PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
ART.1
Finalità
1. Il presente patto d’Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.
ART.2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante
1. L’operatore economico, per partecipare alla procedura:
a) Dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto.
b) Dichiara di non aver influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto.
c) Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt.101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli art.2 e successivi della L.287/1990. Dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
d) Si impegna a segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, della Regione Abruzzo, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa.
e) Si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente “Patto di Integrità” e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati.
f) Si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto.
g) Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunziando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
2. L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.
ART.3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1. L’Amministrazione aggiudicatrice:
a) Si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d’Abruzzo nonché le misure di prevenzione inserite nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente.
b) Si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.
c) Si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico.
d) Si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto.
e) Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.
f) Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.
g) Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunziando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
h) Si impegna, all’atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013.
i) Si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
1. Persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
2. Soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
3. Soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
4. Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
5. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
ART.4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti condizioni:
a) L’esclusione dalla procedura di affidamento
b) La risoluzione di diritto del contratto
c) Escussione dei depositi cauzionali
d) Interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi a 3 anni
e) Segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità
2. L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. Le stazioni appaltanti devono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all’art.2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2, del D.Lgs. n.104/2010, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 6 mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al citato art.2, comma 1, lettere a), b) e c), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 3 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
5. L’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del’art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all’ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c).
6. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad attivare i relativi procedimenti disciplinari ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d’Abruzzo.
ART.5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Abruzzo.
Luogo e data
L’OPERATORE ECONOMICO L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute nell’art.2 e nell’art.4 del presente atto.
Luogo e data
L’OPERATORE ECONOMICO