ACCORDO ORGANIZZATIVO O DI COLLABORAZIONE
ACCORDO ORGANIZZATIVO O DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati.
VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
ATTESO CHE l’ASPAL è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna deputato all'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale;
ATTESO inoltre che l’ASPAL ha le competenze necessarie per fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche attive per l’occupazione;
VISTA la Legge 26 luglio1975 n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, per la quale l’impegno lavorativo per le persone soggette alla detenzione deve considerarsi strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento (artt.1, 20 e 21);
VISTO l’accordo siglato, ai densi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n.241, tra l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e il Tribunale di Cagliari, registrato nel repertorio degli atti amministrativi al
n. RAA 520/2017 del 05.12.2017, per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione ammessi al lavoro esterno;
ATTESO che gli “Obiettivi e Finalità comuni” del predetto accordo organizzativo o di collaborazione, ex art. 15 della L. 241/1990, sono stati quelli:
• di rendere operativo il principio contenuto nell’art.1 della legge 354/75 per il quale il trattamento rieducativo deve tendere, anche attraverso contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale dei detenuti, nonché quello contenuto nell’art. 20 della stessa legge che vede il lavoro come strumento per far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata in vista del suo reinserimento sociale;
• di incentivare una maggiore consapevolezza nei detenuti della valenza sociale dell’attività lavorativa che andranno a svolgere, tenuto conto anche della sua particolarità e del luogo in cui lavoreranno;
• di agevolare la modernizzazione e semplificazione del processo di dematerializzazione degli atti depositati ai sensi dell’art. 000 xxx x.x.x. (xxxxxx di conclusione delle indagini preliminari) e dell’art. 457 c.p.p. (giudizio immediato), custoditi nei locali Palazzo di Giustizia di Cagliari, da attuare ad opera di un soggetto gestore, che si avvarrà del lavoro di soggetti in regime di detenzione ammessi al “lavoro all’esterno” (Art. 21 della L. 354/75);
VISTO il successivo Atto integrativo registrato al n. RAA 109/2018 del 09.04.2018, per la prosecuzione del progetto in argomento, con il quale si è previsto una incremento dell’orario del lavoro dei soggetti coinvolti ed una diversificazione delle attività lavorative al fine dell’acquisizione di una più ampia ed ulteriore capacità professionale da parte dei beneficiari e di una maggiore produttività nel servizio;
CONSIDERATO che le attività di dematerializzazione dei fascicoli processuali, sinora svolte, hanno prodotto risultati soddisfacenti nella realizzazione del progetto in argomento consentendo ai soggetti impegnati nel programma l’acquisizione di una più ampia ed ulteriore capacità professionale;
ATTESO che la recente normativa richiede la riduzione dei tempi della procedura di avvio e conclusione dei procedimenti giudiziari per cui si rende necessaria la prosecuzione delle attività di dematerializzazione dei fascicoli processuali;
ATTESO che è intenzione dell’ASPAL e del Tribunale proseguire con la positiva iniziativa di inserimento lavorativo mirante a favorire il processo di rieducazione, recupero e inserimento dei soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati;
ATTESO, infine, che dalle interlocuzioni intervenute tra le parti è emersa la necessità e la volontà di portare a compimento il progetto in argomento concernente in particolare l’attività di dematerializzazione degli atti depositati ai sensi dell’art. 000 xxx x.x.x. (xxxxxx di conclusione delle indagini preliminari) e dell’art. 457 c.p.p. (giudizio immediato);
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario stipulare un nuovo accordo organizzativo o di collaborazione con il Tribunale di Cagliari per dare continuità al progetto in argomento, proseguendo la positiva esperienza pregressa e garantire l’inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra
l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926 nella persona del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx
e
il Tribunale di Cagliari
con sede in Cagliari, in Piazza Repubblica n.18, C.F. 80008920920 nella persona del Presidente Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
Finalità
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Il presente accordo disciplina i compiti dei soggetti firmatari in ordine alle procedure per la realizzazione dell’inserimento lavorativo dei soggetti in detenzione.
ART. 2
Obiettivo specifico e finalità comuni
Il presente “Accordo organizzativo o di collaborazione” ha per obiettivo specifico la prosecuzione del progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione (ex artt.1, 20 e 21 della legge 354/75) e di soggetti svantaggiati che scontano la pena con misure alternative alla detenzione in carcere o anche nel periodo immediatamente successivo a fine pena, finalizzato a:
• rafforzare il trattamento rieducativo di detti soggetti, teso, anche attraverso contatti con l’ambiente esterno, al loro reinserimento sociale;
• far acquisire al detenuto, attraverso lo strumento del lavoro, una preparazione professionale adeguata in vista del loro reinserimento sociale (art. 21 legge 354/75);
• incentivare una maggiore consapevolezza nei detenuti della valenza sociale dell’attività lavorativa che andranno a svolgere, tenuto conto anche della sua particolarità e del luogo in cui lavoreranno;
• agevolare la modernizzazione e semplificazione del processo di dematerializzazione degli atti depositati ai sensi dell’art. 000 xxx x.x.x. (xxxxxx di conclusione delle indagini preliminari) e dell’art. 457 c.p.p. (giudizio immediato), custoditi nei locali del Tribunale presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, da attuare ad opera di un soggetto gestore, che si avvarrà del lavoro di soggetti in regime di detenzione ammessi al “lavoro all’esterno”;
• attivare azioni di politiche attive sperimentali di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro di categorie svantaggiate e a rischio esclusione sociale.
ART. 3
Impegno delle parti
Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti, già definite nei precedenti Accordi. In particolare:
Il Tribunale si impegna a:
fornire all’ASPAL i progetti personalizzati di inserimento lavorativo;
individuare il soggetto gestore delle attività progettuali in base a criteri di competenza e affidabilità, con successivo atto di designazione che sarà comunicato all’Agenzia;
fornire tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti in capo all’Agenzia relative al progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione;
designare un funzionario responsabile dei rapporti con l’ASPAL e con il gestore delle attività, che avrà il compito di monitorare l’attività e di fornire all’Agenzia, un’attestazione di regolare esecuzione della prestazione, necessaria per la rendicontazione delle spese;
mettere a disposizione i locali adibiti alla lavorazione dei fascicoli e tutta l’attrezzatura hardware e software necessaria per la dematerializzazione, nonché a consegnare al responsabile del gestore, attraverso il proprio personale, i fascicoli da scansionare e a ritirare quelli lavorati.
L’ASPAL si impegna a:
Rimborsare al soggetto attuatore indicato dal Tribunale di Cagliari, a titolo di ristoro delle spese sostenute, il costo delle retribuzioni erogate a favore dei lavoratori impegnati nel progetto sperimentale di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati che scontano la pena con misure alternative alla detenzione in carcere o anche nel periodo immediatamente successivo a fine pena.
Promuovere incontri periodici con i soggetti coinvolti per un’attenta valutazione dello stato di attuazione del citato progetto sperimentale.
Promuovere, in accordo con il Tribunale, attività di comunicazione e divulgazione delle attività poste in essere al fine di favorire un potenziale rientro futuro nel mondo del lavoro dei soggetti in stato di detenzione.
ART. 4
Modalità di attuazione
Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo le stesse modalità definite nei precedenti accordi e secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico di cui al successivo art. 5 e in linea con l’iter sperimentato durante la realizzazione dei progetti oggetto dei precedenti accordi firmati tra le parti.
ART. 5
Comitato Tecnico
È istituito un Comitato Tecnico costituito dai rappresentanti dei soggetti firmatari per permettere la programmazione operativa e l’implementazione delle attività oggetto del presente Accordo. Il Comitato è convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione al predetto organismo si intende a titolo non oneroso. La Segreteria tecnica del Comitato sarà a cura dell’ASPAL.
ART. 6
Risorse finanziarie
Per l’attuazione del presente accordo saranno utilizzate risorse per un totale di € 75.000,00 (settantacinquemila).
Le risorse saranno erogate dall’Agenzia, con periodicità mensile, a favore del soggetto gestore, di cui al precedente art. 3, previa trasmissione:
di un report riepilogativo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del D.P.R. 445/2000), nel quale dovranno essere rendicontate le spese effettivamente sostenute per il pagamento delle retribuzioni a favore dei soggetti in stato di detenzione coinvolti nella realizzazione del progetto, comprese le
spese di segreteria e di consulenza del lavoro per l’elaborazione delle buste paga (nella misura massima del 10% del finanziamento concesso);
di una breve relazione, con cadenza mensile, sullo stato di attuazione e sugli obiettivi raggiunti;
di un’attestazione, da parte del funzionario responsabile dei rapporti con l’ASPAL e con il gestore delle attività, di regolare esecuzione della prestazione, necessaria per la rendicontazione delle spese.
Saranno ritenute ammissibili le spese per le quali sussiste l’inerenza alla realizzazione del Progetto.
I documenti amministrativi e contabili dovranno essere custoditi e conservati presso la sede del soggetto gestore a disposizione del Tibunale e/o dell’Agenzia su apposita richiesta.
ART. 7
Durata e controversie
Il presente Accordo ha validità fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 6.
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell’Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della L.241/90.
Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Tribunale di Cagliari
Il Presidente Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate