Polizza Creditor Protection Insurance
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Credito Protetto (Polizza Collettiva n. 5138/01)
Edizione Gennaio 2019 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento o la Locazione finanziaria. Contraente: Opel Finance SpA
Che cosa è assicurato?
Decesso
Decesso per qualsiasi causa.
Somma assicurata massima 40.000 euro; Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso
Invalidità Permanente
Invalidità Permanente, pari o superiore al 60%, per qualsiasi causa. Per Invalidità Permanente si intende perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Somma assicurata massima 40.000 euro; Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro
Che cosa non è assicurato?
Assicurato con età superiore ai 70 anni al momento dell’adesione
Assicurato con età superiore ai 75 anni alla scadenza del Finanziamento
Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell’adesione
Assicurato che riceve una pensione d’invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
Assicurato con domicilio abituale fuori dall’Italia
Aderente o Assicurato che siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
Aderente con residenza fuori dall’Italia o persona giuridica che ha la propria sede legale fuori dall’Italia
Titolare Effettivo cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America oppure non è residente di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America
Aderente (persona giuridica) che intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Xxxxx, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate
Ci sono limiti di copertura?
Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.
Le esclusioni generali per tutte le garanzie
! dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
! sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico
! sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
! xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo
Dove vale la copertura?
La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione e, se necessario, il Questionario Medico .
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione di cittadinanza di uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
In caso di Xxxxxxxx, devi comunicarlo immediatamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite email.
Hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Quando e come devo pagare?
Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dall’importo del Contratto. Il Premio è incluso nel capitale erogato a titolo di Finanziamento o Locazione finanziaria, e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Contratto. Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno di erogazione del Contratto. Le garanzie cessano:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto
- in caso di Decesso, dalla data dell’evento
- se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
- se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza.
Per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI NO
Non sono previste riduzione di premio.
Polizza Creditor Protection Insurance
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Prodotto: Credito Protetto (Polizza Colletiva n. 5138/01)
Edizione Gennaio 2019 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento o la Locazione finanziaria. Contraente: Opel Finance SpA
Che cosa è assicurato?
Inabilità Temporanea Totale
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia che comporti la perdita temporanea e totale della capacità dell’Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell’Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
Somma assicurata pari a massimo 1.300 euro per ciascuna rata mensile; Prestazione pari a massimo 12 rate mensili per singolo Sinistro e massimo 36 rate mensili per l’intera durata della copertura
Che cosa non è assicurato?
Assicurato con età superiore ai 70 anni al momento dell’adesione
Assicurato con età superiore ai 75 anni alla scadenza del Finanziamento
Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell’adesione
Assicurato che riceve una pensione d’invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
Assicurato con domicilio abituale fuori dall’Italia
Aderente o Assicurato che siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
Aderente con residenza fuori dall’Italia o persona giuridica che ha la propria sede legale fuori dall’Italia
Titolare Effettivo cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America oppure non è residente di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America
Aderente (persona giuridica) che intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Xxxxx, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate
Ci sono limiti di copertura?
Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.
Le esclusioni generali per tutte le garanzie
! dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
! sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico
! sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
! xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo
Le esclusioni specifiche per la garanzia Inabilità Temporanea Totale
! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza
Dove vale la copertura?
La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione e, se necessario, il Questionario Medico .
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione di cittadinanza di uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
In caso di Xxxxxxxx, devi comunicarlo immediatamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite email.
Hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Come e quando devo pagare?
Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dall’importo del Contratto. Il Premio è incluso nel capitale erogato a titolo di Finanziamento o Locazione finanziaria, e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Contratto. Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno di erogazione del Contratto. Le garanzie cessano:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto
- in caso di Decesso, dalla data dell’evento
- se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
- se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
Come posso disdire la polizza?
Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza.
Per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)
Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Credito Protetto (Polizza Collettiva n. 5138/01)
Edizione Gennaio 2019 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00010 Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx x. 0; cap 20124; città Milano; tel. 00.000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.568,297 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 2.849,130 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
Al contratto si applica la legge italiana.
Ramo Vita:
a) Decesso (ramo I) derivante da tutte cause.
b) Invalidità Permanente (ramo I) di grado pari o superiore al 60%, derivante da Infortunio o da Malattia.
Xxxx Xxxxx:
a) Inabilità Temporanea Totale (ramo 1 e 2) derivante da Infortunio o da Malattia
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Non sono previste.
Che cosa è assicurato?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Non sono previste opzioni con riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Decesso | Franchigia: non prevista Sono esclusi, in caso di Finanziamento, eventuali importi di rate scadute e non pagate o, in caso di Locazione finanziaria, al netto dell’anticipo e di eventuali importi di canoni insoluti. |
Invalidità Permanente | Franchigia: 59% L’Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e, in caso di Finanziamento, di eventuali importi di rate scadute e non pagate o, in caso di Locazione finanziaria, al netto dell’anticipo e di eventuali importi di canoni insoluti. |
Inabilità Temporanea Totale | Franchigia: 30 giorni È esclusa, in caso di Finanziamento, la maxirata finale o, in caso di Locazione finanziaria, il riscatto finale. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro dovrai dare immediatamente avviso alla Compagnia a mezzo posta, email o fax, ai seguenti recapiti: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Fax: 00 00000000 Telefonando al numero verde Servizio Clienti 800.900.780, attraverso il quale potrai altresì chiedere informazioni sulla denuncia del Sinistro (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Puoi inoltre denunciare online il Sinistro sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx DECESSO I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificato di morte; • certificato medico che precisi le esatte cause della morte; • se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale; • copia del referto autoptico, se è stata effettuata l’autopsia; • altra documentazione eventualmente necessaria per individuare i/il beneficiari/o di Polizza. INVALIDITA’ PERMANENTE I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale; • se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente. INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • dichiarazione del medico curante; • qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale. |
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 cod.civ.: Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Per la garanzia Inabilità Temporanea Totale i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il Sinistro. Decorsi i termini previsti, le somme prescritte saranno devolute al fondo del Ministero dell’economia e delle finanze. |
Liquidazione della prestazione: Riceverai l’indennità entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia sin d’ora che non avrebbe consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri. |
Come e quando devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP |
Rimborso | Hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, con riferimento alle polizze a premio unico, nei seguenti casi: Recesso dell’Aderente: l’importo rimborsato è pari al Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione. Estinzione Anticipata Totale o Portabilità: se non hai richiesto il mantenimento della copertura assicurativa la Compagnia ti restituisce la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo. Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio e per l’emissione del contratto, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Estinzione Anticipata Parziale: la Compagnia restituisce la parte di Premio pagata corrispondente alla riduzione della Prestazione a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale. Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Perdita dei requisiti di assicurabilità: la Compagnia ti restituisce la parte di Premio relativa al periodo residuo dal momento della perdita del requisito alla scadenza del periodo assicurativo interessato, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. |
Sconti | Non previsti |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata massima dell’Assicurazione è pari a 84 mesi dalla data di erogazione In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza |
Sospensione | Non prevista |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista |
Recesso | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP |
Risoluzione | Non prevista |
Persona fisica residente in Italia o persona giuridica con sede legale in Italia che sottoscrive la Polizza.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’importo del premio dipende dall’importo del contratto.
In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento le relative spese di rimborso sono di 12,50 euro come indicato nel Modulo di adesione.
Costi amministrativi per la gestione del contratto: 20% del Premio al netto delle tasse.
L’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo stato di salute al costo di 230 € a suo carico. Spese di emissione del contratto: 5€
Costi di intermediazione: in media 50,00% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 50,00 euro).
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non previsto |
Richiesta di informazioni | Non prevista |
COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devi inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000 La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a: • l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità xxxxxx informandola per conoscenza. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana. In particolare si segnalano: - la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all’Aderente - la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente - un’imposta sui premi versati del 2,50% del premio imponibile per la garanzia Inabilità Temporanea Totale |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Polizza Collettiva n.5138/01
Indice
La polizza in sintesi 1 di 1
Condizioni di Assicurazione 1 di 16 Glossario 1 di 16 Norme che regolano l’assicurazione 4 di 16
Cosa e chi copre la Polizza 4 di 16 Chi si può assicurare 4 di 16 A quali condizioni opera l’Assicurazione 4 di 16 Come assicurarsi 5 di 16 Quanto durano le garanzie 5 di 16 Si può recedere dall’Assicurazione 6 di 16 Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia 8 di 16 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture 9 di 16 A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia 9 di 16 Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro 9 di 16 Come si calcola e come si paga il Premio 11 di 16 Come si denuncia un Sinistro 11 di 16 Quando riceverò l'Indennità 12 di 16 Quale legge si applica a questo contratto 12 di 16 Come comunico con la Compagnia 12 di 16 Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi 12 di 16 Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità 12 di 16 Qual è il foro competente in caso di controversia 12 di 16 A chi devo inviare un eventuale reclamo 13 di 16 Protezione dei dati personali 13 di 16 Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità 16 di 16 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza 5138/01 16 di 16
Modulo di adesione 1 di 2
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La polizza in sintesi
La Polizza Collettiva n. 5138/01 è la soluzione assicurativa a tutela della persona in grado di rispondere alle necessità di protezione in caso di Decesso, Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale per poter affrontare con maggior tranquillità gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del Contratto.
Questo prodotto offre 3 garanzie:
• Decesso
• Invalidità Permanente
• Inabilità Temporanea Totale
In caso di Decesso e Invalidità Permanente verrà liquidato un importo pari al debito residuo del Contratto
alla data del Sinistro, mentre in caso di Inabilità Temporanea Totale verrà invece riconosciuta una somma pari alle rate mensili del Contratto in scadenza durante il periodo di inabilità, al netto dei giorni di franchigia.
Leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.
In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo "Da tenere a mente". La invitiamo inoltre a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l’iniziale maiuscola.
Che cos’è
Cosa copre
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza
numero 800 900 780 oppure dall'estero +39 02/77224686
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00
Da tenere a mente
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Condizioni di Assicurazione Glossario
Aderente
Persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza.
Assicurato
Soggetto per il quale è prestata l’Assicurazione; se non coincide con l’Aderente, è la persona fisica che può incorrere nel rischio assicurato.
Assicurazione
Il contratto con il quale la Compagnia presta le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici.
La disciplina sportiva deve:
• essere regolamentata dal CONI
• conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate
• essere praticata secondo le direttive del CONI,
che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.
Contratto
Un Finanziamento o una Locazione finanziaria concessa dalla Contraente.
Data di Decorrenza
Giorno in cui la Contraente eroga il Contratto.
Decesso
Morte dell’Assicurato.
Estinzione Anticipata Parziale
Riduzione dell'importo del finanziamento a seguito di rimborso di parte del debito residuo.
Estinzione Anticipata Totale
Anticipata estinzione del contratto di finanziamento o della Locazione finanziaria a seguito di rimborso integrale del debito residuo, in un’unica soluzione e
prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.
Finanziamento
Il finanziamento erogato dalla Contraente finalizzato all’acquisto di un autoveicolo diverso dalla Locazione finanziaria.
Beneficiario
Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.
Compagnia, Assicuratore
Per tutte le garanzie della Polizza Collettiva
n° 5138/01, Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia (d’ora in poi, anche “Cardif Vie”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale: 719.167.488,00 euro
• P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510152
• REA: 1254537
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Condizioni di Assicurazione
Il documento, parte del Set informativo, che contiene l’insieme delle clausole dell’Assicurazione.
Contraente
Opel Finance SpA., che stipula la Polizza per conto dei clienti che sottoscrivono finanziamenti da essa concessi.
Franchigia
Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalla Compagnia, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.
Inabilità Temporanea Totale
Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.
Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)
Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
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Invalidità Permanente
Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo
Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un
reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.07.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano
il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento
(ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.
Locazione Finanziaria
Operazione di finanziamento, altrimenti detta “leasing finanziario”, con la quale la Contraente concede un bene in uso all’Aderente, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone).
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Lavoratore Dipendente Privato
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente
di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell’adesione, è richiesta un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestano il proprio lavoro, sempre presso individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale,
Massimale
La somma massima che la Compagnia paga come Indennizzo.
Modulo di adesione
Documento predisposto dalla Compagnia contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall'Aderente.
Non Lavoratore
Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore
anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora superato il periodo di prova, i pensionati (anche se contestualmente svolgono un’attività lavorativa),
i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Polizza
La Polizza Collettiva n° 5138/01 stipulata fra Contraente e Compagnia.
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.
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Portabilità
L’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto a un altro finanziatore.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.
Questionario medico
Documento con il quale la Compagnia pone all'Assicurato domande sul suo stato di salute per valutare il rischio al momento in cui accede alla copertura.
Ricovero Ospedaliero
Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.
Set informativo
L’insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018 che devono essere contestualmente consegnati all'Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell’impresa. Il Set informativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Modulo di proposta/polizza/adesione.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.
Titolare effettivo
La persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando l’Aderente è una persona giuridica.
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Norme che regolano l’assicurazione
Articolo 1. Cosa e chi copre la Polizza?
La Polizza copre i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il Contratto, e cioè il Decesso, l’Invalidità Permanente, e l’Inabilità Temporanea Totale.
Tutte le garanzie hanno effetto sempre e immediatamente.
Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’art. 7.
Garanzie della Polizza | |
Decesso | |
Invalidità Permanente | |
Inabilità Temporanea Totale |
Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.
• l'Aderente ha la propria residenza in Italia e, in caso di persona giuridica, ha la propria sede legale in Italia
• Il Titolare Effettivo non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America oppure non è residente di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.
• L'Aderente (persona giuridica) non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Xxxxx, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate
Articolo 2. Chi si può assicurare?
Per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione è necessario che l’Assicurato, al momento dell’adesione:
• non abbia più di 70 anni
• non sia portatore di uno stato di Invalidità Permanente riconosciuto, di grado uguale o superiore a 34% (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/ psichiatriche)
• non riceva una pensione di invalidità o, comunque, non abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
• abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richieste dalla Compagnia.
È inoltre necessario che sia stato sottoscritto un finanziamento che scada prima che l’Assicurato compia il 75° anno di età.
Articolo 3. A quali condizioni opera l’Assicurazione?
3.1 - Condizioni al momento dell’Adesione L’Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
• l'Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia
• l'Aderente o l'Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America
• l'Aderente o l'Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
3.2 - Condizioni durante l’Assicurazione L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui l’Aderente aveva sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui l’Aderente trasferisce la sede nel caso di persona giuridica, non sono sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.
• gli Stati di cui il Titolare effettivo dell’Aderente (persona giuridica) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/
embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui il Titolare effettivo dell’Aderente (persona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in
cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia.
• L’Aderente (persona giuridica) mantiene la propria sede legale in Italia; l’Aderente (persona
fisica) continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.
l’Assicurato e l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
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La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza del periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di
fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato, oppure dopo il trasferimento della residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti
a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'Americaa allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato.
Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede dell'Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di sede originaria dell’Aderente).
Inoltre l'Assicurazione non opera nemmeno per sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza
o cittadinanza originaria) da parte del Titolare effettivo dell'Aderente. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Articolo 4. Come assicurarsi?
Se l’importo del Contratto è superiore a 30.000 euro l’Assicurato deve completare e firmare il Questionario medico predisposto dalla Compagnia.
Per aderire alla Polizza occorre firmare Il Modulo di adesione e confermare tutte le dichiarazioni ivi contenute.
Articolo 5. Quanto durano le garanzie?
5.1 - Quando iniziano?
Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno di erogazione del Contratto.
5.2 - Quando cessano?
Le garanzie cessano:
• alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Contratto, e comunque non oltre 84 mesi dalla data di erogazione.
Prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:
• se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata
• se lei decide di estinguere il Contratto o di esercitare il suo diritto alla Portabilità (> art. 5.3) (a meno che richieda di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria del contratto) con effetto dalla data indicata
• in caso di Decesso, dalla data dell’evento
• se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
• se l’Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio;
• se l’Aderente, oppure il suo Titolare effettivo qualora sia una persona giuridica, o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente, oppure del suo Titolare effettivo qualora sia una persona giuridica, o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione
• se l’Aderente (persona giuridica)perde la propria sede legale in Italia
• se l’Aderente trasferisce la sede o la sua residenza in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della sede o della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato in cui l’Aderente
ha trasferito la residenza o la sede originaria con effetto dalla data di applicazione.
5.3 - Che cosa succede se estinguo il Contratto in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il Contratto a un altro finanziatore?
In questi casi la copertura assicurativa termina il giorno dell'Estinzione Anticipata Totale o del
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trasferimento del Finanziamento, a meno che entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o di Portabilità del Contratto lei non abbia richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria.
Se la copertura termina, la Compagnia le restituisce la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo determinato come segue:
• se non sono state effettuate Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali si farà riferimento al piano di rimborso originariamente sottoscritto,
• se sono state effettuate Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali si farà riferimento al piano di rimborso determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale.
Di seguito è riportata la formula per il calcolo del Premio rimborsato.
Ricordiamo che, dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per
l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio, secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione.
PER GARANZIE VITA E DANNI:
Durata residua
Premio puro rimborsato = Premio (al netto delle spese di emissione e delle tasse) *
Durata alla sottoscrizione
Durata residua
Caricamenti e costi rimborsati = Caricamenti e Costi Cardif *
Durata alla sottoscrizione
Premio rimborsato totale = Premio puro rimborsato + Caricamenti e costi rimborsati − Spese di rimborso
Dove:
• Premio puro è il premio pagato dal cliente per coprire il rischio ed ottenere la prestazione quando si verifica un sinistro;
• Caricamenti e Costi Cardif rappresentano le somme incluse nel premio a copertura dei costi amministrativi e commerciali relativi alla gestione del contratto;
• Durata residua è il periodo che va dalla data di effetto dell’estinzione anticipata totale alla data di scadenza della copertura;
• Durata iniziale è la durata della copertura definita in fase di sottoscrizione del Finanziamento;
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Personale) potrà ottenere l'informazione sull'importo rimborsabile riferito alla sua copertura assicurativa. Se invece lei ha richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria, tutte le garanzie rimangono in vigore come di seguito specificato:
• se non sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali fino al termine del piano di rimborso originariamente sottoscritto,
• se sono state effettuate Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali fino al termine e secondo l’importo risultanti dal piano di rimborso determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale.
Se intende mantenere le coperture, scriva alla Compagnia, a mezzo posta, e-mail o fax, ai seguenti recapiti:
Cardif, Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
e-mail:xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00 00000000
In caso di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità, contatti sempre il Servizio Clienti al numero 800 900 780 oppure dall'estero +39 02/77224686
(lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00).
5.4 Cosa succede se rimborso in parte il finanziamento (Estinzione Anticipata Parziale) In questi casi la Compagnia restituisce la parte di
Premio pagato corrispondente alla riduzione della Prestazione a seguito dell'Estinzione Anticipata Parziale versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato per il pagamento del Premio. Dall'importo da restituire già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione.
Articolo 6. Si può recedere dall’Assicurazione?
6.1 - Il suo recesso
Lei può cambiare idea sull’adesione e recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo con raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
fax 00 00000000
e-mail:xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso le verrà restituito il Premio versato al netto delle imposte e della parte di
COME RECEDERE
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Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione.
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata concessa nella misura indicata nel Modulo di adesione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza.
Per recedere, deve comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni ai recapiti sopra indicati. Il recesso ha effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
6.2 - Il recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dall’Assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La
copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
La Compagnia può, inoltre, recedere dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione
dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti
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Articolo 7. Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?
7.1 - Decesso
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso, con esclusione, in caso di Finanziamento, di eventuali importi di rate scadute e non pagate o, in caso di Locazione finanziaria, al netto dell’anticipo e di eventuali importi di canoni insoluti. Per i Massimali > art. 9 |
7.2 - Invalidità Permanente
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e, in caso di Finanziamento, di eventuali importi di rate scadute e non pagate o, in caso di Locazione finanziaria, al netto dell’anticipo e di eventuali importi di canoni insoluti. Per i Massimali > art. 9 |
Per data del Sinistro si intende:
- In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL.
- In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
7.3 - Inabilità Temporanea Totale
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità, in caso di Finanziamento, pari alle rate mensili (con esclusione della maxirata finale) che scadono durante il restante periodo di inabilità o, in caso di Locazione finanziaria, ai canoni mensili (con esclusione del riscatto finale) che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante alla data del Sinistro. Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicar- si alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo in- terrompere la propria attività o occupazione per la stessa Malattia o Infortu- nio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Per i Massimali > art. 9 |
Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.
DA SAPERE
Cos'è la Franchigia?
È il periodo di tempo durante il quale il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità, anche se si è verificato un Sinistro coperto da garanzia.
Ad esempio: se la Franchigia è di 30 giorni, il Beneficiario non riceverà alcuna Indennità prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro; successivamente, da quel momento in poi riceverà le Indennità solo se ci sono ancora le condizioni che hanno fatto scattare la garanzia.
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Articolo 8. Quali eventi o situazioni sono esclusi
dalle coperture?
Per tutte le garanzie:
• dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario
• Sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di
terrorismo, occupazione militare, invasione), tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
• Sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
• Sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
• Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche
o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
• Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
• Sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
• Xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo.
Per la sola garanzia Inabilità Temporanea Totale:
• interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Articolo 9. A quanto ammonta l'Indennità massima
per ogni garanzia?
Garanzia | Massimali |
Decesso | 40.000 Euro |
Invalidità Permanente | 40.000 Euro |
Inabilità Temporanea Totale | 1.300 euro per ciascuna rata mensile, in caso di Finanziamento, o per ciascun canone mensile, in caso di Locazione finanziaria, per un massimo di • 12 indennità mensili per singolo Sinistro e • 36 indennità mensili per l'intera durata della copertura |
Attenzione: con la Garanzia Inabilità Temporanea Totale lei riceverà un'Indennità di importo pari alle rate mensili del Contratto che scadono durante il periodo
di inabilità, ma solo per il numero massimo di rate indicato in tabella (e non per tutte le rate restanti del Contratto, se sono di più).
DA SAPERE
Cos'è il Massimale?
È la somma massima che la Compagnia paga come Indennizzo.
Per esempio, se il Massimale previsto è di 1.000 euro e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) di
1.500 euro, la Compagnia pagherà 1.000 euro.
Articolo 10. Chi ha diritto all'Indennità in caso
di Sinistro?
Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Aderente ad avere diritto all'Indennità.
Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, risulta essere, nell'ordine:
1. Aderente, se persona diversa dall'Assicurato
2. se Aderente e Assicurato coincidono: fideiussore o garante, a qualunque titolo, del Contratto
3. se non ci sono fideiussori o garanti: cointestatario del Contratto insieme all'Aderente
4. se non ci sono cointestatari: il coniuge dell’Aderente non separato legalmente
5. se non c'è il coniuge: l'erede testamentario dell'Aderente
6. se non ci sono eredi testamentari: l'erede legittimo dell’Aderente.
In ogni caso, per la garanzia Decesso, è concessa la facoltà all’Aderente di derogare a quanto sopra e di indicare il Beneficiario dell’Indennità in forma
nominativa attraverso la compilazione del “Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente terzo da contattare in caso di Decesso” consegnato insieme al Set informativo.
E’ inoltre possibile modificare o revocare, in qualsiasi momento, il Beneficiario di Polizza compilando e inviando alla Compagnia l’apposito modulo presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Clienti > Gestione del Contratto). Ogni modifica di Beneficiario annulla e sostituisce la designazione precedente (farà fede la data indicata sul modulo).
Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi
disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali
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(ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Solo in caso di Portabilità, potrà essere indicata come Beneficiaria la banca che subentra nel finanziamento.
In caso di estinzione anticipata totale con scelta di mantenimento della copertura fino a scadenza originaria, lei ha la facoltà di poter mantenere la designazione
del Beneficiario antecedentemente effettuata o di modificare la designazione stessa compilando e inviando alla Compagnia l’apposito modulo presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Clienti > Gestione del Contratto).
Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente.
L’Indennità corrisposta a seguito di Decesso non rientra nell’asse ereditario; in caso di pluralità di Beneficiari, la Compagnia ripartirà la prestazione assicurata in parti uguali.
Se l’Aderente manifesta specifiche esigenze di riservatezza può indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell’Assicurato.
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Articolo 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
L'ammontare totale del Premio dipende dall’importo del Contratto e si ottiene come indicato in tabella:
Garanzia | Formula di Calcolo | |||
PARTE VITA | Decesso Invalidità Permanente | 4,69% *importo del Contratto | Totale premio parte Vita | TOTALE PREMIO 4,90% |
PARTE DANNI | Inabilità Temporanea Totale | 0,21% *importo del Contratto | Totale premio parte Danni |
Per esempio:
Per un Contratto di 10.000 euro che dura 84 mesi, il premio totale per la PARTE VITA è di 469,00 euro (4,69%*10.000) e per la PARTE DANNI di 21,00 euro
(0,21%*10.000), per un ammontare totale di 490,00 euro. Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Il Premio si paga in anticipo e in un’unica soluzione. Esso è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Contratto.
Se l’Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale.
Il Premio indicato nel Modulo di adesione comprende già questa riduzione.
• se la causa del Decesso è una malattia, qualora
ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale
• copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.
Articolo 12. Come si denuncia un Sinistro?
Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente alla Compagnia a mezzo posta, fax o tramite email ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri
Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Per avere maggiori informazioni sulla denuncia del Xxxxxxxx, sui documenti necessari alla denuncia (di
seguito indicati) e per conoscere lo stato della pratica di Xxxxxxxx può telefonare al Servizio Clienti.
800 900 780 oppure dall'estero +39 02/77224686
(lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00) Può inoltre denunciare online il Sinistro sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:
Decesso
Per liquidare il Sinistro:
• certificato di morte
• certificato medico che precisi le esatte cause della morte
Per individuare chi ha diritto all'Indennità:
• documenti di identità di Beneficiari designati (se indicati in forma nominativa)
• documenti di identità di eventuali fideiussori o garanti
• se non ci sono fideiussori o garanti documenti di identità di eventuali cointestatari del Contratto
• se non ci sono cointestatari estratto dell’atto di matrimonio dell’Aderente se il Beneficiario è il coniuge
• se non c'è il coniuge copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l’ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l’età e la capacità di agire
• se l'Assicurato non ha lasciato testamento copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l’Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Permanente
• certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale
• se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima
COME DENUNCIARE UN
SINISTRO
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volta la malattia da cui deriva l’invalidità
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’invalidità è conseguente ad incidente stradale
e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente.
Inabilità Temporanea Totale
• dichiarazione del medico curante
• qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale.
Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, la Compagnia dovrà ricevere tutta la documentazione. Potrà anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.
Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla vigente normativa nazionale in materia che attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”.
A lei e ai suoi familiari spetta invece:
• sciogliere da ogni riserbo i medici curanti
• consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi.
Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.
Articolo 13. Quando riceverò l'Indennità?
Entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta. Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:
• in euro
• versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia ubicata in uno Stato membro dell’Unione Europea.
(>art. 12), per i reclami (> art. 19), e per la Privacy (>art. 20) deve inviare le sue comunicazioni a: Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La Compagnia le scriverà all'indirizzo di posta che ha fornito, o per e-mail se ha dato l'autorizzazione.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS. Al primo accesso, in occasione della registrazione,
le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta.
Articolo 16. Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?
No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.
Articolo 17. Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?
Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione siano fornite informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda lo stato di salute dell'Assicurato. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione
dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
In particolare, le informazioni richieste all’Assicurato al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione contratto.
Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia sin d’ora che non avrebbe consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.
Articolo 18. Qual è il foro competente in caso
di controversia?
Articolo 14. Quale legge si applica a questo contratto?
La legge italiana.
Articolo 15. Come comunico con la Compagnia?
Tranne che per il recesso (> art. 6.1), per i sinistri
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza che può nascere tra la Compagnia o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro
competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.
COME COMUNICARE
CON CARDIF
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Articolo 19. A chi devo inviare un eventuale reclamo?
Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, e-mail o fax all'Ufficio Reclami della Compagnia al seguente recapito:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
E' possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo.
Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati
direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
reclami. Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'Assicurato
COME FARE UN RECLAMO
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto. È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010 e ss.mm.ii) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
• l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurances Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: xxxx://xxxx.xxxxxx- xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx- contacter-lacp.html.
Reclami all’intermediario assicurativo
Il reclamo che riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello
Allegato 4, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse
o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS - Servizio tutela del consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai
Articolo 20. Protezione dei dati personali
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
I dati personali raccolti dall’Assicuratore sono necessari:
x. Xxx adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:
• Prevenzione delle frodi assicurative;
• Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• Contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
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b. Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la gestione dei sinistri assicurativi e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell’Assicuratore;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione dell’Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.
c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell’Assicuratore
L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle
perdite, ad esempio per aiutare a definire il
punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell’Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale dell’Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta dell’Assicuratore dedicata al Cliente attraverso:
° miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
° promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato.
Tale obiettivo può essere raggiunto:
- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell’Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l’Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell’Assicuratore, ecc.);
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che l’Assicuratore già tratta su di lui (es. l’Assicuratore
potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare).
• organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
L’Assicurato ha i seguenti diritti:
• Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
• Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
• Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all’Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se l’Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Assicuratore, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l’Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i
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suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
> X.xxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.
Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.
Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il
proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.
Quando il Cliente compila un questionario sanitario non cartaceo, l’emissione o la non emissione di un’offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano l’Assicurato o gli incidenti subiti in passato).
Sulla base delle risposte del Cliente può essere emessa un'offerta assicurativa. Il premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).
Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale dell'Assicuratore, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell’Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all’indirizzo web già citato.
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Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di Invalidità Permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS
Definizione del Danno (come da tabelle INPS) | Tabelle INAIL | Tabelle INPS |
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati | dal 20% al 33% | dal 21% al 30% |
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile | 65% | 60% |
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca | 12% | 10% |
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) | dal 13% al 20% | dal 11% al 20% |
Disturbo d'ansia generalizzato | non previsto | 10% |
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza 5138/01
DECESSO
Xxxxx ha sottoscritto una copertura per 5 anni per capitale pari a 40.000 euro
Trascorsi 3 anni, Xxxxx muore in un incidente.
Cardif a seguito del Decesso dell’Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al debito residuo
da piano di ammortamento.
Es: debito residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 16.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro:
16.000 euro.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Al momento della stipula del prestito Xxxx si assicura per 30.000 euro.
A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un’invalidità pari all’80%.
Xxxxxx liquiderà a Xxxx una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento.
Es: debito residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 12.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro:
12.000 euro.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
Xxxx riporta una frattura scomposta al femore.
Nei successivi 8 mesi viene sottoposta a più operazioni.
Cardif liquiderà ad Xxxx una somma pari alle rate mensili del Finanziamento che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni.
Es: Periodo di inabilità 8 mesi.
Rate del Finanziamento: 200 euro x 7 indennità = 1.400 euro
Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro:
1.400 euro.
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Modulo di adesione
ACSIMILE F
Alla Polizza collettiva n° 5138/01, indicando come Assicurato il/la Sig./ra
Cognome e nome
Codice Fiscale
Sesso Documento Luogo rilascio
Indirizzo Residenza
Stato
Luogo di Nascita (città)
Numero
Nazionalità (Paese)
Rilasciato da
Prov.
Cittadinanza
Città
Prov.
Indirizzo di recapito (domicilio eletto se diverso dalla residenza)
Stato Città Prov.
MODULO DI ADESIONE alla Polizza Collettiva n. 5138/01 tra Opel Finance SpA e Cardif Assurance Vie (copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento)
Versione 01/19 | ||||||
Dati relativi al finanziamento | ||||||
Contratto n. | Durata copertura | Durata finanziamento | Somma da assicurare | |||
Copertura n. | (mesi) | (mesi) | (euro) | |||
Io aderente | Consulente di vendita: | |||||
Ragione Sociale | P. IVA | Sede Legale | ||||
Cognome e nome / Legale Aderente | Rappresentante o Delegato dell’Impresa | Codice Fiscale | ||||
Data di nascita | Sesso | Luogo di Nascita (città) | Nazionalità (Paese) Prov. | |||
Professione | Documento | Numero | Rilasciato da | |||
Data di Rilascio | Luogo rilascio | Cittadinanza | ||||
Indirizzo Residenza | ||||||
C.A.P | Stato | Città | Prov. | |||
Indirizzo di recapito (domicilio eletto se diverso dalla residenza) C.A.P Stato Città Prov. |
FACSIMILE
CONFERMO
▪ di aver ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso e accettato, prima di firmare questa dichiarazione
- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti - Allegato 3 del Reg. IVASS n.
40/2018
- un documento conforme all’Allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/2018
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (set informativo) della Polizza collettiva n° 5138/01, oltre alla nota illustrativa sintetica sulle coperture offerte dalla Polizza
- il Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente Terzo da contattare in caso di Decesso
▪ che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle richieste ed esigenze di copertura assicurativa
▪ di sapere che, in caso di Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, il numero delle Indennità mensili non sarà necessariament e uguale al numero delle rate del Contratto che ancora rimangono da pagare
▪ di non intrattenere rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran, Nord Xxxxx e Regione Crimea/Sebastopoli oppure con persone giuridiche aventi sede negli Stati indicati o loro società/entità controllate o partecipate
▪ di sapere ed accettare che il rimborso del Premio in caso di Estinzione Anticipata Parziale verrà effettuato sul conto corren te utilizzato per il pagamento del Premio.
▪ di sapere che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l’accesso all’area riservata
ADERISCO
ATTENZIONE: costi per l’Aderente
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di:
Euro (di cui Euro sono riconosciuti all’intermediario). Composizione totale del Premio:
Costo % rispetto al Premio totale | |
Decesso | 3,89% |
Invalidità Totale Permanente | 0,80% |
Inabilità Temporanea Totale | 0,21% |
Le spese di emissione del contratto sono pari a Euro 5,00. In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, le spese di rimborso sono pari a Euro 12,50.
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xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
MODULO DI ADESIONE alla Polizza Collettiva n. 5138/01 tra Opel Finance SpA e Cardif Assurance Vie (copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento)
Versione 01/19
Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione; è incluso nel capitale erogato a titolo di Finanziamento o Locazione finanziaria, e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Contratto.
ACSIMILE F
Il Premio per la garanzia Inabilità temporanea Totale è ridotto del 16,74% rispetto alla corrispondente tariffa annuale.
Luogo e Data Firma dell’Aderente
Ai fini dell’efficacia dell’adesione di cui sopra, l’Assicurato
DICHIARA DI
▪ non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
▪ non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche)
▪ di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati
FACSIMILE
ATTENZIONE: dichiarazioni dell’Assicurato sul suo stato di salute
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere.
Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230,00 euro è a carico dell’Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).
Luogo e Data Firma dell’Assicurato
(che può coincidere con l’Aderente ed anche ai fini dell’art. 1919 c.c.)
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
L’Aderente dichiara di approvare specificamente le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 “A quali condizioni opera l’Assicurazione?”; 6.2 “Recesso della Compagnia”; 8 “Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?”; 9 “A quanto ammonta l’indennità massima per ogni garanzia?”; 10 “Chi ha diritto all’indennità in caso di sinistro?”; 12 “Come si denuncia un Sinistro?”; 13 “Quando riceverò l’indennità?”.
(artt. 1341 e 1342 del Codice Civile).
Luogo e Data Firma dell’Aderente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi de l Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”), da Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia tramite l’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interess ati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell’informativa ricevuta - effettuato da parte della Compagnia e di tutti i soggetti diversi indicati nell’ informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa stessa.
Luogo e Data | Firma dell’Aderente Firma dell’Assicurato |
|
(se diverso dall’Aderente) |
|
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MODULO PER LA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO E DEL REFERENTE TERZO DA CONTATTARE IN CASO DI DECESSO
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. “Chi ha diritto all’Indennità in caso di Sinistro?” delle Condizioni di Assicurazione, con la compilazione del presente modulo, per la garanzia Decesso Le è concessa la facoltà di designare il/i beneficiario/i dell’Indennità in forma nominativa.
DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 1
Dati relativi al Beneficiario 1 in caso di Decesso dell’Assicurato
Ragione Sociale** X.Xxx /Codice Fiscale**
Sede Legale**
Cognome e nome*/Legale Rappresentante o Delegato d’Impresa**
Codice Fiscale*
IL BENEFICIARIO INDICATO E’ UN PEP* (Persona Politicamente Esposta)? SI □ NO □ Descrizione PEP* (Per la definizione si veda pagina 2/2)
Qual è il legame tra il cliente e il Beneficiario indicato?*: □ Familiare □ Affettivo □ Tutore □ Curatore □ Xxx.xx di sostegno □ Curatela fallimentare
Attenzione: la mancata designazione nominativa del Beneficiario potrà comportare, nel caso di decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiario stesso. La revoca o la modifica del Beneficiario devono essere comunicati all’Assicuratore.
In caso di designazione di più beneficiari, l’Indennità verrà suddivisa in parti uguali.
* Campi sempre obbligatori
* Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Beneficiario un’impresa
Inoltre, nel caso in cui Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza può indicare un referente terzo diverso dal/i beneficiario/i cui la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
DATI ADERENTE
Cognome e nome*: Telefono*:
Pratica Finanziamento N*/Copertura Assicurativa N*: E-mail (se disponibile)
* Campi sempre obbligatori
Data di nascita* | Sesso* | Luogo di nascita (città)* | Nazionalità (Paese)* | Cittadinanza (se diverso da Italia)* | |
Indirizzo di residenza* | Città* | Prov*. | CAP* | Stato* | |
Telefono* | E-mail (se disponibile) |
Data di nascita* | Sesso* | Luogo di nascita (città)* | Nazionalità (Paese)* | Cittadinanza (se diverso da Italia)* | |
Indirizzo di residenza* | Città* | Prov*. | CAP* | Stato* | |
Telefono* | E-mail (se disponibile) |
DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 2
Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decesso dell’Assicurato
Ragione Sociale** X.Xxx/Codice Fiscale**
Sede Legale**
Cognome e nome*/Legale Rappresentante o Delegato d’Impresa**
Codice Fiscale*
IL BENEFICIARIO INDICATO E’ UN PEP* (Persona Politicamente Esposta)? SI □ NO □ Descrizione PEP* (Per la definizione si veda pagina 2/2)
Qual è il legame tra il cliente e il Beneficiario indicato?*: □ Familiare □ Affettivo □ Tutore □ Curatore □ Xxx.xx di sostegno □ Curatela fallimentare
Attenzione: la mancata designazione nominativa del Beneficiario potrà comportare, nel caso di decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiario stesso. La revoca o la modifica del Beneficiario devono essere comunicati all’Assicuratore.
In caso di designazione nominativa di più beneficiari, l’Indennità verrà suddivisa in parti uguali.
* Campi sempre obbligatori
* Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Beneficiario un’impresa
Mod. BR01/19
□ Escludo l’invio di comunicazioni da parte della/e Compagnia/e al/i Beneficiari/o prima del verificarsi dell’evento (barrare se Lei decidere di escludere l’invio delle comunicazioni ai Beneficiari prima dell’eventuale Decesso)
DESIGNAZIONE REFERENTE TERZO
(non può coincidere con il BENEFICIARIO)
Qualora Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza può compilare i dati sottostanti relativi ad un Referente terzo che sarà contattato in caso di Decesso dell’Assicurato. Il Referente può essere indicato anche se Lei ha deciso di non designare nominativamente i Beneficiari.
_
Cognome e nome*
_
Indirizzo* Città* Prov*. CAP* Stato*
_
Telefono* E-mail (se disponibile)
* Campi obbligatori
Luogo e Data Firma dell’Aderente
NOTA BENE: Allegare Copia del documento di identità dell’Aderente
Questo modulo (solo se compilato) deve essere inviato a:
(in cartaceo) Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx oppure
(in formato elettronico) e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
CHI E’ UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA - PEP?
(*PEP: Persone Politicamente Esposte SIA ITALIANE CHE ESTERE (Articolo 1, comma 2, lettera o) Allegato Tecnico D. LGS N° 231/2007 E S.M.I.) come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017)
1. CHI SONO I PEP?
Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. UN SOGGETTO E’ CONSIDERATO UN PEP ANCHE QUANDO LO E’ UN SUO FAMILIARE DIRETTO
Per familiari diretti s'intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. UN SOGGETTO E’ CONSIDERATO UN PEP ANCHE QUANDO LO E’ UN ALTRO SOGGETTO CON CUI SI HA NOTORIAMENTE UNO STRETTO LEGAME
Per individuare i soggetti con i quali le persone (di cui al numero 1) intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o
b) qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
c) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
Mod. BR01/19