ACCORDO DI FINANZIAMENTO
RepubblicaItaliana
tra
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
e SFIRS SpA
per la costituzione del Fondo “Social Impact Investing (SII)” Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla povertà” del PO FSE 2014-2020
Asse III “Competitvità del sistema produttivo” del PO FESR 2014-2020
Aprile 2016
(Allegato alla Delib.G.R. n. 28/12 del 17.5.2016)
INDICE
1 DEFINIZIONI E ACRONIMI 5
2 AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO 6
3 OGGETTO DELL’ACCORDO 7
4 SINTESI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE 8
5 DESTINATARI FINALI 12
6 VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO 12
7 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 13
8 ATTIVITA’ E OPERAZIONI 15
9 IMPATTI ATTESI 16
10 RUOLO E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE: CONDIVISIONE DEL RISCHIO E DEI PROVENTI 17
11 COMITATO DI INVESTIMENTO 19
12 AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 22
13 VALUTAZIONE 26
14 CONTRIBUTO DEI PROGRAMMI ALLO STRUMENTO 28
15 VERSAMENTI AL FONDO 29
16 GESTIONE DEI CONTI 29
17 COSTI AMMINISTRATIVI 31
18 DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA 33
19 RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE (COMPRESI GLI INTERESSI MATURATI) 36
20 GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 38
21 CONFLITTI DI INTERESSE 39
22 RELAZIONI E CONTROLLO 39
23 PERFORMANCE DEL FONDO 40
24 VISIBILITÀ E TRASPARENZA 41
25 ESCLUSIVA 41
26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 42
27 RISERVATEZZA 42
28 MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI 42
ALLEGATO A - VALUTAZIONE EX ANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 CHE GIUSTIFICHA LO STRUMENTO FINANZIARIO 45
ALLEGATO B –STRATEGIA DI INVESTIMENTO DESCRIZIONE DELLA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 46
ALLEGATO C - DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 51
ALLEGATO D - I MODELLI PER IL CONTROLLO E LE RELAZIONI 55
ALLEGATO E LINEE GUIDA TESORERIA 57
ALLEGATO F LETTERA DEI COSTI 58
PREAMBOLO
Nome del paese/della regione: | Italia – Regione Autonoma della Sardegna |
Identificazione dell'autorità di gestione: | AdG del PO FSE 2014-2020 AdG del PO FESR 2014-2020 |
Numero del codice comune d'identificazione | CCI2014IT05SFOP021 |
(CCI) del programma | CCI2014IT16RFOP015 |
Titolo del programma correlato: | POR Sardegna FSE 2014-2020 POR Sardegna FESR 2014-2020 |
PO FSE 2014-2020 | |
Azione 9.1.4: “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto (possibilmente con metodologia contro fattuale) nel settore delle politiche sociali” | |
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario: | Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari) |
PO FESR 2014-2020 | |
Azione 3.7.1 “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato”. | |
Nome del Fondo SIE: | Fondo Sociale Europeo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale |
Identificazione dell'asse prioritario | Asse II “Inclusione Sociale” Asse III "Competitività del sistema produttivo" |
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro) | ITG2-Sardegna |
Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario: | 6.000.000 Euro a valere sul PO FSE 2014-2020 2.000.000 Euro a valere sul PO FESR 2014-2020 |
Importo proveniente dai fondi SIE: | 6.000.000 Euro a valere sul PO FSE 2014-2020 2.000.000 Euro a valere sul PO FESR 2014-2020 |
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma): | 6.000.000 Euro a valere sul PO FSE 2014-2020 2.000.000 Euro a valere sul PO FESR 2014-2020 |
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma): | 0,00 Euro |
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma): | 0,00 Euro |
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma: | 0,00 Euro |
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario: | xx/xx 2016 |
Data di completamento prevista dello strumento finanziario: | 31 Dicembre 2023 |
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti: | Per la Regione Regione Autonoma della Sardegna Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Xxx Xxx Xxxxxx, 00 - 00000Xxxxxxxx |
Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020 Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e-mail: xxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx Per la SFIRS SpA: SFIRS S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 09124Cagliari e-mail: xxxxx@xxxxxxxxx.xx |
1 DEFINIZIONI E ACRONIMI
1.1 Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretate secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:
AdA
Autorità di Audit
CE
CdS
AdG
AdC
Autorità di Certificazione Autorità di Gestione Comitato di Sorveglianza Commissione Europea
DG
Costi
Costi e commissioni di gestione di cui all‘articolo 42, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli artt. 12-13-14 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014. Direzione Generale
Documenti attuativi
Piano operativo, Direttive di attuazione, Avvisi per la selezione delle iniziative e Manifestazione di Interesse
EuVECA
EuSEF
European Social Entrepreneurship Funds European Venture Capital Funds
Fondo Rotativo o Fondo
Strumento finanziario ai sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento
FSE
Fondo Sociale Europeo
PO/ POR
FESR
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma Operativo Regionale
Proventi
Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell’art. 43 del Regolamento n. 1303/2013
RAA
Proponente
Soggetto che presenta domanda di finanziamento a valere sul Fondo Relazione Annuale di Attuazione
Regione
AdG PO FSE 2014-2010 e AdG PO FESR 2014-2020
Xx.Xx.Xx.
Sistema di Gestione e Controllo
SIE (Fondi)
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIIT
SII
Fondo Social Impact Investing che mira a finanziare interventi pilota che abbiano ricadute positive misurabili di impatto sociale e occupazionale Social Impact Investment Task Force
UE
Unione Europea
2 AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO
2.1 Il presente Accordo prevede, ai sensi della Delib.G.R. 6/13 del 2 febbraio 2016, la costituzione di un “Fondo di Social Impact Investing”, finalizzato a promuovere una nuova strategia di politiche attive del lavoro.
2.2 Il “Fondo Social Impact Investing” operante con risorse pubbliche, provenienti dal PO FSE 2014-2020 e dal PO FESR 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna, e con risorse private, sarà attivato attraverso l’erogazione di strumenti finanziari (prestiti, capitale di rischio o emissione di bond) declinati in azioni progettuali che abbiano ricadute di impatto occupazionale e sociale misurabili.
2.3 Il Fondo di Social Impact Investing potrà finanziare progetti pilota potenzialmente in grado di produrre effetti tangibili nell’ambito dell’inclusione lavorativa, della disoccupazione e della bonifica/riqualificazione ambientale.
2.4 Il “Fondo di Social Impact Investing” sarà caratterizzato da un sistema di remunerazione per gli investitori privati in funzione dei risultati raggiunti grazie al risparmio derivante dalla scelta di attivazione del Fondo rispetto all’attivazione di interventi alternativi, ad esempio politiche passive sulle stesse tematiche.
2.5 Con la costituzione del “Fondo di Social Impact Investing”, la Regione intende raggiungere i seguenti obiettivi:
2.5.1 sperimentare e utilizzare soluzioni finanziarie innovative per contribuire, in particolare, al soddisfacimento dei diritti sociali dei cittadini della Regione Sardegna;
2.5.2 rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro al fine di promuovere l’inclusione sociale e di ridurre la povertà;
2.5.3 attrarre capitali privati al fine di incrementare l’effetto leva potenziale dello strumento e rendere così disponibile un maggiore volume di risorse da destinare alle iniziative finanziate dal Fondo.
2.6 Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, la SFIRS SpA agisce conformemente alla Strategia di Investimento riportata nell’Allegato B e che verrà successivamente declinata all’interno del Piano Operativo, redatta in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE, con il POR FSE Sardegna 2014/20 e con il POR FESR Sardegna 2014/20.
3 OGGETTO DELL’ACCORDO
3.1 Con il presente Accordo, stipulato ai sensi dell’art. 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 le Parti convengono quanto segue:
a) La Regione, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e verificata la convenienza economica dell’affidamento, individua, con Delib. G.R. n.6/13 del 2 febbraio 2016, la SFIRS SpA quale soggetto gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 38, par. 4, lettera b), ii);
b) la Regione si impegna a destinare alla SFIRS SpA, ai sensi dell’art. 38, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le risorse finanziarie per la gestione del “Fondo Social Impact Investing” e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
c) la SFIRS SpA si impegna ad esercitare l’attività necessaria alla gestione del “Fondo Social Impact Investing”, in applicazione dell’art. 38 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 7 del Reg. 480/2014, nel rispetto delle finalità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del PO FSE e del PO FESR che contribuiscono al cofinanziamento del “Fondo Social Impact Investing”;
d) la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e di controllo previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli strumenti finanziari;
e) la SFIRS SpA si impegna a valutare e selezionare i progetti che potranno beneficiare del sostegno del “Fondo Social Impact Investing” attraverso la pubblicazione di inviti a manifestare interesse, o di altri strumenti adottati in conformità alla legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, supportando inoltre le attività di sensibilizzazione e animazione come meglio descritto dai successi artt. 8 e 24;
f) la Regione si impegna a rimborsare alla SFIRS SpA i Xxxxx sostenuti per l’attività di cui alle precedenti lettere c) ed e), secondo quanto previsto dalla Lettera dei Costi (Allegato F) e da ogni altra previsione del presente Accordo, fermi restando i limiti stabiliti dagli artt. 12 e13 del Reg. (UE) n. 480/2014;
g) le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del “Fondo Social Impact Investing” in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Reg. (UE) n. 480/2014 e dal Reg. (UE) n. 964/2014;
h) le Parti indicano, le informazioni richieste dall’allegato IV del Reg. 1303/2013 e dall’allegato 1 del Reg. (UE) 964/2014;
i) le Parti stabiliscono che alla scadenza del presente Accordo, le risorse finanziarie residue del “Fondo Social Impact Investing” torneranno nelle disponibilità della Regione.
4 SINTESI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE
4.1 Secondo la stima del Social Impact Investment Task Force (SIIT), il mercato dell’economia sociale a livello nazionale, è stimato intorno a € 175 miliardi ma il mercato dell’impact investing in Italia è ancora in fase di primo sviluppo e rappresenta una piccola nicchia. Seguendo la dinamica avvenuta in alcuni contesti avanzati, è possibile, immaginare, assumendo come orizzonte temporale il 2013-2020 che l’impact investing in Italia possa crescere fino a rappresentare almeno l’1% degli attivi gestiti sul mercato dei capitali al terzo trimestre del 2013.
4.2 A livello regionale, l’analisi del contesto e le considerazioni sui trend portano ad assumere, con una ragionevole confidenza, le dinamiche sperimentate nel corso della precedente programmazione come una approssimazione del fabbisogno finanziario associato ai bisogni coperti dagli strumenti in esame a valere sulla nuova programmazione 2014-2020.
4.3 Una prima ragionevole stima del fabbisogno per la programmazione 2014-2020 relativamente alla domanda di capitali per la finanza sociale può derivarsi dall’analisi della spesa pubblica sociale nazionale e del gap tra bisogni sociali e spesa pubblica sociale. A livello nazionale, la spesa pubblica sociale rappresenta il 68% per cento del totale delle uscite operative del bilancio dello Stato, superando i 509 miliardi di euro.
4.4 In termini di valutazione prospettica, contestualizzando al caso della Regione Sardegna le stime ISTAT su base nazionale, assumendo che i bisogni sociali siano soddisfatti da un tasso di crescita della spesa pubblica pari a quello medio registrato negli anni pre-crisi (1997-2007), e ipotizzando un valore di spesa pubblica sostenibile allineato a quello registrato nel 2013, si può ipotizzare un gap tra bisogni sociali e spesa pubblica di 70 Meuro, pari al potenziale impatto del Fondo Social Impact Investment.
4.5 Lo strumento Fondo Social impact Investment della Regione Sardegna quindi si propone di intervenire, ad integrazione di altri strumenti di facilitazione di accesso al credito e di sostegno delle attività di impresa sul territorio regionale (Fondo di garanzia e controgaranzia FESR, Fondo Microcredito FSE, Fondo PISL-POIC FSE, Fondo Regionale di Finanza Inclusiva, Fondo Cooperative) agendo su leve differenti ed in particolare sull’uso partnership pubblico privata, sulla remunerazione degli schemi di finanziamento e sulla misurazione dell’impatto sociale.
4.6 La struttura dello strumento finanziario non prevede attualmente l’obbligo di coprire con forme di finanziamento private parte degli investimenti, tuttavia la natura stessa del Fondo mira alla raccolta di capitali da parte di Investitori Sociali perseguendo quindi
statutariamente una leva finanziaria maggiore di 1 e potenzialmente pari a 2. Si auspica pertanto il raggiungimento almeno del pareggio tra fondi pubblici e capitali privati. Per ciò che concerne la restituzione dei capitali ovvero l’effetto revolving, il Fondo Social Impact Investing, in analogia con quanto previsto per gli strumenti finanziari previsti nella programmazione 2014-2020, sottostà alla logica dei meccanismi di rotatività, al fine di massimizzare l’impatto in termini di capacità di finanziamento grazie alla reintroduzione in circolo dei capitali rientranti dai finanziamenti attivati.
4.7 L’attivazione operativa del fondo comporta la necessità di ponderare la valutazione su quelli che l’Ente Attuatore dovrà individuare quali elementi determinanti il successo o l’insuccesso:
A. Investire nella creazione di uno scenario/ecosistema favorevole all’investimento ad impatto sociale: Si pone in particolare l’accento sulla importanza della creazione di un contesto normativo e di garanzie chiaro ed efficace e della accessibilità al mercato per gli investitori. Per favorire il successo dell’istituzione di un Fondo di Social Impact Investment in Regione Sardegna, l’ente attuatore, in considerazione del carattere sperimentale del fondo, dovrebbe considerare, per quanto applicabile e declinabile a livello regionale, le indicazioni fornite dalla Social Impact Investment Task Force (SIIT), istituita a Londra il 6 luglio 2013 su mandato del primo Ministro Xxxxx Xxxxxxx nel contesto della presidenza britannica del G8, e trasformatasi nel Global Steering Committee on Impact Investment a partire da Luglio 2015.
Tra le indicazioni più rilevanti dal lato della domanda e dell’offerta per il contesto regionale sardo:
- Utilizzare i fondi strutturali attraverso le amministrazioni centrali e i governi regionali per realizzare iniziative dedicate allo sviluppo dell’imprenditoria sociale.
- Creare un Fondo specifico per l’impresa sociale che preveda tre linee di finanziamento dedicate alle start-up, alla partecipazione al capitale delle imprese attive, ai servizi di capacity building.
- Garantire i benefici fiscali non solo agli investitori istituzionali ma anche ai singoli investitori e ai cittadini.
- Ridurre le barriere amministrative e i costi per gli investimenti ad impatto sociale
- Introdurre una leva fiscale per gli investimenti ad impatto sociale attraverso misure di «fiscalità compensativa».
- Creare piattaforme e strumenti di mutual learning, raccogliendo le buone pratiche e favorendo la condivisione delle esperienze.
- Promuovere iniziative di scale-up delle imprese sociali, sia attraverso piattaforme finalizzate a favorire la standardizzazione, l’interoperabilità e la replicabilità dei servizi sia attraverso azioni di capacity building innovativo e tecnologico.
- Introdurre normative fiscali agevolate a favore dell’impresa sociale.
- Facilitare la raccolta di investimenti privati (corporate/retail) promuovendo e sostenendo in questo modo un tessuto di imprese sociali
- Promuovere la pratica della misurazione dell’impatto nel settore dell’imprenditorialità sociale predisponendo (i) una regolazione minima a livello contenutistico, fissando dei principi riguardo al processo e alla rendicontazione,
(ii) delle linee guida basate sui casi di eccellenza riguardanti i framework e gli indicatori.
B. Sviluppare un efficace modello di valutazione dell'impatto sociale delle iniziative: La necessità di predisporre un framework chiaro per la misurazione dell’effettivo impatto sociale delle iniziative finanziate dal Fondo di Social Impact Investment è riconosciuta come fondamentale. L’approccio corretto agli investimenti ad impatto sociale prevede che ci si chieda innanzitutto a quali bisogni sociale si vuole rispondere e poi a come il Social Impact Investment può essere uno degli strumenti per conseguirli.
C. Privilegiare il finanziamento delle iniziative coerenti con i driver a più alto potenziale per lo sviluppo di social business sostenibili: In particolare sarà opportuno considerare come prioritaria nella valutazione l’aderenza, oltre alle tematiche di innovazione sociale definite negli obiettivi delle azioni del POR Sardegna FSE 2014-2020 (Azioni 9.1.4 e 9.4.2) quelli che sono considerati i driver a più alto potenziale per quanto riguarda lo sviluppo di business sociali sostenibili, tra i quali: Sviluppo della domanda di beni e servizi della popolazione attualmente ai margini del mercato; Sviluppo dell'economia verde; Sviluppo di servizi paralleli o complementari allo stato sociale; Sviluppo di beni e servizi progettati per essere compatibili con l'ambiente, sostenibili, socialmente responsabili e migliori per persone e pianeta (cd. segmento LOHAS).
D. Allineare lo strumento finanziario ai requisiti EuSEF ed EuVECA: Al fine di poter fruire completamente delle opportunità presenti nel settore del Social Impact Investment appare di fondamentale importanza che lo strumento finanziario sia conforme ai requisiti dei regolamenti comunitari EuSEF ed EuVECA.
In particolare il regolamento EuSEF abilita la creazione di un passaporto EU per i fondi di social investment, permettendo di ridurre i vincoli normativi e regolamentari transnazionali per gli investitori di tutti gli Stati membri che vogliano
intervenire nel fondo, evitando di dover sottostare ai diversi regolamenti nazionali e riducendo drasticamente gli impegni burocratici.
E. Considerare i rischi del mercato del Social Impact Investment e prevedere meccanismi di garanzia: Il settore dell’investimento ad impatto sociale presenta diversi fattori di rischio generici (rischio di implementazione, di intermediazione, politico, finanziario, di “fallimento del programma”) e alcuni fattori di rischio potenziali. In particolare la mancanza di una struttura efficiente di intermediazione, di una infrastruttura abilitante e conseguente insufficiente capacità di attrarre capitali; il rischio derivante dalla dimensione del mercato dell’investimento ad impatto sociale destinata a rimanere comunque ridotta rispetto all’investimento tradizionale; la possibilità di cadere in iniziative senza un reale valore aggiunto in termini di impatto sociale e generazione di una bolla finanziaria.
F. Evitare che Investimento ad impatto sociale sia troppo difficile o troppo facile: Come per ogni settore di investimento ed attività ad uno stadio di maturità precoce, è necessario considerare la possibilità che gli investimenti ad impatto sociale possano essere soggetti al rischio di un effetto bolla così come al rischio di mancato innesco.
G. Previsione di servizi di supporto alle imprese nascenti: costituisce condizionalità essenziale per il Fondo Social Impact Investment la previsione di servizi di supporto alle imprese nascenti che includano consulenza su analisi dei fabbisogni (analisi del mercato), redazione di business plan, gestione aziendale ed altri temi di interesse specifico. La necessità si fonda in particolare sulla constatazione di alcune caratteristiche del contesto sardo, quali l’elevato numero di cooperative ed iniziative legate al terzo settore e al contempo la loro ridotta vita media ed i loro alti tassi di chiusura. I dati disponibili indicano una media di circa 8 anni per le cooperative e i consorzi di cooperative attive nell’albo regionale, con un numero medio di occupati con diverse tipologie contrattuali. Nel dettaglio l’età media è sopra i 10 anni per le cooperative di tipo A e C, mentre quelle di tipo B si attestano attorno ai 6 anni.
4.8 Per quanto riguarda il Fondo Social Impact Investment della Regione Sardegna le criticità potenzialmente bloccanti sono da considerarsi in relazione alla novità del fondo che non gode dell’effetto trascinamento ed apprendimento da edizioni passate.
4.9 In particolare, appare necessario:
- prevedere un’adeguata attività di sensibilizzazione mirata a far conoscere ai potenziali destinatari finali i vantaggi e gli aspetti innovati del Fondo di Social Impact Investing rendendo chiare e trasparenti le modalità di accesso e il
funzionamento dello strumento; sviluppare soluzioni capaci di generare un efficace modello di valutazione e misurazione dell'impatto sociale delle iniziative.
4.10 Per quanto riguarda in particolare il Fondo Social Impact Investment l’esigenza di misurare i risultati acquisisce una valenza duplice. Risulta infatti necessario valutare i risultati in termini di capacità di finanziamento delle iniziative e rientro dei finanziamenti; valutare i risultati in termini di impatto sociale conseguibile e conseguito attraverso le iniziative finanziate, anche in termini di conseguente costo evitato per il settore pubblico.
4.11 Per un’analisi più approfondita dei risultati e delle conclusioni scaturite dalla valutazione ex ante e la declinazione degli obiettivi strategici del “Fondo Social Impact Investing” si rimanda all’analisi riportata nell’Allegato A.
5 DESTINATARI FINALI
5.1 Il Fondo di Social Impact Investing in Sardegna sosterrà interventi pilota di attività imprenditoriali che abbiano ricadute positive di impatto sociale ed occupazionale misurabili.
5.2 Le imprese ammissibili al sostegno del Fondo saranno principalmente le imprese e le cooperative sociali che implementano servizi e programmi sociali di interesse per la comunità come attori dell’economia sociale:
- il cui principale obiettivo non è quello di generare utili per i propri proprietari o azionisti, ma piuttosto generare un “impatto sociale” misurabile;
- che utilizzano i propri utili per raggiungere il proprio obbiettivo sociale primario.
6 VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO
6.1 Il Fondo di Social Impact Investing è volto a promuovere una nuova strategia di investimento mirata alla selezione di investimenti generatori non solo di ritorni economici, ma anche di alto impatto sociale e ambientale misurabile, funzionale alla realizzazione di economie maggiormente inclusive. Un nuovo modello finanziario che permette agli investitori privati di investire in iniziative ad alto contenuto sociale, ottenendo un ritorno economico variabile rispetto agli impatti raggiunti.
6.2 Il valore aggiunto dello strumento finanziario oggetto del presente Accordo risiede principalmente:
a) nella capacità attesa di attrarre altre risorse pubbliche e private;
b) in un effetto moltiplicatore, conseguito quando il rimborso dell’investimento iniziale, in aggiunta agli interessi sul capitale, è riutilizzato per lo strumento stesso.
6.3 Il Fondo interverrà fornendo l’erogazione di strumenti finanziari in favore di progetti tesi alla creazione di impatti sociali positivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di strumenti finanziari, art. 37 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013 e opererà nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti secondo le modalità e i criteri degli aiuti c.d. “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure del Regolamento UE 651/2014 in funzione delle caratteristiche del richiedente.
7 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
7.1 Per la realizzazione dell’operazione oggetto del presente Accordo, la SFIRS SpA agisce conformemente alla Strategia di Investimento riportata nell’allegato B e che verrà successivamente declinata all’interno del Piano Operativo, redatta in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE, con il PO FSE Sardegna 2014/20 e con il PO FESR Sardegna 2014/20.
7.2 I prodotti finanziari sono descritti nell’allegato C (Caratteristiche dello strumento) e nel Piano Operativo.
7.3 Gli investimenti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo.
7.4 Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra la Regione Sardegna e la SFIRS SpA, in raccordo con il Comitato di Investimento costituito ai sensi dell’art. 11, per la preparazione, programmazione e realizzazione del Fondo di Social Impact Investing, per l’individuazione dei programmi sociali/progetti pilota e la definizione delle modalità di erogazione del contributo sotto forma di prestiti, bond, equity e quasi equity.
7.5 L’Allegato B (Strategia di Investimento) tiene conto dei seguenti criteri guida:
- l’integrazione trasversale degli interventi proposti che consenta di attivare opportune sinergie con altri strumenti o di rafforzare le possibilità di intervento finanziate con risorse diverse dal Fondo di Social Impact Investing, al fine di concorrere in maniera unitaria al processo di sviluppo socio-economico e dell’occupazione nei territori interessati;
- la sostenibilità delle iniziative programmate che devono mirare al consolidamento dello sviluppo economico ed occupazionale delle realtà locali nella cornice attuativa di un Fondo rotativo;
- l’esigenza di interpretare le specificità e le principali vocazioni del territorio.
7.6 La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute dalla SFIRS SpA, può promuovere la modifica dell’Allegato B “Strategia di investimento”, secondo le modalità di cui all’art. 28 del presente Accordo, tenendo conto:
- della performance e dell’impatto del “Fondo di Social Impact Investing” rispetto ai risultati attesi;
- delle modifiche regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
- dell’aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante;
- degli esiti delle valutazioni d’impatto e delle attività di animazione;
- delle raccomandazioni dell’Autorità di Gestione del PO FSE Sardegna 2014/20 e del PO FESR Sardegna 2014/20;
- delle raccomandazioni del Comitato di Investimento del Fondo.
- delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il PO FSE Sardegna 2014/20 e del PO FESR Sardegna 2014-2020.
7.7 Qualora tale revisione si renda necessaria, la SFIRS SpA, di concerto con la Regione e il Comitato di Investimento, modifica la Strategia di Investimento, secondo il disposto dell’Articolo 28.
7.7.1 Le azioni cofinanziate tramite il “Fondo Social Impact Investing” si rivolgono ai soggetti in condizioni di svantaggio, al margine della società e del mercato del lavoro, al fine di garantirne l’inserimento o il reinserimento lavorativo ma anche alle imprese sociali attraverso la valorizzazione di servizi e beni pubblici non assicurati dal sistema imprenditoriale.
7.7.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo i destinatari finali degli interventi potranno essere prioritariamente lavoratori espulsi da comparti produttivi (alluminio, chimica, tessile ecc) o potenzialmente destinati ad esserlo, disoccupati di lunga durata, inoccupati, lavoratori in CIGS, persone disabili ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, Aspi e mobilità. Il Fondo di Social Impact Investing potrà interessare anche famiglie in condizione di povertà, giovani in contesti urbani degradati, pazienti psichiatrici stabilizzati, immigrati, cittadini di paesi terzi come i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, detenuti ed ex-detenuti, soggetti vittime di violenza o grave sfruttamento, e soggetti appartenenti a minoranze.
7.7.3 Nell’ambito del presente Accordo si intende estendere la definizione di lavoratore svantaggiato anche alle condizioni “temporanee” di debolezza sociale e/o personale, con conseguenti “importanti” difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.
8 ATTIVITA’ E OPERAZIONI
8.1 SFIRS SpA in qualità di soggetto gestore del Fondo Social Impact Investing svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in particolare:
8.1.1 pubblicazione delle manifestazioni di interesse, dei dispositivi attuativi finalizzati alla selezione delle iniziative;
8.1.2 pubblicazione procedura pubblica per la selezione del Valutatore dell’impatto del Fondo o eventualmente di diversi soggetti atti alla valutazione a seconda della tipologia di intervento finanziato;
8.1.3 predisposizione e condivisione delle linee guida delle attività di promozione della misura di finanziamento;
8.1.4 supporto alla fase di perfezionamento della proposta progettuale attraverso un servizio di capacity building da fornire alle imprese sociali, anche avvalendosi del supporto di esperti esterni, così da accompagnare le stesse nella definizione degli aspetti più tecnici legati alla metodologia di misurazione dell’intervento e ai risultati attesi; maggiore dettaglio delle attività sarà fornito nel successivo Piano Operativo;
8.1.5 analisi preliminare di fattibilità delle proposte progettuali sulla base di variabili ritenute chiave per l’intervento “Fondo Social Impact Investing”; si riportano di seguito alcuni esempi di variabili rimandando al successivo Piano Operativo per un maggiore dettaglio:
(I) la qualità dell'analisi del bisogno che si intende affrontare;
(II) l’urgenza del bisogno rispetto alle policy UE, nazionali e regionali;
(III) la rilevanza dell'intervento sul bilancio regionale;
(IV) la sostenibilità dell’intervento.
8.1.6 istruttoria delle iniziative;
8.1.7 predisposizione, emissione e comunicazione al proponente del provvedimento adottato;
8.1.8 in caso di esito positivo della valutazione istruttoria, accettazione del provvedimento;
8.1.9 erogazione dei finanziamenti;
8.1.10 predisposizione format per la raccolta dei dati necessari per la valutazione;
8.1.11 controllo e coordinamento delle attività, necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
8.1.12 gestione dei rientri dei finanziamenti;
8.1.13 attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo.
8.2 SFIRS SpA dovrà inoltre gestire nel suo complesso il Fondo, attraverso la corretta contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie.
9 IMPATTI ATTESI
9.1 I risultati che si intendono raggiungere attraverso le azioni del Fondo riguardano principalmente:
- il miglioramento dell’inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati e a maggior rischio di emarginazione e discriminazione, anche in continuità con gli interventi promossi nel ciclo di programmazione 2007-2013;
- il rafforzamento delle competenze e conoscenze dei destinatari target, al fine di migliorarne il profilo di occupabilità;
- la creazione di opportunità di inserimento lavorativo per i soggetti esclusi dal mercato del lavoro;
- il miglioramento delle condizioni dei soggetti svantaggiati sul luogo di lavoro e la loro emancipazione sociale;
- la diffusione e il rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale.
9.2 Alcuni Indicatori di output conformi ai Programmi Operativi che si intende valorizzare riguardano:
- Numero di soggetti svantaggiati coinvolti;
- Numero di soggetti svantaggiati reinseriti nel mondo del lavoro con contratto a tempo indeterminato;
- Numero di imprese che ricevono un sostegno e una sovvenzione
- Come indicatore di impatto per la verifica del raggiungimento di risultati nel lungo periodo, si potrà identificare, tra gli altri, il numero di soggetti stabilmente inseriti dopo 24 mesi dalla chiusura dell'intervento/i.
9.3 Per quanto attiene la valutazione della performance e dell’impatto sociale si rimanda al successivo articolo 23 del presente Accordo.
9.4 Gli indicatori specifici rispetto a quanto indicato al presente articolo saranno dettagliati nei documenti attuativi del Fondo.
10 RUOLO E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE: CONDIVISIONE DEL RISCHIO E DEI PROVENTI
10.1 Ai sensi del presente Accordo la SFIRS SpA è responsabile:
10.1.1 del perseguimento della strategia di investimento e del Piano Operativo;
10.1.2 della revisione della strategia di investimento conformemente a quanto previsto dall’Articolo 7, predisposizione del Piano Operativo, delle Direttive di Attuazione e degli Avvisi pubblici;
10.1.3 dei contratti tra i diversi attori di cui all’art. 20,
10.1.4 della pubblicazione di Avvisi di attuazione o altre modalità conformi alla normativa vigente ed in osservanza dei principi generali di trasparenza, non- discriminazione e parità di trattamento, allo scopo di attuare la Strategia di investimento e di selezionare le imprese fornitrici dei Servizi;
10.1.5 della pubblicazione dell’Avviso per la selezione del Valutatore/i indipendente/i e del coordinamento dello stesso al fine di rendere quanto più chiara e trasparente la definizione del sistema di valutazione degli impatti e la misurazione dei risultati attesi fra i diversi attori;
10.1.6 del processo istruttorio delle domande di finanziamento e del processo erogativo;
10.1.7 della trasmissione dei procedimenti istruttori, di cui ai punti precedenti, alla Regione per le deliberazioni di competenza;
10.1.8 della gestione dei diversi conferimenti al Fondo di Social Impact Investing;
10.1.9 del reperimento delle informazioni necessarie al fine di consentire alla Regione di ottemperare agli obblighi imposti dall’Unione Europea in materia di:
(i) utilizzo del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e di controllo del PO FSE e del PO FESR, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Regione;
(ii) Aiuti di Stato, di cui all’art. 6, ad esclusione del monitoraggio e controllo di conformità con le norme applicabili in materia di Aiuti di Stato, attività che rimangono di esclusiva responsabilità della Regione, la Regione presenterà alla SFIRS SpA la lista di informazioni necessarie ai fini di quanto precede;
(iii) stabilità delle operazioni, con riferimento al PO FESR;
10.1.10 della trasmissione alla Regione dello stato di avanzamento delle attività di gestione del Fondo, in conformità con quanto previsto dall’Allegato D e dall’art. 22;
10.1.11 della gestione di tesoreria del Fondo, in accordo con le Linee Guida di Tesoreria (Allegato E).
10.2 La SFIRS SpA è responsabile della propria gestione ed amministrazione interna connessa con la realizzazione dell’operazione Fondo di Social Impact Investing ed è tenuta a nominare un project manager, punto di riferimento per la Regione per l’esecuzione del presente Accordo.
10.3 La SFIRS SpA è inoltre tenuta ad approvare politiche interne che assicurino la realizzazione dell’operazione in conformità con il presente Accordo.
10.4 La SFIRS SpA può avvalersi di consulenze esterne o altre risorse aggiuntive per l’espletamento delle attività di gestione del Fondo, per lo svolgimento delle attività di valutazione e misurazione degli impatti e per l’eventuale supporto tecnico da fornire ai destinatari finali in fase di progettazione; questa dovrà comunque attenersi al controllo preventivo della Direzione Generale competente della Regione Autonoma della Sardegna secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Allegato alla Delib.G.R. n. 17/32 del 27.4.2010, come modificata dalla DGR n. 42/5 del 23.10.2012.
10.5 La SFIRS SpA è tenuta ad adottare le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall’eseguire le attività su cui la Regione e il Comitato di Investimento non abbia espresso parere contrario.
10.6 La SFIRS SpA non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzati dalle iniziative finanziate.
10.7 La responsabilità della SFIRS SpA è limitata ai casi di dolo o colpa grave. La SFIRS SpA non è responsabile nei confronti della Regione per i danni indiretti.
10.8 La responsabilità della SFIRS SpA è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive della Regione.
10.9 Fermi restando gli impegni della SFIRS SpA alla realizzazione delle operazioni, a norma del presente Articolo 10, la Regione si impegna a tenere manlevata ed indenne la SFIRS SpA da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa SFIRS SpA relativi a diritti vantati da terzi nei confronti della SFIRS SpA, qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della Regione sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni della SFIRS SpA, e che quest’ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitategli.
10.10 ll tasso minimo di condivisione del rischio si basa sui risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE n. 1303/2013 e tengono conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile). I proventi in relazione alle diverse parti verranno esplicitati nel Piano Operativo.
11 COMITATO DI INVESTIMENTO
11.1 La realizzazione da parte della SFIRS SpA dell’Azione “Fondo Social Impact Investing (SII)”, come definita dall’Articolo 12, è soggetta all’attuazione delle disposizioni relative al Comitato di Investimento disciplinato dal presente Articolo. Le Parti convengono che ogni decisione e deliberazione adottata dal Comitato di Investimento verrà adottata da quest’ultimo solo a seguito di un’adeguata valutazione della posizione della Regione, e che la SFIRS SpA, ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria sul Fondo Sociale Europeo, è autorizzata a valutare che ogni decisione o risoluzione adottata dal Comitato di Investimento sia espressione della posizione della Regione. Le decisioni o risoluzioni adottate dal Comitato di Investimento non costituiscono delega di responsabilità dalle Autorità di Gestione al Comitato di Investimento; le Autorità di Gestione rimangono le sole responsabili in relazione all’adempimento dei propri doveri, secondo quanto previsto dalla normativa europea sui Fondi SIE ed in particolare sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
11.2 La Regione è tenuta ad istituire un Comitato di Investimento, costituito da cinque Membri (“Membri CI”) nominati dalla stessa tra i propri funzionari (in modo da rappresentare l’AdG del PO FSE, l’AdG del PO FESR, l’Unità di Progetto della Programmazione Unitaria, la Direzione Generale dei Servizi finanziari e la Direzione dell’Assessorato competente in base alla tematica affrontata) dotati di significativa esperienza in operazioni della stessa natura di quelle previste per la realizzazione dell’Azione “Fondo Social Impact Investing (SII)”. Uno dei Membri CI svolge funzioni di presidente del Comitato di Investimento. La SFIRS SpA ha la facoltà di nominare fino a due dei propri dipendenti, i quali hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di Investimento in qualità di Osservatori CI; gli Osservatori CI non possono essere considerati Membri CI. Il Comitato di Investimento ha diritto di nominare altri soggetti che svolgano la funzione di Osservatori CI ad hoc, come ad esempio i valutatori, qualora ritenga tale partecipazione opportuna, tenuto conto dell’ordine del giorno della riunione e della tematica affrontata.
11.3 I Membri CI e gli Osservatori CI, diversi da quelli nominati ad hoc, rimangono in carica due anni con possibilità di rinnovo del mandato. Se per qualunque motivo rimanesse vacante la posizione di un Membro CI, la Regione deve provvedere senza indugio alla nomina di un sostituto che ricopra la carica per il periodo rimanente fino al termine del mandato del Membro CI sostituito (fatto salvo quanto previsto dal presente Articolo, il Comitato di Investimento deve essere in grado di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dal presente Accordo anche in difetto della summenzionata sostituzione).
I principi stabiliti nell’Articolo relativi alla composizione del Comitato di Investimento si applicano alla sostituzione di qualsiasi Membro del CI.
11.4 I Membri CI devono essere nominati dalla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di efficacia del presente Accordo.
11.5 I Membri CI non hanno diritto di percepire alcun compenso, remunerazione o indennizzo a valere sul Conto corrente “Fondo Social Impact investing (SII)”.
11.6 Il Comitato di Investimento è competente ad:
a) esprimere pareri preliminari su progetti presentati dalla SFIRS SpA sulla modifica o sulla revisione della Strategia di Investimento;
b) esprimere pareri preliminari sulle proposte progettuali in modo da indirizzare le attività di sensibilizzazione e supporto offerte da SFIRS verso le iniziative e le tematiche ritenute maggiormente rilevanti in termini di impatto sul bilancio regionale e di urgenza di risoluzione del problema sociale;
c) esaminare l’evoluzione e la strategia del “Fondo Social Impact investing (SII)”, approvare i Rapporti di Avanzamento, e, contestualmente all’approvazione del Rapporto di Avanzamento annuale, confermare che l’attività prestata dalla SFIRS SpA per la realizzazione dell’Azione “Fondo Social Impact investing (SII)” durante il periodo di riferimento è stata in conformità con il presente Accordo;
d) adottare le regole di organizzazione interna che il Comitato di Investimento ritenga appropriate al proprio funzionamento;
11.7 Il Comitato di Investimento si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Presidente convoca la riunione su richiesta scritta presentata da un Membro CI e/o dalla SFIRS SpA. Le decisioni sono prese a maggioranza dei Membri CI presenti, inclusi i Membri CI che partecipano per conferenza telefonica o video-conferenza. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due Membri CI. Il Presidente non ha diritto di veto.
11.8 Il Comitato di Investimento sulla base delle Relazioni di Avanzamento Annuali di cui all’art. 22 e di ogni altro documento di monitoraggio del Fondo, esprime raccomandazioni cui l’AdG e di conseguenza SFIRS SpA devono ragionevolmente attenersi relativamente all’attuazione dello strumento, adottando laddove necessario revisioni al presente Accordo di Finanziamento, ai documenti di attuazione e/o alla Strategia di Investimento del Fondo.
11.9 Il Comitato di Investimento ha la facoltà di definire una struttura amministrativa per lo svolgimento dei propri incarichi. I costi e l’onere amministrativo di tale struttura saranno sostenuti unicamente dalla Regione, con l’esclusione di qualsiasi onere gravante sulla SFIRS SpA.
11.10 Il Comitato di Investimento dovrà adottare, previa consultazione della SFIRS SpA, il proprio Regolamento Interno, conforme alle disposizioni del presente Accordo e che deve prevedere quanto segue:
a) il Comitato di Investimento deve essere convocato dal suo Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano;
b) la convocazione delle riunioni deve essere comunicata ai Membri CI e resa nota agli Osservatori CI tramite posta elettronica e deve essere ricevuta non più tardi di dieci Giorni Lavorativi prima della riunione, o in casi di urgenza, non più tardi di due giorni lavorativi prima della riunione;
c) la comunicazione dovrà includere almeno la data, il luogo e l’ordine del giorno;
d) la partecipazione alla riunione può effettuarsi anche tramite teleconferenza o videoconferenza, purché l’identità della persona sia verificabile dal Presidente (o in sua assenza, dal Membro CI più anziano presente alla riunione);
e) il Presidente ha il potere di iniziare la discussione su ciascun punto del programma, regolamentare il dibattito, inserire nuovi punti qualora tutti i Membri CI siano d’accordo e certificare il voto;
f) qualsiasi decisione del Comitato di Investimento dovrà essere riportata nel verbale redatto a cura della SFIRS SpA per conto del Presidente;
g) le decisioni del Comitato di Investimento potranno essere prese in forma scritta e senza riunioni, secondo le disposizioni procedurali stabilite nel Regolamento Interno.
11.11 Le comunicazioni al Comitato di Investimento sono validamente eseguite qualora indirizzate alla Regione in conformità con quanto disposto dall’Articolo 28 del presente Accordo, o in alternativa a qualsiasi altro indirizzo che il Comitato di Investimento abbia validamente comunicato alla SFIRS SpA.
11.12 I Membri CI dovranno rispettare precisi standard di integrità dettagliati nel Regolamento Interno del Comitato, e dovranno astenersi da azioni che possano indurre un conflitto di interessi nell’adempimento delle proprie funzioni.
12 AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
12.1 A norma dell’articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, le Autorità di Gestione garantiscono che:
a) l'operatività del Fondo di Social Impact Investing sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del PO FSE e del PO FESR, alla strategia di investimento del Fondo di Social Impact Investing e al presente accordo di finanziamento;
b) la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell’art. 42 del Reg. 1303/2013 sia giustificata da un’adeguata documentazione di supporto;
c) l’Accordo di finanziamento e/o i documenti attuativi del Fondo contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
d) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività del Fondo in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili: i) siano conservati, dalla Regione e dalla SFIRS SpA nel rispetto delle reciproche competenze, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi; ii) siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione;
f) i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno: i) i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario; ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013; iii) i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche; iv) i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013; v) i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione; vi) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione; vii) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti; viii) le check- list di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se previsti; ix) le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis; x)gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali; xi) le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento
finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista; xii)le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti; xiii) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato o alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale;
g) l’autorità di audit garantisce che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
12.2 Le Autorità di gestione garantiscono altresì che il risparmio pubblico derivante dalla riduzione dei costi che la Regione avrebbe dovuto sostenere per ottenere gli stessi risultati mediante politiche alternative (solitamente passive), verrà periodicamente accantonato utilizzando le risorse regionali che saranno risparmiate nel caso di raggiungimento dell’impatto positivo. Le somme accantonate saranno destinate a finanziare il “premio” aggiuntivo rispetto alla remunerazione di base dell’investimento, da corrispondere al destinatario finale in caso di raggiungimento dell’impatto previsto. Tali risorse, come meglio dettagliato ai successivi articoli 14, 15 e 16, confluiranno in un Conto Corrente diverso da quello destinato alle risorse del Fondo finanziate dai programmi (Conto “Impatti Attesi”) e facenti parte dell’operazione dello strumento finanziario e, come tali, non saranno soggetto agli obblighi di rendicontazione previsti dall’FSE e dal FESR. In caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi, le somme non pagate potranno essere utilizzate per incrementare la consistenza del Fondo.
12.3 Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo sono:
- controlli amministrativo-documentali;
- visite di controllo;
- relazioni di revisione.
12.4 La documentazione da custodire, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere almeno:
- le domande di finanziamento presentate dai proponenti, complete della documentazione di supporto;
- i Provvedimenti di concessione del finanziamento sottoscritti dal destinatario;
- la documentazione probatoria dell’effettivo utilizzo dell’investimento concesso per gli scopi definiti nel Provvedimento di concessione.
12.5 Ai fini della corretta valutazione e di un adeguato monitoraggio degli impatti generati dagli interventi finanziati dal Fondo, sarà altresì necessario custodire la documentazione inerente:
- Il progetto presentato dal destinatario in fase di domanda, comprensivo della metodologia di misurazione degli impatti e della proiezione dei risultati attesi;
- la documentazione attestante le condizioni contrattate con il destinatario finale in termini di remunerazione dell’investimento e di impatti attesi;
- le relazioni periodiche relative all’attuazione dell’intervento e ai risultati raggiunti, redatte dal destinatario finale con cadenza definita rispetto alle specificità di ogni singolo progetto;
- le relazioni di valutazione e monitoraggio redatte dai valutatori indipendenti con cadenza definita rispetto alle specificità di ogni singolo progetto.
12.6 Per quanto riguarda le attività di controllo e di monitoraggio si rimanda a quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE e del PO FESR e al successivo Piano Operativo.
12.7 L’AdG del POR FSE Sardegna 2014-2020 e del PO FESR sono responsabili della regolare implementazione del “Fondo Social impact Investing (SII)” nell’ambito del proprio POR, svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di Finanziamento, nel Piano Operativo e nelle Direttive di Attuazione.
12.8 La Regione svolge i seguenti compiti, ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013:
a) coordina e indirizza la gestione del Fondo con il supporto del Comitato di Investimento;
b) approva i documenti strategici e attuativi del Fondo;
c) predispone le determinazioni di approvazione o diniego del finanziamento;
d) nomina del Comitato di Investimento e della Segreteria Tecnica (se del caso);
e) individua i settori sociali di interesse;
f) insieme alla SFIRS SpA e ai valutatori indipendenti definisce le questioni legate agli indicatori di impatto e contratta con i potenziali investitori la remunerazione dell’investimento;
g) ripaga, tramite la SFIRS SpA, l’investimento agli investitori, sulla base dei risultati sociali raggiunti e valutati dai valutatori indipendenti.
12.9 Avrà inoltre la competenza di:
h) approvare i documenti presentati dalla SFIRS SpA sulla modifica o sulla revisione della strategia di investimento e del Piano Operativo;
i) acquisire le relazioni ed i relativi esiti istruttori delle domande di accesso al Fondo Social Impact Investing presentate alla SFIRS SpA ai sensi del presente art. 12, delle Direttive di Attuazione e del Piano Operativo;
j) approvare la selezione dei richiedenti idonei atti ad accedere al Fondo Social Impact Investing, effettuata dalla SFIRS SpA ai sensi del presente art.12, del Piano Operativo e delle Direttive;
k) esprimere pareri e approvare i bilanci preventivi del Fondo redatti e presentati dalla SFIRS SpA;
l) approvare i Rapporti di Avanzamento di cui all’art. 21.
12.10 Oltre alle responsabilità di cui sopra, la Regione, sulla base delle informazioni ricevute dalla SFIRS SpA:
m) valuta l’attività posta in essere della SFIRS SpA rispetto alla realizzazione degli obiettivi del Fondo, i risultati previsti nella strategia di investimento, nonché la performance del Fondo Social Impact Investing e la conformità con gli obiettivi della stessa e con il PO FSE e PO FESR;
n) formula, se necessario, raccomandazioni di natura generale, indirizzate alla SFIRS SpA, circa i risultati dell’operatività del Fondo Social Impact Investing, il possibile sviluppo delle attività del Fondo e le ulteriori attività volte a ottimizzare l’impatto nell’economia regionale dell’operazione.
12.11 In tutti i casi in cui necessiti di interpellare le Autorità di Xxxxxxxx, la SFIRS SpA invierà la documentazione relativa alle AdG che dovranno esprimere parere positivo o negativo entro il termine di 10 giorni lavorativi. Tale termine è da ritenersi sospeso in caso di invio di documentazione incompleta. Il parere positivo o negativo della Regione verrà inviato alla SFIRS SpA in forma scritta.
12.12 Le AdG possono delegare le proprie funzioni, mantenendo in ogni caso le responsabilità di indirizzo e di coordinamento, ad appositi organismi selezionati (quali ad esempio i Responsabili di Linea del PO FSE e FESR Sardegna 2014/20, il Comitato di Investimenti e la Segreteria Tecnica del Fondo che andranno opportunamente istituiti nel qual caso si intenda prevedere suddette deleghe).
13 VALUTAZIONE
13.1 La misurazione dell’impatto sociale è l’elemento essenziale nei meccanismi di finanziamento del Social Impact Investing, infatti, solo a partire da questo valore si può stimare il costo evitato per il settore pubblico e determinare la redditività dello strumento.
13.2 Le parti concordano sulla necessità di valutare, mediante l’individuazione di un apposito soggetto terzo indipendente, l’impatto generato dal “Fondo Social Impact Investing” e dalle singole operazioni attivate e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale attività ha l’intento di misurare, mediante l’implementazione di adeguate metodologie di valutazione, la performance e l'impatto sociale del “Fondo Social Impact Investing”.
13.3 La misurazione dell’impatto sociale prenderà in considerazione indicatori di tipo qualitativo e quantitativo (finanziari e non), definiti in coerenza con gli impatti attesi e con le specificità di ogni singolo progetto ma anche rispetto ai metodi di rilevazione, in modo da salvaguardare la comparabilità dei dati e dei risultati. Tali indicatori dovranno permettere di misurare anche le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sulla comunità di riferimento.
13.4 Tra gli indicatori qualitativi si analizzeranno quelli relativi alla qualità dei servizi erogati e alla rispondenza ai bisogni del fruitore, all’esistenza di servizi non finanziari accessori.
13.5 Tali indicatori dovranno essere riferiti sia ai risultati raggiunti che di ricaduta sociale rispetto alla propria mission e gli obiettivi sociali stabiliti.
13.6 In particolare, si evidenzia la necessità di un approccio che valuti sia il raggiungimento di obiettivi sociali, i processi avviati, sia gli aspetti che impattano direttamente e indirettamente sulla qualità e le condizioni di vita del destinatario, sia quelli relativi alla qualità dei prodotti finanziari attivati e dei servizi erogati, nonché il contesto socio- economico di riferimento.
13.7 I dati verranno analizzati attraverso metodi statistici al fine di verificare l’outreach e l’impatto prodotto dall’attività;
13.8 Le informazioni qualitative sugli individui potranno essere ottenute attraverso interviste o casi studio.
13.9 L’adozione di tali indicatori presuppone l’adozione di strumenti e metodi di raccolta dati periodici, strutturati e continuativi a supporto delle elaborazioni statistiche dei dati.
13.10 La metodologia di valutazione dell’impatto sociale e della performance verrà specificata in un apposito documento redatto dai valutatori indipendenti e sottoposto per l’approvazione alle AdG e al Comitato di Investimento.
13.11 Il processo di valutazione dell’impatto sociale è pertinente sia per gli investitori che per l’impresa sociale ed è quindi importante che risulti chiaro e trasparente per tutti gli attori coinvolti.
- Solo partendo da una corretta misurazione dell’impatto si può stimare il costo evitato per il settore pubblico e determinare la redditività dello strumento per l’investitore;
- Al fine di raggiungere il target di impatto previsto, l’impresa sociale dovrà avere ben chiare le “regole del gioco” che caratterizzano il processo di valutazione e misurazione dell’impatto sociale per procedere potenzialmente alla certificazione della propria performance sociale.
13.12 In quest’ottica, e data la complessità tecnica della materia, la Regione e la SFIRS SpA assicureranno che gli aspetti legati all’individuazione degli indicatori di impatto e dei risultati attesi e alla contrattazione della redditività dell’investimento, risultino chiari e condivisi da tutti gli attori coinvolti in fase di progettazione dell’intervento.
Una volta che le iniziative finanziate saranno avviate, il valutatore indipendente o eventualmente più valutatori saranno incaricati di valutare e monitorare gli impatti, secondo le “regole” concordate in fase di progettazione, al fine di stabilire se e quando il destinatario finale avrà diritto a ricevere il “premio” per il raggiungimento dell’impatto.
13.13 I valutatori indipendenti dovranno redigere periodicamente una relazione di valutazione e monitoraggio degli impatti, con cadenza definita in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascun progetto.
14 CONTRIBUTO DEI PROGRAMMI ALLO STRUMENTO
14.1 Per consentire alla SFIRS SpA di gestire il Fondo, la Regione con la DGR n. 6/13 del 2.2.2016 dispone la destinazione al “Fondo Social Impact Investing (SII)”, dopo la firma del presente Accordo, di una dotazione finanziaria dell’importo complessivo di 8 milioni di euro, di cui 6 milioni a valere sul PO FSE 2014-2020 Asse II “Inclusione Sociale” e 2 milioni sul PO FESR 2014-2020 Asse III “Competitività del sistema produttivo”.
14.2 La Regione si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione e di avanzamento del PO, siano trasferiti tempestivamente nel Conto Corrente “Fondo Social Impact Investing (SII)”, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi e di consentire alla SFIRS SpA la gestione corretta del “Fondo Social Impact Investing (SII)”. La Regione è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie affinché i versamenti siano effettuati in conformità alla normativa comunitaria sui Fondi SIE e ad ogni altro regolamento dell’Unione Europea riguardante gli strumenti finanziari.
14.3 Prima del versamento dei fondi sul conto dedicato, mediante bonifico, la Regione darà comunicazione alla SFIRS SpA sulle modalità di gestione del Conto di tesoreria come previsto all’art. 16.
14.4 La Regione si impegna contestualmente ad alimentare il Conto “Impatti Attesi” con le risorse regionali potenzialmente risparmiate dall’implementazione del Fondo di Social Impact Investing, da utilizzare per la remunerazione degli impatti. Tali risorse non costituiscono parte dell’operazione dello strumento finanziario e non appartengono ai programmi, saranno quindi tenute separate dalle altre risorse del Fondo. La Regione darà comunicazione alla SFIRS SpA sulle modalità di gestione del Conto, come meglio dettagliato al successivo art. 16.
14.5 La Regione si dichiara disponibile a considerare versamenti aggiuntivi nel conto corrente del Fondo in funzione dello stato di avanzamento della Strategia di investimento e della performance complessiva del Fondo di Social Impact Investing, nel rispetto della strategia condivisa nei PO approvati. Suddette risorse potranno pervenire dai programmi FSE e FESR o anche da altre fonti di finanziamento pubbliche e private.
15 VERSAMENTI AL FONDO
15.1 In seguito alla stipula del presente Accordo le ’Autorità di Gestione del PO FSE e del PO FESR garantiscono il trasferimento dei contributi pubblici dei Programmi al Fondo di Social Impact Investing.
15.2 Le AdG provvederanno a versare sul conto Fondo di Social Impact Investing costituito secondo quanto disciplinato nel presente Accordo, l’importo stanziato per il Fondo di Social Impact Investing in tranche, e nel rispetto dei massimali di cui all’articolo 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
15.3 La Regione provvederà contestualmente ad alimentare il Conto “Impatti Attesi” con una quota di risorse regionali calcolata rispetto al risparmio potenzialmente, ottenibile in caso di raggiungimento dell’impatto positivo. L’adozione di uno strumento SII comporta infatti un vantaggio in termini di riduzione dei costi che la Regione avrebbe dovuto sostenere per ottenere gli stessi risultati mediante politiche alternative, solitamente passive. Le risorse del Conto “Impatti Attesi” saranno destinate a finanziare il “premio” riconosciuto ai destinatari finali in caso di raggiungimento dell’impatto positivo. In caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi, le somme non pagate potranno essere utilizzate per incrementare la consistenza del Fondo.
15.4 Le AdG effettuano accertamenti sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Atto, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia di Investimento di cui all’art 7 e all’allegato B e calcola, in base a quanto raggiunto, la percentuale di stralcio ed eventuale rettifica finanziaria. Le AdG procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico de i PO erogato allo strumento finanziario. Le AdG tengono conto della natura e della gravità dell’irregolarità ed apportare una rettifica proporzionale. Il Contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo esce dal Fondo di Social Impact Investing e rientra nella dotazione dei PO.
16 GESTIONE DEI CONTI
16.1 Le Parti concordano che il Fondo Social Impact Investing sia costituito come “Capitale Separato”, così come previsto dall’articolo 38, par. 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
16.2 Al fine di attuare la gestione contabile distinta, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 38, par. 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013, la SFIRS SpA istituisce il Conto “Fondo di Social Impact Investing”. Tale Conto è dedicato all’amministrazione del “Fondo di Social Impact Investing” conformemente al presente Accordo e non costituisce un conto bancario. La SFIRS SpA è tenuta a registrare nel Conto tutte le transazioni relative allo stesso ed alle operazioni finanziate; ogni transazione deve recare la data di valuta per il computo dell’interesse.
16.3 La SFIRS SpA istituisce inoltre il Conto “Impatti Attesi” le cui risorse saranno destinate alla remunerazione degli impatti positivi generati dagli interventi finanziati. Il Conto “Impatti Attesi” viene alimentato con risorse che non appartengono ai programmi e che non intervengo nell’operazione dello strumento finanziario, come tale, non è sottoposto agli obblighi di rendicontazione previsti dall’FSE e dal FESR.
16.4 Il Conto “Fondo di Social Impact Investing” e il Conto “Impatti Attesi” devono essere utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse della SFIRS SpA, e devono essere destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal “Fondo di Social Impact Investing”, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
16.5 La SFIRS SpA può provvedere all’accensione di ulteriori conti o sotto-conti da utilizzarsi per l’attuazione del Fondo; a tali conti si applicheranno le medesime previsioni di cui al presente Articolo;
16.6 La SFIRS SpA riceve le risorse finanziarie dal PO FSE e dal PO FESR ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del Fondo di Social Impact Investing, ivi compresi i contributi nazionali e i contributi provenienti da fonti diverse, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
16.7 Le operazioni consentite a valere sul Conto Fondo di Social Impact Investing e su eventuali sottoconti sono le seguenti:
(i) ogni pagamento da effettuare in relazione alle operazioni e ai progetti approvati, secondo quanto disposto dall’Articolo 17;
(ii) pagamenti dei Costi, in conformità con quanto stabilito nell’articolo 16 e nella Lettera dei Costi (Allegato F);
(iii) investimento del saldo attivo del Conto dedicato conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida della Tesoreria (Allegato E);
(iv) qualsiasi altro pagamento espressamente e congiuntamente autorizzato, in forma scritta, dalla Regione e dalla SFIRS SpA.
16.8 La SFIRS SpA provvederà a fornire nelle relazioni periodiche inoltrate alle AdG il dettaglio sulla movimentazione del Conto “Fondo di Social Impact Investing” distinto per singola operazione come individuate all’art. 16 ai sensi dell.art.1 del Reg. 821/2014. Inoltre, nel caso si dovesse prevedere il sostegno allo strumento finanziario mediante contributi a valere su più programmi oppure su più assi prioritari o misure dello stesso programma, SFIRS SpA manterrà una contabilità separata o una codificazione contabile (art. 1 paragrafo 1 del Reg. 821/2014).
16.9 La SFIRS SpA provvederà inoltre a fornire nelle relazioni periodiche inoltrate alle AdG, il dettaglio sulla movimentazione del Conto “Impatti Attesi”.
17 COSTI AMMINISTRATIVI
17.1 I Costi maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo.
17.2 La Regione riconosce che l’esecuzione dell’operazione comporterà dei Costi per la SFIRS SpA, ed accetta di assumere tali Costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE.
17.3 Pertanto la Regione calcola i costi che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell’art. 42, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (UE) 1303/2013 in base ai criteri basati sui risultati di cui all’art. 42, paragrafo 5 di tale regolamento e previsti all’art. 12 del Reg. (UE) 480/2014.
17.4 I criteri individuati sono:
- erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;
- complessità della valutazione dello strumento cercando di massimizzare le efficienze e le economie di scala nella gestione dell’ammissibilità delle pratiche, nella gestione dei bonifici/SEPA;
- le risorse restituite a fronte degli investimenti;
- il range di tasso di interesse attivo maturato sulle somme in giacenza, attraverso la definizione di Linee Guida di Tesoreria (Allegato E) che tengono conto della necessità di ridurre il rischio al minimo per le somme messe a disposizione, ma anche di avere una giusta remunerazione per il Fondo stesso;
- le proiezioni sul tasso di default atteso che impatta direttamente sul tasso di rotatività del Fondo;
- la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l’impatto dell’investimento;
- Il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del Programma.
17.5 La Regione informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità all’art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo, basato sui risultati, dei costi di gestione sostenuto o delle commissioni di gestione allo strumento finanziario. Il Comitato riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati negli anni precedenti.
17.6 La SFIRS SpA ha diritto al rimborso di un ammontare annuo di Costi, da quantificarsi, per ogni anno solare, conformemente a quanto stipulato nella Lettera dei Costi (Allegato F). Tali Costi non potranno eccedere i massimali di cui all’art. 12-13 e 14 del Reg. (UE) 480/2014 e saranno specificati nella lettera dei costi che verrà stipulata tra le parti.
17.7 I Costi sono prelevati dai fondi disponibili nel Conto secondo quanto concordato dalle Parti nella Lettera dei Costi.
17.8 Al termine dell’anno solare, la SFIRS SpA sottopone alla Regione un estratto conto che evidenzi i Costi sostenuti nell’anno precedente; lo schema di tale estratto conto nonché la tempistica, le modalità e le conseguenze della sottoposizione di tale documento alle Autorità di Gestione, saranno specificate nella Lettera dei Costi (Allegato F).
17.9 I Costi sono ammissibili a partire dal primo giorno lavorativo successivo al versamento da parte della Regione di cui all’Articolo 13 fatta eccezione per i Costi relativi alla costituzione del Conto “Fondo di Social Impact Investing”, ed ogni altro Costo incorso previa autorizzazione dell’Autorità di Gestione, i quali saranno calcolati a partire dalla data del presente Accordo.
17.10 SFIRS SpA e la Regione hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei Costi non ecceda i massimali previsti nell’atto delegato (artt.12-13 e 14 del Reg. (UE) 480/2014) come disciplinato nell’art. 42 paragrafo 5. Del Reg. (UE) 1303/2013.
17.11 La Regione renderà disponibili le risorse destinate alla copertura dei costi che SFIRS SpA sostiene in attuazione del presente Accordo, stabiliti nei limiti previsti al precedente punto 17.9 e secondo le modalità e le tempistiche stabilite nella Lettera dei Costi (All. F), che contiene indicazioni anche in merito all’erogazione delle ulteriori tranche di pagamento. Resta inteso che la SFIRS SpA è tenuta a rimborsare al Fondo gli eventuali importi eccedenti i costi effettivi rendicontati secondo quanto definito ai precedenti punti e in base a quanto stabilito nella Lettera dei Costi (Allegato F).
17.12 La SFIRS SpA è tenuta a rimborsare alla Regione una parte dei Costi nel caso di cessazione del presente Accordo, conformemente a quanto previsto nell’Articolo 17.
17.13 La SFIRS SpA deve comunicare alla Regione il Bilancio Preventivo Annuale del Fondo per ogni anno di calendario, non più tardi del 31 ottobre dell’anno precedente. La Reigone è tenuta a notificare, entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione, l’approvazione o le eventuali obiezioni al Bilancio Preventivo Annuale del Fondo.
17.14 In particolare:
a) qualora la Regione approvi il Bilancio Preventivo Annuale, quest’ultimo deve considerarsi adottato a partire dalla data in cui la SFIRS SpA ha avuto conoscenza dell’approvazione;
b) qualora la SFIRS SpA non riceva né l’approvazione né obiezioni da parte della Regione, il Bilancio Preventivo Annuale si considera adottato a partire dal trentesimo giorno dalla ricezione da parte delle Autorità di Gestione;
c) qualora la SFIRS SpA riceva obiezioni dalla Regione, dovrà, entro quindici giorni dalla ricezione delle obiezioni, prendere ogni misura idonea affinché le obiezioni siano tenute in debita considerazione, ivi incluso la discussione di tali obiezioni con l’Autorità di Gestione
e/o la presentazione di una rettifica del Bilancio Preventivo Annuale. Tale versione sarà considerata adottata.
17.15 Per tutta la durata del presente Accordo, le Spese considerate non ammissibili ai sensi della normativa sui Fondi SIE non potranno essere coperte a valere sul Fondo.
18 DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA
18.1 Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data di firma da parte delle Autorità di Gestione del PO FSE e del PO FESR e della SFIRS SpA e, salvo risoluzione conformemente alle disposizioni del presente art. 17, resta in vigore fino al 31 dicembre 2023. Le parti concordano che tale periodo di validità sia necessario al fine di permettere alla SFIRS SpA di perseguire le finalità del Fondo di Social Impact Investing, in osservanza di quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, del Reg. (UE) 480/2014 e del Reg. (UE) 964/2014. Entro sei mesi prima della scadenza del termine, le parti si impegnano ad incontrarsi per accordarsi circa l’opportunità di prolungare l’efficacia del presente Accordo per un ulteriore periodo da definire tra le Parti.
18.2 A seguito del 31 dicembre 2023, in caso di mancata proroga del presente Accordo secondo quanto disposto al punto 17.1, il rapporto tra le parti proseguirà all’esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi, nonché al fine dell’esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente Articolo; i costi relativi a tali attività saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, eventualmente facendo ricorso ai Ricavi derivanti dagli interessi maturati sulle giacenze del Fondo di Social Impact Investing.
18.3 Ove sussistano motivi che danno luogo a un’eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte che non ha causato tali motivi può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notifica all’altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.
18.4 A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata nei seguenti casi:
18.4.1 le AdG possono dichiarare la risoluzione per giusta causa in caso di (i) inosservanza, da parte della SFIRS, delle strategie definite nel documento Strategia d’investimento, ovvero (ii) inadempimento, da parte di SFIRS SpA, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che le AdG abbia notificato alla SFIRS SpA la causa di inadempimento e che la SFIRS SpA non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione;
18.4.2 la SFIRS SpA può dichiarare la risoluzione per giusta causa in caso di (i) mancato contributo da parte della Regione al Fondo di Social Impact Investing conformemente al presente Accordo, o (ii) mancata effettuazione, da parte della Regione entro la scadenza concordata, del contributo supplementare al Fondo di Social Impact Investing eventualmente concordato tra le Parti, o (iii) inadempimento, da parte della Regione, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, laddove tale inadempimento impedisca alla SFIRS SpA il proseguimento dell’operazione in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, a condizione in ogni caso che la SFIRS SpA abbia notificato alla Regione la causa di inadempimento e che la Regione non abbia provveduto a porvi rimedio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione.
18.5 Fermo restando il diritto delle Parti di dichiarare in qualsiasi momento la risoluzione per giusta causa, il presente Accordo può essere risolto con preavviso di novanta giorni di una delle Parti con effetto, al più presto, alla Prima data di risoluzione ordinaria e, successivamente, a seguito di preavviso di sei mesi dato da una delle due Parti.
18.6 Salvo quanto previsto per la risoluzione per inadempimento, le Parti avranno facoltà di recedere dal presente Accordo a decorrere da tre anni dopo la data di stipula del presente Accordo (prima data di recesso), con preavviso di sei mesi notificato da una delle Parti all’altra. Tuttavia, la SFIRS SpA ha facoltà di recedere dal presente Accordo anche anteriormente alla prima data di recesso qualora la Regione, o qualsiasi altra pubblica autorità debitamente autorizzata, emendi o modifichi qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, nella ragionevole opinione della SFIRS SpA, pregiudichi l’attività o la prestazione del Fondo di Social Impact Investing e, conseguentemente, la capacità della SFIRS SpA di perseguire l’Azione per la quale il presente Accordo è stato stipulato.
18.7 A partire dalla data di efficacia della cessazione del presente Accordo, la SFIRS SpA si considererà liberata dagli obblighi connessi alla realizzazione del Fondo.
18.8 Il rimborso di costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di efficacia della cessazione e ai quali la SFIRS SpA ha diritto, sarà dovuto e pagabile a partire da tale data. La SFIRS SpA sarà tenuta a restituire i costi, eventualmente già rimborsati in eccesso, corrispondenti all’ammontare versato per il periodo che va dalla data di cessazione fino al termine previsto delle attività (sulla base del numero dei mesi interi rimanenti) entro quindici giorni dalla data di cessazione del presente Accordo.
18.9 In caso di risoluzione del presente Accordo con modalità diversa dalla risoluzione per giusta causa, i costi della risoluzione sono a carico della Parte che ha dichiarato a risoluzione stessa.
18.10 Qualora venga posto termine al presente Accordo per motivi diversi dalla risoluzione per inadempimento:
a) se la cessazione è dovuta al naturale decorso del contratto, tutte le spese sostenute dal Fondo Social Impact Investing e dalla SFIRS SpA relative alla cessazione, incluse le spese connesse al trasferimento del Fondo di Social impact investing, e con l’entità di nuova nomina, qualora applicabile, sono sostenute dalla Regione;
b) nei casi di cessazione anteriore al decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dalla Regione e dalla SFIRS SpA connesse alla cessazione, ivi incluse le spese relative al trasferimento del Fondo Social Impact Investing di nuova nomina subentrate, qualora applicabili, sono sostenute dalla Parte che ha receduto dal presente Accordo.
18.11 Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l’ammontare residuo del Fondo di Social Impact Investing depositato nel Conto corrispondente, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall’attuazione delle operazioni, deve essere restituito alla Regione ed accreditato in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla Regione alla SFIRS SpA nelle dovute forme. Le spese relative al trasferimento sostenute dalla SFIRS SpA, sono a carico della Regione e trattenute dal Fondo di Social Impact Investing, salvo che tale trasferimento avvenga in seguito a Risoluzione per Inadempimento riconducibile alla condotta della SFIRS SpA.
18.12 Fatta salva ogni altra disposizione del presente Articolo, qualora si verifichi una situazione eccezionale ed imprevedibile o un evento indipendente dal volere delle Parti e sottratto al loro controllo (escluse le vertenze di lavoro, gli scioperi, difficoltà di carattere finanziario e simili), ivi inclusi eventi di impossibilità sopravvenuta o l’annullamento o la sospensione dell’operazione a seguito di un atto dell’Unione Europea o di altro atto che impedisca a ciascuna o entrambe le Parti di adempiere agli obblighi sanciti nel presente Accordo, non attribuibile ad errore, a negligenza né a dolo di alcuna Parte, e che non possa essere risolto nonostante la dovuta diligenza, (“Evento di Forza Maggiore”), la Parte che versa nella suddetta situazione è tenuta ad informare per iscritto e senza ritardo l’altra Parte (“Notifica di Forza Maggiore”) dichiarandone la natura, la probabile durata ed i prevedibili effetti. A seguito della ricezione della Notifica di Forza Maggiore, le Parti sono tenute ad avviare una consultazione immediata ed a compiere ogni possibile sforzo volto a minimizzare le conseguenze dannose dell’Evento di Forza Maggiore, fermo restando che nessuna delle Parti può essere ritenuta inadempiente se l’adempimento agli obblighi di cui al presente Accordo è impedito da un Evento di Forza Maggiore. Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell’operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo.
18.13 Ai sensi dell’art. 42 Reg 1303/2013 le spese ammissibili dello strumento finanziario corrispondono all’importo complessivo del contributo dei Programmi effettivamente pagati o impegnati dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:
- i pagamenti ai destinatari finali
- il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
18.14 La spesa ammissibile non supera l’ammontare della somma dei seguenti elementi:
- dell’importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato;
- del corrispondente cofinanziamento nazionale.
18.15 Le risorse regionali raccolte nel Conto “Impatti Attesi”, non sono risorse dei Programmi e non costituiscono parte dell’operazione dello strumento finanziario, come tali, non rappresentano spesa ammissibile e non sottostanno agli obblighi di rendicontazione previsti dall’FSE e dal FESR, fatta eccezione, nel caso in cui, a fronte degli esiti delle valutazioni sugli impatti, si decida di rimodulare la consistenza del Conto “Impatti Attesi” ad incremento delle risorse del Fondo.
I costi di gestione potranno essere riscossi e non devono superare i massimali definiti nel presente Accordo. I costi di gestione comprendono componenti di prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati. I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria.
19 RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE (COMPRESI GLI INTERESSI MATURATI)
19.1 Gli interessi generati dalla giacenza nel conto corrente Fondo di Social Impact Investing sono destinati all’incremento del capitale del Fondo di Social Impact Investing, in conformità all’articolo 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione a SFIRS SpA, provvedono affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.
19.2 Gli interessi generati dalla giacenza del conto corrente “Impatti Attesi” sono destinati ad incrementare il bacino di risorse regionali destinate al finanziamento del “premio” che si prevede di corrispondere in caso di raggiungimento dell’impatto; come descritto dal precedente art. 15, in corrispondenza di determinate circostanze, le risorse disponibili potranno essere rimodulate ad incremento della dotazione del Fondo.
19.3 Riutilizzo delle risorse rimborsate allo strumento finanziario.
Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo, ai sensi dell’art. 44 del Reg 1303/2013, (i) nell’ambito dello stesso strumento finanziario, (ii) se del caso, rimunerazione degli investitori privati, (iii) se del caso rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. La SFIRS SpA dovrà fornire alle AdG nelle proprie relazioni, registrazioni adeguate dell’uso delle risorse.
19.4 Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità.
Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, ai sensi dell’art. 45 del Reg (UE) n. 1303/2013, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari, siano utilizzati conformemente alle finalità del programma nell’ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purchè in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
19.5 Gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite (in base al tasso di condivisione del rischio) e gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzate in conformità con quanto disciplinato agli articoli 44-45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
20 GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Fig. 1 Struttura di Governance dello Strumento Finanziario “Fondo Social Impact Investing (SII)”
20.1 La figura 1 rappresenta la Governance del “Fondo Social Impact Investing (SII)”. Lo strumento prevede diversi attori che partecipano alla realizzazione della strategia del Fondo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati:
- le Autorità di gestione del PO FSE 14-20 e del PO FESR 14-20 (cofinanziatrici del “Fondo Social Impact Investing (SII) hanno il compito di individuare i settori sociali e le questioni di interesse, di contrattare con SFIRS, i valutatori e i potenziali investitori il tasso di ritorno dell’investimento (vedi art. 13 e di adempiere a tutte le procedure necessarie relative al monitoraggio e alla sorveglianza delle operazioni nell’ambito del Fondo in oggetto;
- la SFIRS SpA, Soggetto Gestore del Fondo, facilita la conclusione dei contratti con i diversi attori, monitora i programmi per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, cura la gestione dello strumento e eroga i prestiti sotto forma di mutuo/prestito/capitale di rischio etc (si veda il successivo art. 20 “Ruolo e responsabilità del Soggetto Gestore condivisione del rischio e dei proventi”);
- gli investitori privati potranno contribuire con risorse addizionali da investire nei programmi social/progetti pilota selezionati dalla Regione, con l’obbiettivo di ottenere un doppio dividendo legato al raggiungimento dell’impatto stabilito; le imprese e o
cooperative sociali realizzano gli interventi ammessi al finanziamento del Fondo attraverso l’implementazione di servizi e di programmi sociali di interesse per la comunità;
- i soggetti obiettivo beneficiano di un aumento dei servizi sociali offerti in termini di miglioramento della qualità e dell’efficienza;
- i valutatori misurano l’impatto sociale dell’intervento e il raggiungimento degli obiettivi prefissati (sul punto, si vedano gli l’artt. 13 e 23 del presente Accordo).
20.2 Nella figura sottostante si schematizza il modello finanziario del “Fondo Social Impact Investing (SII)” che verrà descritto nel dettaglio nel Piano Operativo del Fondo.
Fig. 3 Modello finanziario e di governance del “Fondo Social Impact Investing (SII)”
21 CONFLITTI DI INTERESSE
21.1 E’ fatto obbligo al personale della SFIRS SpA coinvolto nell’attuazione del Fondo di non assumere funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d’interessi con i loro doveri e compiti, e di dichiarare eventuali conflitti d’interessi potenziali che possano nascere durante l’espletamento delle proprie funzioni, astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto del conflitto d’interessi.
22 RELAZIONI E CONTROLLO
22.1 Il sistema di rendicontazione del “Fondo Social Impact Investing” costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio ed è concepito allo scopo di assicurare una
gestione adeguata dell’operazione del Fondo e al fine di contribuire agli obblighi di monitoraggio e certificazione in capo alla Regione nei confronti della Commissione e delle Autorità nazionali competenti. Per la modalità di reportistica, si rinvia all’Allegato D, per la rendicontazione si rinvia a quanto specificato nella Lettera dei Costi.
22.2 La SFIRS SpA è tenuta a conformarsi alle regole di rendicontazione valide per il FSE e per il FESR.
22.3 In capo alla SFIRS SpA sussistono, in particolare, i seguenti obblighi di rendicontazione:
- la SFIRS SpA deve predisporre, per ogni anno di calendario, il Rapporto di Avanzamento annuale, che esponga un’analisi dettagliata relativa alla performance del Fondo Social Impact Investing in riferimento all’anno precedente; un’analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento ed informazioni dettagliate sull’avanzamento delle operazioni finanziate;
- il Rapporto di Avanzamento annuale deve includere le informazioni, relative alle Operazioni ed al Fondo di Social Impact Investing necessarie per permettere alla Regione di ottemperare ai suoi obblighi in materia di monitoraggio e certificazione nei confronti della Commissione, secondo quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Rapporto di Avanzamento annuale deve essere presentato dalla SFIRS SpA alle Autorità di Gestione per l’approvazione entro il 31 marzo di ogni anno di calendario;
- la SFIRS SpA è tenuta a redigere un Rapporto di Avanzamento semestrale recante l’analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento, informazioni dettagliate sull’avanzamento delle operazioni e della gestione dei depositi (come descritto all’Allegato E); il Rapporto di Avanzamento semestrale deve essere presentato dalla SFIRS SpA alle Autorità di Gestione per approvazione entro il 30 settembre di ogni anno;
23 PERFORMANCE DEL FONDO
23.1 Le attività di valutazione della performance del Fondo si basano sul monitoraggio dei risultati attesi di cui all’art. 9, secondo quanto previsto dall’Allegato D (Modelli per il controllo e le relazioni) e sulle risultanze dei Rapporti Annuali e Semestrali di cui al precedente art. 22.
23.2 La valutazione della performance dovrà prendere in considerazione sia gli aspetti di carattere più strettamente finanziario legati allo strumento finanziario, sia le questioni relative al raggiungimento dei risultati attesi in termini di impatti. In questo senso sarà necessario considerare diverse categorie di indicatori:
- indicatori finanziari e di risultato per valutare il rendimento del Fondo, per esempio in termini di tasso di restituzione e di sofferenza ma anche attraverso indicatori specifici
legati all’effetto rotativo, il tasso di default, il tasso di copertura dei beneficiari potenziali, etc.;
- indicatori di impatto inerenti gli obiettivi identificati per il Fondo, definiti e utilizzati in fase di progettazione di ciascun singolo intervento, come specificato dall’art. 13.
23.3 La Regione si riserva di descrivere con maggiore dettaglio le modalità di valutazione della performance del Fondo nei documenti attuativi dello stesso.
24 VISIBILITÀ E TRASPARENZA
24.1 Il “Fondo Social Impact Investing” adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall’Unione in conformità a quanto disciplinato all’art. 115 e dall’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
24.2 I progetti verranno selezionati mediante la pubblicazione di appositi strumenti attuativi in conformità con la legislazione applicabile in materia.
24.3 La divulgazione dell’avvio delle attività del Fondo e dei risultati del medesimo avverrà tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e sul sito della SFIRS SpA.
24.4 La SFIRS SpA dovrà dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del “Fondo Social Impact Investing” del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (PO FSE Sardegna 2014-2020) e del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (PO FESR Sardegna 2014-2020) e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1303/2013 (art.115)
24.5 Al fine di garantire un’adeguata informazione e promozione del “Fondo Social Impact Investing” verso i potenziali investitori, imprese e destinatari, saranno realizzate dall’AdG del PO FSE, dall’AdG del PO FESR e da SFIRS SpA diverse azioni informative che coinvolgeranno gli attori presenti sul territorio. Inoltre suddette modalità di informazione e comunicazione saranno realizzate conformemente alla strategia di comunicazione ed ai Piani di Comunicazione dei PO e mireranno alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione.
24.6 Le attività di informazione e comunicazione verranno dettagliate nel Piano Operativo.
25 ESCLUSIVA
25.1 La Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. (Intermediario Finanziario ex artt. 106 e 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) è una società per azioni interamente di proprietà regionale e soggetta al controllo della Regione Autonoma della Sardegna, in possesso dei requisiti necessari per la gestione in house di suddetto Fondo.
25.2 LA SFIRS SpA concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio.
25.3 La SFIRS SpA nella sua qualità di società “in house” della Regione Sardegna, riceve esclusivamente dalla R.A.S gli incarichi relativi alle attività da svolgere mediante affidamento diretto ed è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna che, con Deliberazione della Giunta Regionale 47/3 del 28.11.2012, è stato affidato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio quale Organo politico ed al Centro Regionale di Programmazione quale Direzione competente.
26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
26.1 Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
26.2 Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, alla applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Cagliari.
27 RISERVATEZZA
27.1 Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, SFIRS SpA si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
28 MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI
28.1 Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, raccomandata a/r, ai seguenti indirizzi:
Per la Regione
Regione Autonoma della Sardegna
Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013 - Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Via San Xxxxxx, 60 – 00000 Xxxxxxxx
e-mail: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020 - Centro Regionale di Programmazione - xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxx, XXX xxxxx, 00000 Xxxxxxxx
e-mail: xxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Per la SFIRS SpA:
SFIRS S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx e-mail: xxxxx@xxxxxxxxx.xx
28.2 Copia della notifica o della comunicazione deve essere inviata al project manager della SFIRS SpA che agisce come punto di contatto tra “Fondo Social Impact Investing” e la Regione.
28.3 Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all’altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all’indirizzo sopra indicato. Fino al ricevimento della notifica di cambiamento, ciascuna Parte può validamente effettuare notifiche e comunicazioni all’ultimo indirizzo validamente comunicatole.
28.4 Qualsiasi notifica o comunicazione inviata all’Autorità di Gestione deve essere effettuata in forma scritta ed inviata con PEC, posta raccomandata a/r all’indirizzo sopra indicato per la Regione.
28.5 Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, costituisce l’insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell’operazione oggetto dell’Accordo e sostituisce, abrogandolo, qualsiasi precedente atto e/o accordo avente il medesimo oggetto.
28.6 La SFIRS SpA non potrà trasferire l’insieme dei propri diritti e obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione.
28.7 Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
28.8 Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l’invalidità o l’inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell’articolo 1419 del Codice Civile. La disposizione invalida o inefficace deve essere sostituita da una disposizione valida ed efficace che esprima le intenzioni delle Parti espresse nella o nelle disposizione/i affetta/e da invalidità e/o inefficacia.
28.9 Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
28.10 Il presente Accordo è stato redatto e firmato in tre copie in lingua italiana, ognuna delle quali costituisce un originale autentico.
Cagliari, __/
Regione Autonoma della Sardegna SFIRS S.p.A.
Autorità di Gestione del POR FSE
Autorità di Gestione del POR FESR
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO A - VALUTAZIONE EX ANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 CHE GIUSTIFICHA LO STRUMENTO FINANZIARIO
ALLEGATO B –STRATEGIA DI INVESTIMENTO DESCRIZIONE DELLA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
1. Introduzione
In conformità con l’Allegato IV, del Reg. (UE) 1303/2013, la presente Strategia di Investimento e Descrizione della Politica degli Investimenti concerne l’operazione Fondo Social Impact Investing e mira ad illustrare i principi e le metodologie di approccio all’implementazione del Fondo da parte dei soggetti coinvolti e le modalità di realizzazione dell’operazione.
La Regione, ha individuato nel Fondo, tramite il presente Accordo di Finanziamento, la tipologia di strumento che intende implementare, definendone alcune caratteristiche di base, nel dettaglio delle quali, si rimanda alla successiva stesura del Piano Operativo. La strategia di investimento proposta prende le mosse dalle esigenze di mercato individuate nel corso dell’analisi dei fallimenti del mercato di cui all’Allegato A.
2. Le ragioni dell’attivazione del Fondo di Social Impact Investing
Con la Delib. X.X. x. 0/00 xxx 00 xxxxxxxx 0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxx ha previsto la sperimentazione di interventi di Social Impact Investing nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 e del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 “Per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, approvato con Decisione Comunitaria C(2015) 4926 del 14.7.2015.
Con il Fondo Social Impact Investing la Regione intende sperimentare nuove opportunità di occupazione per il territorio, e al fine di sostenere l’occupabilità dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o a rischio di esclusione, individuando modelli innovativi di inclusione sociale mediante il ricorso a strumenti finanziari caratterizzati da una remunerazione legata agli impatti sociali. Tali modelli di intervento sono infatti stati sperimentati in altri Paesi con successo non solo per contrastare fenomeni di esclusione lavorativa e sociale, come la dispersione scolastica e la recidiva nella commissione dei reati, ma anche per sostenere nuovi strumenti a supporto della riqualificazione ambientale.
Come emerge nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato della Regioni “investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-202” COM (2013) del 20 febbraio 2013, le imprese sociali e gli interventi in favore di attività imprenditoriali in ambito sociale sono considerati una delle possibili soluzioni alle emergenze socioeconomiche e/o ambientali. Gli Stati membri sono invitati, nella programmazione dei fondi strutturali, per il periodo 2014-2020, a favorire l'accesso delle imprese sociali al finanziamento, in particolare attraverso l’utilizzo di fondi per l'imprenditoria sociale europea; a studiare le possibilità di ricorrere a nuovi strumenti finanziari e a prevedere l’attivazione di formule di finanziamento e di ingegneria finanziaria innovative a impatto sociale, che favoriscano la partecipazione di capitali privati al finanziamento di programmi sociali in cambio di vantaggi
finanziari ottenuti presso il settore pubblico solo nel caso gli interventi producano risultati sociali positivi.
Tale intervento riconosce l’opportunità di guardare oltre il tradizionale schema dei grants per introdurre i meccanismi di pay for success, che rappresentano il vero elemento distintivo della finanza di impatto.
La Regione ha pertanto avviato il primo Fondo di Social Impact Investing per finanziarie interventi pilota che abbiano ricadute misurabili di impatto sociale e occupazionale.
3. Fondo di Social Impact Investing
a) Obiettivi e destinatari dell’operazione
L’obiettivo del Fondo di Social Impact Investing, in ottemperanza alla Delib.G.R. 6/13 del 2/2/2016 e rivolto alla sperimentazione di uno strumento finanziario innovativo, basato sulla effettiva realizzazione di impatti sociali positivi. Tale “Fondo Social Impact Investing” ha la finalità di promuovere una nuova strategia di politiche attive del lavoro attraverso l’erogazione di strumenti finanziari, prioritariamente volti al re-inserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che abbiano ricadute di impatto occupazionale e sociale misurabili.
In particolare il Fondo Social Impact Investing deve contribuire al superamento definitivo della logica del fondo perduto e alla promozione di una logica di compartecipazione finanziaria tra soggetti pubblici e privati– elementi caratterizzanti degli strumenti finanziari già sperimentati con successo nella Regione. A tale caratteristica si affianca la possibilità di definire un sistema di remunerazione degli investitori privati legato al raggiungimento di un impatto sociale, il cui funzionamento tenga in considerazione il risparmio derivante dalla scelta di attivazione del fondo rispetto all’attivazione di interventi alternativi – ad esempio politiche passive– sulle stesse tematiche.
Un intervento di questo tipo, in sintesi, ha l’obiettivo di creare un impatto sociale positivo oltre a quello di generare un rendimento finanziario (Impact investing). Chi investe secondo questo approccio, infatti, persegue un doppio dividendo; uno fisso, determinato come remunerazione del capitale investito, ed uno variabile rispetto al raggiungimento dell’impatto sociale e/o ambientale che risulti tangibile e misurabile. L’Impact investing si distingue infatti per:
- l’intenzionalità dell’investitore di generare un impatto sociale;
- l’aspettativa di un rendimento economico che motiva l’investitore;
- la flessibilità del tasso di rendimento atteso;
- la varietà degli strumenti finanziari utilizzati e delle forme di intervento che spaziano dal debito all’equity puro;
- la misurabilità dell’impatto, fondamentale per assicurare trasparenza e accountability.
Tale strumento si propone di intervenire a integrazione di altri strumenti di facilitazione di accesso al credito e di sostegno delle attività di impresa sul territorio regionale agendo su leve differenti
quali la partnership pubblico privata, la remunerazione degli schemi di finanziamento, la misurazione dell’impatto sociale.
Le imprese ammissibili al sostegno del Fondo saranno principalmente le imprese sociali che implementano servizi e programmi sociali di interesse per la comunità e definite come attori dell’economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i propri proprietari o azionisti, ma esercitare un “impatto sociale”. Esse agiscono erogando beni e servizi per il mercato e utilizzano gli utili principalmente a fini sociali (da definizione del Regolamento UE 346/2013 sugli European Social Entrepreneurship Funds, Fondi EUSEF).
Il Fondo oggetto del presente Accordo, potrà finanziare progetti pilota e potrà coprire, a titolo di esempio, uno o più dei seguenti ambiti:
- occupazione e mercati del lavoro;
- standard e diritti relativi alla qualità del lavoro;
- inclusione sociale e protezione di gruppi particolari;
- parità di trattamento, pari opportunità o non discriminazione;
- sanità pubblica e sicurezzaaccesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi.
Le azioni cofinanziate tramite il “Fondo Social Impact Investing” si dovranno rivolgere da una parte ai soggetti in condizioni di svantaggio, al margine della società e del mercato del lavoro, al fine di garantirne l’inserimento o il reinserimento lavorativo e dall’altra alle imprese sociali attraverso la valorizzazione di servizi e beni pubblici non assicurati dal sistema imprenditoriale.
Per quanto riguarda i soggetti destinatari dello strumento si rimanda all’art. 5 del presente Accordo di Finanziamento.
b) Principali caratteristiche dello strumento
Nel pervenire alla definizione delle principali caratteristiche dello strumento finanziario, la metodologia utilizzata prende in considerazione i risultati elaborati attraverso la valutazione ex ante. In particolare sono state considerate:
- le conclusioni tratte dall’analisi della domande e dell’offerta, in termini di fallimenti del mercato e di situazioni sub ottimali di investimento;
- il fabbisogno di finanziamento, definiti o a fronte dell’analisi della domande e dell’offerta;
- le principali “lezioni apprese” dalle esperienze, in termini di consigli e raccomandazioni utili.
Il Fondo interverrà fornendo l’erogazione di strumenti finanziari in favore di progetti tesi alla creazione di impatti sociali positivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di strumenti finanziari, art. 37 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013 e in materia di aiuti di Stato (Regolamento (UE) n. 1407/2013 cd. “De Minimis” e Regolamento (UE) n. 651/2014).
In linea con quanto indicato nella valutazione ex-ante l’intervento dovrà sviluppare un efficace modello di valutazione dell’impatto sociale delle iniziative che tenga in considerazione la conoscenza del contesto e della problematica sociale su cui si intende intervenire e il target su quale si intende intervenire mediante la selezione di un soggetto apposito.
Inoltre la valutazione ex-ante raccomanda di privilegiare il finanziamento delle iniziative coerenti con i driver a più alto potenziale per lo sviluppo di social business sostenibili. Nella selezione delle iniziative da finanziare si considererà quindi come prioritaria l’aderenza con le tematiche di innovazione sociale definite negli obiettivi del PO e considerati i driver di più alto potenziale per quanto riguarda lo sviluppo di business sociali sostenibili, tra i quali: sviluppo della domanda di beni e servizi della popolazione attualmente ai margini del mercato; sviluppo dell’economia verde; sviluppo di servizi paralleli o complementari allo stato sociale; sviluppo di beni e servizi progettati per essere compatibili con l’ambiente, sostenibili, socialmente responsabili.
A titolo non esaustivo, gli ambiti su cui potrà intervenire il costituendo Fondo potrebbero riguardare l’integrazione e l’inclusione di lavoratori espulsi da comparti produttivi (alluminio, chimica, tessile ecc.) o potenzialmente destinati ad esserlo, da considerarsi dunque come misura preventiva della povertà.
Analogamente potrà trattarsi di interventi di politica attiva destinati a giovani tra i 15 e i 20 anni che presentino difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e che siano a rischio di esclusione sociale, attraverso la realizzazione di iniziative di formazione e inserimento nel mondo professionale, nonché tramite interventi di riqualificazione urbana.
Un’altra possibilità potrebbe riguardare l’inclusione attiva di detenuti ed ex detenuti, al fine di scongiurare il rischio di recidiva, attraverso la realizzazione di attività di orientamento, formazione, riqualificazione e accompagnamento delle famiglie, al fine di rafforzare le competenze di tali soggetti, migliorarne il profilo di occupabilità e garantirne l’integrazione nel contesto sociale di riferimento.
Infine il Fondo potrà intervenire su specifici settori quali, indicativamente, ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale.
La SFIRS SpA opererà in prima persona nell’erogazione dei finanziamenti relativi all’operazione Fondo di Social Impact Investing. In tal senso il Piano Operativo indicherà le modalità di declinazione dell’intervento e delle risorse con riferimento alle priorità dei settori economici da considerare e ai target di destinatari sulla base delle specificità individuate, in considerazione di parametri e indicatori rilevabili e oggettivi. Al fine di attrarre capitali privati e incrementare l’effetto leva, il Fondo potrà essere costituito secondo le regole dei Fondi Europei per l’Imprenditoria Sociale EuSEF e EuVECA – Fondi Europei di Venture Capital - ai sensi della vigente normativa comunitaria.
Lo strumento Fondo Social impact Investment della Regione Sardegna si propone di intervenire, ad integrazione di altri strumenti di facilitazione di accesso al credito e di sostegno delle attività di impresa sul territorio regionale (Fondo di garanzia e controgaranzia FESR, Fondo Microcredito
FSE, Fondo PISL-POIC FSE, Fondo Regionale di Finanza Inclusiva, Fondo Cooperative) agendo su leve differenti ed in particolare sull’uso partnership pubblico privata, sulla remunerazione degli schemi di finanziamento e sulla misurazione dell’impatto sociale.
c) La Governance del Fondo
La Governance del “Fondo Social Impact Investing (SII)” prevede diversi attori che partecipano alla realizzazione della strategia del Fondo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati come precisato all’art. 19 del presente Accordo.
La Regione ha scelto di affidare le fasi di gestione del Fondo alla SFIRS X.xX. in qualità di Soggetto Gestore, i motivi di tale scelta sono riconducibili principalmente:
- una potenziale velocizzazione delle tempistiche attuative e snellimento delle procedure, grazie ad una gestione centralizzata;
- la riconosciuta esperienza del soggetto individuato nella gestione di strumenti finanziari.
Il soggetto terzo valutatore indipendente, appositamente selezionato, avrà il compito di valutare l’impatto generato dal “Fondo Social Impact Investing” e dalle singole operazioni attivate; misurando il risultato finale (performance) e certificando il raggiungimento dell’obiettivo.
ALLEGATO C - DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO
Le forme tecniche di finanziamento ai sensi del presente Accordo, saranno delineate nel Piano Operativo in considerazione delle peculiarità dell’intervento e delle diverse esigenze di finanziamento previste.
Il Fondo interverrà, come precedentemente indicato, fornendo l’erogazione di vari strumenti finanziari quali prestiti, capitale di rischio o emissione di bond, in favore di progetti pilota tesi alla creazione di impatti sociali positivi.
In xxx xxxxxxxxxxx xx potrà procedere alla pubblicazione di strumenti volti alla raccolta di manifestazioni di interesse al fine di identificare una questione sociale rivolta a specifici gruppi target.
Questa fase consentirebbe di verificare:
- la qualità dell'analisi del bisogno che si intende affrontare;
- l‘urgenza del bisogno rispetto alle policy UE, nazionali e regionali;
- la rilevanza dell'intervento sul bilancio regionale;
- la qualità della theory of change dell'intervento;
- la qualità e rigore dell'approccio di misurazione previsto;
- la sostenibilità dell'intervento;
- la qualità del capofila e dei membri del consorzio.
Si procederà quindi:
- alla definizione di una questione sociale;
- alla individuazione del gruppo di intervento;
- alla individuazione di una strategia di intervento;
- allo sviluppo di un modello operativo;
- alla stima dei costi del servizio;
- allo sviluppo di strumenti di valutazione dei risultati;
- allo sviluppo di un modello finanziario da mettere in campo
- alla valutazione del risparmio medio dei costi nel settore pubblico partendo da una stima del costo sociale del problema ovvero la spesa pubblica che viene sostenuta per finanziare programmi tradizionali di sostegno a determinati individui.
Considerata la complessità tecnica che caratterizza molti degli aspetti sopra elencati e il ruolo fondamentale di ciascuno di questi ai fini della selezione dei progetti da finanziare, si ritiene utile
che la SFIRS SpA possa prevedere un servizio di supporto alla fase di perfezionamento della proposta progettuale da fornire alle imprese sociali anche attraverso il supporto di esperti esterni. Tali aspetti, già richiamati all’art. 8, saranno meglio dettagliati nel Piano Operativo.
Si illustrano di seguito alcuni dei possibili ambiti di applicazione dello strumento in Sardegna.
Tabella 1: Iniziative integrate in ambito occupazione / riqualificazione ambientale
Denominazione intervento: | Iniziative integrate ambientale | in | ambito | occupazione | / riqualificazione |
Questione sociale che si intende risolvere | 1. Inclusione lavorativa 2. Bonifica/riqualificazione ambientale | ||||
Popolazione target | 1. Lavoratori impiegati nell’area di crisi, ex LSU, minatori in mobilità 2. Bonifica aree minerarie dismesse, sottoposte a vincolo ambientale, rientranti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), aree rientranti nel Sulcis | ||||
Bisogni della popolazione target | 1. Inclusione lavorativa, sostegno ai lavoratori (ex minatori) e alle loro famiglie, formazione professionale 2. Tutela e risanamento del territorio | ||||
Proposta di attività | Intervento di integrazione ed inclusione dei lavoratori, attraverso la realizzazione di attività di formazione e riqualificazione dei lavoratori nelle materie ambientali e accompagnamento delle famiglie finalizzate alla riduzione della mobilità e all'inserimento nel mondo lavorativo | ||||
Strumenti | Prestiti, capitale di rischio o emissione di bond | ||||
Criteri per la remunerazione (proposta) | • % sul risparmio conseguito dalla Regione rispetto alle somme attualmente stanziate in bilancio • % del costo/opportunità valutato come politiche di inserimento lavorativo/ammortizzatori sociali • quota pro capite per il risparmio conseguito dalla Regione rispetto alle somme stanziate in bilancio | ||||
Tempistica dell’intervento | 36 mesi | ||||
Esempi di indicatori per la valutazione dell’impatto | Numero di lavoratori che hanno un lavoro stabile dopo 24 mesi dalla chiusura dell'intervento |
Tabella 2: Sulcis e Porto Xxxxxx
Denominazione intervento: | Sulcis e Porto Xxxxxx |
Questione sociale che si intende risolvere | 1. Inserimento lavorativo 2. Riqualificazione urbana 3. Social housing |
Popolazione target | Giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni che vivono in quartieri degradati della aree urbane e che hanno interrotto il periodo di formazione scolastica e sono privi di occupazione (NEET) |
Bisogni della popolazione target | 1. Inclusione lavorativa 2. inclusione sociale 3. contrasto al drop out |
Proposta di attività | Intervento di integrazione ed inclusione sociale di giovani tra i 15 e i 20 anni che presentano difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di: - percorsi formativi e iniziative di inserimento nel mondo professionale - interventi di riqualificazione urbana - servizi all'abitare comprensivi di interventi di welfare e di efficientamento energetico |
Strumenti | Prestiti, capitale di rischio o emissione di bond |
Criteri per la remunerazione (proposta) | • % sul risparmio conseguito dalla Regione rispetto alle somme attualmente stanziate in bilancio; • % del costo/opportunità valutato come politiche di inserimento lavorativo/recupero del drop out; • quota pro capite per il risparmio conseguito dalla Regione rispetto alle somme stanziate in bilancio anche per le politiche di inserimento lavorativo/recupero del drop out |
Tempistica dell’intervento | 60 mesi |
Esempi di indicatori per la valutazione dell’impatto | 1. Riduzione del fenomeno del drop out del x% 2. Innalzamento del numero dei diplomati nella popolazione/zona target |
Tabella 3: Interventi sulle carceri
Denominazione intervento: | Interventi sulle carceri |
Questione sociale che si intende risolvere | Inclusione socio-lavorativa dei detenuti e degli ex detenuti al fine di rafforzarne le competenze e le conoscenze e migliorarne il profilo di occupabilità |
Popolazione target | • Detenuti adulti che si trovano: in esecuzione penale interna con possibilità di ammissione al lavoro all’esterno o alle misure alternative alla detenzione; in esecuzione penale esterna o sottoposti a misura di sicurezza non detentiva • Ex detenuti adulti che hanno concluso l’esperienza di esecuzione penale o una misura di sicurezza non detentiva, da non più di cinque anni |
Bisogni della popolazione target | Inclusione lavorativa, orientamento e formazione professionale, supporto sociale ai detenuti ed ex detenuti e alle loro famiglie |
Proposta di attività | Intervento di integrazione ed inclusione dei detenuti ed ex detenuti, attraverso la realizzazione di attività di orientamento, formazione e riqualificazione al fine di garantire una completa integrazione dei soggetti nel contesto sociale di riferimento |
Strumenti | Prestiti, capitale di rischio o emissione di bond |
Criteri per la remunerazione (proposta) | • % sul risparmio conseguito dalla Regione rispetto alle somme attualmente stanziate in bilancio; • % del costo/opportunità valutato come politiche di inserimento lavorativo/ammortizzatori sociali; • quota pro capite per il risparmio conseguito dalla Regione rispetto alle somme stanziate in bilancio |
Tempistica dell’intervento | 48 mesi |
Esempi di indicatori per la valutazione dell’impatto | 1. Numero di soggetti che hanno un lavoro stabile dopo 24 mesi dalla chiusura dell'intervento 2. Tasso di recidività dopo 24 mesi dalla chiusura dell’intervento |
Al fine del buon funzionamento dell’intervento la Regione ritiene, inoltre, fondamentale avviare:
1. promozione e comunicazione adeguata, efficiente e capillare dell’operazione;
2. predisposizione di un meccanismo di monitoraggio e di valutazione in itinere dell’impatto della strategia;
3. definizione di un sistema di valutazione metrica e oggettiva degli impatti sociali degli strumenti e dei progetti implementati;
4. semplificazione e la non onerosità delle procedure per la richiesta del finanziamento.
ALLEGATO D - I MODELLI PER IL CONTROLLO E LE RELAZIONI
1. Definizione
Il monitoraggio è il processo deputato alla regolare raccolta ed analisi delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario, allo scopo di controllare la performance del “Fondo Social Impact Investing” e di compararla con gli obiettivi stabiliti, con il budget, nonché di verificarne la conformità con i vincoli legali e contrattuali.
2. Scopo
Il processo di monitoraggio dovrà ragionevolmente garantire:
- la realizzazione dell’operazione di cui all’articolo 3 dell’Accordo: i) rispetti le condizioni applicabili, in particolare la normativa comunitaria sui Fondi SIE e la normativa nazionale di attuazione, ii) preveda, se necessario, le disposizioni per la raccolta di informazioni rilevanti sulla disciplina degli Aiuti di Stato;
- gli obiettivi stabiliti per la realizzazione dell’operazione siano correttamente perseguiti;
- le condizioni richieste dalle basi legali siano rispettate, e gli standard richiesti dalla Regione, dal Soggetto Gestore e dalla Commissione siano applicati nella misura possibile;
- i vincoli che la Regione ha in relazione all’utilizzo dei Fondi SIE, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e controllo, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio, siano applicati nella misura possibile.
3. Principio generale
Il processo di monitoraggio garantisce quanto sopra richiesto attraverso un controllo ed una misurazione costante, utilizzando strumenti adeguati ad identificare eventuali deviazioni e/o rischi di non conformità che permettano, qualora necessario, azioni correttive tempestive.
4. Linee guida e principali attori
L’attuazione dell’operazione “Fondo social impact investing” si basa su una serie di decisioni ed azioni a cascata che implicano, sequenzialmente, numerosi attori, principalmente: la Commissione, la Regione, il Comitato di Investimento, la SFIRS SpA, il Valutatore indipendente; la Banca Service, eventuali investitori, i beneficiari e i destinatari del Fondo.
Le principali competenze ed i principi delle azioni di monitoraggio sono i seguenti:
- il monitoraggio della Strategia di Investimento del Fondo è realizzato da SFIRS SpA ;
- il monitoraggio relativo alla realizzazione delle Operazioni è realizzato da SFIRS SpA e comprende il controllo sia delle attività interne, sia delle attività esterne, poste in essere da attori diversi, in una struttura a cascata che assicuri il controllo di ogni passaggio da parte di un attore ad un livello più elevato;
- il monitoraggio relativo agli impatti raggiunti dalle Operazioni è realizzato dal Valutatore indipendente mediante l’utilizzo di un set di indicatori di impatto stabiliti insieme a SFIRS SpA; all’AdG e al destinatario finale.
I contratti di finanziamento dovranno contenere clausole finalizzate a permettere a SFIRS SpA il controllo sulle attività finanziate, coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente, e a ricevere tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’adeguato monitoraggio delle operazioni.
5. Strumenti di controllo del Fondo
Gli strumenti di monitoraggio a disposizione del Fondo includono controlli documentali, le visite di controllo e la relazione di revisione, a seconda delle necessità.
SFIRS SpA concorderà con la Regione i dettagli delle procedure, il processo di monitoraggio e i flussi informativi applicati nel contesto del sistema di monitoring del Fondo, nonché dei parametri richiesti dai sistemi di monitoraggio previsti per l’utilizzo dei Fondi SIE, sia dalla normativa comunitaria e dalla normativa italiana applicabile.
Ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 821/2014 qualora a sostegno di uno strumento finanziario vengano effettuati contributi a valere su più programmi oppure su più assi prioritari o misure dello stesso programma, il Soggetto Gestore dovrà mantenere una contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per i contributi di ciascun programma, di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura, ai fini della presentazione di relazioni e dell’attività di audit.
ALLEGATO E LINEE GUIDA TESORERIA
1. Le Parti riconoscono che la sovvenzione concessa a SFIRS SpA ai sensi del presente Accordo comprende anche il diritto di gestire la tesoreria del Fondo di volta in volta depositato nel Conto corrente dedicato, sulla base delle esigenze di liquidità e dell’avanzamento degli impegni di spesa e delle erogazioni. Qualsiasi importo così gestito è definito come "Fondi di Tesoreria", e la gestione degli stessi deve essere effettuata in conformità alle presenti Linee Guida di Tesoreria.
2. Il Conto corrente del Fondo sarà istituito dalla SFIRS SpA con contabilità separata e sarà relativo all’attuazione del Fondo, verrà aperto in conformità con quanto disposto del Presente Accordo presso la Banca Service individuata in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia.
3. La gestione della Tesoreria dovrà garantire il minimo profilo di rischio connesso ad una sana gestione delle risorse pubbliche, ad esempio mezzo di depositi a breve termine o equivalenti.
4. SFIRS SpA infine si riserva la facoltà, dandone opportuna motivazione, di variare istituto di credito nei casi in cui le condizioni economiche praticate variassero drasticamente o in quei casi in cui si renda necessario, a seguito di informazioni che pregiudichino la solidità della banca prescelta, successivamente alla costituzione del rapporto di conto corrente.
5. SFIRS SpA fornirà, nell’ambito delle relazioni semestrali e annuali di cui all’art. 21 del presente Accordo, ogni informazione utile alle AdG relativamente alla gestione di Tesoreria ed in particolare saranno riportate le informazioni riguardanti gli interessi generati e le spese di gestione maturate.
6. Gli interessi attivi maturati sui conti correnti utilizzati per la gestione della Tesoreria del Fondo così come ogni altro provento derivante dal contributo dei PO al Fondo rotativo nazionale, saranno utilizzati per il perseguimento delle stesse finalità per le quali è costituito il Fondo. Al fine di attestare la destinazione alle finalità del Fondo, SFIRS si impegna a comunicare, con cadenza annuale, la destinazione degli interessi attivi prodotti; queste somme possono avere esclusivamente due tipi di destinazione: incremento del capitale del Fondo destinato alle imprese ovvero copertura delle spese per la gestione dei depositi stessi.
ALLEGATO F LETTERA DEI COSTI
Per il pagamento dei Costi di cui all’Accordo di Finanziamento (come ivi definiti), si rimanda alle modalità ed ai termini che verranno stabiliti in una Lettera dei Costi separatamente sottoscritta dalla Regione e dalla SFIRS SpA.