CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ART. 1 - DEFINIZIONI Si riportano di seguito, in ordine alfabetico, le definizioni di alcuni termini fondamentali utilizzati nel presente documento. Ogni volta che i termini sono riportati nel testo del presente documento con l’iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito a seguire..
Concedente: Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl.
Capitolato: Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del servizio in concessione, delle relative attività e degli obblighi connessi.
Concessione: La concessione del servizio di distribuzione automatica descritta nel Capitolato. Concessionario: L’impresa o soggetto a cui è affidato il servizio in Concessione, a seguito di aggiudicazione della Gara.
Contratto: Il contratto stipulato fra il Concedente e il Concessionario, a seguito di aggiudicazione della Gara.
CS: Coordinatore del Servizio, nominato dal Concessionario con il compito di coordinare le attività previste per la Concessione e fungere da referente operativo per il Concedente e il DEC.
DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx Patrimoniali, che provvede alla direzione e al controllo della fase esecutiva del Contratto, per tutti i fabbricati, in modo da assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti previsti a carico del Concessionario.
Gara: La procedura di selezione con la quale il Concedente individua il Concessionario e affida la relativa Concessione.
Manuale HACCP: Manuale adottato dal Concessionario per l’autocontrollo delle procedure di approvvigionamento, conservazione, commercio e somministrazione di alimenti, in applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare (in particolare il D.Lgs. 193/2007) e dei principi dell’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
RUP: Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Concedente ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che cura il coordinamento e la gestione di tutte le attività e procedure inerenti la Concessione, nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Uffici: Uffici del Concedente.
RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA
1) Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione, per la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e prodotti alimentari preconfezionati, da svolgere mediante installazione di appositi distributori automatici presso le seguenti sedi:
- Sede Casa Municipale - Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxxxx (XX);
- Sede comunale presso complesso “Comporto XX Settembre” - Xxx Xxx Xxxxxxxx 00 - Xxxxxxxx (XX);
- Biblioteca comunale “X. Xxxxxxx”, presso complesso “Paggeria Nuova” - Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx (XX);
Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX)
Capitale Sociale € 117.000,00 i.v. - P.IVA / CF e Registro Imprese di Modena: 00000000000
Tel. 0536/880725 - Fax 0536/880911 - e-mail xxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.xx ; xxx@xxxx.xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
- Sede comunale presso complesso “Paggeria Vecchia”, servizi Cultura – Istruzione - Sport - Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx (XX);
- Sede comunale “Ufficio Tecnico”, presso complesso “I Quadrati” – Via Decorati al valor militare n. 00 - Xxxxxxxx (XX);
- Sede del Comando di Polizia Locale, presso complesso “ I Quadrati” - Via Decorati al valor militare
n. 00 - Xxxxxxxx (XX);
- Biblioteca di dei ragazzi “Leontine” presso Villa Giacobazzi - Via Giacobazzi n. 42 (all’interno del parco pubblico Giorgi Vistarino) - Sassuolo (MO);
- Magazzino Operai, presso complesso denominato “Ex Sat” - Xxx Xxxxxx xx Xxxxx 000 - Xxxxxxxx (XX);
- Uffici Unione Comuni Distretto Ceramico, Xxx Xxxx, 00/X – Xxxxxxxx (XX).
2) Il servizio in concessione comprende le seguenti attività:
a) fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all’inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dal Concedente;
b) realizzazione e/o adeguamento di impianti di allaccio elettrici e idrici per l’alimentazione dei distributori; gestione, rifornimento pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del Contratto;
c) disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dal Concedente e contestuale ripristino degli spazi.
3) L’esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato nel presente Capitolato d’Appalto e nei relativi allegati, dai “Criteri Ambientali Minimi”, per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari approvati con DM 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) nonché da quanto proposto in sede di gara dal concessionario, che costituirà in ogni caso parte integrante del contratto, a cui il concessionario è totalmente obbligato e dovrà dare esecuzione.
Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1) La concessione decorrerà dal giorno di sottoscrizione del Contratto e avrà durata di cinque anni.
2) Alla scadenza del contratto il Concedente si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di cinque anni. La suddetta facoltà del Concedente non costituisce alcun diritto per il concessionario. La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza dovrà essere seguita da accettazione scritta del Concessionario.
3) In caso di mancato rinnovo, la concessione terminerà allo scadere dei primi cinque anni e sarà indetta una nuova gara .
4) Il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento da parte degli avventori del servizio effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per eventuali variazioni di utenza. Il servizio ristoro di cui alla presente gara non può comportare nessun onere e responsabilità per la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl.
5) Il servizio distributori automatici dovrà essere attivo a far data dalla sottoscrizione del contratto o in caso di consegna in via d’urgenza dalla data di consegna del servizio previo concordamento con il Direttore dell’esecuzione.
ART. 4 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
1) Il servizio oggetto della gara è rivolto a personale comunale e dell’Unione, visitatori e ospiti (utenza potenziale stimata complessivamente in circa 250 utenti al giorno).
2) Il Valore stimato della Concessione calcolato secondo quanto previsto dall’art. 167 comma 4 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016, è pari ad € 32.500,00 annuali, corrispondenti ad un valore complessivo presunto di €
162.500,00 per l’intera durata della Concessione, calcolato come segue:
a) ricavi annuali presunti
250 persone x consumo medio giornaliero (€ 0,50 IVA esclusa) x 260 giorni/anno= € 32.500,00
b) canone annuale concessione
29 (numero totale distributori) x € 200 (canone a distributori) = € 5.800,00
Tale stima, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di distribuzione automatica presso le sedi del Concedente.
ART. 5 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1) Nella fase di esecuzione del Contratto, il Concedente si avvale di un DEC nominato su proposta del RUP, che provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede Gara.
2) A titolo esemplificativo, il DEC provvede a:
- curare il rapporto operativo e di coordinamento con il Concessionario e con il Coordinatore del Servizio (da ora CS)
- redigere processi verbali di accertamento dei fatti connessi con l’esecuzione del Contratto (es.: consegna o avvio del servizio, contestazioni inerenti le attività esecutive, ultimazione dell’esecuzione);
- verificare che l’installazione iniziale del parco macchine e l’allestimento dei Box di distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- autorizzare o richiedere gli interventi per nuove installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori, nonché l’eventuale allestimento di nuovi Box di distribuzione;
- autorizzare o richiedere interventi per la disinstallazione e il ritiro dei distributori;
- verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- autorizzare o richiedere l’introduzione di prodotti aggiuntivi o la sostituzione dei prodotti già distribuiti;
- verificare l’andamento dell’attività, eventualmente anche tramite acquisizione di dati quantitativi, statistici e contabili, forniti o resi accessibili dal Concessionario;
- verificare il grado di soddisfazione dell’utenza, la qualità dei servizi erogati e la loro conformità al Capitolato, agli Allegati e all’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, anche avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio proposti in offerta in sede di Gara;
- concordare con il CS eventuali correttivi volti a mantenere o migliorare il livello qualitativo del servizio, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- impartire al Concessionario disposizioni e/o istruzioni tramite ordini di servizio volti a mantenere o migliorare l’efficienza delle attività previste, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del Concessionario; - presentare periodicamente al RUP un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto;
- proporre modifiche e varianti del Contratto, indicandone i motivi in apposita relazione al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- rilevare eventuali ritardi, infrazioni, disservizi e inadempienze da parte del Concessionario, e dare avvio alla procedura per l’applicazione delle penali da parte del RUP, nei casi e nei termini previsti dal Capitolato;
- rilevare le eventuali inadempienze che possono comportare la risoluzione del Contratto, nei casi e nei
termini previsti dal Capitolato, e dare avvio alla conseguente procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 6 - COORDINATORE DEL SERVIZIO
1) Prima dell’inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal Capitolato. Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS. I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto al Concedente e, nello specifico, al DEC, prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio, pena la revoca della Concessione. Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP e per il DEC.
2) Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell’organizzazione, della programmazione e dell’esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell’arco della giornata lavorativa. A titolo esemplificativo, Il CS (o il suo sostituto) provvede a:
− organizzare e coordinare tutte le attività previste per l’installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi;
− coordinare il personale addetto dal Concessionario alle suddette attività;
− garantire il rispetto e l’osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano le attività connesse con la Concessione;
− trasmettere o rendere accessibili al DEC copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento delle rate di canone;
− informare costantemente il DEC sull’andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi;
− trasmettere o rendere accessibile al DEC l’elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato, conseguenti a installazioni, spostamenti o disinstallazioni delle macchine;
− produrre o rendere accessibili al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte.
3) Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal Concedente e/o dal RUP e/o dal DEC si intendono fatte al Concessionario. Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica al Concedente e all’Unione, motivando la nuova nomina.
4) Il Concedente, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, pena la risoluzione del Contratto.
ART. 7 - CANONE ANNUALE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
1) Il canone forfettario onnicomprensivo annuale (comprensivo anche del rimborso per le spese di energia elettrica e acqua) a base di gara per ciascun distributore è pari ad € 200,00 oltre IVA, per complessivi € 5.800,00 oltre IVA, oggetto di rialzo in sede di gara.
2) Il canone iniziale dovrà essere versato, al Concedente, in forma anticipata ed in unica rata annuale, alla data di stipula del contratto di concessione, previa emissione di relative fatture da parte del Concedente.
3) Il Concessionario è tenuto a pagare per intero il canone stabilito, qualunque sia l’andamento del servizio e delle vendite dei prodotti in distribuzione.
4) I pagamenti avvengono mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal Concedente.
5) Il valore del canone complessivo stabilito in sede di gara (€ 5.800 oltre IVA) rimarrà il medesimo anche nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario proponga l’espletamento del medesimo servizio con un numero di distributori inferiore a quello previsto dal presente Capitolato.
Non è ammesso un numero di distributori superiore a quello previsto dal presente Capitolato per ogni singolo plesso.
6) Gli importi annuali dei canoni dovuti per l’installazione di eventuali distributori aggiuntivi, a richiesta del Concedente in caso di modifica dello stato dei luoghi di installazione o per esigenze straordinarie, sono calcolati in dodicesimi a partire dalla mensilità successiva a quella dell’installazione e versati dal Concessionario con il successivo canone annuale, oppure, nel caso di installazioni avvenute in corso dell’ultima annualità, entro la data di scadenza del Contratto.
7) Gli importi annuali dei canoni dovuti per l’eliminazione di distributori, a richiesta del Concedente in caso di modifica dello stato dei luoghi di installazione o per esigenze straordinarie, sono calcolati in dodicesimi a partire dalla mensilità successiva a quella della rimozione e sottratti dal successivo canone annuale, oppure, nel caso di rimozioni avvenute in corso dell’ultima annualità, restituiti dal Concedente entro la data di scadenza del Contratto.
8) Il canone di concessione annuo sarà aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del secondo anno, in relazione al 100% dell'indice nazionale ISTAT su accordo tra le parti.
9) Il mancato versamento della rata è motivo di revoca della concessione.
ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA, TASSE, IMPOSTE, SPESE E DOCUMENTI
1) Il Concessionario e obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
2) Per il Concessionario la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e comunque non prima della consegna della garanzia definitiva.
3) La mancata costituzione della cauzione definitiva fa venire meno l’aggiudicazione definitiva e comporta la decadenza dall’aggiudicazione stessa e l’escussione della cauzione provvisoria.
4) Saranno a carico del Concessionario tutte le spese di contratto, bollo, registrazione, ecc.
ART. 9 - PERSONALE ADDETTO
1) Il Concessionario deve disporre, per l’espletamento delle attività operative connesse con la Concessione, di personale adeguatamente qualificato, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere. In particolare, il personale utilizzato per l’espletamento delle attività di manutenzione e riparazione dei distributori deve essere dotato di idonei attestati tecnico-professionali.
2) Il Concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l’efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti.
3) Se richiesto dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario trasmette o rende accessibile l’elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.
4) Durante le attività operative all’interno delle sedi del Concedente, gli addetti del Concessionario sono obbligati a:
a) indossare una tenuta o divisa di lavoro appropriata ed omogenea, tale da renderli chiaramente riconoscibili;
b) recare esposto e ben visibile un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il proprio nominativo;
c) attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande e al Manuale HACCP adottato dal Concessionario;
d) mantenere un comportamento irreprensibile, consono all’ambiente, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti dei referenti del Concedente e degli utenti della distribuzione Con riferimento ai sopra elencati punti a) e b), la divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario. Con riferimento al suddetto punto c), il Concessionario deve informare e formare il personale addetto in merito sulle procedure applicative di conservazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, nonché di igiene e sanificazione delle attrezzature, previste in applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e del Manuale HACCP.
ART. 10 - LOCALI E ATTREZZATURE
1) I locali e gli spazi cui viene concesso l'uso per l'espletamento del servizio sono in concessione alla società Sassuolo Gestioni patrimoniali srl e sono identificati nelle allegate planimetrie.
2) Il numero dei distributori automatici di cui si vuole dotare le strutture e la loro tipologia sono le seguenti:
DENOMINAZIONE SEDE | DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE | DISTRUBUTORE BEVANDE FREDDE IN LATTINA E BOTTIGLIA | DISTRIBUTORE ALIMENTI | DISTRIBUTORE COMBINATO ALIMENTI/BEVANDE FREDDE | ACQUA POTABILIZZTA |
SEDE CASA MUNICIPALE | 1 | 1 | 1 | 1 | |
COMPARTO XX SETTEMBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PAGGERIA NUOVA – BIBLIOTECA “X. XXXXXXX” | 1 | 1 | 1 | ||
PAGGERIA VECCHIA , SERVIZI CULTURA - ISTRUZIONE – SPORT. | 1 | 1 | 1 | ||
UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 1 | 1 | |
COMANDO POLIZIA LOCALE | 1 | 1 | 1 | 1 | |
BIBLIOTECA DEI RAGAZZI “XXXXXXXX” | 1 | 1 | 1 | 1 | |
XXXXXXXXX XXXXXXXX | 0 | ||||
XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | 0 | 1 | |||
TOTALE | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 |
3) Il numero e la tipologia dei distributori automatici potrà essere modificato su richiesta del concessionario e d’accordo con il Concedente alle condizioni fissate nel Art. 7 del presente Capitolato e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
4) Gli spazi verranno presi in consegna dalla ditta aggiudicataria ad inizio servizio e dovranno essere restituiti alla scadenza in buono stato salvo il normale deterioramento d'uso. L’accesso e la fruizione degli spazi dovrà avvenire nel rispetto di orari e delle norme di sicurezza in uso presso ciascuna struttura.
5) Non verranno consegnate chiavi per l’accesso autonomo alle strutture.
6) La ditta aggiudicataria dovrà comunque rispettare tutte le norme eventualmente emanate dal Comune di Sassuolo e dalla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl in relazione al servizio erogato presso gli edifici.
ART. 11 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI
1) Come caratteristiche generali i distributori automatici utilizzati per la Concessione devono:
a) essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi;
b) rispettare la norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
c) rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
d) essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico- sanitaria; in particolare, devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:
− impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
− sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi; − adeguata protezione dell’apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelevamento del prodotto da parte dell’utente).
e) essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 e relativi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
f) essere conformi a quanto previsto normativamente in materia di misure di contenimento per la diffusione del Covid-19;
2) Di seguito si riportano, infine, le ulteriori specifiche e i requisiti minimi richiesti per i distributori da installare presso le sedi:
a) essere tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
b) essere di dimensioni e finiture adeguate all’ambiente in cui devono essere installate;
c) essere tutti comunque (nel caso di distributori non nuovi) di produzione recente, non anteriore al 2015, e in grado di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi;
d) possedere una capacità di erogazione adeguata all’utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
e) riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
f) segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
g) essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
h) essere predisposti per il pagamento in contanti in valuta corrente (Euro) e dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;
i) segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
j) consentire anche il pagamento con sistemi differenziati, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile, in grado di gestire credito a scalare, monete, banconote, carte di credito e App
Pay;
3) Le chiavi o tessere elettroniche sono distribuite dal Concessionario, a seguito di richiesta degli utenti, con modalità concordate fra il DEC e il CS e diffuse mediante affissione di apposito avviso sui distributori automatici o i Box di distribuzione;
4) Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche gratuitamente (ossia senza spese né deposito cauzionale) ai dipendenti della Società Concedente che ne facciano richiesta;
5) Nella parte frontale le macchine devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:
a) denominazione sociale del Concessionario;
b) numero o codice identificativo della macchina;
c) recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso.
6) Il Concedente non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all’interno delle sedi preposte.
7) La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono, infatti, a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.
8) Prima dell’installazione il Concessionario dovrà fornire le schede tecniche ed illustrative di ciascun distributore, il DEC provvederà ad individuare i distributori più idonei tra quelli proposti da installare in ciascun ambiente.
ART. 12 - TIPOLOGIA E GESTIONE DEI PRODOTTI
1) I prodotti di riferimento per la Concessione sono elencati nel successivo art. 13. Tale elenco è vincolante, fatta salva la distribuzione di altri prodotti offerti in sede di gara.
2) E’ vietata la somministrazione di bevande alcooliche.
3) I prodotti commercializzati a mezzo dei distributori devono essere conformi alle norme vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti e di sicurezza alimentare, e, in ogni caso di tutta la normativa vigente in materia;
4) Il Concessionario, in corso di contratto, potrà:
a) proporre la soppressione della distribuzione di prodotti che non vengono consumati;
b) proporre la somministrazione di ulteriori prodotti, con indicazione dei prezzi al pubblico; Se le suddette proposte saranno formalmente accettate dal DEC il concessionario potrà provvedere alla soppressione e/o distribuzione.
c) I prodotti devono comunque essere tutti di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale.
d) Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione a:
a) qualità dei prodotti in vendita;
b) procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti. In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale HACCP adottato dal Concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l’insorgere di problemi igienici. e) Il Concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare al personale addetto:
a) il rispetto del D.Lgs n. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare;
b) l’applicazione delle modalità operative previste dalla standard UNI EN ISO 22000/2005 e dal proprio Manuale HACCP;
c) l’adozione di eventuali modifiche operative che dovessero rendersi necessarie nel corso del Contratto ai
fini igienico-sanitari, per modifiche normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti.
f) Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.
g) Il Concedente è escluso da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall’ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.
h) Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, il Concedente si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell’intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.
i) Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l’adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, il Concedente addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.
ART. 13 - LISTINO PRODOTTI E PREZZI
1) I prezzi a base di gara, identici sia con pagamento in contante che con le altre modalità previste dal presente capitolato, sono i seguenti:
DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE
(idonei ad essere utilizzati anche da utenti affetti da disabilità) Devono essere presenti almeno le seguenti tipologie di prodotti
Caffè espresso € 0,50
Caffè lungo € 0,50
Caffè decaffeinato € 0,50
Caffè d’orzo € 0,50
Caffè con cioccolato € 0,50
Caffè d’orzo macchiato. € 0,50
Caffè macchiato € 0,50
Caffè d’orzo con latte € 0,50
Cappuccino € 0,50
Cappuccino con cioccolato € 0,50
Cappuccino ginseng € 0,50
Caffè ginseng € 0,50
Cappuccino d’orzo € 0,50
Cappuccino orzo c/cioccolato € 0,50
Mocaccino € 0,50
Cioccolata € 0,50
Cioccolato forte € 0,50
Cioccolato con latte € 0,50
The € 0,50
Latte € 0,50
Latte macchiato € 0,50
Acqua calda € 0,50
Latte caldo o freddo € 0,50
DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE FREDDE IN LATTINA E BOTTIGLIA
(idonei ad essere utilizzati anche da utenti affetti da disabilità) Devono essere presenti almeno le seguenti tipologie di prodotti ACQUA (bottiglie lt 0,50)
Naturale / Gasata € 0,55
BIBITE (lattine lt 0,33)
Cola-aranciata dolce/amara-chinotto-limonata-the freddo limone/pesca, ecc. € 0,90 Borracce riutilizzabili con logo personalizzato da 0,5 lt. € 5,00
DISTRIBUTORI AUTOMATICI ACQUA POTABILIZZATA
(idonei ad essere utilizzati anche da utenti affetti da disabilità)
Acqua potabilizzata naturale o frizzante, refrigerata
o a temperatura ambiente per lt 0,50 € 0,25
2) devono essere previsti distributori di alimenti e distributori combinati di alimenti/bevande fredde, nel numero e nei luoghi indicati nel presente capitolato, con almeno la seguente tipologia di prodotti:
DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALIMENTI/BEVANDE FREDDE
(idonei ad essere utilizzati anche da utenti affetti da disabilità) Devono essere presenti almeno le seguenti tipologie di prodotti succhi di frutta in brik o bottigliette plastica/lattine 25 cc spremute fresche in brik o bottigliette plastica/lattine 25 cc Yogurt naturale
Yogurt frutta Xxxxxx da bere Patatine
Snack tipo Kinder Bueno Snack tipo Kit Kat Snack tipo Fiesta Brioches confezionate Snack tipo Duplo Barrette cioccolato
Bustine caramelle tipo Haribo Conf.cracker/snack salati Tarallucci, schiacciat.olio oliva Frutta secca
Xxxxxxxxxx, panini farciti e simili Mousse di frutta
Monoporzioni in vaschetta frutta fresca Monoporzioni in vaschetta macedonia Monoporzioni in vaschetta verdure carote-insalate
3) I prezzi di listino, così come da offerta di gara, sono i prezzi massimi applicabili dal Concessionario per i prodotti elencati e non possono essere variati in aumento dal Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal presente capitolato.
4) Poiché il prezzo è unico sia con pagamento a moneta che con altri metodi e la maggior parte dei
distributori non accettano monete da uno e due centesimi ed il conio di queste monete è sospeso dal 01/01/2018 (art. 13-quater D.L. 24-4-2017 n. 50), in sede di gara il ribasso deve essere obbligatoriamente espresso con cifre di cinque o multipli di cinque.
5) I prezzi del listino dovranno intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale, costi di trasferimento, spese generali, smaltimento rifiuti ecc.).
6) La richiesta di aggiornamento prezzi non può essere presentata prima di un anno dalla data di stipula del contratto o da una precedente variazione.
7) Non possono essere concessi aumenti superiori al dato Istat.
8) Per ottenere l’aggiornamento dei prezzi deve essere seguita la prassi seguente:
a) richiesta scritta al Direttore dell’Esecuzione con indicazione delle motivazioni, dei prodotti interessati alla variazione di prezzo e dei nuovi prezzi proposti;
b) i responsabili esaminano la richiesta
c) viene comunicata al Concessionario l’esito della richiesta.
In caso di accoglimento della richiesta le parti sottoscrivono il nuovo listino prezzi che sostituisce il precedente e i nuovi prezzi possono essere applicati; non sono possibili richieste di revisioni prezzi con effetto retroattivo.
9) Non possono essere posti in vendita prodotti non compresi nel listino, fatto salvo la preventiva autorizzazione del Concedente, come previsto dal presente capitolato.
ART. 14 - MODALITÀ , OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI RISTORO - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
1) L'istallazione dei distributori automatici , effettuata con oneri a carico del gestore, è subordinata al positivo parere del R.S.P.P. del Committente e del Comune di Sassuolo al fine di consentire il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza impiantistica previste dal D.M. 37/2008 da ogni altra norma a proposito applicabile.
2) Il gestore si fa carico di eseguire a proprie spese l’installazione e la sistemazione dei distributori, concordando con il DEC la realizzazione di attacchi per luce, acqua e scarichi ove necessari in base alle proprie esigenze, assumendosene tutti gli eventuali oneri. Il gestore ha inoltre l’onere, a proprie spese, di installare, in corrispondenza di ciascun impianto collegato alla rete idrica, adeguati dispositivi atti a permettere la pulizia manuale dell’impianto di adduzione anche a cura del personale comunale in caso di guasti o mal funzionamenti comprese tutte le pulizie connesse all’installazione dei distributori e dei dispositivi di cui al precedente paragrafo.
3) Gli impianti per gli allacciamenti elettrici ed idrici delle macchine devono essere eseguiti a regola d’arte, secondo le norme vigenti e le eventuali prescrizioni degli Uffici Tecnici.
4) Tutte le utenze sono a carico del Concedente.
5) I distributori dovranno essere programmati per dare il resto ed utilizzare, oltre alle chiavette, denaro in moneta mantenendo inalterato il costo di ciascuna bevanda/alimento.
6) Sono a carico della ditta le opere di allacciamento dei distributori, la loro alimentazione e manutenzione nonché la pulizia dell'area circostante al fine di mantenere adeguate condizioni di decoro e di igiene degli ambienti.
7) L'ubicazione dei suddetti distributori, compatibilmente con gli spazi a disposizione potrà essere modificata su accordo tra le parti, per un miglioramento del servizio in ottemperanza alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008.
8) Il Concessionario deve inoltre essere dotato di Manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP, da produrre alla stipula del Contratto o alla data del verbale di consegna del
servizio.
9) Il concessionario, oltre all'impegno di possedere le dovute autorizzazioni e rispettare le vigenti disposizioni sanitarie e le relative norme di igiene e sicurezza ad adeguarsi ad eventuali successive leggi, come da dichiarazione richiesta nel disciplinare di gara, dovrà altresì:
a) erogare prodotti di alto livello qualitativo contraddistinti da primari marchi riportanti sulla confezione di ciascun prodotto ogni indicazione richiesta dalle vigenti normative;
b) distribuire a proprio carico le chiavi/schede magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori;
c) esporre in modo visibile all'utenza i prezzi di vendita dei prodotti erogati che dovranno essere uguali, per tipologia di prodotto, in tutti i distributori installati;
d) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati e procedere al periodico controllo dei
e) medesimi;
f) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non via sia interruzione del servizio;
g) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori, corrispondenti alle normative vigenti;
h) collocare idonei raccoglitori per lo smaltimento dei rifiuti, secondo i principi della raccolta differenziata, in prossimità dell'area ristoro dei distributori;
i) garantire in caso di mal funzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, a controllo effettuato, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;
l) apporre sui distributori automatici apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza;
m) ripristinare il funzionamento dei distributori automatici entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto e, qualora il guasto non consentisse la riparazione nei termini predetti, l'obbligo per il concessionario di sostituire l'apparecchiatura entro i termini di cui al successivo art. 15 con altra apparecchiatura di caratteristiche uguali o superiori, a proprie cure e spese.
10) Tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni di legge. La disposizione nel locale dell’attrezzatura ingombrante dovrà garantire la sicurezza e l’eventuale sua modifica dovrà essere approvata dal committente.
11) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e relativi allacci dedicati è a carico del gestore, per tutto il periodo contrattuale.
12) Per quanto riguarda gli oneri, sono carico del Concessionario le seguenti spese:
− eventuali tasse o imposte dovute per lo svolgimento delle attività previste dalla Concessione;
− eventuali spese e/o tasse per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’uso e dalla manutenzione dei distributori.
13) Ai sensi di quanto previsto dal DM 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari”, i prodotti presenti all’interno dei distributori dovranno soddisfare i requisiti minimi ed eventualmente quanto offerto in sede di gara in relazione alle percentuali previste dall’art. 6.3 del suddetto decreto.
ART. 15 - INSTALLAZIONI, SPOSTAMENTI E SOSTITUZIONI
1) I dati inerenti il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori e dei Box di distribuzione necessari a soddisfare l’esigenza iniziale del Concedente sono ricavabili dal precedente art. 10.
2) Il parco macchine iniziale, richiesto all’avvio della Concessione è quello descritto precedentemente e non è suscettibile di variazioni su iniziativa del Concessionario, salvo accordo tra le parti.
3) Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto o la consegna del servizio ed essere eseguite entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni, secondo un calendario concordato fra il CS e il DEC, eventualmente dopo aver sentito i Responsabili delle sedi interessate.
4) Il Concessionario deve inoltre coordinarsi con la Società concessionaria uscente, secondo le direttive del
DEC, per effettuare le nuove installazioni contestualmente alla rimozione dei distributori appartenenti alla precedente gestione, in modo da ridurre al minimo possibile la sospensione del servizio di distribuzione e i disagi per l’utenza. La sospensione del servizio dovuta al cambio di gestione deve comunque essere contenuta, con riferimento alla funzionalità di singoli distributori o punto di distribuzione (distributori aggregati in gruppi o Box di distribuzione) entro il tempo massimo di 5 (cinque) giorni.
5) Le collocazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze del Concedente; le collocazioni iniziali possono inoltre subire spostamenti per esigenze proprie delle strutture interessate, quali, a titolo d’esempio: trasferimento di sedi, modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l’agibilità dei percorsi d’esodo, etc.. In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutte le collocazioni del parco macchine iniziale possono essere soggette, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, a verifiche dell’R.S.P.P. di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl e del Comune di Sassuolo.
6) A richiesta del Concedente, il Concessionario è tenuto all’installazione di ulteriori distributori automatici, oltre a quelli previsti dal presente capitolato come dotazione minime, ed anche in sedi diverse, entro il limite del venti percento di aumento; parimenti è tenuto alla soppressione di distributori automatici entro il suddetto limite. Eventuali installazioni e soppressioni oltre il limite del venti percento delle dotazioni minime previste dal presente capitolato devono essere concordate tra le parti.
7) Il Concessionario non può apportare alcuna variazione al numero ed al posizionamento dei distributori senza la preventiva autorizzazione del Concedente; pertanto, eventuali variazioni richieste dal Concessionario relative al numero e al posizionamento dei distributori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Concedente.
8) Il Concessionario, inoltre, non può sospendere, nemmeno parzialmente, il servizio di rifornimento dei distributori.
9) Anche nel caso di installazione di ulteriori apparati di distributori nel corso dell’esecuzione della concessione, i costi di installazione e allaccio saranno a carico del Concessionario.
10) Le installazioni successive, per i distributori ed eventuali Box di distribuzione non compresi nel parco macchine iniziale, sono disposte o autorizzate dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dai Responsabili delle sedi interessate o di proposte formulate dal CS. Tutte le nuove installazioni possono essere soggette a verifica preliminare dell’RSPP della Stazione appaltante e del Comune di Sassuolo, in merito alla collocazione individuata, che deve essere rispondente alla norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.
11) Se ritenuto necessario, il DEC e/o i Responsabili di sede possono richiedere, prima, durante e dopo le installazioni, ulteriori pareri e/o verifiche agli Uffici Tecnici, in particolare per quanto attiene la realizzazione degli impianti elettrici e idrici a cui sono allacciati i distributori.
12) Lo spostamento dei distributori segue le stesse procedure e modalità previste per le nuove installazioni: è disposto o autorizzato dal DEC, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dai Responsabili delle sedi interessate o di proposte formulate dal CS, e può essere soggetto a pareri e/o verifiche da parte del RSPP della stazione appaltante e del Comune di Sassuolo.
13) La sostituzione dei distributori può essere concordata fra i Responsabili di sede e il Concessionario per le mutate esigenze della distribuzione in sede (a titolo di esempio: per aumentare o diversificare la capacità di distribuzione; a fronte di un mutamento quantitativo o tipologico dell’utenza). La sostituzione deve essere comunque avallata e autorizzata dal DEC, mentre è soggetta a verifica del RSPP della Stazione appaltante e del Comune di Sassuolo solo in caso di alterazioni significative del posizionamento e/o degli ingombri dei distributori.
14) Il DEC può disporre la sostituzione delle macchine nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all’inefficienza e/o obsolescenza di uno o più distributori. In tali casi il Concessionario è obbligato a dare seguito alla richiesta di sostituzione.
15) Il CS documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi sopra descritti (installazioni successive, spostamenti e sostituzioni), trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco, analogo a quello originale, con i relativi aggiornamenti.
16) Gli interventi sopra descritti (installazioni successive, spostamenti e sostituzioni) devono essere eseguiti
entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni.
ART. 16 - RIFORNIMENTO E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI
1) Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi, in relazione all’utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti e comunque con frequenza minima fissata per tutte le sedi, in due volte a settimana.
2) Il DEC può richiedere l’aumento delle frequenze dei passaggi per determinati periodi e/o sedi o punti di distribuzione (a titolo di esempio: per aumento dell’utenza potenziale in alcune sedi; per periodi caratterizzati da maggiori consumi concordando con il CS piani specifici di rifornimento, che impegnano formalmente il Concessionario, anche nel rispetto delle frequenze concordate; il CS può chiedere la riduzione della frequenza minima in caso di accertato mancato consumo dei prodotti.
3) Inoltre, in caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto deve provvedere al rifornimento entro il tempo massimo previsto in un giorno lavorativo. Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:
− verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
− rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
− verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.);
in particolare l’addetto deve controllare:
− che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
− verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
− verifica dell’igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse; la pulizia deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni volta che si rilevi sporcizia e/o rifiuti derivanti dall’uso dei distributori;
− verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori, eventuale svuotamento degli stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione dei rifiuti prodotti; i contenitori portarifiuti devono essere tenuti sempre in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino deteriorati o non idonei alla funzione.
ART. 17 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
1) La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti in loco, comprendono le seguenti attività:
a. controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
b. eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
c. interventi di manutenzione predittiva e controllo di allacci idrici ed elettrici;
d. ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell’intervento di manutenzione.
Tutti i distributori installati presso le sedi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con la frequenza minima pari a 2 (due) mesi. Inoltre, il DEC può concordare con il CS un programma specifico di
manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori e/o per determinati periodi. Il programma impegna formalmente il Concessionario nella tipologia di interventi da eseguire e nel rispetto della frequenza concordata. I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso l’officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di erogare gli stessi prodotti. In tal caso i distributori dovranno essere sostituiti senza sospensione di servizio.
2) La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni dei distributori, e comprende l’esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell’efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti, mediante interventi di manutenzione e riparazione e/o sostituzione delle componenti di allaccio ai punti di consegna idrici ed elettrici. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:
− su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato; − su chiamata dei Responsabili di sede o degli utenti della distribuzione;
− su impulso del CS o del personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni;
− a seguito di rilevazioni telemetriche sulla funzionalità delle macchine.
Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del distributore presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia, o tecnologicamente superiore, in grado di erogare gli stessi prodotti. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti e completati nel più breve tempo possibile e qualora eccedano il termine massimo di 2 (due) giorni, i distributori dovranno essere sostituiti entro i termini previsti al precedente ART.15.
Gli interventi si intendono eseguiti e completati nei seguenti casi:
− con la soluzione del guasto e il ripristino completo della funzionalità della macchina;
− con la constatazione dell’impossibilità di riparare il guasto in loco e l’avvio della procedura di sostituzione della macchina; in tal caso la sostituzione, con riattivazione del servizio, deve essere effettuata entro il tempo massimo indicato al precedente ART. 15.
Se richiesto dal DEC il Concessionario deve fornire o rendere accessibili resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, con informazioni sui distributori verificati e/o riparati, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.
Art. 18 - CONTROLLI
1) Il DEC si riserva di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso per tutta la durata del contratto: la verifica del rispetto delle norme, le ispezioni alle attrezzature, controlli sulla grammatura e qualità dei prodotti (al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta e alle norme di legge), controlli igienico sanitari anche a mezzo di laboratori esterni (senza che la ditta concessionaria possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto, possesso delle autorizzazioni necessarie.
2) L'accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
3) In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal Laboratorio o Istituto Specializzato all'uopo incaricato e le spese di analisi saranno a carico del fornitore.
4) I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della ditta concessionaria entro il più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente. Il committente
potrà chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per fondato motivo, lo stesso non ritenga opportuna l'erogazione.
5) Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la vendita di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato.
ART. 19 - DISINSTALLAZIONI E RIPRISTINO DEGLI SPAZI
1) Al termine della concessione, o in caso di risoluzione, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini, murari, e/o idraulici ed elettrici entro e non oltre 10 (dieci) giorni, avendo cura di garantire:
a) la continuità del servizio fino al giorno del ritiro;
b) il rimborso degli eventuali crediti ancora presenti nelle chiavette. Decorso inutilmente il suddetto termine, in caso di mancata rimozione, il Concedente potrà provvedere d’ufficio con spese a carico del Concessionario.
Tuttavia, prima della scadenza della concessione, il Concedente può fissare un termine diverso, in relazione ad eventuali esigenze connesse con le procedure di affidamento di una nuova concessione e con le modalità attuative per relativo il passaggio di gestione.
2) Nel corso del Contratto, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di singoli distributori o gruppi di distributori, a seguito di richiesta del DEC o di richiesta dei Responsabili di Sede e autorizzazione del DEC.
3) Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:
a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
b) rimozione degli impianti elettrico e idrico precedentemente realizzati dal Concessionario per l’alimentazione e l’allaccio dei distributori, salvo diversa indicazione del DEC e/o dei Responsabili di Sede;
c) rimozione di eventuali materiali di risulta;
d) ripristino e pulizia degli spazi.
4) Riguardo al suddetto punto b), nel caso di esplicita richiesta del DEC e/o dei Responsabili di sede, gli impianti realizzati a servizio delle macchine sono conservati intatti e rimangono di proprietà del Concedente, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o compenso, rimborso di eventuali migliorie e addizioni.
5) Riguardo al suddetto punto d), il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere.
6) Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all’uso continuativo dei distributori e alla frequentazione dell’utenza.
7) Pertanto, escludendo l’obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):
− la rimozione di eventuali viti, stop e canaline, utilizzati per l’installazione dei distributori e degli impianti di allaccio a servizio degli stessi;
− la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all’installazione degli impianti a servizio dei distributori, con stucco o altri materiali idonei;
− la pulizia delle pareti e del pavimento.
8) Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori, o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il servizio.
9) Il CS documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi di disinstallazione eseguiti nel corso del Contratto, trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco, con i relativi aggiornamenti.
ART. 20 - SANZIONI PER INADEMPIMENTI E PENALI
1) Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze da parte del Concessionario, il RUP applica, su segnalazione del DEC, le penali esplicitamente indicate nel testo del Capitolato e, relativamente agli interventi e alle attività operative, di seguito elencate:
a) Installazione completa del parco macchine iniziale presso le sedi indicate: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a distributore.
b) Installazione, spostamento, sostituzione singolo distributore, richiesta o autorizzata nel corso del Contratto: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a distributore.
c) Frequenza di base minima per passaggi di verifica e rifornimento: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a distributore.
d) Rifornimento su chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a distributore.
e) Igiene e pulizia dei distributori, degli spazi circostanti (in relazione all’uso dei distributori) e dei contenitori portarifiuti in dotazione, da eseguire nel corso dei passaggi di verifica e rifornimento: Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo a distributore.
f) Carenza manutentiva ordinaria e straordinaria: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a distributore.
g) Distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino e/o l’applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino: Euro 200,00 per ogni infrazione.
h) Distribuzione di prodotti non rispondenti alla normativa in materia di CAM: Euro 100,00 per ogni infrazione.
i) Disinstallazione e ritiro dell’intero parco macchine e/o del singolo distributore in corso o alla scadenza del Contratto: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a distributore.
j) Presenza di alimenti scaduti nei distributori: Euro 200,00 per ogni alimento rinvenuto che riporti indistintamente la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”;
k) Mancata osservanza dei prezzi da praticare agli utenti indicati in sede di gara: Euro 200,00 per ogni infrazione rilevata.
l) Presenza di alimenti scaduti nei distributori: Euro 400,00 per ogni alimento rinvenuto che riporti indistintamente la dicitura “da consumarsi entro”;
2) Il DEC rileva i casi sanzionabili con le suddette penali, anche a seguito di segnalazioni degli utenti e/o dei Responsabili di sede oppure avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio proposti dal Concessionario in sede di Gara.
3) Il RUP procede all’applicazione diretta delle penali, senza preventiva diffida, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al CS tramite mail.
4) Nel caso riscontri irregolarità non esplicitamente individuate come soggette a penali nel Capitolato ma tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, il DEC può richiedere al CS, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l’adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni), purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o con la normativa vigente. Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il DEC può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario una penale di Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dello stesso termine, per un massimo di 10 gg. lavorativi, oltre i quali il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
5) L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto del Concedente ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in
conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.
6) Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore.
ART. 21 - SICUREZZA
Nella gestione del servizio il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. Pertanto, il Concessionario è obbligato in particolare a:
attenersi alle prescrizioni contenuti nel DUVRI allegato
• utilizzare, per l’esecuzione delle attività tecnico-operative previste dalla Concessione, macchine e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, fornite di certificazione e marcatura CE;
• garantire, per la manutenzione e le eventuali riparazioni dei distributori, parti di ricambio conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine e dei componenti, fornite di certificazione e marcatura CE.
• fornire, se richiesto dal Concedente, ogni certificazione e documentazione prevista dalle norme di sicurezza in argomento;
• farsi carico degli eventuali adeguamenti dei requisiti tecnici delle macchine e/o dei relativi impianti di allaccio, derivanti da innovazioni della normativa o da prescrizioni delle autorità competenti;
• formare e informare il proprio personale addetto in materia di sicurezza ed igiene, prevenzione degli infortuni e pronto soccorso. Dunque, dotare il personale addetto, a proprie cura e spese, di indumenti appositi e di eventuali dispositivi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza ed igiene, in relazione alle specifiche attività svolte per la Concessione, in particolare per i lavori di installazione, rifornimento e manutenzione delle macchine;
・ prevedere, durante le installazioni dei distributori e l’allestimento dei Box di distribuzione, una segnaletica di sicurezza a beneficio a protezione di terzi, mantenendo liberi nella zona di lavoro le vie di esodo per eventuali emergenze, secondo la normativa vigente e le indicazioni contenute nel DUVRI o specificamente fornite dai competenti Uffici Tecnici e dal RSPP di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l e del Comune di Sassuolo;
・ mantenere in efficienza le macchine di distribuzione ed i relativi impianti di allaccio con specifici controlli tecnici, da eseguire con le modalità e la periodicità previste dalla normativa vigente e/o secondo le istruzioni del DEC e/o degli Uffici Tecnici;
・ documentare, se richiesto dal DEC e/o dai competenti Uffici Tecnici, l’esecuzione delle attività e l’adozione delle cautele suindicate. Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni agli impianti e/o ai locali e/o alle persone derivanti da inosservanza delle norme di sicurezza. Per i rischi e gli adempimenti relativi alle interferenze fra le attività del Concessionario e quelle del Concedente o di altri soggetti che operano presso la sedi che ospitano i punti di distribuzione, si farà riferimento al DUVRI allegato.
La conformità alle norme di sicurezza e alle disposizioni contenute nel DUVRI può essere oggetto di verifiche degli Uffici Tecnici e/o del RSPP di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l e del Comune di Sassuolo, sia preliminarmente, ossia prima dell’installazione di ogni distributore o punto di distribuzione, che periodicamente nel corso del Contratto.
In linea generale i distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, né posizionati in modo da ostruire o intralciare le possibili vie di esodo in caso di emergenze (a titolo esemplificativo: vani scala, pianerottoli, corridoi di passaggio, etc.). A seguito delle verifiche e valutazioni di cui al presente articolo, il Concedente può richiedere eventuali modifiche ritenute necessarie per adeguare la collocazione e/o l’allestimento e/o gli impianti di allaccio e/o le macchine alle prescrizioni delle norme di sicurezza e/o del DUVRI.
Il Concessionario ha l’obbligo di provvedere alle modifiche richieste, facendosi carico delle eventuali spese. Nel caso siano accertate inadempienze insanabili alle norme in materia di sicurezza e/o al DUVRI, ovvero nel caso in cui il Concessionario non esegua le modifiche richieste a seguito delle verifiche, il Concedente procede a risolvere il Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali del Concessionario.
ART. 22 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA
1) Il Concessionario:
• deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica;
• è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell’ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo il Concedente esente da qualsiasi responsabilità in merito;
• è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
2) Il Concessionario è obbligato a stipulare contratto assicurativo, con primaria compagnia assicuratrice e con impegno a mantenere lo stesso in essere per tutta la durata dell’appalto, con i massimali di seguito precisati, contro i rischi derivanti da:
a) Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, tra i quali la stessa Società concedente, e gli utenti utilizzatori del servizio, nessuno escluso e/o eccettuato, compresi i dipendenti degli stessi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con previsione dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona Euro 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali.
La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
− conduzione degli spazi consegnati;
− danni a cose in consegna e/o custodia;
− danni a cose di terzi da incendio
− danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
− danni arrecati a terzi, compresi i fruitori del servizio, la Società concedente stessa e i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli stessi, cagionati da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone che partecipino all’attività, a qualunque titolo, oggetto dell’appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
− danni derivanti da colpa grave del Contraente /Assicurato nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere;
− interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
− rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti delle amministrazioni appaltanti, dei suoi dipendenti e collaboratori, amministratori;
− danni da inquinamento accidentale;
− RC da produzione e smercio di prodotti alimentari; la polizza dovrà obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da eventuale intossicazione alimentare, avvelenamento o inquinamenti subiti dai fruitori del servizio, nonché ogni altro danno agli utenti conseguente alla produzione, distribuzione e somministrazione dei pasti, ivi compresi i danni conseguenti alla preparazione di diete speciali.
b) Responsabilità civile verso prestatori di Lavoro (RCO):
per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (prestatori d’opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 1.000.000,00 per persona
Prevedendo, tra le altre condizioni, anche le seguenti estensioni: - danno biologico; - danni non rientranti nella disciplina INAIL; - buona fede INAIL.
3) La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti.
4) Le polizze non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata il Concedente. Parimenti, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.
5) Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa.
6) Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso del Concedente. 7) Le polizze devono esplicitamente prevedere l’obbligo della Società Assicuratrice a:
− notificare tempestivamente al Concedente, a mezzo lettera raccomandata AR, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo;
− notificare tempestivamente al Concedente, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano menomare la validità dell’assicurazione;
− non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Concedente, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c.
8) Il Concedente si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento.
9) La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dal Concedente, comporta la revoca della Concessione.
10) L'accertamento dei danni sarà effettuato dal DEC alla presenza del legale rappresentante della ditta concessionaria o dal funzionario responsabile, incaricato dalla stessa. Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal Gestore, salva la revoca della concessione.
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE Salvo quanto previsto dall’art. 106, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte. Qualsiasi atto del Concessionario finalizzato alla cessione è nullo e determina la risoluzione di diritto del Contratto.
ART. 24 - SUBAPPALTO Per il subappalto si applica l’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
a. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi o parti di servizi che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 174 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
b. Al fine del subappalto si indicano di seguito le prestazioni previste dalla concessione:
− Opere edili ed impiantistiche;
− Servizio di pulizia
Art. 25 - MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Per le modifiche al contratto si applica l’art. 175 del D.Lgs 50/2016.
ART. 26 - RISOLUZIONE, CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO E SUBENTRO
1) Il Concedente può procedere alla risoluzione del Contratto, di diritto e senza alcun termine di preavviso, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, nei casi esplicitamente indicati negli articoli del presente Capitolato che descrivono la Concessione e i relativi adempimenti a carico del Concessionario.
2) La risoluzione ipso jure del Contratto può essere dichiarata, inoltre, nei casi di seguito elencati:
− cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Concessionario;
− frode o grave negligenza da parte del Concessionario, in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato e dal Contratto di Concessione;
− ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie;
− casi di tossinfezione alimentare;
− manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione delle attività previste per la Concessione, ovvero servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli Allegati e nell’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara.
− mancata produzione di autorizzazioni o abilitazioni amministrative e/o del Manuale HACCP.
3) Nelle ipotesi sopra elencate e in quelle esplicitamente indicate negli altri articoli del Capitolato il contratto è da intendersi risolto con effetto immediato, a seguito di dichiarazione del Concedente, inoltrata al Concessionario in forma di raccomandata AR o PEC.
4) Eventuali inadempienze non esplicitamente individuate dal Capitolato come causa di risoluzione, ma tali da inficiare o compromettere gravemente la regolarità del servizio in Concessione e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, sono contestate dal Concedente con diffida, inoltrata al Concessionario a mezzo raccomandata AR o PEC.
5) Nella diffida è prefissato un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale il Concessionario deve sanare l’inadempienza e/o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora non ritenga di accogliere le eventuali giustificazioni addotte dal Concessionario, il Concedente procede a risolvere il Contratto.
6) In tutti i casi di risoluzione del Contratto (quelli di diritto ex art. 1456 c.c. e quelli preceduti da formale diffida), il Concessionario non può vantare pretese di rimborso del canone e incorre nella perdita della cauzione definitiva, che è incamerata dal Concedente. Inoltre, rimane salvo e impregiudicato il diritto del Concedente ad agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
7) Per i casi di cessazione, revoca d’ufficio, subentro e per tutto quanto non previsto dal presenta articolo, si rinvia all’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 27 - CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Nell’esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione, il Concessionario è tenuto all’osservazione dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al DM 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).