DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
IL RECLAMO E LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE
Definizione di reclamo
Dal 1° Aprile 2012 è stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del “reclamo”, il cui obiettivo è trovare un accordo preventivo con il Fisco ed evitare il ricorso al giudice (art. 39, comma 9, del decreto legge 98/2011).
Riguarda esclusivamente le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. Sono esclusi gli atti riguardanti il recupero degli aiuti di Stato.
Con riferimento agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia, l’istituto della mediazione trova applicazione alle controversie relative ad atti emessi dal 1° dicembre 2012 (data a decorrere dalla quale l’Agenzia dl Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate).
Rispetto agli altri istituti deflattivi del contenzioso, tra i quali l’autotutela e l’accertamento con adesione, il nuovo istituto è
obbligatorio per gli atti fino a 20.000 euro di valore: la mancata presentazione del reclamo determina, infatti, l’inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.
Valore della controversia
Si determina con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione di sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Modalità operative
Il reclamo va presentato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto che il contribuente intende impugnare e può contenere una motivata “proposta di mediazione”, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa (in allegato alla circolare n.9/E del 19 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate propone un fac-simile di istanza).
Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l’istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla
domanda di rimborso presentata.
Se è presentata istanza di accertamento con adesione, il termine per proporre l’eventuale richiesta di mediazione è sospeso per novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.
L’ufficio dell’Agenzia al quale presentare il reclamo, contenente sia il ricorso sia la proposta di mediazione, è la Direzione provinciale o la Direzione regionale che ha emanato l’atto.
In caso di atti suscettibili di reclamo emanati dall’Ufficio Provinciale
– Xxxxxxxxxx, l’istanza deve essere notificata a quest’ultimo.
Per gli atti emessi dai Centri operativi dell’Agenzia delle Entrate:
• Se riguarda un atto emesso nello svolgimento delle attività di controllo e di accertamento indicate nell’articolo 28 del decreto legge n. 78 del 2010 (controlli su contribuente che, in base all’incrocio dei dati provenienti dall’Inps, risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati), l’istanza va notificata alla Direzione cui spettano le attribuzioni sul tributo controverso (Direzione provinciale o regionale).
• Per gli altri atti (per esempio per gli atti relativi a rimborsi nei confronti di contribuenti non residenti o ai crediti d’imposta previsti dalle leggi speciali), il reclamo va presentato direttamente al Centro operativo.
Apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti, esaminano la documentazione presentata e
decidono se accogliere o meno il reclamo, o se formulare una controproposta di mediazione.
Trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte degli uffici, senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
Il termine per la costituzione in giudizio del contribuente (30 giorni) decorre da questa data. Essa avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale del ricorso, contenente l’istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduta da mediazione tributaria obbligatoria.
Se, invece, l’Agenzia delle Entrate respinge il reclamo (o lo accoglie parzialmente), prima che siano trascorsi i novanta giorni, il termine per costituirsi in giudizio decorre dal ricevimento del diniego ( o dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale).
È previsto, infine, che in una controversia interessata all’istituto del reclamo, la parte soccombente è tenuta a pagare, oltre alle spese di
giudizio, il 50% delle stesse, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il procedimento del reclamo e della mediazione.
Eccetto i casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi (da indicare nella motivazione) che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.
ATTENZIONE:
• La presentazione del reclamo non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato;
• L’istituto del reclamo è alternativo alla conciliazione giudiziale. È infatti previsto che nelle controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza, o di mancata conclusione della mediazione, non è possibile successivamente far ricorso alla conciliazione giudiziale. La mediazione, pertanto, sostituisce la conciliazione, assorbendone la funzione.
Il perfezionamento della mediazione
In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione. In ogni caso, la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al 40% dei minimi edittai previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Il beneficiario della riduzione delle sanzioni può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.
La mediazione si conclude con la sottoscrizione dell’accordo da parte dell’Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento, entro venti giorni, del’intero importo o della prima rata, in caso di pagamento rateale.
Il pagamento deve esser effettuato con il modello F24 ed è ammessa la compensazione.
Nel caso di accordo avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di un rimborso, la mediazione si perfeziona con la conclusione del medesimo accordo.
In assenza del versamento integrale delle somme dovute ( o della prima rata in caso di pagamento rateale), la mediazione non si perfeziona e l’atto originario, contro il quale in contribuente ha proposto reclamo, continua a produrre effetti.
Se, invece, non viene pagata una rata successiva alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.