Mapfre Asi- stencia S.A. provvede il più velocemente possibile al re- perimento e all’invio di un tecnico idraulico sul luogo del Sinistro. La Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita si- no ad un massimo di 25 euro per intervento.
Tale prestazione non opera in caso di danni causati dal gelo e per gli interventi di riparazione, sostituzione o ma- nutenzione su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e su tubature o rubinetterie a loro collegate, quando tali apparecchi mobili non abbiano attinenza con l’atti- vità svolta dall’Assicurato.
• Interventi di emergenza sull’impianto elettrico
In aggiunta a quanto previsto al precedente comma ed in caso di guasti all’impianto elettrico che compromettano la prosecuzione dell’attività dell’Assicurato, Mapfre Asi- stencia S.A. provvede il più velocemente possibile al re- perimento ed all’invio di un tecnico elettricista sul luogo del Sinistro. La Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un massimo di 25 euro per intervento.
Tale prestazione non opera per gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situato l’eser- cizio dell’Assicurato, nonché per gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore.
P.1990.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 23
In caso di guasto a seguito di Furto o Incendio
In caso di guasto a serrature o strutture similari ed a mezzi di chiusura la Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., fornisce le prestazioni che seguono:
• Interventi di emergenza su serrature e strutture similari
Qualora nell’esercizio assicurato si rendesse necessario l’in-
tervento di un fabbro a seguito di tentativo di effrazione (sono compresi anche i danni evidenti a infrastrutture me- talliche arrecati nel tentativo di Scasso), Furto, smarrimen- to o rottura delle chiavi, guasti a serrature di porte o non funzionamento della serratura del cancello (purché non elettroniche), Mapfre Asistencia S.A. provvede diretta- mente all’invio, il più velocemente possibile, del Tecnico sul luogo del Sinistro. La Compagnia, tramite Mapfre Asi- stencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un massimo di 25 euro per intervento.
• Invio di una guardia giurata
Qualora a seguito di Incendio o Furto non fosse possibile do- tare di idonei mezzi di chiusura i locali danneggiati, sede dell’Esercizio assicurato, ed esista il concreto pericolo di sac- cheggio od atti vandalici, Mapfre Asistencia S.A. provvede nei modi possibili a contattare una Società specializzata che possa inviare una guardia giurata sul posto. La Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative sino ad un massimo di 25 euro per intervento.
• Invio di un vetraio
Qualora a seguito di un grave danno all’Esercizio (furto, atti vandalici, ecc.), regolarmente denunciato alle Autorità competenti, si rendesse necessario l’intervento di un tecni- co vetraio, Mapfre Asistencia S.A. provvede ad inviarlo per la riparazione del caso. La Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative sino ad un massimo di 25 euro per intervento.
Altri servizi di assistenza
• Servizio diritti protetti
La Centrale Operativa di Mapfre Asistencia S.A., su sem- plice richiesta telefonica, mette in contatto l’Assicurato con la sua equipe legale che è a disposizione per fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore, informazioni giuridiche relative alle seguenti materie:
- diritto del lavoro (esclusa la legislazione previdenziale);
- proprietà e contrattualistica;
- problemi condominiali;
- credito.
Tale servizio è in funzione nei soli giorni feriali ed in orario di ufficio.
In ossequio alle normative vigenti, in nessun caso il servi- zio ha il carattere della consulenza ed Mapfre Asistencia
S.A. non si assume alcuna responsabilità derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall’Assicurato per la tute- la dei propri interessi.
• Consult Service
Contattando la Centrale Operativa di Mapfre Asistencia S.A. l’Assicurato può inoltre richiedere le seguenti informazioni:
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 24
- indirizzi di cliniche, ospedali, pronto soccorso;
- indirizzi di auto officine autorizzate di tutte le marche;
- orari di aerei, treni, traghetti;
- trasmissioni di messaggi urgenti 24 ore su 24.
• Assistenza informatica al PC
La Centrale Operativa di Mapfre Asistencia S.A., in fun- zione 24 ore su 24, potrà risolvere i problemi informatici
occorsi ai personal computers utilizzati dall’Assicurato, e se necessario metterlo in contatto telefonico con la pro- pria équipe di tecnici specializzati che sarà a disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 21. Si precisa che tale servizio riguarda esclusivamente problemi concernenti HARDWARES IBM - compatibili (o APPLE) ed il si- stema operativo MS DOS. Sono pertanto escluse infor- mazioni relative al SOFTWARE di qualsiasi genere utilizzato dall’Assicurato.
Delimitazioni ed esclusioni
Sono esclusi dall’assistenza:
- i danni provocati con dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificamente da Mapfre Asistencia S.A..
Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti po- polari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrori- smo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell’atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni, salvo in caso di uso terapeutico accertato da un medico di Mapfre Asistencia S.A..
In caso di Sinistro
Prova
È a carico di chi richiede l’assistenza di provare che sussi- stono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo dirit- to ai termini di Polizza.
Istruzioni per la richiesta di Assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato po- trà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800-181515
oppure al numero di Biella: + 39 015-255.9790 oppure può scrivere a:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.,
Xxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxxx (XX)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla ZURC
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del- l’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giusti- ficativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà auto- rizzare esplicitamente l’effettuazione.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 25
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Allegato 1:
moduli di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o xxx xxx, xx suo Intermediario assicurativo.
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 26
Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
Tabaccai
Denuncia sinistro
DATI INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
Gentile Cliente, abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno. Le suggeriamo di compilarlo con attenzione e di inoltrarlo personalmente o via fax al suo Intermediario assicurativo. Importante, in caso di furto o di incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà allegare la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
COGNOME NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
N° polizza
ASSICURATO
COGNOME NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
DANNEGGIATO
DATA SINISTRO
LUOGO SINISTRO
TIPO SINISTRO:
INCENDIO e/o
❑ DANNI ALLE PROPRIE COSE
❑
FURTO/RAPINA
❑
DANNI A TERZI
SINISTRO
Descrizione delle modalità dell’evento
Descrizione dei danni alle proprie cose o dei beni rubati (con specifica di qualità, quantità e valore dei beni danneggiati o rubati):
Descrizione dei danni a terzi
Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato?
COMPAGNIA
❑si
❑no
NUMERO DI POLIZZA
SOMME ASSICURATE
FIRMA
DATA
P.1990.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 27
ALLEGATI: ❑ Eventuale richiesta danneggiato ❑ Elenco descrittivo dei beni di maggior pregio danneggiati o rubati
❑ Denuncia alle Autorità Altri ..................................................................................................................................
Totale pagine allegate inclusa la presente ..........................................................................................................................................
Tabaccai
Denuncia sinistro
“tutela legale”
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla D.A.S e all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza.
Spett.le D.A.S.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x
00000 XXXXXX - Fax 045/00.00.000
All’Intermediario assicurativo di
Fax n.
COGNOME NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E.MAIL
ASSICURATO
AVVERSARIO | ||||||
COGNOME NOME TELEFONO | FAX | INDIRIZZO E.MAIL | ||||
QUALI RAPPORTI INTERCORRONO TRA VOI E L’AVVERSARIO?
DATA SINISTRO
POLIZZA NUMERO
DATA EFFETTO
DATA SCADENZA
QUIETANZA PAGATA SINO AL
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - DATE - CIRCOSTANZE - ECC.)
TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)
DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO
❑ per le VERTENZE DI LAVORO
- fotocopia Libro Matricola
❑ per le VERTENZE CONTRATTUALI
- fotocopia contratto, commissione, conferma
PRETESE AVVERSARIE (quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria?)
IMPORTANTE
d’ordine, corrispondenza, ecc.
VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)
SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., ac- consento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati.
RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI POLIZZA RELATIVE ALLA “GESTIONE DEL SINISTRO”: Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.
P.1990.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 29
I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza
L’ASSICURATO
(quando non sia lo stesso Contraente)
IL CONTRAENTE
li 20
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.1990.CGA - xx. 00.0000