Schema di Atto di Accordo ai sensi dell’articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241
Schema di Atto di Accordo ai sensi dell’articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241
e dell’articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20
per la
Riqualificazione urbana dell’ambito della Fermata “Policlinico”
Intervento di riqualificazione e completamento della fermata “Policlinico” della ferrovia Modena-Sassuolo, e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita non alimentare ad insegna UniEuro, con proposta di cambio di destinazione d’uso in deroga agli strumenti urbanistici, da attuarsi mediante ristrutturazione edilizia di una porzione di immobile denominato “Ex Concessionario Stanguellini” sito in Via Xxxxxx Est
a valere tra
Comune di Modena, con sede in Modena (MO) alla xxx Xxxxxxx 00, codice fiscale 00221940364, agente in persona del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale dott. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Modena (MO) il 27 giugno 1974, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di delega Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Modena n. del , agli atti del Comune e da aversi qui integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come “Comune”, da una parte
e
Società Stanguellini Spa, con sede in Modena (MO) Via Xxxxxx Est n.756 codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle imprese di Modena 00693220360 agente in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, nata a Scandiano (RE) il 13/04/1977, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliata per la carica presso la sede della società che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzata in virtù dei poteri conferitile dallo Statuto della società nonché da delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 30/06/2016, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come “Proprietari”, o “Stanguellini SPA”
e
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Modena il 08/06/1944, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come
“Proprietari” o “Stanguellini”
e
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Modena il 12/09/1955, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come “Proprietari” o “Stanguellini”
nonché
Società SGM Distribuzione Srl con sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x. 00, quale incorporante della Unieuro S.r.l., numero di iscrizione nel registro delle imprese di Forlì- Cesena, codice fiscale e partita iva 00876320409, agente in persona del procuratore speciale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Forlì l’11.2.1966, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzata in virtù dei poteri conferiti in forza di procura Atto Notaio Xxxxx Xxxxxxx del 6.7.2016, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, “Operatore Economico” o “ Unieuro”;
Stanguellini, Stanguellini SPA e Unieuro,
ove considerate unitariamente, indicati anche come “Proponente”, dall'altra parte
dato atto
1. Che i signori Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, sono pieni proprietari:
Foglio | Particella | Sup. catastale (mq) | Categoria | ||
161 | 163 | 1.306 |
a.) di un terreno posto in Modena, Via Scanaroli, censito al catasto terreni del Comune di Modena (codice F257) come segue, per una superficie catastale complessiva pari a 1.306,00 mq.:
nel seguito per brevità indicato anche come “area di via Scanaroli ” Che la Società Stanguellini è altresì esclusiva proprietaria:
b.) di terreno con sovrastanti fabbricati a destinazione produttiva, siti in Modena alla via Xxxxxx Est, angolo Via Araldi, censiti al catasto fabbricati del Comune di Modena (codice F257) come segue:
Foglio | Particella | Zona Cens. | Sub | Categoria | Rendita |
163 | 45 | 3 | 5 parte | D/8 | 87480 |
163 | 358 |
nel seguito per brevità indicato anche come “ex Concessionario Stanguellini ”
L’estratto di mappa catastale si allega al presente Atto di Accordo quale ALLEGATO A.
Nel seguito per brevità al complesso degli immobili di cui ai punti a.) e b.) ci si riferirà anche con il termine “Immobili ”
2. che l’area di Via Scanaroli è collocata in un contesto fortemente abitato e versa in uno stato di progressivo degrado, per scarsa manutenzione ed utilizzi spesso impropri, e da tempo è oggetto di interesse dell’Amministrazione Comunale per il completamento della stazione di fermata denominata “Policlinico” della linea ferroviaria Modena-Sassuolo;
3. che l’ex Concessionario Stanguellini ospita il Museo Stanguellini, che è importante collezione di auto storiche di proprietà privata, visitabile su appuntamento ed inserita nei circuiti del turismo motoristico locale, e che rappresenta un patrimonio importante per la storia della città; risultando l’edificio per il resto ampiamente sottoutilizzato;
dato inoltre atto
4. che l’area di Via Scanaroli è destinata dal Piano Regolatore del Comune di Modena a Servizi di Interesse Collettivo (Area G), Zona Elementare 436 area 06, e a tutt’oggi non vi sono state le condizioni per una sua completa attuazione;
5. che tale area è inclusa nel perimetro delle zone classificate come “aree carenti di servizi di interesse collettivo” (QC: Tav. 1.K4A “Aree destinate a Servizi di Interesse Collettivo ed Attrezzature Generali”) dal Piano Regolatore vigente;
6. che i Proprietari intendono quindi avvalersi della facoltà di cui all’art. 16.10 “Modalità perequative di attuazione delle zone G” del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE del Piano Regolatore vigente - e del relativo regolamento di attuazione – proponendo quindi la cessione integrale dell'area a Servizi di Interesse Collettivo di cui sopra al Comune di Modena.
Il computo della potenzialità edificatoria ed i parametri urbanistici, conformemente a quanto prescritto dal predetto art. 16.10 sono i seguenti:
o Sf = 1.306 mq.
o Sf riferita al 30% dell’area: mq. 392
o SU massima per residenza: mq. 200
o Capacità insediativa per residenza: n. 3 abitazioni
7. che l’area di via Scanaroli è posta in adiacenza al tratto ferroviario interrato della linea “Modena/Sassuolo” (tratto denominato “Gigetto”), con sovrastante pista ciclopedonale attrezzata, in cui è stata posizionata una fermata denominata “Policlinico”, ed è attualmente utilizzata come zona di collegamento con le attigue vie Scanaroli e Carbonieri;
8. che la riqualificazione di tale porzione di tessuto urbano costituisce obiettivo di interesse per la comunità locale, ed è possibile dare corso alla sua attuazione secondo gli obiettivi primari dell’Amministrazione Comunale, rivolti all’intercettazione, alla fonte, del pendolarismo tra Modena e i principali centri della provincia attraverso l’aumento del livello di servizio della rete ferroviaria locale, sia con nuove stazioni e fermate sia con la definizione di dedicati parcheggi di interscambio per la sosta dei veicoli e delle biciclette, al fine di favorire la massima integrazione tra sistemi di trasporto e la maggiore frequenza della linea ferroviaria locale;
9. che l’area è soggetta a evidenti fenomeni di degrado e sottoutilizzo, e da tempo un Comitato locale denominato “Fermata per ripartire” sollecita il Comune all’attivazione di azioni e strumenti per il recupero dell’area e la piena funzionalizzazione della fermata;
10. che le condizioni di cui al presente accordo possono di conseguenza consentire al Comune la realizzazione, in tempi rapidi e certi, della riqualificazione della sopracitata area di via Scanaroli per la realizzazione di spazi pubblici attrezzati e di parcheggi, senza necessità di avviare complesse procedure di espropriazione;
11. che i Proprietari si sono resi disponibili a cedere l’area di via Scanaroli, condizione necessaria per la riqualificazione urbana dell’area della fermata “Policlinico”, a fronte della disponibilità da parte del Comune a valutare la possibilità di cambio di destinazione d’uso a medio piccola superficie di vendita non alimentare, di una porzione dell’immobile ex Concessionario Stanguellini ;
12. che alla luce di quanto sopra, il Comune ha interesse ad acquisire l’area di via Scanaroli che i Proprietari propongono di cedere, in cambio del riconoscimento della predetta nuova destinazione d’uso;
13. che tale interesse del Comune ad acquisire e a riqualificare l’area di Via Scanaroli , è stato palesato ai proprietari con lettera prot. 176743/2015, invitandoli a presentare una possibile proposta progettuale;
dato altresì atto
14. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 in data 22 dicembre 2003 il Comune, a sensi dell'articolo 43 comma 5 e 6 bis nonché degli articoli 28, 29 e 30 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, ha stabilito quali previsioni dell'allora vigente PRG costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
15. che l’area di Via Scanaroli indicata alla lettera a) del punto 1) è attualmente classificata dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune come segue: “II – Ambito urbano Consolidato a1 - Aree di tutela e ricostituzione ambientale situate nel quadrante Sud-Est della Via Xxxxxx Zona Elementare n. 436 (Ex zona territoriale omogenea B) Area 06 disciplinata dal RUE: L'area è destinata a servizi di interesse collettivo. Destinazioni ammesse: E/9 G/4 G/6” (ALLEGATO B);
16. che la medesima area è altresì compresa all’interno del perimetro “Aree carenti di Servizi di Interesse Collettivo” e che la disciplina delle zone G (art. 16.10 del sopracitato Testo delle Norme) prevede per tali aree la cessione integrale al Comune;
17. che i fabbricati ex Concessionario Stanguellini indicati alla lettera b) del punto 1) sono attualmente classificati dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune come segue: “III – Ambito da riqualificare; b – Aree di ricomposizione e riassetto Zona Elementare n. 593 (Ex zona territoriale omogenea D) - Area 02 disciplinata dal RUE Destinazioni ammesse: C/2 C/3 Altezza Massima per Funzioni Produttive :1 p+pt Capacità Insediativa per Funzioni Produttive :7500 mq/ha” (ALLEGATO B);
dato atto
18. che la disciplina prevista dagli strumenti di pianificazione approvati nel tempo dal Comune è coerente con il più recente orientamento del legislatore, sia nazionale che regionale, volto ad incentivare fortemente gli interventi di riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano esistente, perseguendo il duplice obiettivo della riduzione del consumo di suolo e del progressivo recupero di situazioni di degrado, potenziali o in atto;
19. che l'interesse pubblico sotteso alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente è sancito da una pluralità di interventi normativi, sia nazionali che regionali, succedutisi nel corso degli ultimi anni e ripresi, con propri provvedimenti espliciti, da parte del Comune;
20. che l'articolo 5 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, nella sezione “costruzioni private”, comma da 9 a 14, dispone: “9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ... le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che
prevedano: … c) l'ammissione delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; … 11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 (la norma che disciplina il rilascio del permesso di costruire in deroga; n.d.e.)”;
21. che la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha disciplinato l'attuazione dei principi inerenti la riqualificazione incentivata dalle aree urbane tramite l'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 19, ove si dispone tra il resto: “1. I principi definiti dall'articolo 5, comma 9, del decreto – legge 13 maggio 2011, n.70 ... sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane si intendono recepiti e regolati nell'ordinamento regionale dell'Xxxxxx Xxxxxxx attraverso le seguenti disposizioni della legge regionale 06 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio): a) l'articolo 16, il quale introduce nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) l'articolo 7-ter (Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente); b) l'articolo 48, il quale introduce nell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000 l'articolo A-14bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive); 2. Nella elaborazione
e nella variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni assicurano
l'applicazione degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000”;
22. che l'articolo 7ter della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, ai comma 1 e 2, dispone: “la pianificazione urbanistica persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente ... 2. A tale scopo la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico: a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo; ... f) realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate”;
23. che l'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15, nel disciplinare il permesso di costruire in deroga dispone: “1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale. 2. La deroga, nel rispetto
delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano di interesse pubblico gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga fino a quando la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'articolo 7-ter della legge regionale 20 del 2000 e all'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19”;
24. che con gli articoli 17 e 25 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, il legislatore nazionale ha introdotto ulteriori modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, orientate anch'esse alle semplificazione delle procedure in materia edilizia, tra il resto attraverso la ridefinizione della nozione di “mutamento d'uso urbanisticamente rilevante” (articolo
23 ter del TUE) nonché attraverso la disciplina del “permesso di costruire convenzionato” (articolo 28 bis del TUE), il cui rilascio è reso possibile nelle ipotesi in cui “le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata” e la cui convenzione “specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi”; ed inoltre attraverso l’ampliamento delle condizioni di deroga ammesse nel permesso di costruire (articolo 14 comma 1-bis del TUE) nonché con la introduzione del concetto di Contributo Straordinario, in relazione “alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso” (articolo 16 comma 4-bis del TUE)
dato atto inoltre
25. che, declinando opportunamente il quadro normativo sopra richiamato, il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 in data 18 dicembre 2014, ha approvato il documento di indirizzo denominato “Sblocca Modena, riqualificazione e riuso per l'occupazione” (nel seguito indicato anche come “Documento Sblocca Modena”), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
26. che il Documento Sblocca Modena, tra il resto:
- valorizza l'utilizzo dello strumento del permesso di costruire in deroga e richiama i presupposti normativi che delimitano l'estensione del potere di deroga;
- detta i criteri generali per l'applicazione dei principi della deroga, in particolare
con riferimento agli ambiti di riqualificazione già individuati dal PSC ove gli interventi di trasformazione e riqualificazione attuano obiettivi urbanistici già sottesi dagli strumenti stessi;
- definisce le modalità di calcolo del Contributo Straordinario;
27. che l'articolo 14.1 delle Norme di PSC-POC-RUE, nella sezione “assegnazione/trasferimenti di potenzialità edificatoria o modifiche di destinazioni d'uso - accordi ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 0000, x. 00 (XXX)”, per quanto qui di rilievo, dispone: “2. In tutti i casi in cui vengono attribuite maggiore potenzialità edificatoria o più vantaggiose destinazioni d'uso edilizio rispetto alle precedenti previsioni di PRG, è comunque dovuta una compensazione economica (monetizzazione), aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione dovuto per la realizzazione dell'intervento, commisurata ad ½ del maggior valore economico generato da tali modifiche. Tale compensazione è utilizzata per la realizzazione di opere e servizi pubblici, o per l'acquisizione di aree per tali opere e servizi. 3. Le modalità di calcolo e corresponsione di detta compensazione sono state stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale”;
28. che la disciplina attuativa e integrativa del disposto dell'articolo 14.1 sopra richiamato è definita dal Comune mediante il “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art. 14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2008, e modificato nel testo attualmente vigente con delibera del Consiglio Comunale n. 43/2016; mentre i valori medi degli immobili da utilizzare sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 685/2010, e da ultimo modificato nel testo attualmente vigente con deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2016; il cui contenuto di entrambi gli atti deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
considerato
29. che, dando applicazione, tra il resto, ai principi e ai criteri desumibili dalle disposizioni provvedimentali e normative sopra richiamate, il Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie del Comune di Modena (nel seguito indicato anche, per brevità, come “Settore”) ha condotto numerosi incontri preliminari atti a verificare la fattibilità di un intervento che prevedesse la cessione e la riqualificazione dell’area di via Scanaroli ; a fronte di una ipotesi di riuso, attraverso un cambio d’uso delle destinazioni attualmente vigenti, di una porzione dell’immobile dell’ex Concessionario Stanguellini per l’insediamento di una medio piccola struttura di vendita non alimentare a insegna UniEuro;
30. che il Comune e il Proponente , pertanto, hanno dato corso ad un confronto in contraddittorio tra loro, anche nel corso di incontri convocati ai sensi dell'articolo 11
comma 1 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di valutare appieno la praticabilità di una intesa e le implicazioni ad essa sottese;
31. che il Comune, tenuto conto dell’opportuno equilibrio tra le esigenze di tutela e la necessità di sviluppo del territorio, ha individuato, indicandoli al Proponente , i seguenti principali temi oggetto di necessario approfondimento ai fini del corretto sviluppo di una ipotesi di accordo:
31.1 approfondimento, di concerto con il Servizio Riqualificazione Urbana, di una proposta di assetto e di riqualificazione generale dell’area di Via Scanaroli , finalizzata alla generale riqualificazione dell’area ed al completamento della fermata esistente “Policlinico” della ferrovia Modena-Sassuolo, con impegno del Proponente alla realizzazione della progettazione e delle opere di urbanizzazione necessarie alla riqualificazione proposta;
31.2 individuazione degli elementi di compensazione connessi all'attuazione della proposta, nonché definizione degli interventi dotazionali sui quali far confluire parte delle risorse generate dall'attuazione, con riferimento a tutti gli immobili dei Proprietari ;
31.3 studio di fattibilità dell'intervento proposto di trasformazione per l’ex Concessionario Stanguellini , che ne evidenzi i profili rilevanti dal punto di vista della accessibilità e della sosta in relazione alle nuove funzioni proposte, nonché sotto il profilo edilizio;
31.4 approfondimento dei profili di carattere economico-finanziario dell'intervento, con particolare riferimento all’applicazione dei meccanismi perequativi previsti dal vigente Testo Coordinato di PSC-POC-RUE agli artt. 16.10 e 14.1;
31.5 approfondimento dei profili giuridico-amministrativi connessi all'utilizzo dell’istituto dell’accordo di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e all'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
dato atto
32. che, all'esito del percorso sviluppato in contraddittorio tra le Parti, di approfondimento progettuale, tecnico e giuridico, il Proponente ha condiviso con gli uffici comunali la presente Proposta per la stipula di Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/1990 e dell'articolo 18 della legge regionale 20/2000 (nel prosieguo del presente atto indicata anche, per brevità, come “Proposta”) avente ad oggetto la “Riqualificazione urbana dell’ambito della Fermata “Policlinico” - Intervento di riqualificazione e completamento della fermata “Policlinico” della ferrovia Modena-Sassuolo, e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita non alimentare ad insegna Unieuro, con
proposta di cambio di destinazione d’uso in deroga agli strumenti urbanistici, , da attuarsi mediante ristrutturazione edilizia di una porzione di immobile denominato “Ex Concessionario Stanguellini” sito in Via Xxxxxx Est”;
33. che, in sintesi, la Proposta prevede quanto segue:
- impegno dei Proprietari a riqualificare l’area di Via Scanaroli , con l’obiettivo di dare completamento alla fermata “Policlinico” della linea Modena-Sassuolo e dotare l’area delle necessarie attrezzature e parcheggi;
- impegno dei Proprietari , entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo, a presentare richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio del permesso di costruire convenzionato finalizzato alle realizzazione delle opere di urbanizzazione per la riqualificazione dell’area di via Scanaroli , comprensivo degli elaborati all'uopo necessari ai sensi della vigente disciplina normativa regionale e nazionale, dei vigenti strumenti di pianificazione e regolamentari, delle disposizioni del presente Atto di Accordo, ivi compresa la bozza della Convenzione di cui all'articolo 28 bis del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380
- impegno dei Proprietari alla progettazione e alla realizzazione, sulla base delle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali, delle opere di urbanizzazione per la riqualificazione dell'area di Via Scanaroli ;
- impegno da parte dei Proprietari a cedere gratuitamente al Comune le opere di cui sopra e le relative aree di sedime, alla conclusione dei lavori. Le Parti danno atto che dette opere insistono su area già nella disponibilità dei Proprietari. I Proprietari si assumono inoltre l'obbligo di realizzare a propria cura e spese tutte le opere accessorie necessarie per assicurare, in ogni fase di cantiere, la corretta funzionalità ed accessibilità a tutte le proprietà eventualmente interferite dal cantiere stesso. I Proprietari si impegnano a realizzare le predette opere di urbanizzazione per un importo complessivo stimato in euro 130.000,00, da meglio dettagliarsi attraverso apposito computo metrico estimativo nei successivi livelli di progettazione;
- qualora l’effettivo importo del computo metrico estimativo finale relativo alle opere di cui sopra dovesse rivelarsi inferiore all’importo definito nel presente accordo, i Proprietari si impegnano fin d’ora a conguagliarne la differenza, con modalità che saranno definite nell’ambito della convenzione relativa al permesso di costruire convenzionato delle opere di urbanizzazione;
- i Proprietari accettano la stima pari ad euro 269.120,00 dell'area identificata catastalmente al foglio 161, mappale 163, oggetto di cessione. Tale valore è stato stimato dal collegio dei periti del Servizio Patrimonio nella seduta del 27/07/2016 n. 3123, prot. 112651 del 27/07/2016;
- i Proprietari accettano la determinazione nella somma di euro 446.130,00 della compensazione economica (monetizzazione) prevista dal Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art. 14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC- RUE, derivante dal maggior valore economico generato dalla deroga alla destinazione d'uso dell’ex Concessionario Stanguellini ;
- in virtù dell'utilità generale riconosciuta alle opere di urbanizzazione per la riqualificazione dell’area di Via Scanaroli ; i costi sostenuti dai Proprietari per la realizzazione delle opere di cui sopra verranno scomputati totalmente dalla monetizzazione di cui sopra (446.130,00-130.000,00 = 316.130,00);
- i Proprietari accettano inoltre di scomputare dalla restante monetizzazione di cui sopra il valore dell'area di Via Scanaroli , come determinato in euro 269.120,00, (316.130,000-269.120 = 47.010,00);
- i Proprietari accettano e si impegnano a versare al Comune all'atto della stipula del presente accordo l’importo restante della monetizzazione quale contributo straordinario per un importo pari a euro 47.010,00;
34. che inoltre la Proposta prevede quanto segue:
- impegno del Comune a predisporre gli atti necessari e opportuni affinché il Consiglio Comunale sia posto nelle condizioni di deliberare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15/2013 in merito al rilascio, in favore del Proponente , di permesso di costruire in deroga convenzionato per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia di porzione di edificio esistente (senza aumento di volume), intervento funzionale all'insediamento di una medio piccola struttura di vendita non alimentare con Superficie di Vendita massima pari a 1.500 mq.;
- impegno del Comune a recepire, nell'ambito del percorso avviato di revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) la modifica della disciplina vigente sugli Immobili oggetto del presente Accordo che recepisca e confermi i contenuti della deroga di cui al precedente capoverso (ALLEGATO E);
- impegno dei Proprietari a presentare, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio, tramite autorizzazione unica, del permesso di costruire in deroga convenzionato per la “Realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita non alimentare, tramite ristrutturazione edilizia di porzione di immobile denominato ex Concessionario Stanguellini ricompreso nella Zona elementare 593 - Area 02, via Xxxxxx Est,764, catastalmente identificato al foglio n. 163, particella 45, sub.5 parte”;
- impegno dei Proprietari alla progettazione e realizzazione a propria cura e spese, sulla base di quanto previsto dall'Atto di Accordo e dalla successiva Convenzione accessoria al permesso di costruire convenzionato in deroga, delle dotazioni territoriali interne al comparto inerenti parcheggi e viabilità pubblica relative all’intervento di ristrutturazione edilizia dell’ex Concessionario Stanguellini .
- impegno dei Proprietari alla costituzione del diritto di servitù di uso pubblico su tali opere nella configurazione che verrà definita in sede di rilascio del permesso di costruire in deroga convenzionato; impegno alla corresponsione degli oneri concessori dovuti in relazione all’intervento proposto, nonché impegno alla monetizzazione di eventuali dotazioni non realizzate ed assunzione degli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di dette opere in conformità a quanto verrà definito dalla relativa Convenzione;
considerato
35. che il Comune ha dato corso ad ulteriori approfondimenti, funzionali a verificarne la compatibilità con le previsioni e i principi sottesi al disposto dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, rilevando quanto segue.
35.1 Per quanto attiene il rispetto dei “principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento”, la Regione Xxxxxx Xxxxxxx con propria circolare 1 febbraio 2010 P.G./2010/23900 avente ad oggetto “indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”, ha chiarito, in merito, che “tale principio di parità di trattamento degli operatori non comporta la necessità in tutti i casi di attivare procedure concorsuali, in quanto l'amministrazione è chiamata a valutare discrezionalmente, da una parte, le rilevanti ragioni d'interesse pubblico che sottendono alla proposta progettuale d'intervento del privato, anche avanzando nella negoziazione, proposte, soluzioni e ulteriori esigenze di interesse pubblico; dall'altra, se ricorrano o meno le caratteristiche della proposta di intervento, sotto specificate, che possono richiedere il ricorso alla preventiva procedura ad evidenza pubblica. In particolare, qualora il progetto o l'intervento del proponente si caratterizzi per la sua unicità e specificità, fornisca soluzione a specifici problemi o esigenze relative ad un certo ambito territoriale e si connoti per il rilevante interesse pubblico dell'iniziativa, appare evidente che in questo caso l'accordo non può che essere negoziato e sottoscritto con il solo soggetto proponente”. Nel caso di specie risulta
evidente l'unicità e la specificità del progetto sotteso alla Proposta formulata dal Proprietari o, unicità e specificità che escludono la necessità e anche la stessa possibilità di attuare qualsivoglia procedura comparativa.
35.2 Per quanto attiene il rilevante interesse pubblico per la comunità locale si rilevano:
- il prioritario interesse pubblico, normativamente riconosciuto come tale, connesso ad interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione e rigenerazione dello spazio pubblico e del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di un'importante opera di interesse generale, costituita dalla riqualificazione dell’Area di via Scanaroli , per il completamento della fermata “Policlinico” della Modena-Sassuolo, con realizzazione di una dotazione di parcheggi pubblici per il contesto urbano limitrofo;
- il recupero di una porzione di edificio industriale parzialmente dismesso in affaccio lungo via Xxxxxx Est, una delle principali vie di accesso alla città di Modena, con contestuale valorizzazione del Museo in esso contenuto in termini di visibilità e fruizione;
- la previsione di un idoneo concorso da parte dei Proprietari all'adeguamento del sistema delle dotazioni territoriali, sia sotto il profilo delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento, sia sotto il profilo delle dotazioni funzionali a consentire il migliore inserimento delle strutture realizzande nel contesto urbano in cui si collocano;
- effetti positivi anche sotto il profilo occupazionale, derivanti dall’intervento proposto;
35.3 Per quanto attiene la coerenza con gli obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione, è sufficiente il richiamo agli atti di cui ai sopraestesi punti in relazione ai quali la piena coerenza delle linee guida che hanno orientato la successiva formulazione della Proposta è già stata valutata positivamente nell’ambito dei diversi incontri intercorsi;
35.4 Per quanto attiene il rispetto della legislazione vigente, le disposizioni richiamate ai precedenti punti confermano l'assoluto favore del legislatore nazionale nei confronti di interventi di riqualificazione che valgano a diminuire il consumo di suolo, a riqualificare aree di degrado, a recuperare contenitori esistenti dismessi.
35.5 Per quanto attiene l'assenza di pregiudizio a diritti di terzi, l'intervento oggetto della Proposta verrà ad insistere esclusivamente su aree di proprietà dei
Proprietari , non coinvolgendo in alcun modo il diritto o proprietà o comunque diritti soggettivi di terzi;
36. che tutto ciò premesso è intenzione delle Parti definire con il presente atto le condizioni tutte delle intese di cui ai punti precedenti nelle forme dell'Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, fatte salve in ogni caso le competenze del Consiglio Comunale, da esercitarsi nel corso del procedimento di autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga che verrà avviato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 nonché nel corso del successivo procedimento di revisione degli strumenti urbanistici generali;
tanto premesso, considerato e ritenuto tra il Comune da una parte,
Stanguellini, Stanguellini Spa e Unieuro dall'altra parte,
ai sensi dell'articolo 11 della legge 07.08.1990 n. 241 nonché dell'articolo 18 della legge 24 marzo 2000 n. 20 e comunque ai sensi di legge,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazione delle Parti
A.1 Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione del presente Atto di Accordo.
Articolo B – Impegni assunti dai Proprietari e dal Comune in ordine alla predisposizione, progettazione e successiva attivazione di procedimenti di autorizzazione al rilascio di permesso di costruire convenzionato in deroga
B.1 Il Comune e i Proprietari dichiarano e danno atto che gli i contenuti di cui alla Relazione Tecnica che si allega al presente Atto di Accordo a costituirne parte integrante quale ALLEGATO C, aventi ad oggetto la “Riqualificazione urbana dell’ambito della Fermata “Policlinico” Intervento di riqualificazione e completamento della fermata “Policlinico” della ferrovia Modena-Sassuolo, e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita non alimentare ad insegna Unieuro, con proposta di cambio di destinazione d’uso in deroga agli strumenti urbanistici, da attuarsi mediante ristrutturazione edilizia di una porzione di immobile denominato “Ex Concessionario Stanguellini” sito in Via Xxxxxx Est” (nel seguito
indicati anche, per brevità, come “Progetto”), sono funzionali alla corretta integrazione dell'intervento di riqualificazione con il tessuto urbano esistente ed al recupero a fini pubblici di una area attualmente degradata, nonché sono propedeutici alla realizzazione della proposta del layout commerciale proposto, e ad obiettivi di salvaguardia e incremento dell'occupazione.
Il presente Accordo precisa i parametri urbanistici da attribuire agli immobili in oggetto; gli schemi progettuali allegati sono da intendersi come indicativi degli obiettivi urbanistici da perseguire e potranno essere oggetto di successive precisazioni ed approfondimenti nell’ambito dei rispettivi permessi di costruire convenzionati, sia con riguardo alla riqualificazione dell'Area Via Scanaroli , sia alla proposta di cambio di destinazione d’uso di una porzione dell’immobile ex Concessionario Stanguellini .
Il progetto effettivo sarà pertanto precisato solamente nell’ambito dei sopracitati permessi di costruire e delle relative Convenzioni urbanistiche, nonché nel rispetto delle normative e dei regolamenti edilizi vigenti al momento della presentazione delle specifiche e correlate pratiche edilizie.
Il Comune, anche per mezzo della deliberazione di Giunta Comunale che ha approvato il presente Atto di Accordo, dichiara e dà atto che nell'intervento prefigurato nella Relazione Illustrativa ricorrono i requisiti tutti di cui alle disposizioni normative richiamate ai punti in premessa citati e che, di conseguenza, sussistono i presupposti normativi per la attivazione del procedimento volto a demandare al Consiglio Comunale la valutazione in ordine alla autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 e dell'articolo 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Il Comune, per mezzo della Giunta Comunale, si impegna pertanto a sottoporre al Consiglio Comunale le richieste dei permessi di costruire convenzionato in deroga - ex Concessionario Stanguellini - per la realizzazione della medio-piccola struttura di vendita; e del permesso di costruire convenzionato - Area di Via Scanaroli - per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per la riqualificazione dell’area, successivamente alla loro presentazione e dopo averli dettagliatamente istruiti, al fine dell'assunzione della deliberazione di competenza ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 e dell'articolo 28 xxx xxx x.x.x. 0 xxxxxx 0000 x. 000.
B.2 La deliberazione del Consiglio Comunale per la autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga convenzionato avrà ad oggetto l’attuazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, su porzione di fabbricato esistente, funzionale a consentire, in deroga agli usi previsti dalla vigente disciplina urbanistica, l’insediamento di una medio-piccola struttura di vendita non alimentare con
superficie di vendita non superiore a mq. 1.500;
B.3 Le parti danno atto che la proprietà presenterà, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, istanza con richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio dei permessi di costruire “convenzionato in deroga” ex Concessionario Stanguellini e “convenzionato” Area di Via Scanaroli di cui ai sopraestesi commi, comprensivo il primo del progetto delle dotazioni territoriali interne al comparto, inerenti parcheggi e viabilità pubblica di cui ai successivi punti D; corredato degli elaborati all'uopo necessari ai sensi della vigente disciplina normativa regionale e nazionale, dei vigenti strumenti di pianificazione e regolamentari, delle disposizioni del presente Atto di Accordo, ivi compresa le bozza della Convenzione di cui all'articolo 28 bis del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.
Il ritiro del permesso di costruire convenzionato in deroga ex Concessionario Stanguellini è subordinato, oltre che naturalmente alla prevista deliberazione del Consiglio Comunale, all’avvenuta sottoscrizione della convenzione correlata al permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per la riqualificazione dell’Area di Via Scanaroli; trattandosi di progetti da intendersi unitariamente funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio previsto nell’ambito del presente Accordo.
B.4 L'efficacia delle obbligazioni assunte dalle Parti di cui ai successivi articoli del presente Atto di Accordo, è sospensivamente condizionata alla autorizzazione, da parte del Consiglio Comunale, al rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del presente articolo B1.
Articolo C – Impegni assunti dal Comune in ordine alla revisione degli strumenti generali di pianificazione urbanistica
C.1 Il Comune dà atto e dichiara di avere attivato il percorso procedimentale volto ad una complessiva revisione degli strumenti urbanistici generali attualmente vigenti e alla elaborazione e approvazione di un nuovo strumento di pianificazione in adeguamento alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e smi.
C.2 Il Comune si impegna a recepire, confermare e affinare, nell'ambito della programmata revisione degli strumenti di governo del territorio di cui al precedente comma C.1, i contenuti della autorizzazione alla deroga di cui al precedente articolo B, provvedendo a modificare in conformità la disciplina vigente relativa al “III – Ambito da riqualificare; b – Aree di ricomposizione e riassetto Zona Elementare n. 593 (Ex zona territoriale omogenea D) - Area 02”.
C.3 I contenuti essenziali della revisione degli strumenti urbanistici di cui ai precedenti comma C.1 e C.2 sono graficamente evidenziati negli ALLEGATI D ed E del presente Atto di Accordo.
L'Area 02 parte della ZE 593 verrà assoggettata alle seguenti prescrizioni: “Sull'area è consentito l'intervento diretto con progetto unitario esteso all'intera area. Si rinvia all'Accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 20/2000, stipulato in data xx/xx/xxxx rep. n. xxxx/xxxx, ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. xxx del xx/xx/20xx. La capacità insediativa per Funzioni Produttive dovrà prevedere al massimo 1800 mq per funzioni C/1. E’ ammesso l’insediamento di medie strutture di vendita - Settori merceologici ammessi : Non alimentare - Destinazioni ammesse: C/1 C/2 C/3 - Altezza massime per Funzioni Produttive: 1p+pt - Capacità insediativa per Funzioni Produttive: 7500 mq/ha”.
C.4 In conformità a quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, l'efficacia degli impegni assunti dal Comune con il presente articolo C è subordinata alla condizione sospensiva del recepimento dei contenuti del medesimo articolo C nella delibera di adozione degli strumenti di pianificazione di cui al sopraesteso comma C.2 e della conferma delle sue previsioni nei Piani approvati. Le Parti confermano che la condizione sospensiva di cui al presente comma C.4 è riferita solo e soltanto agli impegni di cui al presente articolo C, non interferendo essa sull'efficacia delle previsioni contenute negli ulteriori articoli del presente Atto di Accordo.
Articolo D – Impegni assunti dai Proprietari per il periodo successivo all'avverarsi della condizione sospensiva di cui al comma B.4 del sopraesteso articolo B. Obbligo di pagamento di somme di denaro. Impegni inerenti il contenuto della convenzione afferente il permesso di costruire in deroga convenzionato e Convenzionato. Obbligo di realizzazione di opere costituenti dotazione territoriale di interesse generale
D.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14.1 delle vigenti Norme di PSC-POC-RUE nonché del relativo “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'articolo 14.1 del testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE” di cui ai punti 10 e 11 della sopraestesa premessa, i Proprietari , in ragione della attribuzione delle più vantaggiose destinazioni d'uso edilizio di cui al sopraesteso articolo B, si obbligano:
- ad accettare la determinazione nella somma di euro 446.130,00 della compensazione economica (monetizzazione) prevista dal Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art. 14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC- RUE, derivante dal maggior valore economico generato dalla deroga alla
destinazione d'uso dell’ex Concessionario Xxxxxxxxxxxx ;
- a riqualificare l’area di Via Scanaroli, con progettazione e realizzazione, sulla base delle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali, delle opere di urbanizzazione necessarie alla riqualificazione dell’area; nonché a cedere gratuitamente dette opere e le relative aree di sedime a completamento dei lavori, con modalità e tempi che verranno disciplinati nella convenzione relativa al permesso di costruire;
- a presentare, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo, richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio del permesso di costruire convenzionato finalizzato alle realizzazione delle opere di urbanizzazione per la riqualificazione dell’area di via Scanaroli , comprensivo degli elaborati all'uopo necessari ai sensi della vigente disciplina normativa regionale e nazionale, dei vigenti strumenti di pianificazione e regolamentari, delle disposizioni del presente Atto di Accordo, ivi compresa la bozza della Convenzione di cui all'articolo 28 bis del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380. Le Parti danno atto che dette opere insisteranno su area già nella disponibilità dei Proprietari. I Proprietari si assumono inoltre l'obbligo di realizzare a propria cura e spese tutte le opere accessorie necessarie per assicurare, in ogni fase di cantiere, la corretta funzionalità ed accessibilità a tutte le proprietà eventualmente interferite dal cantiere stesso.
- i Proprietari si obbligano inoltre a realizzare le predette opere di urbanizzazione funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica definito nel presente Accordo per un importo complessivo stimato in euro 130.000,00 da meglio dettagliarsi attraverso apposito computo metrico estimativo nei successivi livelli di progettazione. L’esecuzione delle opere relative al permesso di costruire convenzionato sarà regoalta da apposita convenzione che disciplinerà l’impegno a prestare fidejussione bancaria o assicurativa in favore del Comune per l’intero importo delle opere oggetto di permesso di costruire. Qualora l’effettivo importo del computo metrico estimativo dovesse rivelarsi inferiore all’importo definito nel presente accordo, i Proprietari si impegnano fin d’ora a conguagliarne la differenza, con modalità che saranno definite nell’ambito della convenzione relativa al permesso di costruire convenzionato delle opere di urbanizzazione;
D.2 i Proprietari accettano la stima pari ad euro 269.120,00 dell'area identificata catastalmente al foglio 161, mappale 163, oggetto di cessione. Tale valore è stato stimato dal collegio dei periti del Servizio Patrimonio nella seduta del 27/07/2016 n. 3123, prot. 112651 del 27/07/2016;
D.3 in virtù dell'utilità generale riconosciuta all'opera di urbanizzazione per la riqualificazione dell’area di Via Scanaroli ; i costi sostenuti dai Proprietari per la realizzazione di dette opere verranno scomputati totalmente dalla monetizzazione sopra richiamata (446.130,00-130.000,00=316.130,00 );
D.4 i Proprietari accettano inoltre di scomputare ulteriormente dalla restante monetizzazione sopra richiamata il valore dell'area di Via Scanaroli , come determinato in euro 269.120,00, (316.130,000-269.120=47.010,00);
D.5 i Proprietari si impegnano quindi a versare al Comune l’importo restante della monetizzazione per un importo pari ad euro 47.010,00, all'atto della stipula dell'accordo.
D.6 i Proprietari si obbligano inoltre a presentare, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio, tramite autorizzazione unica, del permesso di costruire in deroga convenzionato per la “Realizzazione di una medio- piccola struttura di vendita non alimentare, tramite ristrutturazione edilizia di porzione di immobile denominato Concessionario Ex Stanguellini ricompreso nella Zona elementare 593 - Area 02, via Xxxxxx Est,764, catastalmente identificato al foglio n. 163, particella 45, sub.5 parte”. Il ritiro del predetto permesso di costruire convenzionato in deroga è subordinato all’avvenuta stipula della convenzione relativa al permesso di costruire per l’Area di via Scanaroli ;
D.7 i Proprietari si obbligano alla progettazione e realizzazione, sulla base di quanto previsto dall'Atto di Accordo e dalla successiva Convenzione accessoria al permesso di costruire convenzionato in deroga, delle dotazioni territoriali interne al comparto inerenti parcheggi e viabilità pubblica relative all’intervento di ristrutturazione edilizia dell’ex Concessionario Stanguellini .
D.8 i Proprietari si obbligano alla costituzione del diritto di servitù di uso pubblico su tali opere nella configurazione che verrà definita in sede di rilascio del permesso di costruire in deroga convenzionato; si impegnano alla corresponsione deglio oneri concessori dovuti ed alla monetizzazione di eventuali dotazioni non realizzate in sede di rilascio del permesso di costruire in deroga convenzionato; nonché assumono a proprio carico degli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di dette opere in conformità a quanto verrà definito dalla relativa Convenzione;
D.9 I Proprietari si obbligano fin d’ora a procedere contestualmente con il permesso di costruire convenzionato in deroga ex Concessionario Xxxxxxxxxxxx , e con le opere di urbanizzazione relative al permesso di costruire convenzionato Area di Via Scanaroli, trattandosi di interventi funzionali alla complessiva trasformazione urbanistica del territorio sottesa al presente Accordo, anche al fine di minimizzazione
dei tempi e contestualità degli interventi;
Articolo E - Onere di comunicazione
Il trasferimento totale o parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli Immobili di cui al sopraesteso articolo 1., dovrà essere comunicato dal Proprietari o o dai terzi al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi contratti a mezzo di lettera raccomandata o PEC entro giorni 30 dalla data di stipulazione dei contratti medesimi.
Articolo F - Registrazione. Spese e oneri fiscali
I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente atto saranno sostenuti integralmente dai Proprietari.
I Proprietari sosterranno anche le spese per l'istruttoria e la predisposizione di tutti gli atti necessari alla stipula dell'accordo, delle convenzioni e del rilascio dei permessi di costruire, spese che ammontano forfettariamente a euro 4.000,00.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente accordo nella forma di scrittura privata autenticata, sono a carico dei Proprietari, così come le spese per la registrazione dell'atto a norma di legge. All'uopo, i Proprietari chiedono sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.
Articolo G - Allegati
Costituiscono parte integrante del presente atto gli allegati di seguito indicati. Allegato A: Estratto catastale delle aree e degli immobili oggetto di accordo
Allegato A.1 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Allegato B: Estratto Piano Regolatore Vigente Allegato C: Relazione Tecnica Illustrativa
Allegato D: Estratto di Piano Regolatore vigente Zona Elementare 436 area 06 e proposta
di variante
Allegato E: Estratto di Piano Regolatore vigente Zona Elementare 593 area 02 parte e proposta di variante
Articolo H - Accettazione da parte del Comune
Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in
ordine procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici generali e alla attività istruttoria dei procedimenti indicati in Atto. Il presente Atto di Accordo costituirà parte integrante degli strumenti urbanistici di cui al sopraesteso articolo C. e sarà assoggettato alle forme di pubblicità previste per le delibere di approvazione degli strumenti medesimi.
Modena, li
Per il Comune di Modena Xxxxxxxx Xxxxxxx Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale | Per Stanguellini Spa Per Unieuro |