COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
CODICE ENTE 11275
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Deliberazione CC / 4 / 2012 seduta del 10-02-2012 alle ore 21.00 OGGETTO:
ADEGUAMENTO DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AL D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I. - APPROVAZIONE NUOVO TESTO. ABROGAZIONE TESTI VIGENTI.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano: Pres. - Ass. Pres. - Ass.
XXXXX XXXXXXXX | xx | ||
Sindaco | |||
1) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | si | 7) XXXXXXX XXXXXXXXX | si |
2) XXXXX XXXXXXXX | si | 8) XXXXXX XXXXXX | xx |
3) XXXXXXX XXXXXXXXXX | si | 9) XXXXXXX XXXXXX | si |
4) XXXXXXXX XXXXXX | si | 10) XXXXXXX XXXXXXX | xx |
5) XXXXXX XXXXX | si | 11) XXXXXXXXX XXXXXXXX | si |
6) XXXXX XXXXXXXX | si | 12) XXXXX XXXXXXX | xx |
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Vercesi Dott.ssa Xxxxx.
Il Sig. Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.
Oggetto: Adeguamento dei vigenti Regolamenti Comunali per l’affidamento dei lavori, della fornitura di beni e servizi in economia al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Approvazione nuovo testo. Abrogazione testi vigenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
⮚ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.03.2009 si approvava il Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia;
⮚ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19.03.2009 si approvava il Regolamento per la fornitura di beni da eseguirsi in economia;
⮚ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.03.2009 si approvava il Regolamento per le forniture di servizi da eseguirsi;
⮚ che sopravvenute disposizioni normative, in particolare il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., pronunce giurisprudenziali ed interpretazioni dottrinarie rendono necessario procedere ad una modifica dello stesso;
Visto il nuovo schema di Regolamento composto da n. 33 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; Visto il Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri di regolarità tecnica resi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
I Consiglieri Comunali Xxxxxxx Xxxxxx, capogruppo della lista di minoranza “Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx” e Xxxxx Xxxxxxx, capogruppo della lista di minoranza “Progetto Sannazzaro”, anticipano il voto di astensione per le stesse motivazioni espresse al punto precedente dell’ordine del giorno.
Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
Consiglieri presenti n. 13 Consiglieri votanti n. 9
Consiglieri astenuti n. 4 (Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx) Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
DELIBERA
⮚ Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo del Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, delle forniture di beni e per la prestazione di servizi in economia, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
⮚ Di dare conseguentemente per abrogati i testi sino ad ora vigenti approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8, n. 9 e n. 10 del 19.03.2009;
⮚ Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Servizio affinché ne diano puntuale applicazione;
Successivamente, con la seguente separata votazione:
Consiglieri presenti n. 13 Consiglieri votanti n. 9
Consiglieri astenuti n. 4 (Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx) Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 10.02.2012
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DELLE FORNITURE DI BENI
E PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA
TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è emanato nell’ambito dell’autonomia dell’Ente di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, per la fornitura di beni e per la prestazione dei servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all’articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e all’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e ss.mm.ii. (nel seguito denominato semplicemente “Codice”), nonché quelle di cui agli artt. 173 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per i lavori e di cui agli artt. 329 e seguenti per i servizi e le forniture (di seguito “Regolamento Attuativo”).
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii..
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. o sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L’esecuzione di lavori in economia di cui all’articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto
correttamente del costo della sicurezza e del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, dando atto che dette voci non sono soggette a ribasso d’asta.
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di lavori in economia non può superare l’importo di euro 200.000,00, quello di servizi e forniture l’importo periodicamente rideterminato ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a. l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b. gli affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. I limiti di importo di cui al comma 1 sono automaticamente adeguati ai diversi limiti che dovessero essere fissati dalla successiva normativa in materia.
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori, beni e servizi in economia
1. Limitatamente all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori, i beni e i servizi in economia ai sensi dell’articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI
Art. 6 - Lavori in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite economico a fianco indicato, i seguenti lavori:
a) Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55 – 121 – 122 del Codice (entro il limite massimo di euro 200.000,00). Rientrano in questa fattispecie, a titolo meramente indicativo, e non esaustivo, i seguenti interventi di manutenzione o riparazione, concernenti:
⇨ opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
⇨ impianti tecnologici;
⇨ rete viaria, piazze, fossi comunali, cunette, condotti, alvei e relativi manufatti, opere di presidio e di difesa, sovrastrutture stradali, opere di sicurezza stradale e segnaletica
verticale e orizzontale, opere in verde e arredo urbano;
⇨ impianto di depurazione, fognature, fontane, pozzi;
⇨ prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
⇨ la pubblica illuminazione;
⇨ immobili di proprietà del Comune con relativi impianti, infissi e pertinenze, ovvero immobili presi in locazione nel caso in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
⇨ cimitero;
⇨ lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
⇨ lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della sanità e dell’incolumità pubblica.
b) Manutenzione di opere e/o impianti (entro il limite massimo di euro 200.000,00). Rientrano a titolo indicativo, ma non esaustivo, in questa fattispecie gli interventi concernenti:
⇨ opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
⇨ impianti tecnologici;
⇨ rete viaria, piazze, fossi comunali, cunette, condotti, alvei e relativi manufatti, opere di presidio e di difesa, sovrastrutture stradali, opere di sicurezza stradale e segnaletica verticale e orizzontale, opere in verde e arredo urbano;
⇨ impianto di depurazione, fognature, fontane, pozzi;
⇨ prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
⇨ la pubblica illuminazione;
⇨ immobili di proprietà del Comune con relativi impianti, infissi e pertinenze, ovvero immobili presi in locazione nel caso in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
⇨ cimitero;
⇨ lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
⇨ lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della sanità e dell’incolumità pubblica;
⇨ manti di usura del piano viabile;
⇨ sovrastrutture stradali;
⇨ corpo stradale nelle sue varie parti;
⇨ opere di presidio e di difesa;
⇨ lavori relativi a demolizioni, assicurazioni e concatenazioni di fabbricati e manufatti cadenti, compreso lo sgombero dei materiali rovinati;
⇨ lavori da eseguirsi con le somme dell’Amministrazione appaltante, nei lavori dati in appalto, o utilizzando l’eventuale ribasso d’asta qualora si verifichino esigenze impreviste, non imputabili ad errori o omissioni progettuali.
c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell’Ente (entro il limite massimo di euro 200.000,00). Rientrano a titolo indicativo, ma non esaustivo, in questa fattispecie i seguenti interventi:
⇨ opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
⇨ impianti tecnologici;
⇨ rete viaria, piazze, fossi comunali, cunette, condotti, alvei e relativi manufatti, opere di presidio e di difesa, sovrastrutture stradali, opere di sicurezza stradale e segnaletica verticale e orizzontale, opere in verde e arredo urbano;
⇨ impianto di depurazione, fognature, fontane, pozzi;
⇨ prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
⇨ la pubblica illuminazione;
⇨ immobili di proprietà dell’Ente con relativi impianti, infissi e pertinenze, ovvero immobili presi in locazione nel caso in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
⇨ cimitero;
⇨ lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in
esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
⇨ lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della sanità e dell’incolumità pubblica;
⇨ interventi di protezione civile;
⇨ interventi richiesti dall’ASL, dall’ARPA, dai Vigili del Fuoco;
⇨ interventi di consolidamento, puntellamento, concatenamento, messa in sicurezza, protezione, demolizione, sgombero di fabbricati, aree, opere, impianti, anche nell’ipotesi di esecuzione d’ufficio a carico di contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze;
⇨ interventi di bonifica.
d) Lavori di ogni specie che non possono essere differiti, dopo che siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara di qualsiasi tipo (entro il limite massimo di euro 200.000,00).
e) Lavori e rilevazioni necessari per la compilazione di progetti (entro il limite massimo di euro 200.000,00) quali, a titolo meramente indicativo, ma non esaustivo, concernenti:
✓ indagini idrogeologiche;
✓ carotaggi;
✓ sperimentazioni.
f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori (entro il limite massimo di euro 200.000,00).
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, i lavori accessori e strumentali all’installazione e posa in opera di beni forniti ai sensi dell’articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8.
Art. 7 - Forniture in economia
1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico dell’Ente in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
a. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
b. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, nonché abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
c. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
d. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e. beni per la toponomastica, la segnaletica, e la numerazione civica;
f. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
g. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
x. xxxxxxx, xxxxxxx, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
i. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
j. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
k. combustibile per il riscaldamento di immobili;
l. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
m. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
n. essenze vegetali ed attrezzature per le aree a verde;
o. attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, per i campi da giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
x. xxxxxx, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade, piazzali e manufatti vari;
x. xxxxx, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
x. xxxxxxxx di contrassegni legali, xxxxxxx, bolli, francobolli, altri valori bollati;
s. opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
t. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
u. materiale per la Protezione Civile;
v. forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e di cui non possa esserne differita l'acquisizione;
x. xxxxxxxxx da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.)
e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Il ricorso alle prestazioni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno di un contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione, nell’ambito del contratto medesimo;
c) Prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene o salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
4. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’art. 8.
Art. 8 - Servizi in economia
1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell’Ente o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d) servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f) servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica di cui all’allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione, lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k) servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
m) servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
o) servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
p) servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
q) servizi di trasporto per ferrovia di cui all’allegato II.B categoria 18, numero di riferimento CPC 711;
r) servizi di trasporto per via d’acqua di cui all’allegato II.B categoria 19, numero di riferimento CPC 72;
s) servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti di cui all’allegato II.B, categoria 20, numero di riferimento CPC 74;
t) servizi legali di cui all’allegato II.B, categoria 21, numero di riferimento CPC 861;
u) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all’allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d’ufficio che per servizi di assistenza;
v) servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali e/o di proprietà dell’Ente, del territorio e di manifestazioni;
w) servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
y) servizi sanitari e sociali cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, spese per la prevenzione del randagismo;
z) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all’allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 7;
b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e) servizi tecnici e quelli attinenti l’architettura e l’ingegneria di cui agli artt. 252 e seguenti del Regolamento attuativo;
f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e di cui non possa esserne differita l'esecuzione;
g) servizi da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione.
3. Il ricorso alle prestazioni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno di un contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione, nell’ambito del contratto medesimo;
c. Prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d. Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene o salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell’articolo 7.
5. Per quanto attiene l’affidamento degli incarichi configurabili come prestazioni d’opera intellettuale di cui al Decreto Legge n. 223/2006 come convertito in Legge n. 248/2006 e ss.mm.ii. (Affidamento di incarichi ad esperti esterni) si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari.
Art. 9 - Interventi misti
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all’articolo 4, comma 1, si applica all’intervento considerato unitariamente.
TITOLO III - PROCEDIMENTO
Art. 10 - Responsabile di servizio e responsabile del procedimento
1. L’Amministrazione opera a mezzo del responsabile di servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento dell’Ente di organizzazione e strumenti operativi.
2. Il responsabile di servizio, qualora non sia anche responsabile unico del procedimento, come previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli articoli 9 e 272 del Regolamento attuativo, può avvalersi di un responsabile unico del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile stesso, resta a carico del responsabile del servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 273, comma 2, del Regolamento attuativo, il R.U.P. qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 10, comma 7, del Codice, propone all’Amministrazione comunale l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e le modalità di cui al presente regolamento.
Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all’articolo 10, ove non sia possibile l’esecuzione con il personale dell’Ente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell’Ente o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’intervento.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all’articolo 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all’articolo 10 richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (art. 125 commi 8 e 11 del Codice). Le indagini di mercato si svolgono nel rispetto di quanto previsto dall’art. 332 del Regolamento attuativo.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
a. l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b. le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
c. le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
d. il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
e. le modalità di presentazione dell’offerta, i criteri di affidamento e gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
f. il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
g. l’eventuale clausola di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
h. la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
i. la data entro cui devono pervenire le offerte;
j. i casi di recesso e risoluzione;
k. il riferimento alla normativa sulla privacy;
l. il nominativo del responsabile unico del procedimento;
m. le procedure di verifica di congruità dell’offerta e di applicazione dell’art. 86 del Codice (Anomalia);
n. i requisiti di partecipazione e le clausole di esclusione;
o. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
p. l’eventuale computo metrico estimativo;
q. gli eventuali grafici o elaborati progettuali;
r. gli eventuali capitolati speciali o fogli patti o condizioni;
s. l’obbligo del versamento della “tassa sulle gare” all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui all’art. 1 – comma 67 della Legge n. 266/2005 e ss.mm.ii., per i contratti di lavori, servizi e forniture per contratti di importo non inferiore a 40.000,00 Euro;
t. Gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
3. Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui alla lettera n) del comma 2 del presente articolo si specifica che l’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico–professionale ed economico–finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
A. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
B. quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
C. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico, sanità pubblica o di tutela della pubblica incolumità;
D. nel caso di lavori, servizi o forniture, quando l'importo della spesa sia inferiore a euro 40.000,00.
Art. 13 - Atti della procedura
1. Il responsabile di servizio adotta la determinazione a contrarre di cui all’art. 11 – comma 2 del Codice, quando la complessità della prestazione richiesta lo renda opportuno e comunque il valore del contratto sia pari o superiore a 40.000,00 Euro;
2. La lettera di invito, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento, può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d’urgenza di cui all’articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all’articolo 20, l’invito può essere fatto a mezzo telefono.
3. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di xxxxxx, il responsabile di cui all’articolo 10
predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. Qualora l’intervento non presenti particolari difficoltà nell’individuazione dell’oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all’articolo 10 redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di invito.
6. La stazione appaltante, all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente, indipendentemente dal valore economico della stesso, è tenuta a dotarsi del codice identificativo di gara (CIG) e nel caso di lavori pubblici del CUP.
7. La stazione appaltante è tenuta all’eventuale versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici della “tassa sulle gare”.
8. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono soggetti all’obbligo di post-informazione sul sito web del Comune, ai sensi dell’art. 173, comma 2 e 331, comma 3 del Regolamento attuativo.
9. Sono altresì soggetti alla comunicazione obbligatoria all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi del Comunicato dell’A.V.C.P. 14/12/2010, nonché alla comunicazione all’Autorità nel rispetto del Comunicato del 04/04/2008.
Art. 14 - Scelta del contraente – Congruità dell’offerta – Comunicazioni
1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in modo esaustivo e dettagliato;
b. in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile unico del procedimento che può farsi supportare da due assistenti, scelti preferibilmente all’interno dell’Ente, di cui uno funge da segretario verbalizzante.
3. Qualora lo si ritenga opportuno, tenuto conto dell’entità e della tipologia dell’intervento, può prevedersi, purché specificatamente indicato e motivato negli atti procedurali e nella lettera d’invito, la verifica di congruità dell’offerta, secondo quanto previsto dal Xxxxxx e dal Regolamento attuativo.
4. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell’offerta dell’affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva, o nell’ambito della determinazione di affidamento.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con determinazione del responsabile di servizio; con la stessa determinazione è assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
6. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva diventa efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice, effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.
7. il R.U.P. è tenuto a dar corso a tutte le comunicazioni, previste dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i termini nello stesso previsti.
8. Il responsabile unico del procedimento è tenuto a comunicare all’Osservatorio dei lavori Pubblici i dati di
cui all’art. 7 – comma 8 del codice, nonché ogni ulteriore dato richiesto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché a pubblicare sul sito Web del Comune l’avvenuto affidamento indipendentemente dal valore dello stesso (Post Informazione).
Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa
1. Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto, la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell’Ente (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
Art. 16 - Mezzi di tutela
1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice e l’art. 12 del Regolamento attuativo.
Art. 17 – Contratto
1. Ai sensi dell’art. 173, comma 1, e 334, comma 2 del Regolamento attuativo, il contratto affidato mediante procedure in economia è stipulato nelle forme e secondo i valori di cui al successivo articolo 18.
2. Tale contratto se stipulato nella forma dell’atto di cottimo o della scrittura privata o dell’atto pubblico amministrativo, deve indicare, quali contenuti minimi, quelli di cui all’art. 173 del Regolamento attuativo.
3. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto e dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, alla consegna dei lavori, della fornitura o all’esecuzione del servizio, se sussistono i presupposti di cui all’art. 11, comma 9, del Codice.
Art. 18 – Forme e termini per la stipula del contratto
1. Il contratto per l’acquisizione in economia di lavori,di beni e servizi, può essere stipulato:
a) mediante buono d’ordine con accettazione o secondo gli usi del commercio, quando il valore del contratto non supera euro 10.000,00;
b) con scrittura privata tra il Responsabile di Servizio e la Ditta appaltatrice, per i contratti di valore inferiore a euro 40.000,00;
c) in forma pubblico-amministrativa, per contratti di valore pari o superiore ad euro 40.000,00;
2. Tutti i valori indicati nel precedente comma sono da intendersi al netto dell’I.V.A..
3. Tutte le spese inerenti il contratto (bolli, diritti, copie, registrazione, ecc.), se dovuti, sono a carico della ditta appaltatrice.
4. I termini per la stipula del contratto sono stabiliti dall’art. 11, comma 10 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Art. 19 - Interventi d’urgenza
1. Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 del Regolamento attuativo, questa deve risultare da un verbale o da un atto procedimentale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all’articolo 10 o dal tecnico all’uopo incaricato. Esso è accompagnato, da una stima, anche approssimativa, dei costi dell’intervento, ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione all’esecuzione dell’intervento stesso.
Art. 20 - Lavori di somma urgenza
1. Nei casi di lavori di somma urgenza di cui all’art. 176 del Regolamento attuativo, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile unico del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, nel momento in cui prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 19, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per tale scopo.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 va data immediata comunicazione al responsabile di servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo, si applica l’art. 163, comma 5 del Regolamento attuativo.
5. Il responsabile unico del procedimento o il tecnico redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile di servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 10 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
Art. 21 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
1. Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all’articolo 20 siano ordinati dal Sindaco o da chi lo rappresenta nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 10, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di servizio provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 22 – Lavori affidati in economia per cottimo
1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di xxxxxxxxx con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
b) mediante l’esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d’ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall’ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all’articolo 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.
Art. 23 - Garanzie
1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’art. 10, i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’art. 10 i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’articolo 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’articolo 113 e 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
Art. 24 – Adeguamento dei prezzi/Prezzo chiuso
1. Si applicano gli artt. 171 e 172 del Regolamento attuativo.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 25 - Contabilità e liquidazione dei lavori
1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 178 e seguenti del Regolamento attuativo.
2 La liquidazione del dovuto viene effettuata con proprio provvedimento dal responsabile di servizio (visto, attestazione, determinazione, ecc.).
Art. 26 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere
all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell’esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici dal Codice e dal Regolamento attuativo.
Art. 27 – Esecuzione in via d’urgenza
1. L’esecuzione in via d’urgenza è possibile esclusivamente laddove siano stati verificati i presupposti di cui all’art. 11, comma 9, ultimo periodo del Codice.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L’ ESECUZIONE DELLE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 28 – Garanzie
1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’art.10, non è richiesta la presentazione di alcuna garanzia nel caso di affidamento diretto di beni o prestazioni di servizi.
2. Nelle altre ipotesi, a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi, può essere richiesta alla ditta appaltatrice una garanzia valutata dal R.U.P. in relazione alla peculiarità e/o alla durata della fornitura o del servizio.
3. Tale garanzia, che sarà svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. Qualora la durata, il contenuto o la complessità della prestazione lo giustifichino, il responsabile unico del procedimento può richiedere ulteriori garanzie.
Art. 29 – Pagamenti e procedure contabili
1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall’accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell’esecuzione.
2. La verifica di conformità può essere sostituita con una attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal R.U.P. ovvero dall’emissione di un visto del R.U.P. sulle fatture di spesa.
3. Il R.U.P. svolge anche la funzione di Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300 del Regolamento attuativo.
4. La liquidazione è effettuata dal responsabile di servizio, con proprio provvedimento (visto, attestazione, determinazione, ecc.).
Art. 30 – Esecuzione in via d’urgenza
1. L’esecuzione in via d’urgenza è possibile esclusivamente laddove siano stati verificati i presupposti di cui all’art. 11, comma 9, ultimo periodo del Codice.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 – Controversie
1. Ove possibile, le controversie in ordine all’esecuzione dei contratti pubblici, vanno risolte bonariamente con le procedure previste dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (transazioni/accordi bonari).
2. Di norma viene esclusa la competenza arbitrale per la soluzione di controversie in ordine all’esecuzione del contratto, quale prevista dall’art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., optando per la scelta del giudice competente per materia.
Art. 32 – Inosservanza delle disposizioni del regolamento
1. Nel caso in cui vi sia stata esecuzione di lavori, fornitura di beni, prestazione di servizi in violazione delle disposizioni, dei limiti e degli obblighi previsti dal presente regolamento, compreso quello relativo al divieto dell’artificioso frazionamento delle commesse di cui agli artt. 6, 7 e 8, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato esecutore ed il funzionario, o il dipendente, o l’amministratore, che abbia consentito la prestazione.
Art. 33 – Entrata in vigore
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
ARTICOLO
INDICE
TITOLO I – PRINCIPI
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2. MODALITA’ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA
3. PROCEDURE ALTERNATIVE E VINCOLI LEGALI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI
4. LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA
5. LIMITI SPECIALI A TALUNE TIPOLOGIE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI
6. LAVORI IN ECONOMIA
7. FORNITURE IN ECONOMIA
8. SERVIZI IN ECONOMIA
9. INTERVENTI MISTI
TITOLO III – PROCEDIMENTO
10. RESPONSABILE DI STRUTTURA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
11. INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA
12. INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO
13. ATTI DELLA PROCEDURA
14. SCELTA DEL CONTRAENTE – CONGRUITA’ DELL’OFFERTA – COMUNICAZIONI
15. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
16. MEZZI DI TUTELA
17. CONTRATTO
18. FORME E TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
19. INTERVENTI D’URGENZA
20. LAVORI DI SOMMA URGENZA
21. INTERVENTI D’URGENZA O LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO
TITOLO V – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
22. LAVORI AFFIDATI IN ECONOMIA PER COTTIMO
23. GARANZIE
24. ADEGUAMENTO PREZZI/XXXXXX XXXXXX
25. CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
26. LAVORI O XXXXXX NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE
27. ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA
TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
28. GARANZIE
29. PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI
30. ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
31. CONTROVERSIE
32. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
33. ENTRATA IN VIGORE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 10.02.2012
PARERI DI REGOLARITA’
((ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.)
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL SEGRETARIO COMUNALE Resp. Uff. Demografico e Uff. Commercio
x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
data 08.02.2012
data 08.02.2012
data 08.02.2012
data 08.02.2012
data 08.02.2012
data 08.02.2012
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
x.xx Xxxxxxxxx Xxxxx
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
x.xx Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx -
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
x.xx Rag. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
x.xx Xxxx Xxxx Xxxxx