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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE ACQUISTI |
Allegato 2e al Disciplinare di Gara CAPITOLATO TECNICO Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, suddivisa in sei lotti, volta all’affidamento dei «Servizi assicurativi inerenti al patrimonio e alle attività istituzionali». La procedura è celebrata con le modalità dell’Asta Elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e ss. del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. Lotto 5: “All Risk Opere d’Arte” |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx |
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C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
PREMESSA DI POLIZZA - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO
La presente polizza assicura in forma All Risks il patrimonio artistico di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dei soppressi Istituti INPDAP ed ENPALS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/11.
C O N DI Z IO N I GE N E RA LI
Definizioni
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
▪ «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
▪ «Contraente»: il soggetto che stipula l'assicurazione;
▪ «Deprezzamento»: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società (come di seguito definita), rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
▪ «Indennizzo»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
▪ «Polizza»: il documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo, come definito dall’art. 1882 del c.c., e che riassume i diritti e gli obblighi delle Parti in merito ad uno specifico rischio assicurativo;
▪ «Premio di assicurazione»: il corrispettivo contrattuale dovuto dal Contraente, a fronte della copertura assicurativa rilasciata dalla Società;
▪ «Rischio»: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
▪ «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
▪ «Società»: l’impresa assicuratrice;
▪ «Stima accettata»: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
▪ «Valore commerciale»: il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
▪ «Valore dichiarato»: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
Norme che regolano l’assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 codice civile, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura assicurativa.
Qualora il Contraente non effettui il pagamento dei premi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla Società.
Art. 3 – Durata dell’assicurazione
La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in 36 (trentasei) mesi.
Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di 36 (trentasei) mesi è in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante l’invio di lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale del premio.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa ces- sazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dall’eventuale pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso essa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 – Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione della presente assicurazione è competente esclusivamente il Foro di Roma.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 – Buona fede
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 12 – Comunicazioni tra le Parti
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte a mezzo lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o e-mail certificata indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 13 – Obblighi informativi e documentativi della Società
Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, la Società è tenuta a dotarsi di tutti i più adeguati strumenti di archiviazione dei sinistri e dei dati informativi che li riguardino, al fine di conservarne gli estremi e comunicarne i contenuti all’Istituto, in base alle disposizioni dettate nell’art. 5 dello Schema di contratto.
Norme che regolano l’assicurazione All Risks Opere d’Arte
Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione – somme assicurate e ubicazioni
Con la presente polizza si assicurano le opere d’arte di proprietà dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, e a seguito dell’assorbimento dell’INPDAP e dell’ENPALS previsto dall’art. 21 D.L. n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche le opere d’arte degli Istituti citati.
Le opere d’arte complessive sono indicate negli elenchi allegati.
Il valore complessivo delle opere d’arte assicurate ammonta a € 8.397.220,47, valore che è convenuto, ai fini dell’operatività della presente polizza, quale “stima accettata”, così come previsto dall’art. 1908 del Codice Civile. Il valore riportato nella perizia si intende quale valore dell’opera al momento del sinistro. Qualora, per alcuni beni assicurati, non risulti esistente detta perizia, gli stessi si intenderanno assicurati a “valore commerciale”.
Nei limiti ed alle condizioni che seguono, la Società si obbliga a risarcire i danni –valutati secondo i criteri dell’art. 26– subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento.
Art. 15 - Operatività in caso di furto
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Equivale a uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.
Se, per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi, sono previste nella polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento), con il minimo di Euro 1.000,00 (mille) per ciascun sinistro.
Art. 16 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere o impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata:
- da personale non specializzato ovvero
- con mezzi e metodologie non idonee.
Restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e) i danni a meccanismi, apparati elettrici o elettronici, dovuti al funzionamento o a usura;
f) i danni causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Se il Contraente o l’Assicurato non sono persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o alla colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali;
g) i xxxxx conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave da parenti o affini del Contraente o dell’Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere, nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori diretti o mediati del fatto;
i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d’arte rilevata in occasione di inventario;
j) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto;
l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, così come in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
m) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
n) i danni verificatisi in occasione di terremoto;
o) i danni verificatisi in occasione di Inondazioni e Alluvioni.
Art. 17 - Trasporto degli oggetti assicurati
L'assicurazione vale esclusivamente per le ubicazioni specificate nella polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove. E’ facoltà della Società prestare il proprio consenso scritto per la nuova ubicazione.
Art. 18 - Opere ubicate all’aperto su pubblica via
Le opere d’arte poste all’aperto su pubblica via si intendono assicurate alle condizioni tutte della presente polizza, con le seguenti limitazioni di garanzia per i danneggiamenti causati da:
- eventi atmosferici;
- atti vandalici;
- graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, screpolature e abrasioni;
- imbrattature comunque provocate (incluse quelli di animali).
Per i danneggiamenti sopra descritti, la copertura è prestata unicamente per i costi di restauro necessari per il ripristino dell’opera, intendendosi comunque escluso il deprezzamento dell’opera.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta pari al 20% (venti per cento) del danno indennizzabile con il minimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somme superiori al 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata per singola opera danneggiata.
Art. 19 – Inondazioni, Alluvioni
La Società risponde - in deroga all'art. 16) lettera o) - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione ed alluvione, anche se originati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) a enti mobili all'aperto;
b) agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta pari all’1% (uno per cento) della somma assicurata per ogni opera danneggiata, con il minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila);
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata per singola ubicazione.
Art. 20 – Terremoto
La Società risponde - in deroga dell'art. 16) lettera n) - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia:
- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta pari all’1% (uno per cento) della somma assicurata per ogni opera danneggiata, con il minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila);
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somme superiori al 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata per singola ubicazione.
Art. 21 – Precisazioni – dolo e colpa grave
La garanzia è estesa alle perdite e ai danni derivanti da:
- colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente o loro rappresentanti o da persone incaricate della sorveglianza dei locali.
Art. 22 – Variazioni climatiche
La garanzia è estesa alle perdite e ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche, purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
b) denunciare l’accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax, posta elettronica certificata, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto a indennizzo.
Art. 24 - Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante due Periti nominati, rispettivamente, dalla Società e dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. In caso di disaccordo il terzo Xxxxxx interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, a iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo che gli spetta.
Art. 25 - Mandato dei Periti liquidatori
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 23;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposi- zioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 26 - Determinazione dell'indennizzo.
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto, nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde, alternativamente:
- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- ovvero il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.
Se l'assicurazione è a stima accettata, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Art. 27 - Assicurazione parziale.
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.
Art. 28 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo.
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all’art. 25.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 16 lettere f), g), h), i) e j).
Art. 30 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto o in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno secondo i termini della polizza. La Società consentirà all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Se a seguito del sinistro la compagnia ha indennizzato l’opera danneggiata per il suo intero valore e se tale opera è di proprietà pubblica e soggetta pertanto alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell’Assicurato.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta a indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo, che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 31 – Interpretazione del contratto.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi inerenti la presente polizza, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS OPERE D’ARTE
RIEPILOGO GENERALE MASSIMALI ASSICURATI E PREMI LORDI
Somme assicurate – come da stima | Xxxxx annuo lordo | Premio annuo lordo |
Opere d’arte complessive: valore € 8.397.220,47 – stima accettata | ‰ | € |
RIEPILOGO PREMI | |||
Periodo | Imponibile | Imposta Governativa | Totale premio annuo lordo |
Annualità | |||
1ª annualità | € | € | € |
2ª annualità | € | € | € |
3ª annualità | € | € | € |
Totale triennio | € | € | € |
Sistemi di protezione e sicurezza
Le opere d’arte assicurate con la presente polizza si trovano all’interno – o all’esterno per quanto attiene alle opere stabilmente installate all’esterno degli edifici – delle sedi principali dell’Istituto indicate in polizza.
I locali presso cui sono collocate le opere sono permanentemente vigilati h 24/24 da vigilanza armata presente sia all’interno, sia all’esterno. Sono eseguite periodicamente ronde notturne
all’esterno degli edifici. Esiste un sistema di telecamere sia interno che esterno, con sistema di monitoraggio e registrazione.
Le stanze degli organismi di rappresentanza sono accessibili soltanto mediante sistemi ad accesso controllato e riservato alle persone autorizzate.
Nel dettaglio, è attiva una Centrale Operativa che raccoglie tutti gli allarmi e raccorda tutti i sottosistemi e componenti costituenti gli impianti di:
• antintrusione ed antieffrazione;
• videosorveglianza;
• sistema informatizzato di supervisione.
La centrale di allarme è presidiata tutti i giorni dell’anno da un addetto 24 ore su 24, per la gestione degli eventi di allarme, per il monitoraggio del sistema e per assolvere alle disposizioni necessarie impartite dal Supervisore.
Somme assicurate – stima accettata
Il valore complessivamente assicurato di € 8.397.220,47 a “stima accettata”, risulta costituito da € 6.626.950,00 per le opere dell’INPS come da specifica stima effettuata da parte di una società terza specializzata nel settore, € 230.638,29 per le opere dell’ex ENPALS come da stima effettuata da parte di una Commissione di esperti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Si allegano gli elenchi delle opere dell’INPS e dell’ex ENPALS.
Per quanto riguarda le opere dell’ex INPDAP il valore delle opere da assicurare è pari ad euro 1.539.632,00, come da inventario.