Contract
C o m u n e di M a s a i n a s
P R O V I N C I A D I CARBONIA _ XXXXXXXX
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Codice fiscale 81002530921 Partita I.V.A. 01209740925
CAPITOLATO
PER L’APPALTO BIENNALE DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI MASAINAS XX.XX. 2007/2008 – 2008/2009
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato disciplina l’affidamento del Servizio di Mensa agli alunni della Scuola dell’Infanzia interessati al “tempo pieno” del Comune di Masainas.
ART. 2 - CANONE D’APPALTO
L’importo a base d’asta è stato fissato in euro 4,00 + IVA per ogni pasto effettivamente erogato.
Il pagamento delle spettanze alla Ditta aggiudicataria avverrà mensilmente dietro presentazione di fatture specifiche, debitamente vistate con atto di liquidazione del responsabile del settore scuola, alle quali dovrà allegarsi dettagliata giornaliera in cui dovrà essere indicato il numero massimo dei pasti distribuiti nelle singole giornate alimentari con allegati i relativi buoni (esclusi i pasti per gli insegnanti, per i quali basterà la semplice indicazione sulla giornaliera stessa).
La Ditta appaltatrice dovrà esibire all’atto della presentazione delle fatture copia dell’avvenuto versamento mensile dei contributi assicurativi, previdenziali, infortunistici etc, come prescritto dalla legge 55/90 e dal
D.P.C.M. 55/91. La mancata produzione di copia dei versamenti non consente la liquidazione del corrispettivo. La Ditta appaltatrice, è tenuta al rispetto della normativa in materia di piani di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.
ART. 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La gestione del servizio è affidato in esclusiva alla Ditta che proponendo l’offerta economica più vantaggiosa per la fornitura dei pasti si aggiudicherà la gara d’appalto da esperirsi mediante la Procedura del Cottimo Fiduciario.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto decorre dalla data indicata in contratto e fino al termine dell’anno scolastico 2008/2009.
Sono, inoltre, esclusi i giorni di vacanza contemplati dal calendario scolastico o quelli di assenza degli operatori della scuola materna per causa di forza maggiore o di astensioni dal lavoro preventivamente segnalate al Comune dal Responsabile della Scuola dell’Infanzia.
ART. 5 - NATURA DELLA FORNITURA
Il Servizio Mensa consiste nella fornitura di pasti preparati, distribuiti caldi e porzionati in loco, confezionati in appositi contenitori sigillati, secondo le normative igieniche sanitarie vigenti; nella fornitura delle bevande –1/2 lt. di acqua minerale naturale - nell’apparecchiatura e sparecchiatura della sala mensa, nella fornitura di tovaglioli, posate, bicchieri, tipo usa e getta, nonché nel ritiro dei contenitori alla fine dei pasti, la pulizia della sala da pranzo e di tutti i locali adibiti all’uso di mensa.
I pasti da somministrare, scelti fra quelli indicati nelle TABELLE DIETETICHE a firma del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, dovranno essere confezionati mediante l’utilizzo di alimenti aventi le caratteristiche specificate nelle TABELLE MERCEOLOGICHE allegate alle suddette Tabelle dietetiche.
DIETE PARTICOLARI (es. diabetici) dovranno essere predisposte su richiesta del Medico senza aggravio di spese per l’Ente Appaltante.
ART. 6 - SOGGETTI INTERESSATI
Numero presunto utenti 21 circa (di cui 19 alunni, 2 insegnanti) per n. 5 somministrazioni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un totale di circa n. 3.654 pasti annui e, in ogni caso, la preparazione e la somministrazione dei pasti sarà rapportata al numero delle presenze giornaliere dei fruitori dei pasti medesimi
ART. 7 - GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con capitali e mezzi tecnici di cui ha la disponibilità e con proprio personale, mediante l’organizzazione dell’appaltatore e a suo rischio.
L’appaltatore potrà utilizzare gli arredi (banchi e sedie esistenti nei locali della Scuola Materna) con l’obbligo di integrare quanto necessario ove mancante a propria cura e spese con arredi, attrezzature ed utensili di sua proprietà, senza diritto di rivalsa.
ART. 8 - ONERI E INCOMBENZE DELL’APPALTATORE
La Ditta appaltatrice provvederà in proprio alla gestione del Servizio assumendo ogni responsabilità in relazione alla puntuale fornitura nei giorni e negli orari prefissati, secondo il calendario scolastico e in particolare:
a)dovrà essere iscritto alla C.C.I.I.A.A. per la gestione relativa al Servizio; dovrà essere munito delle prescritte licenze e/o autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di ristorazione e per l’uso dei mezzi di trasporto i quali dovranno essere omologati ed attrezzati allo scopo;
b) assumerà a proprio carico tutte le imposte e tasse di qualsiasi genere inerenti a detta attività;
c) assumerà direttamente alle proprie dipendenze il personale necessario per lo svolgimento del Servizio;
d) provvederà all’acquisto delle derrate alimentari, alla cottura dei pasti ed al loro confezionamento in singoli contenitori idonei per alimenti, all’acquisto delle bevande, nonché alla distribuzione.
IL SERVIZIO APPALTATO COMPRENDE
1 - Fornitura di tutti i generi alimentari necessari per il confezionamento del vitto agli alunni delle suddette scuole. Gli stessi dovranno essere di prima qualità e scelta e potranno essere sottoposti ad analisi organolettica su richiesta dell’Amministrazione Comunale o dall’Ufficio di Igiene della A.S.L.
Le quantità, qualità e caratteristiche degli alimenti che la Ditta dovrà fornire non potranno essere inferiori a quanto previsto nelle tabelle dietetiche e nel presente Capitolato.
2 – La cottura delle vivande dovrà essere effettuata nei locali della Ditta appaltatrice con personale dipendente della stessa.
L’appaltatore dovrà comunicare a questo Ente il luogo di cottura delle vivande ed esibire la relativa autorizzazione sanitaria.
Inoltre dovrà esibire i libretti sanitari del personale addetto, che dovrà essere in regola con gli esami specifici richiesti dall’Amministrazione o dalla A.S.L.
3 – La confezione e la cottura dei pasti dovrà essere eseguita a regola d’arte ed in ogni caso tenendo presenti le disposizioni impartite anche oralmente, purchè confermate in forma scritta entro due giorni, dall’Amministrazione Comunale. Gli organi del Comune, direttamente o attraverso personale appositamente incaricato, in qualsiasi momento e senza preavviso, potranno effettuare accertamenti sui pasti preparati prima e durante la somministrazione. L’Amministrazione potrà vietare la distribuzione di quelle vivande che, per qualità o quantità, riterrà non idonee alla distribuzione; in tal caso la ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla distribuzione di altre vivande succedanee di pari valore calorico e sarà comunque soggetta ad una penale pari al doppio del prezzo offerto in sede di gara per ogni singolo pasto.
L’Amministrazione potrà disporre prelievi di campioni delle vivande cucinate per effettuare controlli ed esami chimico-fisici ed organolettici; il prelievo di tali campioni risulterà da apposito verbale sottoscritto da almeno tre persone, rendendo ininfluente il fatto che lo stesso non venga sottoscritto da un rappresentante della Ditta.
4 – La distribuzione dei pasti nei locali della mensa dovrà avvenire in condizioni di temperatura idonee al tipo di pietanza servita.
5 – La fornitura dei sacchetti per la raccolta della spazzatura.
L’appaltatore dovrà somministrare, inoltre, le vivande previste nel presente Capitolato, avendo l’obbligo di richiedere quotidianamente al personale incaricato dalla Scuola il numero dei presenti aventi diritto al pasto.
ART. 9 - ORARIO DEL SERVIZIO
La fornitura dei pasti nella Mensa della Scuola dell’Infanzia dovrà essere effettuata negli orari preventivamente stabiliti dalla Autorità preposta.
ART. 10 - PERSONALE
L’Appaltatore dovrà assicurare il Servizio con proprio personale professionalmente idoneo allo svolgimento delle mansioni previste.
ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga a norme che prevedessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune.
Pertanto, nell’esecuzione del servizio l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore, nonché le norme contenute negli accordi integrativi locali in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio. Si obbliga inoltre ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse in modo indipendente dalla sua natura, dalla struttura e dimensioni e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Per garantire la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti, l’appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme antinfortunistiche di legge esonerando il Comune da ogni responsabilità.
ART. 12 - OBBLIGHI DEL PERSONALE.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto osservando in particolare scrupolosa attenzione alle norme igieniche.
ART. 13 - PENALITA’
Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l’applicazione della penalità di euro 50 con la formalità della sola contestazione degli addebiti a mezzo di raccomandata. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di una penale, pari al doppio. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune applicherà una penalità pari a euro 250. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti a mezzo di lettera raccomandata. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’Appaltatore.
Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulle rate mensili del canone d’appalto.
ART. 14 - INFORTUNI E DANNI
L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del Servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore della Ditta da parte di Società Assicuratrici.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e appaltatore in ordine all’esecuzione dei patti stipulati col presente contratto, sarà competente il Foro di Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di grave inadempienza, accertata da questo Comune, previa formale contestazione del Responsabile del Servizio, si farà luogo alla risoluzione del Contratto d’Appalto con esclusione di ogni ulteriore formalità, convenendosi sufficiente il preavviso di dieci giorni mediante lettera raccomandata.
ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o di subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto o l’incameramento della cauzione.
ART. 18 - SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Qualsiasi spesa inerente il presente capitolato o conseguenziale a questo, sarà a carico dell’Appaltatore.
ART. 19 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge il proprio domicilio nel Comune di Masainas. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale per i quali è stabilita la lettera
raccomandata.
ART. 20 - COSTITUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di diritto senza obbligo per il Comune di costituzione in mora dell’Appaltatore.
ART. 21 - DISCIPLINA
Per quanto non previsto espressamente nel presente capitolato, sia in relazione all’espletamento delle prestazioni, sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali in materia.
ART. 22 - CAUZIONE
1. Deposito Cauzionale Provvisorio
- L’offerta presentata dalla Ditta deve essere, accompagnata da una cauzione provvisoria di importo pari al
2% dell’importo complessivo stimato per l’appalto.
- Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, in tal caso si deve dare atto della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.
- La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alle offerte.
- In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Tale cauzione provvisoria verrà restituita successivamente all’aggiudicazione.
- Qualora la ditta aggiudicatrice non intenda accettare l’assegnazione non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà, comunque, tenuta al risarcimento degli eventuali danni superiori subiti dal Comune.
2. Deposito Cauzionale Definitivo
- Prima della stipula del contratto, 1’aggiudicatario deve costituire cauzione nella misura del 10% dell’ammontare del contratto, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.
- Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell’impresa aggiudicataria.
- La cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari per conto dell’Impresa assicurativa o della Banca.
- L’istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, di:
1. Obbligarsi a versare alla Amministrazione Comunale (di seguito per brevità denominata A.C.) su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla A.C., senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
2. Considerare valida la fideiussione fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
ART. 23 - CARATTERE DEL SERVIZIO
Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
ART. 24 - RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
La ditta affidataria è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato nell’espletamento del Servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sia civile che penale.
NOTE
STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato e nei vari allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Tali standard sono da considerarsi minimi.
DIMENSIONI PRESUMIBILE UTENZA
Nel corso dell’esecuzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di richiedere, alle condizioni tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni dei pasti fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, senza che l’assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.
A fronte di circostanze contingenti o imprevedibili determinate da mutamenti del quadro legislativo e regolamentare di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano competenze non riservate al Committente, il Comune si riserva la possibilità di procedere ad eventuali integrazioni e diminuzioni dell’entità del servizio prestato dalla Ditta anche in deroga ai limiti indicati al precedente comma.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare numero dei pasti, calendario di erogazione del servizio e orari di ristorazione a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche.
Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare modifiche di assegnazione di scuole nell’ambito del territorio comunale.
Il numero annuo dei pasti riportato è un dato medio del tutto indicativo.
Il dato relativo al numero delle presenze effettive verrà precisato ogni giorno dalle singole scuole entro le ore 9.45;
Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati e forniti dalla scuola.
NORME PER LA VEICOLAZIONE DEI PASTI
Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione devono essere conformi al D.P.R. 327/80 e garantire il mantenimento delle temperature prescritte dal citato D.P.R.
In particolare saranno espressamente esclusi contenitori termici in polistirolo.
In contenitori devono essere in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla legge e di evitare fenomeni di impaccamento.
Le diete speciali devono essere consegnate in monoporzione e recare l’indicazione dell’utente destinatario.
Il pane deve essere porzionato e confezionato con materiale idoneo e riposto in ceste pulite e munite di coperchio.
La frutta deve essere lavata porzionata e confezionata con materiale idoneo e trasportata in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di coperchio.
MEZZI DI TRASPORTO
I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi al D.P.R. 327/80, art.43.
E’ fatto obbligo di provvedere settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze estranee agli alimenti trasportati.
Tale operazione deve essere conforme al D.P.R. 327/80 art.47.
La Ditta deve elaborare un piano di trasporto per la consegna dei pasti presso i singoli Centri di ristorazione in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrennza, al fine di salvaguardare le caratteristiche sensoriali dei pasti.
Il tempo di percorrenza di ogni singolo mezzo di trasporto dal Centro di Produzione pasti all’ultimo Centro di ristorazione raggiunto, NON DEVE ESSERE DI NORMA SUPERIORE AI 30 - 40 (trenta/quaranta) MINUTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
DOTT.SSA PISCI XXXXXXXX
Masainas,